Delib.G.R. 11/11/2003 n. 1520
Ord. P.C.M. n. 3274/2003. Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Primo elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Prime indicazioni per le relative verifiche tecniche da effettuarsi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'Ord. n. 3274/2003.<br>Con le modifiche introdotte dalla Delib.G.R. del 20/01/2004 n. 37
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. Di approvare l'"Elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico, di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare un "Primo elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali, di competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui all'Allegato "B", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. Di approvare le "Prime indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere di cui agli allegati "A" e "B" ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274" di cui all'Allegato "C", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
4. Di stabilire che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 e alla terza categoria per quelle in zona 3, non si procede all'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma;
5. Di stabilire che, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le opere oggetto degli interventi di ricostruzione post-terremoto del 1997, non si procede all'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma;
6. Di riservarsi di stabilire, con successivi atti, le ulteriori indicazioni per l'individuazione delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle verifiche tecniche più approfondite, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
ALLEGATO "A" - ELENCO DELLE CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO, DI COMPETENZA REGIONALE, LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Edifici
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale.
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale.
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali .
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane .
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.).
- Centri funzionali di protezione civile.
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- Ospedali e strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione.
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali.
- Centrali operative 118.
- Presidi sanitari locali.
Infrastrutture
- Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.).
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali.
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione).
- Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
ALLEGATO "B" - PRIMO ELENCO DELLE CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI, DI COMPETENZA REGIONALE, CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO
Premessa
Il presente elenco è formulato attualmente in via preliminare e generale, tenendo conto delle categorie di edifici e infrastrutture che, in caso di collasso, possono provocare consistenti perdite di vite umane.
Tuttavia è evidente che una identificazione più precisa e puntuale sarà possibile solo a seguito della acquisizione di ulteriori dati in grado di configurare scenari più certi, anche attraverso lo studio di campioni significativi.
La stima dei patrimonio cosiddetto "rilevante" dovrà quindi tener conto di ulteriori indagini, riguardanti anche gli edifici pubblici e le attività industriali, commerciali e produttive.
Una volta acquisiti tali elementi sarà possibile calibrare ulteriori scelte sulle tipologie da individuare, sull'eventualità di adozione di "soglie" minime di rilevanza, sul relativo impatto numerico ed economico e sul tipo di intervento.
Edifici
- Asili nido e scuole di ogni ordine e grado.
- Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, mostre, etc.).
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, etc.).
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003.
- Stadi ed impianti sportivi.
- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, ospizi, orfanotrofi, etc.).
"- Edifici e strutture aperte al pubblico adibite a grandi strutture di vendita, come definite dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della Legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999, come modificata dalla Legge regionale n. 19 del 15 ottobre 2002, in attuazione del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998."
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.
Infrastrutture
- Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico.
- Opere di ritenuta non di competenza statale.
- Impianti di depurazione.
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.
ALLEGATO "C" - PRIME INDICAZIONI PER LE VERIFICHE TECNICHE DA EFFETTUARSI SUGLI EDIFICI E LE OPERE DI CUI AGLI ALLEGATI "A" E "B" AI SENSI DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3274 DEL 20 MARZO 2003
L'Ordinanza n. 3274/2003 prevede l'avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni e che dovrebbe interessare:
- gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
L'insieme delle tipologie individuate, di competenza regionale porta a descrivere in termini molto ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare, nella maniera più efficace possibile, l'esigenza di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione e di contenuto impatto finanziario con risultati significativi per quanto attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle diverse situazioni di esposizione.
La Sezione Rischio Sismico della Commissione Nazionale Grandi Rischi ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2003, un documento con il quale vengono, tra l'altro, fornite indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle predette verifiche, i contenuti del documento sono stati condivisi dal Dipartimento della protezione civile come emerge dal Decreto del 21 Ottobre 2003.
In esso si definiscono tre livelli di acquisizione dati e verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame. In particolare, il primo livello (Livello 0) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate. Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo livello di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.
I livelli successivi (Livello 1 e Livello 2) si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, coerentemente con quanto indicato nell'Ordinanza n. 3274/2003 collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale, pur essendo ovviamente applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali caratteristiche.
I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
Livello 0
Al Livello 0 è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:
1. Denominazione dell'opera
2. Proprietario
3. Utilizzatore
4. Classificazione ai sensi degli elenchi di cui agli allegati "A" e "B" della presente deliberazione
5. Coordinate geografiche
6. Dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e numero di piani per ponti: lunghezza totale e numero di campate)
7. Anno di progettazione
8. Anno di ultimazione della costruzione
9. Anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica
10. Materiale strutturale principale delle strutture
11. Dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso)
12. Dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o creste, presenza di corpi franosi).
Tutte le opere dovranno quindi essere collocate geograficamente in relazione ad una mappa di pericolosità, in funzione delle tre zone sismiche definite dalle Norme nel territorio della Regione Marche, o in relazione a mappe più fini, con passo 0,025 g per l'accelerazione attesa al suolo con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici studi di pericolosità eventualmente disponibili.
