Delib.G.R. 30/11/2005 n. 8/1266

Determinazione in ordine alla realizzazione e la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto.
  • Forma giuridica: Delibera Giunta regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Lombardia
  • Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
  • LA GIUNTA REGIONALE

    Visti:
    - la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
    - la direttiva 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE del Consiglio;
    - la 1. 27 marzo 1992, n. 257;
    - il D.P.R. 8 agosto 1994;
    - il D.M. sanità 6 settembre 1994;
    - il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
    - il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE del Consiglio;
    - la decisione 16 gennaio 2001, n. 2001/118/CE della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

    - la decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE del Consiglio;
    - il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
    - il D.M. ambiente 13 marzo 2003;
    - la L.R. 29 settembre 2003, n. 17;
    - il D.M. ambiente 29 luglio 2004, n. 248;
    - il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
    - il D.L. 30 giugno 2005, n. 115;
    - il D.M. ambiente 3 agosto 2005;
    - la L. 17 agosto 2005, n. 168;
    Richiamata la d.g.r. 4 agosto 2005, n. 491, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 e revoca della d.g.r. 20945 del 16 febbraio 2005 (Richiesta di intesa alla Commissione Consiliare)";

    Rilevato che in tale piano per far fronte alle necessità di smaltimento dei rifiuti, costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto, provenienti da operazioni di bonifica operate all'interno del territorio regionale è stimata una prima necessità di discariche dedicate per una volumetria di almeno 800.000 mc;
    Atteso che a fronte del disposto dell'art. 6 del D.P.R. 8 agosto 1994 i rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, purché provenienti esclusivamente da attività di demolizione costruzioni o scavi, erano conferibili in discariche di Il categoria tipo A (discariche per rifiuti inerti) e che, pertanto, il precedente Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, adottato con d.g.r. 22 settembre 1995, n. 2490, improntava lo smaltimento del rifiuto cemento-amianto in tale tipologia di discarica;

    Precisato che:
    - la Decisione 2001/118/CE individua i "materiali da costruzione contenenti amianto" al C.E.R. 170605 quale rifiuto non pericoloso;
    - l'art. 4 del d.lgs. 36/03 classifica le discariche in discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi;
    - l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03 consentiva fino al 16 luglio 2005: "... lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, ... di cui all'articolo 6 del D.P.R. 8 agosto 1994, ... relativamente: a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di Il categoria, tipo A";

    - l'allegato 1 al D.M. ambiente 13 marzo 2003 prevede che: "I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: ... b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice C.E.R. 170605;...»;
    Rilevato che, mentre il D.L. 115/05, al comma 1 dell'art. 11 "Conferimento di rifiuti in discarica", prevedeva la proroga al 31 dicembre 2005 del termine previsto nel transitorio dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/03, per il conferimento nelle discariche di inerti dei rifiuti precedentemente avviati a discariche di Il categoria tipo A la L. 168/05 di conversione dello stesso D.L. 115/05, con l'introduzione del comma 1-bis, fissa al 22 agosto 2005 (data di entrata in vigore della legge) il termine ultimo per il conferimento dei rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto;

    Atteso che al momento attuale in Regione Lombardia non sono attive né risultano esser state presentate istanze per discariche di rifiuti non pericolosi, con cella dedicata a materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, come previsto dall'art. 3 del D.M. 13 marzo 2003 e, come tale, non vi sono terminali per lo smaltimento di tali rifiuti che non siano quelli costituiti dagli impianti di stoccaggio intermedio comunque di limitate quantità;
    Preso atto che il D.M. ambiente 3 agosto 2005, abrogando il D.M. 13 marzo 2003, ha approvato nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in attuazione della decisione n. 2003/33/CE, stabilisce, in particolare all'art. 6, comma 6, lettera c), che le autorità territorialmente competenti nell'autorizzare discariche per rifiuti non pericolosi con cella appositamente ed esclusivamente dedicata a tali rifiuti, costituiti da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, possano ridurre le prescrizioni previste ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato 1 al d.lgs. 36/03;

