Delib.G.R. 23/11/2004 n. 1408
L. 26.10.1995, n. 447, art. 2, commi 6, 7, 8. D.P.C.M. 31.3.1998. Procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale.<br>Con le modifiche introdotte dalla Delib.G.R. del 05/03/2007 n.172
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Ambiente - Inquinamento acustico e atmosferico
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1) di revocare le disposizioni regionali adottate con D.G.R. n. 3978 del 27/12/1996 e D.G.R. n. 2382 del 5/10/1998;
2) di includere, tra le attività qualificanti per il riconoscimento della figura di "tecnico competente in acustica ambientale" ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95, la partecipazione ed il superamento di corsi di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico scientifico sull'acustica ambientale attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private;
3) di stabilire che l'esame e la valutazione delle domande di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica venga effettuato dalla commissione regionale in materia di acustica ambientale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (di seguito denominata commissione regionale);
"- le domande relative alla richiesta di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale (allegato B di cui alla D.G.R. 1408/2004) devono essere presentate in bollo, attualmente di E 14.62, secondo le modalità previste dalla legge finanziaria 2007 e comunque ai sensi della normativa vigente;
- deve essere data comunicazione ai tecnici competenti dell'informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato F1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da restituire debitamente firmata al competente Ufficio della Regione Marche, entro 30 gg. dalla data di ricevimento di tale informativa, ai sensi del D.P.R. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Qualora tale informativa non venga restituita debitamente firmata, il tecnico competente non sarà inserito nel relativo elenco regionale pubblico contenente nome, cognome, comune di residenza ed estremi dell'atto amministrativo con il quale è avvenuto il riconoscimento;"
4) di stabilire che la commissione regionale proceda all'istruttoria e all'esame delle istanze sulla base dei requisiti dell'allegato A, valutando i corsi di perfezionamento e formazione teorico-pratici in relazione al programma previsto all'allegato E (parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione), alla durata del corso e alla frequenza al corso del richiedente;
5) di approvare in prima applicazione delle presenti disposizioni lo schema di convenzione da stipulare con l'Università Politecnica delle Marche, allegato F (parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);
6) di stabilire che, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, le domande di riconoscimento, da presentare al Servizio Tutela Ambientale della Regione Marche, siano predisposte in conformità alle disposizioni e modulistica di cui agli allegati A, B, C, D (parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);
7) di stabilire che la commissione regionale di valutazione in acustica ambientale proceda alla istruttoria e alla valutazione delle nuove istanze secondo quanto previsto dall'allegato A;
8) di stabilire che il riconoscimento allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale e l'aggiornamento del relativo elenco regionale avvenga con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale in conformità alle risultanze della Commissione regionale di valutazione in acustica ambientale, secondo le scadenze previste dall'Allegato A;
9) di equiparare, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre Regioni e di permettere, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente a quanti siano stati riconosciuti tecnici competenti in materia di acustica ambientale in altre Regioni;
10) di demandare alla competente struttura amministrativa l'attuazione del presente atto.
ALLEGATO A - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
(ART. 2, COMMI 6, 7 E 8 DELLA LEGGE 447/1995; DPCM 31/3/1998)
1. Requisiti
Possono presentare la domanda di riconoscimento i professionisti o i dipendenti delle strutture pubbliche territoriali i soggetti che:
a) risiedono in uno dei Comuni delle Marche;
b) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica;
- diploma universitario ad indirizzo scientifico;
- diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
fra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico sono compresi quelli in ingegneria ed architettura;
c) hanno svolto, in maniera non occasionale, attività nel campo dell'acustica ambientale:
- per almeno 4 anni per i diplomati;
- per almeno 2 anni per i titolari di diplomi universitari;
- per almeno 2 anni per i laureati.
La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno non inferiori comunque a 180 ore complessive.
Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni professionali relative ad almeno una delle seguenti attività:
- misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai limiti di legge;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento acustico;
- progettazione di interventi di bonifica in campo acustico;
- attività di controllo relative alla redazione di piani di risanamento acustico;
- esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico;
- redazione di relazioni previsionali di clima acustico.
Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.
Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 447/95.
Le attività di cui sopra saranno ritenute valide anche se svolte a titolo di attività di formazione e di esercitazioni pratiche nell'ambito di corsi di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico scientifico in acustica ambientale attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private.
2. Modalità di presentazione delle domande
Per poter esercitare l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, occorre presentare apposita domanda alla Regione Marche - Servizio Tutela Ambientale, via Tiziano 44 Ancona.
