Delib.G.R. 18/07/2005 n. 1092

Disciplina regionale: aspetti igienico - sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Emilia Romagna
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
  • LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

    Premesso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'Accordo 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 3 marzo 2003);
    visto l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e PP.AA del 16 gennaio 2003", sancito in sede di Conferenza dei Presidenti il 16 dicembre 2004;

    vista la nota prot. n. 13500 del 2/4/2003 del Servizio di Sanità pubblica della Direzione generale Sanità e Politiche sociali, indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende-USL della Regione Emilia-Romagna nella quale si individuava nell'Accordo Stato-Regioni del 2003 e nell'Allegato 1 al medesimo Accordo lo strumento per svolgere gran parte dell'attività di controllo di competenza delle Aziende sanitarie locali, in attesa di una regolamentazione della materia da parte di questa Regione;

    considerato che:
    - tale Accordo fissa i principi fondamentali demandando alle Regioni l' elaborazione delle specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche igienico-sanitarie, nonché strutturali e l'individuazione degli aspetti igienici di gestione delle piscine sia ad uso pubblico che collettivo, nonché privato;
    - questa Regione ritiene prioritaria la regolamentazione delle piscine ad uso pubblico e delle piscine al servizio delle attività ricettive turistiche e agrituristiche;

    - il punto 9 dello stesso Accordo prevede che per quanto riguarda le strutture turistico ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende turistiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni possano individuare peculiari modalità applicative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica;
    considerato che il Servizio Sanità pubblica ha predisposto un documento tecnico regionale avvalendosi della collaborazione di medici igienisti e tecnici della prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della Regione e, per gli aspetti di competenza, del Servizio Cultura Sport e Tempo libero - Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro e del Servizio Turismo e Qualità aree turistiche - Direzione generale Attività produttive Commercio e Turismo;

    rilevato inoltre che sono state formulate numerose osservazioni da parte di Associazioni regionali di categoria rappresentative degli interessi economici e sociali e che si è ritenuto in gran parte recepire, in modo da rendere la disciplina regionale predisposta il più possibile condivisa dai soggetti che ne dovranno curare l'applicazione;
    dato atto che:
    - il documento prodotto regolamenta gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine, allegato parte integrante della presente deliberazione, introducendo alcune disposizioni tecniche sulle piscine pubbliche e private ad utenza pubblica così come classificate nello stesso documento in categoria A gruppo a1) e sulle piscine delle strutture ricettive turistiche e agrituristiche ad uso collettivo così come classificate nello stesso documento in categoria A gruppo a2.2);

    - i requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti dall'Allegato n. 1 comprensivo della Tabella A del su citato Accordo Stato-Regioni 2003, contenente i requisiti igienico -ambientali;
    - la presente regolamentazione supera di fatto le indicazioni regionali precedentemente fornite;
    richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

    dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
    ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
    su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;


    a voti unanimi e palesi, delibera:

    1) di disciplinare gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine, contenuti nel documento allegato, parte integrante della presente delibera;
    2) di disporre che le Aziende-USL si attengano, nell'espletamento delle loro attività di vigilanza e controllo, ai parametri relativi all'acqua contenuta in vasca di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;
    3) di adottare specifiche disposizioni applicative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica per le strutture turistico ricettive quali alberghi, camping e villaggi turistici nonché agriturismi e similari, così come previsto dal punto 9 dell'Accordo Stato-Regioni 2003;

    4) di inviare il presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità pubblica, all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), al Ministero della Salute, nonché ai gestori delle piscine pubbliche e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria delle piscine stesse;
    5) di dare atto che i requisiti strutturali previsti dalle disposizioni tecniche contenuti nel sopracitato documento, allegato parte integrante della presente delibera, si applicano ai nuovi impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali alla data di adozione della presente deliberazione non sia ancora stato rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente, mentre le piscine esistenti e normate dal presente atto, quindi già in funzione alla data di adozione dello stesso, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni tecniche, in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate;

    6) le piscine normate dalla presente delibera, già in funzione alla data di adozione della stessa sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto ai punti 4), 5), 6)dell'allegato tecnico entro il 30 aprile 2006.

    Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio

    1 - Definizioni

    Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.
    Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione; tali strutture sono disciplinate da norme specifiche e non vengono regolamentate dal presente atto.
    Per "piscina termale" si intende la piscina che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti; anche queste strutture non vengono regolamentate dal presente atto.

    Per "vasca di piscina" si intende il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1 e Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 2003 mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.
    Per "bacino di balneazione" si intende il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa.

    In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.
    A tali strutture, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque di balneazione.

    2 - Classificazione delle piscine

    Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in:
    2.1 - in base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:
    2.1.1 - Categoria A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
    In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
    Gruppo a1) Piscine, di proprietà pubblica o privata, con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento
    Gruppo a2) Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

    a2.1 - pubblici esercizi;
    a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;
    a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;
    a2.4 - palestre, centri estetici e simili;
    a2.5 - circoli, associazioni;
    Gruppo a3) Impianti finalizzati al gioco acquatico.
    Gruppo a4) Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.
    2.1.2 - Categoria B - Piscine facenti parte di condomìni e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti.

    In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
    Gruppo b1) Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
    Gruppo b2) Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative
    Si intende per "condominio" un edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo settimo, Capo II del Codice Civile. Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazione.

    2.2 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono le seguenti tipologie:
    Tipologia 1 - Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
    Tipologia 2 - Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
    Tipologia 3 - Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

    Tipologia 4 - Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
    2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
    Tipo a - Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internazionale de Natation Amateur (FINA);

    Tipo b - Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
    Tipo c - Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

    Tipo d - Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità =60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
    Tipo e - Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
    Tipo f - Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

    2.4 - Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

    3 - Dotazione del personale

    3.1 - Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, si individuano le figure le cui mansioni sotto indicate possono essere espletate dallo stesso soggetto.
    3.1.1 - Responsabile della piscina: il responsabile della piscina è la persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica della struttura che risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori e egli cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura e deve assicurare il rispetto dei requisiti igienico ambientali di cui al punto 9; è responsabile della valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, dell'individuazione dei punti critici e della determinazione delle azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo redatto nel rispetto dei criteri indicati al punto 5.1.

    3.1.2 - Responsabile degli impianti tecnologici: il responsabile degli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).
    3.1.3 - L'Assistente bagnanti: l'Assistente bagnanti è persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura secondo quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza fatta eccezione per quanto dettato dalle disposizioni tecniche relative alla Categoria A gruppo A.2.2.

    Il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti non sono obbligatori nelle piscine di Categoria B, ma è compito del responsabile della piscina garantire l'igiene e la sicurezza.
    Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnologici per la Categoria A gruppo A1 devono essere in possesso di requisiti formativi che saranno definiti con successivo provvedimento regionale.
    3.2 - Per le piscine di Categoria B1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

    4 - Regolamento interno

    4.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio.
    4.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

    5 - Controlli interni

    5.1 - Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto 9 e il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo, conservato presso l'impianto stesso che, mediante analisi dei processi e dei punti critici e il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

    Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:
    a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina;
    b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
    c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
    d) definizione del sistema di monitoraggio;
    e) individuazione delle azioni correttive;
    f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

    5.2 - Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.
    Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina.

    5.3 - Fermo restando quanto previsto dal Decreto ministeriale del 1996 in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine della Categoria A gruppo A1 il piano di autocontrollo deve contenere anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e di assistenti bagnanti nel rispetto degli obiettivi di cui ai successivi punti 8.5.1 e 8.5.2.
    5.4 - I controlli e le manutenzioni devono essere eseguiti anche nelle piscine della Categoria B1, anche se in questo caso non è obbligatorio redarre il piano di autocontrollo così come sopra indicato.

    5.5 - I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due anni, in modo da poter fornire all'Azienda Unità sanitaria locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
    5.6 - Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (es. esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina ) e darne comunicazione immediata all'organo di controllo competente.

    6 - Controlli esterni

    6.1 - I controlli esterni competono all'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. Questa deve procedere alla valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.
    6.2 - I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

    6.3 - I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per l'analisi deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.
    6.4 - Le piscine della Categoria A sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.

    6.5 - Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti adotterà adeguati provvedimenti, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori.

