Delib.G.R. 22/06/2004 n. 909
Recepimento dell’Accordo Stato - Regioni relativo agli aspetti igienico - sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Puglia
- Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
L’Assessore alla Sanità, dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore direttivo dell’Uff. 3, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:
La Conferenza Stato-Regioni - Province Autonome del 16 gennaio 2003 ha sancito l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
L’Accordo risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003, n. 51.
Il nuovo documento sulle piscine introduce norme di carattere tecnico relative agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, mentre per le piscine ubicate all’Interno di una struttura di cura, riabilitazione o termale, l’Accordo rinvia a specifica disciplina di successiva definizione. Con l’adozione della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, l’autonomia regionale si è notevolmente estesa sia per quanto riguarda la potestà legislativa che amministrativa.
In particolare, con riguardo alla tutela della salute umana, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale.
L’Accordo sulle piscine ad uso natatorio, in particolare, introduce una serie di norme che sono state condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che vanno recepite e completate dalle Regioni per sviluppare efficacia negli ordinamenti regionali.
Con l’attuale Accordo si intendono superate le normative emanate in precedenza ed in particolare l’Atto di Intesa Stato-Regioni pubblicato sulla G.U. del 17.10.1992, supp. ord. n. 32, atto poi sospeso dallo stesso Ministero con nota prot. n. 400.4/12/1205 del 21 luglio 1993.
Per quanto sopra, si ritiene, pertanto, di recepire l’atto di Accordo del 16.01.2003 ai fini della immediata applicazione dell’Allegato n. 1 e Tabella A rispettivamente riferiti ai Requisiti igienico-ambientali ed ai Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca di cui all’Accordo che risulta, altresì, allegato alla presente delibera di cui forma parte Integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
In attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia, resta confermata la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 (requisiti igienico ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dell’acqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua; punti di prelievo, requisiti termoigrometrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dellacqua di immissione in vasca e dell’acqua contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003.
Per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA, ricompresi nei rispettivi territori, ai sensi dell’art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri laboratori secondo i metodi di analisi previsti per le Acque destinate al consumo umano di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive integrazioni.
L’applicazione dei requisiti di cui sopra decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione.
Da tale data il responsabile dell’impianto, natatorio deve garantire attraverso controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell’Accordo stesso.
Con successivi provvedimenti di Giunta si provvederà alla definizione di un organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l’Accordo rinvia alla competenza regionale.
Per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né risulta agli atti di ufficio che a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni in quanto per le attività di vigilanza e controllo le aziende sanitarie devono far fronte con la quota del F.S.R. a ciascuna assegnata, rientrando tale attività tra quelle istituzionalmente previste.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, Comma 4, Lett. c) della L.R. n. 7/97.
L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore e dai Dirigente di Settore; A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di recepire l’Accordo del 16.01.2003 ad oggetto: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003 e che risulta compiegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
- di stabilire l’immediata applicazione dell’Allegato 1 Requisiti igienico ambientali e della relativa Tabella A Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca contenuti nel citato Accordo;
- di confermare la competenza del Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 (requisiti igienico ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dellacqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua; punti di prelievo, requisiti termoigrometrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dell’acqua di immissione in vasca e dell’acqua contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003;
- di disporre che per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA ricompresi nei rispettivi territori ai sensi dell’art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri laboratori secondo i metodi dì analisi previsti per le Acque destinate al consumo umano di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- di disporre che, dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, il responsabile dell’impianto natatorio deve garantire attraverso i controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell’Accordo stesso;
- di provvedere con successivo provvedimento di Giunta alla definizione di un’organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l’Accordo rinvia alla competenza regionale;
- di disporre che, per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
- di dare mandato al Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati;
- di disporre che, all’entrata in vigore della presente delibera, si intendono superate le disposizioni contenute nell’Atto di Intesa pubblicato sul suppl. ord. n. 32 della G.U. del 17.10.1992.
ALLEGATO A - Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 51 del 03.03.2003)
La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;
Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia tutela della salute, ricadente nella potestà concorrente delle regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931, n. 773 e successive modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;
Si conviene nei termini sotto indicati
Punto 1) - Definizione
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione delle piscine
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto 3) - Campo di applicazione e finalità
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) - Controlli
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
Punto 6) - Controlli interni
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.;
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) - Controlli esterni
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto 8) - Sanzioni
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Punto 9)
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.
