Delib.G.R. 19/03/2007 n. 420
Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale. Stralcio
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Umbria
- Categorico Leggi: Edilizia - Beni culturali/Recupero
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
delibera
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, l'allegato "A" avente per oggetto "Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", ed il relativo "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale";
3) di stabilire che l'atto di indirizzo all'allegato "A" contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della L.R. 1/2004 relativamente agli articoli da 1 a 30, da 41 al 44 e l'art. 52, pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che decorso tale termine le disposizioni contenute in tali articoli trovano diretta applicazione, in quanto tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
4) di stabilire che i restanti articoli dell'allegato "A" costituiscono linee guida per gli interventi in essi previsti, da disciplinare nel regolamento comunale per l'attività edilizia e che comunque fino a tale adeguamento sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;
5) di stabilire che il presente atto di indirizzo e il Repertorio sostituiscono integralmente gli atti approvati con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984 e che ogni richiamo alle stesse, si intende riferito al presente atto di indirizzo;
6) di dare atto che la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo;
7) di precisare che i Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della L.R. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge, esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) dell'allegato "A" del presente atto, per quanto previsto all'art. 69, comma 9, della L.R. 11/2005;
8) di dare atto che i nuovi strumenti urbanistici generali, le varianti agli stessi o a quelli già in vigore, qualora prevedano norme di attuazione che regolino quanto indicato all'allegato "A", recepiscono quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4;
9) di dare atto che i regolamenti comunali per l'attività edilizia adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea ed informatizzata;
10) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità montane, nonché agli Ordini e Collegi professionali.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO: "Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale"
Premesso che:
- con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 e del 1° agosto 2001, n. 984, è stato approvato ed integrato il "Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio con allegato Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti, redatto dall'arch. Giuseppe Deodato, dirigente della Regione Umbria;
- la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, all'art. 45, comma 1, prevede che la Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, adotta uno specifico atto di indirizzo;
Considerato che:
- al fine di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell'art. 45 della citata legge regionale 1/2004 si è provveduto a revisionare l'atto approvato con le deliberazioni n. 1066/1999 e n. 984/2001 e a redigere il prescritto atto di indirizzo;
- la revisione degli atti approvati ha riguardato sostanzialmente l'adeguamento degli stessi a quanto previsto dalla legge regionale 1/2004 in materia edilizia ed alla legge regionale 11/2005 in materia di pianificazione del territorio;
- le nuove disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2004, stabiliscono i requisiti e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare definiscono il modello di disciplina per la classificazione di tale patrimonio e per la progettazione e l'attuazione dei relativi interventi;
- la normativa è volta principalmente ad assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi inerenti il patrimonio edilizio esistente;
- le disposizioni si applicano sia per l'elaborazione dei piani attuativi e sia per la redazione dei progetti edilizi per interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 22, comma 1, della L.R. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell'uomo, compresi i siti interessati dall'edilizia storica produttiva;
- le stesse disposizioni si applicano altresì per la individuazione, negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per gli immobili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 della legge regionale 27/2000;
- il presente atto contiene il "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell'edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti comunemente diffusi in alcune tipologie dell'edilizia tradizionale locale;
- le disposizioni prevedono che gli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi devono fare riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni qualvolta sia verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati;
- il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione.
Preso atto degli incontri svoltisi sull'argomento con i rappresentanti dei Comuni indicati dall'ANCI;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378 ed il decreto del Ministero dei beni culturali del 6 ottobre 2005;
Considerato altresì che:
- l'allegato "A" consta di una parte cogente relativamente agli articoli dal 1 al 30, dal 41 al 44 e l'art. 52, che i Comuni sono tenuti a recepire nel proprio regolamento per l'attività edilizia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
- l'atto di indirizzo consta di una parte di linee guida costituita dai rimanenti articoli da disciplinare nel regolamento Comunale per l'attività edilizia e che comunque fino all'adeguamento del regolamento medesimo sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;
- la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
Allegato "A" - Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett.b)
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale
(Art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 1/2004)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - (Contenuti, finalità e ambiti d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente atto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. b) della l.r. 1/2004 e al fine di garantire comportamenti uniformi sull'intero territorio regionale, stabiliscono i requisiti, le prescrizioni e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In particolare definiscono le modalità per la disciplina dell'individuazione e classificazione di tale patrimonio, della progettazione e dell'attuazione dei relativi interventi.
2. Le presenti disposizioni si applicano per l'elaborazione dei piani attuativi e dei progetti per interventi edilizi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 22, comma 1 della l.r. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.L.gs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell'uomo, compresi i siti interessati dall'edilizia storica produttiva.
3. Le presenti disposizioni si applicano altresì agli edifici censiti ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per l'individuazione degli immobili di cui all'art. 29 della l.r. 27/2000.
Art. 2. - (Il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti)
1. Il presente atto contiene il "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", denominato di seguito "Repertorio" nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell'edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti.
2. I piani attuativi e i progetti edilizi fanno riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni volta che è verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati. Al Repertorio si fa comunque riferimento per la classificazione degli edifici e per la conseguente disciplina degli interventi.