La domanda, in carta semplice, redatta secondo l'allegato B, deve essere corredata della seguente documentazione:
a) titolo di studio (copia autocertificata);
b) curriculum professionale del richiedente, corredato dell'allegato C, nel quale, per ogni lavoro svolto, deve essere indicato:
- tipo di attività e relativa descrizione sintetica;
- ente o soggetto committente o beneficiario delle stesse;
- date di inizio e conclusione delle singole attività;
- indicazione della attività svolte: "in affiancamento" (ove svolte) con altri professionisti già riconosciuti tecnici competenti; alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali; a titolo di attività formativa e/o di esercitazioni pratiche nell'ambito di corsi di perfezionamento o di formazione post-diploma in acustica ambientale;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendersi, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, secondo lo schema indicato nell'allegato D, da parte dei tecnici competenti già riconosciuti, per attestare le eventuali attività svolte dai richiedenti in affiancamento con i dichiaranti;
d) certificato comprovante la partecipazione (ed il superamento se previsto) al corso di perfezionamento e/o corso di formazione post diploma di elevato livello tecnico scientifico in acustica ambientale rilasciato dal soggetto che ha organizzato il corso e relativa attestazione di frequenza;
e) nel caso di attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali di cui all'art. 2, comma 8 della Legge 447/95, apposita certificazione sottoscritta dal dirigente della struttura. Tale certificazione deve contenere un elenco delle attività svolte dal dipendente nel campo dell'acustica ambientale con indicazione della tipologia di ogni singola prestazione e del periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione);
f) autocertificazione attestante i lavori svolti e indicati nel curriculum professionale e il tecnico competente già riconosciuto presso cui è stata svolta l'attività (ove svolta)
h) qualsiasi altro documento che possa risultare utile a dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo dell'acustica ambientale, ivi comprese le attestazioni rilasciate da Enti pubblici e/o privati;
i) i tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, operatori presso le strutture pubbliche, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza;
j) il personale delle strutture pubbliche che intenda esercitare l'attività di tecnico competente al di fuori della struttura di appartenenza, devono rispettare gli obblighi previsti all'art. 2 commi 6 e 7 della citata legge n. 447/95, nonché le disposizioni previste nel presente atto deliberativo;
k) le domande per la richiesta di svolgimento dell'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale e per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti devono pervenire al Servizio Tutela Ambientale della Regione Marche entro il 28 febbraio, 30 giugno, 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005;
3. Valutazione delle domande
3.1 La commissione regionale di valutazione in acustica ambientale valuta, ai fini istruttori, i requisiti di ammissibilità delle domande e richiede, se necessario, integrazione o chiarimenti rispetto la documentazione prodotta.
3.2 L'esame delle domande dovrà consistere nella verifica del possesso dei seguenti requisiti:
- verifica dei titoli di studio;
- verifica della congruità dei periodi di attività svolta con quelli stabiliti dalla legge;
- attinenza delle prestazioni svolte al campo dell'acustica ambientale;
- regolarità della documentazione presentata, anche in relazione ai tempi di presentazione previsti al punto 2 lettera k).
3.3 L'avvio dell'istruttoria sarà comunicato ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, tenuto conto della tempistica prevista per la presentazione delle domande di cui al punto 2 lettera k).
3.4 L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al punto 2 lettera k), fatta salva la sospensione di tale termine, qualora venga richiesta documentazione integrativa.
3.5 La commissione regionale si riunisce con cadenza almeno trimestrale, e comunque sulla base delle istanze e delle eventuali integrazioni pervenute;
3.6 La commissione regionale predispone un parere ai fini della possibilità del richiedente dello svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica e della relativa inclusione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale.
3.7 L'elenco regionale dei tecnici competenti autorizzati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale viene aggiornato con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e trasmesso al richiedente.
3.8 L'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale riporterà i nominativi dei tecnici competenti, attività professionale o ente pubblico territoriale di appartenenza, ove sussista tale condizione di rapporto di lavoro, comune di residenza.
3.9 L'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale è tenuto presso il Servizio Tutela Ambientale della Regione Marche e aggiornato sulla base dei relativi decreti dirigenziali.
