Delib.G.R. 14/05/2007 n. 479

Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Art. 10, comma 7 e art. 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
  • LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    DELIBERA

    di approvare le caratteristiche e le tipologie nonché i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere in attuazione dell'articolo 10, comma 7 e dell'articolo 13, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" così come riportati nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione.

    ALLEGATO "A"

    1. CARATTERISTICHE DEGLI ALBERGHI

    1.1. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere, oltre ai requisiti qualitativi previsti per l'attribuzione della classifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, devono disporre di almeno sette camere o unità abitative, nonché adeguarsi agli altri requisiti tecnico - edilizi, igienico - sanitari e di sicurezza, previsti dalle norme di legge in materia.

    2. TIPOLOGIE DEGLI ALBERGHI

    2.1. Possono assumere la denominazione di "meublè" o "garnì" quegli alberghi che forniscono alloggio con prima colazione, senza servizio di ristorazione.
    2.2. Possono assumere la denominazione di "centro benessere" quegli alberghi dotati di impianti e di attrezzature finalizzati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere fisico e psichico. L'albergo con la denominazione di "centro benessere" deve avere un livello di classificazione non inferiore alle tre stelle. Non rientrano in questa tipologia gli stabilimenti di cura o case di salute in cui prevalgano i servizi di natura medica e assistenziale.

    2.3. In alternativa all'indicazione di "albergo" può essere usata quella di "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, "grand hotel" o "grande albergo".

    3. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI ALBERGHI DIFFUSI

    3.1. Gli alberghi diffusi così come definiti all'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 9/2006, devono possedere le seguenti caratteristiche:
    a. gli edifici che compongono la struttura ricettiva devono essere ubicati all'interno dei centri storici come delineati dagli strumenti urbanistici comunali o dei borghi rurali così come individuati dai comuni e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono allocati i servizi di ricevimento e portineria;

    b. gli edifici di cui alla lettera a) possono essere trasformati a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni agli aspetti architettonici originali;
    c. la gestione della struttura ricettiva deve far capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare della relativa, autorizzazione ammInIstrativa ed assume la responsabilità della sua conduzione. La fornitura dei servizi diversi dall'alloggio può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l'attività svolta, previo stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'autorizzazione amministrativa principale e il gestore dei servizi; resta comunque, in capo al gestore principale, la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso;

    d. l'offerta dei servizi nei diversi edifici che compongono l'albergo diffuso deve garantire: un numero di camere o unità abitative non inferiore a sette, un'ampia e confortevole area ricevimento situata nell'edificio principale, un locale bar, le sale comuni di soggiorno in numero adeguato all'ampiezza e articolazione della struttura ricettiva, un locale ristorante;
    e. le caratteristiche strutturali, edilizie ed architettoniche degli edifici che compongono la struttura ricettiva, riconducibili a criteri di unicità ed integrazione, devono evidenziarne la specifica identità culturale e ambientale, nonché la peculiarità turistica;

    f. deve essere installata una adeguata segnaletica indicante i vari servizi offerti (ingresso, accoglienza, sale comuni di soggiorno, ristorante, camere).
    3.2. Gli alberghi diffusi devono possedere i seguenti requisiti obbligatori:
    a. servizio di ricevimento e di portineria assicurato 16/24 ore da personale addetto nell'edificio principale;
    b. di notte addetto disponibile a chiamata;
    c. due lingue straniere correttamente parlate dal personale di ricevimento;
    d. cambio di biancheria nelle camere e/o nelle unità abitative e nei bagni ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente, tutti i giorni;

    e. riscaldamento in tutti gli edifici che compongono la struttura ricettiva;
    f. ristorazione tipica del territorio;
    g. servizio di colazione garantito.
    3.3. Possono far parte dell'albergo diffuso anche le strutture ricettive riconducibili a: attività ricettive rurali, residenze d'epoca, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze purché abbiano le caratteristiche indicate al punto 3.1, lettera a), b) ed e); la gestione e l'autorizzazione siano in capo ad un unico soggetto giuridico; siano rispettati, per ciascuna tipologia, i requisiti prescritti dalla legge regionale n. 9/2006.

