Delib. G.R. 30/07/01 n.1161

Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Lazio
  • Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
  • LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo;
    Visto il R.D. 30.03.42, n. 327;
    Visto il D.P.R. 15.02.52, n. 328;
    Visto il D.P.R. 24.07.77, n. 616, art. 59;
    Vista la legge 7.08.90, n. 241;
    Vista la legge 4.12.93 n. 494;
    Visto l'art. 8 della legge 23.12.96 n. 647;
    Vista la legge 15.03.97, n. 59;
    Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88;
    Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
    Visto il Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112;
    Visto il Decreto Legislativo 30.03.99, n. 96;
    Visto il Decreto Legislativo 18.08.00, n. 267;
    Visto il D.P.R. 21.12.97, n. 509;
    Visto il D.P.C.M. 21.12.1995;
    Visto il D.M. 5.08.98, n. 342;
    Vista la legge regionale 6.07.98, n. 24;
    Vista la legge regionale 6.07.98, n. 25;
    Vista la legge regionale 11. 12.98, n. 53;
    Vista la legge regionale 6.08.99, n. 14;
    Vista la legge regionale 5.01.01, n. 1;
    Vista la propria D.G.R. 17 dicembre 1991, n. 11798;
    Vista la propria D.G.R. 28 aprile 1998, n. 1494;
    Vista la propria D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816;
    Vista la propria D.G.R. 18 luglio 2000, n. 1705;
    Vista la propria D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1058 Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.
    DELIBERA La Regione Lazio, per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14, ad integrazione e chiarimento della D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico - ricreative ed in attesa del definitivo riordino della materia successivo alla piena attuazione del Decreto Legislativo 112/1998, nonché della approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla L. 494/93, emana le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub - delegate, dì seguito riportate; tenuto anche conto delle definizioni e delle tipologie delle utilizzazioni specificate nell'allegato 4:

    Capo I - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI Le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti per finalità turistico-ricreative sono così ripartite:
    Regione È riservato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato il potere di convocare le Conferenze dei servizi per l'esame dei Piani di Utilizzazione degli Arenili. Il Presidente della Giunta Regionale approva i Piani di Utilizzazione degli Arenili con le procedure previste dall'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
    Sono riservati alla Regione - Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo di concerto, laddove necessario in relazione alla gestione del territorio con l'Assessorato Urbanistica e Casa:
    - l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo;
    - l'emanazione di criteri e linee guida per l'elaborazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili;
    - il monitoraggio, la vigilanza ed il controllo sullo stato di attuazione della sub - delega, tenendo anche conto delle relazioni annuali al riguardo inviate dai Comuni;
    - l'individuazione della diversa valenza turistica delle zone per le finalità previste dal D.M. 342/1998;
    - l'assenso ai Comuni per il rilascio di autorizzazioni per l'ampliamento dì concessioni disciplinato dal successivo Capo IV paragrafo 2c;
    - l'assenso all'adozione dei provvedimenti di decadenza, disciplinati dall'art. 47 del Codice e di quelli di revoca, disciplinati dall'art. 42, previa acquisizione di dettagliata relazione illustrativa del Comune proponente.
    Nei casi di decadenza, peraltro, la predetta relazione deve essere corredata delle controdeduzioni svolte dal concessionario nel termine all'uopo assegnato dal Comune stesso;
    - l'assenso all'adozione dei provvedimenti di traslazione delle concessioni demaniali marittime, conseguenti alle revoche per motivi di pubblico interesse di cui al successivo CAPO II, comma 13, previa acquisizione di dettagliata relazione illustrativa del Comune proponente.
    - l'attività di vigilanza ed il monitoraggio, d'intesa con le Amministrazioni statali interessate e con i Comuni stessi, sui fenomeni di abusivismo sulle aree demaniali marittime non incluse nel D.P.C.M.
    21.12.1995, con il supporto di personale del Dipartimento VIII, incaricalo dell'attività ispettiva;
    - le altre funzioni indicate dall'art. 75 della legge regionale 14/1999, nonché le ulteriori funzioni di seguito elencate:
    a) l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle concessioni demaniali marittime;
    b) la ricognizione, anche cartografica, dell'utilizzazione ai fini turistico - ricreativi del demanio marittimo;
    c) l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli albi provinciali delle scuole per la nautica da diporto;
    e, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le seguenti attività:
    d) l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli albi provinciali relativi agli operatori balneari;
    e) la fissazione dei criteri per la formazione professionale degli operatori balneari;
    f) l'individuazione e la fissazione dei criteri per la classificazione degli stabilimenti balneari, con particolare attenzione al livello dei servizi offerti.
    Provincie - sono riservati alle Provincie i compiti e le funzioni indicati nell'art. 76 della legge regionale 14/1999;
    Comuni sono riservati ai Comuni:
    - il rilascio di nuove concessioni, per licenza o per atto pubblico, a prescindere dalla durata, fissata ordinariamente in sei anni e dalla tipologia delle opere che si intende realizzare. In base al combinato disposto degli artt. 59 del D.P.R 616/1977 e dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 509/1997, rientrano, sin d'ora, tra le concessioni che possono essere rilasciate dai Comuni anche quelle relative alla realizzazione e gestione di punti d'ormeggio per la nautica da diporto, così come definiti dall'art. 2 lett. c del predetto D.P.R 509/1997.
    - il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro;
    - l'autorizzazione al posizionamento, in aree demaniali concesse, di attrezzature ludiche, non fisse quali beach volley, giochi per bambini e similari;
    - il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
    - il rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e di quelle di cui al successivo Capo IV