3.10 Il riconoscimento di tecnico competente non costituisce attestazione di abilità professionale.
ALLEGATO B
Domanda per il riconoscimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO C
Elenco delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale (*)
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO D
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO E - PROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI ARGOMENTI CHE DEVONO ESSERE SVOLTI NEI CORSI DI PERFEZIONE PER LAUREATI E DI FORMAZIONE POST DIPLOMA PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE
1. Fondamenti di acustica
Generalità sulle onde sonore: emissione, propagazione e ricezione del suono. Le grandezze fondamentali delle onde sonore. I livelli sonori ed il dB. L'analisi in frequenza di un suono. L'emissione del suono: le sorgenti. Le grandezze che caratterizzano una sorgente sonora. Sorgenti sonore primarie. Sorgenti sonore secondarie: trasduttori elettroacustici. La percezione del suono. L'orecchio umano. L'audiogramma normale. Le curve di ponderazione e il dB(A). I trasduttori acustici per la rivelazione del suono: i microfoni. Il rumore ed il disturbo sonoro. Criteri di tollerabilità del rumore. Indici di valutazione del rumore. Il livello sonoro equivalente continuo. L'analisi statistica del rumore. La propagazione del suono in campo aperto. L'interazione del suono con la materia. Il fonoassorbimento. I materiali e le strutture fonoassorbenti. Problemi di fonoassorbimento. La propagazione del suono in ambiente chiuso. La riverberazione ed il campo sonoro riverberante. Il tempo di riverberazione e l'assorbimento totale. La riverberazione e l'acustica di una sala. Il fonoisolamento. Il potere fonoisolante e l'isolamento acustico. Potere fonoisolante di pareti semplici e complesse. Problemi di fonoisolamento. Camere acustiche speciali: anecoiche e riverberanti.
2. Strumentazione e tecniche di misura in acustica
Sorgenti sonore di riferimento per la misura della potenza acustica. Il generatore di segnali: toni puri, suoni complessi, i battimenti. Il rumore bianco, il rumore rosa. Gli analizzatori di spettro. Filtri in banda di ottava e in banda di terzi di ottava. I microfoni di misura. Le caratteristiche tecniche di un microfono. Il fonometro. Le caratteristiche tecniche di un fonometro. La calibrazione. La taratura. La misura di livelli sonori. Analizzatori statistici. La misura di singoli eventi. La misura del tempo di riverberazione. La misura dell'isolamento acustico. La misura del rumore stradale. La misura del rumore ferroviario. L'individuazione di componenti tonali. L'individuazione di componenti impulsive. Il generatore normalizzato di rumore da calpestio. Sistemi di misura intensinietrici.
La determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
3. I piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei territori comunali
La legislazione nazionale e regionale sulla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
I valori limite delle sorgenti sonore. La classificazione acustica dei territori comunali. La caratterizzazione acustica del territorio e l'individuazione delle aree da risanare. I piani di risanamento acustico dei territori comunali. I piani di risanamento acustico delle imprese. I piani di risanamento acustico da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. La gestione informatizzata della cartografia.
4. La valutazione, la misura e il controllo del rumore nell'ambiente esterno
La valutazione della propagazione del suono nell'ambiente esterno. Tecniche di rilevamento e di misura del rumore ambientale. La valutazione del clima acustico. La valutazione di impatto acustico. La valutazione, la misura ed il controllo del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto. Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti.
5. La valutazione, la misura e il controllo del rumore nell'industria
La valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. Il controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione del rumore. Gli interventi per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
6. La valutazione, la misura e il controllo del rumore negli edifici
La valutazione e la misura del rumore negli ambienti abitativi. La determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. La misura delle prestazioni acustiche di prodotti utilizzati in edilizia. La misura in opera dell'isolamento acustico in edifici ed in elementi di edificio. La valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico al calpestio tra ambienti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea. Trasmissione del rumore interno all'esterno. La valutazione ed il controllo del rumore prodotto dagli impianti di climatizzazione. La certificazione acustica degli edifici.
7. La valutazione, la misura e il controllo delle vibrazioni
Gli accelerometri e loro utilizzo per la misura delle vibrazioni. La calibrazione degli accelerometri. Analizzatori in banda stretta per misure accelerometriche. Misura delle vibrazioni in edifici e criteri di valutazione del disturbo. Risposta degli individui alle vibrazioni. Il controllo delle vibrazioni.