3. Il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione.
4. Gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, sono distinti secondo la classificazione di cui all'articolo 6.
Art. 3. - (Classificazione delle aree e degli edifici)
1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le aree interessate da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono distinte, in sede di piano attuativo e di progetto per interventi edilizi diretti, in aree edificate e aree inedificate.
2. Nelle aree edificate l'edilizia esistente è classificata nel modo seguente:
a) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra
Sono compresi in tale definizione gli edifici tipologicamente ricorrenti di origine storica, realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore alla seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico artistica, un sistema organico e prevalentemente integro per materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale.
Sono comunque compresi gli edifici corrispondenti o assimilabili alle tipologie descritte nel Repertorio, costituiti, in massima parte, da elementi costruttivi, architettonici e decorativi rappresentati nel Repertorio medesimo.
b) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata
Sono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla lett. a) che hanno subito in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia tradizionale.
c) Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali
Sono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati dalla fine dell'ultima guerra ad oggi, con caratteri che sono quindi espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.
d) Edilizia speciale, monumentale o atipica
Sono compresi in tale definizione gli edifici monumentali, i grandi complessi edilizi, ed in genere i manufatti che si differenziano dal tessuto edilizio ordinario e ricorrente per dimensioni, qualità storico-artistiche, particolari caratteristiche tecniche, costruttive o tipologiche, specifiche funzioni e destinazioni d'uso.
Sono tali, ad esempio, le chiese, i santuari, le abbazie ed i conventi, i palazzi pubblici, i palazzi monumentali, le rocche e i castelli, le torri, le porte e le mura urbiche, le recinzioni e le pavimentazioni, le fontane, gli acquedotti ed i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, le logge e i mercati, gli ospedali e gli ospizi, e altri edifici per usi pubblici o privati particolari, destinati in origine o attualmente a scuole, banche, carceri, caserme e simili. Sono ricompresi, altresì, piccoli manufatti quali edicole votive ed i segni della religiosità locale, pozzi, cisterne, pavimentazioni, edilizia funebre, forni, pietre miliari ed altri simili.
e) Edilizia storico produttiva
Si intendono compresi in tale definizione i manufatti storicamente utilizzati ad attività produttive, quali quelle agricole, artigianali, industriali e per servizi, che presentano particolari caratteristiche tecniche, costruttive e tipologiche di interesse storico e architettonico, attualmente anche in condizioni di degrado o disuso o utilizzati per finalità diverse da quelle originarie.
3. Le aree inedificate sono classificate nel modo seguente:
a) Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico
Sono comprese le strade, le piazze, i parcheggi, le scalinate, i parchi e i giardini ed ogni altra superficie demaniale o comunque di proprietà pubblica o privata, attualmente destinata, con le eventuali attrezzature, a servizio della collettività, comprese le superfici porticate.
b) Aree inedificate di rispetto
Sono comprese le aree circostanti agli insediamenti di carattere storico e/o ambientale che concorrono a costituire l'immagine e a tutelare gli insediamenti stessi, lungo le mura urbiche, e intorno a edifici storici e complessi monumentali o siti panoramici e di belvedere, che rimanendo inedificate salvaguardano il decoro, la integrità, le visuali e la fruizione in genere di tali immobili e dell'intero contesto da parte della collettività.
c) Aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti
Sono comprese le corti, i cortili, le chiostrine, i giardini, gli orti, le strade private ed ogni altra superficie che, pur occupata da manufatti precari, è comunque libera da volumi e strutture edilizie permanenti, e risulta in un rapporto di contiguità fisica e dipendenza funzionale con l'area di sedime di un edificio esistente, in modo da costituire effettivamente o potenzialmente una pertinenza esclusiva dell'edificio medesimo.
4. Il Comune, in sede di censimento da effettuare ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 11/2005, degli edifici sparsi nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, ricomprende tra quelli da tutelare gli edifici di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 2, con l'individuazione delle aree inedificate di pertinenza di cui al comma 3 lett. b) e c).
5. I Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35 comma 4 della medesima legge esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lett. a), per quanto previsto all'art. 69, comma 9 della l.r. 11/2005.
Art. 4. - (Individuazione e classificazione delle aree e degli edifici)
1. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti individuano e classificano, ai fini delle presenti disposizioni, le aree, gli edifici e le relative pertinenze con la campitura di seguito riportata:
Edilizia speciale, monumentale o atipica
Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra
Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali
Edilizia storico produttiva
Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico
Aree inedificate di rispetto
Aree inedificate di pertinenza
2. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge regionale 11/2005, possono individuare e disciplinare:
a) ulteriori aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici o privati ad uso pubblico, per dotazioni territoriali e funzionali;
b) eventuali aree edificabili destinate ad interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica.
Art. 5. - (Definizione dell'edificio)
1. Ai fini delle presenti disposizioni, l'individuazione e la classificazione dell'edilizia esistente e la conseguente disciplina degli interventi, è effettuata sull'edificio.
2. Per "edificio" si intende un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, architettonici, e decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo e terra una entità strutturalmente autonoma ed esteticamente omogenea, sia isolata o parzialmente collegata ad edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse, indipendentemente dal regime delle proprietà.
