Determ.Dir.Gen. 12/10/2006 n. 14096
Approvazione della circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
- Forma giuridica: Determinazione
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Emilia Romagna
- Categorico Leggi: Ambiente - Risparmio energetico
IL DIRETTORE GENERALE
Vista:
- la L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- la Direttiva applicativa approvata con delibera di Giunta regionale n. 2263 del 29 dicembre 2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 19 del 29 settembre 2003, recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
considerato che:
- la normativa regionale ripartisce le competenze in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico tra Province, Comuni ed ARPA;
- la Regione esercita, tra l'altro, funzioni di coordinamento ed indirizzo per garantire una omogenea applicazione della normativa;
dato atto che:
- alcuni dei citati soggetti istituzionali titolari di funzioni, hanno più volte manifestato alla Regione la necessità di essere ulteriormente supportati e indirizzati verso una corretta prima applicazione della normativa;
ritenuto quindi opportuno:
- fornire il supporto richiesto con la redazione di una circolare tesa a chiarire in modo puntuale le diverse competenze ed esplicitare i contenuti tecnici riportati nella citata direttiva applicativa;
viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge:
- n. 338 del 22/3/2001 concernente la riorganizzazione delle Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle rispettive competenze;
- n. 447 del 24/3/2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la circolare denominata "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLE NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO EDI RISPARMIO ENERGETICO
PREMESSA
La Regione Emilia Romagna ha normato la materia relativa all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico, attraverso l'emanazione della Legge regionale n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", pubblicata sul BUR n. 147/2003. Tale normativa è di grande importanza per contribuire allo sviluppo sostenibile in quanto promuove una importante forma di risparmio energetico, quella legata all'illuminazione esterna, quale strumento chiave per preservare le fonti di energia non rinnovabili, e tutelare l'ambiente dall'inquinamento luminoso.
È infatti ormai dimostrato che tale inquinamento ha effetti negativi sia sulla salute umana (alterazioni dell'apparato circolatorio e dell'apparato nervoso dovuti ad un errato ritmo sonno/veglia) che sulla vita degli animali notturni e sulla vita delle piante (alterazioni del fotoperiodismo).
La piena operatività della legge regionale è stata raggiunta grazie all'emanazione della direttiva di cui alla D.G.R. n. 2263/2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", pubblicata sul BUR n. 14/2006, che ha fornito le specifiche indicazioni tecniche e procedurali per l'applicazione della legge: la Regione, oltre a delineare un iter per la definizione delle Zone di Protezione cioè di porzioni del territorio particolarmente tutelate dall'inquinamento luminoso, ha infatti fissato con tale documento, i requisiti tecnici che tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati devono possedere per essere considerati a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.
In considerazione del fatto che Province, Comuni ed ARPA hanno manifestato l'esigenza di essere supportati ed indirizzati verso una corretta prima applicazione della normativa, in quanto la materia costituisce di fatto una "nuova competenza" per le amministrazioni, la Regione con la presente circolare, intende fornire il supporto richiesto ed in particolare:
- chiarire quali sono ed in cosa si realizzano le diverse competenze assegnate a Province, Comuni ed ARPA;
- proporre un Modello di domanda che gli Osservatori astronomici ed astrofisici possono presentare alla Provincia per essere oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso e per richiedere l'assegnazione di una Zona di Protezione;
- supportare le Province nella verifica del possesso dei requisiti degli Osservatori che presentano la domanda di cui al punto 2) e nella corretta assegnazione della Zona di Protezione;
- indicare a Province e Comuni un possibile percorso per recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica le Zone di Protezione e definire correttamente la regolamentazione della materia, in coerenza con la legge regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- esplicitare ed illustrare il significato dei contenuti tecnici della direttiva relativamente ai requisiti dei nuovi impianti di illuminazione, ed alle deroghe previste.
1. PROPOSTA DI MODELLO DI RICHIESTA DI ZONE DI PROTEZIONE
MODELLO DI RICHIESTA DI ZONE DI PROTEZIONE
Omissis
2. COMPETENZE DI PROVINCE E COMUNI
2.1 Le Zone di Protezione
L'estensione della Zona di Protezione, per quanto riguarda le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000 è pari alla superficie dell'area stessa, mentre per le aree attorno agli Osservatori, è stabilita sulla base di precisi requisiti in possesso dell'Osservatorio, che il soggetto che presenta domanda dichiara [Allegato A] e comprova, allegando la documentazione minima di cui all'art. 3 comma 3 della direttiva.
La Provincia che riceve la domanda verifica preliminarmente l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati per l'Osservatorio e, sulla base di questi, assegna la corretta estensione della Zona di Protezione attorno all'Osservatorio, valutandola in:
a) 25 Km di raggio attorno alla sede degli osservatori professionali;
b) 15 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale e regionale;
c) 10 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale.
L'esatta definizione della Zona di Protezione è invece:
- di competenza della Provincia territorialmente competente, qualora l'area identificata come Zona di Protezione, ricada su più comuni [art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 19/2003]. In tal caso la Provincia, dopo aver definito cartograficamente l'estensione della Zona di Protezione attorno all'Osservatorio (come di seguito meglio specificato), la comunica alle altre Amministrazioni interessate (provinciali e comunali) per la parte di loro pertinenza e trasmette contestualmente copia della domanda e di tutta la documentazione presentata per l'Osservatorio;
- di competenza del Comune su cui è ubicato l'Osservatorio, qualora l'area identificata come Zona di Protezione ricada all'interno del territorio di quel solo comune. In tal caso, la Provincia, dopo aver valutato la corretta estensione dell'area e verificato che cartograficamente tale area è territorialmente limitata nei confini comunali, trasmette copia dell'intera domanda e di tutta la documentazione presentata per l'Osservatorio, all'Amministrazione comunale competente. Sarà pertanto competenza del Comune, definire cartograficamente l'esatta estensione della Zona di Protezione, e trasmetterla per opportuna conoscenza alla Provincia.