ALLEGATO F
Schema di convenzione tra Regione Marche e Università Politecnica delle Marche per l'organizzazione di un corso di perfezionamento per tecnici competenti in materia di acustica ambientale ai sensi della legge 447/1995
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO F1
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n. 196/2003) per l'iscrizione nell'elenco regionale pubblico dei tecnici competenti in acustica ambientale
(Modulo OMISSIS)
omissis
DELIBERA
1) di revocare le disposizioni regionali adottate con D.G.R. n. 3978 del 27/12/1996 e D.G.R. n. 2382 del 5/10/1998;
2) di includere, tra le attività qualificanti per il riconoscimento della figura di "tecnico competente in acustica ambientale" ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95, la partecipazione ed il superamento di corsi di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico scientifico sull'acustica ambientale attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private;
3) di stabilire che l'esame e la valutazione delle domande di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica venga effettuato dalla commissione regionale in materia di acustica ambientale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (di seguito denominata commissione regionale);
"- le domande relative alla richiesta di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale (allegato B di cui alla D.G.R. 1408/2004) devono essere presentate in bollo, attualmente di E 14.62, secondo le modalità previste dalla legge finanziaria 2007 e comunque ai sensi della normativa vigente;
- deve essere data comunicazione ai tecnici competenti dell'informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato F1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da restituire debitamente firmata al competente Ufficio della Regione Marche, entro 30 gg. dalla data di ricevimento di tale informativa, ai sensi del D.P.R. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Qualora tale informativa non venga restituita debitamente firmata, il tecnico competente non sarà inserito nel relativo elenco regionale pubblico contenente nome, cognome, comune di residenza ed estremi dell'atto amministrativo con il quale è avvenuto il riconoscimento;"
4) di stabilire che la commissione regionale proceda all'istruttoria e all'esame delle istanze sulla base dei requisiti dell'allegato A, valutando i corsi di perfezionamento e formazione teorico-pratici in relazione al programma previsto all'allegato E (parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione), alla durata del corso e alla frequenza al corso del richiedente;
5) di approvare in prima applicazione delle presenti disposizioni lo schema di convenzione da stipulare con l'Università Politecnica delle Marche, allegato F (parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);
6) di stabilire che, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, le domande di riconoscimento, da presentare al Servizio Tutela Ambientale della Regione Marche, siano predisposte in conformità alle disposizioni e modulistica di cui agli allegati A, B, C, D (parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);
7) di stabilire che la commissione regionale di valutazione in acustica ambientale proceda alla istruttoria e alla valutazione delle nuove istanze secondo quanto previsto dall'allegato A;
8) di stabilire che il riconoscimento allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale e l'aggiornamento del relativo elenco regionale avvenga con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale in conformità alle risultanze della Commissione regionale di valutazione in acustica ambientale, secondo le scadenze previste dall'Allegato A;
9) di equiparare, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre Regioni e di permettere, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente a quanti siano stati riconosciuti tecnici competenti in materia di acustica ambientale in altre Regioni;
10) di demandare alla competente struttura amministrativa l'attuazione del presente atto.
ALLEGATO A - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
(ART. 2, COMMI 6, 7 E 8 DELLA LEGGE 447/1995; DPCM 31/3/1998)
1. Requisiti
Possono presentare la domanda di riconoscimento i professionisti o i dipendenti delle strutture pubbliche territoriali i soggetti che:
a) risiedono in uno dei Comuni delle Marche;
b) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica;
- diploma universitario ad indirizzo scientifico;
- diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
fra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico sono compresi quelli in ingegneria ed architettura;
c) hanno svolto, in maniera non occasionale, attività nel campo dell'acustica ambientale:
- per almeno 4 anni per i diplomati;
- per almeno 2 anni per i titolari di diplomi universitari;
- per almeno 2 anni per i laureati.
La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno non inferiori comunque a 180 ore complessive.
Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni professionali relative ad almeno una delle seguenti attività:
- misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai limiti di legge;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento acustico;
- progettazione di interventi di bonifica in campo acustico;
- attività di controllo relative alla redazione di piani di risanamento acustico;
- esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico;
- redazione di relazioni previsionali di clima acustico.
Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.
Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 447/95.
Le attività di cui sopra saranno ritenute valide anche se svolte a titolo di attività di formazione e di esercitazioni pratiche nell'ambito di corsi di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico scientifico in acustica ambientale attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private.
2. Modalità di presentazione delle domande
Per poter esercitare l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, occorre presentare apposita domanda alla Regione Marche - Servizio Tutela Ambientale, via Tiziano 44 Ancona.