3. Ai fini della corretta individuazione dell'edificio è in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti, e l'unitarietà' architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l'unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell'immobile, nel senso che un edificio che ha i necessari requisiti strutturali e architettonici può comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti.
4. In particolare per l'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra sono individuati gli edifici definiti tali in epoca storica, anche se sono frutto di successive ristrutturazioni comunque anteriori all'ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti e interventi in genere d'origine recente, salvo che tali modifiche, seppure realizzate in epoca recente, non rappresentino di per sé un valore culturale e architettonico da giustificarne un interventi di tutela. L'individuazione degli edifici storici è accertata se trova riscontro in uno degli schemi tipologici rappresentati nel Repertorio.
5. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti individuano e classificano gli edifici e le aree interessate, secondo quanto previsto ai precedenti commi, e la corrispondenza con le tipologie descritte nel Repertorio.
Art. 6. - (Classificazione degli elementi costruttivi, architettonici e decorativi)
1. Tutti gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi, nonché gli elementi accessori e di finitura, che concorrono alla formazione dell'edificio come definito all'articolo 5, sono distinti, in relazione al pregio e alle loro qualità storico-artistiche, secondo la seguente classificazione:
a) elementi qualificanti irripetibili o di particolare pregio: si intendono tali gli elementi che per la rarità e la particolare qualità storica o artistica, la complessità di fattura, la particolarità di materiali e soluzioni tecniche e costruttive, sono da ritenere testimonianze uniche e irripetibili dell'arte e della cultura edilizia locale, o comunque essenziali per determinare le caratteristiche peculiari dell'edificio in cui sono inseriti;
b) elementi qualificanti comunemente ripetibili: sono da intendere tali gli elementi che contribuiscono in modo rilevante a determinare i caratteri e la qualità dell'edificio, ma presentano tuttavia qualità di fattura, materiali e soluzioni tecniche che ne permettono la riproduzione fedele con i mezzi e la manodopera tuttora disponibili;
c) elementi secondari non qualificanti: quelli che per il modesto valore intrinseco e i caratteri poco rilevanti rispetto al contesto, non concorrono in modo significativo alla qualità estetica e storico - artistica dell'edificio;
d) alterazioni improprie: comprendenti tutte le opere o gli elementi incongrui, aggiunti, sostituiti o modificati a seguito di interventi recenti, comunque successivi all'ultima guerra mondiale, con tecniche e modalità non coerenti con i caratteri storici, architettonici e costruttivi propri dell'edificio;
e) alterazioni pregiudizievoli: comprendenti le opere o gli elementi incongrui, aggiunti, sostituiti o modificati impropriamente in epoca recente che, per le loro dimensioni, la posizione o la particolare fattura, alterano, occultano, o comunque pregiudicano la conservazione e la fruizione degli elementi qualificanti o di particolare pregio.
2. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti provvedono alla valutazione degli elementi costitutivi dell'edificio interessati dall'intervento stesso nei termini di cui al comma 1.
Art. 7. - (Interventi unitari sull'edificio e per singole unità immobiliari)
1. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), del comma 1, dell'art. 3, della l.r. 1/2004, riguardanti opere esterne, nonché gli interventi di cui alla lett. f), del comma 1 dello stesso articolo, sono progettati e realizzati in modo unitario, prendendo rispettivamente in considerazione l'intero edificio, di cui all'art. 5, o più edifici che si presentano in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, nonché considerando le eventuali aree e i manufatti accessori di pertinenza, in modo che, a ciascun edificio individuato, corrispondano le categorie d'intervento di cui all'art. 9 e una soluzione progettuale compiutamente definita con le modalità previste al Capo II.
2. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 1/2004, riguardanti opere interne e gli interventi di cui agli articoli 35 e 38 della medesima legge, sono comunque consentiti su singole unità immobiliari o parti di esse, qualora non siano pregiudizievoli.
3. È possibile la realizzazione di interventi unitari comprendenti due o più edifici che si presentano in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, se, sia nella individuazione delle categorie d'intervento che nella redazione dei conseguenti progetti sono rispettate le diverse identità esistenti tra i vari edifici.
4. Negli interventi di cui al comma 1 e in quelli di cui al comma 2 effettuati ai sensi degli articoli 35 e 38 della l.r. 1/2004 relativamente agli edifici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d) ed e), sono realizzate e completate in modo unitario tutte le opere relative a quelle parti o insiemi di elementi dell'edificio che, presentando una inscindibile unità dal punto di vista estetico, costruttivo o funzionale, considerate "elementi unitari". A tal fine sono considerati "elementi unitari", in particolare:
a) i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, nonché le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio;
b) i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura dello stesso edificio, anche in caso di discontinuità nell'articolazione delle falde;
c) le strutture portanti reciprocamente connesse e gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;
d) gli androni e i corpi scala continui e gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali o che delimitano ambienti unitariamente definiti.
Art. 8. - (Edifici contigui)
1. Per gli edifici strutturalmente connessi con altri edifici contigui, le opere di consolidamento o miglioramento ai fini antisismici relative alle parti comuni sono realizzate, ove possibile, in modo da rendere le strutture reciprocamente indipendenti.