    4. SUPERFICI MINIME

    4.1. Le superfici minime delle camere degli alberghi sono quelle indicate al punto 2.10 della tabella allegato "A1 ".
    4.2. Le superfici minime delle unità abitative delle residenze turistiche alberghiere sono così stabilite:
    a. metri quadrati otto per il primo posto letto e metri quadrati sei per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto, nel monolocale attrezzato per il solo pernottamento;
    b. la stessa superficie indicata nella precedente lettera a) maggiorata di metri quadrati sei nel monolocale attrezzato per il soggiorno e pernottamento;

    c. la stessa superficie indicata nella precedente lettera a) per il locale adibito a pernottamento e metri quadrati otto per il locale soggiorno nel bilocale con Soggiorno e pernottamento separati.
    4.3. Nei locali di cui alle lettere b) e c) del punto 4.2 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente;
    4.4. La superficie minima delle camere degli edifici che compongono l'albergo diffuso è fissata in metri quadrati otto per le camere ad un letto e metri quadrati dodici per le camere a due letti. Per le camere a tre o più letti la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di metri quadrati cinque.

    4.5. Nelle camere a uno o due letti di cui al punto 4.4 è consentita , a richiesta del cliente, l'aggiunta, occasionale e temporanea di un letto purché la superficie della camera risulti rispettivamente di almeno metri quadrati undici e quindici. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.
    4.6. Le superfici minime delle unità abitative che compongono l'albergo diffuso sono così stabilite:
    a. metri quadrati otto per il primo letto e metri quadrati cinque per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto, nel monolocale attrezzato per il solo pernottamento;

    b. la stessa superficie indicata nella precedente lettera a) maggiorata di metri quadrati cinque nel monolocale attrezzato per il soggiorno e il pernottamento;
    c. la stessa superficie indicata nella precedente lettera a) per il locale adibito a pernottamento e metri quadrati sette per il soggiorno nel bilocale con soggiorno e pernottamento separati.

    5. CALCOLO DELLE SUPERFICI, DELLE ALTEZZE E DEI VOLUMI

    5.1. Il calcolo delle superfici delle strutture ricettive alberghiere è effettuato comprendendo gli spazi aperti sui singoli locali con esclusione delle superfici dei bagni ed al netto di ogni altro ambiente accessorio.
    5.2. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.
    5.3. L'altezza minima interna utile dei locali delle strutture ricettive alberghiere è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico - sanitari comunali.
    5.4. La cubatura minima delle camere e dei locali di soggiorno delle strutture ricettive alberghiere é determinata dal prodotto della superficie minima per l'altezza minima interna utile.

    6. LOCALI BAGNO

    6.1. I locali bagno delle strutture ricettive alberghiere annessi alle singole camere o alle unità abitative devono essere forniti di apertura all'esterno o dotati di impianti di aspirazione forzata, idonei a consentire il ricambio dell'aria.
    6.2. I locali bagno di uso comune devono essere dotati di vano antibagno e di impianto di ventilazione naturale o forzata.
    6.3. Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.

    7. CLASSIFICAZIONE

    7.1. Le strutture ricettive alberghiere così come definite all'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale n. 9/2006 sono classificate, in base alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti, ad una, due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi e a due, tre e quattro stelle per le residenze turistiche alberghiere.
    7.2. Le stelle sono assegnate in base ai requisiti obbligatori per ciascun livello di classifica così come riportati negli allegati "A1 " e "A2".

    8. PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE

    8.1. Per ottenere la classificazione il titolare o gestore della struttura ricettiva presenta domanda alla Provincia competente per territorio, nella quale deve indicare:
    a. le proprie generalità;
    b. l'ubicazione, la tipologia e l'insegna della struttura;
    c. la classificazione posseduta e quella che si intende conseguire;
    d. la capacità ricettiva.
    8.2. La domanda di cui al punto 8.1 è corredata di un rilievo planimetrico della struttura ricettiva in scala 1:100 nella quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché del modello di comunicazione delle attrezzature e dei servizi predisposto e fornito dalle Province.

    8.3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia può richiedere ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.
    8.4. Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Provincia competente per territorio la documentazione di cui ai punti 8.1 e 8.2. Qualora non siano intervenute modifiche di carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore.

