Delib.G.R. 16/04/2008 n. 383

Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D. Leg.vo 152/2006 come sostituita dal D. Leg.vo 4/2008.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Umbria
  • Categorico Leggi: Ambiente - Autorizzazioni ambientali/VIA
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini.
    Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
    Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante «ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
    Visto in particolare l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 4/2008 che dispone la sostituzione per intero della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 con la nuova Parte seconda «procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

    Vista la deliberazione n. 1566 del 1° ottobre 2007 con la quale la Giunta regionale, a seguito della entrata in vigore della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, aveva disposto «prime indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
    Rilevato che il D.Lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

    Ritenuto che in attesa della normativa regionale in materia di VAS è opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta regionale teso ad assicurare prime disposizioni applicative del decreto in ambito regionale;
    Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «Norme in materia di impatto ambientale»;
    Visto che per quanto concerne l'applicazione in ambito regionale della procedura VAS agli strumenti di pianificazione del territorio comunale, con D.G.R. 21 maggio 2007 n. 767 «atto di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo del bilancio urbanistico ambientale e del documento di valutazione di cui all'art. 62, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11», al punto 4 è stato stabilito: «il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale e il documento di valutazione e i relativi aggiornamenti sono finalizzati alla formazione del documento programmatico del P.R.G., parte strutturale e parte operativa, del Piano comunale dei servizi e relative varianti, nonché per la valutazione ambientale strategica in sede regionale di cui al D.Lgs. 152/2006, dopo la sua entrata in vigore»;

    Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare in merito alle istanze per i procedimenti di formazione di piani e programmi avviati dal 31 luglio 2007 prime disposizioni applicative del decreto in ambito regionale in materia di VAS descritte nell'apposito allegato al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti in questa fase di applicazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituita dal D.Lgs. 4/2008, fino alla entrata in vigore della relativa legge regionale;

    Ritenuto altresì opportuno e necessario organizzare specifici incontri (focus-group) con gli Enti titolari di processi di pianificazione o programmazione da sottoporre a VAS per portare a conoscenza degli stessi quanto elaborato con il presente atto e per avviare lavori di consultazione propedeutici alla definizione di successivi allegati tecnici al presente atto nonché finalizzati alla formazione della nuova normativa regionale in materia di VAS;
    Preso atto:
    a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

    b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
    c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
    d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
    Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
    Visto il regolamento interno di questa Giunta;

    A voti unanimi espressi nei modi di legge,


    delibera:

    1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
    2) di dare atto che il D.Lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come corrette ed integrate, e che in attesa della normativa regionale in materia di VAS, si rende opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta regionale teso ad assicurare prime disposizioni applicative in ambito regionale del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come corrette ed integrate dal D.Lgs. 4/2008;

    3) di approvare le prime disposizioni applicative in materia di valutazione ambientale strategica di cui all'allegato al presente atto al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti in questa fase di applicazione della nuova parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008 e fino alla entrata in vigore della relativa legge regionale;
    4) di stabilire che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito regionale il cui provvedimento iniziale per la formazione degli stessi è stato assunto a partire dal 31 luglio 2007, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio VI° Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, quale autorità competente ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituita dal D.Lgs. 4/2008;

    5) di dare mandato alla Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, di organizzare specifici incontri (focus - group) con gli Enti titolari di processi di pianificazione o programmazione da sottoporre a VAS a fini partecipativi ed informativi per avviare lavori di consultazione propedeutici alla definizione di successivi allegati tecnici al presente atto nonché finalizzati alla formazione della nuova normativa regionale in materia di VAS;
    6) di disporre che il presente atto unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

    DOCUMENTO ISTRUTTORIO

    Oggetto: Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008.

    PRINCIPI E CRITERI GENERALI CONTENUTI NEL NUOVO DECRETO

    Il nuovo D.Lgs. 4/2008 ha introdotto nella Parte prima del D.Lgs. 152/2006 una serie di principi generali, sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e leale collaborazione, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione, che rendono ora, la norma in materia di valutazione ambientale più coerente con le direttive comunitarie di riferimento.
    Il testo vigente della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come sostituito ai sensi del D.Lgs. 4/2008:

    1. costituisce recepimento ed attuazione per lo Stato italiano:
    a) della direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
    b) della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE concernente la partecipazione del pubblico;
    2. stabilisce che la valutazione ambientale sia di piani e programmi sia di progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione;

    3. stabilisce che la VAS, valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire alla integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni dello sviluppo sostenibile;
    4. individua, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato dal D.Lgs. 4/2008 e la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.;

    5. al Titolo IV «valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere» dispone che:
    - nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti;
    - nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti;

    La Valutazione ambientale strategica in base al nuovo decreto.
    A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», è entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Ai sensi dell'art. 35, le Regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto.