Allegato 1
1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 Classificazione e requisiti delle acque utilizzate
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:
acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.
1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4 Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di ph.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio (soluzione).
3. Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti e correttori di ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.
1.5 Punti di prelievo
Acqua di approvvigionamento campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca
1.6 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.
1.7 Requisiti illuminotecnici
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.8 Requisiti acustici
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
TABELLA A - Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca
PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici
Temperatura:
- Vasche coperte in genere 24°C - 32°C 24°C - 30°C
- Vasche coperte bambini 26°C - 35°C 26°C - 32°C
- Vasche scoperte 18°C - 30°C 18°C - 30°C
PH Per disinfezione a base di cloro.Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante. 6.5 - 7.5 6.5 - 7.5
Torbidità in SiO2 £ 2 mg/l SiO2(o unità equivalenti diformazina) £ 4 mg/l SiO2(o unità equivalenti diformazina)
Solidi grossolani Assenti Assenti
Solidi sospesi £ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 mm) £ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 mm)
Colore Valore dell'acqua potabile £ 5mg/l Pt/Co (oltre quello dell'acqua di approvvigionamento)
Requisiti chimici
Cloro attivo libero 0,6 ¸ 1,8 mg/l Cl2 0,7 ¸ 1,5 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,2 mg/l Cl2 £ 0,4 mg/l Cl2
Impiego combinato Ozono Cloro:
Cloro attivo libero 0,4 ¸ 1,6 mg/l Cl2 0,4 ¸ 1,0 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,05 mg/l Cl2 £ 0,2 mg/l Cl2
Ozono £ 0,01 mg/l O3 £ 0,01 mg/l O3
Acido isocianurico £ 75 mg/l £ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato) £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di approvvigionamento £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di immissione
Nitrati Valore dell'acqua potabile £ 20 mg/l NO3 oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato) £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici
Conta batterica a 22° £ 100 ufc/1 ml £ 200 ufc/1 ml
Conta batterica a 36° £ 10 ufc/1 ml £ 100 ufc/1 ml
Escherichia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Enterococchi 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml
La Conferenza Stato-Regioni - Province Autonome del 16 gennaio 2003 ha sancito l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
L’Accordo risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003, n. 51.
Il nuovo documento sulle piscine introduce norme di carattere tecnico relative agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, mentre per le piscine ubicate all’Interno di una struttura di cura, riabilitazione o termale, l’Accordo rinvia a specifica disciplina di successiva definizione. Con l’adozione della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, l’autonomia regionale si è notevolmente estesa sia per quanto riguarda la potestà legislativa che amministrativa.
In particolare, con riguardo alla tutela della salute umana, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale.
L’Accordo sulle piscine ad uso natatorio, in particolare, introduce una serie di norme che sono state condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che vanno recepite e completate dalle Regioni per sviluppare efficacia negli ordinamenti regionali.
Con l’attuale Accordo si intendono superate le normative emanate in precedenza ed in particolare l’Atto di Intesa Stato-Regioni pubblicato sulla G.U. del 17.10.1992, supp. ord. n. 32, atto poi sospeso dallo stesso Ministero con nota prot. n. 400.4/12/1205 del 21 luglio 1993.
Per quanto sopra, si ritiene, pertanto, di recepire l’atto di Accordo del 16.01.2003 ai fini della immediata applicazione dell’Allegato n. 1 e Tabella A rispettivamente riferiti ai Requisiti igienico-ambientali ed ai Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca di cui all’Accordo che risulta, altresì, allegato alla presente delibera di cui forma parte Integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
In attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia, resta confermata la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 (requisiti igienico ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dell’acqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua; punti di prelievo, requisiti termoigrometrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dellacqua di immissione in vasca e dell’acqua contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003.
Per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA, ricompresi nei rispettivi territori, ai sensi dell’art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri laboratori secondo i metodi di analisi previsti per le Acque destinate al consumo umano di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive integrazioni.
L’applicazione dei requisiti di cui sopra decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione.
Da tale data il responsabile dell’impianto, natatorio deve garantire attraverso controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell’Accordo stesso.
