Delib.G.R. 24/07/2006 n. 874

Linee guida "Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio".<br>Con le modifiche introdotte dalla Delib.G.R. del 21/05/2007 n.525
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
  • LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    DELIBERA

    - di recepire l'Accordo relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 51 del 3 Marzo 2003 già adottato dalla Conferenza Stato - Regioni - Province Autonome di Trento e Bolzano;
    - di approvare le linee guida sugli "ASPETTI IGIENICO SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE A USO NATATORIO" contenute nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

    ALLEGATO 1 - ASPETTI IGIENICO SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

    1) Definizione delle piscine

    1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.

    ALTRE DEFINIZIONI
    1.2 Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
    1.3 Per "piscina termale" si intende la piscina destinata ad attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n, 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti.

    2) Classificazione delle piscine

    Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
    2.1 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:
    2.1.1 CATEGORIA A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.
    In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
    Gruppo a1) Piscine pubbliche propriamente dette (tipicamente piscine comunali);

    Gruppo a2) Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibile ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:
    a2.1 esercizi di somministrazione alimenti e bevande, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche, ecc.);
    a2.2 attività ricettive turistiche (alberghi, agriturismi non compresi nella successiva categoria B, villaggi turistici, camping, stabilimenti balneari, ecc.);
    a2.3 collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo ecc.;

    a2.4 palestre, artigianato di servizio (beautyfarm, centri benessere, centri estetici e simili;
    a2.5 circolo, associazioni;
    Gruppo a3) Impianti finalizzati al gioco acquatico;
    Gruppo a4) Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.
    "2.1.2 CATEGORIA B - Piscine che, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, fanno parte di:
    - strutture extra-alberghiere;
    - aziende agrituristiche fino ad un massimo di 30 posti letto;

    - strutture alberghiere fino a 70 posti letto;
    - condomini fino a nove unità abitative
    ed aventi una vasca con profondità media pari o inferiore a cm 140 (con pendenza non superiore all'8% con altezza massima non superiore a 160 cm);
    Piscine ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione aventi le seguenti caratteristiche:
    - con profondità media inferiore a cm 110 e comunque con profondità massima non superiore a cm 120;

    - utilizzo riservato agli associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura."
    "2.1.3 Per le piscine del gruppo B non si applicano i punti 6.3, 6.3.1, e 8 del presente atto.
    Per le piscine ricreative, di cui al secondo punto della categoria B, rimane comunque l'obbligo di dotarsi di almeno 2 spogliatoi, anche rimovibili, e almeno 2 servizi igienici (di cui uno idoneo per portatori di handicap). Gli spogliatoi devono avere i seguenti requisiti strutturali: altezza minima ml. 2,40, superficie minima mq. 2,50 ciascuno."

    2.1.4 CATEGORIA C - Piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica.
    2.2 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:
    Tipologia 1 Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse e permanenti;
    Tipologia 2 Piscine coperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

    Tipologia 3 Piscine di tipo misto, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzati contemporaneamente;
    Tipologia 4 Piscine di tipo convertibile, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi a seconda delle condizioni atmosferiche.
    2.3 In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
    Tipo a Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation internazionale de Natation Amatuer (FINA);

    Tipo b Vasche per tuffi ed attività subacquea e destinate alle attività agonistiche, aventi i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme FIN e FINA per quanto concerne i tuffi;
    Tipo c Vasche ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionati che le rendono idonee per il gioco e la baIneazione;
    Tipo d Vasche per bambini, aventi i requisiti morfologici e funzionati, quali la profondità minore e/o uguale a 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

    Tipo e Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
    Tipo f Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
    Tipo g Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazioni specifiche l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario;

    Tipo h Vasche per usi termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.
    2.4 Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente atto.

    3) Campo di applicazione

    3.1 Il presente atto si applica alle piscine rientranti nella classificazione di cui al punto 2 ad eccezione di quelle di tipo (g) ed (h).
    Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive da considerare comunque prevalenti su quelle contenute nel presente atto.
    3.2 Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni e dei condomini fino a nove unità abitative che comunque dovranno garantire i parametri sulla qualità dell'acqua previsti dall'accordo del 16.01.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003.

    "3.3 Per le piscine del gruppo B si applicano le norme stabilite dal presente documento, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.1.3."