2. Sono comunque, ove possibile, resi strutturalmente indipendenti gli edifici in muratura di tipo tradizionale da quelli ricostruiti o ristrutturati con strutture in acciaio o in cemento armato, e gli edifici che, pur omogenei strutturalmente, presentano forti disparità dimensionali.
3. In facciata, i giunti fra muri continui di differente identità possono essere realizzati con un taglio sigillato con stucco colorato nella stessa tonalità di uno dei due paramenti contigui.
Art. 9. - (Definizione delle categorie di intervento)
1. Gli interventi di recupero dell'edilizia esistente di cui alle presenti disposizioni, previsti dal piano attuativo o dal progetto per interventi edilizi diretti, sono definiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 1/2004.
Art. 10. - (Tipi di opere ed interventi elementari)
1. Per i singoli elementi costruttivi, architettonici e decorativi, di cui all'articolo 6, in relazione alle loro qualità e specifiche caratteristiche, sono definiti i seguenti tipi di opere e interventi elementari:
a) Interventi meramente conservativi: sono quelli finalizzati alla conservazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, con operazioni che, mediante tecniche e modalità particolari, ne prolungano la permanenza e l'efficienza nel tempo, senza modificarne in maniera apprezzabile la sostanza e l'aspetto esteriore. Sono interventi conservativi, in particolare:
1) la pulitura e la rimozione in genere di sostanze sovrapposte in superficie, eseguite con le tecniche appropriate e le necessarie cautele;
2) la riparazione e la reintegrazione di piccole parti alterate o mancanti con materiale della stessa qualità;
3) il consolidamento interiore, realizzato mediante l'inserimento di sostanze leganti o altri idonei supporti, in modo da non incidere sull'aspetto esteriore;
4) i trattamenti di protezione superficiale mediante l'applicazione di pitture, vernici, rivestimenti o sostanze incolori, in conformità con le soluzioni di finitura originali;
b) Interventi di restituzione: sono quelli finalizzati a modificare lo stato di fatto per ridare in tutto o in parte all'edificio o ai singoli elementi l'integrità originale o comunque frutto delle successive fasi storiche. Sono interventi restitutivi, in particolare:
1) la demolizione e il successivo rifacimento in conformità all'originale degli elementi qualificanti dei quali è possibile la ripetizione con tecniche tradizionali ancora in uso;
2) il ripristino degli elementi di cui al punto 1 in tutto o in parte mancanti, sulla base di tracce, indizi e documenti che testimonino con certezza la loro primitiva fattura;
3) l'eliminazione delle alterazioni improprie e delle aggiunte incongrue o pregiudizievoli d'origine recente;
c) Interventi modificativi e integrativi compatibili con l'edificio; sono quelli che per le parti di edificio cui sono riferiti, per la modesta entità, la fattura o la particolare disposizione, comportano modifiche indispensabili ai fini statici o funzionali ma esteticamente poco apprezzabili e comunque non pregiudizievoli per la conservazione degli elementi qualificanti o di particolare pregio né per la qualità architettonica e storico artistica dell'intero edificio Sono interventi modificativi compatibili, in particolare:
1) la sostituzione, la modifica o l'eliminazione di parti secondarie non qualificanti;
2) la sostituzione o la modifica di parti già manomesse, in luogo della loro eliminazione;
3) le integrazioni e le aggiunte di impianti, servizi, strutture ausiliarie ed elementi accessori necessari per l'adeguamento statico e funzionale dell'edificio alle attuali esigenze d'uso, realizzate secondo soluzioni e modalità tali da non pregiudicare l'integrità delle parti rimanenti;
d) Interventi innovativi compatibili col contesto: sono tutti gli interventi che comportano modifiche dell'edificio esistente e aggiunte più o meno rilevanti, da realizzare tuttavia entro limiti e secondo modalità tali da risultare compatibili, o comunque non pregiudizievoli per la tutela dei particolari caratteri del contesto nel quale è inserita l'edificio oggetto d'intervento.
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE EDIFICATE E INEDIFICATE
Art. 11. - (Ricostruzione di parti di edifici)
1. Le parti di edifici con valore storico e architettonico dirute che compromettono il riuso e la riqualificazione degli edifici medesimi possono essere ricostruiti nel rispetto delle consistenze edilizie accertate e con riguardo al contesto ambientale e paesaggistico in cui l'edificio è inserito.
2. Gli interventi sono tali da non comportare alterazioni e modifiche agli eventuali elementi qualificanti o di particolare pregio presenti né tali da risultare pregiudizievoli per l'edificio stesso, e sono, ove possibile, resi evidenti le parti di edificio ricostruito.
3. Gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 sono possibili solo con piano attuativo e previo parere favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.
Art. 12. - (Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra)
1. Per gli edifici compresi nell'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e g) e gli interventi di cui alla lett. d) riguardanti esclusivamente opere interne, della l.r. n. 1/2004. Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle ulteriori prescrizioni e modalità d'esecuzione dettate al Capo III, in relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei vari elementi costruttivi, architettonici e decorativi, che costituiscono l'edificio.
