Delib.G.R. 09/11/2007 n.1336

Istituzione Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica. Art. 30 L.R. 29 maggio 2007, n. 22 "Norme in materia di energia".
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Ambiente - Risparmio energetico
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Richiamata la legge 29 maggio 2007 n. 22 ad oggetto "Norme in materia di energia", che al titolo IV fissa le norme sul rendimento energetico degli edifici, stabilisce il principio che le nuove costruzioni, nonché alcune tipologie di ristrutturazioni dell'esistente devono avvenire in modo da contenere i consumi di energia che saranno stabiliti con apposito regolamento regionale;
    Richiamati in particolare:
    l'art. 29 che stabilisce si debba procedere alla predisposizione ed emanazione di un apposito regolamento regionale per determinare, in accordo con la normativa statale, i criteri per il contenimento dei consumi di energia, i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, nonché le modalità per ottenere la certificazione energetica;

    l'art. 30 che prevede che la Giunta Regionale provveda a stabilire con propria deliberazione le modalità per l'istituzione dell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica;
    Ritenuto pertanto di istituire presso il Dipartimento Ambiente - ufficio energia - l'elenco dei soggetti certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
    Ritenuto di:
    1) stabilire che possono essere iscritti nell'elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

    a) uno dei seguenti titoli di studio:
    - diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
    - diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
    - diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;

    - diploma di geometra, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;
    b) adeguata competenza comprovata da:
    - esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività:
    1. progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
    2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;

    3. gestione energetica di edifici ed impianti;
    4. certificazione e diagnosi energetiche;
    c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l'Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell'esame finale;
    2) di considerare titoli preferenziali, ai fini dell'iscrizione il possesso dei seguenti requisiti:
    d) il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province Autonome o altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;

    e) l'esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni;
    Ritenuto altresì, ai fini dell'iscrizione dei richiedenti all'elenco regionale in parola di:
    - costituire presso il Dipartimento Ambiente - Ufficio Energia - un apposito gruppo di lavoro operante a tale scopo, avvalendosi anche del parere di professionalità operanti nel settore;
    - approvare le modalità di funzionamento dello stesso;
    - approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale dianzi detto;

    Su proposta dell'Assessore all'Ambiente


    DELIBERA

    Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di:
    1) Istituire presso il Dipartimento Ambiente - ufficio Energia - l'Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia", stabilendo che possono essere iscritti nell'elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

    a) uno dei seguenti titoli di studio:
    - diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
    - diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
    - diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;

    - diploma di geometra, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;
    - "diploma di perito edile, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni";
    b) adeguata competenza comprovata da:
    -"esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di presentazione della domanda, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio, Albo professionale, in almeno due delle seguenti attività";

    1. progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
    2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
    3. gestione energetica di edifici ed impianti;
    4. certificazione e diagnosi energetiche;
    c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l'Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell'esame finale;
    2) dare atto che saranno considerati titoli preferenziali per l'iscrizione all'elenco regionale in parola i seguenti requisiti:

    d) il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province Autonome o altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;
    e) l'esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni;
    3) Di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento deliberativo alla:
    - composizione del gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento Ambiente con il compito di esaminare le richieste che perverranno dai professionisti;

    - approvazione delle modalità di funzionamento dello stesso;
    - approvazione degli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale.

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