Nel caso in cui la Zona di Protezione comprenda una percentuale del territorio comunale superiore al 80%, l'estensione di tale Zona potrà essere estesa a tutto il territorio comunale.
2.2 Verifica del possesso dei requisiti degli Osservatori
La Provincia, ricevuta la domanda da parte dell'Osservatorio verifica il possesso dei requisiti per l'assegnazione della corretta estensione della Zona di Protezione. A tal fine la Provincia deve almeno:
1) verificare che tutti i documenti di cui ai punti a) ¸ e) del Modello di richiesta [Allegato A], siano stati allegati alla domanda stessa. Nel caso di mancanza anche di uno solo di questi documenti, la Provincia comunica all'Osservatorio l'impossibilità di procedere alla definizione della Zona di Protezione, e richiede l'integrazione della documentazione mancante, esplicitando i tempi concessi per l'invio, pena la decadenza della richiesta.
2) verificare che i requisiti in possesso dell'Osservatorio coincidano con quelli della Zona di Protezione richiesta. Nel caso in cui si evidenzino delle difformità a quanto richiesto, la Provincia assegna la corretta estensione dandone comunicazione all'Osservatorio.
Nel caso in cui la Provincia accerti il non possesso da parte dell'Osservatorio dei requisiti necessari per l'attribuzione della Zona di Protezione, ne respinge la domanda, dandone comunicazione allo stesso.
Al fine delle verifiche ed ai soli fini dell'applicazione della disciplina relativa alla normativa in materia di Inquinamento luminoso e risparmio energetico, si ritengono utili le seguenti indicazioni e definizioni:
Osservatorio astronomico: Struttura nella quale si studiano ed osservano i corpi celesti ed i fenomeni ad essi relativi.
Osservatorio astrofisico: Struttura nella quale si studiano le proprietà fisiche dei corpi celesti e si costruiscono modelli fisici per spiegarne la natura ed il comportamento.
Osservatorio professionale: Osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con fondi pubblici, dove è svolta attività professionale. In regione Emilia Romagna sono per la maggior parte gestiti da INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).
Osservatorio non professionale: Osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con fondi privati, spesso di proprietà e gestito da gruppi di astrofili, dove è svolta attività di tipo amatoriale. In regione Emilia Romagna gli Osservatori di questo tipo sono per la maggior parte coordinati da CieloBuio (Coordinamento per la protezione del cielo notturno), dalla UAI (Unione Astrofili Italiani) e dall' IDA (International Dark-Sky Association).
Rilevanza dell'Osservatorio: è indice dell'importanza e dell'eco che hanno, a livello territoriale, le ricerche, le pubblicazioni e in genere le attività dell'Osservatorio. Al fine di evidenziare la rilevanza dell'Osservatorio, alla domanda deve essere allegato qualsiasi tipo di documento che ne possa attestare la diffusione a livello provinciale, regionale o nazionale. Per ogni documento/articolo/pubblicazione deve essere chiaramente riportato:
- il nome degli autori;
- la data o il periodo di pubblicazione (in caso di pubblicazioni mensili o annuali);
- il titolo e l'Editore della rivista/giornale/libro ecc. su cui il documento è stato pubblicato.
Programma scientifico di ricerca e/o divulgazione: Documento di presentazione della programmazione delle attività dell'Osservatorio nel campo di ricerca e/o divulgazione.
Da tale documento deve risultare l'eventuale aderenza della struttura a programmi di ricerca e/o di finanziamento e se il programma scientifico è di ricerca di tipo annuale o pluriennale.
Se il programma riguarda attività di divulgazione, possono essere allegati ad esempio i libri presenze, articoli di quotidiani dove si evidenzia l'apertura la pubblico, materiali informativi (depliant, pieghevoli, opuscoli, materiale informatico, programmi per le scuole, depliant di segnalazione di aperture speciali in occasione di particolari fenomeni astronomici ecc…) realizzati per pubblicizzare le aperture al pubblico e/o alle scuole.
L'Osservatorio deve presentare inoltre la documentazione relativa alle attività già realizzate e da realizzarsi a sostegno della legge regionale in termini di formazione e divulgazione, ed i progetti volti a promuovere l'applicazione della legge. Tale documentazione è importante al fine di evidenziare il reale contributo ed impegno dell'Osservatorio o dell'ente gestore, alla divulgazione e all'applicazione sul territorio della normativa che lo tutela.
2.3 Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
L'identificazione cartografica delle Zone di Protezione attorno agli Osservatori, alle aree Naturali Protette e ai siti della Rete Natura 2000, deve essere correttamente recepita all'interno degli strumenti di pianificazione rispettivamente di Province e Comuni, ai sensi della vigente legge urbanistica regionale, la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". A tal fine si propone il seguente percorso:
- la Provincia il cui territorio è interessato dalla presenza di una o più Zone di Protezione coinvolgenti aree di più comuni (Zone di protezione intercomunali) provvede all'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) evidenziando su apposita cartografia, l'estensione di tali zone. In base infatti alla L.R. 20/00, art 26, comma 2, lett. d) tra i contenuti del PTCP vi è la "definizione delle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali" ed in base all'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 19/2003 "la Provincia definisce l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso intorno agli osservatori qualora interessi aree di più comuni".
Tale adeguamento deve essere realizzato inserendo almeno:
- nella Relazione, una sezione dal titolo "Inquinamento Luminoso e risparmio energetico" contenente un breve inquadramento normativo dell'argomento (si rammenta che al momento sull'argomento non esiste una normativa nazionale o europea);
- nelle Norme, la disciplina di tutela prevista dalla L.R. 19/2003 e dalla D.G.R. n. 2263/2005;
- nella cartografia di Piano, l'estensione della/e Zone di Protezione presenti sul territorio provinciale.
Lo stesso adeguamento si configura anche in riferimento ai Piani territoriali dei Parchi di cui all'art. 24 della L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", che costituisce stralcio del PTCP.