Con successivi provvedimenti di Giunta si provvederà alla definizione di un organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l’Accordo rinvia alla competenza regionale.
Per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né risulta agli atti di ufficio che a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni in quanto per le attività di vigilanza e controllo le aziende sanitarie devono far fronte con la quota del F.S.R. a ciascuna assegnata, rientrando tale attività tra quelle istituzionalmente previste.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, Comma 4, Lett. c) della L.R. n. 7/97.
L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore e dai Dirigente di Settore; A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di recepire l’Accordo del 16.01.2003 ad oggetto: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003 e che risulta compiegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
- di stabilire l’immediata applicazione dell’Allegato 1 Requisiti igienico ambientali e della relativa Tabella A Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca contenuti nel citato Accordo;
- di confermare la competenza del Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 (requisiti igienico ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dellacqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua; punti di prelievo, requisiti termoigrometrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dell’acqua di immissione in vasca e dell’acqua contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003;
- di disporre che per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA ricompresi nei rispettivi territori ai sensi dell’art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri laboratori secondo i metodi dì analisi previsti per le Acque destinate al consumo umano di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- di disporre che, dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, il responsabile dell’impianto natatorio deve garantire attraverso i controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell’Accordo stesso;
- di provvedere con successivo provvedimento di Giunta alla definizione di un’organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l’Accordo rinvia alla competenza regionale;
- di disporre che, per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
- di dare mandato al Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati;
- di disporre che, all’entrata in vigore della presente delibera, si intendono superate le disposizioni contenute nell’Atto di Intesa pubblicato sul suppl. ord. n. 32 della G.U. del 17.10.1992.
ALLEGATO A - Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 51 del 03.03.2003)
La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;
Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia tutela della salute, ricadente nella potestà concorrente delle regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931, n. 773 e successive modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;
Si conviene nei termini sotto indicati
Punto 1) - Definizione
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione delle piscine
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto 3) - Campo di applicazione e finalità
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) - Controlli
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
Punto 6) - Controlli interni
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.;
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) - Controlli esterni
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto 8) - Sanzioni
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Punto 9)
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.
Allegato 1
1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 Classificazione e requisiti delle acque utilizzate
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:
acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.
1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4 Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di ph.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio (soluzione).
3. Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti e correttori di ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.
1.5 Punti di prelievo
Acqua di approvvigionamento campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca
1.6 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.
1.7 Requisiti illuminotecnici
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.8 Requisiti acustici
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
TABELLA A - Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca
PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici
Temperatura:
- Vasche coperte in genere 24°C - 32°C 24°C - 30°C
- Vasche coperte bambini 26°C - 35°C 26°C - 32°C
- Vasche scoperte 18°C - 30°C 18°C - 30°C
PH Per disinfezione a base di cloro.Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante. 6.5 - 7.5 6.5 - 7.5
Torbidità in SiO2 £ 2 mg/l SiO2(o unità equivalenti diformazina) £ 4 mg/l SiO2(o unità equivalenti diformazina)
Solidi grossolani Assenti Assenti
Solidi sospesi £ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 mm) £ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 mm)
Colore Valore dell'acqua potabile £ 5mg/l Pt/Co (oltre quello dell'acqua di approvvigionamento)
Requisiti chimici
Cloro attivo libero 0,6 ¸ 1,8 mg/l Cl2 0,7 ¸ 1,5 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,2 mg/l Cl2 £ 0,4 mg/l Cl2
Impiego combinato Ozono Cloro:
Cloro attivo libero 0,4 ¸ 1,6 mg/l Cl2 0,4 ¸ 1,0 mg/l Cl2
Cloro attivo combinato £ 0,05 mg/l Cl2 £ 0,2 mg/l Cl2
Ozono £ 0,01 mg/l O3 £ 0,01 mg/l O3
Acido isocianurico £ 75 mg/l £ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato) £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di approvvigionamento £ 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di immissione
Nitrati Valore dell'acqua potabile £ 20 mg/l NO3 oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato) £ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici
Conta batterica a 22° £ 100 ufc/1 ml £ 200 ufc/1 ml
Conta batterica a 36° £ 10 ufc/1 ml £ 100 ufc/1 ml
Escherichia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Enterococchi 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml £ 1 ufc/100 ml