Delib.G.R. 30/08/2005 n. 1753

L.R. 25.2.2005, n. 17 "Agriturismo e Turismo Rurale". Approvazione del Regolamento sull'Agriturismo attuativo della L.R. n. 17 del 25.2.2005 "Agriturismo e Turismo Rurale".<br>Stralcio
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Omissis

    DELIBERA

    - di approvare il Regolamento allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e denominato: Regolamento sull'Agriturismo attuativo della Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2005 "Agriturismo e Turismo Rurale";
    - di disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Internet regionale.

    REGOLAMENTO SULL'AGRITURISMO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2005 "AGRITURISMO E TURISMO RURALE"

    Art. 1 - Oggetto

    Il presente Regolamento, in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 25/02/2005 "Agriturismo e Turismo Rurale", di seguito denominata Legge, detta la disciplina con particolare riferimento agli articoli 6, 7, 8, 9,10 e 11.

    Art. 2 - Connessione delle attività di agriturismo, d'ittiturismo e di pescaturismo con l'attività agricola o di pesca

    La connessione delle attività di agriturismo, di pescaturismo e di ittiturismo si realizza quando rispettivamente l'azienda agricola, quella ittica o quella di pesca, in relazione all'estensione, alle dotazioni strutturali, agli spazi disponibili, alla dimensione degli edifici, al numero degli addetti, alla natura e alle varietà delle attività agricole o di pesca praticate, siano idonee allo svolgimento di tali attività e quando il tempo-lavoro delle attività di agriturismo, di pescaturismo e di ittiturismo è inferiore a quello necessario rispettivamente per la conduzione dell'attività agricola o di pesca.

    La principalità è valutata sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per la pesca, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti e per quelle di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l'espletamento delle attività di agriturismo, di pescaturismo e d'ittiturismo.
    La connessione deve essere dimostrata e documentata dall'imprenditore che svolga o intenda svolgere l'attività di agriturismo e/o di ittiturismo e/o di pesca.

    Per le aziende che ricadono nei comuni di montagna nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali, il tempo di lavoro necessario per l'attività agricola è determinato, oltre che per le attività agroforestali, anche per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente, quale tempo-lavoro complessivo che, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti, è moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 3.

    Per le aziende che non ricadono nelle aree individuate nel comma 4, ma praticano l'agricoltura biologica, il tempo di lavoro annuo è moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.
    Per la determinazione del tempo-lavoro dedicato all'attività agricola si adottano le tabelle di cui all'allegato 1.
    Nel caso in cui l'attività principale è la pesca, la principalità è valutata sulla base delle dichiarazioni relative al tempo-lavoro necessario, rese dall'interessato e argomentate con specifica relazione tecnico-economica, in sostituzione del Piano Aziendale.

    Art. 3 - Piano Aziendale

    Per la dimostrazione del rapporto di connessione l'imprenditore agricolo è tenuto a presentare un Piano aziendale, così come riportato nell'allegato 3, su supporto cartaceo ed informatico nel quale evidenziare:
    a) l'ordinamento e le tecniche colturali praticate;
    b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, con l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione;
    c) l'indicazione delle ore-lavoro annue, impegnate in azienda e dedicate all'attività agricola e agrituristica, secondo le tabelle di cui al presente regolamento;

    d) la descrizione dei servizi offerti o che si prevede di offrire nell'ambito dell'attività agrituristica, unitamente alla dimostrazione della capacità ricettiva massima praticabile relativa ai posti-letto, agli spazi di sosta, alla somministrazione di pasti e bevande ed alle altre attività connesse.
    Per la determinazione del volume di attività agrituristica che l'azienda può sviluppare, si utilizzano i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 2.
    Nel caso di eventuale variazione significativa dell'ordinamento produttivo o delle strutture, rispetto a quanto descritto nel Piano Aziendale, l'operatore agrituristico è tenuto a darne comunicazione al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia montana e al Comune indicando, mediante la presentazione di nuovo Piano Aziendale, l'entità delle nuove capacità agrituristiche massime praticabili. Il Dipartimento, sulla base dei dati risultanti dalla comunicazione, provvede a verificare il volume di attività agrituristica da autorizzare.

    Per attività di "piccolo agriturismo" o di "piccolo ittiturismo", si intendono le attività di ridotte dimensioni, fino ad un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori, nelle quali la connessione con l'attività agricola o di pesca si presume anche in assenza di piano aziendale in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno 2 ettari e caratterizzata da ordinamento colturale funzionale all'attività di somministrazione di pasti e bevande e di una sufficiente dotazione di attrezzature da pesca per l'ittiturismo. Nelle attività di "piccolo agriturismo" e di "piccolo ittiturismo" è consentita la somministrazione di pasti alle sole persone alloggiate nell'azienda.

