Delib.G.R. 23/01/2007 n. 35

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Puglia
  • Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
  • Il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Sandro Frisullo di concerto con l'Assessore all'Ecologia Prof Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Industria Energetica, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica e dal Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione Impatto Ambientale riferiscono quanto segue:
    VISTI
    - il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che si propone, fra l'altro, di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

    - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha organizzato le funzioni di programmazione e pianificazione in campo energetico, nonché le attività amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica secondo un criterio di pluralismo e sussidiarietà tra Stato, Regioni, Province ed Enti Locali;

    - la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che stabilisce che la produzione, il trasportò e la distribuzione di energia rientrano tra le competenze concorrenti di Stato e Regioni;
    - la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
    - la D.G.R. n. 1409 del 30/09/2002, avente ad oggetto "Approvazione dello Studio per l'Elaborazione del Piano Energetico Regionale - Aggiornamento", recante valutazioni sulle opportunità di sviluppo del sistema energetico regionale e, in particolare, della produzione di energia elettrica da fonti fossili e da fonti rinnovabili;

    - la D.G.R. n. 1410 del 30/09/2002, avente ad oggetto "Aggiornamento dello Studio per l'Elaborazione del Piano Energetico Regionale";
    - il documento preliminare del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) di cui la Giunta Regionale ha preso atto in data 7/3/2006;
    - la Delibera n. 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
    - Il Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16, recante "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia";

    TENUTO CONTO
    - che ai fini di quanto indicato nell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti è stata individuata come struttura, per competenza specifica e per compiti istituzionali già assegnati ed in itinere, Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica;

    CONSIDERATO
    - che è stato istituito l'Ufficio Industria Energetica all'interno del Settore Industria ed Industria Energetica;
    - che il Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, alla luce dell'esperienza maturata nella definizione delle numerose istanze di autorizzazione che sono pervenute al Settore, nonché delle conferenze di servizi già espletate ed in itinere, ha constatato la necessità di adeguare la guida procedurale vigente, approvata con le D.G.R. n. 716/2005 e n. 1550/2006;

    - che è necessario semplificare il procedimento amministrativo per la costruzione di impianti di modesta taglia, per adeguarlo alle disposizioni contenute nella succitate Delibera n. 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
    - che per le suesposte ragioni il Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica ha predisposto un nuovo documento contenente modifiche e integrazioni alle "Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio" in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" evidenziato come allegato A) della D.G.R. n. 1550/2006;

    Ritenuto opportuno approvare il suddetto documento il quale sostituisce le disposizioni di cui alle precedenti D.G.R. n. 716 del 31/05/2005, n. 1550 del 13/10/2006 e n. 1630 del 30/10/2006 al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa nonché il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
    COPERTURA FINANZIARIA (di cui alla Legge Regionale n. 28/2001)
    - il presente provvedimento reca una direttiva da impiegarsi nell'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili;

    - i versamenti di cui ai punti 2.3.1. e 2.35 - comma 4 - dell'Allegato A saranno apposti nel capitolo di bilancio n. 3065081, di entrata, ed utilizzati dal Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica per i propri compiti di istruttoria, monitoraggio ed accertamento di regolare esecuzione degli interventi realizzati in applicazione del succitato D.Lgs. 387/2003. Fermo restando che le somme relative dovranno essere necessariamente impiegate nella misura strettamente necessaria all'espletamento del complesso di attività di verifica da svolgersi a cura del competente Settore;

    - gli oneri corrispondenti dovranno risultare non ricompresi in eventuali altre spese relative il personale dipendente in capitoli del bilancio regionale a ciò destinati.
    Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4 comma 4, lettere f), della L.R. n. 7/1997;


    LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    DELIBERA

    - di confermare nel presente dispositivo quanto premesso e considerato ai punti precedenti;
    - di approvare le "Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio" in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" predisposte dal Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, (Allegato A);

    - di revocare le precedenti delibere: D.G.R. n. 716/2005, n. 1550/2006 e n. 1630/2006
    - di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti dei Ministeri Sviluppo Economico, Ambiente Tutela del Territorio ed all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a cura del Settore Industrie ed Industria Energetica;
    - di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato regionale "Assetto del territorio" nonché alle Amministrazioni Provinciali della Regione e Valutazione Impatto Ambientale a cura del Settore Industrie ed Industria Energetica;

    - di dare informazione del presente atto sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e attraverso l'URP della Regione Puglia.