    8.5. La Provincia provvede alla classificazione delle aziende ricettive entro il 31 dicembre successivo. Trascorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata, la richiesta di classificazione s'intende accolta.
    8.6. I provvedimenti di classificazione sono notificati agli interessati, comunicati alla Giunta regionale ed al Comune competente per territorio.

    9. CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA

    9.1. Per le nuove strutture ricettive la classificazione necessaria ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 9/2006 viene provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati per l'ottenimento del permesso di costruire, integrati da una dichiarazione del titolare o del gestore sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui si intende dotare l'esercizio.
    9.2. La Provincia rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

    9.3. Entro trenta giorni dall'effettivo avvio dell'attività, il titolare o gestore della struttura ricettiva inoltra la domanda di classificazione definitiva.
    9.4. La Provincia, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, rilascia il provvedimento di classificazione definitiva con la procedura di cui al punto 8.
    9.5. Entro lo stesso termine di cui al punto 9.4 la Provincia provvede al rilascio del provvedimento di classificazione nei casi indicati al punto 10.2.

    10. EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE

    10.1. La classificazione ha efficacia per un quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio. Non si procede a revisioni di classifica, a domanda, nell'ultimo anno del quinquennio.
    10.2. Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione qualora venga accertato che la struttura ricettiva non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione.

    10.3. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per i nuovi esercizi ricettivi, rimangono efficaci fino al compimento del quinquennio stesso.

    11. ATTREZZATURE, IMPIANTI E ARREDI

    11.1. Le attrezzature e gli impianti delle strutture ricettive alberghiere devono risultare in buone condizioni di funzionamento e manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione e ai requisiti previsti per le singole strutture.
    11.2. Qualora la Provincia rilevi, nel caso di alberghi e residenze turistiche alberghiere, situazioni non rispondenti a quanto prescritto al punto 11.1, dispone previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione della struttura o, in caso di gravi deficienze o di strutture già classificate al livello più basso, dà comunicazione al Comune competente per territorio al fine della sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. La comunicazione effettuata dalla Provincia vale come istanza per l'inizio, del procedimento amministrativo.

    11.3. Qualora vengano rilevati, per quanto riguarda gli alberghi diffusi, situazioni non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3.1 e ai requisiti di cui al punto 3.2, il Comune dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore ai sei mesi.
    11.4. Trascorso il periodo dei sei mesi previsto ai punti 11.2 e 11.3 senza che siano intervenuti i necessari adeguamenti l'autorizzazione amministrativa viene revocata.

    12. SEGNI DISTINTIVI ED ALTRE INDICAZIONI PER IL PUBBLICO

    12.1. I segni distintivi degli alberghi, delle residenze turistico alberghiere e degli alberghi diffusi sono quelli indicati nell'allegato "A3".
    12.2. Le strutture ricettive alberghiere devono esporre a lato della porta di entrata del locale di ricevimento la targa con il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione posseduta nel caso di alberghi e residenze turistico alberghiere.
    12.3. Nelle strutture ricettive alberghiere devono essere esposti in modo ben visibile:

    a. l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività;
    b. la copia del provvedimento di classificazione, se necessaria;
    c. la cartina geografica della zona in cui è ubicata la struttura ricettiva;
    d. il recapito di un medico, della farmacia, dell'ufficio postale o di altri eventuali servizi ottenibili nella zona.

    13. SERVIZI ANNESSI

    13.1. Costituiscono "servizi annessi" le strutture o gli impianti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura principale; la gestione dei "servizi annessi" deve coincidere con la gestione della struttura principale.

    14. BARRIERE ARCHITETTONICHE

    14.1. Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici che compongono l'albergo diffuso si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività è superiore a sei camere o sei unità abitative per edificio.
    14.2. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione di cui al punto 14.1 in sede di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone diversamente abili in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

    15. VINCOLO DI DESTINAZIONE

    15.1. Le strutture alberghiere gravate da vincoli di destinazione previsti dalle leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche, possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 9/2006, fermo restando i vincoli suddetti.