    I conduttori di aziende ittiche o di pesca presentano specifica ed analitica relazione tecnico-economica, in sostituzione del Piano Aziendale che documenti, in particolare, la connessione dell'attività di pescaturismo o ittiturismo con la normale attività ittica o di pesca.

    Art. 4 - Somministrazione di pasti e bevande

    1. Per la somministrazione di pasti e bevande la materia prima utilizzata deve provenire prevalentemente da prodotti propri dell'azienda (non meno del 75%). Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola o di pesca o nelle aziende agricole o di pesca ad esse collegate, anche in zone di province contermini, tramite accordi di fornitura o forme societarie, associative o consortili, documentabili con atti formali, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

    2. Fermi restando i vincoli numerici derivanti dal rapporto di connessione l'attività di somministrazione di pasti e bevande non può riguardare, comunque, un numero superiore di 100 persone per ciascun ciclo di pasto.

    Art. 5 - Degustazione di prodotti aziendali

    La degustazione e l'assaggio dei prodotti propri dell'azienda sono consentiti solo all'interno dell'azienda stessa. Qualora, per la degustazione e l'assaggio dei prodotti non sia utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile, devono essere disponibili strumenti per il lavaggio delle stoviglie.
    Per la preparazione di spuntini e bevande offerti in degustazione ed assaggio è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile che può essere ricavato anche nella cucina o nel locale destinato ad assaggi e degustazione.

    Nel caso di preparazioni che richiedano la lavorazione e la cottura dei cibi sono necessari i requisiti igienico-sanitari previsti per la preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande. Possono essere utilizzate anche zone di cottura poste all'esterno degli edifici.

    Art. 6 - Ospitalità in azienda ed agricampeggio

    L'ospitalità in azienda agricola o ittica può essere autorizzata per un massimo di 30 posti letto, elevabili eccezionalmente a 40 per le aziende che hanno una attività agricola o di pesca superiore a 5.000 ore lavoro, e fino ad un massimo di 50 posti letto per le aziende con attività agricola o di pesca superiore a 10.000 ore lavoro. Le aziende in possesso di tali capacità lavorative che intendono avvalersi della deroga, sono tenute a presentare un piano di attività, riconducibile a servizi ricettivi legati ad attività agro-culturali o agro-salutistiche o agro-ambientali o agro-venatorie o ad accordi con operatori agrituristici nazionali ed internazionali. Dovranno a tal fine documentare i titoli, le capacità professionali e i requisiti logistico-strutturali.Per l'agricampeggio possono essere autorizzate 15 piazzole per un numero massimo di 60 persone.

    Art. 7 - Targa identificativa e Classificazione

    1. Gli operatori autorizzati all'esercizio delle attività di agriturismo, pescaturismo ed ittiturismo devono esporre la targa identificativa di cui all'Allegato 6 o 6 bis. La targa, di dimensioni 125 cm di altezza e 75 cm di larghezza, e con il fondo di colore marrone si divide in tre parti, perfettamente allineate e separate da bordo di colore nero, aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche:
    a) il primo campo di 75 cm di altezza e 75 di larghezza deve riportare il logo dell'Azienda costituito da un cerchio all'interno del quale è disegnato l'arcobaleno che sovrasta una casa, un albero, dell'erba, lo stemma dell' Unione Europea e la scritta Agriturismo Basilicata o Ittiturismo Basilicata o Pescaturismo Basilicata; per l'ittiturismo o la pescaturismo l'erba e l'albero sono sostituiti dal mare, da un pesce, da un pescatore e da una barca; i colori dell'arcobaleno saranno bianco, rosso e verde; il contorno del cerchio, della casa, dell'albero e della scritta saranno di colore nero; l'erba sarà di colore verde, lo stemma dell'Unione Europea sarà azzurro con le stelle di colore giallo, il mare di colore azzurro;

    b) il secondo campo 25 cm di altezza e 75 di larghezza conterrà la denominazione dell'azienda con caratteri di colore bianco;
    c) il terzo campo, 25 cm di altezza e 75 di larghezza, conterrà simbologie dei servizi offerti e frecce direzionali di colore bianco; il materiale ed i sostegni per l'istallazione devono essere quelli utilizzati nella segnaletica stradale o ambientale.
    2. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione della legge nazionale sull'Agriturismo e sentita la competente Commissione Consiliare, verrà disciplinata la Classificazione delle aziende Agrituristiche.