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia intern
omissis
delibera
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, l'allegato "A" avente per oggetto "Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", ed il relativo "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale";
3) di stabilire che l'atto di indirizzo all'allegato "A" contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della L.R. 1/2004 relativamente agli articoli da 1 a 30, da 41 al 44 e l'art. 52, pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che decorso tale termine le disposizioni contenute in tali articoli trovano diretta applicazione, in quanto tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
4) di stabilire che i restanti articoli dell'allegato "A" costituiscono linee guida per gli interventi in essi previsti, da disciplinare nel regolamento comunale per l'attività edilizia e che comunque fino a tale adeguamento sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;
5) di stabilire che il presente atto di indirizzo e il Repertorio sostituiscono integralmente gli atti approvati con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984 e che ogni richiamo alle stesse, si intende riferito al presente atto di indirizzo;
6) di dare atto che la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo;
7) di precisare che i Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della L.R. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge, esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) dell'allegato "A" del presente atto, per quanto previsto all'art. 69, comma 9, della L.R. 11/2005;
8) di dare atto che i nuovi strumenti urbanistici generali, le varianti agli stessi o a quelli già in vigore, qualora prevedano norme di attuazione che regolino quanto indicato all'allegato "A", recepiscono quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4;
9) di dare atto che i regolamenti comunali per l'attività edilizia adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea ed informatizzata;
10) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità montane, nonché agli Ordini e Collegi professionali.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO: "Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale"
Premesso che:
- con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 e del 1° agosto 2001, n. 984, è stato approvato ed integrato il "Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio con allegato Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti, redatto dall'arch. Giuseppe Deodato, dirigente della Regione Umbria;
- la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, all'art. 45, comma 1, prevede che la Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, adotta uno specifico atto di indirizzo;
Considerato che:
- al fine di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell'art. 45 della citata legge regionale 1/2004 si è provveduto a revisionare l'atto approvato con le deliberazioni n. 1066/1999 e n. 984/2001 e a redigere il prescritto atto di indirizzo;
- la revisione degli atti approvati ha riguardato sostanzialmente l'adeguamento degli stessi a quanto previsto dalla legge regionale 1/2004 in materia edilizia ed alla legge regionale 11/2005 in materia di pianificazione del territorio;
- le nuove disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2004, stabiliscono i requisiti e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare definiscono il modello di disciplina per la classificazione di tale patrimonio e per la progettazione e l'attuazione dei relativi interventi;
- la normativa è volta principalmente ad assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi inerenti il patrimonio edilizio esistente;
- le disposizioni si applicano sia per l'elaborazione dei piani attuativi e sia per la redazione dei progetti edilizi per interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 22, comma 1, della L.R. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell'uomo, compresi i siti interessati dall'edilizia storica produttiva;
- le stesse disposizioni si applicano altresì per la individuazione, negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per gli immobili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 della legge regionale 27/2000;
- il presente atto contiene il "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell'edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti comunemente diffusi in alcune tipologie dell'edilizia tradizionale locale;
- le disposizioni prevedono che gli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi devono fare riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni qualvolta sia verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati;
- il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione.
Preso atto degli incontri svoltisi sull'argomento con i rappresentanti dei Comuni indicati dall'ANCI;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378 ed il decreto del Ministero dei beni culturali del 6 ottobre 2005;
Considerato altresì che:
- l'allegato "A" consta di una parte cogente relativamente agli articoli dal 1 al 30, dal 41 al 44 e l'art. 52, che i Comuni sono tenuti a recepire nel proprio regolamento per l'attività edilizia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
- l'atto di indirizzo consta di una parte di linee guida costituita dai rimanenti articoli da disciplinare nel regolamento Comunale per l'attività edilizia e che comunque fino all'adeguamento del regolamento medesimo sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;
- la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
Allegato "A" - Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett.b)
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale
(Art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 1/2004)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - (Contenuti, finalità e ambiti d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente atto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. b) della l.r. 1/2004 e al fine di garantire comportamenti uniformi sull'intero territorio regionale, stabiliscono i requisiti, le prescrizioni e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In particolare definiscono le modalità per la disciplina dell'individuazione e classificazione di tale patrimonio, della progettazione e dell'attuazione dei relativi interventi.
2. Le presenti disposizioni si applicano per l'elaborazione dei piani attuativi e dei progetti per interventi edilizi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 22, comma 1 della l.r. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.L.gs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell'uomo, compresi i siti interessati dall'edilizia storica produttiva.
3. Le presenti disposizioni si applicano altresì agli edifici censiti ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per l'individuazione degli immobili di cui all'art. 29 della l.r. 27/2000.
Art. 2. - (Il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti)
1. Il presente atto contiene il "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", denominato di seguito "Repertorio" nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell'edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti.
2. I piani attuativi e i progetti edilizi fanno riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni volta che è verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati. Al Repertorio si fa comunque riferimento per la classificazione degli edifici e per la conseguente disciplina degli interventi.
3. Il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione.
4. Gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, sono distinti secondo la classificazione di cui all'articolo 6.
