Delib.G.R. del 13/12/2004 n. 2920
Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla Delib. G.R. n. 1138 del 24.6.2002.
- Forma giuridica: Delibera Giunta provinciale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico, Nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
PRESO ATTO dei contenuti del Libro Bianco della Commissione Europea del 20 novembre 1996 "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili", che individua come obiettivo da conseguire entro il 2010 il raddoppio della quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo interno lordo dell'Unione Europea;
PRESO ATTO dei contenuti del "Protocollo d'Intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell'atmosfera", stipulato a Torino a giugno 2001;
VISTA la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
VISTO il DPR 12 aprile 1996 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40", comma I, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 47 avente ad oggetto: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente";
VISTO in particolare l'allegato B della predetta legge regionale - Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette - che al punto 2 lettera g) individua gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
CONSIDERATO il grande e sempre crescente interesse di operatori privati del settore energetico ad installare sul territorio regionale campi di produzione di energia eolica;
VISTA la DGR n. 1138 del 24.6.2002 con cui è stato adottato il documento avente ad oggetto:
"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" con il quale sostanzialmente sono state definite:
- Le procedure autorizzative per la costruzione di impianti eolici;
- La documentazione tecnico-amministrativa occorrente per l'istruttoria dei progetti di che trattasi, ai sensi della L.R. 47/98;
- Gli elementi e le circostanze che rendono incompatibili la realizzazione degli impianti eolici sul territorio, nonché quelli che al contrario possono essere resi compatibili con l'ambiente circostante;
RILEVATA, a due anni dall'attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto Atto di indirizzo, la necessità di procedere alla revisione dello stesso ridefinendo ed implementando la griglia di valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica dei campi eolici da installare sul territorio regionale al fine di evitare che il proliferare di impianti eolici possa, se non correttamente e rigorosamente regimentato, compromettere in modo irreversibile il profilo del paesaggio regionale inteso come bene primario del più complesso bene "ambiente" che è alla base di uno sviluppo eco-compatibile;
VISTO il nuovo documento, che del presente provvedimento è parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale che integra e sostituisce l'"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" approvato con la DGR n. 1138 del 24.6.2002;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:
- Approvare il documento, che del presente atto è parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale che integra e sostituisce l'"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" approvato con la DGR n. 1138 del 24.6.2002;
- Incaricare l'Ufficio Compatibilità Ambientale di dare la massima diffusione al prefato documento.
Tutti gli elaborati ai quali è fatto riferimento, nella premessa e nel testo della deliberazione, sono depositati presso l'Ufficio compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
ATTO DI INDIRIZZO PER IL CORRETTO INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI EOLICI SUL TERRITORIO REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - Via Anzio 75
Premessa
Dal 1999 ad oggi, dai dati in possesso dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, si evidenzia come sul territorio regionale sono in essere molteplici iniziative imprenditoriali tese alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica di origine eolica.
Questa fonte di energia nella realtà lucana ha subito un notevole incremento negli ultimi anni in virtù delle favorevoli condizioni anemometriche e per effetto del positivo indirizzo sia delle politiche nazionali che degli interventi comunitari.
La Regione, pertanto, coerentemente con le direttive comunitarie e nazionali, conferma il rilievo delle fonti rinnovabili di energia come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile ed avverte l'esigenza di ridurre l'inquinamento connesso alla produzione di energia e, in particolare, le emissioni di gas a effetto serra riconoscendosi negli obiettivi del protocollo di Torino (giugno 200l) con il quale si indicava, tra l'altro, la predisposizione, entro il 2002, di piani energetico-ambientali, che privilegiassero le fonti rinnovabili e la razionalizzazione della produzione elettrica e dei consumi energetici.
Allo stato, l'eolico è, quindi, fra le fonti rinnovabili, una delle opzioni più concrete per la produzione di elettricità in relazione alle tecnologie ormai mature per garantire costi di produzione contenuti e impatto ambientale ridotto.
Allo stesso tempo, però, viene avvertita forte l'esigenza che il processo di diffusione dell'eolico sia gestito in modo da ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale, mediante una attenta applicazione della normativa vigente e la previsione e l'individuazione di quegli elementi che rendono certamente incompatibili gli impianti eolici con l'ambiente, il paesaggio e il territorio.
Il proliferare di impianti eolici, infatti, potrebbe, se non correttamente e rigorosamente regimentato, compromettere in modo irreversibile il profilo del paesaggio regionale inteso come bene primario del più complesso bene "ambiente" che è alla base di uno sviluppo eco-sostenibile.
Da ciò la necessità di rivedere l'"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" approvato con D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, revisionando e ridefinendo la griglia di valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica dei campi eolici da installare sul territorio regionale.
Su incarico dell'Assessore all'Ambiente e Territorio, l'Ufficio Compatibilità Ambientale conformandosi alle finalità perseguite dalla politica di programmazione energetica regionale, perseguendo l'obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale presente sul territorio regionale, e sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, ha implementato i contenuti dell'Atto di indirizzo di cui alla DGR n. 1138/2002 elaborando un nuovo documento che integra e sostituisce il precedente.
ELEMENTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CORRETTO INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI EOLICI SUL TERRITORIO
Al fine di pervenire alla definizione di una griglia di sostenibilità degli impianti eolici si definisce la procedura di seguito illustrata in applicazione della L.R. 47/98.
