Delib. G.R. 30/07/2002 n. 685

Approvazione tipologia e linee guida per case protette per anziani e per disabili mentali. Modificazioni e integrazioni precedenti deliberazioni della Giunta regionale.<br>Stralcio. Con le modifiche introdotte dalla Delib.G.R. del 29/07/2005 n. 704.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Calabria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sanità
  • LA GIUNTA REGIONALE

    omissis

    DELIBERA

    DI recepire il D.P.C.M. del 14/2/2001 e il D.M. n. 308 del 21/5/2001 e le Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità il 31/3/1994 e di applicarli sul territorio della Regione Calabria;
    DI approvare l'unito documento, che forma parte integrante del presente atto, definendo le tipologie delle strutture residenziali denominate "Case Protette";
    DI definire, nel documento medesimo, i requisiti strutturali ed organizzativi che devono possedere le Case Protette per ottenere l'autorizzazione;

    DI determinare, a far tempo dall'1/7/2002, la nuova misura della retta secondo i criteri e le condizioni stabiliti nell'allegato alla presente delibera;
    DI dare atto che, in esecuzione dell'articolo 3, comma 4, del D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni (D. Leg.vo 229/99), ribadito dal D.P.C.M. del 14/2/2001 3 del D.P.C.M. 29/11/2001, le prestazioni erogate nelle RSA sono al 100% a carico del Fondo Sanitario Regionale a decorrere dall'1/1/2002;
    DI stabilire, che le Case Protette, transitoriamente accreditate ai sensi del Decreto n. 25/99, entro la data del 30/6/2002, stabilita con deliberazione n. 403 del 21/5/2002, presenteranno domanda alla Regione Calabria - Dipartimento 15 Servizi Sociali - per ottenere l'accreditamento;

    DI statuire che a regime le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento e saranno valutate secondo la data di presentazione delle stesse, fermo restando le previsioni ed i limiti della programmazione socio-sanitaria;
    DI fissare i termini di adeguamento delle strutture al D.M. 308 del 21/5/2001 nel modo seguente:
    fino ad un anno per i requisiti organizzativi;
    fino a tre anni per i requisiti strutturali;
    DI dare atto che la presente delibera viene adottata a parziale modifica ed integrazione delle precedenti delibere n. 6561 del 15/12/1997, n. 2937 del 7/7/99, n. 459 del 28/5/2002, n. 643 del 10/10/2000 ed il D.D.G. n. 6500 del 5/7/2001, n. 459 del 28/5/2002;

    DI dare mandato al Dipartimento 15 per l'esecuzione del presente provvedimento;
    DI demandare all'Assessorato alla Sanità il compito di determinare la quota a carico dell'utente da detrarre sull'ammontare delle rette a carico del S.S.N.;
    DI pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R.C..

    TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE AI SENSI DELL'ART. 3 SEPTIES DEL DECRETO229/99, D.P.C.M. 14.2.2001 E DEL D.M. 21.5.2001, N. 308

    Omissis

    REQUISITI DELLE CASE PROTETTE

    REQUISITI STRUTTURALI

    Le Case Protette, al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale, debbono essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso dei mezzi pubblici.
    Sono strutture già esistenti quelle destinate alla ospitalità di anziani e di disabili mentali che abbiano ottenuto l'autorizzazione al funzionamento in via definitiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 20 e 31 della legge regionale del 26/1/1987 n. 5, e quelle accreditate con decreto del Dirigente Generale della Sanità n. 25 del 21 luglio 1999.

    Sono strutture nuove quelle sprovviste di autorizzazione definitiva al funzionamento, anche se in possesso di quella provvisoria, quelle sprovviste di accreditamento, quelle di nuova istituzione, quelle che intendono modificare la precedente tipologia, anche se già autorizzate e/o accreditate, in casa protetta.
    Non sono consentiti aumenti del numero dei posti letto per le strutture già accreditate e/o autorizzate; in caso di richiesta saranno considerate di nuova istituzione.

    - Capacità ricettiva: massimo 90 posti letto, organizzati in moduli da 30 p.I. per le case protette, per anziani;
    - Capacità ricettiva: massimo 60 posti letto, organizzati in moduli da 20 p.l., nelle strutture per disabili mentali.
    In deroga a quanto sopra, per le strutture per disabili mentali già operanti ed autorizzate in via definitiva, la capacità ricettiva e la organizzazione in moduli viene consentita fino al numero degli utenti precedentemente autorizzati.
    Tutti i posti letto devono essere dotati di chiamata di allarme.

