Delib.G.R. 10/12/2004 n. 1221
Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione del parere di cui all'art. 46 della L.R. 7.6.1999, n. 6, concernente disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 8.9.1997, n. 357 e successive modificazioni.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Lazio
- Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;
VISTA la Direttiva comunitaria 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la "Valutazione di impatto ambientale di particolari progetti pubblici e privati",
VISTA la Direttiva comunitaria 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE anche sostituendo gli allegati contenenti le opere da sottoporre a valutazione nonché gli allegati contenenti i criteri di valutazione e le informazioni da rendere da parte del proponente;
VISTA la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge del 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che ha stabilito:
- al comma 1, che al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la "Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", nelle more dell'emanazione della legge regionale di disciplina in materia, tale valutazione è effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 costituente "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", ed agli allegati delle citate direttive comunitarie.
- al comma 2 che l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, oggi Assessorato all'Ambiente;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Direttiva comunitaria prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione di un progetto deve essere effettuata valutazione dell'impatto che lo stesso può avere sull'ambiente;
CONSIDERATO che la valutazione delle probabili ripercussioni sull'ambiente deve essere effettuata in base a specifiche informazioni fornite dal proponente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato al progetto;
CONSIDERATO che
sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale:
- i progetti di opere e impianti compresi nell' allegato A del D.P.R. 12/04/96 e successive modificazioni;
- i progetti di cui all' allegato B del D.P.R. 12/04/96 o nell' Allegato II della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; comprese le modifiche od estensioni di progetti realizzati od in fase di realizzazione.
sono sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale:
- i progetti di opere e impianti compresi nell' allegato B del D.P.R. 12/04/96 o nell' Allegato II della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, qualora non ricadano, anche parzialmente all'interno di aree protette, comprese le modifiche od estensioni di progetti realizzati od in fase di realizzazione.
VISTO inoltre il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 ed in particolare l'articolo 5 che:
- al comma 4, stabilisce che "Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.";
- al comma 5 stabilisce che: "Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali." ;
RITENUTO che pertanto, nel caso specifico, l'attivazione e l'attuazione della procedura di valutazione di incidenza è da ricondurre all'interno delle modalità di attivazione ed attuazione delle procedure inerenti la valutazione di impatto ambientale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modifiche, il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplinano lo svolgimento del procedimento amministrativo e la partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico;
CONSIDERATO che, ai fini della definizione della decorrenza dei termini del procedimento e degli ambiti temporali per l'esercizio della facoltà di partecipazione al procedimento, la data di avvio del procedimento deve essere certa e resa pubblica prevedendo idonee modalità di pubblicità;
VISTO che relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale il D.P.R. 12/04/96:
- all'articolo 5 dispone che il proponente attiva la procedura trasmettendo la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale; che dalla data di trasmissione decorrono i termini per la espressione del parere da parte degli enti interessati e dell'Autorità competente;
- all'articolo 8, dispone che contestualmente alla presentazione della domanda il proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità provvedendo al deposito presso gli uffici del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica, ai fini della consultazione del pubblico, ed alla pubblicazione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale;
- all'articolo 9 stabilisce i termini e le modalità di partecipazione del pubblico facendo riferimento alla data di pubblicazione dell'annuncio;
VISTO che per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:
la direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE dispone che
- nell'esame caso per caso si deve tener conto dei criteri di selezione di cui all'Allegato III della stessa direttiva;
e il DPR 12/04/1996 dispone:
- all'articolo 10, punto 2, che dalla data della richiesta decorrono i 60 giorni per l'espressione del parere da parte dell'Autorità competente, decorsi i quali il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A.;
- all'articolo 1, punto 9, l'obbligo per l'autorità competente della tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A..
