Delibera Giunta Regionale 12/05/2009 n. 595
Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. <br>Modifica della Deliberazione Giunta regionale 23 maggio 2008, n. 551
- Forma giuridica: Decreto Pres. Giunta regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Ambiente - Fonti rinnovabili
La Giunta regionale
(omissis)
Delibera
per le motivazioni di cui in premessa, di approvare quanto segue:
1. la definizione “impianto industriale” di cui all’allegato 3, punto 3, lettera 3h), della legge regionale 38/1998 deve intendersi come ogni impianto eolico di taglia superiore ai 20 Kw di potenza installata, e di taglia inferiore o uguale ai 20 Kw che non possa essere ricondotto alla finalità dell’autoproduzione, dove per autoproduttore si deve intendere “la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso della società controllante o delle società controllate”, come da definizione di cui all’art. 2 comma 2 del Dlgs 79/1999, ammettendo che in caso di immissione in rete dell’energia prodotta la taglia dell’impianto debba essere tale da non produrre energia in eccedenza superiore al 30% su base annua rispetto al consumo reale dell’insediamento o installazione che si intende servire;
2. i requisiti progettuali e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle procedure di cui alla Lr 38/1998 relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, agli impianti eolici ed agli impianti mini-idroelettrici sono i seguenti:
Impianti solari (termici e fotovoltaici)
Gli impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e quelli inferiori ai 20 kw di potenza installata sono esclusi dall’assoggettamento alle procedure di Via, ai sensi del Dm 19 febbraio 2007.
Requisiti progettuali:
— integrazione architettonica parziale;
— integrazione architettonica;
così come definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387”, includendo le serre diverse da quelle c.d. a tunnel, vale a dire costituite da coperture di plastica non infisse al suolo, all’interno della definizione di strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione di cui all’art. 2 dello stesso decreto;
— collocazione su strutture esistenti;
— collocazione in aree da riqualificare quali ex cave e discariche a termine coltivazione, qualora vi sia la coerenza di livello programmatorio e la destinazione produttiva non crei conflitti con le destinazioni d’uso limitrofe nel contesto;
— allaccio alla rete elettrica di distribuzione mediante linea interrata, solo ed esclusivamente lungo viabilità esistente.
Qualora nell’ambito dell’insediamento oggetto di intervento siano presenti coperture di strutture non utilizzate a scopo produttivo/insediativo, e non utilizzabili con impianti solari, ad es. di serre dismesse, a titolo compensativo deve essere resa permeabile la maggior superficie di terreno possibile, mediante rimozione delle pannellature in vetro e delle pavimentazioni non utilizzabili a fini agricoli o di produzione energetica. L’indirizzo è qualificante anche nel caso di altri tipi di coperture, con condizioni analoghe, ai fini di riqualificazione sia paesistica che idrogeologica ed idraulica.
Documentazione da fornire:
— progetto dell’impianto comprensivo dell’allaccio alla rete elettrica e dell’assenso del gestore all’allaccio stesso;
— progettazione della rete di drenaggio superficiale e stima dell’eventuale impermeabilizzazione indotta su porzioni di suolo, ferma restando l’opportunità di limitare al massimo il fenomeno;
— verifica geologica e geotecnica della fondazione a terra dei pannelli e, nel caso di ex discariche di Rsu e assimilabili e di rifiuti speciali verifica dell’interazione con il capping della discarica e le eventuali funzioni residue della discarica stessa (gestione biogas, percolato);
— approfondimenti di tipo paesistico mediante fotoinserimento di dettaglio e rispetto alle visuali significative, valutazione dell’effetto riflettente dei pannelli e dell’eventuale disturbo presso funzioni significative nel contesto (abbagliamento lungo viabilità, interazione visiva di tipo negativo con emergenze storico-architettoniche, ecc.).
Impianti eolici
Requisiti progettuali
Si richiamano integralmente i contenuti della Dgr 966/20021 .