- il Comune il cui territorio è interessato dalla presenza di una o più Zone di Protezione, provvede all'adeguamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). In particolare il Comune:
nel PSC, deve inserire almeno:
- nella Relazione, una sezione dal titolo "Inquinamento Luminoso e risparmio energetico" contenente un breve inquadramento normativo dell'argomento;
- nelle Norme, la disciplina di tutela prevista dalla L.R. 19/2003 e dalla D.G.R. n. 2263/2005;
- nella cartografia di Piano, l'estensione della/le Zone di Protezione presenti sul territorio comunale, in coerenza con le eventuali indicazioni del PTCP.
nel RUE, deve indicare le azioni e gli atti che il Comune è obbligato ad assumere per dare adempimento alla normativa in materia, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. 19/2003 e dell'art. 6 della D.G.R. n. 2263/2005, dovranno essere compresi (eventualmente riuniti in un apposito "Piano della Luce" ):
a) un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti nelle Zone di Protezione, al fine di identificare quelli non rispondenti ai requisiti della direttiva, indicando per ciascuno modalità e tempi di adeguamento. Per tali Zone di Protezione il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione.
b) un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti su tutto il territorio comunale (quindi sia dentro che fuori le Zone di Protezione) e sulla base dello stato dell'impianto programmarne la sostituzione. In tale contesto potranno essere individuati dal Comune, ai sensi degli artt. 3, comma d) e 4, comma c) della L.R. 19/2003 le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da segnalare alle Province perché siano sottoposti ad interventi di bonifica e gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla legge.
c) una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.
d) un abaco, cioè una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare.
3. COME ILLUMINARE CORRETTAMENTE
Il Controllo del flusso luminoso diretto costituisce di fatto lo strumento imposto dalla normativa regionale per definire il "come illuminare" correttamente, in modo che gli impianti di illuminazione possano essere considerati a ridotto inquinamento luminoso e a risparmio energetico.
D.G.R. n. 2263/2005- art. 5, comma 2, lett. a)
"Gli impianti di illuminazione devono possedere apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per g
³ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso."
Fig. 1 - Tipologie di apparecchi non ammessi dalla L.R. 19/2003
Fig. 2 - Tipologie di apparecchi conformi alla L.R. 19/2003
L'Intensità luminosa (I) esprime la quantità di luce che è emessa da una sorgente (flusso luminoso) in una determinata direzione (angolo g ). Essendo una grandezza di tipo vettoriale per esprimerla correttamente non basta indicare la quantità di luce ma occorre specificare la direzione ad essa associata. Per permettere i necessari confronti viene "normalizzata" per 1000 lumen. L'unità di misura è la candela (cd).
Il Flusso luminoso (F) è la grandezza che quantifica la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa o, come in questo caso, da un apparecchio, nell'unità di tempo. L'unità di misura è il lumen (lm).
Prevedere che i nuovi impianti debbano possedere apparecchi che, una volta installati, emettano al massimo tra 0,00 e 0,49 cd di intensità luminosa ogni 1000 lumen emessi ( l'indicazione di tali valori, rientra nel range dell'errore strumentale della misurazione del valore zero), per un angolazione pari o maggiore a 90° (cioè oltre la linea di orizzonte) significa non ammettere flusso luminoso al di sopra della linea di orizzonte, e a tal fine è da sottolineare l'importanza di una corretta installazione.
Fig. 3 - Intensità luminosa tracciata in ciascun piano che taglia l'apparecchio illuminante. La somma di tutte le intensità luminose a 360° su tutti i piani rappresenta il "solido fotometrico dell'apparecchio
Fig. 4 - Schematizzazione di come viene rappresentata l'intensità luminosa. Esiste una intensità luminosa per ogni angolo g su ogni piano C
Sono certamente conformi alla L.R. 19/2003, gli apparecchi illuminanti installati ORIZZONTALI e con vetro di protezione PIANO, o chiusura PIANA; tali apparecchi inoltre presentano i seguenti importanti vantaggi:
- Non inquinano e non abbagliano;
- Si sporcano meno, e sono più facilmente pulibili;
- Hanno una minore perdita di efficienza;
- Non ingialliscono;
- Sono più resistenti anche ad eventi accidentali;
- Costano meno;
- Non ci sono elementi mobili nell'armatura a rischio di cadute.
La verifica della conformità di tali apparecchi a questo primo criterio tecnico prevede la verifica del valore dell'intensità luminosa per angoli g di 90° ed oltre. Per tale verifica sono INDISPENSABILI le MISURAZIONI FOTOMETRICHE dell'apparecchio, che il produttore è obbligato a fornire ai sensi e nei modi indicati all'art. 10, comma 2, lett. b) della D.G.R. n. 2263/2005. Da evidenziare che qualsiasi autodichiarazione del produttore non ha alcun valore ai fini della legge, in quanto sono valide esclusivamente le misurazioni certificate preferibilmente da un Ente terzo quale ad esempio l'IMQ e comunque firmate dal responsabile del laboratorio di misura certificato.
La lettura delle tabelle fotometriche è trattata ne Capitolo 4.
4. COME LEGGERE LE CURVE FOTOMETRICHE E VERIFICARE LA CONFORMITÀ DI UN APPARECCHIO ILLUMINANTE ALLA L.R. 19/2003
4.1 Le curve fotometriche
Il principale strumento di controllo del rispetto della conformità degli impianti alla normativa regionale è la verifica dei requisiti illuminotecnici degli apparecchi di illuminazione. Per effettuare correttamente tale verifica sono fondamentali le misure fotometriche degli apparecchi d'illuminazione, che obbligatoriamente devono essere fornite dal produttore ai sensi della D.G.R. n. 2263/2005, art. 10, comma 2, lett. b) "… sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali l'I.M.Q".
Come già evidenziato nell'Allegato C, saper leggere e comprendere le Curve Fotometriche, consente di fatto di valutare l'impatto di un apparecchio d'illuminazione.
La Curva Fotometrica rappresenta graficamente come una sorgente luminosa emette luce nello spazio. Vale a dire, in quali direzioni e con quale intensità. A qualsiasi oggetto che emette luce può essere associata una curva fotometrica, sia esso una semplice lampadina, che un apparecchio illuminante o uno schermo che riflette luce.