- all'articolo 8, che il proponente effettua il deposito, contestuale alla richiesta, di copia di quanto comunicato all'autorità proponente, ai fini della consultazione del pubblico;
VISTO l'articolo 8 del D.P.R. 12/04/96 che stabilisce che le Regioni possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità;
CONSIDERATO che l'esercizio delle facoltà di partecipazione deve avviarsi contestualmente all'avvenuto deposito;
CONSIDERATO che la suddetta contestualità nonché la massima diffusione dell'informazione, possa essere utilmente assicurata dal proponente attraverso un avviso pubblico pubblicato su un quotidiano di interesse regionale o provinciale, nonché dall'Autorità competente tramite notizia sul sito Internet della Regione Lazio;
CONSIDERATO che altra forma di pubblicità, quale la pubblicazione dell'avvenuto deposito sul BURL da parte dell'Autorità competente, necessariamente posteriore, non assicura la contestualità della presentazione della richiesta e della messa a disposizione del pubblico;
PRESO ATTO che fin dall'entrata in vigore del D.P.R. 12/04/96, la struttura competente all'espressione del parere:
- ha fatto in modo che la presentazione della domanda avvenisse direttamente presso la propria sede, assicurando la successiva registrazione sul protocollo generale,
- ha iscritto nel Registro oltre le richieste di verifica di procedura di assoggettabilità a VIA anche le richieste di procedura di VIA,
- ha considerato data di avvio del procedimento la data di iscrizione al Registro effettuata nel giorno della pubblicazione sulla stampa,
- ha soddisfatto gli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento rispetto al proponente rendendo ricevuta dell'iscrizione nel registro e rispetto al pubblico attraverso l'acquisizione dell'organo di stampa a carattere regionale o provinciale nel quale, da parte del proponente, era riportato l'avviso di avvenuto deposito, fatto che ha consentito a tutti gli Enti e le popolazioni interessate ad intervenire nel procedimento avvalendosi della prerogativa stabilita dal D.P.R. 12/04/96 e dalla legge 241/90;
RITENUTO di dover fornire indicazioni a carattere generale sulle modalità di attivazione delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, nonché della procedura di valutazione di incidenza quando ricompresa, al fine di assicurare relativamente ai proponenti omogeneità e completezza nell'avvio delle singole fasi procedurali e relativamente al pubblico interessato la necessaria informazione per l'attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, fornendo altresì appositi modelli di istanza e di avviso pubblico;
DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;
all'unanimità
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
Di approvare le seguenti indicazioni procedurali e i connessi modelli di seguito indicati, che costituiscono Allegati parte integrante alla presente deliberazione, per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché della Valutazione di Incidenza quando ricompresa:
- presso la Struttura competente all'istruttoria per l'espressione del parere, Area Valutazione di Impatto Ambientale e Danno Ambientale (Area VIA), della Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile, viene tenuto un Registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Nello stesso elenco vengono iscritti anche i progetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale;
- il proponente, pubblico o privato, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità ai fini della consultazione del pubblico, mediante diffusione di un annuncio su un quotidiano (regionale, qualora l'opera abbia rilevanza provinciale e sovraprovinciale, provinciale qualora l'opera abbia rilevanza comunale o sovracomunale), utilizzando il Modello 1 (Allegato 1), per la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ed il Modello 2, (Allegato 2), per la procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), e mediante deposito di copia della documentazione;
- il proponente attiva la procedura ed il deposito direttamente presso gli uffici della Struttura competente all'espressione del parere, lo stesso giorno in cui appare sul quotidiano l'avviso pubblico, producendo apposita istanza;
Nel caso di procedura di V.I.A., nello stesso giorno una copia della documentazione deve essere presentata al Comune e alla Provincia competenti per territorio e, nel caso l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione.
