Delib. G.R. 30/10/2001 n.1291
Rideterminazione standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi agli asili nido, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, c. 1, L.R. 5.12.1994, n. 64.
- Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Edilizia - Scolastica
Parte II
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 5 dicembre 1994 n. 64, "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi" che al comma 1 dell'art. 5 prevede l'approvazione degli standards strutturali, qualitativi e organizzativi degli asili nido e dei servizi integrativi, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 17;
Vista la propria deliberazione 21.2.1997 n. 582, Legge regionale 5 dicembre 1994 n. 64 "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi. Standard strutturali riguardanti gli . asili nido pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1",
Vista la propria deliberazione 1.3.2000 n. 292, Legge regionale 5 dicembre 1994 n. 64 "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi. Standard strutturali riguardanti i servizi integrativi agli asili nido pubblici e privati ai sensi dell'art. 5, comma 1";
Constatato che, a seguito dei rilievi pervenuti dagli enti pubblici e privati gestori di servizi per la prima infanzia zero tre anni determinati dall'applicazione degli standards strutturali succitati, si rende necessario, pur nella salvaguardia della qualità del servizio e con la garanzia dell'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene, rivedere i requisiti strutturali richiesti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi, allo scopo di:
- semplificare l'adeguamento alla normativa delle strutture esistenti ed evitarne la chiusura;
- permettere lo sviluppo di nuovi servizi mantenendo un soddisfacente rapporto qualità costi;
Vista la propria deliberazione 16.3.2001 n. 325 "Autorizzazione ai comuni alla concessione di deroghe agli standards previsti dalle D.G.R. 21.2.1997, n.. 582 e 1.3.2000 n. 292" che, in attesa di tale revisione, ha autorizzato i comuni a concedere motivate deroghe ai requisiti riportati nelle deliberazioni citate per evitare la chiusura di servizi attualmente funzionanti e conseguenti problemi all'utenza interessata;
Considerato che all'interno del Comitato Tecnico Scientifico un gruppo di lavoro ha elaborato i nuovi standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi, sulla base della vigente normativa in materia e che tale documento è stato presentato e discusso dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 15 maggio u.s. con l'apporto di alcune modifiche non sostanziali;
Dato atto che la bozza degli standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi è stata preventivamente inviata ai comuni sedi di asili nido e nel corso di incontri con i responsabili degli uffici tecnici dei comuni sopraccitati è stata verificata la validità e l'applicabilità degli standards proposti;
Dato atto che gli standard riguardano le strutture già operanti e quelle di nuova istituzione sia pubbliche che private ed è compito del comune, organismo preposto al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale n. 64/94, verificarne il possesso;
Ritenuto che per quanto riguarda le strutture operanti, in possesso di autorizzazione al funzionamento, il Comune provvederà in ordine alle autorizzazioni già concesse, alla verifica del possesso degli standards approvati dal presente provvedimento, qualora si presentino discordanze, il Comune dovrà valutare le modalità per l'adeguamento;
Ritenuto infine di sostituire con il presente provvedimento, in un unico atto, quanto già disciplinato dalle proprie deliberazioni n. 582/97 e n. 292/00 riguardanti gli standards strutturali relativi agli asili nido ed ai servizi integrativi per rendere più organica e di facile consultazione la materia;
Su proposta dell'Assessore alla Terza età e Famiglia, Servizi alla Persona, Cultura e Sport:
DELIBERA
1) di approvare gli standards strutturali relativi agli asili nido ed ai servizi integrativi di seguito elencati:
Art. 1 - Premesse e definizione
1. Gli Asili Nido e i Servizi integrativi sono strutture sociali a servizio ed integrazione dell'azione educativa della famiglia rivolti a tutti i bambini con età da tre mesi a tre anni ed hanno lo scopo di concorrere allo sviluppo psicoeducativo dei bambini mediante attività formative, educative, e pedagogiche.
2. I Servizi integrativi non sono da intendersi come servizi sostitutivi degli asili nido, ma come proposte della rete dei servizi psicosociocaducativi per i bambini e per le famiglie già presenti sul territorio, che possono offrire contemporaneamente opportunità formative di socializzazione alla famiglia ed attività ludiche al bambino. Essi possono ospitare i bambini solo per un numero limitato di ore, non superiore alle cinque giornaliere in quanto un ampliamento della fascia oraria trasformerebbe il servizio offerto in asilo nido; di conseguenza non può essere previsto il servizio mensa.