Per costruire una curva fotometrica è necessario misurare l'intensità luminosa, cioè "vedere" con quale intensità la sorgente emette luce in una determinata direzione. In pratica è come se si girasse attorno alla sorgente e a diverse angolazioni, si misurasse l'intensità della luce emessa.
Nella seguente Fig. 1 si riporta in esempio di curva fotometrica di un apparecchio che emette in tutte le direzioni (ad es. una sfera trasparente) anche se con intensità differenti.
Fig. 1 - Curva e dati fotometrici di un apparecchio a sfera [Immagine fornita da CieloBuio]
Angolo Intensitàcd/1000lm Angolo Intensitàcd/1000lm
0° 25 180° 80
30° 35 210° 75
60° 45 240° 68
90° 50 270° 50
120° 68 300° 45
150° 75 330° 35
Osservando semplicemente la sola curva fotometrica già si riesce ad intuire il comportamento dell'apparecchio in quanto nel diagramma tipico, i raggi indicano le diverse direzioni della luce e i cerchi concentrici ne indicano l'intensità. Verificare quindi graficamente l'emissione di luce in una direzione è quindi veramente semplice e questo è fondamentale per verificare la conformità dell'apparecchio alla legge regionale e alla sua direttiva tecnica applicativa.
Sapendo infatti che la norma prescrive che la distribuzione dell'intensità luminosa non deve superare a 90° ed oltre le 0,49 cd ogni 1000 lumen emessi, sul grafico di Fig. 1 questa verifica si realizza leggendo il valore del cerchio che interseca il raggio orizzontale sul quale è indicato infatti il 90°. Il numero contrassegnato indica 50 cd quindi vuol dire che la sfera in esame invia in direzione 90° una luce con intensità pari a 50 cd ogni 1000 lumen emessi. Tale dato si evince più comodamente e in maniera più precisa anche dalla tabella a fianco che indica per 90° il valore di 50 cd/1000 lm. Pertanto questa sfera NON è a norma di L.R. 19/2003.
Si osservi invece l'esempio di Fig. 2 dove si riporta la curva fotometrica ed i dati di un apparecchio cilindrico.
Fig. 2 - Curva e dati fotometrici di un apparecchio a forma cilindrica. [Immagine fornita da CieloBuio]
Angolo Intensitàcd/1000lm Angolo Intensitàcd/1000lm
0° 600 180° 0
30° 400 210° 0
60° 0 240° 0
90° 0 270° 0
120° 0 300° 0
150° 0 330° 400
Con la "tecnica" ora acquisita facilmente si può vedere che questo tipo di apparecchio emette solo luce verso il basso (quindi niente sopra la linea d'orizzonte oltre i 90°) e quasi esclusivamente la sua emissione è concentrata tra i 30° ed i 330° (ovvero i -30°), e pertanto questo tipo di apparecchio risulta a norma di legge regionale.
Come rilevato, è molto importante che oltre alla curva fotometrica sia allegata anche la tabella con le esatte misurazioni, in quanto livelli di intensità bassi potrebbero non essere facilmente rilevabili e misurabili attraverso la sola rappresentazione grafica della curva fotometrica. Si veda ad esempio la Fig. 3 dove sono riportate la curva fotometrica e la relativa tabella per un apparecchio da esterno. L'apparecchio NON è conforme alla legge regionale in quanto, per angoli pari o maggiori di 90°, l'intensità luminosa è maggiore delle 0,49 cd ammesse dalla normativa.
Fig. 3 - Curva e dati fotometrici di un apparecchio da esterno. [Immagine fornita da CieloBuio]
Angolo Intensitàcd/1000lm Angolo Intensitàcd/1000lm
0° 110 180° 2
30° 130 210° 8
60° 80 240° 10
90° 5 270° 5
120° 10 300° 80
150° 8 330° 130
4.2 Importanza della corretta installazione
Ulteriore aspetto di rilievo riguarda la corretta installazione degli apparecchi illuminanti: anche un apparecchio privo di emissione luminosa al di sopra di angoli di 90° (quindi un apparecchio di per sé conforme alla norma regionale) se installato in posizione inclinata rispetto alla posizione di misura di laboratorio, può registrare intensità luminosa verso l'alto.
Per effettuare tale verifica occorre "ruotare" la curva fotometrica, sull'asse del diagramma, per l'angolo di inclinazione in cui l'apparecchio è installato, come mostrato nell'esempio delle Tabelle 1, 2 e 3. La Tabella 1 riporta i dati fotometrici di un apparecchio che risulta conforme alla normativa regionale in quanto, per una angolazione di 90° ed oltre l'emissione è pari a zero.
Supponiamo che però tale apparecchio sia stato installato inclinato di 10°, i valori in tabella traslano tutti di 10° e l'apparecchio risulta a 90° emettere 12 cd (Tabella 2) . Questo significa che tale apparecchio, installato inclinato di 10° NON è più a norma. Stessa cosa (anzi peggio) se lo si installasse inclinato di 30°, l'emissione a 90° ed oltre diventerebbe molto più elevata e cioè pari a 574 cd (Tabella 3).
Tabella 1: inclinato 0°
Angolo Cd/1000 lm
0° 335
10° 368
20° 391
30° 412
40° 435
50° 487
60° 574
70° 125
80° 12
90° 0
100° 0
110° 0
120° 0
130° 0
140° 0
150° 0
160° 0
170° 0
180° 0
Tabella 2: inclinato DI 10°
Angolo Cd/1000 lm
0° (*)
10° 335
20° 368
30° 391
40° 412
50° 435
60° 487
70° 574
80° 125
90° 12
100° 0
110° 0
120° 0
130° 0
140° 0
150° 0
160° 0
170° 0
180° 0
(*) si omettono tali valori per maggiore chiarezza dell'operazione di traslazione dei dati, ma in realtà i valori di emissione per tali angolazioni sono perfettamente simmetrici al valore dello zero di Tabella 1, pari a 335 cd (quindi in tab. 2 per g = 0° si hanno 368 cd, ed in tab. 3 per g = 20°, 10° e 0° si avranno rispettivamente 368, 391 e 412 cd)
Tabella 3: inclinato DI 30°
Angolo Cd/1000 lm
0° (*)
10° (*)
20° (*)
30° 335
40° 368
50° 391
60° 412
70° 435
80° 487
90° 574
100° 125
110° 12
120° 0
130° 0
140° 0
150° 0
160° 0
170° 0
180° 0
(*) si omettono tali valori per maggiore chiarezza dell'operazione di traslazione dei dati, ma in realtà i valori di emissione per tali angolazioni sono perfettamente simmetrici al valore dello zero di Tabella 1, pari a 335 cd (quindi in tab. 2 per g = 0° si hanno 368 cd, ed in tab. 3 per g = 20°, 10° e 0° si avranno rispettivamente 368, 391 e 412 cd)
Di seguito è riportata la Figura 4 che riporta una tabella di intensità luminosa (cd/Klm) di un apparecchio d'illuminazione, tratto dai certificati "performance" di IMQ.