Inoltre è necessario per tali impianti:
— la collocazione all’esterno delle aree non idonee come da Dgr 966/2002, ad esclusione di quelli con potenza inferiore ai 5 kw ad asse verticale;
— l’asservimento a singole utenze private o pubbliche di potenza direttamente riconducibile alle condizioni di cui alla definizione di autoproduzione; nel caso, l’impianto deve essere costituito da un solo aerogeneratore di potenza commisurata;
— la producibilità specifica, da stimarsi per gli impianti industriali sulla base di un rilievo anemologico e anemometrico nel sito di interesse della durata di non meno di un anno, non inferiore alle 1700 ore equivalenti. Le misurazioni devono essere fatte conformemente alle norme internazionali per la misura dei parametri meteo, tra i quali il vento, di cui alla guida della World Meteorological Organization;
— l’interramento dei cavidotti di allaccio alla rete di distribuzione solo ed esclusivamente lungo viabilità esistente;
— l’individuazione dei siti sulla base dell’idoneità morfologica, così da garantire, a valle della realizzazione dell’impianto eolico, delle opere accessorie e dei necessari interventi di ripristino e rinaturalizzazione, l’assenza di alterazioni rispetto alla morfologia originaria.
Documentazione da fornire
Si richiama quanto definito in merito dalla citata Dgr 966/2002, da integrare con:
— piano economico-finanziario, comprendente anche lo smantellamento e il ripristino finale dei luoghi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e della totale reversibilità dell’intervento;
— monitoraggio almeno annuale dell’avifauna e della chirotterofauna, utilizzando lo schema di protocollo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. Tale schema costituisce riferimento utile, da adattare ai casi specifici garantendone i contenuti minimi, sia per la ricognizione preliminare degli elementi sensibili presenti nell’ambito territoriale di riferimento della proposta di progetto, sia per il monitoraggio pre— e post— realizzazione.
Impianti mini-idroelettrici
Indirizzi progettuali
1. non ammissibilità delle derivazioni e opere connesse di nuova realizzazione qualora:
a) interessino anche parzialmente corsi d’acqua all’interno di Sic, Zps e aree protette, nei quali siano presenti:
— specie ittiche comprese nell’allegato II e IV della Dir 43/92/Ce (Alosa fallax, Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Leuciscus souffia, Petromyzon marinus, Rutilus rubilio, Salmo macrostigma, Salmo marmoratus);
— specie di anfibi comprese nell’allegato II della Dir 43/92/Ce (Triturus carnifex, Speleomantes strinatii, Speleomantes ambrosii, Salamandrina terdigitata, Bombina variegata);
— la specie Austropotamobius pallipes (gambero di fiume) anche essa compresa nell’allegato II della direttiva 92/43/Ce, e le specie Salmo marmoratus, Pelodytes punctatus, Gasterosteus aculeatus, Potamon fluviatile;
b) la valutazione caso per caso riscontri la presenza delle specie di cui alla lettera a), fuori da Sic, Zps e aree protette;
c) interessino anche parzialmente corsi d’acqua all’interno di aree carsiche di cui alla Lr 14/1990;
d) interessino corsi d’acqua che alimentano, anche tramite il relativo reticolo idrico superficiale o sotterraneo, zone umide o aree naturali o seminaturali con livelli idrici affioranti in modo permanente o stagionale, che siano importanti per la conservazione delle specie di cui alla precedente lettera a) o popolazioni di avifauna legate all’ambiente di acqua dolce, comprese nell’allegato 1 della direttiva 79/409/Cee, o comprendano habitat inclusi in allegato 1 della direttiva 79/409/Ce;
e) interessino habitat idro-igrofili e/o ripariali, compresi in allegato I della direttiva 92/43/Cee, o aree di importanza riproduttiva o trofica per le specie di cui ai punti precedenti;
2. valutazione caso per caso della riattivazione di derivazioni e opere connesse e/o sfruttamento di salti esistenti, nelle condizioni di cui sopra, nell’ambito delle prescritte procedure di Via di cui alla Lr 38/1998;
Sono esclusi dall’assoggettamento alle procedure di Via gli impianti per la produzione di energia idroelettrica, indipendentemente dalla taglia, che sfruttano i salti e le derivazioni esistenti in ambito acquedottistico.