- la Struttura competente all'istruttoria provvede al momento della presentazione dell'istanza ad iscrivere nel Registro il progetto ed alla informazione sul sito Internet della Regione Lazio;
- l'iscrizione al Registro determina l'avvio delle procedure e la decorrenza dei termini per l'espressione del parere da parte degli enti eventualmente interessati e dell'Autorità competente, nonché per l'esercizio della facoltà di partecipazione a procedimento;
- la Struttura competente all'istruttoria rende comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento restituendo copia fotostatica della domanda con apposti gli estremi dell'avvenuta presentazione e registrazione, cura il deposito e la messa a disposizione della documentazione presentata ai fini della consultazione del pubblico, cura la registrazione sul protocollo generale;
- il proponente, nel caso di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS), con la stessa istanza di attivazione delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale richiede l'attivazione della procedura di Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modificazioni;
- l'istanza di attivazione della procedura, prodotta in duplice copia (originale e copia fotostatica), deve essere redatta:
- per la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. utilizzando il modello 3 (Allegato 3) e nel caso di contestuale procedura di valutazione di incidenza il modello 4 (Allegato 4);
- per la procedura di VIA utilizzando il modello 5 (Allegato 5) o il modello 6 (Allegato 6), e nel caso di contestuale procedura di valutazione di incidenza il modello 7 (Allegato 7) o il modello 8 (Allegato 8);
Se la domanda è presentata da persona diversa dal proponente, la stessa dovrà essere accompagnata da apposita delega del proponente e da copia di un documento di identità di quest'ultimo.
- all'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Per la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:
- n. 3 copie del progetto dell'opera indicando l'elenco degli elaborati;
- n. 3 copie dello "Studio di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA", contenente le informazioni relative agli elementi di cui all' Allegato III della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, comprensivo degli elaborati grafici rappresentanti lo studio e le opere di progetto.
Per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.):
- n. 3 copie del progetto dell'opera indicando l'elenco degli elaborati;
- n. 3 copie dello "Studio di Impatto Ambientale" (SIA) predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato C del D.P.R. 12/04/96, comprensivo degli elaborati grafici rappresentanti lo studio e le opere di progetto;
- n. 3 copie della Sintesi non tecnica.
Agli studi dovranno essere allegate certificazioni della presenza di vincoli territoriali ed a tutela dei beni culturali, nonché ambientali gravanti sul sito e nell'area circostante, usi civici, parchi e riserve naturali ed eventuali altri vincoli e/o servitù, e della destinazione programmata del territorio.
Il progetto e lo Studio devono essere timbrati e firmati in originale, sottoscritti dal proponente e da un professionista laureato abilitato all'esercizio della professione iscritto al relativo albo.
Lo studio nelle parti sulle componenti geologiche, naturalistiche e ambientali (rumore, qualità dell'aria, processi fisico-chimici, etc.) deve essere sottoscritto da laureati nelle relative discipline, iscritti ai relativi albi, ove previsti.
Nel caso di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) gli Studi devono contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative del Sito facendo riferimento agli indirizzi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97e successive modificazioni.
2) n. 1 copia su supporto informatico del progetto, degli Studi e della Sintesi non tecnica:
i dati del progetto debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE, compatibile col sistema informativo in uso presso l'Autorità competente;
3) una copia in originale del quotidiano, a tiratura provinciale o regionale, contenente l'avviso pubblico di attivazione della procedura;
- chiunque intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernente i possibili effetti dell'intervento, può presentare osservazioni in forma scritta all'Autorità competente entro i termini stabiliti dal D.P.R. 12/04/96 e dalle norme che disciplinano la partecipazione al procedimento;
- L'Autorità competente trasmette il parere reso al proponente ed agli Enti ed altre Strutture regionali interessati;
- il proponente, o altri munito di specifica delega, ritira presso gli uffici dell'Autorità competente, una copia della documentazione presentata, oggetto del parere, sulla quale sono stati apposti gli estremi del parere stesso.
ALLEGATO 1
MODELLO 1 - MODELLO DI AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 2
MODELLO 2 - MODELLO DI AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 3
MODELLO 3 - MODELLO DI ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 4
MODELLO 4 - MODELLO DI ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 5
MODELLO 5 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. Progetti di cui all'Allegato B del D.P.R. 12/04/96 o dell'Allegato II della Direttiva ricadenti in Aree protette
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 6
MODELLO 6 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. Progetti di cui all'Allegato A del D.P.R. 12/04/96
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 7
MODELLO 7 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA Progetti di cui all'Allegato B del D.P.R. 12/04/96 o dell'Allegato II della Direttiva ricadenti in Aree protette
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 8
MODELLO 8 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA Progetti di cui all'Allegato A del D.P.R. 12/04/96
(Modulo Omissis)
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;
VISTA la Direttiva comunitaria 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la "Valutazione di impatto ambientale di particolari progetti pubblici e privati",
VISTA la Direttiva comunitaria 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE anche sostituendo gli allegati contenenti le opere da sottoporre a valutazione nonché gli allegati contenenti i criteri di valutazione e le informazioni da rendere da parte del proponente;
VISTA la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge del 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che ha stabilito:
- al comma 1, che al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la "Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", nelle more dell'emanazione della legge regionale di disciplina in materia, tale valutazione è effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 costituente "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", ed agli allegati delle citate direttive comunitarie.