    ALLEGATO A - "Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energiaelettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opereconnesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio" in applicazione del DecretoLegislativo 29 novembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozionedell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

    REGIONE PUGLIA
    ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
    SETTORE INDUSTRIA ED INDUSTRIA ENERGETICA
    UFFICIO INDUSTRIA ENERGETICA

    PREMESSA

    Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (G.U.R.I. n. 25 del 31 gennaio 2004, S.O. n. 17) con il quale la Direttiva 2001/77/CE è stata recepita nella legislazione nazionale, prevede, al comma 10 dell'art. 11 che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, debbano approvarsi le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 dello stesso art. 12.

    Si chiarisce, inoltre, che dette linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto impianti, inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio e che, in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
    In attesa che le citate linee guida siano emanate ed in considerazione del fatto che il territorio regionale è interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ravvisa la necessità di fornire indirizzi e procedure affinché l'esercizio delle competenze della Regione, responsabile del procedimento unificato di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura e nel pieno rispetto delle modalità e della tempistica previste dalla legislazione vigente.

    1. FINALITA E APPLICABILITA

    1.1 FINALITÀ

    La presente direttiva si propone di:
    a) favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenendo l'impegno assunto dal Governo Italiano, con l'adesione al Protocollo di Kyoto, di ridurre l'emissione di gas ad effetto serra.
    b) favorire il corretto inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio della regione, quale strumento di promozione dello sviluppo sostenibile;
    c) regolamentare la procedura per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la determinazione di un quadro relativo ai processi autorizzativi semplice, sicuro e coerente. A questo scopo, la Regione si prefigge di esercitare le proprie competenze di concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenza in materia di autorizzazioni o nulla-osta e coerentemente con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e, più in generale, di espansione del sistema energetico regionale, secondo quanto previsto nel Piano Energetico Ambientale Regionale di prossima definizione.

    1.2 INDIRIZZI APPLICATIVI

    In applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione:
    1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art, 2 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 387/2003;
    2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003;
    3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 387/2003.

    In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 387/2003, gli impianti di cui al comma precedente, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 kW:
    1. non necessitano dell'autorizzazione unica;
    2. sono disciplinati, per quanto concerne gli adempimenti connessi con l'accesso e l'utilizzo della rete elettrica, dalla Delibera n. 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (G.U.R.I. n. 55 del 7 marzo 2006) recante titolo Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW;

    3. sono soggetti a Denuncia di Inizio dell'Attività (DIA) che costituisce titolo abilitante ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, salvo il caso in cui occorra, per la realizzazione e l'esercizio degli stessi interventi, l'acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
    In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, non necessitano dell'autorizzazione unica, essendo comunque soggetti alla DIA:

    1. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp, posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire;
    2. gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell'ubicazione, di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D.lgs. 387/2003;
    3. gli impianti eolici on-shore di piccola taglia, di cui al comma b) dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16;

    4. gli impianti eolici on-shore costituiti da un unico generatore di potenza nominale superiore a 60 kW e fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999 e della L.R. 9/2005 e ferme restando le procedure di valutazione ambientale previste dalla L.R. 11/2001.
    I proprietari degli impianti di cui ai commi da 2 a 3 sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell'impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività.

    2. REGOLAMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA

    2.1 CRITERI DI INSERIMENTO

    Sulla base delle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali (ex art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281) del 5 settembre 2002 (Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, G.U.R.l. n. 220 del 19.9.2002), la Regione Puglia stabilisce di adottare i seguenti criteri ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, per i quali è necessaria l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003:

    A) CRITERI GENERALI:

    A1) compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/1999;
    A2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta risultanti dalla pianificazione energetica regionale;
    A3) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;
    A4) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

    A5) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione d'impianto.
    A6) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata;
    A7) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti;
    A8) adozione di scelte rivolte a massimizzare le economie di scala, semplificando anche la ricerca del punto di connessione alla rete elettrica, rivenienti o dallo sfruttamento in un unico sito di potenziali energetici rinnovabili di natura differente oppure dall'accorpamento in un'unica iniziativa di proposte originariamente separate;

    A9) riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali.
    A10) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'Ente locale, con particolare riferimento, per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2. comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 387/2003, alle localizzazioni in zone classificate agricole dei vigenti strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.Lgs. 387/2003.

    B) ADEGUATEZZA DELLA COLLOCAZIONE E DELLA COERENZA TERRITORIALE:

    Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale, ove dovuta, nonché gli indirizzi derivanti dalla pianificazione energetica regionale, saranno tenuti in considerazione, oltre ai criteri generali, i seguenti aspetti:
    B1) l'esistenza di eventuali aree individuate come ambientalmente critiche ai sensi della Legge 19 maggio 1997, n. 137, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano di risanamento previsto per l'area suddetta.