3. Per consentire, nella fase di realizzazione dei Servizi educativi della prima infanzia, il raggiungimento delle finalità proprie degli stessi, è consigliabile che i tecnici progettisti si avvalgano della collaborazione di esperti nelle scienze dell'educazione e della formazione.
Art. 2 - Localizzazione e caratteristiche dell'area
1. Le strutture devono essere localizzate in area di facile accessibilità, inserite nel contesto urbano o raggiungibili facilmente con un percorso agevole da effettuarsi in condizioni di massima sicurezza.
È preferibile prevedere in zona contigua all'accesso principale un idoneo parcheggio.
Art. 3 - Caratteristiche strutturali dell'opera
1. L'opera deve essere concepita come un complesso omogeneo di forma semplice e regolare.
Le strutture devono essere previste preferibilmente su un unico piano fuori terra per favorire il bisogno di esplorazione e il movimento dei bambini accolti.
2. Qualora non sia possibile prevedere la struttura su un unico piano fuori terra può essere proposta la soluzione di disporre gli ambienti su più piani purché quelli destinati ai bambini siano comunque raggruppati per sezione su un unico piano.
3. Gli spazi liberi dei locali destinati ai bambini preferibilmente non devono essere interessati da elementi strutturali. Se tali elementi strutturali sono presenti, gli stessi devono essere adeguatamente protetti.
Art. 4 - Caratteristiche tecniche dell'area esterna
1. Negli Asili nido deve essere prevista un'area esterna complessiva, opportunamente protetta e di norma pari a mq. 10 a bambino. Tale area è comprensiva di passaggi, aiuole, zone piantumate e deve comunque prevedere uno spazio per la zona ludica non inferiore a mq. 6 a bambino. Possono essere individuate anche dimensioni inferiori in base alla sede di ubicazione dell'asilo ad es. centri storici, rispettando comunque uno spazio destinato alla zona ludica non inferiore a mq. 6 a bambino.
2. L'area esterna deve essere adeguata ed attrezzata alle attività educative previste e dotata di necessari accorgimenti che consentano il proseguimento all'esterno delle attività proposte all'interno dell'asilo nido. Nell'area esterna devono essere realizzate una zona giochi e una zona attrezzata; la zona giochi può prevedere spazi per i giochi di movimento, giochi con l'acqua, giochi con la sabbia e ulteriori giochi simbolici.
3. Nel caso di asili esistenti l'area esterna, ad uso esclusivo del servizio, deve comunque garantire per le attività ludiche una superficie minima di mq. 4 a bambino. Qualora l'area esterna sia costituita da un terrazzo, lo stesso deve avere una superficie non inferiore a mq. 4 per bambino e deve inoltre essere opportunamente protetto dai raggi del sole.
4. Per i Servizi integrativi l'area esterna destinata ai bambini deve essere opportunamente protetta e di dimensioni pari a mq. 4 a bambino.
L'area esterna deve essere adeguata e attrezzata come per gli asili nido.
5. Nel caso di servizi integrativi esistenti è preferibile che la stessa disponga di un'area esterna ad uso esclusivo, della superficie minima di mq. 3 per bambino; qualora l'area esterna sia costituita da un terrazzo, lo stesso deve avere una superficie non inferiore a mq. 3 per bambino e deve inoltre essere opportunamente protetto dai raggi del sole.
Art. 5 - Articolazione dell'Asilo nido
1. L'asilo nido deve essere realizzato in modo che i bambini possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati con esclusione quindi dei locali che possono creare loro dei pericoli; deve inoltre essere garantito un facile collegamento con l'area esterna.
2. L'Asilo nido deve essere così organizzato:
a) ingresso che permetta un'idonea accoglienza dei bambini; qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico;
b) sezioni per ciascun gruppo di bambini, suddivise a seconda del numero o dell'età dei bambini accolti o del progetto pedagogico elaborato in riferimento all'organizzazione del servizio;
c) servizi generali.
La superficie utile coperta degli spazi destinati ai bambini di cui alle precedenti lettere a e b, non deve essere inferiore a mq. 7 per bambino.
5.1 Organizzazione delle sezioni
1. La sezione rappresenta l'unità spaziale minima dell'asilo nido e può essere organizzata in base a criteri relativi o all'omogeneità dell'età e sviluppo globale dei bambini o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche individuate dal gruppo di lavoro e riferite alla specifica progettazione educativa.
2. Ciascuna sezione deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati, idonei a svolgere le seguenti funzioni:
- attività ludiche individuali e di gruppo;
- soggiorno e pranzo;
- riposo.