Fig.4 - Tabella di dati fotometrici tratta da "performance" dell'IMQ
C 270 285 300 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360
7 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
0 186 186 187 188 190 190 190 190 191 190 191 192 192 193
10 177 177 179 182 184 187 188 191 191 192 194 197 198 300
20 160 163 168 173 176 181 185 186 190 194 200 204 206 214
30 150 154 160 167 171 176 180 183 187 195 201 209 212 215
40 130 144 152 158 164 170 176 180 178 193 194 204 207 210
45 125 134 146 155 157 160 165 171 178 186 193 200 210 225
50 106 114 127 136 142 140 157 166 176 188 198 210 221 235
55 90 99 113 121 126 135 143 155 166 180 197 215 235 245
60 76 84 96 106 110 117 120 126 140 155 175 207 250 263
65 62 68 80 90 94 99 104 110 121 138 156 190 218 257
70 36 47 67 74 78 82 85 91 104 126 150 177 204 241
75 5 8 19 29 35 43 47 65 66 97 120 151 160 168
80 0 1 3 4 4 5 8 6 7 7 8 11 12 13
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 90
7 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
0 193 193 195 195 195 194 194 194 193 193 193 193 188
10 200 199 202 203 203 194 195 194 192 190 185 184 182
20 214 212 214 211 207 206 196 192 180 184 173 169 173
30 215 215 215 211 207 200 196 186 180 178 165 160 167
40 210 223 227 227 210 196 185 177 173 169 155 150 158
45 225 230 236 236 219 201 186 174 168 162 150 142 155
50 235 256 284 284 284 211 182 162 152 147 133 126 136
55 245 303 334 334 285 223 173 150 142 136 121 114 121
60 263 340 364 364 284 225 161 138 128 122 104 95 106
65 257 359 393 393 263 222 159 127 114 100 91 77 90
70 241 324 343 333 200 215 134 101 87 84 76 65 74
75 168 279 275 185 51 144 59 33 41 34 22 27 29
80 20 85 13 6 4 27 9 3 7 2 1 2 4
85 2 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Come si può facilmente verificare, la tabella riporta un esempio di dati fotometrici di un apparecchio conforme alla normativa regionale, avendo Intensità luminosa per un angolo g = 90° ed oltre, di zero candele.
Per essere conforme alle direttive di legge, le tabelle fotometriche devono quindi contenere valori di intensità luminosa massima che non superino 0cd/klm o 0.49 cd/klm (a seconda del metodo di compilazione della tabella) per angoli g superiori o uguali a 90° (tutte le linee evidenziate in rosso nella figura 4) per ogni piano C.
Attenzione: occorre sempre accertarsi che la tabella non venga tagliata per gli angoli oltre i 90°.
Come specificato nell'art. 10, comma 2, lettera b, della D.G.R. n. 2263/2005, è fondamentale che il progettista si faccia rilasciare dal fornitore di apparecchi illuminanti la tabella di Fig. 4 in formato numerico cartaceo o files (per esempio pdf) e i dati fotometrici in formato Eulumdat necessari per realizzare il progetto illuminotecnico unitamente dalla certificazione degli stessi da parte del responsabile del laboratorio.
5. L'UTILIZZO DI SORGENTI LUMINOSE AD ELEVATA EFFICIENZA
L'uso di lampade di avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa costituisce un ulteriore criterio tecnico imposto dalla normativa regionale, affinché gli impianti possano essere considerati a ridotto inquinamento luminoso e a risparmio energetico.
D.G.R. n. 2263/2005, all'art. 5, comma 2, lett. b)
"Gli impianti devono possedere lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. È consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonal
Vista:
- la L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- la Direttiva applicativa approvata con delibera di Giunta regionale n. 2263 del 29 dicembre 2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 19 del 29 settembre 2003, recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
considerato che:
- la normativa regionale ripartisce le competenze in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico tra Province, Comuni ed ARPA;
- la Regione esercita, tra l'altro, funzioni di coordinamento ed indirizzo per garantire una omogenea applicazione della normativa;
dato atto che:
- alcuni dei citati soggetti istituzionali titolari di funzioni, hanno più volte manifestato alla Regione la necessità di essere ulteriormente supportati e indirizzati verso una corretta prima applicazione della normativa;
ritenuto quindi opportuno:
- fornire il supporto richiesto con la redazione di una circolare tesa a chiarire in modo puntuale le diverse competenze ed esplicitare i contenuti tecnici riportati nella citata direttiva applicativa;
viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge:
- n. 338 del 22/3/2001 concernente la riorganizzazione delle Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle rispettive competenze;
- n. 447 del 24/3/2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la circolare denominata "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLE NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO EDI RISPARMIO ENERGETICO
PREMESSA
La Regione Emilia Romagna ha normato la materia relativa all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico, attraverso l'emanazione della Legge regionale n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", pubblicata sul BUR n. 147/2003. Tale normativa è di grande importanza per contribuire allo sviluppo sostenibile in quanto promuove una importante forma di risparmio energetico, quella legata all'illuminazione esterna, quale strumento chiave per preservare le fonti di energia non rinnovabili, e tutelare l'ambiente dall'inquinamento luminoso.