    PARAGRAFO 2, che saranno rinnovate mantenendo la medesima superficie coperta e scoperta, la volumetria ed il fronte mare indicati nell'ultimo titolo concessorio regolarmente assentito (i rinnovi potranno, peraltro, comportare l'inserimento all'interno dell'area già in concessione di quelle strutture esistenti, per le quali si sia favorevolmente concluso l'intero iter amministrativo per il relativo recupero);
    - i provvedimenti di decadenza dei titoli concessori, previo, assenso della Regione Lazio dopo l'acquisizione della relazione del Comune proponente e delle controdeduzioni di parte;
    - i provvedimenti di revoca;
    - i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall'art. 24 del Regolamento, fermo restando il disposto del successivo Capo IV paragrafo 2c;
    - l'autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnico-economica del subentrante, che deve possedere almeno, pari requisiti del cedente la concessione;
    - l'autorizzazione ad affidare ad altri soggetti, la gestione di attività oggetto della concessione o la gestione di quelle secondarie (art. 45 bis Cod. Nav.);
    - l'autorizzazione, ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, senza apporto di altri materiali, previa acquisizione di autocertificazione corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam, da parte dei concessionari richiedenti;
    - la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito;
    - l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia; servizi igienici; assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio, posti di primo soccorso; ecc.), - l'invio alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni sub-delegate, nella quale viene riportato, oltre al numero di procedimenti avviati e definiti, le problematiche emerse ed eventuali questioni di carattere generale;
    - le altre funzioni indicate nell'art. 77 della legge regionale n. 14/1999.
    - l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'art. 54 del Codice;
    - l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 del Codice, previo parere dell'Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza nella navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata;
    - l'emanazione, di concerto con l'Autorità marittima territorialmente competente, dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione, sentite le locali organizzazioni delle imprese balneari e di utenza.
    In regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge libere (vedi combinato disposto artt. 6, 7 e 21 del D.Leg.vo 5 febbraio 1997, n. 22).