    16. NORME SPECIALI

    16.1. È fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva delle strutture alberghiere e le camere ove è possibile collocare il letto aggiuntivo, secondo le modalità di cui al punto 2.10 e alla nota n. 18 dell'allegato "A1", nel permesso di costruire, nel certificato di abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività ricettiva.
    16.2.Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere è consentita, in deroga ai limiti di superficie stabiliti dalla presente legge, la sistemazione dei bambini di età non superiore ai dodici anni, purché accompagnati. In tal caso, la presenza del bambino, preclude la possibilità di installare il letto aggiunto.

    17. NORME TRANSITORIE

    17.1. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della norma dovranno adeguarsi ai requisiti obbligatori previsti per il livello di appartenenza entro 18 mesi dall'emanazione delle presenti norme.

    Allegato "A1" - Requisiti obbligatori per la classifica degli alberghi

    1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
    1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni
    1.01.1 assicurati 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva (5) (10)
    1.01.2 assicurati 16/24 ore da personale addetto in via esclusiva (4)
    1.01.3 assicurati 16/24 ore da addetto (3) (11)
    1.01.4 assicurati 12/24 ore (1) (2) (12)
    1.02 Servizio di notte
    1.02.1 portiere di notte (4) (5)
    1.02.2 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)
    1.03 Servizio custodia valori
    1.03.1 cassetta di sicurezza per tutte le camere (4) (5)
    1.03.2 cassaforte in albergo (3)
    1.04 Servizio di prima colazione
    1.04.1 in ambiente appositamente attrezzato per la ristorazione (4)
    1.04.2 in aree comuni anche destinate ad altri usi (1) (2) (3)
    1.04.3 servizio reso nelle camere a richiesta del cliente (4) (5)
    1.04.4 in sala apposita (5)
    1.05 Servizio di bar ove è ubicato l'impianto (13)
    1.05.1 assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
    1.05.2 assicurato 12/24 ore con personale addetto ai servizi di bar - ristorazione (4)
    1.05.3 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
    1.05.4 assicurato 12/24 ore (1) (2)
    1.06 Frigo - bar in tutte le camere o unità abitative (4) (5)
    1.07 Divise per il personale (4) (5)
    1.08 Lingue estere correntemente parlate
    1.08.1 dal personale di ricevimento portineria-informazioni: - 3 lingue (5) - 2 lingue (4) - 1 lingua (3)
    1.09 Cambio di biancheria
    1.09.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente:- tutti i giorni (4) (5) - a giorni alterni (3)- due volte alla settimana (2) - una volta alla settimana (1)
    1.09.2 asciugamani e teli da bagno ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente: - tutti i giorni (3) (4) (5) - a giorni alterni (1) (2)
    1.10 Accessori dei locali - bagno privati:
    110.1 biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero delle persone ospitabili nella camera (1) (2) (3) (4) (5) (6)
    1.10.2 sali da bagno (5)
    1.10.3 asciugacapelli (3) (4) (5)
    1.11 Accessori nelle camere o unità abitative
    1.11.1 carta dei servizi offerti in albergo (3) (4) (5)
    1.12 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti
    1.12.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
    1.12.2 resa entro le 24 ore (4)
    1.13 Pulizia nelle camere o unità abitative
    1.13.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
    1.13.2 una volta al giorno (1) (2) (3)
    2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
    2.01 Servizio parcheggio auto
    2.01.1 assicurato 24/24 ore nel parcheggio dell'albergo (5)
    2.01.2 assicurato 24124 ore nel parcheggio dell'albergo o attiguo convenzionato (4).
    2.02 Numero dei locali - bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere o unità abitative (17)
    2.02.1 il 100% (3) (4) (5)
    2.02.2 almeno il 75% (2)
    2.02.3 almeno il 50% (1)
    2.03 Numero dei locali - bagno comuni (completi)
    2.03.1 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
    2.03.2 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)
    2.04 Riscaldamento
    2.04.1 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
    2.05 Aria condizionata
    2.05.1 in tutto l'esercizio (4) (5)
    2.05.2 nei locali comuni e nel 75% delle camere (3) (21)
    2.06 Ascensore di servizio o montacarichi (4) (5) (14)
    2.07 Ascensore per i clienti
    2.07.1 qualunque sia il numero dei piani (3) (4) (5) (15) (16)
    2.08 Sistemazione delle camere
    2.08.1 piano scrittoio, piano di appoggio laterale al letto (1) (2) (3) (4) (5)
    2.08.2 lampade o appliques laterali al letto (1) (2) (3) (4) (5)
    2.08.3 specchio con presa corrente per le camere senza bagno (1) (2)
    2.08.4 secondo piano di appoggio nelle camere doppie (2) (3) (4) (5)
    2.08.5 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
    2.08.6 angolo soggiorno arredato (5)
    2.09 Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative
    2.09.1 una sedia per letto (1) (2) (3)
    2.09.2 una poltroncina per letto (4) (5)