    4) Caratteristiche dell'area di insediamento delle piscine

    4.1 L'area di insediamento della piscina deve essere lontana da depositi o scoli di materiali di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie insalubri e da quelle dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive.
    4.2 L'impianto deve essere facilmente accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso.
    4.3 L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine scoperte deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto previsto dalla presente normativa.

    4.4 L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di potabilità ottenuti anche mediante l'utilizzo di impianti di trattamento.

    5) Elementi funzionali del complesso natatorio

    5.1 Nel complesso natatorio si individuano i seguenti elementi funzionali.
    5.1.1 sezione pubblico;
    5.1.2 sezione attività natatoria e balneazione;
    5.1.3 sezione servizi;
    5.1.4 sezione impianti tecnici;
    5.1.5 sezione attività ausiliari.

    6) Caratteristiche igienico sanitarie delle varie sezioni

    6.1 SEZIONE PUBBLICO
    Per sezione pubblico si intende l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti. Le zone destinate al pubblico debbono rispondere alle norme di sicurezza vigente proporzionate in base alla massima presenza consentita di frequentatori.

    6.2 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIA E BALNEAZIONE
    Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche:

    a) gli spazi perimetrali, ove previsti, debbono essere accessibili solo a piedi nudi e/o idonei calzari e possedere idonee caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza;
    b) le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt. Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori debbono essere dimensionati in ragione almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua. Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori (solarium) dovrà avere una superficie non inferiore a due volte l'area delle vasche;

    c) gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelle direttamente connesse alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua (barriera - allo scopo possono essere realizzate siepi, staccionate, recinzioni, ecc.) tale da impedire l'accesso dalle zone limitrofe di altezza di almeno 1.00 mt.;
    d) nelle vasche per bambini il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2 di specchio d'acqua per persona. In tutte le altre il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2,5 di specchio d'acqua per persona. La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti;

    e) le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti.
    Nelle zone con profondità fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.
    Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti;
    f) tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di tracimazione quali canali sfioratori perimetrali, skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo d'acqua.

    Nelle vasche per nuotatori, gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.
    Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo. Sul bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

    Quando il dislivello del bordo della vasca e del fondo superi i 60 cm, è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.
    Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca.
    Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca deve essere non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 10;

    g) la vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza preferibile a mt. 2.00 e comunque non inferiore a mt. 1.50 con un pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%, detta acqua deve essere convogliata in fognatura. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo.
    I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia;

    h) all'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori e portato a conoscenza di ciascun utente;
    i) in caso di utilizzo di acqua di mare, il suo approvvigionamento deve avvenire in zone idonee alla balneazione e deve essere sospeso in caso di interdizione della stessa.
    L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere allontanata tramite convogliamento in mare.
    Per le modalità costruttive dei punti precedenti si può far riferimento alle norme UNI e CEI ad eccezione dei punti h ed i.

    6.2.1 Regolamento interno
    a) Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti in riferimento agli spetto igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamenti e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere la sicurezza igienico-sanitaria nell'ambiente piscina, secondo le indicazioni contenute nel presente documento.
    b) Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

    6.3 SEZIONE SERVIZI
    Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, i servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.
    a) Gli spogliatoi e i servizi igienici devono avere altezza minima non inferiore a 2,40 mt. con idonea areazione ed illuminazione, il pavimento deve essere costituito da materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e anti sdrucciolevoli, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.

    Le pareti degli spogliatoi dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt.
    Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione) pertanto ingresso ed uscita devono essere distinti. Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle strutture esistenti, nell'impossibilità strutturate di separare i percorsi, possono essere utilizzate modalità organizzative ritenute idonee, introdotte nel regolamento interno.

    b) Il numero dei posti spogliatoio dovrà essere non inferiore ad 1/9 della superficie in mq delle vasche servite (esclusi gli scivoli e percorsi). Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli devono assicurare una superfici minima di mq 1,6 per persona, comprensivo degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti. Le cabine degli spogliatoi a rotazione devono avere una dimensione minima di m 1,2x0,9; ed essere almeno 1 ogni 50 natanti (con tolleranza del 10%-20%), distinte per maschio e femmina, Devono essere dotate di due porte sui lati opposti l'una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm e di un ulteriori spazio libero tra parete e soffitto. Le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono essere dotate di sedile ribaltabile. Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) gli spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attività o, in alternativa devono essere previsti spogliatoi singoli a rotazione, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito. Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di areazione, sollevati dal pavimento almeno 20 cm. Nel sistema collettivo gli abili dovranno essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.