Dovranno essere indicate:
13. PGA con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni
14. PGA con probabilità di eccedenza 50% in 50 anni
Le date di progettazione e costruzione dovranno essere confrontate con la classificazione dell'epoca e con la classificazione attuale, effettuando un primo screening di rischio, con pura valenza statistica.
In sede di prima indicazione per le verifiche tecniche, come previsto dal presente atto, è necessario acquisire i soli dati definiti dal livello 0 per tutti gli edifici e le opere di cui agli allegati "A" e "B".
Sulla base della conoscenza quantitativa e qualitativa dei dati che verranno forniti, nonché di quelli già disponibili, sarà possibile definire una scala di priorità per l'attuazione di successive verifiche più approfondite, tenuto conto che gran parte del territorio regionale è oggi classificato in zona sismica 2 e che ovviamente l'appartenenza alla zona non configura di per sé un criterio di priorità.
Acquisito il livello 0 sarà quindi possibile stimare il numero delle verifiche più puntuali da eseguire, l'impegno finanziario necessario, nonché effettuare una previsione temporale di attuazione delle verifiche stesse.
I dati di livello 0 vanno comunque acquisiti anche per le opere oggetto di intervento di ricostruzione post sima del 1997 e per le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 relative rispettivamente alla 1a categoria per quelle situate in zona 1, alla 2a categoria per quelle in zona 2 e alla 3a categoria per quelle in zona 3.
In tal modo si potrà disporre di un quadro complessivo, seppur di natura statistica, relativo alla condizione degli edifici e delle opere definite con la presente deliberazione.
Al fine di omogeneizzare le procedure per l'acquisizione del livello 0, si procederà mediante la compilazione di specifiche schede tecniche, anche tramite web, che verranno approvate con successivo atto e rese disponibili ai soggetti interessati.
L'acquisizione dei dati di livello 0 dovrà avvenire non oltre 6 mesi dalla disponibilità delle schede.
omissis
DELIBERA
1. Di approvare l'"Elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico, di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare un "Primo elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali, di competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui all'Allegato "B", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. Di approvare le "Prime indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere di cui agli allegati "A" e "B" ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274" di cui all'Allegato "C", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
4. Di stabilire che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 e alla terza categoria per quelle in zona 3, non si procede all'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma;
5. Di stabilire che, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le opere oggetto degli interventi di ricostruzione post-terremoto del 1997, non si procede all'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma;
6. Di riservarsi di stabilire, con successivi atti, le ulteriori indicazioni per l'individuazione delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle verifiche tecniche più approfondite, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
ALLEGATO "A" - ELENCO DELLE CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO, DI COMPETENZA REGIONALE, LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Edifici
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale.
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale.
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali .
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane .
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.).
- Centri funzionali di protezione civile.
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- Ospedali e strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione.
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali.
- Centrali operative 118.
- Presidi sanitari locali.
Infrastrutture
- Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.).
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali.
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione).
- Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
ALLEGATO "B" - PRIMO ELENCO DELLE CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI, DI COMPETENZA REGIONALE, CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO
Premessa
Il presente elenco è formulato attualmente in via preliminare e generale, tenendo conto delle categorie di edifici e infrastrutture che, in caso di collasso, possono provocare consistenti perdite di vite umane.
Tuttavia è evidente che una identificazione più precisa e puntuale sarà possibile solo a seguito della acquisizione di ulteriori dati in grado di configurare scenari più certi, anche attraverso lo studio di campioni significativi.
La stima dei patrimonio cosiddetto "rilevante" dovrà quindi tener conto di ulteriori indagini, riguardanti anche gli edifici pubblici e le attività industriali, commerciali e produttive.
Una volta acquisiti tali elementi sarà possibile calibrare ulteriori scelte sulle tipologie da individuare, sull'eventualità di adozione di "soglie" minime di rilevanza, sul relativo impatto numerico ed economico e sul tipo di intervento.
Edifici
- Asili nido e scuole di ogni ordine e grado.
- Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, mostre, etc.).
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, etc.).
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003.
- Stadi ed impianti sportivi.
- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, ospizi, orfanotrofi, etc.).