    Art. 8 - Norme igienico-sanitarie

    Fermo restando il rispetto delle disposizioni della legge n. 283 del 30/4/1962 e s. m. ed integrazioni e di quanto stabilito dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 riguardo l'obbligo della stesura del documento di autocontrollo, dell'obbligo della formazione e di quant'altro in esso contenuto, le aziende agricole o di pesca che svolgono attività agrituristica, di pescaturismo e ittiturismo, devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui allegato n. 4.

    Art. 9 - Iscrizione nell'elenco regionale degli operatoti agrituristici, di pescaturismo e di ittiturismo

    1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, di pescaturismo e di ittiturismo è il presupposto necessario per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività di agriturismo, di pescaturismo o di ittiturismo.
    2. I soggetti interessati che intendono intraprendere tali attività vengono iscritti nelle rispettive sezioni dell'Elenco Regionale, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di una azienda attiva agricola, o di pesca, nonché alla documentazione della connessione della attività agrituristica, di ittiturismo e di pescaturismo all'attività agricola o di pesca.

    3. La domanda di iscrizione nell'elenco regionale va presentata all'Ufficio regionale competente in materia del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia montana, utilizzando esclusivamente l'allegato fac-simile ( Allegato 5) e va corredata della seguente documentazione:
    a) Certificati o visure catastali aggiornate, rilasciate dall'UTE, dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda agricola;
    b) Pianta, prospetti e sezioni dei fabbricati, planimetria aziendale con indicazione dei fabbricati esistenti delle colture praticate, delle aree e degli impianti da destinare all'attività agrituristica, nonché documentazione fotografica.

    c) Relazione tecnica descrittiva dell'attività aziendale e delle attività connesse;
    d) Copia conforme all'originale dei titoli di possesso di tutti i terreni e dei fabbricati condotti: nel caso di proprietà, atto di proprietà; in caso di affitto, contratto di durata non inferiore ad anni dieci regolarmente registrato, come per legge, nonché dichiarazione del proprietario del fondo e degli immobili che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e lo svolgimento dell'attività agrituristica per almeno 10 anni (allegato 7);

    e) Statuto ed Atto costitutivo, in copia conforme all'originale ed elenco dei soci (per le società agricole);
    f) Autocertificazione relativa all'attribuzione della Partita Iva ed allo stato di famiglia;(allegato 8)
    g) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
    h) Certificato di iscrizione dell' azienda agricola all'INPS;
    i) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:
    1) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

    2) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di non essere stato dichiarato delinquente abituale(allegato 9).
    l) Piano Aziendale, solo per gli operatori agrituristici, su supporto magnetico (floppy disk) utilizzando lo specifico software che sarà messo a disposizione degli interessati sul sito www.agricoltura.basilicata.it.; e su supporto cartaceo mediante stampa che il software suddetto fornisce automaticamente al termine dell'immissione di tutti i dati richiesti., dal quale risulti:

    1) la data di insediamento in azienda, l'attività agricola svolta in passato, l'ordinamento colturale praticato e le dotazioni aziendali;
    2) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo con l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione attuale e futura;
    3) l'indicazione del tempo lavoro dedicato in azienda;
    4) la descrizione dei servizi che si prevede di offrire nell'ambito dell'attività agrituristica, unitamente all'individuazione della capacità ricettiva intesa sia come posti letto che come spazi di sosta e come posti tavola per la somministrazione di pasti e bevande;

    5) l'ordinamento colturale o gli indirizzi produttivi che si intendono attuare per poter rispettare il rapporto di connessione;
    Il supporto cartaceo dovrà essere sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato nel settore agrario.
    Le informazioni fornite, nella domanda e nel "Piano Aziendale", hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445.
    4. L'iscrizione è effettuata, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta, dalla struttura regionale competente, che provvede a trasmettere all'interessato certificato di iscrizione regionale all'esercizio dell'attività di agriturismo o di pescaturismo o di ittiturismo (Allegato 10), riportante i limiti dell'attività consentita. Copia dello stesso viene, altresì; inviata la Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda.

    5. L'iscrizione ha validità di un anno trascorso il quale, in assenza dell'autorizzazione comunale e del reale svolgimento dell'attività, la stessa decade automaticamente senza particolari atti formali. É consentita la proroga per ulteriori due anni, e senza l'avvio dell'attività, solo in presenza di interventi di ristrutturazione idoneamente documentati sul piano tecnico e funzionale.
    6. L'iscrizione, inoltre, è revocata a seguito della comunicazione di cessata attività da parte del titolare e del Comune, ovvero al sopraggiungere di una delle condizioni di revoca.