A) Documentazione da produrre per l'esame dei progetti ai sensi della L.R. 47/98
1) Studio Anemologico del sito, necessario a valutare la frequenza del vento in relazione alla intensità e quindi alla reale capacità di produrre energia, mediante una campagna anemometria in situ che deve durare il più a lungo possibile e comunque non meno di un anno. L'attività di rilievo in sito, in termini di durata e capillarità, deve essere correlata alle dimensioni del parco che si intende insediare. La Regione Basilicata si impegna a non divulgare il suddetto Studio Anemologico;
2) Progetto definitivo dell'Impianto Eolico, comprensivo di tutte le opere connesse, corredato da:
- relazione descrittiva dell'intervento;
- elaborati grafici dell'impianto e delle opere connesse;
- documentazione che attesti che gli aerogeneratori utilizzati siano conformi alla "direttiva macchine" (D.P.R. n. 459/1996);
- certificazione dell'idoneità delle caratteristiche delle macchine in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito rilasciata da soggetti aderenti al Sincert o da questi riconosciuti;
3) Modalità di allaccio alla rete elettrica contenute in una specifica documentazione tecnica rilasciata dal gestore della rete;
4) Nulla Osta paesaggistico nei casi in cui l'impianto debba essere collocato in zona interessata a vincolo paesistico ai sensi del D.L.vo 42/2004;
5) Nulla Osta delle Forze Armate (Esercito, marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo se in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
6) Progetto di dismissione dell'impianto a fine esercizio con specificazione degli interventi necessari al ripristino geomorfologico e vegetazionale dei luoghi allo stato originario completo della valutazione economica dell'intervento complessivo;
7) Atto di Impegno alla sottoscrizione da parte del proponente dello Schema di Fideiussione Bancaria, predisposto dalla Regione Basilicata, a garanzia della dismissione dell' impianto a fine utilizzo o, del mancato funzionamento dell'Impianto per più di due anni;
8) Lettera di Intenti con la quale l'Istituto Bancario, prescelto dal proponente, dichiara la propria disponibilità ad emettere Polizza Fidejussioria in favore della Regione Basilicata a garanzia della dismissione dell' impianto per un importo pari al costo della dismissione determinato dal "Progetto di dismissione" da attualizzare annualmente sulla base dell'indice di inflazione registrato nell'anno precedente per la durata del ciclo produttivo dell'Impianto stimato mediamente in 25 anni;
9) Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) redatto secondo la procedura di cui alla L.R. 47/98 che evidenzi le caratteristiche del progetto in funzione degli elementi di impatto individuati dall'"Allegato C" della citata legge regionale. Tenuto conto delle caratteristiche degli impianti eolici e dei contenuti della sopra citata legge gli elementi di impatto meritevoli di specifica trattazione nello studio ambientale sono i seguenti:
I) Impatto sul territorio, la flora e la fauna, dovuto agli aerogeneratori ed alle opere connesse;
II) Rumore;
III) Rischio di incidenti;
IV) Impatto percettivo;
V) Impatto sul patrimonio naturale, storico monumentale e paesistico-ambientale direttamente ed indirettamente interessato;
In particolare lo S.I.A. dovrà considerare l'inserimento dell'impianto nel paesaggio mediante documentazione atta a consentirne la visualizzazione. Il ricorso a tecniche di progettazione del paesaggio può aiutare a controllare il valore dell'emergenza visiva ed a mitigare l'impatto di lunghe file di macchine disposte lungo i crinali o nelle vallate per sfruttare velocità del vento più elevate.
Sarà pertanto cura del proponente allegare allo S.I.A. la carta delle interferenze visive, elaborata in funzione dell'orografia dei luoghi, che consenta di valutare le aree su cui si manifesta l'impatto visivo ed una visualizzazione in 3D fatta da tutti i punti che sono scenicamente in stretta relazione con il sito e l'ambiente limitrofo, in modo da ottenere una o più distribuzioni spaziali dell'impianto in esame.
Relativamente all'analisi della "Fauna" per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 10 o comunque di potenza superiore a 15 MW sono richiesti anche:
I) Lo studio delle migrazioni diurne e notturne dell'avifauna durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea;
II) L'indicazione cartografica in scala adeguata (25.000) della direzione dei venti dominanti;
Analogo studio va effettuato in caso di continuità tra più impianti che cumulativamente superano i 10 aerogeneratori o 15 MW.
B) Elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici
1) Elementi del territorio:
a) Aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose e zone umide comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00;
b) Aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00;
c) Aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili e autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00.
d) Corridoi di transito per grossi mammiferi (in particolare Lupo - Canis lupus)
e) Parchi Nazionali e Regionali;
f) Aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.) comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00 per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di km. 10,00 per le Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.);
g) Aree comprese nell'istituendo Parco nazionale Val d'Agri Lagonegrese e aree comprese in altri parchi, nazionali o regionali, da istituire e già individuati sulla base di atti di volontà ritualmente espressi dalle amministrazioni comunali interessate;
h) Riserve statali o regionali e oasi WWF comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00;
i) Aree fluviali, zone umide, lacuali e dighe artificiali comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00 dalle sponde (per i fiumi 2,00 km per ciascun lato);
j) Aree interessate dalla rete viaria principale e dalle ferrovie avente una profondità di 2,00 km., per ciascun lato della strada o della ferrovia, ed aree visibili dalle stesse strade e ferrovie ricadenti nella fascia compresa tra i 2,00 ed i 5,00 km. dalle stesse infrastrutture. Ai fini dell'applicazione del presente Atto costituiscono la "rete viaria principale" le sotto elencate Strade:
- Autostrada SA-RC;
- Raccordo Autostradale Potenza - SA-RC;
- SS 106 Jonica;
- Bradanica;
- Basentana;
- Agrina;
- Sinnica;
- Potenza - Melfi;
- Ferrandina - Matera;
- Tito - Brienza;
- Fondovalle del Noce.