3. I locali per l'igiene personale devono prevedere almeno una vaschetta bagno fissa, un fasciatoio, un vasino, lavabi con un rubinetto ogni sei bambini, aumentati di un ulteriore unità per un successivo gruppo da sei a dodici bambini.
4. È preferibile per la sezione lattanti prevedere il locale cambio e pulizia adiacente agli spazi utilizzati dai bambini.
5.2 Servizi generali
I servizi generali degli asili nido devono comprendere:
- ufficio, se non previsto in altre sedi;
- locale/spazio dedicato alle visite mediche con la garanzia delle necessarie condizioni igieniche;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina e vani accessori. Per i bambini di età superiore ai 13 mesi possono essere previsti i pasti veicolati, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di cucina attrezzato, atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora, non si utilizzi il servizio esterno;
- locali di deposito e sgombero.
Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo, gli spazi dei servizi generali possono essere utilizzati in comune.
Art. 6 Tipologie dei servizi integrativi
1. CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE
È un servizio che fornisce occasioni ludico/relazionali per i bambini e gli adulti.
Obiettivo fondamentale del servizio è consentire spazi e tempi di ascolto, d'interazione e di relazione sia ai bambini che agli adulti.
2. CENTRO BAMBINI
È un servizio socioeducativo in grado di favorire la socializzazione dei bambini attraverso attività ludiche.
Nel caso esista la necessità si possono accorpare le due precedenti tipologie.
Art. 7 Articolazione dei Servizi integrativi
1. Centro bambini e famiglie
Il centro è articolato come segue:
a) locale spazio bambini, dove il genitore può essere presente e seguire il proprio figlio; tale locale deve avere una superficie minima di 5 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste;
b) locale genitori educatori: può essere un locale, in adiacenza comunque al locale bambini o in alternativa uno spazio all'interno del locale bambini, prevedendo in tal caso un aumento adeguato della superficie destinata ai bambini, di cui alla precedente lettera a);
c) servizi igienici per i bambini, devono essere dotati di una vaschetta bagno fissa, un fasciatoio e di lavabi con un rubinetto e un vasino ogni sei bambini, aumentati di un ulteriore unità per un successivo gruppo da sei a dodici bambini;
d) servizi igienici per adulti, devono esser previsti due servizi igienici, di cui uno a servizio del personale e uno a servizio del pubblico;
e) locale ingresso, fornito preferibilmente di doppia porta apribile, sia verso l'interno che verso l'esterno, per creare una zona di isolamento termico;
f) spogliatoio adeguato per il personale;
g) locale deposito e sgombero;
h) ufficio, se non previsto in altre sedi.
2. Centro bambini.
Il centro è articolato come segue:
a) locale spazio bambini, deve avere una superficie minima di 3 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste;
b) locale ufficio. se non previsto in altre sedi;
c) servizi igienici per i bambini: devono essere dotati di lavabi con un rubinetto e un vasino ogni sei bambini, aumentati di un ulteriore unità per un successivo gruppo da sei a dodici bambini, una vaschetta bagno fissa, un fasciatoio;
d) locale ingresso, fornito preferibilmente di doppia porta apribile, sia verso l'interno che verso l'esterno, per creare una zona di isolamento termico;
e) spogliatoio e servizi igienici adeguati per il personale;
f) locale deposito e sgombero.
Art. 8 - Caratteristiche tecniche e di sicurezza
Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione degli asili nido e dei servizi integrativi e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini, come ad esempio: la locazione degli elementi radianti che non deve costituire fonte di pericoli, gli spigoli che devono essere arrotondati, la pavimentazione ed i rivestimenti che devono essere lisci, lavabili e disinfettabili, i serramenti che devono avere spigoli arrotondati ed essere dotati di vetri di sicurezza.
In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.1989 n. 236.