La domanda, in carta semplice, redatta secondo l'allegato B, deve essere corredata della seguente documentazione:
a) titolo di studio (copia autocertificata);
b) curriculum professionale del richiedente, corredato dell'allegato C, nel quale, per ogni lavoro svolto, deve essere indicato:
- tipo di attività e relativa descrizione sintetica;
- ente o soggetto committente o beneficiario delle stesse;
- date di inizio e conclusione delle singole attività;
- indicazione della attività svolte: "in affiancamento" (ove svolte) con altri professionisti già riconosciuti tecnici competenti; alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali; a titolo di attività formativa e/o di esercitazioni pratiche nell'ambito di corsi di perfezionamento o di formazione post-diploma in acustica ambientale;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendersi, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, secondo lo schema indicato nell'allegato D, da parte dei tecnici competenti già riconosciuti, per attestare le eventuali attività svolte dai richiedenti in affiancamento con i dichiaranti;
d) certificato comprovante la partecipazione (ed il superamento se previsto) al corso di perfezionamento e/o corso di formazione post diploma di elevato livello tecnico scientifico in acustica ambientale rilasciato dal soggetto che ha organizzato il corso e relativa attestazione di frequenza;
e) nel caso di attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali di cui all'art. 2, comma 8 della Legge 447/95, apposita certificazione sottoscritta dal dirigente della struttura. Tale certificazione deve contenere un elenco delle attività svolte dal dipendente nel campo dell'acustica ambientale con indicazione della tipologia di ogni singola prestazione e del periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione);
f) autocertificazione attestante i lavori svolti e indicati nel curriculum professionale e il tecnico competente già riconosciuto presso cui è stata svolta l'attività (ove svolta)
h) qualsiasi altro documento che possa risultare utile a dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo dell'acustica ambientale, ivi comprese le attestazioni rilasciate da Enti pubblici e/o privati;
i) i tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, operatori presso le strutture pubbliche, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza;
j) il personale delle strutture pubbliche che intenda esercitare l'attività di tecnico competente al di fuori della struttura di appartenenza, devono rispettare gli obblighi previsti all'art. 2 commi 6 e 7 della citata legge n. 447/95, nonché le disposizioni previste nel presente atto deliberativo;
k) le domande per la richiesta di svolgimento dell'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale e per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti devono pervenire al Servizio Tutela Ambientale della Regione Marche entro il 28 febbraio, 30 giugno, 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005;
3. Valutazione delle domande
3.1 La commissione regionale di valutazione in acustica ambientale valuta, ai fini istruttori, i requisiti di ammissibilità delle domande e richiede, se necessario, integrazione o chiarimenti rispetto la documentazione prodotta.
3.2 L'esame delle domande dovrà consistere nella verifica del possesso dei seguenti requisiti:
- verifica dei titoli di studio;
- verifica della congruità dei periodi di attività svolta con quelli stabiliti dalla legge;
- attinenza delle prestazioni svolte al campo dell'acustica ambientale;
- regolarità della documentazione presentata, anche in relazione ai tempi di presentazione previsti al punto 2 lettera k).
3.3 L'avvio dell'istruttoria sarà comunicato ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, tenuto conto della tempistica prevista per la presentazione delle domande di cui al punto 2 lettera k).
3.4 L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al punto 2 lettera k), fatta salva la sospensione di tale termine, qualora venga richiesta documentazione integrativa.
3.5 La commissione regionale si riunisce con cadenza almeno trimestrale, e comunque sulla base delle istanze e delle eventuali integrazioni pervenute;
3.6 La commissione regionale predispone un parere ai fini della possibilità del richiedente dello svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica e della relativa inclusione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale.
3.7 L'elenco regionale dei tecnici competenti autorizzati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale viene aggiornato con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e trasmesso al richiedente.
3.8 L'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale riporterà i nominativi dei tecnici competenti, attività professionale o ente pubblico territoriale di appartenenza, ove sussista tale condizione di rapporto di lavoro, comune di residenza.
3.9 L'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale è tenuto presso il Servizio Tutela Ambientale della Regione Marche e aggiornato sulla base dei relativi decreti dirigenziali.