2) Elementi del paesaggio:
a) Aree interessate dalla presenza di zone boscate e di alberi di alto fusto;
b) Aree comprese nei Piani Paesistici Regionali;
c) Aree Archeologiche ed Emergenze Monumentali comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00;
d) Luoghi di pellegrinaggio, Monasteri, Abbazie, Cattedrali e Castelli comprensivi di una fascia di rispetto di km. 2,00;
e) Fascia costiera jonica per una profondità di 10 Km dalla linea di costa;
f) Fascia costiera tirrenica per una profondità minima di 5 Km dalla linea di costa e per tutte le aree visibili dalla costa stessa ricadenti nella fascia compresa tra i 5 ed i 10 km;
g) Ambito Urbano comprensivo di una fascia di rispetto di km. 2,00 dal centro abitato e/o dalle aree edificabili comprese nei vigenti strumenti Urbanistici;
h) Aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00;
i) Aree calanchive comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00;
3) Elementi del paesaggio agrario antico:
a) Area della Daunia interna caratterizzata da un articolato sistema insediativi documentante le trasformazioni tra il Neolitico e l'età Romana riconoscibile nel territorio dell' alto Melfese (territori comunali di Melfi, Lavello, Venosa, Banzi e Genzano);
b) Area della Murgia Materana caratterizzata da insediamenti rupestri particolarmente complessi (territorio del comune di Matera);
c) Area del Potentino Centrale (territori comunali di Satriano di Lucania, Tito (in parte), Potenza (in parte), Pietragalla (in parte), Vaglio di Basilicata, Cancallara, Oppido Lucano, Tolve e San Chirico Nuovo (in parte)) e della Collina Materana (territori comunali di Accettura, Oliveto Lucano e Tricarico) caratterizzata da centri fortificati e da ville di età romana;
d) fascia ionica coincidente con i territori delle colonie greche per una profondità di 15 Km dalla linea di costa (territori comunali di Nova Siri, Rotondella (in parte), Policoro, Tursi (in parte), Scanzano Jonico, Montalbano Jonico (in parte), Pisticci (in parte), Bernalda e Montescaglioso (in parte);
e) Area enotria della valle del Sauro (territori comunali di Guardia Perticara e Armento);
f) Area grumentina con forte documentazione di forme di centurizzazione di età repubblicana (territori comunali di Grumento Nova, Sarconi e Viaggiano);
g) Area tirrenica caratterizzata da ritrovamenti e testimonianze archeologiche di notevole entità (territori comunali di Maratea, Trecchina e Rivello).
4) Elementi dell'impianto:
a) Mancata conformità degli aerogeneratori alla "direttiva macchine" (D.P.R. n. 459/1996);
b) Mancata certificazione dell'idoneità delle caratteristiche delle macchine in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito rilasciata da soggetti aderenti al Sincert o da questi riconosciuti;
c) Necessità di realizzare elettrodotti aerei per il collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione esistente;
d) Mancanza di una idonea viabilità esistente per l'accesso al sito;
e) Presenza di unità abitative censite e/o abitate ad una distanza inferiore di 500 metri dagli aerogeneratori;
f) Ubicazione della sottostazione elettrica di trasformazione 20/150 kV a meno di 2,00 km dai centri abitati ed a meno di 500 metri dalle abitazioni singole;
g) Ubicazione degli aerogeneratori ad una distanza inferiore a 300 metri dalle strade statali e provinciali (non comprese nell'elenco sopra riportato al punto 1 lettera k);
h) Ubicazione degli aerogeneratori nelle aree indicate a "Rischio Medio", a "Rischio Elevato" o a "Rischio Molto Elevato" nei "Piani per la difesa dal Rischio Idrogeologico", redatti dalle competenti Autorità di Bacino;
i) Ubicazione degli aerogeneratori nelle aree con pendenza superiore al 45%;
C) Criteri "minimi" da osservare nelle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione di un impianto eolico
Gli elementi che seguono, distinti per le diverse fasi di cui si compone la vita di un impianto eolico, sono da ritenersi "criteri minimi" cui dovrà attenersi il proponente al fine di assicurare all'impianto eolico la necessaria compatibilità con il territorio di riferimento.