2) di sostituire con il presente atto le proprie deliberazioni n. 582 del 21.2.1997, n. 292 dell'1.3.2000 e n. 325 del 16.3.2001;
3) di stabilire che gli standards riguardano le strutture già operanti e quelle di nuova istituzione sia pubbliche che private ed è compito del comune, organismo preposto al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale n. 64/94, verificarne il possesso;
4) di stabilire che per quanto riguarda le strutture già operanti, in possesso di autorizzazione al funzionamento, il Comune provvederà in ordine alle autorizzazioni già concesse alla verifica del possesso degli standards approvati dal presente provvedimento, qualora si presentino discordanze, il Comune dovrà valutare le modalità per l'adeguamento;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 5 dicembre 1994 n. 64, "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi" che al comma 1 dell'art. 5 prevede l'approvazione degli standards strutturali, qualitativi e organizzativi degli asili nido e dei servizi integrativi, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 17;
Vista la propria deliberazione 21.2.1997 n. 582, Legge regionale 5 dicembre 1994 n. 64 "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi. Standard strutturali riguardanti gli . asili nido pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1",
Vista la propria deliberazione 1.3.2000 n. 292, Legge regionale 5 dicembre 1994 n. 64 "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi. Standard strutturali riguardanti i servizi integrativi agli asili nido pubblici e privati ai sensi dell'art. 5, comma 1";
Constatato che, a seguito dei rilievi pervenuti dagli enti pubblici e privati gestori di servizi per la prima infanzia zero tre anni determinati dall'applicazione degli standards strutturali succitati, si rende necessario, pur nella salvaguardia della qualità del servizio e con la garanzia dell'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene, rivedere i requisiti strutturali richiesti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi, allo scopo di:
- semplificare l'adeguamento alla normativa delle strutture esistenti ed evitarne la chiusura;
- permettere lo sviluppo di nuovi servizi mantenendo un soddisfacente rapporto qualità costi;
Vista la propria deliberazione 16.3.2001 n. 325 "Autorizzazione ai comuni alla concessione di deroghe agli standards previsti dalle D.G.R. 21.2.1997, n.. 582 e 1.3.2000 n. 292" che, in attesa di tale revisione, ha autorizzato i comuni a concedere motivate deroghe ai requisiti riportati nelle deliberazioni citate per evitare la chiusura di servizi attualmente funzionanti e conseguenti problemi all'utenza interessata;
Considerato che all'interno del Comitato Tecnico Scientifico un gruppo di lavoro ha elaborato i nuovi standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi, sulla base della vigente normativa in materia e che tale documento è stato presentato e discusso dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 15 maggio u.s. con l'apporto di alcune modifiche non sostanziali;
Dato atto che la bozza degli standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi è stata preventivamente inviata ai comuni sedi di asili nido e nel corso di incontri con i responsabili degli uffici tecnici dei comuni sopraccitati è stata verificata la validità e l'applicabilità degli standards proposti;
Dato atto che gli standard riguardano le strutture già operanti e quelle di nuova istituzione sia pubbliche che private ed è compito del comune, organismo preposto al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale n. 64/94, verificarne il possesso;
Ritenuto che per quanto riguarda le strutture operanti, in possesso di autorizzazione al funzionamento, il Comune provvederà in ordine alle autorizzazioni già concesse, alla verifica del possesso degli standards approvati dal presente provvedimento, qualora si presentino discordanze, il Comune dovrà valutare le modalità per l'adeguamento;
Ritenuto infine di sostituire con il presente provvedimento, in un unico atto, quanto già disciplinato dalle proprie deliberazioni n. 582/97 e n. 292/00 riguardanti gli standards strutturali relativi agli asili nido ed ai servizi integrativi per rendere più organica e di facile consultazione la materia;
Su proposta dell'Assessore alla Terza età e Famiglia, Servizi alla Persona, Cultura e Sport:
DELIBERA
1) di approvare gli standards strutturali relativi agli asili nido ed ai servizi integrativi di seguito elencati:
Art. 1 - Premesse e definizione
1. Gli Asili Nido e i Servizi integrativi sono strutture sociali a servizio ed integrazione dell'azione educativa della famiglia rivolti a tutti i bambini con età da tre mesi a tre anni ed hanno lo scopo di concorrere allo sviluppo psicoeducativo dei bambini mediante attività formative, educative, e pedagogiche.
2. I Servizi integrativi non sono da intendersi come servizi sostitutivi degli asili nido, ma come proposte della rete dei servizi psicosociocaducativi per i bambini e per le famiglie già presenti sul territorio, che possono offrire contemporaneamente opportunità formative di socializzazione alla famiglia ed attività ludiche al bambino. Essi possono ospitare i bambini solo per un numero limitato di ore, non superiore alle cinque giornaliere in quanto un ampliamento della fascia oraria trasformerebbe il servizio offerto in asilo nido; di conseguenza non può essere previsto il servizio mensa.