In ogni caso, la documentazione da predisporre per lo svolgimento delle procedure di Via, fatto salvo quanto disposto dalle Norme Tecniche di cui alla Dgr 1415/1999 e s.m.i., deve avere i seguenti:
Contenuti documentali:
— serie idrometrica misurata per l’arco temporale di almeno un anno, desumibile da eventuale stazione localizzata nel tratto di interesse o, in alternativa, da monitoraggio effettuato in situ. Sono di seguito elencate le specifiche tecniche con cui eseguire tale monitoraggio:
in caso di stazione idrometrica esistente, la sezione di misura deve essere prossima al tratto interessato dall’impianto, in modo da non comportare contributi areali significativi ai fini dell’incremento della portata o contributi concentrati (affluenti);
in caso di monitoraggio in sito, la sezione idraulica individuata non dovrà essere soggetta a variazioni morfologiche (es. sezione in roccia; briglia naturale o artificiale). Nel caso non sia individuabile una sezione a fondo fisso, a ogni misura di portata dovrà essere associato un rilievo del fondo;
le misure dovranno essere effettuate con cadenza almeno mensile e dopo ogni evento meteorico significativo;
la scala di deflusso dovrà essere desunta dalle misure di livello tramite idonea correlazione idraulica profondità-portata (es. deflusso a stramazzo); nel caso la sezione individuata non sia assimilabile a sezione idraulica di controllo, per la costruzione della scala di deflusso dovrà essere simulato il deflusso della corrente in moto permanente per un tratto significativo a monte e a valle della sezione di interesse;
— correlazione tra dati idrometrici e dati pluviometrici in stazioni limitrofe e significative per il bacino di interesse e determinazione del bilancio idrologico del sottobacino sotteso alla sezione di restituzione in alveo;
— calcolo del Dmv e considerazioni su valori di portata media annua calcolati e misurati;
— valutazioni sul trasporto solido del bacino, in termini di analisi delle potenzialità di produzione di sedimenti e relative misure di manutenzione delle opere;
— elenco di eventuali derivazioni a monte e valle di quella oggetto di richiesta, con indicazione della tipologia (idroelettrico, irriguo, industriale, potabile), dell’entità del prelievo ed eventuali interferenze con la derivazione oggetto di valutazione;
— descrizione della morfologia del corso d’acqua nel tratto di interesse;
— relazione geologica con quantificazione e gestione del materiale di scavo;
— relazione idrogeologica con individuazione e quantificazione dei rapporti tra acquiferi e deflussi superficiali, con particolare attenzione a eventuali zone di ravvenamento della falda situate in prossimità della presa;
— relazione idraulica in condizioni di piena di progetto;
— descrizione delle opere di cantiere, della loro temporaneità o definitività e impatti correlati, con individuazione delle relative mitigazioni;
— individuazione delle tecniche e modalità di manutenzione degli impianti al fine di determinare eventuali impatti legati alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
— assenso del gestore all’allaccio alla rete elettrica e indicazione almeno planimetrica della rete di connessione con la rete di distribuzione;
— relazione naturalistica, contenente: individuazione delle specie animali e vegetali, in particolare legati all’ambiente fluviale e valutazione della sensibilità delle stesse nei confronti dell’alterazione del naturale regime idrico (taglio degli idrogrammi di portata), con particolare riferimento agli habitat ed alle specie indicate al punto 1. della sezione “Indirizzi progettuali”; monitoraggio delle specie sensibili, qualora riscontrate, per un periodo significativo e nelle fasi critiche del ciclo vitale (es. periodo riproduttivo);
— soluzioni progettuali che garantiscano la naturalità fluviale, secondo quanto indicato nell’art. 18, comma 2, della Lr 21/2004;
— eventuali ulteriori mitigazioni/compensazioni morfologiche e vegetazionali, a fini sia bionaturalistici che paesistici;
— piano economico-finanziario, comprendente anche lo smantellamento e il ripristino finale dei luoghi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e della totale reversibilità dell’intervento.
