Delib.G.R. 20/03/2006 n.191

Circolare recante indicazioni per l'applicazione del D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza).
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Toscana
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Omissis

    DELIBERA

    - di approvare la circolare (allegato 1) recante indicazioni per l'applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza).

    INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2005 N. 62/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 82, COMMA 16 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" RELATIVO ALLE ISTRUZIONI TECNICHE SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA)

    Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in relazione ai commi 14, 15, 16 dell'articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 [Vedi] (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, si chiariscono alcune questioni di diritto intertemporale.
    In via preliminare occorre evidenziare che con la previsione del comma 14 dell'articolo 82 della l.r. 1/2005 è stato introdotto nell'ordinamento regionale l'obbligo di prevedere nell'elaborazione dei progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzioni o ad edifici esistenti, misure preventive e protettive idonee a garantire, nella successiva fase di manutenzione, che l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota avvenga in condizioni di sicurezza.

    Al fine di assicurare sul territorio regionale l'applicazione uniforme del suddetto obbligo, nel successivo comma 16 dello stesso articolo, il legislatore ha previsto l'adozione di un atto della Giunta regionale con il quale fornire istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. Tuttavia, l'atto regionale che peraltro in sede di attuazione si è ritenuto di adottare con un regolamento, non avrà un'applicazione diretta immediata.
    È stato, infatti, indicato (comma 16) che i comuni hanno 120 giorni di tempo per adeguare i propri regolamenti edilizi a quanto indicato nell'atto regionale e solo alla scadenza di tale termine nei comuni che non hanno provveduto ad adeguarsi si applicherà direttamente l'atto regionale.

    Alla luce dell'avvenuta pubblicazione del regolamento regionale (Dpgr n. 62/R/2005) sul BURT del 30 novembre 2005 e nell'imminenza della sua diretta applicazione, si ritiene opportuno, ai fini di una sua omogenea applicazione nel territorio regionale, fornire alcune precisazioni in ordine a:
    1. entrata in vigore del regolamento;
    2. problematiche interpretative relativamente a pratiche edilizie in itinere;
    3. adempimenti relativi alla presentazione dei progetti;
    4. eventuali adempimenti ai fini dell'adeguamento del regolamento edilizio comunale al regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005).

    1. Entrata in vigore del regolamento regionale

    L'art. 82 comma 16 della l.r. 01/2005 prescrive che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche regionali, dovendosi in caso di mancato adeguamento entro 120 gg. dalla loro emanazione, applicarsi direttamente le istruzioni regionali ora contenute nel citato regolamento.
    Poiché il regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005) è stato pubblicato sul BURT il 30 novembre 2005 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2005, il termine per l'applicazione diretta dello stesso, in mancanza del regolamento comunale adeguato, è il 14 aprile 2006.

    2. Problematiche interpretative relativamente a pratiche edilizie in itinere

    Ai fini di una uniforme ed efficace applicazione relativamente alle pratiche edilizie in itinere si ritiene opportuno precisare che:
    1) In caso di adeguamento del regolamento edilizio comunale ai contenuti del regolamento regionale avvenuto in data antecedente al 14 aprile 2006, le disposizioni di cui trattasi non si applicano:
    a) alle istanze di sanatoria riferite ad interventi abusivi ultimati prima dell'entrata in vigore del regolamento comunale adeguato;
    b) ai titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi relative alle coperture che siano stati rilasciati o la cui efficacia si sia prodotta prima dell'entrata in vigore del regolamento comunale adeguato;

    c) per le varianti di cui all'articolo 83 comma 12 della l.r. 1/2005, anche se relative alle coperture, riferite ai titoli abilitativi di cui alla lettera b), la cui documentazione sia stata depositata dopo l'entrata in vigore del regolamento comunale adeguato;
    d) agli interventi affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 109/1994, per i quali sia stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge 109/1994, prima dell'entrata in vigore del regolamento comunale adeguato.

    2) Dal 14 aprile 2006 (anche in caso di successivo adeguamento dei regolamenti edilizi comunali ai contenuti del regolamento regionale) le disposizioni regolamentari regionali non si applicano:
    a) alle istanze di sanatoria riferite ad interventi abusivi ultimati prima di tale data;
    b) ai titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi relative alle coperture che siano stati rilasciati o la cui efficacia si sia prodotta prima di tale data;
    c) per le varianti di cui all'articolo 83 comma 12 della l.r. 1/2005, anche se relative alle coperture, riferite ai titoli abilitativi di cui alla lettera b), la cui documentazione sia stata depositata dopo tale data;

    d) agli interventi affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 109/1994, per i quali sia stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge 109/1994, prima di tale data.

    3. Adempimenti relativi alla presentazione dei progetti

    Ai fini degli adempimenti tecnico amministrativi riferiti ai procedimenti edilizi, occorre evidenziare che:
    1) La disciplina di cui al regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005) è inerente ad aspetti di natura prettamente tecnica tesi a tutelare la salute di tutti gli operatori che nella successiva fase di manutenzione effettuino interventi sulla copertura;
    2) L'adempimento preliminare all'esecuzione delle opere edilizie consiste essenzialmente nel deposito dell'elaborato tecnico della copertura limitatamente agli elaborati a) e b) di cui all'articolo 5, comma 4, la cui conformità alle misure preventive e protettive di cui al capo II, sezione II del regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005) è esplicitamene attestata dal progettista, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale;

    3) Ai fini del rilascio del permesso di costruire o dell'efficacia della denuncia di inizio dell'attività, il Comune provvede alla verifica della completezza degli elaborati presentati, secondo la specifica disciplina contenuta nel Regolamento edilizio comunale adeguato, o in mancanza, secondo quanto previsto nel Regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005). Il Comune può provvedere inoltre al controllo a campione delle attestazioni pervenute anche mediante accordi convenzionali con le Aziende U.S.L. o altri soggetti competenti in materia;

    4) Relativamente ai controlli sulle opere eseguite si evidenzia che in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento regionale) avviene anche il deposito dell'elaborato tecnico della copertura (completo di quanto indicato nel citato articolo) ne consegue che al pari degli altri requisiti di abitabilità e agibilità anche la conformità dell'opera alle misure preventive e protettive è oggetto di verifica a campione su disposizione dal Comune che si avvale a tal fine dell'Azienda USL territorialmente competente ( art. 86, comma 4 l.r. 1/2005);

    5) È utile precisare che nel caso in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 4 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 494/96, ai sensi della L.R. 1/2005 art. 86 c. 3, tale fascicolo deve essere consegnato al Comune in occasione dell'abitabilità o agibilità; in tal caso l'elaborato tecnico della copertura, che ne fa parte integrante, deve essere completo di tutti i punti di cui art. 5 c. 4, compresi gli elaborati di cui alle lettere g) ed h);
    6) È opportuno precisare che i casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente (articolo 7, comma 4 del regolamento regionale) sono da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto per tutti gli interventi sul nuovo sarà sempre possibile realizzare misure di tipo permanente.

    4. Eventuali adempimenti ai fini dell'adeguamento del regolamento edilizio comunale al regolamento regionale

    Al fine di incentivare la più ampia applicazione delle norme previste dal suddetto regolamento, sia per le nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, si invitano le amministrazioni comunali a modificare i propri regolamenti edilizi nelle parti in cui siano eventualmente computate nel volume edificabile e/o nell'altezza massima dei fabbricati le opere e i manufatti necessari per garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. Si ritiene che, trattandosi di adempimento obbligatorio ai sensi della legge, la realizzazione delle opere e dei manufatti necessari per garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sia da computarsi nel volume edificabile e/o nell'altezza dei fabbricati.
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