- al comma 2 che l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, oggi Assessorato all'Ambiente;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Direttiva comunitaria prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione di un progetto deve essere effettuata valutazione dell'impatto che lo stesso può avere sull'ambiente;
CONSIDERATO che la valutazione delle probabili ripercussioni sull'ambiente deve essere effettuata in base a specifiche informazioni fornite dal proponente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato al progetto;
CONSIDERATO che
sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale:
- i progetti di opere e impianti compresi nell' allegato A del D.P.R. 12/04/96 e successive modificazioni;
- i progetti di cui all' allegato B del D.P.R. 12/04/96 o nell' Allegato II della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; comprese le modifiche od estensioni di progetti realizzati od in fase di realizzazione.
sono sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale:
- i progetti di opere e impianti compresi nell' allegato B del D.P.R. 12/04/96 o nell' Allegato II della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, qualora non ricadano, anche parzialmente all'interno di aree protette, comprese le modifiche od estensioni di progetti realizzati od in fase di realizzazione.
VISTO inoltre il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 ed in particolare l'articolo 5 che:
- al comma 4, stabilisce che "Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.";
- al comma 5 stabilisce che: "Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali." ;
RITENUTO che pertanto, nel caso specifico, l'attivazione e l'attuazione della procedura di valutazione di incidenza è da ricondurre all'interno delle modalità di attivazione ed attuazione delle procedure inerenti la valutazione di impatto ambientale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modifiche, il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplinano lo svolgimento del procedimento amministrativo e la partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico;
CONSIDERATO che, ai fini della definizione della decorrenza dei termini del procedimento e degli ambiti temporali per l'esercizio della facoltà di partecipazione al procedimento, la data di avvio del procedimento deve essere certa e resa pubblica prevedendo idonee modalità di pubblicità;
VISTO che relativamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale il D.P.R. 12/04/96:
- all'articolo 5 dispone che il proponente attiva la procedura trasmettendo la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale; che dalla data di trasmissione decorrono i termini per la espressione del parere da parte degli enti interessati e dell'Autorità competente;
- all'articolo 8, dispone che contestualmente alla presentazione della domanda il proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità provvedendo al deposito presso gli uffici del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica, ai fini della consultazione del pubblico, ed alla pubblicazione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale;
- all'articolo 9 stabilisce i termini e le modalità di partecipazione del pubblico facendo riferimento alla data di pubblicazione dell'annuncio;
VISTO che per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:
la direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE dispone che
- nell'esame caso per caso si deve tener conto dei criteri di selezione di cui all'Allegato III della stessa direttiva;
e il DPR 12/04/1996 dispone:
- all'articolo 10, punto 2, che dalla data della richiesta decorrono i 60 giorni per l'espressione del parere da parte dell'Autorità competente, decorsi i quali il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A.;
- all'articolo 1, punto 9, l'obbligo per l'autorità competente della tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A..