1) Fase di Progettazione:
Nella redazione del progetto dell'Impianto eolico il Proponente dovrà:
a) Evitare un disposizione degli aerogeneratori dell'impianto eolico la cui mutua posizione possa realizzare, da particolari e privilegiati punti di vista, il così detto "effetto gruppo" o "effetto selva";
b) Utilizzare il più possibile la disposizione in linea evitando, comunque, una eccessiva lunghezza della linea stessa mediante il contenimento del numero di aerogeneratori sulla medesima linea entro le 10 unità; tra un gruppo di aerogeneratori ed il successivo, posti sullo stesso allineamento percettivo, deve intercorrere una distanza di almeno 1,5 km;
c) Disporre gli aerogeneratori ad una distanza l'uno dall'altro, di almeno 5 diametri o 300 metri nello stesso allineamento e di 10 diametri o 600 metri tra allineamenti contigui;
d) Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, con bassa velocità di rotazione delle pale (max 33 rpm) e privi di tiranti;
e) Determinare la gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale;
f) Evitare l'installazione delle torri su aree in frana o classificate "potenzialmente in frana", nei pressi di bordi di scarpate con strati a franapoggio, indipendentemente dallo stato di fatturazione e nei pressi di creste rocciose molto strette ed allungate (rapporto altezza - larghezza > 0.40);
g) Evitare l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi;
h) Prevedere che gli sbancamenti ed i riporti di terreno siano contenuti il più possibile; prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
i) Applicare accorgimenti, nella colorazione delle torri, delle navicelle e delle pale, tali da rendere il più possibile attenuato l'impatto percettivo dell'impianto eolico e migliorare contestualmente la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
j) Evitare l'ubicazione degli aerogeneratori in punti del territorio tali da richiedere necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a bassa quota rappresentate da colorazioni bianche e rosse e segnali luminosi;
k) Evitare la costruzione della cabina di macchina, al piede di ciascuna torre, prevedendo l'installazione del trasformatore e degli altri apparati strumentali all'interno di essa;
l) Prevedere l'estradosso delle fondazioni in calcestruzzo di ciascuna torre ad almeno un metro di profondità dal profilo del suolo;
m) Privilegiare, nella scelta del sito, la minima distanza dalla rete elettrica di immissione;
n) Tutte le linee elettriche necessarie al corretto funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere del tipo interrato ad una profondità minima di 1,2 metri, protette, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate;
o) I tracciati delle linee elettriche interrate devono seguire il più possibile i percorsi stradali;
p) Il valore del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o da potenziare, non deve superare i limiti previsti dalla Legge n. 36/2001;
q) Le sottostazioni elettriche 20/150 kV dovranno essere realizzate con apparecchiature in blindato poste in edifici chiusi con caratteristiche architettoniche consone al territorio di riferimento;
r) Dovranno essere indicate le aree di cantiere ed i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto privilegiando le strade esistenti per evitare la realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi ambientali;
s) Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, privilegiando quelli che consentono un accesso al cantiere senza interventi alla viabilità esistente;
t) Nel caso sia indispensabile realizzare modesti tratti stradali di nuovo impianto, per garantire l'accesso al sito, dovranno preferirsi soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto; in particolare: piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno;
u) Deve essere evitato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto;
2) Fase di Realizzazione:
a) Oltre ad ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta, la realizzazione dell'impianto è subordinata all'approvazione del Progetto esecutivo dell'impianto eolico da parte dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata;
b) Il Proponente dovrà assicurare che la presenza fisica del cantiere non precluda l'esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente;
c) Durante la fase di cantiere, dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre la dispersione di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti;
d) Dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
e) Deve essere ripristinata la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e deve essere garantita la restituzione alle condizioni ante operam delle aree interessate dalle opere non più necessarie alla fase di esercizio (piste di lavoro, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali ecc.);
f) Dovranno essere limitare al minimo, se necessario, le attività di cantiere nel periodo riproduttivo delle principali specie animali;
g) Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.
3) Fase di esercizio:
a) L'effettiva messa in esercizio dell'Impianto, oltre ad ogni altro collaudo, è subordinata all'esito favorevole della verifica di ottemperanza, a cura dell'Ufficio Compatibilità Ambientale di concerto con l'A.R.P.A.B., che attesti la conformità dell'impianto realizzato al Progetto esecutivo approvato dall'Ufficio Compatibilità Ambientale;
b) Il Proponente dovrà assicurare che la presenza fisica dell'impianto eolico non precluda, in nessun caso, l'esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti ne ogni altro tipo di attività preesistente;
c) Le strade a servizio dell'impianto devono essere chiuse al pubblico passaggio (ad esclusione dei proprietari) ed essere utilizzate esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi,
d) Il proponente dovrà assicurare l'interruzione temporanea dell'attività degli aerogeneratori durante i periodi di elevata attività o di intensa migrazione delle specie a rischio su richiesta della Regione Basilicata;
e) Dovrà essere assicurata la protezione dell'impianto eolico in caso di incendio;
f) Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti;
g) Per i primi 5 anni di esercizio dell'impianto eolico dovrà essere effettuato, a cura e spese del proponente, un monitoraggio vegetazionale ed avifaunistico dell'area di intervento sulla base di un "Piano di Monitoraggio" predisposto dal proponente ed allegato al progetto esecutivo che sarà sottoposto all'approvazione dell'Ufficio Compatibilità Ambientale;
4) Fase di dismissione:
Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, stimato mediamente in anni 25 il Proponente dovrà:
a) Rimuovere gli aerogeneratori in tutte le loro componenti con conferimento del materiale agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
b) Rimuovere completamente le linee elettriche e tutti gli apparati elettrici e meccanici della sottostazione con conferimento del materiale agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
c) Ripristinare le piazzole degli aerogeneratori, la viabilità di servizio realizzata ad hoc ed il sito della sottostazione mediante il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione, avendo cura di:
- assicurare almeno un metro di terreno vegetale sul blocco di fondazione in c.a.;
- rimuovere dai tratti stradali della viabilità di servizio da dismettere la fondazione stradale e tutte le opere d'arte;
- per i ripristini vegetazionali utilizzare essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale;
- per i ripristini geomorfologici utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica;
d) Convertire ad altra destinazione d'uso, compatibile con le norme urbanistiche vigenti per l'area e conservando gli elementi architettonici tipici del territorio di riferimento, gli edifici dei punti di raccolta delle reti elettriche e della sottostazione; In alternativa gli stessi dovranno essere demoliti;
e) Comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale la conclusione delle operazioni di dismissione dell'impianto.
D) Disposizioni
Le disposizioni riportate ai Paragrafi A), B) e C) del presente Atto si applicano anche a tutti i progetti di Impianti eolici presentati all'Ufficio Compatibilità Ambientale per i quali, alla data di adozione della D.G.R. che approva il presente Atto, non si sia ancora conclusa la procedura di screening o, nel caso di procedura di V.I.A., non sia stato ancora espresso il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.).