Nel caso l’intervento si localizzi in un’area sensibile, così come definita dalla Lr 38/1998, i contenuti documentali di cui sopra dovranno essere integrati come di seguito illustrato:
Area Carsica:
— almeno due stazioni di monitoraggio della portata, attigue a presa e restituzione, per verificare la sussistenza o meno di perdite idrologiche;
— modellazione del circuito carsico interessato dal progetto, con l’utilizzo di idonei traccianti, per almeno un anno, parallelamente al monitoraggio idrologico, e verifica delle eventuali alterazioni indotte dall’intervento.
Area Sic:
— studio di incidenza con i contenuti documentali di cui all’Allegato B “Sezione interventi” della Dgr 328/2006;
— monitoraggio almeno annuale dell’habitat/specie sensibili legati all’ambiente fluviale, con particolare attenzione agli impatti causati dalle variazioni di portata, e osservazione/valutazione degli effetti indotti da periodi di magra estrema o siccità;
— descrizione delle mitigazioni e dei dispositivi atti a garantire la funzionalità ecologica del corso d’acqua quali:
realizzazione degli interventi idraulici strettamente necessari preferendo difese flessibili e limitando quelle rigide a quando necessarie, ad esempio alla sola sponda in corrispondenza della quale l’acqua derivata tenderebbe ad uscire dal corridoio assegnatole;
calendarizzazione delle opere al fine di evitare i periodi riproduttivi delle specie sensibili;
regolazione del flusso di derivazione in modo da garantire le condizioni per un normale successo riproduttivo delle specie presenti (per gli anfibi, la quantità d’acqua nei siti riproduttivi deve consentire sempre il normale sviluppo dei girini fino alla metamorfosi; per i pesci le portate dei corsi d’acqua devono essere sempre tali da consentire lo svolgimento delle consuete migrazioni riproduttive, durante le quali molte specie risalgono il corso d’acqua alla ricerca delle aree di frega);
realizzazione di passaggi di risalita per pesci (adeguati alle esigenze ecologiche delle specie presenti localmente);
ripristino delle aree di margine e rinaturalizzazione dei tratti interessati da interventi, anche attraverso l’introduzione di dispositivi per la diversificazione del substrato, quali il mantenimento lungo tratti del corso d’acqua e delle sponde di detriti vegetali grossolani, la creazione di buffers ripariali di vegetazione naturale profondi almeno 30-60 m, la costruzione di ricoveri sottospondali e siti perifluviali per pesci.
(omissis)
Delibera
per le motivazioni di cui in premessa, di approvare quanto segue:
1. la definizione “impianto industriale” di cui all’allegato 3, punto 3, lettera 3h), della legge regionale 38/1998 deve intendersi come ogni impianto eolico di taglia superiore ai 20 Kw di potenza installata, e di taglia inferiore o uguale ai 20 Kw che non possa essere ricondotto alla finalità dell’autoproduzione, dove per autoproduttore si deve intendere “la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso della società controllante o delle società controllate”, come da definizione di cui all’art. 2 comma 2 del Dlgs 79/1999, ammettendo che in caso di immissione in rete dell’energia prodotta la taglia dell’impianto debba essere tale da non produrre energia in eccedenza superiore al 30% su base annua rispetto al consumo reale dell’insediamento o installazione che si intende servire;
2. i requisiti progettuali e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle procedure di cui alla Lr 38/1998 relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, agli impianti eolici ed agli impianti mini-idroelettrici sono i seguenti:
Impianti solari (termici e fotovoltaici)
Gli impianti fotovoltaici integrati, parzialmente integrati e quelli inferiori ai 20 kw di potenza installata sono esclusi dall’assoggettamento alle procedure di Via, ai sensi del Dm 19 febbraio 2007.
Requisiti progettuali:
— integrazione architettonica parziale;
— integrazione architettonica;
così come definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387”, includendo le serre diverse da quelle c.d. a tunnel, vale a dire costituite da coperture di plastica non infisse al suolo, all’interno della definizione di strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione di cui all’art. 2 dello stesso decreto;
— collocazione su strutture esistenti;
— collocazione in aree da riqualificare quali ex cave e discariche a termine coltivazione, qualora vi sia la coerenza di livello programmatorio e la destinazione produttiva non crei conflitti con le destinazioni d’uso limitrofe nel contesto;
— allaccio alla rete elettrica di distribuzione mediante linea interrata, solo ed esclusivamente lungo viabilità esistente.
