Delib.G.R. 25/07/2003 n.877

Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni - Province Autonome lo scorso 16 Gennaio 2003 tra Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio
    Preso atto che l'accordo in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 51 del 3 Marzo 2003
    Vista la Legge Costituzionale numero 3 del 18.10.2001
    Visto l'atto di Intesa Stato Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.2.1992

    Vista la Circolare del Ministero della sanità numero 128 del 16.7.1971
    Visto il comma 2 articolo 7 bis del Decreto Legislativo 30.12.1992 numero 502
    Considerato che l'atto in questione supera la disciplina nazionale riconducibile a
    - Circolare Ministero Sanità numero 128 del 16.7.91
    - Atto di Intesa Stato - Regioni pubblicato nel supplemento ordinario numero 32 della Gazzetta Ufficiale del 17 Febbraio 1992
    - Nota del Ministro della Sanità di sospensione dell'Atto di Intesa emanata in precedenza per la medesima materia

    Tenuto conto che l'accordo introduce norme a carattere tecnico relative agli aspetti igienico sanitari relativi alla costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio ed esclude le piscine interne alle strutture di cura, di riabilitazione o termale
    Avuto riguardo al fatto che l'adozione della Legge Costituzionale numero 3 del 18.10.2001 ha accresciuto l'autonomia regionale sia per quanto riguarda la potestà legislativa che con riferimento alla potestà amministrativa e che ciò determina importanti implicanze relativamente alla tutela della salute sulla quale la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale

    Rilevato che l'accordo in questione introduce una serie di norme condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che le stesse debbono essere recepite e completate dalle Regioni medesime per poter avere efficacia per gli ordinamenti regionali in modo da recepire, adeguare, sviluppare la disciplina in ragione delle specifiche caratteristiche geomorfologiche ed economiche
    Ritenuto di dover quindi recepire l'Accordo e dare immediata applicazione - trascorso il termine di quindici giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione per la sua efficacia - l'allegato del già citato Accordo, qui nuovamente allegato e contraddistinto con il titolo "Requisiti igienico ambientali" a cui è annessa la tabella "Requisiti dell'acqua di immissione e contenuta in vasca"

    Con riserva, perché nelle competenze regionali, di adozione dei successivi atti inerenti l'elaborazione di una organica disciplina degli aspetti tecnici e strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli
    Su proposta dell'Assessore alla Salute Ing. Roberto Levaggi


    DELIBERA

    1. di recepire l'Accordo relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 51 del 3 Marzo 2003 già adottato dalla conferenza Stato - Regioni - Province Autonome di Trento e Bolzano
    2. di disporre applicazione dell'allegato "Requisiti igienico ambientali" e della relativa tabella "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" che sono parte integrante del citato Accordo e che vengono prodotti in allegato al presente atto, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL della presente delibera

    3. di stabilire che da tale data il responsabile dell'impianto natatorio deve garantire la corretta gestione del medesimo sotto il profilo igienico sanitario e dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento assicurare il rispetto di tutti gli elementi funzionali di cui all'allegato
    4. di stabilire altresì che per conseguire l'obiettivo di cui al precedente punto, il responsabile dell'impianto deve svolgere controlli interni eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto controllo formalizzati in un documento di valutazione del rischio che analizza ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività

    5. di individuare, quali elementi sostanziali di tale documento cui corrispondere, i seguenti:
    a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina
    b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare
    c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi
    d) definizione del sistema di monitoraggio
    e) individuazione delle azioni correttive

    f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza
    6. di disporre che dell'eventuale non conformità riscontrata, la quale possa costituire rischio per la salute, il responsabile dell'impianto dia tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
    7. di confermare la competenza della Aziende Sanitarie Locali allo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto dei requisiti sopraindicati in attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia e dei piani di controllo previsti dall'Accordo

    8. di disporre che dalla data di efficacia della presente delibera le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Sanità numero 128 del 16.7.1971 e, relativamente agli argomenti di cui all'Accordo, nell'Atto di Intesa pubblicato nel supplemento ordinario numero 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.2.1992, sono da considerare abrogate
    9. di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia sino all'adozione di una organica disciplina in materia
    10. di autorizzare l'inoltro della presente delibera al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie Locali della Liguria ed all'ARPAL per quanto di competenza

    11. di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali della Liguria di provvedere alla divulgazione della presente deliberazione a tutte le strutture operanti sul territorio delle medesime
    12. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché i Soggetti coinvolti possano acquisirne conoscenza.

    ALLEGATO N. 1

    1. REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

    I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termoigrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

    1.1 Classificazione e requisiti delle acque utilizzate

    Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:
    - acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.
    - acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
    - acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

    1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento

    L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.
    Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

    1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca

    L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui ala seguente tabella A.
    I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
    Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qual volta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
    Funghi e lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

    Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.
    L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

    1.4 Sostanza da utilizzare per il trattamento dell'acqua

    Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

    1. Disinfettanti

    - Ozono,
    - Cloro liquido,
    - Ipoclorito di sodio,
    - Ipoclorito di calcio,
    - Dicloroisocianurato sodico anidro,
    - Icloroisocianurato sodico biidrato,
    - Acido tricloroisocianurico.

    2. Flocculanti

    - solfato di alluminio (solido),
    - solfato di alluminio (soluzione),
    - cloruro ferrico,
    - clorosolfato ferrico,
    - polidrossicloruro di alluminio,
    - polidrossiclorosolfato di alluminio,
    - alluminato di sodio (solido),
    - alluminato di sodio (soluzione).

    3. Correttori di ph

    - acido cloridrico,
    - acido solforico,
    - sodio idrossido,
    - sodio bisolfato,
    - sodio bicarbonato.

    Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.
    Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
    - N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
    - Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
    - Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)

    L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

    1.5 Punti di prelievo

    Acqua di approvvigionamento: campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
    Acqua di immissione in vasca: campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata nelle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
    Acqua in vasca: campione da prelevarsi in qualsiasi punto di vasca

    1.6 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

    Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
    L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0.10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m. cubi/h per metro quadrato di vasca.

    Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi. Servizi igienici, pronto soccorso). Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 200 C.

    1.7 I requisiti illuminotecnici

    Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
    Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

    Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.
    In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
    Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica l'impianto di illuminazione di emergenza.

    1.8 Requisiti acustici

    Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1.6 sec., i requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
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