    Ogni modulo deve essere dotato di una o più zona pranzo, una o più zone per attività ricreative e per il tempo libero, per una superficie utile complessiva, di 8 mq per ospite, distinta dagli spazi destinati alle camere da letto.
    Può essere consentita anche una sola sala da pranzo, una sola zona per attività ricreative e per il tempo libero per l'intera struttura.
    Tutte le Case Protette devono essere dotate di uno spazio riservato al culto.
    Tali spazi devono essere organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

    Le caratteristiche strutturali ed organizzative devono consentire l'erogabilità delle attività collettive, di socializzazione e di mobilizzazione.

    Camere da letto: singole e doppie

    Ampiezza camere:
    - strutture nuove:
    camere ad un posto: mq 12;
    camere a due posti mq 18
    - strutture già esistenti:
    camere ad un posto: mq 9
    camere a due posti mq 14

    Servizi igienici

    Servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine, in numero sufficiente in ragione delle necessità degli ospiti.
    I servizi devono essere in numero di uno ogni camera a due posti e uno ogni due camere a un posto.
    Inoltre, nelle strutture per anziani: 1 bagno assistito per ogni modulo;
    nelle strutture per disabili mentali: 1 bagno assistito per tutta la struttura.
    Devono, inoltre, essere dotate di:

    1. Ambulatorio medico con annesso spazio attrezzato per l'attesa e servizio igienico.
    2. Locale per il personale con spogliatoi distinti per sesso e con autonomo servizio igienico per ogni modulo; nelle strutture per disabili mentali: un locale per il personale con spogliatoi distinti per sesso e con autonomo servizio igienico per tutta la struttura.
    3. Spazio attrezzato per la cura della persona (barbiere, parrucchiere, podologo-pedicure, ecc.)
    4. Locale per deposito biancheria sporca.

    5. Locali adibiti a cucina e dispensa.
    6. Lavanderia e guardaroba; se i servizi sono all'interno, con relativo servizio igienico ad uso esclusivo del personale.
    7. Presenza per ciascun modulo di una postazione telefonica abilitata a disposizione dell'utenza, per la fascia "C"; almeno uno su ogni piano per le fasce "B" e "A".
    8. Un montalettighe ed almeno un ascensore nelle strutture per anziani distribuite su più di un piano:
    - Per le strutture nuove l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: Cabina 130 cm X 95 cm, Porta 80 cm sul lato corto, Piattaforma ant. 150 X 150 cm;

    - In caso di adeguamento: Cabina 120 cm X 80 cm, Porta 75 cm sul lato corto, Piattaforma ant. 140 X 140 cm;
    - Arresto ai piani con auto livellamento;
    - Stazionamento ai piani a porte chiuse;
    - Bottoniera tra 110 cm e 140 cm su parete laterale a 35 cm dalla porta;
    - Campanello dall'allarme;
    - Citofono tra i 110 cm e 130 cm di H;
    - Luce di emergenza;
    - Segnalazione sonora di arrivo ai piani;
    - Sedile ribaltabile con ritorno automatico (facoltativo).
    9. Nelle strutture per disabili mentali un ascensore di dimensioni tali da permettere l'ingresso delle carrozzine.

    10. Le strutture con differenza di quota non superiore a 4 m. possono utilizzare, al posto dell'ascensore, la piattaforma elevatrice o il servoscala, aventi le caratteristiche previste dalle normative vigenti.
    11. Locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, ecc.
    12. Armadio farmaceutico.
    13. Camera ardente per le strutture protette per anziani, con le seguenti caratteristiche:
    - Posta al piano terra;
    - Areata opportunamente;
    - Dotata di finestre che aprono direttamente all'esterno;

    - Adeguatamente arredata per la sosta dei dolenti;
    - Dotata di impianto di climatizzazione;
    - Dotata di impianto elettrico di emergenza;
    - Dotata di impianto di aspirazione localizzata dei fumi se vi si effettua la saldatura delle parti zincate delle casse (D. Leg.vo 626/94);
    - Servizio igienico.
    14. Palestra dotata di attrezzature ed ausili con relativo deposito.
    Le Case Protette devono essere dotate di arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed in particolare, devono essere garantiti agli utenti, che ne hanno necessità, letti articolati (preferibilmente su due nodi) regolabili in altezza, dotati di cuscini e materassi antidecubito. Questa dotazione è a totale carico delle strutture, pertanto la fornitura non può essere richiesta alla Azienda Sanitaria.

    Il termine di adeguamento ai sopracitati requisiti strutturali da parte delle strutture già esistenti, è consentito entro e non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. del presente atto.

    Omissis.
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