    Capo II - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 1. Le concessioni demaniali marittime, in base a quanto disposto dall'art. 36 del Codice, dagli artt. 8 e 9 del Regolamento e dall'art. 1 della Legge, come modificato dalla L. 16 marzo 2001, n. 88, hanno durata ordinaria di sei anni ma, su motivata richiesta degli interessati, possono avere anche durata differente, 2. Le domande per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle concessioni devono essere rivolte ai Comuni territorialmente competenti.
    3. Le stesse devono specificare l'uso che si intende effettuare del bene richiesto, nonché la durata della concessione, che altrimenti si intende richiesta per un periodo di sei anni.
    4. La domanda e la documentazione di corredo dovranno essere conformi a quanto riportato negli allegati 1, 2 e 2/A alla presente delibera.
    5. Nel caso di rilascio di nuove concessioni, fermo restando quanto in precedenza disposto, il concessionario, ottenuto il titolo, dovrà compilare il modello D1 previsto nell'ambito del sistema di informatizzazione del demanio predisposto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, reperibile presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente ed alle stesse consegnato in copia.
    6. Le nuove concessioni devono essere rilasciate conformemente al Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
    7. Solo temporaneamente, in attesa della approvazione di questo strumento di programmazione regionale (Piano di settore), le concessioni saranno rilasciate, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, conformemente ai Piani di Utilizzazione degli Arenili dei singoli Comuni.
    8. Prima della pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di programma relativo ai singoli Piani di Utilizzazione degli Arenili, i Comuni possono svolgere tutte le funzioni precedentemente indicate ad eccezione del rilascio di nuove concessioni di cui al primo punto dei "compiti e funzioni riservati ai Comuni".
    9. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative è subordinato alla stipula di apposita convenzione per la manutenzione delle opere di difesa della costa, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2000 n. 965, tra il Comune ed i concessionari come previsto dall'art. 33 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
    10. Nelle more della formalizzazione delle convenzioni stesse, si può procedere al rilascio e rinnovo delle concessioni previa sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'apposita clausola indicata nel

    PARAGRAFO 2.a.
    11. Qualora le opere da realizzare abbiano carattere di difficile rimozione, nella fase istruttoria dovrà essere acquisito, da parte del Comune, anche il parere delle competenti Amministrazioni Regionali e Statali.
    12. Inoltre, quando la revoca di una concessione stia per essere disposta per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 42 del Codice. In via subordinata, su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione procederà ad offrire al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di sua competenza, una concessione equivalente per estensione, secondo le previsioni del P.U.A..
    13. Qualora il P.U.A., non preveda la possibilità di rilascio di nuove concessioni demaniali, si procederà, in via provvisoria alla traslazione della concessione su altra area.
    14. L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, potrà essere consentita a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza di bagnanti. Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante nuova concessione.
    15. Qualora l'area già in concessione si rendesse nuovamente disponibile, si procederà al ripristino exante.

    Capo III - DOMANDE CONCORRENTI I casi di concorrenza di domande per la concessione del medesimo bene, sono definiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art. 2 della legge 4.12.1993, n. 494.
    In caso di licitazione privata, si dovranno seguire i seguenti criteri di preferenza:
    1) predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico-economico di insediamento che preveda tra l'altro:
    a) maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
    b) il livello occupazionale;
    c) la realizzazione di infrastrutture previste dal P.U.A. comunale a servizio dell'area oggetto della richiesta di concessione;
    2) elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse, ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della citata legge 494/93;
    3) maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