Art. 3. - (Classificazione delle aree e degli edifici)
1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le aree interessate da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono distinte, in sede di piano attuativo e di progetto per interventi edilizi diretti, in aree edificate e aree inedificate.
2. Nelle aree edificate l'edilizia esistente è classificata nel modo seguente:
a) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra
Sono compresi in tale definizione gli edifici tipologicamente ricorrenti di origine storica, realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore alla seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico artistica, un sistema organico e prevalentemente integro per materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale.
Sono comunque compresi gli edifici corrispondenti o assimilabili alle tipologie descritte nel Repertorio, costituiti, in massima parte, da elementi costruttivi, architettonici e decorativi rappresentati nel Repertorio medesimo.
b) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata
Sono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla lett. a) che hanno subito in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia tradizionale.
c) Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali
Sono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati dalla fine dell'ultima guerra ad oggi, con caratteri che sono quindi espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.
d) Edilizia speciale, monumentale o atipica
Sono compresi in tale definizione gli edifici monumentali, i grandi complessi edilizi, ed in genere i manufatti che si differenziano dal tessuto edilizio ordinario e ricorrente per dimensioni, qualità storico-artistiche, particolari caratteristiche tecniche, costruttive o tipologiche, specifiche funzioni e destinazioni d'uso.
Sono tali, ad esempio, le chiese, i santuari, le abbazie ed i conventi, i palazzi pubblici, i palazzi monumentali, le rocche e i castelli, le torri, le porte e le mura urbiche, le recinzioni e le pavimentazioni, le fontane, gli acquedotti ed i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, le logge e i mercati, gli ospedali e gli ospizi, e altri edifici per usi pubblici o privati particolari, destinati in origine o attualmente a scuole, banche, carceri, caserme e simili. Sono ricompresi, altresì, piccoli manufatti quali edicole votive ed i segni della religiosità locale, pozzi, cisterne, pavimentazioni, edilizia funebre, forni, pietre miliari ed altri simili.
e) Edilizia storico produttiva
Si intendono compresi in tale definizione i manufatti storicamente utilizzati ad attività produttive, quali quelle agricole, artigianali, industriali e per servizi, che presentano particolari caratteristiche tecniche, costruttive e tipologiche di interesse storico e architettonico, attualmente anche in condizioni di degrado o disuso o utilizzati per finalità diverse da quelle originarie.
3. Le aree inedificate sono classificate nel modo seguente:
a) Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico
Sono comprese le strade, le piazze, i parcheggi, le scalinate, i parchi e i giardini ed ogni altra superficie demaniale o comunque di proprietà pubblica o privata, attualmente destinata, con le eventuali attrezzature, a servizio della collettività, comprese le superfici porticate.
b) Aree inedificate di rispetto
Sono comprese le aree circostanti agli insediamenti di carattere storico e/o ambientale che concorrono a costituire l'immagine e a tutelare gli insediamenti stessi, lungo le mura urbiche, e intorno a edifici storici e complessi monumentali o siti panoramici e di belvedere, che rimanendo inedificate salvaguardano il decoro, la integrità, le visuali e la fruizione in genere di tali immobili e dell'intero contesto da parte della collettività.
c) Aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti
Sono comprese le corti, i cortili, le chiostrine, i giardini, gli orti, le strade private ed ogni altra superficie che, pur occupata da manufatti precari, è comunque libera da volumi e strutture edilizie permanenti, e risulta in un rapporto di contiguità fisica e dipendenza funzionale con l'area di sedime di un edificio esistente, in modo da costituire effettivamente o potenzialmente una pertinenza esclusiva dell'edificio medesimo.
4. Il Comune, in sede di censimento da effettuare ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 11/2005, degli edifici sparsi nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, ricomprende tra quelli da tutelare gli edifici di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 2, con l'individuazione delle aree inedificate di pertinenza di cui al comma 3 lett. b) e c).
5. I Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35 comma 4 della medesima legge esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lett. a), per quanto previsto all'art. 69, comma 9 della l.r. 11/2005.
Art. 4. - (Individuazione e classificazione delle aree e degli edifici)
1. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti individuano e classificano, ai fini delle presenti disposizioni, le aree, gli edifici e le relative pertinenze con la campitura di seguito riportata:
Edilizia speciale, monumentale o atipica
Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra
Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali
Edilizia storico produttiva
Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico
Aree inedificate di rispetto
Aree inedificate di pertinenza
2. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge regionale 11/2005, possono individuare e disciplinare:
a) ulteriori aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici o privati ad uso pubblico, per dotazioni territoriali e funzionali;
b) eventuali aree edificabili destinate ad interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica.
Art. 5. - (Definizione dell'edificio)
1. Ai fini delle presenti disposizioni, l'individuazione e la classificazione dell'edilizia esistente e la conseguente disciplina degli interventi, è effettuata sull'edificio.
2. Per "edificio" si intende un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, architettonici, e decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo e terra una entità strutturalmente autonoma ed esteticamente omogenea, sia isolata o parzialmente collegata ad edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse, indipendentemente dal regime delle proprietà.