- all'articolo 8, che il proponente effettua il deposito, contestuale alla richiesta, di copia di quanto comunicato all'autorità proponente, ai fini della consultazione del pubblico;
VISTO l'articolo 8 del D.P.R. 12/04/96 che stabilisce che le Regioni possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità;
CONSIDERATO che l'esercizio delle facoltà di partecipazione deve avviarsi contestualmente all'avvenuto deposito;
CONSIDERATO che la suddetta contestualità nonché la massima diffusione dell'informazione, possa essere utilmente assicurata dal proponente attraverso un avviso pubblico pubblicato su un quotidiano di interesse regionale o provinciale, nonché dall'Autorità competente tramite notizia sul sito Internet della Regione Lazio;
CONSIDERATO che altra forma di pubblicità, quale la pubblicazione dell'avvenuto deposito sul BURL da parte dell'Autorità competente, necessariamente posteriore, non assicura la contestualità della presentazione della richiesta e della messa a disposizione del pubblico;
PRESO ATTO che fin dall'entrata in vigore del D.P.R. 12/04/96, la struttura competente all'espressione del parere:
- ha fatto in modo che la presentazione della domanda avvenisse direttamente presso la propria sede, assicurando la successiva registrazione sul protocollo generale,
- ha iscritto nel Registro oltre le richieste di verifica di procedura di assoggettabilità a VIA anche le richieste di procedura di VIA,
- ha considerato data di avvio del procedimento la data di iscrizione al Registro effettuata nel giorno della pubblicazione sulla stampa,
- ha soddisfatto gli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento rispetto al proponente rendendo ricevuta dell'iscrizione nel registro e rispetto al pubblico attraverso l'acquisizione dell'organo di stampa a carattere regionale o provinciale nel quale, da parte del proponente, era riportato l'avviso di avvenuto deposito, fatto che ha consentito a tutti gli Enti e le popolazioni interessate ad intervenire nel procedimento avvalendosi della prerogativa stabilita dal D.P.R. 12/04/96 e dalla legge 241/90;
RITENUTO di dover fornire indicazioni a carattere generale sulle modalità di attivazione delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, nonché della procedura di valutazione di incidenza quando ricompresa, al fine di assicurare relativamente ai proponenti omogeneità e completezza nell'avvio delle singole fasi procedurali e relativamente al pubblico interessato la necessaria informazione per l'attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, fornendo altresì appositi modelli di istanza e di avviso pubblico;
DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;
all'unanimità
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
Di approvare le seguenti indicazioni procedurali e i connessi modelli di seguito indicati, che costituiscono Allegati parte integrante alla presente deliberazione, per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché della Valutazione di Incidenza quando ricompresa:
- presso la Struttura competente all'istruttoria per l'espressione del parere, Area Valutazione di Impatto Ambientale e Danno Ambientale (Area VIA), della Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile, viene tenuto un Registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Nello stesso elenco vengono iscritti anche i progetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale;
- il proponente, pubblico o privato, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità ai fini della consultazione del pubblico, mediante diffusione di un annuncio su un quotidiano (regionale, qualora l'opera abbia rilevanza provinciale e sovraprovinciale, provinciale qualora l'opera abbia rilevanza comunale o sovracomunale), utilizzando il Modello 1 (Allegato 1), per la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ed il Modello 2, (Allegato 2), per la procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), e mediante deposito di copia della documentazione;
- il proponente attiva la procedura ed il deposito direttamente presso gli uffici della Struttura competente all'espressione del parere, lo stesso giorno in cui appare sul quotidiano l'avviso pubblico, producendo apposita istanza;
Nel caso di procedura di V.I.A., nello stesso giorno una copia della documentazione deve essere presentata al Comune e alla Provincia competenti per territorio e, nel caso l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione.
- la Struttura competente all'istruttoria provvede al momento della presentazione dell'istanza ad iscrivere nel Registro il progetto ed alla informazione sul sito Internet della Regione Lazio;
- l'iscrizione al Registro determina l'avvio delle procedure e la decorrenza dei termini per l'espressione del parere da parte degli enti eventualmente interessati e dell'Autorità competente, nonché per l'esercizio della facoltà di partecipazione a procedimento;
- la Struttura competente all'istruttoria rende comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento restituendo copia fotostatica della domanda con apposti gli estremi dell'avvenuta presentazione e registrazione, cura il deposito e la messa a disposizione della documentazione presentata ai fini della consultazione del pubblico, cura la registrazione sul protocollo generale;
- il proponente, nel caso di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS), con la stessa istanza di attivazione delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale richiede l'attivazione della procedura di Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modificazioni;
- l'istanza di attivazione della procedura, prodotta in duplice copia (originale e copia fotostatica), deve essere redatta:
- per la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. utilizzando il modello 3 (Allegato 3) e nel caso di contestuale procedura di valutazione di incidenza il modello 4 (Allegato 4);
- per la procedura di VIA utilizzando il modello 5 (Allegato 5) o il modello 6 (Allegato 6), e nel caso di contestuale procedura di valutazione di incidenza il modello 7 (Allegato 7) o il modello 8 (Allegato 8);
Se la domanda è presentata da persona diversa dal proponente, la stessa dovrà essere accompagnata da apposita delega del proponente e da copia di un documento di identità di quest'ultimo.
