Delib. G.R. 29/05/2002 n.921
L.R. 21.3.1994, n. 18. Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico - motorie. Approvazione definitiva Piano annuale 2001/2002.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Edilizia - Sport e Spettacolo
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DELIBERA
1. Di approvare in via definitiva il Piano annuale per gli interventi da realizzarsi nel 2002 con le risorse finanziarie del biennio 2001-2002 pari a complessivi Euro 1.704.307,77 (L. 3.330.000.000), cap. 6480 e 6373 ai sensi della Legge 21 marzo 1994 n. 18 "Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie" e succ. modifiche, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.
2. Di disporre la pubblicazione il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA UFFICIO TURISMO
L.R. 21 MARZO 1994, N. 18 "SOSTEGNO ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ED ALLE ATTIVITÀ FISICO-MOTORIE" E SUCC. MODIFICHE PIANO 2001/2002
PREMESSA
La L.R.n.18/94 e succ. mod. ed integr. all'art. 3, prevede la concessione di contributi per quattro differenti finalità:
lett. a) agli enti pubblici ed alle associazioni sportive contributi in conto interessi per la costruzione, ampliamento ecc. di impianti sportivi;
lett. b) agli enti pubblici contributi in conto capitale per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche;
lett. c) ai privati gestori di impianti sportivi pubblici, contributi per spese di funzionamento affrontate nella annualità precedente;
lett. d) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici ubicati in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gestiti direttamente dagli Enti locali. Il contributo sarà pari all'80% della spesa sostenuta e, in ogni caso, non superiore a 10 milioni di lire.
L'art. 2 della legge 18/94 stabilisce che tali contributi siano erogati secondo criteri, priorità e modalità stabiliti con Piano Triennale approvato dal Consiglio regionale e Piano annuale d'interventi ispirato a quei criteri, adottato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissioni regionale e la Consulta regionale per lo Sport.
Nella seduta del 20 dicembre 2001, con atto deliberativo n. 335, il Consiglio regionale ha approvato Il Piano Triennale 2001/2003 contenente una analisi dello stato di fatto della impiantistica sportiva regionale, una analisi dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente Programma Triennale, ed infine ha stabilito criteri, modalità e priorità nella erogazione dei contributi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 18/94 e succ. mod.
Il presente Piano annuale deve, pertanto, definire, sulla base degli obiettivi fissati dal Programma Triennale, le priorità per la concessione di contributi.
1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEFINITI DAL PROGRAMMA TRIENNALE 2001/2003
Il Programma triennale individua i seguenti obiettivi:
- l'incremento e miglioramento del patrimonio impiantistico esistente
- il riequilibrio della dotazione di impiantistica sul territorio regionale
- l'aumento della pratica sportiva tra fasce sempre più ampie di popolazione ed, in particolare, la popolazione studentesca
- il miglioramento e l'incremento di servizi connessi alla gestione privata di impianti sportivi pubblici
Tali obiettivi saranno perseguiti incentivando il recupero ed il miglioramento degli impianti sportivi. Sarà inoltre perseguito l'obiettivo di sostenere e migliorare la gestione sia privata che pubblica di impianti sportivi pubblici.
Si tratta di obiettivi generali e specifici comunque già stabiliti dalla stessa L.R. n. 18/94 da conseguirsi, recita ancora il Programma Triennale, attraverso lo strumento della concessione di contributi ai sensi delle sole lettere b) e c) art. 3, nonché della lett d) istituita con la legge di modifica alla L. n. 18/94 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 333 del 20 dicembre 2001.
2. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI
2.1 Criteri individuati dal Programma Triennale
Art. 3, lett. b)
L'art. 3 della legge regionale n. 18/94, così come modificato dalla L.r. n. 20 del 4.5.2001 dalla L.R. n. 1 del 4.1.2002, prevede, alla lett. b, la concessione di contributi "in conto capitale fino all'80% e per un massimo di 100 milioni per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche".