"- Edifici e strutture aperte al pubblico adibite a grandi strutture di vendita, come definite dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della Legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999, come modificata dalla Legge regionale n. 19 del 15 ottobre 2002, in attuazione del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998."
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.
Infrastrutture
- Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico.
- Opere di ritenuta non di competenza statale.
- Impianti di depurazione.
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.
ALLEGATO "C" - PRIME INDICAZIONI PER LE VERIFICHE TECNICHE DA EFFETTUARSI SUGLI EDIFICI E LE OPERE DI CUI AGLI ALLEGATI "A" E "B" AI SENSI DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3274 DEL 20 MARZO 2003
L'Ordinanza n. 3274/2003 prevede l'avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni e che dovrebbe interessare:
- gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
L'insieme delle tipologie individuate, di competenza regionale porta a descrivere in termini molto ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare, nella maniera più efficace possibile, l'esigenza di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione e di contenuto impatto finanziario con risultati significativi per quanto attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle diverse situazioni di esposizione.
La Sezione Rischio Sismico della Commissione Nazionale Grandi Rischi ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2003, un documento con il quale vengono, tra l'altro, fornite indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle predette verifiche, i contenuti del documento sono stati condivisi dal Dipartimento della protezione civile come emerge dal Decreto del 21 Ottobre 2003.
In esso si definiscono tre livelli di acquisizione dati e verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame. In particolare, il primo livello (Livello 0) prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate. Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo livello di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.
I livelli successivi (Livello 1 e Livello 2) si riferiscono alle categorie di opere ad elevata priorità, coerentemente con quanto indicato nell'Ordinanza n. 3274/2003 collocate in zona sismica 1 e 2 e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del territorio del comune nella zona attuale, pur essendo ovviamente applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto che presenti o meno tali caratteristiche.
I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e si applicano in funzione della regolarità della struttura oggetto di verifica.
Livello 0
Al Livello 0 è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:
1. Denominazione dell'opera
2. Proprietario
3. Utilizzatore
4. Classificazione ai sensi degli elenchi di cui agli allegati "A" e "B" della presente deliberazione
5. Coordinate geografiche
6. Dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e numero di piani per ponti: lunghezza totale e numero di campate)
7. Anno di progettazione
8. Anno di ultimazione della costruzione
9. Anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica
10. Materiale strutturale principale delle strutture
11. Dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso)
12. Dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o creste, presenza di corpi franosi).
Tutte le opere dovranno quindi essere collocate geograficamente in relazione ad una mappa di pericolosità, in funzione delle tre zone sismiche definite dalle Norme nel territorio della Regione Marche, o in relazione a mappe più fini, con passo 0,025 g per l'accelerazione attesa al suolo con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici studi di pericolosità eventualmente disponibili.
Dovranno essere indicate:
13. PGA con probabilità di eccedenza 10% in 50 anni
14. PGA con probabilità di eccedenza 50% in 50 anni
Le date di progettazione e costruzione dovranno essere confrontate con la classificazione dell'epoca e con la classificazione attuale, effettuando un primo screening di rischio, con pura valenza statistica.
In sede di prima indicazione per le verifiche tecniche, come previsto dal presente atto, è necessario acquisire i soli dati definiti dal livello 0 per tutti gli edifici e le opere di cui agli allegati "A" e "B".
Sulla base della conoscenza quantitativa e qualitativa dei dati che verranno forniti, nonché di quelli già disponibili, sarà possibile definire una scala di priorità per l'attuazione di successive verifiche più approfondite, tenuto conto che gran parte del territorio regionale è oggi classificato in zona sismica 2 e che ovviamente l'appartenenza alla zona non configura di per sé un criterio di priorità.
Acquisito il livello 0 sarà quindi possibile stimare il numero delle verifiche più puntuali da eseguire, l'impegno finanziario necessario, nonché effettuare una previsione temporale di attuazione delle verifiche stesse.
I dati di livello 0 vanno comunque acquisiti anche per le opere oggetto di intervento di ricostruzione post sima del 1997 e per le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 relative rispettivamente alla 1a categoria per quelle situate in zona 1, alla 2a categoria per quelle in zona 2 e alla 3a categoria per quelle in zona 3.
In tal modo si potrà disporre di un quadro complessivo, seppur di natura statistica, relativo alla condizione degli edifici e delle opere definite con la presente deliberazione.
Al fine di omogeneizzare le procedure per l'acquisizione del livello 0, si procederà mediante la compilazione di specifiche schede tecniche, anche tramite web, che verranno approvate con successivo atto e rese disponibili ai soggetti interessati.
L'acquisizione dei dati di livello 0 dovrà avvenire non oltre 6 mesi dalla disponibilità delle schede.
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