    Ritenuto pertanto indispensabile emanare linee guida per la realizzazione e la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto che individuino le prescrizioni comuni relative a discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o con cella dedicata a tale tipologia di rifiuto che tengano conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lettera c), del D.M. ambiente 3 agosto 2005, al fine di consentire la predisposizione dei relativi progetti da parte dei soggetti interessati;

    Visto il documento recante "Linee guida per la realizzazione e la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto", predisposto dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, di concerto con la competente U.O. Rifiuti dell'A.R.P.A. Lombardia in data 19 ottobre 2005, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    Rilevato altresì che a fronte della carenza quasi totale di impianti di smaltimento a livello nazionale dei rifiuti in questione, necessita salvaguardare prioritariamente lo smaltimento di quelli prodotti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia senza, nel contempo, vietare lo smaltimento degli stessi rifiuti provenienti da fuori regione anche alla luce della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2005;

    Ritenuto pertanto necessario, al fine di salvaguardare le necessità di smaltimento individuate dal P.R.A.L. in conformità ai criteri stabiliti dalla L. 257/92 dando atto che come richiesto dall'art. 5, corna 3, lettera b), del d.lgs. 22/97 nonché dall'art. 5 della direttiva 91/156/CEE lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato secondo il principio di prossimità negli impianti appropriati più vicini, monitorare i flussi dei rifiuti derivanti da fuori Regione attraverso l'utilizzo di dati che verranno trasmessi alla Regione Lombardia entro il 28 febbraio dai gestori degli impianti in questione circa i quantitativi e la provenienza (lombarda ed extra lombarda) dei rifiuti conferiti nell'anno solare precedente;

    Evidenziato che i dati derivanti dal monitoraggio risultano essere indispensabili al fine di una eventuale revisione dei quantitativi previsti dal P.R.A.L. quale volumetria utile per far fronte alle necessità di smaltimento dei rifiuti provenienti da operazioni di bonifica operate all'interno del territorio regionale;
    Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità che, in merito, propone di:

    - approvare la Circolare recante "Linee guida per la realizzazione e la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto" di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    - effettuare il monitoraggio dei flussi di rifiuti, costituiti da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, provenienti da fuori Regione attraverso l'utilizzo dei dati che i gestori degli impianti in questione trasmettono alla Regione Lombardia, D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, entro il 28 febbraio di ogni anno circa i quantitativi e la provenienza (lombarda ed extra lombarda) dei rifiuti conferiti nell'anno solare precedente;

    A voti unanimi espressi nelle forme di legge


    Delibera

    1. di approvare il documento recante "Linee guida per la realizzazione e la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto" di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    2. di effettuare il monitoraggio dei flussi di rifiuti, costituiti da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, provenienti da fuori Regione attraverso l'utilizzo dei dati che i gestori degli impianti in questione trasmettono alla Regione Lombardia, D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, entro il 28 febbraio di ogni anno circa i quantitativi e la provenienza (lombarda ed extra lombarda) dei rifiuti conferiti nell'anno solare precedente.

    ALLEGATO A - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE DISCARICHE PER RIFIUTI COSTITUITI DA MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO

    A fronte del disposto del D.M. ambiente 3 agosto 2005 recante: "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lettera e), con la presente circolare vengono individuate le caratteristiche costruttive minimali e gestionali relative alle discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o con cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto.

    Caratteristiche costruttive

    1. Barriera geologica di fondo. Deve avere un piano di posa posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m o con un franco di almeno 2 in sopra la massima escursione della falda nel caso di acquifero non confinato; deve essere realizzata mediante la messa in opera di:
    - uno strato di materiale minerale compattato avente con conducibilità idraulica k £ 1 x 10-8 m/s e spessore ³ 0,5 m (qualora non già presente naturalmente in loco). Sulle pareti laddove non realizzabile per elevata pendenza delle stesse: dovrà essere messo in opera un materassino bentonitico, con permeabilità analoga a quella sopra indicata, protetto da tessuto non tessuto e deve essere prevista una adeguata protezione di tale sistema dagli attriti e dalle abrasioni (se si usano pneumatici, gli stessi devono essere annegati nella sabbia). La posa di tale sistema deve essere realizzata, in strati di 2 m, contestualmente all'innalzamento del fronte di posa dei rifiuti;