    Capo IV - CRITERI GENERALI

    PARAGRAFO 1 - CRITERI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI 1. Al fine di uniformare la tipologia delle strutture che potranno essere ancora inserite lungo la costa, e di limitarne l'impatto ambientale, anche in attesa della approvazione del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione.
    2. Il fronte mare delle nuove concessioni dovrà essere armonizzato con la superficie e la profondità dell'area richiesta, nonché con la presenza di arenili liberi contigui, al fine di evitare la concentrazione di aree sottratte alla libera fruizione.
    3. La lunghezza del fronte mare e la superficie dell'area concessa devono essere altresì commisurati all'utilizzo che il concessionario intende farne.
    4. La fascia di arenile di ml. 5 dalla battigia deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.
    5. Le recinzioni normali alla battigia non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm. 90 e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia.
    6. Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m. 4,50. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili.
    I Comuni possono derogare da quanto sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dal precedente comma. Della deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:
    1) la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata da tecnico abilitato e dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero, tale planimetria deve essere corredala da Relazione tecnico-descrittiva e da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;
    2) la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;
    3) le distanze minime ammissibili tra le file e tra l'asse di ogni singolo sostegno, non dovranno essere inferiore a m. 3,00;
    4) tale deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo - Dipartimento VIII - Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.
    Per la sola stagione 2001 l'ordinanza sindacale di deroga accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1), può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precarie di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
    7. Le cabine ed i corpi accessori non dovranno essere disposti in file continue e parallele, alla linea di costa. Le stesse dovranno essere comunque posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.
    8. Per le nuove concessioni, le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate, con strutture che si inseriscano nel contesto paesistico circostante, che consentano la libera visuale verso il mare e non siano più alte di cm. 100.
    9. Per le concessioni esistenti, entro due anni dal rinnovo del titolo, i concessionari dovranno uniformarsi a quanto previsto nei due precedenti capoversi, laddove tale obbligo non sia in contrasto con altre norme.
    10. In ogni ambito comunale va riservata una congrua quota di arenili della superficie complessiva di spiaggia esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla libera e gratuita fruizione.
    11. Debbono, inoltre, essere previsti, in numero adeguato, i varchi di accesso alla battigia. Qualora le concessioni esistenti si susseguano senza soluzione di continuità e senza che nelle immediate vicinanze (individuabili in duecento metri di fronte mare) vi siano arenili liberi, i concessionari hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso al mare attraverso le proprie strutture.
    12. Oltre alle aree in concessione, anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito devono essere dotati di quei servizi minimi in precedenza richiamati e devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili.
    13. A tale ultimo riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.
    14. I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.
    15. Ad integrazione della Circolare n. 1817 del 18.02.97 dell'Assessorato Urbanistica a Casa, i chioschi nuovi e regolarmente assentiti per la superficie di mq. 25, adibiti alle attività concesse, possono localizzare i servizi igienici all'esterno o all'interno del chiosco stesso non superando complessivamente la superficie coperta di mq. 40 compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le disposizioni sanitarie vigenti.
    16. Le spiagge libere debbono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantite i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio può essere prevista anche l'installazione di piccoli chioschi di superficie massima di 25 mq. all'interno dei quali possono trovare esclusiva allocazione i servizi igienici e di primo soccorso.
    17. Al fine comunque di evitare la trasformazione delle spiagge libere attrezzate in spiagge attrezzate, si dovrà evitare di autorizzare privati ad effettuare l'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere.
    18. I piani di utilizzazione degli arenili dei singoli Comuni, oltre a prevedere aree destinate al rimessaggio di natanti per la nautica da diporto, dovranno garantire idonei spazi riservati al rimessaggio delle unità da pesca.