Per quanto riguarda la lett. b), data l'esiguità degli stanziamenti a disposizione nel triennio, è stata individuata una specifica priorità per gli enti locali che non abbiano ricevuto altri finanziamenti a valere sulla medesima L. n. 18/94 nonché con il Programma regionale di riutilizzo dei fondi derivanti dalla L. n. 65/87 di cui alla D.C.R. n. 1232 del 15.11.1999.
Ulteriori priorità venivano individuate nell'intervento su impianto destinato alla utenza scolastica; nell'intervento su impianto polivalente; nell'intervento su impianto affidato a gestione privata in convenzione.
Il presente Piano annuale deve definire la graduazione nella attribuzione delle priorità già individuate dal Programma Triennale, intese come punteggio da attribuirsi in sede di valutazione, ed eventualmente individuare altre specifiche priorità.
Il Programma triennale ha infine stabilito che i singoli Piani annuali avrebbero definito le graduazioni dei punteggi da attribuire alle singole priorità, potendo prevedere, sulla base di motivate esigenze, altre priorità, aggiuntive a quelle stabilite con il presente Programma Triennale
Art. 3 lett. c)
La lett. c dell'art. 3 prevede la concessione di contributi per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici, affidati in gestione a soggetti privati con apposita convenzione, non superiore al 50 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di £. 30.000.000.
Le priorità individuate dal Programma Triennale nella concessione dei contributi sono:
- la effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria (autorizzati dall'ente proprietario dell'impianto) tesi al buon funzionamento della struttura
- istituzione di nuovi servizi tesi all'ampliamento della utenza, in particolar modo della utenza scolastica e/o e di quella con bisogni speciali.
Art. 3 lett. d)
La istituzione della lett. d), concessione di contributi a favore dei comuni per spese di funzionamento di impianti sportivi gestiti direttamente dallo stesso ente pubblico, comporta la necessità di definire criteri per l'assegnazione delle agevolazioni.
2.2 Articolazione delle priorità
Sulla base di quanto definito al punto 8 del Programma Triennale, le priorità da applicarsi avranno la seguente graduazione:
Art. 3 lett. b)
1. Intervento proposto da ente locale che non abbia ottenuto altri finanziamenti a valere sulla L.r. n. 18/94 ovvero sul Programma regionale di cui alla D.C.R. n. 1232 del 15.11.1999 (ex L. 65/87) - punti 10
2. Intervento su impianto destinato alla utenza scolastica - punti 5
3. Intervento su impianto polivalente punti 5
4. Qualità progettuale dell'intervento proposto - Fino a Punti 5
5. Intervento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche - Punti 5
I punteggi di cui sopra sono cumulabili.
Il diritto alla attribuzione delle priorità n. 2, 3, e 5 e dei relativi punteggi deve essere oggetto di dichiarazione in tal senso da parte del Sindaco o del dirigente dell'ufficio preposto, che attesti altresì la rispondenza dell'impianto alle norme di legge, mentre i punteggi relativi alla priorità n. 1 verranno attribuiti sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio competente e, per l'attribuzione del punteggio n. 4, sulla base di valutazione del Nucleo.
Art. 3 lett. c)
1. Effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione (autorizzati dall'ente proprietario dell'impianto) tesi al buon funzionamento della struttura - Punti 10
2. Istituzione di nuovi servizi (convenzioni con l'autorità scolastica per lo svolgimento di attività motoria e di educazione fisica in orario scolastico) rivolti alla utenza scolastica - Punti 10
3. Istituzione di nuovi servizi rivolti alla utenza con bisogni speciali - Punti 10
I punteggi di cui sopra sono cumulabili.
Sia per la lett. b che per la lett. c, saranno preferiti i progetti presentati dai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Art. 3 lett. d)
Si propone la concessione di un contributo sulle spese di gestione di impianti sportivi pubblici a favore dei soli comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, con importo calcolato in relazione alla dotazione finanziaria in bilancio per tale finalità ed al numero delle richieste.
Qualora l'ammontare complessivo delle richieste fosse superiore alla disponibilità finanziaria, si procederà ad una riduzione in proporzione alla richiesta.
3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il presente Piano annuale è relativo alle annualità 2001 e 2002, con una disponibilità finanziaria complessiva di euro 1.704.307,77 pari a £. 3.300.000.000 iscritti nel Bilancio di previsione 2002.