    - tessuto non tessuto;
    - strato di materiale inerte con spessore ³ 0,40 m (ad esempio materiali non più classificati come rifiuti derivanti da impianti di recupero, ghiaia, ecc.).
    2. Raccolta acque meteoriche: realizzata con canalette, poste in opera lungo il lato più depresso del fondo vasca impermeabilizzato, adducenti a vasche di raccolta per verifica delle caratteristiche prima dello scarico finale, assimilato a scarico industriale (ex d.lgs. 152/99), da mantenersi in efficienza sino ad avvenuto recupero ambientale.

    3. Impianto di captazione e combustione del biogas: non ritenuto necessario vista la natura inorganica del rifiuto.
    4. Copertura superficiale finale: deve essere realizzata mediante la messa in opera di:
    - uno strato di regolarizzazione finalizzato alla realizzazione di pendenze idonee al deflusso delle acque meteoriche;
    - uno strato di materiale minerale compattato avente con conducibilità idraulica k £ 1 X 10-7 m/s e spessore ³ 0,30 m;
    - uno strato di materiale drenante con spessore ³ 0,2 m;

    - uno strato di terreno vegetale con spessore ³ 0,8 m.
    5. Sistema di controllo: deve essere posta in opera una rete di piezometri di controllo, posti lungo la linea di deflusso della falda, con interasse pari a 50 m per quelli posti a valle della discarica e interasse pari a 100 m per quelli posti a monte.

    Caratteristiche gestionali

    1. Localizzazione: per quanto attiene ai criteri di localizzazione dell'impianto, vista la natura del rifiuto e le modalità gestionali di messa a dimora, deve farsi riferimento a quelli relativi alle discariche in cui sono conferiti rifiuti inerti diversi da quelli individuati dalla tabella 1 del D.M. ambiente 3 agosto 2005.
    2. Sicurezza operatori: deve essere rispettato quanto previsto dal d.lgs. 626/94 e dal d.m. sanità 6 settembre 1994 in materia di dotazioni per gli operatori che trattano materiali contenenti amianto.

    3. Conformazione degli accessi: gli accessi alla discarica devono essere presidiati da vasca obbligatoria di passaggio ove vengano lavate le ruote degli automezzi. La discarica, in relazione alla presenza di significativi quantitativi di materiali combustibili (pallets di legno e film plastici utilizzati nel confezionamento e/o nella copertura giornaliera) deve essere dotata degli idonei dispositivi antincendio previsti dalla specifica normativa.
    4. Conferimento rifiuti: i rifiuti, costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide identificati dal CER 170605, devono pervenire alla discarica assemblati in pacchi collocati su pallets, imballati con film plastico resistente, e contrassegnati con la simbolistica specifica prevista dalle norme ADR sul trasporto di sostanze pericolose.

    5. Messa a dimora: la scarico dai mezzi di trasporto deve essere effettuato con mezzi meccanici di sollevamento tali da non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti. Qualora il gestore dell'impianto non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati in apposito locale al riparo degli agenti atmosferici; la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data del ricevimento. La discarica dovrà essere suddivisa in aree corrispondenti a rispettive celle di coltivo che, per consentire un fronte unico di posa dei rifiuti potranno anche essere di ampiezza pari alla sezione trasversale della discarica o del lotto in esercizio. La messa a dimora non potrà avvenire per strati superiori a 5 m di altezza.

    6. Copertura giornaliera: la copertura giornaliera sul fronte in uso deve essere operata almeno con un doppio telo in polietilene. Qualora la copertura giornaliera sia operata sulla parte sommatale di uno strato, dovrà essere realizzata come la copertura infrastrato.
    7. Copertura infrastrato: la copertura infrastrato, da realizzarsi obbligatoriamente ogni 5 m, deve avere spessore ³ 0,40 m e può essere realizzata, analogamente al tamponamento di eventuali vuoti laterali, utilizzando materiali plastici quali terre di scavo come disciplinate dalla L. 443/01 e s.m.i.
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