Le Disposizioni riportate al Paragrafo C) - Fasi 2-3-4 del presente Atto si applicano anche ai progetti di impianti eolici per i quali, alla data di adozione della D.G.R. che approva il presente Atto, pur essendo concluso il procedimento di Screening o di V.I.A. ai sensi della L.R. 47/98, non sia stata ancora adottata la D.D. di approvazione del Progetto esecutivo da parte dell'Ufficio Compatibilità Ambientale
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico, Nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
PRESO ATTO dei contenuti del Libro Bianco della Commissione Europea del 20 novembre 1996 "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili", che individua come obiettivo da conseguire entro il 2010 il raddoppio della quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo interno lordo dell'Unione Europea;
PRESO ATTO dei contenuti del "Protocollo d'Intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell'atmosfera", stipulato a Torino a giugno 2001;
VISTA la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
VISTO il DPR 12 aprile 1996 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40", comma I, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 47 avente ad oggetto: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente";
VISTO in particolare l'allegato B della predetta legge regionale - Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette - che al punto 2 lettera g) individua gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
CONSIDERATO il grande e sempre crescente interesse di operatori privati del settore energetico ad installare sul territorio regionale campi di produzione di energia eolica;
VISTA la DGR n. 1138 del 24.6.2002 con cui è stato adottato il documento avente ad oggetto:
"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" con il quale sostanzialmente sono state definite:
- Le procedure autorizzative per la costruzione di impianti eolici;
- La documentazione tecnico-amministrativa occorrente per l'istruttoria dei progetti di che trattasi, ai sensi della L.R. 47/98;
- Gli elementi e le circostanze che rendono incompatibili la realizzazione degli impianti eolici sul territorio, nonché quelli che al contrario possono essere resi compatibili con l'ambiente circostante;
RILEVATA, a due anni dall'attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto Atto di indirizzo, la necessità di procedere alla revisione dello stesso ridefinendo ed implementando la griglia di valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica dei campi eolici da installare sul territorio regionale al fine di evitare che il proliferare di impianti eolici possa, se non correttamente e rigorosamente regimentato, compromettere in modo irreversibile il profilo del paesaggio regionale inteso come bene primario del più complesso bene "ambiente" che è alla base di uno sviluppo eco-compatibile;
VISTO il nuovo documento, che del presente provvedimento è parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale che integra e sostituisce l'"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" approvato con la DGR n. 1138 del 24.6.2002;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:
- Approvare il documento, che del presente atto è parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale che integra e sostituisce l'"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" approvato con la DGR n. 1138 del 24.6.2002;
- Incaricare l'Ufficio Compatibilità Ambientale di dare la massima diffusione al prefato documento.
Tutti gli elaborati ai quali è fatto riferimento, nella premessa e nel testo della deliberazione, sono depositati presso l'Ufficio compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
ATTO DI INDIRIZZO PER IL CORRETTO INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI EOLICI SUL TERRITORIO REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - Via Anzio 75
Premessa
Dal 1999 ad oggi, dai dati in possesso dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, si evidenzia come sul territorio regionale sono in essere molteplici iniziative imprenditoriali tese alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica di origine eolica.
Questa fonte di energia nella realtà lucana ha subito un notevole incremento negli ultimi anni in virtù delle favorevoli condizioni anemometriche e per effetto del positivo indirizzo sia delle politiche nazionali che degli interventi comunitari.
La Regione, pertanto, coerentemente con le direttive comunitarie e nazionali, conferma il rilievo delle fonti rinnovabili di energia come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile ed avverte l'esigenza di ridurre l'inquinamento connesso alla produzione di energia e, in particolare, le emissioni di gas a effetto serra riconoscendosi negli obiettivi del protocollo di Torino (giugno 200l) con il quale si indicava, tra l'altro, la predisposizione, entro il 2002, di piani energetico-ambientali, che privilegiassero le fonti rinnovabili e la razionalizzazione della produzione elettrica e dei consumi energetici.
Allo stato, l'eolico è, quindi, fra le fonti rinnovabili, una delle opzioni più concrete per la produzione di elettricità in relazione alle tecnologie ormai mature per garantire costi di produzione contenuti e impatto ambientale ridotto.
Allo stesso tempo, però, viene avvertita forte l'esigenza che il processo di diffusione dell'eolico sia gestito in modo da ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale, mediante una attenta applicazione della normativa vigente e la previsione e l'individuazione di quegli elementi che rendono certamente incompatibili gli impianti eolici con l'ambiente, il paesaggio e il territorio.
Il proliferare di impianti eolici, infatti, potrebbe, se non correttamente e rigorosamente regimentato, compromettere in modo irreversibile il profilo del paesaggio regionale inteso come bene primario del più complesso bene "ambiente" che è alla base di uno sviluppo eco-sostenibile.
Da ciò la necessità di rivedere l'"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" approvato con D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, revisionando e ridefinendo la griglia di valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica dei campi eolici da installare sul territorio regionale.
Su incarico dell'Assessore all'Ambiente e Territorio, l'Ufficio Compatibilità Ambientale conformandosi alle finalità perseguite dalla politica di programmazione energetica regionale, perseguendo l'obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale presente sul territorio regionale, e sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, ha implementato i contenuti dell'Atto di indirizzo di cui alla DGR n. 1138/2002 elaborando un nuovo documento che integra e sostituisce il precedente.
ELEMENTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CORRETTO INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI EOLICI SUL TERRITORIO
Al fine di pervenire alla definizione di una griglia di sostenibilità degli impianti eolici si definisce la procedura di seguito illustrata in applicazione della L.R. 47/98.