    7. L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
    a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
    b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

    c) che non rispettino i limiti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in particolare la connessione delle attività di agriturismo, di ittiturismo e di pescaturismo con le attività principali agricole o di pesca.
    8. Il trasferimento della titolarità di un'azienda operante, iscritta nell'elenco regionale, è considerato nuova iscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a presentare la documentazione indicata al comma 3.
    9. Nel caso di subentro nella titolarità di familiari facenti capo all'impresa familiare, in particolare in applicazione delle norme sull'insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l'iscrizione è concessa dietro presentazione della sola documentazione attestante i requisiti soggettivi e di cui al punto 3 lettere c), e), f), g).

    Art. 10 - Autorizzazione comunale

    1. Il Comune, ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività di agriturismo, di ittiturismo o di pescaturismo, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissando limiti, adempimenti e modalità, utilizzando l'allegato 11 come fac-simile implementato eventualmente con ulteriori prescrizioni previsti dai regolamenti comunali.
    2. I soggetti interessati presentano domanda corredata della seguente documentazione:
    a) certificato di iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Regionale;

    b) relazione tecnica, planimetria aziendale, nonché piante, prospetti e sezioni dei fabbricati e delle aree interessate all'attività agrituristica o di ittiturismo o di pescaturismo;
    c) parere della competente azienda sanitaria locale sull'idoneità degli immobili e dei locali da adibire all'attività agrituristica, di pescaturismo e ittiturismo;
    d) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano;

    e) certificato di formazione così come previsto dalle disposizioni approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 728 del 23/3/2005, pubblicata sul B.U. R. B. n. 25 del 8/4/2005, e concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento per gli alimentaristi in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria; nonché per tutti gli operatori addetti alle sostanze alimentari ed alle bevande, compresi i familiari dell'imprenditore agricolo responsabile dell'agriturismo, dichiarazione di rispetto delle procedure di tutela dell'alimento di cui all'allegato 4;

    f) documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove realizzate, nel caso di organizzazione di attività sportive.
    g) la determinazione delle tariffe da praticare, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare.
    h) ulteriore documenti che il comune riterrà opportuno richiedere al fine di osservare adempimenti dettati dagli strumenti urbanistici, da specifici regolamenti o da altre norme che regolano il settore.
    3. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ne trasmette copia alla struttura regionale competente in materia di agriturismo.

    Art. 11 - Utilizzazione degli immobili-Individuazione dei Comuni Rurali

    1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. L'edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita eccezionalmente e solo se si configura in termini di adeguamento igienico- sanitario delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.
    2. Il recupero ed il restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona.

    3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche, di pescaturismo e ittiturismo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 17 del DPR n. 380/2001 e s. m. ed i., nonché la disposizione di cui all'articolo 24 comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s. m. ed i., in materia di utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, in caso di utilizzo o riuso di immobili esistenti.
    4. Gli imprenditori che risiedono in comuni i cui abitanti sono in numero inferiore a 1.000 unità, secondo quanto rilevato con il censimento ISTAT della popolazione del 2001, e che sono titolari di aziende agricole senza fabbricati rurali, possono svolgere l'attività agrituristica attraverso l'utilizzazione della propria abitazione sita nel centro abitato del comune di residenza.

    Art. 12 - Obblighi degli Operatori

    1.Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 6 della legge sono obbligati a:
    a) esporre al pubblico, copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;
    b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
    c) comunicare, al Comune ed alla Azienda per la Promozione Turistica, entro il 30 novembre di ogni anno, i prezzi massimi per ciascuna prestazione che si impegnano a praticare per l'anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare, nonché l'aggiornamento, in caso di variazione, delle caratteristiche funzionali dei servizi principali e di quelli complementari;

    d) osservare il disposto di cui all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773;
    e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune e all'Azienda Regionale per il Turismo;
    f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, la targa Identificativa secondo il modello predisposto dalla Regione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
    g) comunicare al Sindaco, che ne dà notizia all'Ufficio regionale per l'agriturismo, l'eventuale cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento;

    h) registrare i prodotti e le relative quantità provenienti dalle aziende collegate;
    i) consentire l'accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;
    l) adempiere alle formalità previste per la registrazione degli ospiti e la relativa comunicazione all'autorità di polizia, che è tenuta a fornire le indicazioni e la modulistica necessaria;
    m) fornire alla Regione, su modulistica all'uopo predisposta dall'Ufficio Regionale competente ed entro il 30 marzo di ciascun anno, tutte le informazioni utili per l'applicazione della clausola valutativa di cui all'art. 30 della legge, nonché per consentire la promozione, la pubblicizzazione e la diffusione dell'offerta agrituristica.