È infatti ormai dimostrato che tale inquinamento ha effetti negativi sia sulla salute umana (alterazioni dell'apparato circolatorio e dell'apparato nervoso dovuti ad un errato ritmo sonno/veglia) che sulla vita degli animali notturni e sulla vita delle piante (alterazioni del fotoperiodismo).
La piena operatività della legge regionale è stata raggiunta grazie all'emanazione della direttiva di cui alla D.G.R. n. 2263/2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", pubblicata sul BUR n. 14/2006, che ha fornito le specifiche indicazioni tecniche e procedurali per l'applicazione della legge: la Regione, oltre a delineare un iter per la definizione delle Zone di Protezione cioè di porzioni del territorio particolarmente tutelate dall'inquinamento luminoso, ha infatti fissato con tale documento, i requisiti tecnici che tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati devono possedere per essere considerati a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.
In considerazione del fatto che Province, Comuni ed ARPA hanno manifestato l'esigenza di essere supportati ed indirizzati verso una corretta prima applicazione della normativa, in quanto la materia costituisce di fatto una "nuova competenza" per le amministrazioni, la Regione con la presente circolare, intende fornire il supporto richiesto ed in particolare:
- chiarire quali sono ed in cosa si realizzano le diverse competenze assegnate a Province, Comuni ed ARPA;
- proporre un Modello di domanda che gli Osservatori astronomici ed astrofisici possono presentare alla Provincia per essere oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso e per richiedere l'assegnazione di una Zona di Protezione;
- supportare le Province nella verifica del possesso dei requisiti degli Osservatori che presentano la domanda di cui al punto 2) e nella corretta assegnazione della Zona di Protezione;
- indicare a Province e Comuni un possibile percorso per recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica le Zone di Protezione e definire correttamente la regolamentazione della materia, in coerenza con la legge regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- esplicitare ed illustrare il significato dei contenuti tecnici della direttiva relativamente ai requisiti dei nuovi impianti di illuminazione, ed alle deroghe previste.
1. PROPOSTA DI MODELLO DI RICHIESTA DI ZONE DI PROTEZIONE
MODELLO DI RICHIESTA DI ZONE DI PROTEZIONE
Omissis
2. COMPETENZE DI PROVINCE E COMUNI
2.1 Le Zone di Protezione
L'estensione della Zona di Protezione, per quanto riguarda le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000 è pari alla superficie dell'area stessa, mentre per le aree attorno agli Osservatori, è stabilita sulla base di precisi requisiti in possesso dell'Osservatorio, che il soggetto che presenta domanda dichiara [Allegato A] e comprova, allegando la documentazione minima di cui all'art. 3 comma 3 della direttiva.
La Provincia che riceve la domanda verifica preliminarmente l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati per l'Osservatorio e, sulla base di questi, assegna la corretta estensione della Zona di Protezione attorno all'Osservatorio, valutandola in:
a) 25 Km di raggio attorno alla sede degli osservatori professionali;
b) 15 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale e regionale;
c) 10 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale.
L'esatta definizione della Zona di Protezione è invece:
- di competenza della Provincia territorialmente competente, qualora l'area identificata come Zona di Protezione, ricada su più comuni [art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 19/2003]. In tal caso la Provincia, dopo aver definito cartograficamente l'estensione della Zona di Protezione attorno all'Osservatorio (come di seguito meglio specificato), la comunica alle altre Amministrazioni interessate (provinciali e comunali) per la parte di loro pertinenza e trasmette contestualmente copia della domanda e di tutta la documentazione presentata per l'Osservatorio;
- di competenza del Comune su cui è ubicato l'Osservatorio, qualora l'area identificata come Zona di Protezione ricada all'interno del territorio di quel solo comune. In tal caso, la Provincia, dopo aver valutato la corretta estensione dell'area e verificato che cartograficamente tale area è territorialmente limitata nei confini comunali, trasmette copia dell'intera domanda e di tutta la documentazione presentata per l'Osservatorio, all'Amministrazione comunale competente. Sarà pertanto competenza del Comune, definire cartograficamente l'esatta estensione della Zona di Protezione, e trasmetterla per opportuna conoscenza alla Provincia.
Nel caso in cui la Zona di Protezione comprenda una percentuale del territorio comunale superiore al 80%, l'estensione di tale Zona potrà essere estesa a tutto il territorio comunale.
2.2 Verifica del possesso dei requisiti degli Osservatori
La Provincia, ricevuta la domanda da parte dell'Osservatorio verifica il possesso dei requisiti per l'assegnazione della corretta estensione della Zona di Protezione. A tal fine la Provincia deve almeno:
1) verificare che tutti i documenti di cui ai punti a) ¸ e) del Modello di richiesta [Allegato A], siano stati allegati alla domanda stessa. Nel caso di mancanza anche di uno solo di questi documenti, la Provincia comunica all'Osservatorio l'impossibilità di procedere alla definizione della Zona di Protezione, e richiede l'integrazione della documentazione mancante, esplicitando i tempi concessi per l'invio, pena la decadenza della richiesta.
2) verificare che i requisiti in possesso dell'Osservatorio coincidano con quelli della Zona di Protezione richiesta. Nel caso in cui si evidenzino delle difformità a quanto richiesto, la Provincia assegna la corretta estensione dandone comunicazione all'Osservatorio.
Nel caso in cui la Provincia accerti il non possesso da parte dell'Osservatorio dei requisiti necessari per l'attribuzione della Zona di Protezione, ne respinge la domanda, dandone comunicazione allo stesso.
Al fine delle verifiche ed ai soli fini dell'applicazione della disciplina relativa alla normativa in materia di Inquinamento luminoso e risparmio energetico, si ritengono utili le seguenti indicazioni e definizioni:
Osservatorio astronomico: Struttura nella quale si studiano ed osservano i corpi celesti ed i fenomeni ad essi relativi.
Osservatorio astrofisico: Struttura nella quale si studiano le proprietà fisiche dei corpi celesti e si costruiscono modelli fisici per spiegarne la natura ed il comportamento.