A) Documentazione da produrre per l'esame dei progetti ai sensi della L.R. 47/98
1) Studio Anemologico del sito, necessario a valutare la frequenza del vento in relazione alla intensità e quindi alla reale capacità di produrre energia, mediante una campagna anemometria in situ che deve durare il più a lungo possibile e comunque non meno di un anno. L'attività di rilievo in sito, in termini di durata e capillarità, deve essere correlata alle dimensioni del parco che si intende insediare. La Regione Basilicata si impegna a non divulgare il suddetto Studio Anemologico;
2) Progetto definitivo dell'Impianto Eolico, comprensivo di tutte le opere connesse, corredato da:
- relazione descrittiva dell'intervento;
- elaborati grafici dell'impianto e delle opere connesse;
- documentazione che attesti che gli aerogeneratori utilizzati siano conformi alla "direttiva macchine" (D.P.R. n. 459/1996);
- certificazione dell'idoneità delle caratteristiche delle macchine in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito rilasciata da soggetti aderenti al Sincert o da questi riconosciuti;
3) Modalità di allaccio alla rete elettrica contenute in una specifica documentazione tecnica rilasciata dal gestore della rete;
4) Nulla Osta paesaggistico nei casi in cui l'impianto debba essere collocato in zona interessata a vincolo paesistico ai sensi del D.L.vo 42/2004;
5) Nulla Osta delle Forze Armate (Esercito, marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo se in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
6) Progetto di dismissione dell'impianto a fine esercizio con specificazione degli interventi necessari al ripristino geomorfologico e vegetazionale dei luoghi allo stato originario completo della valutazione economica dell'intervento complessivo;
7) Atto di Impegno alla sottoscrizione da parte del proponente dello Schema di Fideiussione Bancaria, predisposto dalla Regione Basilicata, a garanzia della dismissione dell' impianto a fine utilizzo o, del mancato funzionamento dell'Impianto per più di due anni;
8) Lettera di Intenti con la quale l'Istituto Bancario, prescelto dal proponente, dichiara la propria disponibilità ad emettere Polizza Fidejussioria in favore della Regione Basilicata a garanzia della dismissione dell' impianto per un importo pari al costo della dismissione determinato dal "Progetto di dismissione" da attualizzare annualmente sulla base dell'indice di inflazione registrato nell'anno precedente per la durata del ciclo produttivo dell'Impianto stimato mediamente in 25 anni;
9) Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) redatto secondo la procedura di cui alla L.R. 47/98 che evidenzi le caratteristiche del progetto in funzione degli elementi di impatto individuati dall'"Allegato C" della citata legge regionale. Tenuto conto delle caratteristiche degli impianti eolici e dei contenuti della sopra citata legge gli elementi di impatto meritevoli di specifica trattazione nello studio ambientale sono i seguenti:
I) Impatto sul territorio, la flora e la fauna, dovuto agli aerogeneratori ed alle opere connesse;
II) Rumore;
III) Rischio di incidenti;
IV) Impatto percettivo;
V) Impatto sul patrimonio naturale, storico monumentale e paesistico-ambientale direttamente ed indirettamente interessato;
In particolare lo S.I.A. dovrà considerare l'inserimento dell'impianto nel paesaggio mediante documentazione atta a consentirne la visualizzazione. Il ricorso a tecniche di progettazione del paesaggio può aiutare a controllare il valore dell'emergenza visiva ed a mitigare l'impatto di lunghe file di macchine disposte lungo i crinali o nelle vallate per sfruttare velocità del vento più elevate.
Sarà pertanto cura del proponente allegare allo S.I.A. la carta delle interferenze visive, elaborata in funzione dell'orografia dei luoghi, che consenta di valutare le aree su cui si manifesta l'impatto visivo ed una visualizzazione in 3D fatta da tutti i punti che sono scenicamente in stretta relazione con il sito e l'ambiente limitrofo, in modo da ottenere una o più distribuzioni spaziali dell'impianto in esame.
Relativamente all'analisi della "Fauna" per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 10 o comunque di potenza superiore a 15 MW sono richiesti anche:
I) Lo studio delle migrazioni diurne e notturne dell'avifauna durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea;
II) L'indicazione cartografica in scala adeguata (25.000) della direzione dei venti dominanti;
Analogo studio va effettuato in caso di continuità tra più impianti che cumulativamente superano i 10 aerogeneratori o 15 MW.
B) Elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici
1) Elementi del territorio:
a) Aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose e zone umide comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00;
b) Aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00;
c) Aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili e autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00.
d) Corridoi di transito per grossi mammiferi (in particolare Lupo - Canis lupus)
e) Parchi Nazionali e Regionali;
f) Aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.) comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00 per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di km. 10,00 per le Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.);
g) Aree comprese nell'istituendo Parco nazionale Val d'Agri Lagonegrese e aree comprese in altri parchi, nazionali o regionali, da istituire e già individuati sulla base di atti di volontà ritualmente espressi dalle amministrazioni comunali interessate;
h) Riserve statali o regionali e oasi WWF comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00;
i) Aree fluviali, zone umide, lacuali e dighe artificiali comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00 dalle sponde (per i fiumi 2,00 km per ciascun lato);
j) Aree interessate dalla rete viaria principale e dalle ferrovie avente una profondità di 2,00 km., per ciascun lato della strada o della ferrovia, ed aree visibili dalle stesse strade e ferrovie ricadenti nella fascia compresa tra i 2,00 ed i 5,00 km. dalle stesse infrastrutture. Ai fini dell'applicazione del presente Atto costituiscono la "rete viaria principale" le sotto elencate Strade:
- Autostrada SA-RC;
- Raccordo Autostradale Potenza - SA-RC;
- SS 106 Jonica;
- Bradanica;
- Basentana;
- Agrina;
- Sinnica;
- Potenza - Melfi;
- Ferrandina - Matera;
- Tito - Brienza;
- Fondovalle del Noce.