    2.10 Dimensione delle camere (18)
    2.10.1 camere doppie di almeno 25 mq. e singole di almeno 16 mq., escluse le superfici accessorie, più 8 mq. per ogni ulteriore posto letto (5)
    2.10.2 camere singole di almeno 9 mq. e doppie di almeno 15 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (4)
    2.10.3 camere singole di almeno 8 mq. e doppie di almeno 14 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (1) (2) (3)
    2.10.4 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 12 mq. e delle doppie di almeno 18 mq. escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (4)
    2.10.5 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 11 mq. e delle doppie di almeno 17 mq., escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (1) (2) (3)
    2.11 Disponibilità di suite (5)
    2.12 Televisione
    2.12.1 in tutte le camere o unità abitative (3) (4) (5)
    2.12.2 con antenna satellitare (4) (5)
    2.12.3 ad uso comune (1) (2) (9)
    2.13 Radio o filodiffusione o canale tematico della televisione, nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma
    2.13.1 in tutte le camere o unità abitative (4) (5)
    2.14 Chiamata di servizio
    2.14.1 chiamata telefonica diretta (2) (3) (4) (5)
    2.14.2 chiamata con telefono o campanello (1)
    2.15 Apparecchio telefonico nelle camere o unità abitative (2) (3) (4) (5)
    2.16 Linee telefoniche esterne
    2.16.1 un apparecchio telefonico o cordless per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
    2.17 Servizio internet
    2.17.1 internet point (3) (4) (5)
    2.17.2 collegamento internet direttamente dalla camera (4) (5) (22)
    2.18 Servizio fax (1) (2) (3) (4) (5)
    2.19 Locali di ricevimento e soggiorno
    2.19.1 un locale (che può coincIdere con la sala ristorante o il bar) (1)
    2.19.2 sala/e dI superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2)
    2.19.3 come 2.19.2, maggiorata del 20% (3)
    2.19.4 sala/e di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala o spazio ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, maggiorata del 30% (4)
    2.19.5 sala/e di superfide complessiva (esclusa la sala o spazio ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, maggiorata del 50% (5)
    2.20 Sala ristorante
    2.20.1 in locale apposito (5)
    2.20.2 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4)
    2.21 Bar
    2.21.1 banco bar posto in locale comune (escluso sala ristorante e sala colazioni) (4) (5)
    2.21.2 banco bar posto in locale comune (3)
    2.21.3 attrezzatura bar posta in locale comune (1) (2)
    2.22 Sale separate
    2.22.1 sala per riunioni (4) (5) (19)
    2.22.2 sala soggiorno e svago (4) (5)
    2.23 Silenziosità
    2.23.1 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative (4) (5) (20)
    2.24 Qualità e stato di conservazione
    2.24.1 camere (dotazione di: letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, porte, illuminazione)- ottimo (4) (5)- buono (3) - decoroso (1) (2)
    2.24.2 bagni (pareti, porte, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)- ottimo (4) (5)- buono (3)- decoroso (1) (2)
    2.24.3 sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazioni, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione) - ottimo (4) (5) - buono (3) - decoroso (1) (2)
    2.24.4 aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi) - ottimo (4) (5)- buono (3) - decoroso (1) (2)
    2.25 Barriere architettoniche
    2.25.1 ai fini della determinazione dei requisiti di classificazione agli alberghi, si applicano le norme contenute nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nella legge 9 gennaio 1989, n. 13 e nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, con esclusione degli alberghi esistenti prima del 23/06/1989; per questi ultimi sussiste l'obbligo di adeguarsi al momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento.
    2.25.2 gli alberghi esistenti, al fine del mantenimento della classificazione, devono possedere un numero di camere accessibili ai fini della foro fruizione da parte dei disabili e dei portatori di bisogni speciali non inferiore ai seguenti limiti: - da 7 a 30 camere n. 1 camera accessibile - da 31 a 50 camere n. 2 camere accessibili - da 51 a 70 camere n. 3 camere accessibili- da 71 a 90 camere n. 4 camere accessibili - oltre 90 camere n. 1 camera in più, oltre le quattro, ogni 40 camere dopo le 90.
    2.25.3 negli alberghi esistenti sono ammesse deroghe alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2.25.1 e 2.25.2 in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.
    NOTE:
    (1) Obbligatorio per gli alberghi a una stella.
    (2) Obbligatorio per gli alberghi a due stelle.
    (3) Obbligatorio per gli alberghi a tre stelle.
    (4) Obbligatorio per gli alberghi a quattro stelle.
    (5) Obbligatorio per gli alberghi a cinque stelle.
    (6) Le camere senza bagno privato devono avere rito richiesto al punto 1.10.1.
    (7) L'obbligo del riscaldamento indicato al punto 2.04.1 non sussiste per ali alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. La deroga non si applica per gli esercizi a 4 e 5 stelle.