    c) Nei percorsi a piedi nudi, per i frequentatori, è obbligatorio l'uso di zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma. I frequentatori prima di accedere alla vasca devono sottoporsi alla doccia. Per l'accesso in vasca è obbligatorio l'uso della cuffia. Per gli utenti minori di 3 anni o comunque fisiologicamente incontinenti è obbligatorio l'uso di appositi costumi contenutivi.
    d) Fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono essere previsti:

    - non meno di 4 wc per i primi 100 utenti o frazioni suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i wc devono aumentare in ragione di 1 ogni 100 utenti o frazioni; i locali wc devono avere superficie non inferiore a mq 1,00 ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno non comunicante direttamente con spogliatoio, essere dotati di tazza alla turca per almeno i 2/3;
    - non meno di 4 docce per i primi 30 utenti o frazioni, suddivise in eguale misura tra uomini e donne; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazioni; nelle piscine coperte la zona docce deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un numero minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio;

    - lavabi o punti di erogazione di acqua potabile in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, a comando non manuale, con distributori di sapone liquido o in povere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 2 servizi, nonché un beverino di acqua potabile.
    e) Nell'ambito dei locali servizi dovranno essere istallati dispositivi lavapiedi con erogazione di soluzione disinfettante, nonché un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

    f) Nel caso di impianti annessi a stabilimenti balneari o strutture ricettive, utilizzati esclusivamente dai clienti, nel computo dei servizi igienici possono essere compresi quelli della struttura stessa, purché ubicati nelle immediate vicinanze dell'impianto natatorio.
    g) Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere accessibile a tutti i frequentatori.
    h) L'accesso dei frequentatori alle aree delle attività balneatorie deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi con doccia, non eludibile, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante.

    Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione disinfettante, accessibile anche dai disabili con i relativi ausili. Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a pressione muniti di fotocellula, in grado di garantire ugualmente una adeguata disinfezione.

    6.3.1 Pronto Soccorso
    Ogni piscina deve essere dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, di superficie non inferiore a 9 mq, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile e dotato, altresì, delle seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:

    6.3.1.1 farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni critiche rapidamente controllabili;
    6.3.1.2 materiali di medicazione;
    6.3.1.3 strumentario per intervento di primo soccorso
    a) pallone Ambu
    b) apribocca
    c) bombola di ossigeno
    d) coperta
    e) sfigmomanometro
    f) tiralingua
    g) laccio emostatico
    h) lettino medico
    i) barella a cucchiaio
    I farmaci di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare complessivamente disponibili e immediatamente utilizzabili. Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza. Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Detto ambiente deve essere dotato di collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno. Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina regolarmente abilitato. Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di pronto soccorso può anche essere a servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso. Ove la distanza da una struttura di pronto soccorso sia tale da non garantire un rapido intervento, devono essere stipulate apposite convezioni con medici e/o strutture sanitarie che garantiscono la rapidità dell'intervento.

    6.4 SEZIONE IMPIANTI TECNICI
    La sezione degli impianti tecnici comprende: centrale idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interne, impianti di smaltimento delle acque, di depurazione ed impianti di sicurezza e di allarme.

    Tutti gli impianti ed i relativi accessori debbono essere facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichino la funzione. Dovrà essere predisposto apposito rubinetto per il prelievo dell'acqua di immissione in vasca posto immediatamente dopo la zona filtri.
    Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
    I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua devono strutturalmente e funzionalmente essere divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi.

    Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica. Gli impianti possono essere realizzati secondo le norme UNI e CEI.

    6.4.1 Disciplina degli scarichi
    L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
    Lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato sia che recapiti in pubblica fognatura o in altro ricettore.

    Nel caso di scarico in fognatura pubblica questo dovrà rispettare i valori previsti dalla Tab. 3 del D. Lgs. 11/05/99 n. 152, e successive modificazione ed integrazioni, e quant'altro previsto dal regolamento del gestore.
    Nel caso di scarico sul suolo dovranno essere rispettati i valori limite di cui alla Tab. 4 del suddetto Decreto.
    Nel caso di recapito dei reflui in un corpo idrico superficiale questi devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tab. 3 del D.Lgs. n. 152/99 e/o alle relative norme regionali.