2) Elementi del paesaggio:
a) Aree interessate dalla presenza di zone boscate e di alberi di alto fusto;
b) Aree comprese nei Piani Paesistici Regionali;
c) Aree Archeologiche ed Emergenze Monumentali comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00;
d) Luoghi di pellegrinaggio, Monasteri, Abbazie, Cattedrali e Castelli comprensivi di una fascia di rispetto di km. 2,00;
e) Fascia costiera jonica per una profondità di 10 Km dalla linea di costa;
f) Fascia costiera tirrenica per una profondità minima di 5 Km dalla linea di costa e per tutte le aree visibili dalla costa stessa ricadenti nella fascia compresa tra i 5 ed i 10 km;
g) Ambito Urbano comprensivo di una fascia di rispetto di km. 2,00 dal centro abitato e/o dalle aree edificabili comprese nei vigenti strumenti Urbanistici;
h) Aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza comprensive di una fascia di rispetto di km. 2,00;
i) Aree calanchive comprensive di una fascia di rispetto di km. 5,00;
3) Elementi del paesaggio agrario antico:
a) Area della Daunia interna caratterizzata da un articolato sistema insediativi documentante le trasformazioni tra il Neolitico e l'età Romana riconoscibile nel territorio dell' alto Melfese (territori comunali di Melfi, Lavello, Venosa, Banzi e Genzano);
b) Area della Murgia Materana caratterizzata da insediamenti rupestri particolarmente complessi (territorio del comune di Matera);
c) Area del Potentino Centrale (territori comunali di Satriano di Lucania, Tito (in parte), Potenza (in parte), Pietragalla (in parte), Vaglio di Basilicata, Cancallara, Oppido Lucano, Tolve e San Chirico Nuovo (in parte)) e della Collina Materana (territori comunali di Accettura, Oliveto Lucano e Tricarico) caratterizzata da centri fortificati e da ville di età romana;
d) fascia ionica coincidente con i territori delle colonie greche per una profondità di 15 Km dalla linea di costa (territori comunali di Nova Siri, Rotondella (in parte), Policoro, Tursi (in parte), Scanzano Jonico, Montalbano Jonico (in parte), Pisticci (in parte), Bernalda e Montescaglioso (in parte);
e) Area enotria della valle del Sauro (territori comunali di Guardia Perticara e Armento);
f) Area grumentina con forte documentazione di forme di centurizzazione di età repubblicana (territori comunali di Grumento Nova, Sarconi e Viaggiano);
g) Area tirrenica caratterizzata da ritrovamenti e testimonianze archeologiche di notevole entità (territori comunali di Maratea, Trecchina e Rivello).
4) Elementi dell'impianto:
a) Mancata conformità degli aerogeneratori alla "direttiva macchine" (D.P.R. n. 459/1996);
b) Mancata certificazione dell'idoneità delle caratteristiche delle macchine in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito rilasciata da soggetti aderenti al Sincert o da questi riconosciuti;
c) Necessità di realizzare elettrodotti aerei per il collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione esistente;
d) Mancanza di una idonea viabilità esistente per l'accesso al sito;
e) Presenza di unità abitative censite e/o abitate ad una distanza inferiore di 500 metri dagli aerogeneratori;
f) Ubicazione della sottostazione elettrica di trasformazione 20/150 kV a meno di 2,00 km dai centri abitati ed a meno di 500 metri dalle abitazioni singole;
g) Ubicazione degli aerogeneratori ad una distanza inferiore a 300 metri dalle strade statali e provinciali (non comprese nell'elenco sopra riportato al punto 1 lettera k);
h) Ubicazione degli aerogeneratori nelle aree indicate a "Rischio Medio", a "Rischio Elevato" o a "Rischio Molto Elevato" nei "Piani per la difesa dal Rischio Idrogeologico", redatti dalle competenti Autorità di Bacino;
i) Ubicazione degli aerogeneratori nelle aree con pendenza superiore al 45%;
C) Criteri "minimi" da osservare nelle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione di un impianto eolico
Gli elementi che seguono, distinti per le diverse fasi di cui si compone la vita di un impianto eolico, sono da ritenersi "criteri minimi" cui dovrà attenersi il proponente al fine di assicurare all'impianto eolico la necessaria compatibilità con il territorio di riferimento.
1) Fase di Progettazione:
Nella redazione del progetto dell'Impianto eolico il Proponente dovrà:
a) Evitare un disposizione degli aerogeneratori dell'impianto eolico la cui mutua posizione possa realizzare, da particolari e privilegiati punti di vista, il così detto "effetto gruppo" o "effetto selva";
b) Utilizzare il più possibile la disposizione in linea evitando, comunque, una eccessiva lunghezza della linea stessa mediante il contenimento del numero di aerogeneratori sulla medesima linea entro le 10 unità; tra un gruppo di aerogeneratori ed il successivo, posti sullo stesso allineamento percettivo, deve intercorrere una distanza di almeno 1,5 km;
c) Disporre gli aerogeneratori ad una distanza l'uno dall'altro, di almeno 5 diametri o 300 metri nello stesso allineamento e di 10 diametri o 600 metri tra allineamenti contigui;
d) Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, con bassa velocità di rotazione delle pale (max 33 rpm) e privi di tiranti;
e) Determinare la gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale;
f) Evitare l'installazione delle torri su aree in frana o classificate "potenzialmente in frana", nei pressi di bordi di scarpate con strati a franapoggio, indipendentemente dallo stato di fatturazione e nei pressi di creste rocciose molto strette ed allungate (rapporto altezza - larghezza > 0.40);
g) Evitare l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi;
h) Prevedere che gli sbancamenti ed i riporti di terreno siano contenuti il più possibile; prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
i) Applicare accorgimenti, nella colorazione delle torri, delle navicelle e delle pale, tali da rendere il più possibile attenuato l'impatto percettivo dell'impianto eolico e migliorare contestualmente la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
j) Evitare l'ubicazione degli aerogeneratori in punti del territorio tali da richiedere necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a bassa quota rappresentate da colorazioni bianche e rosse e segnali luminosi;
k) Evitare la costruzione della cabina di macchina, al piede di ciascuna torre, prevedendo l'installazione del trasformatore e degli altri apparati strumentali all'interno di essa;
l) Prevedere l'estradosso delle fondazioni in calcestruzzo di ciascuna torre ad almeno un metro di profondità dal profilo del suolo;
