Delib.G.R. 19/06/2006 n. 707

D.P.R. 327/2001: "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Indirizzi per l'istituzione, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli atti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, nei procedimenti espropriativi relativi ad opere di competenza regionale".
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    DELIBERA

    1. Di approvare gli "Indirizzi per l'istituzione, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero con cui è disposta l'espropriazione, nei procedimenti espropriativi relativi ad opere la cui realizzazione non è attribuita alla competenza delle amministrazioni statali", contenuti nell'Allegato "A" alla presente deliberazione;
    2. di approvare i modelli, Allegato "B " alla presente deliberazione, da utilizzare per la trasmissione dei dati per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi indicati al punto 1.

    ALLEGATO A - INDIRIZZI PER L'ISTITUZIONE, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI ATTI DA CUI DERIVA LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA, OVVERO CON CUI E DISPOSTA L'ESPROPRIAZIONE, NEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI RELATIVI AD OPERE LA CUI REALIZZAZIONE NON E ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

    1. Gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui realizzazione non è attribuita alla competenza delle amministrazioni statali, sono affidati al Servizio governo del territorio, mobilità ed infrastrutture - Posizione di funzione edilizia scolastica, universitaria espropriazione e sicurezza che, in particolare:
    - cura la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione;

    - fornisce ove necessario, di concerto con il Servizio attività istituzionali, legislative e legali, indirizzi operativi per la corretta applicazione del Testo Unico alle autorità esproprianti.
    2. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1 del T.U., per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non attribuita alla competenza delle amministrazioni statali, nei 30 giorni successivi alla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo ne trasmette una copia al Presidente della Regione, presso il Servizio governo del territorio, mobilità ed infrastrutture - Posizione di funzione edilizia scolastica, universitaria, espropriazione e sicurezza.

    3. Al fine di consentire la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 14, comma 2, le autorità esproprianti preposte alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità la cui realizzazione non è di competenza statale comunicano alla struttura regionale sopra indicata i dati e le notizie previste dal T.U.
    a. lo stato del procedimento d'esproprio;
    b. se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

    c. se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio.
    4. Le comunicazioni sono effettuate utilizzando i Modelli di rilevazione allegati al presente atto come Allegato B.; i Modelli, debitamente compilati e sottoscritti dal responsabile del procedimento espropriativo, devono essere inviati al Servizio governo del territorio, mobilità ed infrastrutture - Posizione di funzione edilizia scolastica, universitaria espropriazione e sicurezza secondo le seguenti scadenze:

    - Modello 1 - Comunicazione di emanazione dell'atto che dichiara la pubblica utilità (art. 14, comma 1 T.U.) - Da trasmettere entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto in questione.
    - Modello 2 - Comunicazione sullo stato del procedimento (art. 14,comma 3, lettera a, T.U.) - Da trasmettere - solo se non è stato emesso il decreto di espropriazione - non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza degli effetti della dichiarazione della pubblica utilità.

    - Modello 3 - Comunicazione di esecuzione del decreto di espropriazione (art. 14, comma 1, T.U.) - Da trasmettere non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine perentorio per l'esecuzione del decreto di esproprio.

    ALLEGATO B

    Modello 1 - Emanazione dell'atto che dichiara la pubblica utilità (art. 14,comma 1 T.U.) da trasmettere entro trenta giorni dalla data di esecutività dell'atto

    (Modulo Omissis)

    Modello 2 - Stato del procedimento (art. 14,comma 3, lettera a, T.U.) da trasmettere - solo se non è stato emesso il decreto di espropriazione - non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza degli effetti della dichiarazione della pubblica utilità

    (Modulo Omissis)

    Modello 3 - Esecuzione del decreto di espropriazione (art. 24, comma 1, T.U.) da trasmettere non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine perentorio per l'esecuzione del decreto

    (Modulo Omissis)
© Copyright 2025. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy