Delib. G.R. 22/03/2002 n. 119
L.R. 11/99 comma 6 art. 46. Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali.<br>Con le modifiche introdotte dalle Delibb. G.R. 13.5.2002, n. 241, del 10/08/2002 n.757, del 10/10/02 n.839, del 14/04/2003 n.253, del 07/11/2003 n.967, del 14/05/2004 n.371, del 08/10/2004 n.891, del 21/03/2005 n.333, del 27/10/2005 n.1074, del 14/03/2006 n.197
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Abruzzo
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 11/99 comma 6) art. 46 che delega la Giunta Regionale per l'approvazione di specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di V.I.A.;
Visti i D.P.R. 12.04.96 e n. 357/97;
Vista la direttiva 97/11/CE relativa alle categorie di opere assoggettate alla verifica di compatibilità ambientale e alla verifica di impatto ambientale;
Visto l'art. 5 comma 2 della L.R. 77/99;
Ravvisata l'urgenza di fissare criteri ed indirizzi necessari per semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di verifica di impatto ambientale, verifica di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, fatte salve le successive determinazioni da parte del Ministero dell'Ambiente;
Visto l'allegato "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali";
Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e V.I.A. ha attestato la legittimità del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare l'allegato "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali";
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA DI PROCEDURE AMBIENTALI
REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE TERRITORIO - SERVIZIO AREE PROTETTE AMBIENTALI STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Art. 1 - Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.)
1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di:
- Valutazione Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, Direttiva Comunitaria 97/11/CE);
- Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, "D.P.R. 12 marzo 2003 n. 102" Direttiva Comunitaria 92/43/CEE);
- Nulla Osta Beni Ambientali (D. L.vo 29 ottobre 1999 n. 490);
è istituito, presso la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, lo Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempienti previsti dal presente regolamento.
Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE)";
2. Responsabile dello Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) è il Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale.
Art. 2 - Compiti
1. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) provvede:
- alla ricezione, istruttoria e rilascio del provvedimento conclusivo in materia di V.I.A., BB.AA. e Valutazione di incidenza;
- a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale;
- a predisporre la modulistica;
- ad informatizzare le procedure anche in via telematica;
- alla realizzazione e adeguamento delle cartografie tematiche;
- alla redazione del registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali stata richiesta la procedura di V.I.A. e e V.C.A;
Il Responsabile dello Sportello provvede:
- alla nomina dei responsabili del procedimento;
- alla nomina del responsabile dell'informazione per le procedure di V.I.A.
Art. 3 - Semplificazione ed unificazione dei procedimenti
1. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) predisporrà una modulistica tipo che unifichi i procedimenti amministrativi di V.l.A., Valutazione di Incidenza e N.O. BB.AA.
2. Per le categorie di progetti sottoposti V.I.A. o Verifica di Compatibilità Ambientale:
- Qualora sarà necessario acquisire anche l'autorizzazione paesistica di cui al D. L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, stessa è rilasciata contestualmente al V.I.A. o Verifica "e/o Valutazione d'incidenza" .
- Qualora sarà necessario acquisire anche la Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120" , stessa è effettuata contestualmente al VI.A. o Verifica.
Art. 4 - Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie
1. Qualora, per la redazione della relazione istruttoria per la V.I.A., Valutazione di Incidenza sarà necessaria la collaborazione di professionalità altamente specialistiche, lo Sportello Unico per l'Ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.T.A. o di altri Enti strumentali della Regione.
Art. 5 - Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (comma 2 art. 3, e lettera a - art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. "Il Comitato di Coordinamento Regionale è l'Autorità competente in materia di:
- Valutazione di Impatto Ambientale (D.P.R. 12 Aprile 1996-Direttiva 97/11/CE);
- Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE);
- Valutazione di Incidenza (Direttive: 79/409/CEE e 92/43/CEE).
2. Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto:
- dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con funzioni di Presidente, in caso di sua assenza può delegare altro Dirigente del Comitato;
- dal Dirigente del Servizio Beni Ambientali e Paesaggio Aree Protette e Valutazioni Ambientali, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Urbanistico della Provincia competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Genio Civile, competente per Territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Opere marittime, qualità acque marine, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- da numero 3 (tre) esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio Regionale.
3. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di 5 membri;
4. Le autorizzazioni, i pareri ed i giudizi, di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale, sono comunicati dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, al richiedente.
5. Ai componenti del Comitato, che non sono dipendenti della Regione, si applica la L.R. 10 Agosto 1973 n. 35 e successive modifiche."
Art. 6 - Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (lettera b - art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. L'organo tecnico competente in materia di V.I.A. è il Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.
Art. 7 - Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale (art. 1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono assoggettati a V.I.A. tutti i nuovi interventi e comunque agli impianti esistenti indicati all'allegato A del presente regolamento, esclusa comunque la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Sono altresì soggetti a V.I.A. i progetti di cui all'allegato B del presente regolamento, che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394 del 6.12.91 e dalla L.R. 38/96 sui parchi e aree protette.
3. Per i progetti di opere o impianti di cui ai commi precedenti, ricadenti all'interno di aree indicate al comma precedente, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
4. Per i progetti che sono sottoposti a V.I.A. è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare (Scoping) volta individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA.
Art. 7-bis - Efficacia dei giudizi di compatibilità ambientale
"I giudizi positivi di compatibilità ambientale (V.I.A./V.C.A., anche integrati con V.I.), hanno efficacia per 5 (cinque) anni, a decorrere dal provvedimento finale, che autorizza l'inizio dei lavori.
Ove sussistano motivate necessità, e comunque entro il termine di validità del primo giudizio, il proponente può richiedere all'Autorità competente, una proroga di ulteriori 5 (cinque) anni.
All'istanza, dovrà pertanto essere allegata una perizia giurata, a firma del Direttore dei Lavori, che certifichi lo stato delle opere eseguite e quelle ancora da eseguire, nonché la permanenza di condizioni ambientali compatibili".
"Art. 8 - Misure di pubblicità (lettera d - art. 4, art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. Le procedure di Valutazione Impatto Ambientale sono quelle dell'art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996.
2. Dopo l'avvenuto deposito presso il Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo, nonché presso tutti gli Enti interessati, il Committente delle opere provvede alla pubblicazione:
- su di un quotidiano di diffusione regionale;
- su un quotidiano a diffusione nazionale;
- con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati;
di un annuncio contenente:
a. l'indicazione dell'opera;
b. la sua localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento;
c. una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggiore rilievo evidenziando l'eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore.
L'avviso, a cura del Servizio V.I.A. della R. A., è inoltre tempestivamente pubblicato sul sito internet della Direzione Territorio http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA.
3. Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sui due quotidiani, chiunque, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e gestione dei bacini idrografici, istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale.
4. Notizie sull'esito del giudizio di Compatibilità ambientale sono pubblicate sul B.U.R.A..
5. Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per:
- assicurare l'informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da favorirne la partecipazione;
- a richiesta, fornire copia degli atti depositati;
- la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale,
è incaricato un responsabile dell'informazione per le procedure V.I.A. che è un pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento."
Art. 9 - Opere soggette a Verifica Preliminare (art. 1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. Per i progetti di cui all'allegato B del presente regolamento, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di V.I.A..
2. Oltre alle nuove realizzazioni, sono sottoposti a verifica le modifiche sostanziali di impianti esistenti, quali:
-
- modifiche di impianti esistenti che comportino un aumento di produzione e/o fruizione e/o portata superiore al 30%.
Art. 10 - Conferenza dei Servizi (comma 6 e 7 art. 5 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. L'organo tecnico competente in materia di V.I.A. può indire, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n. 340, una o più Conferenze dei Servizi.
2. Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza.
3. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
Art. 11 - V.I.A. interregionale (art. 11 D.P.R. 12 aprile 1996)
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, l'Autorità competente si esprime sullo Studio di Impatto Ambientale, ovvero la decisione in merito alla procedura di Verifica, d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato.
Art. 12 - Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica (comma 7 art. 46 L.R. 11/99)
1. Qualora le opere indicate ai precedenti articoli sono poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dal giudizi di compatibilità ambientale emessi, l'autorità competente, irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera stessa.
Art. 13 - "Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione d'incidenza"
"1. In materia di Valutazione di Incidenza:
- l'autorità competente è il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale.
- l'organo tecnico competente è il servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione d'impatto ambientale della Regione Abruzzo".
2. Nel caso di piani ", programmi territoriali" e progetti che ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, sentito l'Ente di gestione dell'area, esprime la propria valutazione.
3. Per la redazione dell'istruttoria, lo Sportello Regionale per l'Ambiente, può avvalersi della collaborazione di membri del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Aree Protette ai quali è corrisposto il gettone di presenza in relazione alle sedute necessarie per la redazione della relazione istruttoria.
4. A tal fine il responsabile dello Sportello richiede al Direttore la nomina di un relatore e di un contro relatore per la stesura della relazione istruttoria.
"Art. 14 - Valutazione d'incidenza
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei (proposti) siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, che saranno successivamente designati come zone speciali di conservazione.
2. Sono assoggettati a Valutazione d'incidenza, qualora ricadano all'interno dei Siti d'importanza comunitaria e/o delle Zone di protezione speciale:
- i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. I proponenti di tali piani predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all'allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul Sito d'importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possano avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. I proponenti di tali interventi predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all'allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti che l'intervento può avere sul Sito d'importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- i piani territoriali. urbanistici e di settore, nonché gli interventi che, pur ricadendo all'esterno di SIC o ZPS, possano avere un'incidenza significativa sugli habitat e/o sulle specie per le quali gli stessi sono stati designati.
3. Nel caso di piani a rilevanza nazionale, gli atti di pianificazione territoriale sono presentati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla Regione.
4. Qualora i piani o gli interventi ricadano, anche parzialmente, all'interno di parchi nazionali o regionali l'autorizzazione viene rilasciata sentito il parere dell'Ente Parco territorialmente interessato.
5. Per i piani sottoposti a Valutazione d'incidenza, il Comitato di coordinamento regionale per la V.I.A. individua quali interventi dovranno essere successivamente sottoposti a Valutazione d'incidenza e quali siano quelli per i quali questo esame si configura come una fase di screening esaustiva della procedura."
"Art. 14 bis - Valutazione d'incidenza interregionale
1. Nel caso di piani o progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni e non siano di competenza dello Stato, l'autorità competente si esprime sulla Valutazione d'incidenza d'intesa con le Regioni interessate."
"Art. 14 ter - Tempi per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per i piani e gli interventi soggetti a Valutazione d'impatto ambientale, le autorità di cui all'art. 13 rilasciano o negano l'autorizzazione contestualmente a quella relativa alla V.I.A.
2. Per gli interventi non ricompresi nel precedente comma 1 le autorità di cui all'art. 13 rilasciano o negano l'autorizzazione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione per la Valutazione d'incidenza e possono chiedere una sola volta integrazioni della stessa ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le autorità predette chiedano integrazioni alla relazione, il termine per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
3. Nel caso di indizione di Conferenza dei Servizi, i tempi per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo diniego sono quelli per essa previsti. Gli atti dovranno essere trasmessi all'organo competente entro 30 giorni dall'indizione della stessa."
"Art. 14 quater - Misure di mitigazione e di compensazione
1. La relazione per la Valutazione d'incidenza deve contenere le misure di mitigazione atte a diminuire o annullare gli effetti del piano o delle opere sugli habitat e sulle specie.
2. Qualora il piano o il progetto non le contenga, l'autorità competente deve farne richiesta.
3. Qualora la valutazione d'incidenza abbia una conclusione negativa, il piano o l'opera possono essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica. In questo caso le autorità di cui all'art. 13 adottano misure compensative necessarie per garantire la coerenza della rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
4. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa possono essere realizzati soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
5. Le misure compensative da attuare qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 sono indicate nel punto 13 dell'allegato C relativo ai piani."
"Art. 14 quinquies - Monitoraggio e aggiornamento di SIC e ZPS
1. La Regione, sulla base delle linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplina l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, e ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e a quello delle Politiche agricole e forestali."
Art. 15 - Valutazione di Incidenza Negativa (8° e 9° comma art. 5 D.P.R. 357/97)
1. Qualora, nonostante le conclusioni negativa della Valutazione d'Incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, l'organo competente in materia di Valutazione d'Incidenza adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete "Natura 2000" e né di comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
2. Qualora nei siti ricadono tipi di Habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto, di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con le esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 16 - Sanzione amministrativa in materia di paesaggio (D.M. Beni Cultuali e Ambientali 26 settembre 1997)
1. La sanzione di cui all'art. 164 del D. L.vo 490/99 è calcolata in base ai parametri del Decreto 26.09.97 del Ministero BB.CC. con riferimento alle singole tipologie ed alle norme di tutela ambientale.
2. Detti parametri riguardano esclusivamente le sanzioni relative agli immobili censiti nel N.C.E.U. e sono determinate secondo lo schema allegato 1.
3. Qualora non risulti dal catasto l'accertamento della rendita del bene, si procede con i valori presunti.
4. Per quanto riguarda le altre tipologie d'abuso, il danno ambientale arrecato è quantificabile nella misura del 9% del costo di ripristino, calcolato con le voci del prezziario ANCE vigente, maggiorato nella misura stabilita dall'art. 2 del Decreto 26.09.97.
5. Per le opere abusive, non contemplate nei precedenti casi, l'importo dei lavori sarà dichiarato con perizia di congruità dei prezzi.
6. La quantificazione in ogni caso deve essere resa da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
Art. 17 - Norme finali
1. I criteri e le procedure in materia ambientale, disciplinate con il presente atto, sono applicate il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A.
ALLEGATO I - INDENNITÀ RISARCITORIA PREVISTA DALLART. 15 DELLA LEGGE 1497/39
IL PROFITTO È PARI, IN VIA ORDINARIA, AL 3% DEL VALORE D'ESTIMO COSI CALCOLATO:
Valore d'estimo
1) Immobili censiti nel N.C.E.U. Valore d'estimo = Rendita Catastale x Moltiplicatore + 5%
2) Immobili non censiti nel N.C.E.U. Valore d'estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)
3) Fabbricati rurali Valore d'estimo = Valore corrente ai prezzi di mercato (Il valore corrente ai prezzi di mercato deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)
4) Immobili in corso di costruzione Valore d'estimo Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)
Moltiplicatore
- Gruppi catastali A B C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1
rendita catastale x 100
- Categoria A/10 (uffici e studi privati)
rendita catastale x 50
- Categoria C/1 (negozi e botteghe)
rendita catastale x 34
- Gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale)
rendita catastale x 50
Incremento dell'aliquota(previsto dall'art. 2 del Decreto 26.09.97 - Delibera di Giunta Regionale n. 3054 del 19.11.97)
Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3
--------------- --------------- ---------------
Non conforme alle norme di tutela 100% 75% 50%
Conforme alle norme di tutela 75% 50% 25%
PER LE ALTRE TIPOLOGIE di cui alla tabella allegata alla L. 47/85 si applica il valore del profitto nella misura di seguito riportata:
lire euro
----------------- -----------------
Tipologia 4 1.000.000 516,46
Tipologia 5 e 6 750.000 232,41
Tipologia 7 500.000 258,23
ALLEGATO A
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi 1200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi 1 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. "Fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno"
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, medi0ante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
j) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni d incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto( legislativo n. 22/1997.
k) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14).
l) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.
m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
o) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
p) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a lo m c/o di capacità superiore a 100.000 mc.
q) Attività di coltivazione di minerali solidi.
r) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a lo km.
t) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997).
u) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva 80.000 m³.
"v) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
w) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.
x) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 900 posti per scrofe".
ALLEGATO B
1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale che interessa una superficie superiore a 200 ha;
b) Progetti volti a destinare terre incolte o semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con un superficie superi ore a 10 ha;
c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre per una superficie superiore a 300 ha;
d) Iniziale forestazione con un superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
"e) Impianti per l'allevamento intensivo con: 40.000 posti pollame; 1400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 550 posti scrofe; 150 UBA (bovini) da ingrasso; 10.000 posti per conigli;"
f) Piscicoltura per superficie complessiva oltre 15 ha;
g) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
2. Industria estrattiva
a) "Cave e torbiere";
b) Attività mineraria sotterranea;
c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;
d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
- trivellazioni geotermiche,
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua superiore a 50 litri al secondo;
- escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
e) Impianti di superficie, dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
f) opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione c energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 20 MW;
b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a120 Km;
c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore 10.000 m³;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggi di residui radioattivi;
h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica;
i) Impianti industriali per la produzione ci energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza ter
Vista la L.R. 11/99 comma 6) art. 46 che delega la Giunta Regionale per l'approvazione di specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di V.I.A.;
Visti i D.P.R. 12.04.96 e n. 357/97;
Vista la direttiva 97/11/CE relativa alle categorie di opere assoggettate alla verifica di compatibilità ambientale e alla verifica di impatto ambientale;
Visto l'art. 5 comma 2 della L.R. 77/99;
Ravvisata l'urgenza di fissare criteri ed indirizzi necessari per semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di verifica di impatto ambientale, verifica di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, fatte salve le successive determinazioni da parte del Ministero dell'Ambiente;
Visto l'allegato "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali";
Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e V.I.A. ha attestato la legittimità del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare l'allegato "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali";
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA DI PROCEDURE AMBIENTALI
REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE TERRITORIO - SERVIZIO AREE PROTETTE AMBIENTALI STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Art. 1 - Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.)
1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di:
- Valutazione Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, Direttiva Comunitaria 97/11/CE);
- Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, "D.P.R. 12 marzo 2003 n. 102" Direttiva Comunitaria 92/43/CEE);
- Nulla Osta Beni Ambientali (D. L.vo 29 ottobre 1999 n. 490);
è istituito, presso la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, lo Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempienti previsti dal presente regolamento.
Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE)";
2. Responsabile dello Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) è il Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale.
Art. 2 - Compiti
1. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) provvede:
- alla ricezione, istruttoria e rilascio del provvedimento conclusivo in materia di V.I.A., BB.AA. e Valutazione di incidenza;
- a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale;
- a predisporre la modulistica;
- ad informatizzare le procedure anche in via telematica;
- alla realizzazione e adeguamento delle cartografie tematiche;
- alla redazione del registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali stata richiesta la procedura di V.I.A. e e V.C.A;
Il Responsabile dello Sportello provvede:
- alla nomina dei responsabili del procedimento;
- alla nomina del responsabile dell'informazione per le procedure di V.I.A.
Art. 3 - Semplificazione ed unificazione dei procedimenti
1. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.) predisporrà una modulistica tipo che unifichi i procedimenti amministrativi di V.l.A., Valutazione di Incidenza e N.O. BB.AA.
2. Per le categorie di progetti sottoposti V.I.A. o Verifica di Compatibilità Ambientale:
- Qualora sarà necessario acquisire anche l'autorizzazione paesistica di cui al D. L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, stessa è rilasciata contestualmente al V.I.A. o Verifica "e/o Valutazione d'incidenza" .
- Qualora sarà necessario acquisire anche la Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120" , stessa è effettuata contestualmente al VI.A. o Verifica.
Art. 4 - Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie
1. Qualora, per la redazione della relazione istruttoria per la V.I.A., Valutazione di Incidenza sarà necessaria la collaborazione di professionalità altamente specialistiche, lo Sportello Unico per l'Ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.T.A. o di altri Enti strumentali della Regione.
Art. 5 - Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (comma 2 art. 3, e lettera a - art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. "Il Comitato di Coordinamento Regionale è l'Autorità competente in materia di:
- Valutazione di Impatto Ambientale (D.P.R. 12 Aprile 1996-Direttiva 97/11/CE);
- Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE);
- Valutazione di Incidenza (Direttive: 79/409/CEE e 92/43/CEE).
2. Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto:
- dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con funzioni di Presidente, in caso di sua assenza può delegare altro Dirigente del Comitato;
- dal Dirigente del Servizio Beni Ambientali e Paesaggio Aree Protette e Valutazioni Ambientali, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Urbanistico della Provincia competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Genio Civile, competente per Territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Opere marittime, qualità acque marine, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- da numero 3 (tre) esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio Regionale.
3. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di 5 membri;
4. Le autorizzazioni, i pareri ed i giudizi, di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale, sono comunicati dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, al richiedente.
5. Ai componenti del Comitato, che non sono dipendenti della Regione, si applica la L.R. 10 Agosto 1973 n. 35 e successive modifiche."
Art. 6 - Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (lettera b - art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. L'organo tecnico competente in materia di V.I.A. è il Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.
Art. 7 - Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale (art. 1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono assoggettati a V.I.A. tutti i nuovi interventi e comunque agli impianti esistenti indicati all'allegato A del presente regolamento, esclusa comunque la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Sono altresì soggetti a V.I.A. i progetti di cui all'allegato B del presente regolamento, che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394 del 6.12.91 e dalla L.R. 38/96 sui parchi e aree protette.
3. Per i progetti di opere o impianti di cui ai commi precedenti, ricadenti all'interno di aree indicate al comma precedente, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
4. Per i progetti che sono sottoposti a V.I.A. è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare (Scoping) volta individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA.
Art. 7-bis - Efficacia dei giudizi di compatibilità ambientale
"I giudizi positivi di compatibilità ambientale (V.I.A./V.C.A., anche integrati con V.I.), hanno efficacia per 5 (cinque) anni, a decorrere dal provvedimento finale, che autorizza l'inizio dei lavori.
Ove sussistano motivate necessità, e comunque entro il termine di validità del primo giudizio, il proponente può richiedere all'Autorità competente, una proroga di ulteriori 5 (cinque) anni.
All'istanza, dovrà pertanto essere allegata una perizia giurata, a firma del Direttore dei Lavori, che certifichi lo stato delle opere eseguite e quelle ancora da eseguire, nonché la permanenza di condizioni ambientali compatibili".
"Art. 8 - Misure di pubblicità (lettera d - art. 4, art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. Le procedure di Valutazione Impatto Ambientale sono quelle dell'art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996.
2. Dopo l'avvenuto deposito presso il Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo, nonché presso tutti gli Enti interessati, il Committente delle opere provvede alla pubblicazione:
- su di un quotidiano di diffusione regionale;
- su un quotidiano a diffusione nazionale;
- con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati;
di un annuncio contenente:
a. l'indicazione dell'opera;
b. la sua localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento;
c. una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggiore rilievo evidenziando l'eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore.
L'avviso, a cura del Servizio V.I.A. della R. A., è inoltre tempestivamente pubblicato sul sito internet della Direzione Territorio http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA.
3. Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sui due quotidiani, chiunque, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e gestione dei bacini idrografici, istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale.
4. Notizie sull'esito del giudizio di Compatibilità ambientale sono pubblicate sul B.U.R.A..
5. Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per:
- assicurare l'informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da favorirne la partecipazione;
- a richiesta, fornire copia degli atti depositati;
- la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale,
è incaricato un responsabile dell'informazione per le procedure V.I.A. che è un pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento."
Art. 9 - Opere soggette a Verifica Preliminare (art. 1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. Per i progetti di cui all'allegato B del presente regolamento, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di V.I.A..
2. Oltre alle nuove realizzazioni, sono sottoposti a verifica le modifiche sostanziali di impianti esistenti, quali:
-
- modifiche di impianti esistenti che comportino un aumento di produzione e/o fruizione e/o portata superiore al 30%.
Art. 10 - Conferenza dei Servizi (comma 6 e 7 art. 5 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. L'organo tecnico competente in materia di V.I.A. può indire, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n. 340, una o più Conferenze dei Servizi.
2. Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza.
3. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
Art. 11 - V.I.A. interregionale (art. 11 D.P.R. 12 aprile 1996)
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, l'Autorità competente si esprime sullo Studio di Impatto Ambientale, ovvero la decisione in merito alla procedura di Verifica, d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato.
Art. 12 - Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica (comma 7 art. 46 L.R. 11/99)
1. Qualora le opere indicate ai precedenti articoli sono poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dal giudizi di compatibilità ambientale emessi, l'autorità competente, irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera stessa.
Art. 13 - "Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione d'incidenza"
"1. In materia di Valutazione di Incidenza:
- l'autorità competente è il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale.
- l'organo tecnico competente è il servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione d'impatto ambientale della Regione Abruzzo".
2. Nel caso di piani ", programmi territoriali" e progetti che ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, sentito l'Ente di gestione dell'area, esprime la propria valutazione.
3. Per la redazione dell'istruttoria, lo Sportello Regionale per l'Ambiente, può avvalersi della collaborazione di membri del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Aree Protette ai quali è corrisposto il gettone di presenza in relazione alle sedute necessarie per la redazione della relazione istruttoria.
4. A tal fine il responsabile dello Sportello richiede al Direttore la nomina di un relatore e di un contro relatore per la stesura della relazione istruttoria.
"Art. 14 - Valutazione d'incidenza
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei (proposti) siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, che saranno successivamente designati come zone speciali di conservazione.
2. Sono assoggettati a Valutazione d'incidenza, qualora ricadano all'interno dei Siti d'importanza comunitaria e/o delle Zone di protezione speciale:
- i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. I proponenti di tali piani predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all'allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul Sito d'importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possano avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. I proponenti di tali interventi predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all'allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti che l'intervento può avere sul Sito d'importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- i piani territoriali. urbanistici e di settore, nonché gli interventi che, pur ricadendo all'esterno di SIC o ZPS, possano avere un'incidenza significativa sugli habitat e/o sulle specie per le quali gli stessi sono stati designati.
3. Nel caso di piani a rilevanza nazionale, gli atti di pianificazione territoriale sono presentati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla Regione.
4. Qualora i piani o gli interventi ricadano, anche parzialmente, all'interno di parchi nazionali o regionali l'autorizzazione viene rilasciata sentito il parere dell'Ente Parco territorialmente interessato.
5. Per i piani sottoposti a Valutazione d'incidenza, il Comitato di coordinamento regionale per la V.I.A. individua quali interventi dovranno essere successivamente sottoposti a Valutazione d'incidenza e quali siano quelli per i quali questo esame si configura come una fase di screening esaustiva della procedura."
"Art. 14 bis - Valutazione d'incidenza interregionale
1. Nel caso di piani o progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni e non siano di competenza dello Stato, l'autorità competente si esprime sulla Valutazione d'incidenza d'intesa con le Regioni interessate."
"Art. 14 ter - Tempi per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per i piani e gli interventi soggetti a Valutazione d'impatto ambientale, le autorità di cui all'art. 13 rilasciano o negano l'autorizzazione contestualmente a quella relativa alla V.I.A.
2. Per gli interventi non ricompresi nel precedente comma 1 le autorità di cui all'art. 13 rilasciano o negano l'autorizzazione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione per la Valutazione d'incidenza e possono chiedere una sola volta integrazioni della stessa ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le autorità predette chiedano integrazioni alla relazione, il termine per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
3. Nel caso di indizione di Conferenza dei Servizi, i tempi per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo diniego sono quelli per essa previsti. Gli atti dovranno essere trasmessi all'organo competente entro 30 giorni dall'indizione della stessa."
"Art. 14 quater - Misure di mitigazione e di compensazione
1. La relazione per la Valutazione d'incidenza deve contenere le misure di mitigazione atte a diminuire o annullare gli effetti del piano o delle opere sugli habitat e sulle specie.
2. Qualora il piano o il progetto non le contenga, l'autorità competente deve farne richiesta.
3. Qualora la valutazione d'incidenza abbia una conclusione negativa, il piano o l'opera possono essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica. In questo caso le autorità di cui all'art. 13 adottano misure compensative necessarie per garantire la coerenza della rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
4. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa possono essere realizzati soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
5. Le misure compensative da attuare qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 sono indicate nel punto 13 dell'allegato C relativo ai piani."
"Art. 14 quinquies - Monitoraggio e aggiornamento di SIC e ZPS
1. La Regione, sulla base delle linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplina l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, e ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e a quello delle Politiche agricole e forestali."
Art. 15 - Valutazione di Incidenza Negativa (8° e 9° comma art. 5 D.P.R. 357/97)
1. Qualora, nonostante le conclusioni negativa della Valutazione d'Incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, l'organo competente in materia di Valutazione d'Incidenza adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete "Natura 2000" e né di comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
2. Qualora nei siti ricadono tipi di Habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto, di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con le esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 16 - Sanzione amministrativa in materia di paesaggio (D.M. Beni Cultuali e Ambientali 26 settembre 1997)
1. La sanzione di cui all'art. 164 del D. L.vo 490/99 è calcolata in base ai parametri del Decreto 26.09.97 del Ministero BB.CC. con riferimento alle singole tipologie ed alle norme di tutela ambientale.
2. Detti parametri riguardano esclusivamente le sanzioni relative agli immobili censiti nel N.C.E.U. e sono determinate secondo lo schema allegato 1.
3. Qualora non risulti dal catasto l'accertamento della rendita del bene, si procede con i valori presunti.
4. Per quanto riguarda le altre tipologie d'abuso, il danno ambientale arrecato è quantificabile nella misura del 9% del costo di ripristino, calcolato con le voci del prezziario ANCE vigente, maggiorato nella misura stabilita dall'art. 2 del Decreto 26.09.97.
5. Per le opere abusive, non contemplate nei precedenti casi, l'importo dei lavori sarà dichiarato con perizia di congruità dei prezzi.
6. La quantificazione in ogni caso deve essere resa da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
Art. 17 - Norme finali
1. I criteri e le procedure in materia ambientale, disciplinate con il presente atto, sono applicate il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A.
ALLEGATO I - INDENNITÀ RISARCITORIA PREVISTA DALLART. 15 DELLA LEGGE 1497/39
IL PROFITTO È PARI, IN VIA ORDINARIA, AL 3% DEL VALORE D'ESTIMO COSI CALCOLATO:
Valore d'estimo
1) Immobili censiti nel N.C.E.U. Valore d'estimo = Rendita Catastale x Moltiplicatore + 5%
2) Immobili non censiti nel N.C.E.U. Valore d'estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)
3) Fabbricati rurali Valore d'estimo = Valore corrente ai prezzi di mercato (Il valore corrente ai prezzi di mercato deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)
4) Immobili in corso di costruzione Valore d'estimo Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)
Moltiplicatore
- Gruppi catastali A B C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1
rendita catastale x 100
- Categoria A/10 (uffici e studi privati)
rendita catastale x 50
- Categoria C/1 (negozi e botteghe)
rendita catastale x 34
- Gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale)
rendita catastale x 50
Incremento dell'aliquota(previsto dall'art. 2 del Decreto 26.09.97 - Delibera di Giunta Regionale n. 3054 del 19.11.97)
Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3
--------------- --------------- ---------------
Non conforme alle norme di tutela 100% 75% 50%
Conforme alle norme di tutela 75% 50% 25%
PER LE ALTRE TIPOLOGIE di cui alla tabella allegata alla L. 47/85 si applica il valore del profitto nella misura di seguito riportata:
lire euro
----------------- -----------------
Tipologia 4 1.000.000 516,46
Tipologia 5 e 6 750.000 232,41
Tipologia 7 500.000 258,23
ALLEGATO A
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi 1200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi 1 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. "Fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno"
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, medi0ante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
j) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni d incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto( legislativo n. 22/1997.
k) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14).
l) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.
m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
o) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
p) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a lo m c/o di capacità superiore a 100.000 mc.
q) Attività di coltivazione di minerali solidi.
r) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a lo km.
t) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997).
u) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva 80.000 m³.
"v) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
w) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.
x) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 900 posti per scrofe".
ALLEGATO B
1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale che interessa una superficie superiore a 200 ha;
b) Progetti volti a destinare terre incolte o semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con un superficie superi ore a 10 ha;
c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre per una superficie superiore a 300 ha;
d) Iniziale forestazione con un superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
"e) Impianti per l'allevamento intensivo con: 40.000 posti pollame; 1400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 550 posti scrofe; 150 UBA (bovini) da ingrasso; 10.000 posti per conigli;"
f) Piscicoltura per superficie complessiva oltre 15 ha;
g) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
2. Industria estrattiva
a) "Cave e torbiere";
b) Attività mineraria sotterranea;
c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;
d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
- trivellazioni geotermiche,
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua superiore a 50 litri al secondo;
- escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
e) Impianti di superficie, dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
f) opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione c energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 20 MW;
b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a120 Km;
c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore 10.000 m³;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggi di residui radioattivi;
h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica;
i) Impianti industriali per la produzione ci energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza ter