    In conformità alla direttiva europea, il decreto legislativo 2 aprile 2006, alla Parte seconda come sostituita dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce all'art. 6 che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che:
    - ai sensi del comma 2:
    a) sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

    b) in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

    - ai sensi del comma 3: è necessaria per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e dei programmi di cui al comma 2, soltanto qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto.
    - ai sensi del comma 3 bis: per i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;

    - ai sensi del comma 4 sono comunque esclusi dal campo di applicazione del decreto:
    a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;
    b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio;
    c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
    Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 l'autorità competente può avvalersi di una o più conferenze di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

    Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del decreto:
    - la procedura della valutazione ambientale strategica si deve effettuare durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione;
    - la VAS sarà effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni;
    - la VAS costituisce parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

    In base all'art. 10, «norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti», il decreto, per quanto riguarda l'ambito di applicazione regionale, prevede:
    - al comma 3: la VAS e la VIA comprendono le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza;

    - al comma 4: la verifica di assoggettabilità, di cui all' art. 20, necessaria allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione, può essere condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale;
    - al comma 5: nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

    In base agli artt. 30 e 31 Titolo IV «valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere» del decreto:
    - nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti;
    - nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

    Per quanto sopra brevemente richiamato sul contenuto del decreto, è evidente che solo l'emanazione di una apposita legge regionale consentirà di definire in modo organico l'applicazione della disciplina del decreto nell'ambito di competenza regionale con riferimento alle specificità dei piani e programmi, alle relative modalità di integrazione della procedura di VAS con quelle ordinarie per la formazione e approvazione degli stessi, alle modalità di partecipazione degli enti locali e dei soggetti competenti in materia ambientale. Tuttavia, in attesa della norma regionale, stante la necessità di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento, si propone alla G.R. di dare atto che, ai sensi di quanto indicato all'art. 35 del D.Lgs. 4/2008, troveranno diretta applicazione le norme del D.Lgs. 152/2006 come corrette ed integrate dal D.Lgs. 4/2008, in base alle prime disposizioni applicative appositamente elaborate ed allegate al presente atto.

    ALLEGATO - PRIME DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006, COME CORRETTA ED INTEGRATA DAL D. LGS. 4/2008.

    1. Criteri generali per la applicazione della VAS in ambito regionale

    La procedura di VAS sui piani e programmi di competenza regionale sarà effettuata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 Parte seconda come sostituita dal nuovo D. Lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Infatti in attesa della conseguente normativa regionale trovano diretta applicazione le norme del decreto.
    In conformità a quanto disposto dal decreto, la procedura della valutazione ambientale strategica:
    - sarà effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

    - sarà effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni. Al riguardo possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.
    - sarà effettuata assicurando il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 commi 3, 4 e 5.
    - comma 3: la VAS e la VIA comprendono le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza;

    - comma 4: la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20, necessaria allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione, può essere condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale;
    - comma 5: nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione , sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS;

    - sarà effettuata facendo riferimento alle definizioni di cui all'art 5 del decreto;
    - ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'autorità competente, servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi, di cui alla L. 241/90, al fine di agevolare la consultazione con l'autorità procedente e le altre autorità pubbliche interessate;

    - costituisce parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

    2. Individuazione dei soggetti per applicazione VAS in ambito regionale

    In base alle definizioni di cui all'art. 5 della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008, ai fini dello svolgimento della procedura VAS sono individuati i seguenti soggetti:
    - proponente: è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;
    - autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce adotta o approva il piano o programma;

    - autorità competente: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato. Nella prima fase di applicazione della procedura VAS la Giunta regionale, Servizio regionale VI° Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture è l'autorità competente per le procedure VAS su piani e programmi la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali;

    - soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi. (Regione, Province, Comuni, ASL, ARPA, ATO, Comunità montane, Soprintendenze, ecc.);
    - pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, o i gruppi di tali persone;

    - pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
    In ogni caso, l'autorità competente ad esprimere la Valutazione ambientale strategica è diversa da quella che procede alla formazione e approvazione del piano o programma. L'autorità competente può avvalersi durante il processo di VAS dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria) quale soggetto competente in materia ambientale per le finalità di cui all'art. 13 e all'art. 18 del decreto.

    3. Ambito di applicazione

    3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

    Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni regionali i piani e programmi di cui all'art. 6 commi 1, 2, 3, 4 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali. In particolare l''art. 6 dispone che la valutazione:
    - ai sensi del comma 1: riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
    - ai sensi del comma 2: viene effettuata per tutti i piani e i programmi:

    a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

    b) che in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

    - ai sensi del comma 3: per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;
    - ai sensi del comma 3 bis: per i piani e programmi diversi da quelli di cui la comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;

    - ai sensi del comma 4 sono comunque esclusi dal campo di applicazione del decreto:
    a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;
    b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio;
    c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

    3.2 SPECIFICHE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PROVINCIALE

    Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale, così come definita e disciplinata dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 [Vedi] e al piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla l.r. 28/95 si specifica che:
    Sono da sottoporre direttamente a procedura VAS:
    - i PRG, parte strutturale e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale;
    - i PRG, parte operativa contestuale al PRG, parte strutturale. In tal caso la procedura di VAS è unica ove ne ricorrano le condizioni procedimentali;

    - i PRG, parte operativa non adottati e approvati contestualmente al PRG parte strutturale.
    Ai fini della valutazione si dovrà tener conto dei dati ed elementi acquisiti dalla procedura VAS sul PRG parte strutturale ove effettuata;
    - Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali che riguardano l'intero territorio;
    Sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del decreto tutti i piani e programmi urbanistici come previsti dalle vigenti normative, che costituiscono variante parziale allo strumento urbanistico generale del comune o al PTCP, nei casi in cui gli stessi , ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto:

    a) definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto assoggettabili alle procedure di VIA;
    b) rendono necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i, in applicazione della DGR n. 613/2004 e della DGR 812/2006, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica di cui all'art. 13 della l.r. 27/2000.

    I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali sono in ogni caso esclusi dalla procedura di assoggettabilità.
    Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano la variazione degli strumenti urbanistici e che riguardino interventi assoggettabili alle procedure di VIA ovvero che rendano necessaria una valutazione d'incidenza, gli stessi sono integrati con quelli relativi alla VAS ed alla VIA.

    4. Fasi e modalità della VAS in ambito regionale

    4.1. DISPOSIZIONI GENERALI

    In base al disposto dell'art. 11 comma 1 Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008 la VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma si articolerà nelle seguenti fasi:
    a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
    b) elaborazione del rapporto ambientale;
    c) svolgimento delle consultazioni;
    d) decisione;
    e) informazione sulla decisione;
    f) monitoraggio.

    Fase a) verifica di assoggettabilità

    1. Nel caso di piani e programmi di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.
    2. L'autorità competente, Giunta regionale, Servizio rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e a quella procedente.

    3. L'autorità competente può avvalersi della Conferenza di servizi per acquisire i pareri, valutazioni e osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e per sentire l'autorità procedente al fine di verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
    4. L'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS anche definendo eventuali prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al punto 1.

    5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul BUR e sul sito WEB della Regione Umbria.

    Fase b) elaborazione del rapporto ambientale:
    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto il proponente e/o l'autorità procedente, sin dalle fasi preliminari dell'attività di elaborazione del Piano, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, entrano in consultazione con:

    a) l'autorità competente: Servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali;
    b) altri soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma come Province, Comuni, ARPA, ASL, Comunità montane, Enti gestione aree protette, Soprintendenze, Ente Parco Monti Sibillini, Ministero dell'Ambiente, ecc.
    L'atto iniziale con il quale il proponente o autorità procedente approva l'impegno di formare un piano o programma, sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto, dovrà attestare che lo stesso va sottoposto a procedura di VAS. Si dovrà rendere pubblico l'atto secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo del piano o programma o comunque rendere pubblico l'avvio del procedimento di VAS tramite apposito avviso sul portale web del proponente o autorità
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