3. Per consentire, nella fase di realizzazione dei Servizi educativi della prima infanzia, il raggiungimento delle finalità proprie degli stessi, è consigliabile che i tecnici progettisti si avvalgano della collaborazione di esperti nelle scienze dell'educazione e della formazione.
Art. 2 - Localizzazione e caratteristiche dell'area
1. Le strutture devono essere localizzate in area di facile accessibilità, inserite nel contesto urbano o raggiungibili facilmente con un percorso agevole da effettuarsi in condizioni di massima sicurezza.
È preferibile prevedere in zona contigua all'accesso principale un idoneo parcheggio.
Art. 3 - Caratteristiche strutturali dell'opera
1. L'opera deve essere concepita come un complesso omogeneo di forma semplice e regolare.
Le strutture devono essere previste preferibilmente su un unico piano fuori terra per favorire il bisogno di esplorazione e il movimento dei bambini accolti.
2. Qualora non sia possibile prevedere la struttura su un unico piano fuori terra può essere proposta la soluzione di disporre gli ambienti su più piani purché quelli destinati ai bambini siano comunque raggruppati per sezione su un unico piano.
3. Gli spazi liberi dei locali destinati ai bambini preferibilmente non devono essere interessati da elementi strutturali. Se tali elementi strutturali sono presenti, gli stessi devono essere adeguatamente protetti.
Art. 4 - Caratteristiche tecniche dell'area esterna
1. Negli Asili nido deve essere prevista un'area esterna complessiva, opportunamente protetta e di norma pari a mq. 10 a bambino. Tale area è comprensiva di passaggi, aiuole, zone piantumate e deve comunque prevedere uno spazio per la zona ludica non inferiore a mq. 6 a bambino. Possono essere individuate anche dimensioni inferiori in base alla sede di ubicazione dell'asilo ad es. centri storici, rispettando comunque uno spazio destinato alla zona ludica non inferiore a mq. 6 a bambino.
2. L'area esterna deve essere adeguata ed attrezzata alle attività educative previste e dotata di necessari accorgimenti che consentano il proseguimento all'esterno delle attività proposte all'interno dell'asilo nido. Nell'area esterna devono essere realizzate una zona giochi e una zona attrezzata; la zona giochi può prevedere spazi per i giochi di movimento, giochi con l'acqua, giochi con la sabbia e ulteriori giochi simbolici.
3. Nel caso di asili esistenti l'area esterna, ad uso esclusivo del servizio, deve comunque garantire per le attività ludiche una superficie minima di mq. 4 a bambino. Qualora l'area esterna sia costituita da un terrazzo, lo stesso deve avere una superficie non inferiore a mq. 4 per bambino e deve inoltre essere opportunamente protetto dai raggi del sole.
4. Per i Servizi integrativi l'area esterna destinata ai bambini deve essere opportunamente protetta e di dimensioni pari a mq. 4 a bambino.
L'area esterna deve essere adeguata e attrezzata come per gli asili nido.
5. Nel caso di servizi integrativi esistenti è preferibile che la stessa disponga di un'area esterna ad uso esclusivo, della superficie minima di mq. 3 per bambino; qualora l'area esterna sia costituita da un terrazzo, lo stesso deve avere una superficie non inferiore a mq. 3 per bambino e deve inoltre essere opportunamente protetto dai raggi del sole.
Art. 5 - Articolazione dell'Asilo nido
1. L'asilo nido deve essere realizzato in modo che i bambini possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati con esclusione quindi dei locali che possono creare loro dei pericoli; deve inoltre essere garantito un facile collegamento con l'area esterna.
2. L'Asilo nido deve essere così organizzato:
a) ingresso che permetta un'idonea accoglienza dei bambini; qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico;
b) sezioni per ciascun gruppo di bambini, suddivise a seconda del numero o dell'età dei bambini accolti o del progetto pedagogico elaborato in riferimento all'organizzazione del servizio;
c) servizi generali.
La superficie utile coperta degli spazi destinati ai bambini di cui alle precedenti lettere a e b, non deve essere inferiore a mq. 7 per bambino.
5.1 Organizzazione delle sezioni
1. La sezione rappresenta l'unità spaziale minima dell'asilo nido e può essere organizzata in base a criteri relativi o all'omogeneità dell'età e sviluppo globale dei bambini o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche individuate dal gruppo di lavoro e riferite alla specifica progettazione educativa.
2. Ciascuna sezione deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati, idonei a svolgere le seguenti funzioni:
- attività ludiche individuali e di gruppo;
- soggiorno e pranzo;
- riposo.