Tale dotazione è così ripartita:
- per euro 1.239.496,56 nell'Unità Previsionale di Base 0860.04 "Potenziamento della rete infrastrutturale degli impianti sportivi" ex cap. 6480.
- per euro 464.811,21 nell'Unità Previsionale di Base 0860.06 "Contributi per la gestione degli impianti sportivi", ex cap. 6373, quest'ultimo da ripartirsi nel seguente modo:
- 50 % per finanziamento istanze ai sensi dell'art. 3 lett. c);
- 50 % per finanziamento istanze ai sensi dell'art. 3 lett. d).
Eventuali economie risultanti dallo stanziamento previsto per la lett. c, soddisfatte tutte le istanze ammissibili, possono essere utilizzate per il finanziamento delle istanze di cui alla lett. d) e viceversa.
4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle definite dall'art. 7 del Programma Triennale che di seguito si riporta:
Gli interventi ammissibili sono quelli dettati dall'art. 3 della L. n. 18/94 e succ. mod.:
4.1 art. 3 lett. b)
Sono da considerare inammissibili esclusivamente gli interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi. Per gli impianti pubblici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento.
È ammissibile la presentazione di una sola istanza per ente.
Le spese ammissibili sono costituite dall'intero importo dei lavori.
4.2 art. 3 lett. c)
Per gli interventi di cui alla lett. c) sono ammissibili le spese per:
- lavori di ordinaria manutenzione;
- fornitura di energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche ed acqua;
- assicurazioni richieste dalla convenzione riferibili alla struttura;
- custodia e pulizia;
Le spese, riferite all'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda, devono essere documentate con fatture quietanzate, o altro documento fiscalmente valido, prodotte in copia conforme all'originale, accompagnate da lettere liberatorie e da una lista dettagliata delle fatture indicante imponibile e imposte.
In assenza di piani annuali 1999 e 2000, sono da considerarsi ammissibili, oltre alle spese sostenute nel 2001, anche le spese sostenute negli esercizi finanziari 1999, 2000.
4.3 art. 3 lett. d)
In assenza di indicazioni da parte del Programma Triennale possono essere ammesse le stesse tipologie di spesa ammissibili per la lett. c).
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 lett. b), c) e d) vanno presentate, così come stabilito dall'art. 1 della L.r. n. 20/99 di modifica alla L.r. n. 18/9, alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Piano annuale sul B.U.R. corredate dalla documentazione elencata nel medesimo articolo.
Al riguardo il Programma Triennale, all'art. 9, in riferimento alla lett. b), ha precisato quanto segue:
per "perizia delle opere urgenti di cui all'art. 1 della L.r. n. 20/99" deve intendersi un progetto esecutivo corredato da:
- Relazione tecnica descrittiva ed economica
- Elaborati grafici (piante prospetti sezioni particolari)
- Computo metrico delle opere
La "perizia delle opere urgenti" di cui all'art. 1 della L.r. n. 20/99 deve essere corredata da dichiarazione del Sindaco, ovvero del Dirigente dell'ufficio preposto in relazione:
- alla urgenza dei lavori, nonché alle condizioni attuali di agibilità e funzionamento dell'impianto sportivo oggetto dell'intervento;
- alla completa agibilità e funzionalità dell'impianto sportivo a seguito della attuazione dell'intervento proposto;
- al diritto alla eventuale attribuzione delle priorità di cui al precedente punto 2.2.
Per quanto riguarda la lett. c) il Piano Triennale ha precisato quanto segue:
Le spese, riferite all'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda, devono essere documentate con fatture quietanzate, o altro documento fiscalmente valido, prodotte in copia conforme all'originale, accompagnate da lettere liberatorie e da una lista dettagliata delle fatture indicante imponibile e imposte.
Per quanto riguarda la lett. d), in assenza di indicazione nella Legge n. 18/94 e succ. mod. e nel Programma Triennale, si stabilisce che la documentazione delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento del presente Piano (annualità 2000 e 2001) è la seguente:
- dichiarazione del Sindaco attestante che l'impianto sportivo in relazione al quale viene richiesto il contributo è gestito direttamente dal Comune ed è stato regolarmente funzionante nell'esercizio di riferimento.