    B2) l'esistenza di eventuali aree individuate da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici alimentati cori combustibili rinnovabili, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta:
    B3) l'esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento e rinnovamento tecnologico.

    C) IMPATTO OCCUPAZIONALE

    Nella valutazione complessiva del progetto si terrà in considerazione l'impatto occupazionale ed economico sul tessuto produttivo locale, considerato nel suo bilancio complessivo esistente in relazione alla situazione economica locale.

    2.2 REQUISITI DEI PROPONENTI

    I proponenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
    Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, i soggetti proponenti la realizzazione di tali impianti e del loro esercizio nonché i soggetti incaricati di realizzare dette opere devono essere in possesso dei requisiti indicati agli artt. 38 e 39 del succitato D.Lgs. 163/2006.

    I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999.

    2.3 FASI DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

    Il procedimento unico di autorizzazione si articola nelle seguenti fasi:
    1. Presentazione della domanda di autorizzazione unica;
    2. Verifica della documentazione;
    3. Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ove richiesta;
    4. Verifica dei requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi;
    5. Conferenza dei servizi;
    6. Impegni del proponente.

    2.3.1 Presentazione della domanda di autorizzazione unica

    La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione della domanda. La domanda per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato A1 alle presenti disposizioni e indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, Corso Sonnino 177, 70100 Bari.

    La domanda deve contenere la seguente documentazione:
    a) il progetto definitivo dell'impianto, redatto a norma del D.Lgs. 163/2006, corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica, e se disponibile, del permesso di costruire, anche su supporto informatico;
    b) duplice copia della relazione o Studio di Impatto Ambientale (SIA), ove richiesto, redatto ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001, n. 11, nonché, ove occorra, lo studio d'incidenza sui siti Natura 2000 (pSIC e ZPS) eventualmente interessati dall'intervento. Per gli impianti eolici è richiesta la documentazione di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16;

    c) eventuale attestazione del progettista relativa alla non assoggettabilità alla procedura di verifica ovvero alla procedura di V.I.A. ex L.R. n. 11/2001, accompagnata da una sintetica relazione esplicativa;
    d) la relazione illustrativa dei criteri d'inserimento ai quali il progetto si uniforma maggiormente, quelli enunciati al § 2.1;
    e) la documentazione attestante i requisiti di cui al § 2.2;
    f) la documentazione rilasciata da TERNA S.p.A. o dalla Società distributrice interessata attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

    g) l'eventuale atto di indirizzo o delibera del Consiglio Comunale del territorio interessato dal progetto in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto; tale atto potrà essere inoltrato successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre la conclusione della Conferenza dei servizi; per le iniziative che interessano il territorio di più Comuni può essere necessaria la presentazione di altrettante delibere; la delibera comunale non costituisce in ogni caso atto vincolante per il Comune, in quanto la reale fattibilità del progetto resta subordinata alla positiva complessiva valutazione in sede di conferenza di servizi.

    h) il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (pS.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE "uccelli selvatici", con relativo inquadramento territoriale dell'area rispetto ai siti Natura 2000 più prossimi, e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

    i) la dichiarazione attraverso la quale il proponente si obbliga a sottoscrivere:
    - con la Regione, l'Atto d'Impegno di cui al § 2.3.5;
    - con il Comune o i Comuni interessati, la Convenzione di cui al § 2.3.6.
    j) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta ai precedenti punti a) e b) all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia - Settore Ecologia, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
    k) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla-osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;

    l) un numero di copie del progetto definitivo. di cui al punto a), pari al numero degli Enti di cui al precedente punto j) maggiorato di un'unità;
    m) la ricevuta dell'avvenuto versamento a favore della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323) con la causale "oneri per applicazione art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - fase istruttoria", di importo pari a euro 1.500;

    n) per gli impianti eolici la procedura di autorizzazione ha inizio dalla data di scadenza temporale per l'avvio della relativa valutazione integrata prevista dal Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16.
    Al solo fine di agevolare lo screening degli Enti e/o delle Associazioni o Organizzazioni ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla-osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, si segnala la seguente lista:
    - Assessorato regionale Assetto del Territorio ed Urbanistica;