3. I locali per l'igiene personale devono prevedere almeno una vaschetta bagno fissa, un fasciatoio, un vasino, lavabi con un rubinetto ogni sei bambini, aumentati di un ulteriore unità per un successivo gruppo da sei a dodici bambini.
4. È preferibile per la sezione lattanti prevedere il locale cambio e pulizia adiacente agli spazi utilizzati dai bambini.
5.2 Servizi generali
I servizi generali degli asili nido devono comprendere:
- ufficio, se non previsto in altre sedi;
- locale/spazio dedicato alle visite mediche con la garanzia delle necessarie condizioni igieniche;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina e vani accessori. Per i bambini di età superiore ai 13 mesi possono essere previsti i pasti veicolati, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di cucina attrezzato, atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora, non si utilizzi il servizio esterno;
- locali di deposito e sgombero.
Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo, gli spazi dei servizi generali possono essere utilizzati in comune.
Art. 6 Tipologie dei servizi integrativi
1. CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE
È un servizio che fornisce occasioni ludico/relazionali per i bambini e gli adulti.
Obiettivo fondamentale del servizio è consentire spazi e tempi di ascolto, d'interazione e di relazione sia ai bambini che agli adulti.
2. CENTRO BAMBINI
È un servizio socioeducativo in grado di favorire la socializzazione dei bambini attraverso attività ludiche.
Nel caso esista la necessità si possono accorpare le due precedenti tipologie.
Art. 7 Articolazione dei Servizi integrativi
1. Centro bambini e famiglie
Il centro è articolato come segue:
a) locale spazio bambini, dove il genitore può essere presente e seguire il proprio figlio; tale locale deve avere una superficie minima di 5 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste;
b) locale genitori educatori: può essere un locale, in adiacenza comunque al locale bambini o in alternativa uno spazio all'interno del locale bambini, prevedendo in tal caso un aumento adeguato della superficie destinata ai bambini, di cui alla precedente lettera a);
c) servizi igienici per i bambini, devono essere dotati di una vaschetta bagno fissa, un fasciatoio e di lavabi con un rubinetto e un vasino ogni sei bambini, aumentati di un ulteriore unità per un successivo gruppo da sei a dodici bambini;
d) servizi igienici per adulti, devono esser previsti due servizi igienici, di cui uno a servizio del personale e uno a servizio del pubblico;
e) locale ingresso, fornito preferibilmente di doppia porta apribile, sia verso l'interno che verso l'esterno, per creare una zona di isolamento termico;
f) spogliatoio adeguato per il personale;
g) locale deposito e sgombero;
h) ufficio, se non previsto in altre sedi.
2. Centro bambini.
Il centro è articolato come segue:
a) locale spazio bambini, deve avere una superficie minima di 3 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste;
b) locale ufficio. se non previsto in altre sedi;
c) servizi igienici per i bambini: devono essere dotati di lavabi con un rubinetto e un vasino ogni sei bambini, aumentati di un ulteriore unità per un successivo gruppo da sei a dodici bambini, una vaschetta bagno fissa, un fasciatoio;
d) locale ingresso, fornito preferibilmente di doppia porta apribile, sia verso l'interno che verso l'esterno, per creare una zona di isolamento termico;
e) spogliatoio e servizi igienici adeguati per il personale;
f) locale deposito e sgombero.
Art. 8 - Caratteristiche tecniche e di sicurezza
Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione degli asili nido e dei servizi integrativi e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini, come ad esempio: la locazione degli elementi radianti che non deve costituire fonte di pericoli, gli spigoli che devono essere arrotondati, la pavimentazione ed i rivestimenti che devono essere lisci, lavabili e disinfettabili, i serramenti che devono avere spigoli arrotondati ed essere dotati di vetri di sicurezza.
In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.1989 n. 236.
2) di sostituire con il presente atto le proprie deliberazioni n. 582 del 21.2.1997, n. 292 dell'1.3.2000 e n. 325 del 16.3.2001;
3) di stabilire che gli standards riguardano le strutture già operanti e quelle di nuova istituzione sia pubbliche che private ed è compito del comune, organismo preposto al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale n. 64/94, verificarne il possesso;
4) di stabilire che per quanto riguarda le strutture già operanti, in possesso di autorizzazione al funzionamento, il Comune provvederà in ordine alle autorizzazioni già concesse alla verifica del possesso degli standards approvati dal presente provvedimento, qualora si presentino discordanze, il Comune dovrà valutare le modalità per l'adeguamento;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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