Qualora nell’ambito dell’insediamento oggetto di intervento siano presenti coperture di strutture non utilizzate a scopo produttivo/insediativo, e non utilizzabili con impianti solari, ad es. di serre dismesse, a titolo compensativo deve essere resa permeabile la maggior superficie di terreno possibile, mediante rimozione delle pannellature in vetro e delle pavimentazioni non utilizzabili a fini agricoli o di produzione energetica. L’indirizzo è qualificante anche nel caso di altri tipi di coperture, con condizioni analoghe, ai fini di riqualificazione sia paesistica che idrogeologica ed idraulica.
Documentazione da fornire:
— progetto dell’impianto comprensivo dell’allaccio alla rete elettrica e dell’assenso del gestore all’allaccio stesso;
— progettazione della rete di drenaggio superficiale e stima dell’eventuale impermeabilizzazione indotta su porzioni di suolo, ferma restando l’opportunità di limitare al massimo il fenomeno;
— verifica geologica e geotecnica della fondazione a terra dei pannelli e, nel caso di ex discariche di Rsu e assimilabili e di rifiuti speciali verifica dell’interazione con il capping della discarica e le eventuali funzioni residue della discarica stessa (gestione biogas, percolato);
— approfondimenti di tipo paesistico mediante fotoinserimento di dettaglio e rispetto alle visuali significative, valutazione dell’effetto riflettente dei pannelli e dell’eventuale disturbo presso funzioni significative nel contesto (abbagliamento lungo viabilità, interazione visiva di tipo negativo con emergenze storico-architettoniche, ecc.).
Impianti eolici
Requisiti progettuali
Si richiamano integralmente i contenuti della Dgr 966/20021 .
Inoltre è necessario per tali impianti:
— la collocazione all’esterno delle aree non idonee come da Dgr 966/2002, ad esclusione di quelli con potenza inferiore ai 5 kw ad asse verticale;
— l’asservimento a singole utenze private o pubbliche di potenza direttamente riconducibile alle condizioni di cui alla definizione di autoproduzione; nel caso, l’impianto deve essere costituito da un solo aerogeneratore di potenza commisurata;
— la producibilità specifica, da stimarsi per gli impianti industriali sulla base di un rilievo anemologico e anemometrico nel sito di interesse della durata di non meno di un anno, non inferiore alle 1700 ore equivalenti. Le misurazioni devono essere fatte conformemente alle norme internazionali per la misura dei parametri meteo, tra i quali il vento, di cui alla guida della World Meteorological Organization;
— l’interramento dei cavidotti di allaccio alla rete di distribuzione solo ed esclusivamente lungo viabilità esistente;
— l’individuazione dei siti sulla base dell’idoneità morfologica, così da garantire, a valle della realizzazione dell’impianto eolico, delle opere accessorie e dei necessari interventi di ripristino e rinaturalizzazione, l’assenza di alterazioni rispetto alla morfologia originaria.
Documentazione da fornire
Si richiama quanto definito in merito dalla citata Dgr 966/2002, da integrare con:
— piano economico-finanziario, comprendente anche lo smantellamento e il ripristino finale dei luoghi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e della totale reversibilità dell’intervento;
— monitoraggio almeno annuale dell’avifauna e della chirotterofauna, utilizzando lo schema di protocollo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. Tale schema costituisce riferimento utile, da adattare ai casi specifici garantendone i contenuti minimi, sia per la ricognizione preliminare degli elementi sensibili presenti nell’ambito territoriale di riferimento della proposta di progetto, sia per il monitoraggio pre— e post— realizzazione.