- dichiarazione del responsabile dell'Ufficio Ragioneria attestante l'ammontare delle spese di gestione sostenute dal Comune per l'impianto sportivo per il quale viene richiesto il contributo, relativamente all'esercizio di riferimento.
La valutazione delle domande di concessione del contributo avviene sulla base della sola documentazione presentata entro i termini di scadenza.
6. MODALITA ' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno concessi con le modalità definite dall'art. 10 del Programma Triennale che di seguito si riporta:
L'Ufficio Turismo della Regione, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, provvede alla istruttoria delle domande ed alla selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, anche attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro, e predispone la graduatoria sulla base delle priorità definite. A parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
La Giunta regionale, con proprio atto, approva la graduatoria.
La concessione dei contributi, assegnati fino alla concorrenza della somma stanziata per le singole annualità, sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente dell'Ufficio Turismo del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa e sarà notificata agli interessati entro i successivi 30 giorni.
La graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento, seguendo rigorosamente l'ordine della stessa, qualora vengano acquisite ulteriori risorse o per effetto di economie di spesa e comunque non oltre la pubblicazione del successivo programma.
L'ente beneficiario ha l'obbligo di iniziare i lavori entro un massimo di 90 giorni dalla notifica della determinazione di concessione e di concluderli entro 120 giorni dal loro inizio, prorogabili per una sola volta di ulteriori 30 giorni da richiedere prima della scadenza dei termini.
La trasmissione della documentazione finale di spesa dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Con il presente Piano si stabiliscono le seguenti modalità di erogazione dei contributi:
- art. 3 lett. b) - 50 % ad avvenuto inizio lavori; ulteriore 45% al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori ammesso; saldo del 5% ad ultimazione dei lavori e ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- art. 3 lett. c) d) in un'unica soluzione contestualmente alla concessione.
L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è la Posizione Organizzativa "Adempimenti disciplina turistica - Impianti sportivi".
(omissis)
DELIBERA
1. Di approvare in via definitiva il Piano annuale per gli interventi da realizzarsi nel 2002 con le risorse finanziarie del biennio 2001-2002 pari a complessivi Euro 1.704.307,77 (L. 3.330.000.000), cap. 6480 e 6373 ai sensi della Legge 21 marzo 1994 n. 18 "Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie" e succ. modifiche, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.
2. Di disporre la pubblicazione il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.
REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA UFFICIO TURISMO
L.R. 21 MARZO 1994, N. 18 "SOSTEGNO ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ED ALLE ATTIVITÀ FISICO-MOTORIE" E SUCC. MODIFICHE PIANO 2001/2002
PREMESSA
La L.R.n.18/94 e succ. mod. ed integr. all'art. 3, prevede la concessione di contributi per quattro differenti finalità:
lett. a) agli enti pubblici ed alle associazioni sportive contributi in conto interessi per la costruzione, ampliamento ecc. di impianti sportivi;
lett. b) agli enti pubblici contributi in conto capitale per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche;
lett. c) ai privati gestori di impianti sportivi pubblici, contributi per spese di funzionamento affrontate nella annualità precedente;
lett. d) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici ubicati in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gestiti direttamente dagli Enti locali. Il contributo sarà pari all'80% della spesa sostenuta e, in ogni caso, non superiore a 10 milioni di lire.
L'art. 2 della legge 18/94 stabilisce che tali contributi siano erogati secondo criteri, priorità e modalità stabiliti con Piano Triennale approvato dal Consiglio regionale e Piano annuale d'interventi ispirato a quei criteri, adottato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissioni regionale e la Consulta regionale per lo Sport.
Nella seduta del 20 dicembre 2001, con atto deliberativo n. 335, il Consiglio regionale ha approvato Il Piano Triennale 2001/2003 contenente una analisi dello stato di fatto della impiantistica sportiva regionale, una analisi dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente Programma Triennale, ed infine ha stabilito criteri, modalità e priorità nella erogazione dei contributi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 18/94 e succ. mod.