    PARAGRAFO 2 - DEFINIZIONE PROCEDIMENTI PENDENTI Nelle more della predisposizione del Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6 della legge 494/93, i Comuni devono procedere, con le modalità di seguito indicate, alla definizione dei seguenti procedimenti amministrativi avviati dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti e non definiti al momento della disdetta della Convenzione n. 2/1997 tra la Regione Lazio ed il Ministero dei Trasporli e della Navigazione, intervenuta con la deliberazione n. 2816/1999.
    2.a - Rinnovo delle concessioni disciplinate mediante licenza.
    I Comuni debbono provvedere al rinnovo, anche "ora per allora", dei titoli scaduti e non rinnovati da parte delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti per l'intervenuto trasferimento delle competenze ai Comuni, per i quali sia stata avanzata, nei termini, apposita istanza di rinnovo da parte dei concessionari, previa:
    - acquisizione di autocertificazione da parte del concessionario, relativamente allo stato dei luoghi, attestante l'esatta rispondenza rispetto a quanto ha costituito oggetto del titolo concessorio originario e delle successive modificazioni regolarmente assentite;
    - sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario accetti, pena la decadenza del titolo, di sottoscrivere la convenzione che verrà predisposta dai Comuni alla stregua di quanto previsto dall'art. 33 della legge regionale 53/1998;
    - sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e: per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario, pena la decadenza del titolo, si impegni a corrispondere ogni somma relativa a canoni e conguagli ancora dovuti, anche se relativi a periodi pregressi ed anche derivanti dall'individuazione delle zone di diversa valenza turistica.
    2.b - Istruttorie pendenti relative al rilascio di nuove concessioni.
    La definizione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di nuove concessioni potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di programma relativo al Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A,).
    Al riguardo si rammenta che il Piano di Utilizzazione degli Arenili è uno strumento di programmazione e pianificazione delle aree demaniali marittime, di natura transitoria, non avente valore di strumento urbanistico. La finalità primaria del P.U.A. è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero, fissati nelle leggi regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998.
    Il P.U.A. deve essere conforme ai criteri ed alle direttive previste nella circolare dell'Assessorato Urbanistica e casa del 18.2.1997, n. 1817 e nell'allegato 3 della presente delibera.
    I Comuni dovranno procedere all'adozione del P.U.A., sentito il parere delle Associazioni locali, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, fermo restando che sono comunque fatti salvi i Piani particolareggiati derivativi dai PRG già approvati ed in fase di esecuzione.
    Il P.U.A. sarà approvato con le procedure previste dall'art. 34 del D.Igs. 18.08.2000, n. 267.
    Entro il termine di giorni centottanta dalla pubblicazione della presente deliberazione, i Comuni che hanno già adottato il P.U.A. dovranno comunque adeguarlo, qualora necessario, ai citati criteri contenuti nella presente deliberazione ed in particolare nell'allegato 3.
    2. c - Istruttorie pendenti relative a richieste di autorizzazioni o atti suppletivi ex art. 24 Regolamento.
    Sino all'avvenuta pubblicazione, nei modi indicati nel precedente comma 21, dell'Accordo di programma relativo al P.U.A., non possono essere autorizzate variazioni dell'ampiezza delle concessioni. Unica eccezione a tale esplicito divieto, previo espresso assenso della Regione Lazio Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo - VIII Dipartimento -Area "A", può essere consentita qualora l'area già assentita in concessione risulti ridotta di almeno il 30% della superficie, a seguito di particolari fenomeni di erosione.
    L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio dovrà essere comunque corrispondente alla superficie erosa, a condizione che rimangano sufficienti porzioni di arenili Iiberi in relazione all'affluenza di bagnanti.
    Tali circostanze dovranno espressamente risultare nella richiesta di assenso alla modificazione che i Comuni inoltreranno alla Regione.
    Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante licenza o atto suppletivo, previa corresponsione dell'eventuale canone dovuto.
    Qualora l'area erosa sia interessata da ripascimento, anche naturale, l'ulteriore area occupata dovrà essere nuovamente resa libera.
    2. d - Istruttorie pendenti relative alle richieste di disciplinare mediante atto formale concessioni già esistenti.
    Le richieste ancora pendenti, finalizzate ad ottenere una concessione di durata superiore a sei anni in virtù degli interventi migliorativi che il concessionario intende realizzare ovvero è già stato autorizzato a realizzare, sono definite tenendo conto dei criteri e modalità appresso riportati:
    a) - Criteri 1 - Gli interventi migliorativi debbono garantire il massimo delle visuali libere a mare, accorpando o riducendo le volumetrie diverse dal corpo centrale che impediscono o limitano la visuale stessa;
    2 - Deve essere prevista la riconversione in materiali ecocompatibili delle strutture in muratura, accessorie ed esterne ai corpi centrali (quali spogliatoi; cabine; depositi; ecc.) non formalmente incamerate tra le pertinenze demaniali marittime, nel qual caso è necessaria l'autorizzazione dei competenti Organi regionali e statali;
    3 - Da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio, deve essere acquisita apposita dichiarazione sulla regolarità edilizia delle opere presenti sull'area demaniale in concessione e, qualora le opere insistano nella fascia di rispetto di 3,0 metri, dovrà essere prodotto, da parte dell'Amministrazione comunale il relativo parere ai sensi dell'art. 55 del Codice;
    b) - Modalità 1 - I Comuni, sulla base di quanto previsto nella presente deliberazione e dall'art. 77 della L. R. 6.08.99, n. 14, rilasciano le concessioni per atto formale;
    2 - Per effetto della L. R. 6.08.99, n. 14, la D.G.R. n. 4540 del 6.08.99, è revocata.
    3 - Sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 18 luglio 2000, n.
    1705, ai Comuni territorialmente competenti, i fascicoli già istruiti dalle Capitanerie di Porto, inerenti le richieste di "Atto formale", attualmente in possesso della Commissione regionale istituita con D.G.R. n.
    4540 del 6.08.99.
    4 - I Comuni, prima del rilascio del titolo, dovranno acquisire da parte dei concessionari e allegare al provvedimento, la dichiarazione attestante la regolarità delle opere presenti sull'area oggetto della concessione demaniale, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio e di tutela dei vincoli.