3. Ai fini della corretta individuazione dell'edificio è in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti, e l'unitarietà' architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l'unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell'immobile, nel senso che un edificio che ha i necessari requisiti strutturali e architettonici può comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti.
4. In particolare per l'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra sono individuati gli edifici definiti tali in epoca storica, anche se sono frutto di successive ristrutturazioni comunque anteriori all'ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti e interventi in genere d'origine recente, salvo che tali modifiche, seppure realizzate in epoca recente, non rappresentino di per sé un valore culturale e architettonico da giustificarne un interventi di tutela. L'individuazione degli edifici storici è accertata se trova riscontro in uno degli schemi tipologici rappresentati nel Repertorio.
5. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti individuano e classificano gli edifici e le aree interessate, secondo quanto previsto ai precedenti commi, e la corrispondenza con le tipologie descritte nel Repertorio.
Art. 6. - (Classificazione degli elementi costruttivi, architettonici e decorativi)
1. Tutti gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi, nonché gli elementi accessori e di finitura, che concorrono alla formazione dell'edificio come definito all'articolo 5, sono distinti, in relazione al pregio e alle loro qualità storico-artistiche, secondo la seguente classificazione:
a) elementi qualificanti irripetibili o di particolare pregio: si intendono tali gli elementi che per la rarità e la particolare qualità storica o artistica, la complessità di fattura, la particolarità di materiali e soluzioni tecniche e costruttive, sono da ritenere testimonianze uniche e irripetibili dell'arte e della cultura edilizia locale, o comunque essenziali per determinare le caratteristiche peculiari dell'edificio in cui sono inseriti;
b) elementi qualificanti comunemente ripetibili: sono da intendere tali gli elementi che contribuiscono in modo rilevante a determinare i caratteri e la qualità dell'edificio, ma presentano tuttavia qualità di fattura, materiali e soluzioni tecniche che ne permettono la riproduzione fedele con i mezzi e la manodopera tuttora disponibili;
c) elementi secondari non qualificanti: quelli che per il modesto valore intrinseco e i caratteri poco rilevanti rispetto al contesto, non concorrono in modo significativo alla qualità estetica e storico - artistica dell'edificio;
d) alterazioni improprie: comprendenti tutte le opere o gli elementi incongrui, aggiunti, sostituiti o modificati a seguito di interventi recenti, comunque successivi all'ultima guerra mondiale, con tecniche e modalità non coerenti con i caratteri storici, architettonici e costruttivi propri dell'edificio;
e) alterazioni pregiudizievoli: comprendenti le opere o gli elementi incongrui, aggiunti, sostituiti o modificati impropriamente in epoca recente che, per le loro dimensioni, la posizione o la particolare fattura, alterano, occultano, o comunque pregiudicano la conservazione e la fruizione degli elementi qualificanti o di particolare pregio.
2. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti provvedono alla valutazione degli elementi costitutivi dell'edificio interessati dall'intervento stesso nei termini di cui al comma 1.
Art. 7. - (Interventi unitari sull'edificio e per singole unità immobiliari)
1. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), del comma 1, dell'art. 3, della l.r. 1/2004, riguardanti opere esterne, nonché gli interventi di cui alla lett. f), del comma 1 dello stesso articolo, sono progettati e realizzati in modo unitario, prendendo rispettivamente in considerazione l'intero edificio, di cui all'art. 5, o più edifici che si presentano in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, nonché considerando le eventuali aree e i manufatti accessori di pertinenza, in modo che, a ciascun edificio individuato, corrispondano le categorie d'intervento di cui all'art. 9 e una soluzione progettuale compiutamente definita con le modalità previste al Capo II.
2. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 1/2004, riguardanti opere interne e gli interventi di cui agli articoli 35 e 38 della medesima legge, sono comunque consentiti su singole unità immobiliari o parti di esse, qualora non siano pregiudizievoli.
3. È possibile la realizzazione di interventi unitari comprendenti due o più edifici che si presentano in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, se, sia nella individuazione delle categorie d'intervento che nella redazione dei conseguenti progetti sono rispettate le diverse identità esistenti tra i vari edifici.
4. Negli interventi di cui al comma 1 e in quelli di cui al comma 2 effettuati ai sensi degli articoli 35 e 38 della l.r. 1/2004 relativamente agli edifici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d) ed e), sono realizzate e completate in modo unitario tutte le opere relative a quelle parti o insiemi di elementi dell'edificio che, presentando una inscindibile unità dal punto di vista estetico, costruttivo o funzionale, considerate "elementi unitari". A tal fine sono considerati "elementi unitari", in particolare:
a) i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, nonché le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio;
b) i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura dello stesso edificio, anche in caso di discontinuità nell'articolazione delle falde;
c) le strutture portanti reciprocamente connesse e gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;
d) gli androni e i corpi scala continui e gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali o che delimitano ambienti unitariamente definiti.
Art. 8. - (Edifici contigui)
1. Per gli edifici strutturalmente connessi con altri edifici contigui, le opere di consolidamento o miglioramento ai fini antisismici relative alle parti comuni sono realizzate, ove possibile, in modo da rendere le strutture reciprocamente indipendenti.