Il presente Piano annuale deve, pertanto, definire, sulla base degli obiettivi fissati dal Programma Triennale, le priorità per la concessione di contributi.
1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEFINITI DAL PROGRAMMA TRIENNALE 2001/2003
Il Programma triennale individua i seguenti obiettivi:
- l'incremento e miglioramento del patrimonio impiantistico esistente
- il riequilibrio della dotazione di impiantistica sul territorio regionale
- l'aumento della pratica sportiva tra fasce sempre più ampie di popolazione ed, in particolare, la popolazione studentesca
- il miglioramento e l'incremento di servizi connessi alla gestione privata di impianti sportivi pubblici
Tali obiettivi saranno perseguiti incentivando il recupero ed il miglioramento degli impianti sportivi. Sarà inoltre perseguito l'obiettivo di sostenere e migliorare la gestione sia privata che pubblica di impianti sportivi pubblici.
Si tratta di obiettivi generali e specifici comunque già stabiliti dalla stessa L.R. n. 18/94 da conseguirsi, recita ancora il Programma Triennale, attraverso lo strumento della concessione di contributi ai sensi delle sole lettere b) e c) art. 3, nonché della lett d) istituita con la legge di modifica alla L. n. 18/94 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 333 del 20 dicembre 2001.
2. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI
2.1 Criteri individuati dal Programma Triennale
Art. 3, lett. b)
L'art. 3 della legge regionale n. 18/94, così come modificato dalla L.r. n. 20 del 4.5.2001 dalla L.R. n. 1 del 4.1.2002, prevede, alla lett. b, la concessione di contributi "in conto capitale fino all'80% e per un massimo di 100 milioni per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche".
Per quanto riguarda la lett. b), data l'esiguità degli stanziamenti a disposizione nel triennio, è stata individuata una specifica priorità per gli enti locali che non abbiano ricevuto altri finanziamenti a valere sulla medesima L. n. 18/94 nonché con il Programma regionale di riutilizzo dei fondi derivanti dalla L. n. 65/87 di cui alla D.C.R. n. 1232 del 15.11.1999.
Ulteriori priorità venivano individuate nell'intervento su impianto destinato alla utenza scolastica; nell'intervento su impianto polivalente; nell'intervento su impianto affidato a gestione privata in convenzione.
Il presente Piano annuale deve definire la graduazione nella attribuzione delle priorità già individuate dal Programma Triennale, intese come punteggio da attribuirsi in sede di valutazione, ed eventualmente individuare altre specifiche priorità.
Il Programma triennale ha infine stabilito che i singoli Piani annuali avrebbero definito le graduazioni dei punteggi da attribuire alle singole priorità, potendo prevedere, sulla base di motivate esigenze, altre priorità, aggiuntive a quelle stabilite con il presente Programma Triennale
Art. 3 lett. c)
La lett. c dell'art. 3 prevede la concessione di contributi per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici, affidati in gestione a soggetti privati con apposita convenzione, non superiore al 50 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di £. 30.000.000.
Le priorità individuate dal Programma Triennale nella concessione dei contributi sono:
- la effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria (autorizzati dall'ente proprietario dell'impianto) tesi al buon funzionamento della struttura
- istituzione di nuovi servizi tesi all'ampliamento della utenza, in particolar modo della utenza scolastica e/o e di quella con bisogni speciali.
Art. 3 lett. d)
La istituzione della lett. d), concessione di contributi a favore dei comuni per spese di funzionamento di impianti sportivi gestiti direttamente dallo stesso ente pubblico, comporta la necessità di definire criteri per l'assegnazione delle agevolazioni.
2.2 Articolazione delle priorità
Sulla base di quanto definito al punto 8 del Programma Triennale, le priorità da applicarsi avranno la seguente graduazione:
Art. 3 lett. b)
1. Intervento proposto da ente locale che non abbia ottenuto altri finanziamenti a valere sulla L.r. n. 18/94 ovvero sul Programma regionale di cui alla D.C.R. n. 1232 del 15.11.1999 (ex L. 65/87) - punti 10
2. Intervento su impianto destinato alla utenza scolastica - punti 5
3. Intervento su impianto polivalente punti 5
4. Qualità progettuale dell'intervento proposto - Fino a Punti 5
5. Intervento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche - Punti 5
I punteggi di cui sopra sono cumulabili.