    Lo scarico in mare non è ammesso quando è presente la pubblica fognatura e quando la fascia costiera è utilizzata per la balneazione.
    Deve essere inoltre previsto un idoneo pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.
    In ogni caso l'allontanamento delle acque di risulta dovrà avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura igienico sanitaria.
    Ai fini igienico sanitari e di sicurezza, per le piscine scoperte di deve procedere, a fine stagione allo svuotamento della vasca e sua pulizia ed alla sua copertura.

    6.5 SEZIONE ATTIVITÀ AUSILIARIE
    Per sezione attività ausiliarie si intendono le aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro quali: bar, tavola calda, spazi per attività ricreative, culturali, ambienti per uffici e riunioni ed altre attività complementari che devono essere strutturate per uso esclusivo o del pubblico o dei bagnanti.
    Tali attività e locali devono rispondere alle rispettive norme di riferimento.

    7) Requisiti igienico ambientali

    7.1 Le piscine devono presentare requisiti igienico sanitari e microclimatici, quali le condizioni termoigrometriche, illuminotecniche, acustiche e di ventilazione, secondo quanto stabilito nell'allegato I e le acque di immissione e contenute in vasca presentare i requisiti di cui alla tabella A dell'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 citato.
    7.2 Nelle piscine coperte dovrà di norma essere garantita, nell'ambiente vasca, una superficie di aeroilluminazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione attività natatorie.

    "7.3 - I gestori delle piscine debbono rispettare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 186 del 27.02.06 inerente le "linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali".

    8) Dotazione del personale

    8.1 Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, si individuano le seguenti figure professionali di operatori le cui mansioni possono essere espletate callo stesso soggetto:

    8.1.1 Responsabile della piscina e dell'igiene
    Il responsabile dell'Igiene è persona, individuata dal gestore dell'impianto, che cura l'aspetto igienico sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura. Partecipa alla valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, all'individuazione dei punti critici e alla determinazione delle azioni correttive. Il responsabile dell'igiene è persona con comprovata esperienza nel settore o in possesso di diploma di scuola media superiore compatibile con l'attività che dovrà svolgere (preferibilmente perito chimico).

    8.1.2 Responsabile della sicurezza degli impianti
    Responsabile della sicurezza degli impianti è quella persona individuata dal gestore che ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme). Tale incarico può essere affidato anche e personale esterno (ditte individuali o società), l'incaricato deve garantire oltre all'espletamento dell'incarico ordinario anche l'attività di pronto intervento. Il responsabile della sicurezza è persona con comprovata esperienza nel settore o in possesso di diploma di scuola media superiore compatibile con l'attività che dovrà svolgere (preferibilmente perito industriale)

    8.1.3 Responsabile della sicurezza dei bagnanti
    "Responsabile della sicurezza dei bagnanti è quella persona incaricata dal gestore, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura."

    9) Aspetti igienici di gestione

    9.1 In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento,
    9.2 All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dal regolamento di attuazione.
    9.3 Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo. L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti tempi massimi:

    9.3.1 vasche per nuotatori: 6 ore
    9.3.2 vasche per bambini: 2 ore
    9.3.3 vasche ricreative: 4 ore
    9.3.4 vasche ricreative attrezzate: 4 ore
    9.3.5 vasche per tuffi ed attività subacquee: 6 ore
    9.3.6 vasche polifunzionali: va adottato il tempo più restrittivo in relazione alle attività praticabili in vasca.
    Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione. Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore.

    9.4 In nessun caso l'acqua di immissione, esclusa la potabile, deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Quando il numero giornaliero dei frequentatori è calcolabile attraverso i programmi di attività prevista, deve essere immessa giornalmente e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro pari al almeno 30 litri per frequentatore. Nelle piscine per le quali l'attività balneatoria non è programmabile, deve essere immessa nelle vasche, giornalmente una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere istallato un contatore totalizzatore, nonché un rubinetto metallico per il prelievo dei campioni.

    9.5 Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua, la propria vasca di compenso e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono essere previsti dispositivi per facilitare il controllo delle portate di ric
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