Osservatorio professionale: Osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con fondi pubblici, dove è svolta attività professionale. In regione Emilia Romagna sono per la maggior parte gestiti da INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).
Osservatorio non professionale: Osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con fondi privati, spesso di proprietà e gestito da gruppi di astrofili, dove è svolta attività di tipo amatoriale. In regione Emilia Romagna gli Osservatori di questo tipo sono per la maggior parte coordinati da CieloBuio (Coordinamento per la protezione del cielo notturno), dalla UAI (Unione Astrofili Italiani) e dall' IDA (International Dark-Sky Association).
Rilevanza dell'Osservatorio: è indice dell'importanza e dell'eco che hanno, a livello territoriale, le ricerche, le pubblicazioni e in genere le attività dell'Osservatorio. Al fine di evidenziare la rilevanza dell'Osservatorio, alla domanda deve essere allegato qualsiasi tipo di documento che ne possa attestare la diffusione a livello provinciale, regionale o nazionale. Per ogni documento/articolo/pubblicazione deve essere chiaramente riportato:
- il nome degli autori;
- la data o il periodo di pubblicazione (in caso di pubblicazioni mensili o annuali);
- il titolo e l'Editore della rivista/giornale/libro ecc. su cui il documento è stato pubblicato.
Programma scientifico di ricerca e/o divulgazione: Documento di presentazione della programmazione delle attività dell'Osservatorio nel campo di ricerca e/o divulgazione.
Da tale documento deve risultare l'eventuale aderenza della struttura a programmi di ricerca e/o di finanziamento e se il programma scientifico è di ricerca di tipo annuale o pluriennale.
Se il programma riguarda attività di divulgazione, possono essere allegati ad esempio i libri presenze, articoli di quotidiani dove si evidenzia l'apertura la pubblico, materiali informativi (depliant, pieghevoli, opuscoli, materiale informatico, programmi per le scuole, depliant di segnalazione di aperture speciali in occasione di particolari fenomeni astronomici ecc…) realizzati per pubblicizzare le aperture al pubblico e/o alle scuole.
L'Osservatorio deve presentare inoltre la documentazione relativa alle attività già realizzate e da realizzarsi a sostegno della legge regionale in termini di formazione e divulgazione, ed i progetti volti a promuovere l'applicazione della legge. Tale documentazione è importante al fine di evidenziare il reale contributo ed impegno dell'Osservatorio o dell'ente gestore, alla divulgazione e all'applicazione sul territorio della normativa che lo tutela.
2.3 Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
L'identificazione cartografica delle Zone di Protezione attorno agli Osservatori, alle aree Naturali Protette e ai siti della Rete Natura 2000, deve essere correttamente recepita all'interno degli strumenti di pianificazione rispettivamente di Province e Comuni, ai sensi della vigente legge urbanistica regionale, la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". A tal fine si propone il seguente percorso:
- la Provincia il cui territorio è interessato dalla presenza di una o più Zone di Protezione coinvolgenti aree di più comuni (Zone di protezione intercomunali) provvede all'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) evidenziando su apposita cartografia, l'estensione di tali zone. In base infatti alla L.R. 20/00, art 26, comma 2, lett. d) tra i contenuti del PTCP vi è la "definizione delle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali" ed in base all'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 19/2003 "la Provincia definisce l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso intorno agli osservatori qualora interessi aree di più comuni".
Tale adeguamento deve essere realizzato inserendo almeno:
- nella Relazione, una sezione dal titolo "Inquinamento Luminoso e risparmio energetico" contenente un breve inquadramento normativo dell'argomento (si rammenta che al momento sull'argomento non esiste una normativa nazionale o europea);
- nelle Norme, la disciplina di tutela prevista dalla L.R. 19/2003 e dalla D.G.R. n. 2263/2005;
- nella cartografia di Piano, l'estensione della/e Zone di Protezione presenti sul territorio provinciale.
Lo stesso adeguamento si configura anche in riferimento ai Piani territoriali dei Parchi di cui all'art. 24 della L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", che costituisce stralcio del PTCP.
- il Comune il cui territorio è interessato dalla presenza di una o più Zone di Protezione, provvede all'adeguamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). In particolare il Comune:
nel PSC, deve inserire almeno:
- nella Relazione, una sezione dal titolo "Inquinamento Luminoso e risparmio energetico" contenente un breve inquadramento normativo dell'argomento;
- nelle Norme, la disciplina di tutela prevista dalla L.R. 19/2003 e dalla D.G.R. n. 2263/2005;
- nella cartografia di Piano, l'estensione della/le Zone di Protezione presenti sul territorio comunale, in coerenza con le eventuali indicazioni del PTCP.
nel RUE, deve indicare le azioni e gli atti che il Comune è obbligato ad assumere per dare adempimento alla normativa in materia, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. 19/2003 e dell'art. 6 della D.G.R. n. 2263/2005, dovranno essere compresi (eventualmente riuniti in un apposito "Piano della Luce" ):
a) un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti nelle Zone di Protezione, al fine di identificare quelli non rispondenti ai requisiti della direttiva, indicando per ciascuno modalità e tempi di adeguamento. Per tali Zone di Protezione il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione.
b) un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti su tutto il territorio comunale (quindi sia dentro che fuori le Zone di Protezione) e sulla base dello stato dell'impianto programmarne la sostituzione. In tale contesto potranno essere individuati dal Comune, ai sensi degli artt. 3, comma d) e 4, comma c) della L.R. 19/2003 le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da segnalare alle Province perché siano sottoposti ad interventi di bonifica e gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla legge.
c) una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.
d) un abaco, cioè una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare.
3. COME ILLUMINARE CORRETTAMENTE
Il Controllo del flusso luminoso diretto costituisce di fatto lo strumento imposto dalla normativa regionale per definire il "come illuminare" correttamente, in modo che gli impianti di illuminazione possano essere considerati a ridotto inquinamento luminoso e a risparmio energetico.
D.G.R. n. 2263/2005- art. 5, comma 2, lett. a)
"Gli impianti di illuminazione devono possedere apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per g
³ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso."