m) Privilegiare, nella scelta del sito, la minima distanza dalla rete elettrica di immissione;
n) Tutte le linee elettriche necessarie al corretto funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere del tipo interrato ad una profondità minima di 1,2 metri, protette, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate;
o) I tracciati delle linee elettriche interrate devono seguire il più possibile i percorsi stradali;
p) Il valore del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o da potenziare, non deve superare i limiti previsti dalla Legge n. 36/2001;
q) Le sottostazioni elettriche 20/150 kV dovranno essere realizzate con apparecchiature in blindato poste in edifici chiusi con caratteristiche architettoniche consone al territorio di riferimento;
r) Dovranno essere indicate le aree di cantiere ed i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto privilegiando le strade esistenti per evitare la realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi ambientali;
s) Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, privilegiando quelli che consentono un accesso al cantiere senza interventi alla viabilità esistente;
t) Nel caso sia indispensabile realizzare modesti tratti stradali di nuovo impianto, per garantire l'accesso al sito, dovranno preferirsi soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto; in particolare: piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno;
u) Deve essere evitato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto;
2) Fase di Realizzazione:
a) Oltre ad ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta, la realizzazione dell'impianto è subordinata all'approvazione del Progetto esecutivo dell'impianto eolico da parte dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata;
b) Il Proponente dovrà assicurare che la presenza fisica del cantiere non precluda l'esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente;
c) Durante la fase di cantiere, dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre la dispersione di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti;
d) Dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
e) Deve essere ripristinata la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e deve essere garantita la restituzione alle condizioni ante operam delle aree interessate dalle opere non più necessarie alla fase di esercizio (piste di lavoro, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali ecc.);
f) Dovranno essere limitare al minimo, se necessario, le attività di cantiere nel periodo riproduttivo delle principali specie animali;
g) Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.
3) Fase di esercizio:
a) L'effettiva messa in esercizio dell'Impianto, oltre ad ogni altro collaudo, è subordinata all'esito favorevole della verifica di ottemperanza, a cura dell'Ufficio Compatibilità Ambientale di concerto con l'A.R.P.A.B., che attesti la conformità dell'impianto realizzato al Progetto esecutivo approvato dall'Ufficio Compatibilità Ambientale;
b) Il Proponente dovrà assicurare che la presenza fisica dell'impianto eolico non precluda, in nessun caso, l'esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti ne ogni altro tipo di attività preesistente;
c) Le strade a servizio dell'impianto devono essere chiuse al pubblico passaggio (ad esclusione dei proprietari) ed essere utilizzate esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi,
d) Il proponente dovrà assicurare l'interruzione temporanea dell'attività degli aerogeneratori durante i periodi di elevata attività o di intensa migrazione delle specie a rischio su richiesta della Regione Basilicata;
e) Dovrà essere assicurata la protezione dell'impianto eolico in caso di incendio;
f) Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti;
g) Per i primi 5 anni di esercizio dell'impianto eolico dovrà essere effettuato, a cura e spese del proponente, un monitoraggio vegetazionale ed avifaunistico dell'area di intervento sulla base di un "Piano di Monitoraggio" predisposto dal proponente ed allegato al progetto esecutivo che sarà sottoposto all'approvazione dell'Ufficio Compatibilità Ambientale;
4) Fase di dismissione:
Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, stimato mediamente in anni 25 il Proponente dovrà:
a) Rimuovere gli aerogeneratori in tutte le loro componenti con conferimento del materiale agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
b) Rimuovere completamente le linee elettriche e tutti gli apparati elettrici e meccanici della sottostazione con conferimento del materiale agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
c) Ripristinare le piazzole degli aerogeneratori, la viabilità di servizio realizzata ad hoc ed il sito della sottostazione mediante il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione, avendo cura di:
- assicurare almeno un metro di terreno vegetale sul blocco di fondazione in c.a.;
- rimuovere dai tratti stradali della viabilità di servizio da dismettere la fondazione stradale e tutte le opere d'arte;
- per i ripristini vegetazionali utilizzare essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale;
- per i ripristini geomorfologici utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica;
d) Convertire ad altra destinazione d'uso, compatibile con le norme urbanistiche vigenti per l'area e conservando gli elementi architettonici tipici del territorio di riferimento, gli edifici dei punti di raccolta delle reti elettriche e della sottostazione; In alternativa gli stessi dovranno essere demoliti;
e) Comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale la conclusione delle operazioni di dismissione dell'impianto.
D) Disposizioni
Le disposizioni riportate ai Paragrafi A), B) e C) del presente Atto si applicano anche a tutti i progetti di Impianti eolici presentati all'Ufficio Compatibilità Ambientale per i quali, alla data di adozione della D.G.R. che approva il presente Atto, non si sia ancora conclusa la procedura di screening o, nel caso di procedura di V.I.A., non sia stato ancora espresso il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.).
Le Disposizioni riportate al Paragrafo C) - Fasi 2-3-4 del presente Atto si applicano anche ai progetti di impianti eolici per i quali, alla data di adozione della D.G.R. che approva il presente Atto, pur essendo concluso il procedimento di Screening o di V.I.A. ai sensi della L.R. 47/98, non sia stata ancora adottata la D.D. di approvazione del Progetto esecutivo da parte dell'Ufficio Compatibilità Ambientale