- all'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Per la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:
- n. 3 copie del progetto dell'opera indicando l'elenco degli elaborati;
- n. 3 copie dello "Studio di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA", contenente le informazioni relative agli elementi di cui all' Allegato III della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, comprensivo degli elaborati grafici rappresentanti lo studio e le opere di progetto.
Per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.):
- n. 3 copie del progetto dell'opera indicando l'elenco degli elaborati;
- n. 3 copie dello "Studio di Impatto Ambientale" (SIA) predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato C del D.P.R. 12/04/96, comprensivo degli elaborati grafici rappresentanti lo studio e le opere di progetto;
- n. 3 copie della Sintesi non tecnica.
Agli studi dovranno essere allegate certificazioni della presenza di vincoli territoriali ed a tutela dei beni culturali, nonché ambientali gravanti sul sito e nell'area circostante, usi civici, parchi e riserve naturali ed eventuali altri vincoli e/o servitù, e della destinazione programmata del territorio.
Il progetto e lo Studio devono essere timbrati e firmati in originale, sottoscritti dal proponente e da un professionista laureato abilitato all'esercizio della professione iscritto al relativo albo.
Lo studio nelle parti sulle componenti geologiche, naturalistiche e ambientali (rumore, qualità dell'aria, processi fisico-chimici, etc.) deve essere sottoscritto da laureati nelle relative discipline, iscritti ai relativi albi, ove previsti.
Nel caso di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) gli Studi devono contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative del Sito facendo riferimento agli indirizzi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97e successive modificazioni.
2) n. 1 copia su supporto informatico del progetto, degli Studi e della Sintesi non tecnica:
i dati del progetto debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE, compatibile col sistema informativo in uso presso l'Autorità competente;
3) una copia in originale del quotidiano, a tiratura provinciale o regionale, contenente l'avviso pubblico di attivazione della procedura;
- chiunque intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernente i possibili effetti dell'intervento, può presentare osservazioni in forma scritta all'Autorità competente entro i termini stabiliti dal D.P.R. 12/04/96 e dalle norme che disciplinano la partecipazione al procedimento;
- L'Autorità competente trasmette il parere reso al proponente ed agli Enti ed altre Strutture regionali interessati;
- il proponente, o altri munito di specifica delega, ritira presso gli uffici dell'Autorità competente, una copia della documentazione presentata, oggetto del parere, sulla quale sono stati apposti gli estremi del parere stesso.
ALLEGATO 1
MODELLO 1 - MODELLO DI AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 2
MODELLO 2 - MODELLO DI AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 3
MODELLO 3 - MODELLO DI ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 4
MODELLO 4 - MODELLO DI ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 5
MODELLO 5 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. Progetti di cui all'Allegato B del D.P.R. 12/04/96 o dell'Allegato II della Direttiva ricadenti in Aree protette
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 6
MODELLO 6 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. Progetti di cui all'Allegato A del D.P.R. 12/04/96
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 7
MODELLO 7 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA Progetti di cui all'Allegato B del D.P.R. 12/04/96 o dell'Allegato II della Direttiva ricadenti in Aree protette
(Modulo Omissis)
ALLEGATO 8
MODELLO 8 - MODELLO DI ISTANZA DI V.I.A. E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA Progetti di cui all'Allegato A del D.P.R. 12/04/96
(Modulo Omissis)