    (8) Nelle strutture con apertura annuale il riscaldamento deve essere presente in almeno il 75% delle camere con conseguente riduzione della capacità ricettiva (per il periodo invernale) sulla licenza e sull'autorizzazione.
    (9) L'obbligo della sala comune per la televisione di cui al punto 2.12.3 vige solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione.
    (10) Per "personale addetto in via esclusiva" si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può , essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.

    (11) Per "addetto" si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.
    (12) Per "servizio assicurato" si intende il servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
    (13) L'obbligo di assicurare il servizio di bar non sussiste per gli alberghi classificati a 1, 2, 3 e 4 stelle qualora i proprietari o i gestori stipulino accordi per la fornitura del servizio di bar con pubblici esercizi attigui alle stesse strutture ricettive. Negli alberghi classificati a 3 e 4 stelle il locale che fornisce il servizio di bar deve essere, oltre che attiguo, anche comunicante con la struttura ricettiva principale.

    (14) L'obbligo dell'ascensore di servizio o montacarichi non sussiste per gli alberghi a 4 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma. Per le strutture sono ammesse deroghe alla costruzione dell'ascensore di servizio o montacarichi in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.

    (15) Per gli esercizi di cui al punto 2.07.1 sono ammesse deroghe alla costruzione dell'ascensore in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione alberghiera. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.
    (16) Per gli alberghi a 3 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della norma, l'ascensore per i clienti è obbligatorio dal momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento della struttura ricettiva interessata.

    (17) Per bagno privato si intende quel servizio ubicato all'interno della camera.
    Per bagno completo si intende quel servizio dotato dei seguenti sanitari: lavabo, wc, vasca o box doccia e servizio bidet.
    Gli alberghi a 1 e 2 stelle esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente normativa non hanno l'obbligo del box doccia pur assicurando il servizio doccia.
    (18) Per le strutture esistenti alla data del 23.09.1998:
    1 - camere singole di almeno 8 mq. e doppie di almeno 13 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (4)

    2 - camere singole di almeno 7 mq. e doppie di almeno 11 mq., escluse le superfici accessorie, più 6 mq. per ogni ulteriore posto letto (1) (2) (3)
    3 - è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 11 mq. e delle doppie di almeno 16 mq. escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (4)
    4 - è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 10 mq. e delle doppie di almeno 14 mq., escluse le superfici accessorie. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. 1) (2) (3)

    5. - nel caso di ristrutturazione e ampliamento si applicano le superfici previste al punto 2.10 solo per la parte di struttura interessata dagli interventi.
    (19) L'obbligo della sala riunioni per gli alberghi a 4 stelle sussiste per le nuove strutture o, nel caso di strutture ricettive esistenti, al momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o amp
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