Delib.G.R. 25/02/2004 n. 154
Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 art. 2 comma 1. Estensione dell'obbligo di progettazione antisismica nei Comuni liguri di classe sismica 4. Avvio fase 2 del programma temporale delle verifiche.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
LA GIUNTA REGIONALE
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 Maggio 2003);
Atteso che l'articolo 2 della citata ordinanza prevede:
- "In zona 4 ( a cui è associata un'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico del valore di ag/g = 0,05) è lasciata facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica"(comma1);
- le Regioni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvedono ad elaborare un programma temporale delle verifiche sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere funzionali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche sopraccitate (commi 3 e 4);
Vista la D.G.R. n. 530 del 16.05.2003 con la quale la Regione Liguria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza n. 3274/2003, approvava, tra l'altro, la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza regionale e rimandava ad un'apposita Commissione Regionale il compito di elaborare il programma temporale delle verifiche e l'elenco delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali sopra definiti;
Vista la D.G.R. n. 1115 del 12.9.2003 che ha istituito la Commissione Rischio Sismico con il compito di provvedere tra l'altro:
- alla verifica relativa all'opportunità di applicazione delle norme sismiche anche ai comuni liguri di classe sismica 4;
- all'elaborazione del programma temporale delle verifiche ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della citata ordinanza;
Vista la D.G.R. 1384 del 7 novembre 2003 che ha approvato il programma temporale delle verifiche suddividendolo in 3 fasi:
Fase 1
- Verifica preliminare degli edifici e delle opere, le cui categorie costituiscono allegato alla medesima deliberazione, nei comuni della Regione Liguria a maggior rischio sismico (classe sismica 2) così come individuato nella D.G.R. 530/2003 utilizzando le schede di verifica tecnica di Livello 0 definite dal Decreto del Capo di Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003;
- Inserimento dei dati acquisiti in un data base di Protezione Civile georeferenziato mediante un sistema informativo geografico (GIS);
Fase 2
- Verifiche di sicurezza puntuali (da definirsi in successivi provvedimenti regionali) da effettuare direttamente sugli edifici e sulle opere individuati nella prima fase e che non sono stati realizzati in accordo alla normativa antisismica seguente il 1984;
- Verifica preliminare degli edifici e delle opere infrastrutturali situati nei comuni della Regione Liguria in classe sismica 3 e 4 così come definiti nella D.G.R. 530/2003 utilizzando le schede di verifica tecnica di Livello 0 definite dal Decreto del Capo di Protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003
Fase 3
- Verifiche di sicurezza puntuali (da definirsi con successivi provvedimenti regionali) da effettuare direttamente su edifici ed opere che, per la loro particolarità, la Commissione Regionale Rischio Sismico abbia ritenuto necessario inserire in questa fase anche se realizzati nei comuni della Regione Liguria in classe sismica 3 e 4;
Considerato che
- la FASE 1 del sopraccitato programma temporale delle verifiche si è conclusa il 31 gennaio 2004;
- la Commissione Regionale Rischio Sismico nella seduta del 18 dicembre 2003 ha ritenuto di opportunità suggerire alla Regione Liguria:
a) di estendere l'obbligo di progettazione antisismica con valori di accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico del valore di ag/g = 0,05 anche ai Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
b) di attivare la fase 2 del programma temporale delle verifiche, limitatamente al livello 0, per gli edifici ed opere infrastrutturali di cui all'allegato al presente provvedimento, nei Comuni liguri classificati in Classe sismica 3 entro il 30 Giugno 2005;
c) di rinviare ad un successivo provvedimento, anche in base alla risorse finanziarie disponibili, il censimento degli edifici ed opere infrastrutturali nei Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
Ritenuto pertanto di opportunità attuare quanto richiesto dalla Commissione Regionale Rischio Sismico e cioè:
- estendere l'obbligo della progettazione antisismica nei Comuni liguri in classe sismica 4;
- approvare la seconda fase del programma temporale delle verifiche, limitatamente agli edifici ed alle opere infrastrutturali definiti nell'elenco allegato al presente provvedimento, nei Comuni in classe sismica 3 che dovrà essere completata entro il 30 giugno 2005;
- rinviare ad un successivo provvedimento, in base anche alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, il censimento degli edifici ed opere infrastrutturali per i Comuni liguri di classe sismica 4;
Su proposta dell'Assessore incaricato del Settore Protezione Civile ed Emergenze
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di estendere l'obbligo di progettazione antisismica con valori di accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico del valore di ag/g = 0,05 anche ai Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
2) di attivare la fase 2 del programma temporale delle verifiche, limitatamente al livello 0, per gli edifici ed opere infrastrutturali di cui all'allegato al presente provvedimento, nei Comuni liguri classificati in Classe sismica 3 entro il 30 Giugno 2005;
3) di rinviare ad un successivo provvedimento, anche in base alla risorse finanziarie disponibili, il censimento degli edifici ed opere infrastrutturali nei Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
4) di trasmettere il presente atto agli enti locali ed alle amministrazioni provinciali della Liguria.