    - Comune/i territorialmente competente/i.
    - Provincia/e territorialmente interessata/e:
    - Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
    - Sovrintendenza per i beni archeologici;
    - Ministero della Difesa - Genio Difesa;
    - Aeronautica Militare;
    - Marina Militare;
    - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
    - Comando di Reclutamento e Forze di Completamento (RFC);
    - Autorità di Bacino;
    - Consorzio/i di Bonifica;
    - AUSL competente/i;
    - Ministero delle Comunicazioni;

    - ARPA Puglia;
    - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
    - altri Enti titolari di rilascio di autorizzazioni, pareri o nulla-osta ritenuti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.
    Anche al fine di ottimizzare il numero necessario di copie del progetto da inviare, il proponente può affidare lo screening degli Enti, effettivamente interessati al rilascio di pareri sull'iniziativa, ad un tecnico competente, del quale allega la relativa certificazione.

    Per gli impianti eolici on-shore la documentazione richiesta al precedente comma 2 lettere f) e g) è sostituita dal Piano Regolatore per l'Installazione di Impianti Eolici (PRIE) di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16.

    2.3.2 Verifica della documentazione relativa alla domanda

    Responsabile unico della procedura di autorizzazione è il Dirigente del Settore Industria ed Industria Energetica o suo delegato, ai sensi del capo II della Legge 241/1990.
    Il Responsabile unico verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al § 2.3.1 comma 2 e, nel caso, può richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali. Questa richiesta comporterà necessariamente la sospensione dei termini di cui al § 2.3.4. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente comporterà l'improcedibilità della domanda.

    Il Responsabile unico esamina la documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa procedendo alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri ed alle prescrizioni di cui ai §§ 2.1 e 2.2 e, nel caso degli impianti eolici, accerta il rispetto del parametro di controllo, di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16.
    Verificata la validità della documentazione presentata e, in particolare, la conformità all'originale delle copie del progetto definitivo, il Responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli Enti individuati dall'Ufficio Industria Energetica quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge. Il responsabile unico della procedura, nel caso in cui sia stata resa l'attestazione di cui al § 2.3.1, lett. c), può richiedere un parere al dirigente competente dell'Assessorato all'Ecologia; di tale richiesta viene data comunicazione al soggetto proponente, con l'avviso che potrà inviare entro i successivi quindici giorni osservazioni in merito al dirigente delÌAssessorato all'Ecologia, il dirigente dell'Assessorato all'Ecologia provvede in ogni caso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso detto termine il parere si intende reso in conformità all'attestazione resa dal progettista; tutti i termini della procedura restano sospesi fino a che non viene resa il parere, comunque per non più di quarantacinque giorni.

    2.3.3 Requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi

    Le condizioni ritenute indispensabili per una prima convocazione della Conferenza dei servizi sono:
    - il possesso dei requisiti di cui al § 2.2;
    - la documentazione attestante l'assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica;
    - la comunicazione, da parte del competente Settore dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia al Settore Industria ed Industria Energetica, dell'esito della procedura di verifica della assoggettibilità alla V.I.A. e in caso affermativo (progetto da assoggettare alla V.I.A.), dell'avvenuto inizio della procedura di V.I.A.

    Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica e dopo la verifica preliminare di cui al § 2.3.2, il Responsabile unico indice la Conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

    2.3.4 Conferenza dei servizi

    La Conferenza dei servizi è indetta mediante pubblicazione di avviso nella sezione "Notizie" (News) del sito Internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e notifica postale raccomandata al proponente e a tutti gli Enti interessati.
    La Conferenza dei servizi si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e secondo le prescrizioni contenute nelle "Linee guida in materia di conferenza dei servizi" pubblicate sulla G.U.R.l. n. 1 del 2 gennaio 2003. I lavori della Conferenza non possono superare i centottanta giorni previsti dal comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, salvi i casi in cui sia richiesta la procedura di V.I.A.. Questa ultima resta, anche con l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, un sub-procedimento autonomo, e la Conferenza dei servizi si esprime solo dopo averla preventivamente acquisita.

    Nel caso in cui la V.I.A. non sia stata acquisita entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, il Responsabile del procedimento provvede, secondo quanto previsto agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dalle citate "Linee guida in materia di conferenza dei servizi", a rimettere il procedimento alla Presidenza della Giunta Regionale affinché provveda ad adottare la determinazione sostitutiva. Analoga procedura si adotta nel caso in cui non si riesca ad ottenere entro il tempo prestabilito il parere di Enti portatori di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico).

    Ogni Ente convocato partecipa alla Conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante, adeguatamente legittimato, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente su tutte le
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