3.10 Il riconoscimento di tecnico competente non costituisce attestazione di abilità professionale.
ALLEGATO B
Domanda per il riconoscimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO C
Elenco delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale (*)
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO D
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO E - PROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI ARGOMENTI CHE DEVONO ESSERE SVOLTI NEI CORSI DI PERFEZIONE PER LAUREATI E DI FORMAZIONE POST DIPLOMA PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE
1. Fondamenti di acustica
Generalità sulle onde sonore: emissione, propagazione e ricezione del suono. Le grandezze fondamentali delle onde sonore. I livelli sonori ed il dB. L'analisi in frequenza di un suono. L'emissione del suono: le sorgenti. Le grandezze che caratterizzano una sorgente sonora. Sorgenti sonore primarie. Sorgenti sonore secondarie: trasduttori elettroacustici. La percezione del suono. L'orecchio umano. L'audiogramma normale. Le curve di ponderazione e il dB(A). I trasduttori acustici per la rivelazione del suono: i microfoni. Il rumore ed il disturbo sonoro. Criteri di tollerabilità del rumore. Indici di valutazione del rumore. Il livello sonoro equivalente continuo. L'analisi statistica del rumore. La propagazione del suono in campo aperto. L'interazione del suono con la materia. Il fonoassorbimento. I materiali e le strutture fonoassorbenti. Problemi di fonoassorbimento. La propagazione del suono in ambiente chiuso. La riverberazione ed il campo sonoro riverberante. Il tempo di riverberazione e l'assorbimento totale. La riverberazione e l'acustica di una sala. Il fonoisolamento. Il potere fonoisolante e l'isolamento acustico. Potere fonoisolante di pareti semplici e complesse. Problemi di fonoisolamento. Camere acustiche speciali: anecoiche e riverberanti.
2. Strumentazione e tecniche di misura in acustica
Sorgenti sonore di riferimento per la misura della potenza acustica. Il generatore di segnali: toni puri, suoni complessi, i battimenti. Il rumore bianco, il rumore rosa. Gli analizzatori di spettro. Filtri in banda di ottava e in banda di terzi di ottava. I microfoni di misura. Le caratteristiche tecniche di un microfono. Il fonometro. Le caratteristiche tecniche di un fonometro. La calibrazione. La taratura. La misura di livelli sonori. Analizzatori statistici. La misura di singoli eventi. La misura del tempo di riverberazione. La misura dell'isolamento acustico. La misura del rumore stradale. La misura del rumore ferroviario. L'individuazione di componenti tonali. L'individuazione di componenti impulsive. Il generatore normalizzato di rumore da calpestio. Sistemi di misura intensinietrici.
La determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
3. I piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei territori comunali
La legislazione nazionale e regionale sulla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
I valori limite delle sorgenti sonore. La classificazione acustica dei territori comunali. La caratterizzazione acustica del territorio e l'individuazione delle aree da risanare. I piani di risanamento acustico dei territori comunali. I piani di risanamento acustico delle imprese. I piani di risanamento acustico da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. La gestione informatizzata della cartografia.
4. La valutazione, la misura e il controllo del rumore nell'ambiente esterno
La valutazione della propagazione del suono nell'ambiente esterno. Tecniche di rilevamento e di misura del rumore ambientale. La valutazione del clima acustico. La valutazione di impatto acustico. La valutazione, la misura ed il controllo del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto. Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti.
5. La valutazione, la misura e il controllo del rumore nell'industria
La valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. Il controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione del rumore. Gli interventi per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
6. La valutazione, la misura e il controllo del rumore negli edifici
La valutazione e la misura del rumore negli ambienti abitativi. La determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. La misura delle prestazioni acustiche di prodotti utilizzati in edilizia. La misura in opera dell'isolamento acustico in edifici ed in elementi di edificio. La valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico al calpestio tra ambienti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea. Trasmissione del rumore interno all'esterno. La valutazione ed il controllo del rumore prodotto dagli impianti di climatizzazione. La certificazione acustica degli edifici.
7. La valutazione, la misura e il controllo delle vibrazioni
Gli accelerometri e loro utilizzo per la misura delle vibrazioni. La calibrazione degli accelerometri. Analizzatori in banda stretta per misure accelerometriche. Misura delle vibrazioni in edifici e criteri di valutazione del disturbo. Risposta degli individui alle vibrazioni. Il controllo delle vibrazioni.
ALLEGATO F
Schema di convenzione tra Regione Marche e Università Politecnica delle Marche per l'organizzazione di un corso di perfezionamento per tecnici competenti in materia di acustica ambientale ai sensi della legge 447/1995
(Modulo OMISSIS)
ALLEGATO F1
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n. 196/2003) per l'iscrizione nell'elenco regionale pubblico dei tecnici competenti in acustica ambientale
(Modulo OMISSIS)