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 Maggio 2003);
Atteso che l'articolo 2 della citata ordinanza prevede:
- "In zona 4 ( a cui è associata un'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico del valore di ag/g = 0,05) è lasciata facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica"(comma1);
- le Regioni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvedono ad elaborare un programma temporale delle verifiche sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere funzionali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche sopraccitate (commi 3 e 4);
Vista la D.G.R. n. 530 del 16.05.2003 con la quale la Regione Liguria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza n. 3274/2003, approvava, tra l'altro, la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza regionale e rimandava ad un'apposita Commissione Regionale il compito di elaborare il programma temporale delle verifiche e l'elenco delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali sopra definiti;
Vista la D.G.R. n. 1115 del 12.9.2003 che ha istituito la Commissione Rischio Sismico con il compito di provvedere tra l'altro:
- alla verifica relativa all'opportunità di applicazione delle norme sismiche anche ai comuni liguri di classe sismica 4;
- all'elaborazione del programma temporale delle verifiche ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della citata ordinanza;
Vista la D.G.R. 1384 del 7 novembre 2003 che ha approvato il programma temporale delle verifiche suddividendolo in 3 fasi:
Fase 1
- Verifica preliminare degli edifici e delle opere, le cui categorie costituiscono allegato alla medesima deliberazione, nei comuni della Regione Liguria a maggior rischio sismico (classe sismica 2) così come individuato nella D.G.R. 530/2003 utilizzando le schede di verifica tecnica di Livello 0 definite dal Decreto del Capo di Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003;
- Inserimento dei dati acquisiti in un data base di Protezione Civile georeferenziato mediante un sistema informativo geografico (GIS);
Fase 2
- Verifiche di sicurezza puntuali (da definirsi in successivi provvedimenti regionali) da effettuare direttamente sugli edifici e sulle opere individuati nella prima fase e che non sono stati realizzati in accordo alla normativa antisismica seguente il 1984;
- Verifica preliminare degli edifici e delle opere infrastrutturali situati nei comuni della Regione Liguria in classe sismica 3 e 4 così come definiti nella D.G.R. 530/2003 utilizzando le schede di verifica tecnica di Livello 0 definite dal Decreto del Capo di Protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003
Fase 3
- Verifiche di sicurezza puntuali (da definirsi con successivi provvedimenti regionali) da effettuare direttamente su edifici ed opere che, per la loro particolarità, la Commissione Regionale Rischio Sismico abbia ritenuto necessario inserire in questa fase anche se realizzati nei comuni della Regione Liguria in classe sismica 3 e 4;
Considerato che
- la FASE 1 del sopraccitato programma temporale delle verifiche si è conclusa il 31 gennaio 2004;
- la Commissione Regionale Rischio Sismico nella seduta del 18 dicembre 2003 ha ritenuto di opportunità suggerire alla Regione Liguria:
a) di estendere l'obbligo di progettazione antisismica con valori di accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico del valore di ag/g = 0,05 anche ai Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
b) di attivare la fase 2 del programma temporale delle verifiche, limitatamente al livello 0, per gli edifici ed opere infrastrutturali di cui all'allegato al presente provvedimento, nei Comuni liguri classificati in Classe sismica 3 entro il 30 Giugno 2005;
c) di rinviare ad un successivo provvedimento, anche in base alla risorse finanziarie disponibili, il censimento degli edifici ed opere infrastrutturali nei Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
Ritenuto pertanto di opportunità attuare quanto richiesto dalla Commissione Regionale Rischio Sismico e cioè:
- estendere l'obbligo della progettazione antisismica nei Comuni liguri in classe sismica 4;
- approvare la seconda fase del programma temporale delle verifiche, limitatamente agli edifici ed alle opere infrastrutturali definiti nell'elenco allegato al presente provvedimento, nei Comuni in classe sismica 3 che dovrà essere completata entro il 30 giugno 2005;
- rinviare ad un successivo provvedimento, in base anche alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, il censimento degli edifici ed opere infrastrutturali per i Comuni liguri di classe sismica 4;
Su proposta dell'Assessore incaricato del Settore Protezione Civile ed Emergenze
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di estendere l'obbligo di progettazione antisismica con valori di accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico del valore di ag/g = 0,05 anche ai Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
2) di attivare la fase 2 del programma temporale delle verifiche, limitatamente al livello 0, per gli edifici ed opere infrastrutturali di cui all'allegato al presente provvedimento, nei Comuni liguri classificati in Classe sismica 3 entro il 30 Giugno 2005;
3) di rinviare ad un successivo provvedimento, anche in base alla risorse finanziarie disponibili, il censimento degli edifici ed opere infrastrutturali nei Comuni liguri classificati in classe sismica 4;
4) di trasmettere il presente atto agli enti locali ed alle amministrazioni provinciali della Liguria.
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