Il diritto alla attribuzione delle priorità n. 2, 3, e 5 e dei relativi punteggi deve essere oggetto di dichiarazione in tal senso da parte del Sindaco o del dirigente dell'ufficio preposto, che attesti altresì la rispondenza dell'impianto alle norme di legge, mentre i punteggi relativi alla priorità n. 1 verranno attribuiti sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio competente e, per l'attribuzione del punteggio n. 4, sulla base di valutazione del Nucleo.
Art. 3 lett. c)
1. Effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione (autorizzati dall'ente proprietario dell'impianto) tesi al buon funzionamento della struttura - Punti 10
2. Istituzione di nuovi servizi (convenzioni con l'autorità scolastica per lo svolgimento di attività motoria e di educazione fisica in orario scolastico) rivolti alla utenza scolastica - Punti 10
3. Istituzione di nuovi servizi rivolti alla utenza con bisogni speciali - Punti 10
I punteggi di cui sopra sono cumulabili.
Sia per la lett. b che per la lett. c, saranno preferiti i progetti presentati dai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Art. 3 lett. d)
Si propone la concessione di un contributo sulle spese di gestione di impianti sportivi pubblici a favore dei soli comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, con importo calcolato in relazione alla dotazione finanziaria in bilancio per tale finalità ed al numero delle richieste.
Qualora l'ammontare complessivo delle richieste fosse superiore alla disponibilità finanziaria, si procederà ad una riduzione in proporzione alla richiesta.
3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il presente Piano annuale è relativo alle annualità 2001 e 2002, con una disponibilità finanziaria complessiva di euro 1.704.307,77 pari a £. 3.300.000.000 iscritti nel Bilancio di previsione 2002.
Tale dotazione è così ripartita:
- per euro 1.239.496,56 nell'Unità Previsionale di Base 0860.04 "Potenziamento della rete infrastrutturale degli impianti sportivi" ex cap. 6480.
- per euro 464.811,21 nell'Unità Previsionale di Base 0860.06 "Contributi per la gestione degli impianti sportivi", ex cap. 6373, quest'ultimo da ripartirsi nel seguente modo:
- 50 % per finanziamento istanze ai sensi dell'art. 3 lett. c);
- 50 % per finanziamento istanze ai sensi dell'art. 3 lett. d).
Eventuali economie risultanti dallo stanziamento previsto per la lett. c, soddisfatte tutte le istanze ammissibili, possono essere utilizzate per il finanziamento delle istanze di cui alla lett. d) e viceversa.
4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle definite dall'art. 7 del Programma Triennale che di seguito si riporta:
Gli interventi ammissibili sono quelli dettati dall'art. 3 della L. n. 18/94 e succ. mod.:
4.1 art. 3 lett. b)
Sono da considerare inammissibili esclusivamente gli interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi. Per gli impianti pubblici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento.
È ammissibile la presentazione di una sola istanza per ente.
Le spese ammissibili sono costituite dall'intero importo dei lavori.
4.2 art. 3 lett. c)
Per gli interventi di cui alla lett. c) sono ammissibili le spese per:
- lavori di ordinaria manutenzione;
- fornitura di energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche ed acqua;
- assicurazioni richieste dalla convenzione riferibili alla struttura;
- custodia e pulizia;
Le spese, riferite all'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda, devono essere documentate con fatture quietanzate, o altro documento fiscalmente valido, prodotte in copia conforme all'originale, accompagnate da lettere liberatorie e da una lista dettagliata delle fatture indicante imponibile e imposte.
In assenza di piani annuali 1999 e 2000, sono da considerarsi ammissibili, oltre alle spese sostenute nel 2001, anche le spese sostenute negli esercizi finanziari 1999, 2000.
