Delib. G.R. 29/05/2002 n.936

Eventi sismici 1990, 1991 e 1998. L. 61/98 art. 4, comma 1, lett. a) e b). Incremento di superficie per adeguamento igienico sanitario e definizione caratteristiche funzionalità tecnica.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
  • LA GIUNTA REGIONALE

    (omissis)

    DELIBERA


    - di fissare, per gli immobili distrutti dall'evento sismico del 9 settembre 1998 e per quelli per i quali le "Direttive Tecniche" consentono l'intervento di demolizione e ricostruzione, i seguenti limiti di superficie fino alla concorrenza dei quali è consentito, ai fini della concessione dei contributi e sempre che siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, incrementare le superfici preesistenti:
    Abitazione originaria fino a 70 mq.: incremento di superficie ammissibile, per cucina e bagno, 7 mq. di cui 5 per il bagno;

    Abitazione originaria oltre i 70 mq.: 5 mq. esclusivamente per il bagno;
    - di definire quali caratteristiche secondo le quali le abitazioni sono da considerare tecnicamente funzionali quelle di seguito riportate:
    a) assenza di tracce ed infiltrazioni di umidità su pareti o pavimenti, in tutti i vani e locali accessori;
    b) coefficiente di conducibilità termica non inferiore ai limiti di norma per le strutture di delimitazione verso l'esterno in tutti i vani;
    c) impianto idrico, compreso l'allacciamento alla rete pubblica fino ad una distanza di mt. 10 dall'edificio, e con distribuzione interna alla cucina ed al bagno;

    d) impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque di rifiuto bianche e nere, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia;
    e) impianto elettrico per illuminazione e forza motrice, con la dotazione di punti-luce, punti-presa e apparecchiature di comando indispensabili per ciascun vano e locale accessorio, con un punto-presa telefonico e televisivo per ciascuna unità abitativa;
    f) serramenti esterni in condizione di integrità adeguati a garantire una sufficiente protezione dagli agenti atmosferici, in tutti i vani, oltre a bagni e cucine;

    g) locale accessorio ad uso bagno, dotato di pavimentazione e di rivestimenti idonei, di aerazione diretta dall'esterno oppure meccanica, ed avente le dimensioni minime necessarie alla collocazione razionale dei seguenti apparecchi:
    - vaso con apparecchiature di cacciata;
    - lavabo, bidet, vasca o piatto-doccia, con rubinetteria per acqua fredda e calda e scarichi;
    h) spazio cucina in locale accessorio oppure in nicchia nella stanza di soggiorno, dotato di pavimentazione e di rivestimenti idonei, di aerazione, di illuminazione diretta dall'esterno, ed avente le dimensioni minime necessarie alla collocazione razionale dei seguenti apparecchi:

    - piano di cottura;
    - frigorifero;
    - lavello con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico.
    La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
    Tutti gli atti cui è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso l'Ufficio Protezione Civile del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.
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