Delib.G.R. 23/03/2005 n. 758

L.R. n. 16 del 25.2.2005. "Modifica ed integrazione alla L.R. n. 33 del 6.9.2001. Norme in materia di bonifica integrale". Adozione delle direttive di pubblicazione dei Piani di Classifica di cui alla L.R. 33/01.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Ambiente - Bonifica Suolo
  • LA GIUNTA REGIONALE

    (omissis)

    DELIBERA

    1) Di approvare le direttive relative alla pubblicazione dei Piani di Classifica dei consorzi di bonifica che sono allegate al presente atto.
    2) Di dare mandato alla struttura competente del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale di trasmettere le direttive approvate ai Consorzi di Bonifica.
    Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

    DIRETTIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA DEI CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE BASILICATA - LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 N. 16 ART. 1

    PREMESSA

    I Consorzi sono vincolati a predisporre il Piano di Classifica riportante gli indici dì beneficio secondo cui quantificare la contribuzione dei consorziati ed hanno il potere dì imporre contributi ai proprietari consorziati.
    L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale (art. 860 c.c.; art. 10 RD. 13C1933 n. 215), al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall'art. 117 della Carta Costituzionale

    Ne discende che le vigenti leggi regionali per la disciplina della bonifica confermano la sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo. Infatti ai finanziamenti occorrenti per l'espletamento delle proprie funzioni, i Consorzi Lucani provvedono attraverso Ìimposizione di contributi consortili ai sensi, prima dell'art. 7 della L.R. n. 22/95, ora dell'art. 9 della legge regionale 33 del 2001, "Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragicoli siti nel comprensorio di contribuenza che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio" (cfr. comma 1, art. 9 I.r. 33/2001).

    Il Piano è uno strumento che, mediante l'utilizzo di opportuni parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica ed è, quindi, essenziale per il legittimo esercizio del potere impositivo.
    Il Piano di Classifica una volta redatto dal Consorzio deve essere pubblicato secondo la procedura definita dai singoli statuti consortili, così come previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. 33/01. Tale passaggio amministrativo non è stato definito dagli statuti vigenti, che al momento non sono adeguati alla L.R. 33/01, per cui il Consiglio Regionale ha adottato la legge n 16 del 25 Febbraio 2005 con la quale ha demandato alla Giunta Regionale di emanare apposite direttive per la pubblicazione del Piano di Classifica.

    PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE

    1. Il piano di classifica è redatto dai Consorzi di Bonifica mediante l'utilizzo di parametri tecnici ed economici atti ad individuare e quantificare i benefici che gli immobili all'interno di un determinato comprensorio traggono dalla bonifica e dall'irrigazione, li Piano deve garantire, grazie ad un'approfondita ricerca, una puntuale individuazione dei benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo.
    Tali parametri devono specificare l'impegno dei servizi resi dal Consorzio in termini di attività di bonifica per garantire l'ordine idraulico nel comprensorio sia per quanto riguarda lo scolo e lo smaltimento delle acque, sia per quanto concerne la difesa del territorio dalle esondazioni, sia per quanto concerne il servizio di irrigazione. Gli indici tecnici devono essere idonei a caratterizzare il rapporto di beneficio delle diverse aree del comprensorio di competenza dei consorzi cosi come individuate dalla legge 33/2001.

    2. Terminata la redazione del Piano di classifica, il Consorzio di Bonifica lo "adotta" con un apposito atto del Consiglio dei Delegati.
    3. La proposta (adottata) di piano di classifica deliberata dal Consorzio viene pubblicata mediante deposito presso l'Albo del Consorzio.
    4. Una copia del Piano adottato unitamente alla delibera di adozione del Consorzio è trasmessa ai seguenti uffici territorialmente competenti: Prefettura, Provincia e Comuni del comprensorio con richiesta di pubblicazione presso gli albi, per la durata di 30 giorni, per essere a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché attraverso i giornali locali a maggiore diffusione.

    5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione negli albi degli enti di cui sopra gli interessati possono prendere visione dei piani.
    6. Eventuali osservazioni possono essere presentate al Consorzio che ha redatto il Piano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.
    7. Il Consorzio prende visione delle osservazioni pervenute e le analizza nei successivi trenta giorni; quanto fatto osservare viene vagliato dai tecnici dell'Amministrazione e lo consulenti di piano. All'esito viene emanata una deliberazione di controdeduzioni, con la quale il Piano può venire parzialmente modificato rispetto alla fase di adozione, in accoglimento di alcune delle osservazioni liberamente formulate dai cittadini, enti ed associazioni, valutate come osservazioni pertinenti. Il Piano modificato deve essere adottato definitivamente da parte del Consorzio con un nuovo atto deliberativo del Consiglio dei Delegati.

    8. Il Consorzio provvederà a trasmettere alla Presidenza della Giunta regionale il piano adottato in sede definitiva con le osservazioni pervenute nonché le decisioni assunte dal consorzio e riportate nell'atto predetto unitamente alle proprie controdeduzioni.
    9. II Piano è approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale, così come previsto nella L.R. n. 33/2001 all'art. 9, comma 3.
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