Impianti mini-idroelettrici
Indirizzi progettuali
1. non ammissibilità delle derivazioni e opere connesse di nuova realizzazione qualora:
a) interessino anche parzialmente corsi d’acqua all’interno di Sic, Zps e aree protette, nei quali siano presenti:
— specie ittiche comprese nell’allegato II e IV della Dir 43/92/Ce (Alosa fallax, Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Leuciscus souffia, Petromyzon marinus, Rutilus rubilio, Salmo macrostigma, Salmo marmoratus);
— specie di anfibi comprese nell’allegato II della Dir 43/92/Ce (Triturus carnifex, Speleomantes strinatii, Speleomantes ambrosii, Salamandrina terdigitata, Bombina variegata);
— la specie Austropotamobius pallipes (gambero di fiume) anche essa compresa nell’allegato II della direttiva 92/43/Ce, e le specie Salmo marmoratus, Pelodytes punctatus, Gasterosteus aculeatus, Potamon fluviatile;
b) la valutazione caso per caso riscontri la presenza delle specie di cui alla lettera a), fuori da Sic, Zps e aree protette;
c) interessino anche parzialmente corsi d’acqua all’interno di aree carsiche di cui alla Lr 14/1990;
d) interessino corsi d’acqua che alimentano, anche tramite il relativo reticolo idrico superficiale o sotterraneo, zone umide o aree naturali o seminaturali con livelli idrici affioranti in modo permanente o stagionale, che siano importanti per la conservazione delle specie di cui alla precedente lettera a) o popolazioni di avifauna legate all’ambiente di acqua dolce, comprese nell’allegato 1 della direttiva 79/409/Cee, o comprendano habitat inclusi in allegato 1 della direttiva 79/409/Ce;
e) interessino habitat idro-igrofili e/o ripariali, compresi in allegato I della direttiva 92/43/Cee, o aree di importanza riproduttiva o trofica per le specie di cui ai punti precedenti;
2. valutazione caso per caso della riattivazione di derivazioni e opere connesse e/o sfruttamento di salti esistenti, nelle condizioni di cui sopra, nell’ambito delle prescritte procedure di Via di cui alla Lr 38/1998;
Sono esclusi dall’assoggettamento alle procedure di Via gli impianti per la produzione di energia idroelettrica, indipendentemente dalla taglia, che sfruttano i salti e le derivazioni esistenti in ambito acquedottistico.
In ogni caso, la documentazione da predisporre per lo svolgimento delle procedure di Via, fatto salvo quanto disposto dalle Norme Tecniche di cui alla Dgr 1415/1999 e s.m.i., deve avere i seguenti:
Contenuti documentali:
— serie idrometrica misurata per l’arco temporale di almeno un anno, desumibile da eventuale stazione localizzata nel tratto di interesse o, in alternativa, da monitoraggio effettuato in situ. Sono di seguito elencate le specifiche tecniche con cui eseguire tale monitoraggio:
in caso di stazione idrometrica esistente, la sezione di misura deve essere prossima al tratto interessato dall’impianto, in modo da non comportare contributi areali significativi ai fini dell’incremento della portata o contributi concentrati (affluenti);
in caso di monitoraggio in sito, la sezione idraulica individuata non dovrà essere soggetta a variazioni morfologiche (es. sezione in roccia; briglia naturale o artificiale). Nel caso non sia individuabile una sezione a fondo fisso, a ogni misura di portata dovrà essere associato un rilievo del fondo;
le misure dovranno essere effettuate con cadenza almeno mensile e dopo ogni evento meteorico significativo;
la scala di deflusso dovrà essere desunta dalle misure di livello tramite idonea correlazione idraulica profondità-portata (es. deflusso a stramazzo); nel caso la sezione individuata non sia assimilabile a sezione idraulica di controllo, per la costruzione della scala di deflusso dovrà essere simulato il deflusso della corrente in moto permanente per un tratto significativo a monte e a valle della sezione di interesse;
— correlazione tra dati idrometrici e dati pluviometrici in stazioni limitrofe e significative per il bacino di interesse e determinazione del bilancio idrologico del sottobacino sotteso alla sezione di restituzione in alveo;
— calcolo del Dmv e considerazioni su valori di portata media annua calcolati e misurati;
— valutazioni sul trasporto solido del bacino, in termini di analisi delle potenzialità di produzione di sedimenti e relative misure di manutenzione delle opere;
— elenco di eventuali derivazioni a monte e valle di quella oggetto di richiesta, con indicazione della tipologia (idroelettrico, irriguo, industriale, potabile), dell’entità del prelievo ed eventuali interferenze con la derivazione oggetto di valutazione;
