Delib.G.R. 14/12/2004 n. 1576

Atto di indirizzo concernente: Approvazione dei Piani Regolatori Particolareggiati (P.R.P.) e dei Piani di Lottizzazione (P.d.L.) contestualmente alla approvazione della variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    DELIBERA

    - di approvare l'atto di indirizzo concernente: "Approvazione dei Piani Regolatori Particolareggiati (P.R.P.) e dei Piani i Lottizzazione (P.d.L.) contestualmente alla approvazione della variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.)" nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante.

    Allegato - Atto di indirizzo concernente: "Approvazione dei Piani Regolatori Particolareggiati (P.R.P.) e dei Piani di Lottizzazione (P.d.L.) contestualmente alla approvazione della variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.)"

    L'esigenza di adottare il presente atto di indirizzo scaturisce dalla necessità di fornire indicazioni agli enti locali, in riferimento a questioni particolarmente complesse, riguardanti funzioni conferite a Comuni e Province nella materia urbanistica, relativamente all'approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati (P.R.P.) o di Piani di Lottizzazione (P.A.L), che presuppongono una variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
    L'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha imposto alle Regioni di emanare una disciplina semplificata in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali ed ha ulteriormente stabilito che devono essere garantite necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la Regione deve comunicare al Comune le proprie determinazioni.

    La legge regionale 18 giugno 1986, n. 14, nel dare attuazione al predetto articolo 25, all'art. 8 ha previsto uno snellimento delle procedure soltanto per i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), per i Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ed i Piani di Recupero di iniziativa pubblica.
    La mancata previsione dei P.R.P. e dei P.d.L., di cui agli articoli 13 e 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, e successive modificazioni, da parte della norma menzionata, appesantisce la procedura di adozione di tali piani quando presuppongono modifiche al P.R.G., nel contesto di un ordinamento caratterizzato dall'evidente intenzione del legislatore di semplificare i procedimenti di pianificazione urbanistica, alla luce del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. la normativa afferente i programmi di riqualificazione urbana e di recupero, di cui all'art. 2, della legge n. 179/1992 ed all'art. 11, della legge 493 del 1993; gli accordi di programma di cui al D.Lgs. 267/00; i programmi integrati di cui alla legge 396/1990; gli interventi di trasformazione urbana, di cui all'art. 17, comma 59, della legge 127/1997).

    Si può pertanto desumere dalla vigente normativa regionale la possibilità di una semplificazione, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia, dei procedimenti di adozione e di approvazione dei predetti strumenti urbanistici attuativi quando presuppongono una variante al P.R.G., fermo restando naturalmente il fatto che i P.R.P. ed i P.d.L. non possono apportare varianti al contenuto dei Piani Regolatori Generali.
    I Piani Particolareggiati e di Lottizzazione di norma vengono adottati e approvati solo dopo il perfezionamento dell'iter di variante del P.R.G. con il procedimento ordinario.

    Tuttavia nulla vieta che il Consiglio Comunale nel corso della stessa seduta possa adottare sia la variante al P.R.G. sia il P.R.P. o il P.d.L. e che successivamente possa approvare il P.R.P. o il P.d.L. contestualmente all'approvazione della variante al P.R.G.
    Naturalmente in sede di adozione e di approvazione del P.R.P. o del P.d.L. e della variante al P.R.G. devono essere rispettate le vigenti norme di legge in merito al contenuto, agli elaborati ed alle procedure di adozione e di approvazione dei diversi strumenti urbanistici.

    Il Comune deve poi fare in modo che la variante al Piano Regolatore Generale entri in vigore prima del Piano Regolatore Particolareggiato o del Piano di Lottizzazione.
    Stante quanto sopra esposto si deve ritenere che il procedimento di approvazione dei Piani Regolatori Particolareggiati (P.R.P.) e dei Piani di Lottizzazione (P.d.L.), di cui agli articoli 13 e 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, che presuppongano una variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) può articolarsi nei seguenti termini:

    - il Consiglio Comunale nella stessa seduta può adottare il P.R.P. o il P.d.L. e la variante al P.R.G.;
    - il Consiglio Comunale nella stessa seduta può altresì approvare il P.R.P. o il P.d.L. e la variante al P.R.G.;
    - in sede di adozione e di approvazione del P.R.P. o del P.d.L. e della variante al P.R.G., devono essere comunque rispettate le vigenti norme di legge in merito al contenuto, agli elaborati ed alle procedure di adozione e di approvazione dei diversi strumenti urbanistici, ivi compresa l'acquisizione del parere di conformità della Giunta provinciale sulla variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34";

    - il Comune deve assicurare che la variante al P.R.G. entri in vigore prima del P.R.P. o del P.d.L.
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