    Capo V - NORMA FINANZIARIA Per l'anno 2000 i criteri per la ripartizione dei fondi necessari per l'esercizio della subdelega in materia di demanio marittimo, tenuto conto della L.R. 14/99 sono i seguenti:
    1 - 30% in rapporto all'estensione della linea di costa;
    2 - 30% in rapporto al numero delle pratiche di pertinenza di ciascun Comune, come da dichiarazione del Responsabile del procedimento;
    3 - 10% in rapporto alla popolazione residente nel Comune;
    4 - 30% alla effettiva attivazione dell'Ufficio, attraverso la rendicontazione in ordine al contributo già erogato.
    La presente deliberazione revoca:
    - la deliberazione n. 1494 in data 28.4.1998;
    - i punti III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione n. 2816 in data 25.5.1999;
    - la deliberazione 1705 in data 18 luglio 2000.
    Il presente provvedimento contiene il testo della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n.
    1705, coordinato ed integrato con le disposizioni ancora vigenti contenute nelle deliberazioni in precedenza emanate.
    Le modifiche apportate alla deliberazione 1705/2000 sono stampate in caratteri corsivi.
    Tutti gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento.

    ALLEGATO 1 SCHEMA DI DOMANDA PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER USO TURISTICO RICREATIVO BOLLO L. 20.000 Al Comune di ........................
    Il sottoscritto ....................... nato a ............................... il ..................
    Codice Fiscale (se rappresentante di Società precisare il titolo che conferisce il potere di rappresentanza nonché la ragione sociale e la partita IVA della Società) chiede la concessione per anni ................ (se diversa dalla durata ordinaria di anno) 4) di una zona del demanio marittimo (o del mare territoriale o di una pertinenza demaniale) sita nel Comune di ...................... e precisamente in località ......................., Via ...................................
    dell'estensione di mq. ............ - per destinarla ad uso di ................................... previa costruzione di ....................................... (solo se si prevede di realizzare impianti di facile o difficile rimozione).
    L'esatta ubicazione e la configurazione dell'area richiesta risultano dalla planimetria in scala 1/500, riportante anche i riferimenti catastali e l'esatto computo della superfici.
    Gli impianti e l'area oggetto della presente domanda sono precisati negli elaborati tecnici costituiti da:
    - relazione tecnica illustrativa;
    - piante in scala 1/200;
    - sezioni e prospetti in scala 1/200;
    - particolari esecutivi in scala appropriata (es.: impianto fognatura);
    - computo delle superfici distinte tra: area complessiva; area scoperta; area coperta con opere di facile rimozione; area coperta con opere di difficile rimozione; volumetria oltre la quota di ± metri 2.70 dal piano di campagna;
    - calcoli statici (solo per opere di difficile rimozione ricadenti in zone particolari);
    - computo metrico estimativo (solo per opere di difficile rimozione);
    - dichiarazione di conformità al PRG, al PTP, al PUA, alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
    Sia la planimetria generale che gli elaborati tecnici suindicati sono debitamente firmati dal .............................................. - (indicare le generalità del professionista e n. albo) , e sono prodotti in .............. copie (da 5 a 12) di cui due bollate.
    Si impegna sin d'ora ad effettuare il versamento per
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