    7 - Autorizzazioni

    7.1 - Categoria A
    Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (DPR 380/2001), l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare all'Autorità Sanitaria e all'Azienda sanitaria locale. Tale comunicazione è richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art. 231 T.U.LL.SS. R.D. 27/7/1934, n. 1265.

    Sono elementi essenziali della comunicazione:
    a) ubicazione della struttura e inquadramento urbanistico;
    b) categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi del punto 2;
    c) numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
    d) numero massimo di utenti ammissibili;
    e) responsabile della gestione della piscina;
    f) documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura ecc.; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua indicante la loro potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua ( acqua in ingresso, depurazione refluo con indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati ubicati i manometri, ricircolo).

    La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.
    Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda sanitaria locale.
    7.2 - Categoria B
    L'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato a comunicazione all'Azienda sanitaria locale della presenza di una piscina e alle seguenti informazioni:

    a) anno di costruzione
    b) materiale di costruzione e dimensione delle vasche
    c) tipologia di depurazione effettuata.

    8 - Utenti

    8.1 - Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".
    8.2 - Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.
    8.3 - Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche.
    8.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

    8.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:
    8.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;
    8.5.2 - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

    8.6 - Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano di autocontrollo.

    9 - Requisiti igienico - ambientali

    Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall'Allegato 1 e dalla Tabella A dell'"Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", siglato a Roma 16 gennaio 2003.

    10 - Requisiti strutturali ed impiantistici

    I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:
    a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
    b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;

    c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori.

    11 - Aspetti igienici di gestione

    11.1 - In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo.
    11.2 - All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni regionali.
    11.3 - Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando i tempi massimi previsti dalle Norme UNI (allegato) e la quantità di acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali previste dalle Norme UNI.

    Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.
    11.4 - Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore. In nessun caso l'acqua di immissione, esclusa la potabile, deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere istallato un contatore totalizzatore.

    11.5 - Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono essere previsti dispositivi per il controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento dell'acqua di immissione in vasca.

    12 - Disciplina degli scarichi

    L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela di acque dall'inquinamento.
    Lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato sia che recapiti in pubblica fognatura o in altro recettore e in ogni caso dovrà avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura igienico sanitaria.

    13 - Elementi funzionali del complesso natatorio

    Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:
    13.1 - sezione vasche (natatorie e di balneazione);
    13.2 - sezione servizi;
    13.3 - sezione impianti tecnici;
    13.4 - sezione pubblico;
    13.5 - sezione attività accessorie.

    14 - Disposizioni finali

    14.1 - I requisiti strutturali, previsti dalle disposizioni tecniche contenute nella presente delibera, si applicano ai nuovi impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali, alla data di adozione del presente provvedimento, non sia ancora stato rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente.
    14.2 - Le piscine normate dalla presente delibera, già in funzione alla data di adozione della presente delibera, sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto ai punti 4) 5) 6) della presente delibera entro il 30 aprile 2006. Fermo restando comunque l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le stesse strutture dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali previsti nelle disposizioni tecniche in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate.

    14.3 - La Regione potrà emanare ulteriori documenti tecnici per l'aggiornamento delle norme tecniche o per l'eventuale regolamentazione di ulteriori categorie non comprese nel presente atto.

    DISPOSIZIONI TECNICHE CATEGORIA A) - GRUPPO A1

    1 - Caratteristiche igienico sanitarie e strutturali delle varie sezioni

    Ove sia presente una sezione per i pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda le caratteristiche dell' area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno. Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. È necessario, inoltre, evitare che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori delle vasche; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi di intercettazione (es. canalette di scolo, pavimentazione inclinata ecc. ) per il convogliamento e la raccolta delle acque di lavaggio.

    Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività ricreative e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attività complementari, la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.

    Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione vasche, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
    All'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori che dovrà riportare anche i seguenti elementi di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale:
    a) i frequentatori, prima di accedere alle vasche debbono sottoporsi ad accurata doccia;

    b) nei percorsi a piedi nudi è consigliato l'uso degli zoccoli di legno o ciabattine di plastica o gomma; l'uso di scarpette da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi;
    c) l'uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell' analisi del rischio effettuata dal gestore.

    1.1 - Sezione vasche

    Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di perti
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