— descrizione della morfologia del corso d’acqua nel tratto di interesse;
— relazione geologica con quantificazione e gestione del materiale di scavo;
— relazione idrogeologica con individuazione e quantificazione dei rapporti tra acquiferi e deflussi superficiali, con particolare attenzione a eventuali zone di ravvenamento della falda situate in prossimità della presa;
— relazione idraulica in condizioni di piena di progetto;
— descrizione delle opere di cantiere, della loro temporaneità o definitività e impatti correlati, con individuazione delle relative mitigazioni;
— individuazione delle tecniche e modalità di manutenzione degli impianti al fine di determinare eventuali impatti legati alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
— assenso del gestore all’allaccio alla rete elettrica e indicazione almeno planimetrica della rete di connessione con la rete di distribuzione;
— relazione naturalistica, contenente: individuazione delle specie animali e vegetali, in particolare legati all’ambiente fluviale e valutazione della sensibilità delle stesse nei confronti dell’alterazione del naturale regime idrico (taglio degli idrogrammi di portata), con particolare riferimento agli habitat ed alle specie indicate al punto 1. della sezione “Indirizzi progettuali”; monitoraggio delle specie sensibili, qualora riscontrate, per un periodo significativo e nelle fasi critiche del ciclo vitale (es. periodo riproduttivo);
— soluzioni progettuali che garantiscano la naturalità fluviale, secondo quanto indicato nell’art. 18, comma 2, della Lr 21/2004;
— eventuali ulteriori mitigazioni/compensazioni morfologiche e vegetazionali, a fini sia bionaturalistici che paesistici;
— piano economico-finanziario, comprendente anche lo smantellamento e il ripristino finale dei luoghi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e della totale reversibilità dell’intervento.
Nel caso l’intervento si localizzi in un’area sensibile, così come definita dalla Lr 38/1998, i contenuti documentali di cui sopra dovranno essere integrati come di seguito illustrato:
Area Carsica:
— almeno due stazioni di monitoraggio della portata, attigue a presa e restituzione, per verificare la sussistenza o meno di perdite idrologiche;
— modellazione del circuito carsico interessato dal progetto, con l’utilizzo di idonei traccianti, per almeno un anno, parallelamente al monitoraggio idrologico, e verifica delle eventuali alterazioni indotte dall’intervento.
Area Sic:
— studio di incidenza con i contenuti documentali di cui all’Allegato B “Sezione interventi” della Dgr 328/2006;
— monitoraggio almeno annuale dell’habitat/specie sensibili legati all’ambiente fluviale, con particolare attenzione agli impatti causati dalle variazioni di portata, e osservazione/valutazione degli effetti indotti da periodi di magra estrema o siccità;
— descrizione delle mitigazioni e dei dispositivi atti a garantire la funzionalità ecologica del corso d’acqua quali:
realizzazione degli interventi idraulici strettamente necessari preferendo difese flessibili e limitando quelle rigide a quando necessarie, ad esempio alla sola sponda in corrispondenza della quale l’acqua derivata tenderebbe ad uscire dal corridoio assegnatole;
calendarizzazione delle opere al fine di evitare i periodi riproduttivi delle specie sensibili;
regolazione del flusso di derivazione in modo da garantire le condizioni per un normale successo riproduttivo delle specie presenti (per gli anfibi, la quantità d’acqua nei siti riproduttivi deve consentire sempre il normale sviluppo dei girini fino alla metamorfosi; per i pesci le portate dei corsi d’acqua devono essere sempre tali da consentire lo svolgimento delle consuete migrazioni riproduttive, durante le quali molte specie risalgono il corso d’acqua alla ricerca delle aree di frega);
realizzazione di passaggi di risalita per pesci (adeguati alle esigenze ecologiche delle specie presenti localmente);
ripristino delle aree di margine e rinaturalizzazione dei tratti interessati da interventi, anche attraverso l’introduzione di dispositivi per la diversificazione del substrato, quali il mantenimento lungo tratti del corso d’acqua e delle sponde di detriti vegetali grossolani, la creazione di buffers ripariali di vegetazione naturale profondi almeno 30-60 m, la costruzione di ricoveri sottospondali e siti perifluviali per pesci.