4.3 art. 3 lett. d)
In assenza di indicazioni da parte del Programma Triennale possono essere ammesse le stesse tipologie di spesa ammissibili per la lett. c).
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 lett. b), c) e d) vanno presentate, così come stabilito dall'art. 1 della L.r. n. 20/99 di modifica alla L.r. n. 18/9, alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Piano annuale sul B.U.R. corredate dalla documentazione elencata nel medesimo articolo.
Al riguardo il Programma Triennale, all'art. 9, in riferimento alla lett. b), ha precisato quanto segue:
per "perizia delle opere urgenti di cui all'art. 1 della L.r. n. 20/99" deve intendersi un progetto esecutivo corredato da:
- Relazione tecnica descrittiva ed economica
- Elaborati grafici (piante prospetti sezioni particolari)
- Computo metrico delle opere
La "perizia delle opere urgenti" di cui all'art. 1 della L.r. n. 20/99 deve essere corredata da dichiarazione del Sindaco, ovvero del Dirigente dell'ufficio preposto in relazione:
- alla urgenza dei lavori, nonché alle condizioni attuali di agibilità e funzionamento dell'impianto sportivo oggetto dell'intervento;
- alla completa agibilità e funzionalità dell'impianto sportivo a seguito della attuazione dell'intervento proposto;
- al diritto alla eventuale attribuzione delle priorità di cui al precedente punto 2.2.
Per quanto riguarda la lett. c) il Piano Triennale ha precisato quanto segue:
Le spese, riferite all'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda, devono essere documentate con fatture quietanzate, o altro documento fiscalmente valido, prodotte in copia conforme all'originale, accompagnate da lettere liberatorie e da una lista dettagliata delle fatture indicante imponibile e imposte.
Per quanto riguarda la lett. d), in assenza di indicazione nella Legge n. 18/94 e succ. mod. e nel Programma Triennale, si stabilisce che la documentazione delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento del presente Piano (annualità 2000 e 2001) è la seguente:
- dichiarazione del Sindaco attestante che l'impianto sportivo in relazione al quale viene richiesto il contributo è gestito direttamente dal Comune ed è stato regolarmente funzionante nell'esercizio di riferimento.
- dichiarazione del responsabile dell'Ufficio Ragioneria attestante l'ammontare delle spese di gestione sostenute dal Comune per l'impianto sportivo per il quale viene richiesto il contributo, relativamente all'esercizio di riferimento.
La valutazione delle domande di concessione del contributo avviene sulla base della sola documentazione presentata entro i termini di scadenza.
6. MODALITA ' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno concessi con le modalità definite dall'art. 10 del Programma Triennale che di seguito si riporta:
L'Ufficio Turismo della Regione, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, provvede alla istruttoria delle domande ed alla selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, anche attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro, e predispone la graduatoria sulla base delle priorità definite. A parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
La Giunta regionale, con proprio atto, approva la graduatoria.
La concessione dei contributi, assegnati fino alla concorrenza della somma stanziata per le singole annualità, sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente dell'Ufficio Turismo del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa e sarà notificata agli interessati entro i successivi 30 giorni.
La graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento, seguendo rigorosamente l'ordine della stessa, qualora vengano acquisite ulteriori risorse o per effetto di economie di spesa e comunque non oltre la pubblicazione del successivo programma.
L'ente beneficiario ha l'obbligo di iniziare i lavori entro un massimo di 90 giorni dalla notifica della determinazione di concessione e di concluderli entro 120 giorni dal loro inizio, prorogabili per una sola volta di ulteriori 30 giorni da richiedere prima della scadenza dei termini.
La trasmissione della documentazione finale di spesa dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Con il presente Piano si stabiliscono le seguenti modalità di erogazione dei contributi:
- art. 3 lett. b) - 50 % ad avvenuto inizio lavori; ulteriore 45% al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori ammesso; saldo del 5% ad ultimazione dei lavori e ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- art. 3 lett. c) d) in un'unica soluzione contestualmente alla concessione.
L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è la Posizione Organizzativa "Adempimenti disciplina turistica - Impianti sportivi".