    2. Entro un anno dall'autorizzazione comunale, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle loro volontà, debbono iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione.

    Art. 13 - Controlli, violazioni e sanzioni

    1. Il Comune mediante verifiche periodiche, di cadenza almeno semestrale, accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all'autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Dell'esito di tali verifiche darà idonea notizia alla Struttura regionale competente.
    2. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente articolo 12, comma 1.

    3. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
    a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data d'autorizzazione ovvero l'abbia sospesa da almeno un anno, senza previa autorizzazione alla sospensione;
    b) abbia perduto i requisiti di legge e/o sia stato cancellato dall'Elenco regionale;
    c) abbia subito nel corso dell'anno solare n. 3 (tre) provvedimenti di sospensione;
    d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature;

    4. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, che può controdedurre entro trenta giorni dalla contestazione.
    5. Il Comune decide entro i successivi trenta giorni.
    6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto, all'Autorità locale di polizia ed al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Economia Montana per i provvedimenti di competenza.
    7. Sono fatte salve le sanzioni previste dal R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

    Art. 14 - Norme di Prima Attuazione

    1. Gli operatori agrituristici, già titolari di autorizzazione comunale all'esercizio, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1996, n. 24, sono iscritti provvisoriamente d'ufficio nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 9. Gli stessi hanno l'obbligo, tuttavia, di adeguare la propria attività alle prescrizioni della Legge e del presente Regolamento inviando, su richiesta dell'Ufficio Regionale competente, apposita istanza, debitamente documentata, ed utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà all'uopo predisposta.

    2. La verifica dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento verrà effettuata, prioritariamente, con riguardo agli imprenditori agricoli che presenteranno domanda per l'accesso alle provvidenze finanziarie previste in applicazione della Misura IV.9 del Complemento di Programmazione 2000-2006. Identica priorità verrà data agli imprenditori che, già in possesso dei requisiti e di tutti i pareri di cui alla legge regionale 27 aprile 1996, n. 24, siano privi dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici a causa della sopraggiunta approvazione della Legge.

    3. L'Ufficio regionale competente, poi, procederà alla verifica dei requisiti di tutte le altre aziende agrituristiche con autorizzazioni comunali ed, infine, alle attività di istruttoria delle nuove istanze di iscrizione nell'Elenco Regionale.
    4. Ai soggetti già iscritti nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici che non risultino in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, alla data di approvazione della legge (25/febbraio/2005), è fatto obbligo di rinnovare l'istanza per l'iscrizione con le modalità di cui all'articolo 9.

    5. L'Ufficio Regionale competente ed il Comune, verificata la rispondenza dell'attività proposta alle prescrizioni della Legge e del presente Regolamento, rilasciano rispettivamente ed in tempi successivi il certificato d'iscrizione e la nuova autorizzazione comunale.

    Art. 15 - Attività di studio e di ricerca e formazione Professionale

    La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale. A tal fine è costituito un tavolo tecnico presieduto dal Dirigente Generale e costituito dal Dirigente dell'Ufficio responsabile del Settore e dai componenti delle Associazioni designati per la Commissione Regionale per l'Agriturismo.

    ALLEGATO 1 - Tabella per la determinazione del tempo-lavoro per le aziende agricole che svolgono attività di agriturismo

    Omissis

    ALLEGATO 2 - Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività di agriturismo

    Omissis

    ALLEGATO 3 - Piano aziendale - Formulario di presentazione

    Omissis

    ALLEGATO 4 - Norme igienico-sanitarie

    1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l'assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aero - illuminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un comodino. ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell'attrezzatura di pronto soccorso.

    2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati ad ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una volta per settimana.

    3. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto; restano valide anche superfici minori per le autorizzazioni già in essere. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

    4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima, ogni quattro piazzole, di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti.

    5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito di sostanze alimentari e bevande, nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzate per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 2 della medesima legge, tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e della effettiva dimensione dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 26/3/1980, n. 327.

    6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la somministrazione, sul posto, di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:
    a) sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente ad assicurare un'adeguata aerazione ed illuminazione, devono essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale;

    b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri quadrati;
    c) pareti lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri. A questo scopo possono essere utili
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