2. Sono comunque, ove possibile, resi strutturalmente indipendenti gli edifici in muratura di tipo tradizionale da quelli ricostruiti o ristrutturati con strutture in acciaio o in cemento armato, e gli edifici che, pur omogenei strutturalmente, presentano forti disparità dimensionali.
3. In facciata, i giunti fra muri continui di differente identità possono essere realizzati con un taglio sigillato con stucco colorato nella stessa tonalità di uno dei due paramenti contigui.
Art. 9. - (Definizione delle categorie di intervento)
1. Gli interventi di recupero dell'edilizia esistente di cui alle presenti disposizioni, previsti dal piano attuativo o dal progetto per interventi edilizi diretti, sono definiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 1/2004.
Art. 10. - (Tipi di opere ed interventi elementari)
1. Per i singoli elementi costruttivi, architettonici e decorativi, di cui all'articolo 6, in relazione alle loro qualità e specifiche caratteristiche, sono definiti i seguenti tipi di opere e interventi elementari:
a) Interventi meramente conservativi: sono quelli finalizzati alla conservazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, con operazioni che, mediante tecniche e modalità particolari, ne prolungano la permanenza e l'efficienza nel tempo, senza modificarne in maniera apprezzabile la sostanza e l'aspetto esteriore. Sono interventi conservativi, in particolare:
1) la pulitura e la rimozione in genere di sostanze sovrapposte in superficie, eseguite con le tecniche appropriate e le necessarie cautele;
2) la riparazione e la reintegrazione di piccole parti alterate o mancanti con materiale della stessa qualità;
3) il consolidamento interiore, realizzato mediante l'inserimento di sostanze leganti o altri idonei supporti, in modo da non incidere sull'aspetto esteriore;
4) i trattamenti di protezione superficiale mediante l'applicazione di pitture, vernici, rivestimenti o sostanze incolori, in conformità con le soluzioni di finitura originali;
b) Interventi di restituzione: sono quelli finalizzati a modificare lo stato di fatto per ridare in tutto o in parte all'edificio o ai singoli elementi l'integrità originale o comunque frutto delle successive fasi storiche. Sono interventi restitutivi, in particolare:
1) la demolizione e il successivo rifacimento in conformità all'originale degli elementi qualificanti dei quali è possibile la ripetizione con tecniche tradizionali ancora in uso;
2) il ripristino degli elementi di cui al punto 1 in tutto o in parte mancanti, sulla base di tracce, indizi e documenti che testimonino con certezza la loro primitiva fattura;
3) l'eliminazione delle alterazioni improprie e delle aggiunte incongrue o pregiudizievoli d'origine recente;
c) Interventi modificativi e integrativi compatibili con l'edificio; sono quelli che per le parti di edificio cui sono riferiti, per la modesta entità, la fattura o la particolare disposizione, comportano modifiche indispensabili ai fini statici o funzionali ma esteticamente poco apprezzabili e comunque non pregiudizievoli per la conservazione degli elementi qualificanti o di particolare pregio né per la qualità architettonica e storico artistica dell'intero edificio Sono interventi modificativi compatibili, in particolare:
1) la sostituzione, la modifica o l'eliminazione di parti secondarie non qualificanti;
2) la sostituzione o la modifica di parti già manomesse, in luogo della loro eliminazione;
3) le integrazioni e le aggiunte di impianti, servizi, strutture ausiliarie ed elementi accessori necessari per l'adeguamento statico e funzionale dell'edificio alle attuali esigenze d'uso, realizzate secondo soluzioni e modalità tali da non pregiudicare l'integrità delle parti rimanenti;
d) Interventi innovativi compatibili col contesto: sono tutti gli interventi che comportano modifiche dell'edificio esistente e aggiunte più o meno rilevanti, da realizzare tuttavia entro limiti e secondo modalità tali da risultare compatibili, o comunque non pregiudizievoli per la tutela dei particolari caratteri del contesto nel quale è inserita l'edificio oggetto d'intervento.
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE EDIFICATE E INEDIFICATE
Art. 11. - (Ricostruzione di parti di edifici)
1. Le parti di edifici con valore storico e architettonico dirute che compromettono il riuso e la riqualificazione degli edifici medesimi possono essere ricostruiti nel rispetto delle consistenze edilizie accertate e con riguardo al contesto ambientale e paesaggistico in cui l'edificio è inserito.
2. Gli interventi sono tali da non comportare alterazioni e modifiche agli eventuali elementi qualificanti o di particolare pregio presenti né tali da risultare pregiudizievoli per l'edificio stesso, e sono, ove possibile, resi evidenti le parti di edificio ricostruito.
3. Gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 sono possibili solo con piano attuativo e previo parere favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.
Art. 12. - (Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra)
1. Per gli edifici compresi nell'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e g) e gli interventi di cui alla lett. d) riguardanti esclusivamente opere interne, della l.r. n. 1/2004. Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle ulteriori prescrizioni e modalità d'esecuzione dettate al Capo III, in relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei vari elementi costruttivi, architettonici e decorativi, che costituiscono l'edificio.
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia intern