Fig. 1 - Tipologie di apparecchi non ammessi dalla L.R. 19/2003
Fig. 2 - Tipologie di apparecchi conformi alla L.R. 19/2003
L'Intensità luminosa (I) esprime la quantità di luce che è emessa da una sorgente (flusso luminoso) in una determinata direzione (angolo g ). Essendo una grandezza di tipo vettoriale per esprimerla correttamente non basta indicare la quantità di luce ma occorre specificare la direzione ad essa associata. Per permettere i necessari confronti viene "normalizzata" per 1000 lumen. L'unità di misura è la candela (cd).
Il Flusso luminoso (F) è la grandezza che quantifica la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa o, come in questo caso, da un apparecchio, nell'unità di tempo. L'unità di misura è il lumen (lm).
Prevedere che i nuovi impianti debbano possedere apparecchi che, una volta installati, emettano al massimo tra 0,00 e 0,49 cd di intensità luminosa ogni 1000 lumen emessi ( l'indicazione di tali valori, rientra nel range dell'errore strumentale della misurazione del valore zero), per un angolazione pari o maggiore a 90° (cioè oltre la linea di orizzonte) significa non ammettere flusso luminoso al di sopra della linea di orizzonte, e a tal fine è da sottolineare l'importanza di una corretta installazione.
Fig. 3 - Intensità luminosa tracciata in ciascun piano che taglia l'apparecchio illuminante. La somma di tutte le intensità luminose a 360° su tutti i piani rappresenta il "solido fotometrico dell'apparecchio
Fig. 4 - Schematizzazione di come viene rappresentata l'intensità luminosa. Esiste una intensità luminosa per ogni angolo g su ogni piano C
Sono certamente conformi alla L.R. 19/2003, gli apparecchi illuminanti installati ORIZZONTALI e con vetro di protezione PIANO, o chiusura PIANA; tali apparecchi inoltre presentano i seguenti importanti vantaggi:
- Non inquinano e non abbagliano;
- Si sporcano meno, e sono più facilmente pulibili;
- Hanno una minore perdita di efficienza;
- Non ingialliscono;
- Sono più resistenti anche ad eventi accidentali;
- Costano meno;
- Non ci sono elementi mobili nell'armatura a rischio di cadute.
La verifica della conformità di tali apparecchi a questo primo criterio tecnico prevede la verifica del valore dell'intensità luminosa per angoli g di 90° ed oltre. Per tale verifica sono INDISPENSABILI le MISURAZIONI FOTOMETRICHE dell'apparecchio, che il produttore è obbligato a fornire ai sensi e nei modi indicati all'art. 10, comma 2, lett. b) della D.G.R. n. 2263/2005. Da evidenziare che qualsiasi autodichiarazione del produttore non ha alcun valore ai fini della legge, in quanto sono valide esclusivamente le misurazioni certificate preferibilmente da un Ente terzo quale ad esempio l'IMQ e comunque firmate dal responsabile del laboratorio di misura certificato.
La lettura delle tabelle fotometriche è trattata ne Capitolo 4.
4. COME LEGGERE LE CURVE FOTOMETRICHE E VERIFICARE LA CONFORMITÀ DI UN APPARECCHIO ILLUMINANTE ALLA L.R. 19/2003
4.1 Le curve fotometriche
Il principale strumento di controllo del rispetto della conformità degli impianti alla normativa regionale è la verifica dei requisiti illuminotecnici degli apparecchi di illuminazione. Per effettuare correttamente tale verifica sono fondamentali le misure fotometriche degli apparecchi d'illuminazione, che obbligatoriamente devono essere fornite dal produttore ai sensi della D.G.R. n. 2263/2005, art. 10, comma 2, lett. b) "… sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali l'I.M.Q".
Come già evidenziato nell'Allegato C, saper leggere e comprendere le Curve Fotometriche, consente di fatto di valutare l'impatto di un apparecchio d'illuminazione.
La Curva Fotometrica rappresenta graficamente come una sorgente luminosa emette luce nello spazio. Vale a dire, in quali direzioni e con quale intensità. A qualsiasi oggetto che emette luce può essere associata una curva fotometrica, sia esso una semplice lampadina, che un apparecchio illuminante o uno schermo che riflette luce.
Per costruire una curva fotometrica è necessario misurare l'intensità luminosa, cioè "vedere" con quale intensità la sorgente emette luce in una determinata direzione. In pratica è come se si girasse attorno alla sorgente e a diverse angolazioni, si misurasse l'intensità della luce emessa.
Nella seguente Fig. 1 si riporta in esempio di curva fotometrica di un apparecchio che emette in tutte le direzioni (ad es. una sfera trasparente) anche se con intensità differenti.
Fig. 1 - Curva e dati fotometrici di un apparecchio a sfera [Immagine fornita da CieloBuio]
Angolo Intensitàcd/1000lm Angolo Intensitàcd/1000lm
0° 25 180° 80
30° 35 210° 75
60° 45 240° 68
90° 50 270° 50
120° 68 300° 45
150° 75 330° 35
Osservando semplicemente la sola curva fotometrica già si riesce ad intuire il comportamento dell'apparecchio in quanto nel diagramma tipico, i raggi indicano le diverse direzioni della luce e i cerchi concentrici ne indicano l'intensità. Verificare quindi graficamente l'emissione di luce in una direzione è quindi veramente semplice e questo è fondamentale per verificare la conformità dell'apparecchio alla legge regionale e alla sua direttiva tecnica applicativa.
Sapendo infatti che la norma prescrive che la distribuzione dell'intensità luminosa non deve superare a 90° ed oltre le 0,49 cd ogni 1000 lumen emessi, sul grafico di Fig. 1 questa verifica si realizza leggendo il valore del cerchio che interseca il raggio orizzontale sul quale è indicato infatti il 90°. Il numero contrassegnato indica 50 cd quindi vuol dire che la sfera in esame invia in direzione 90° una luce con intensità pari a 50 cd ogni 1000 lumen emessi. Tale dato si evince più comodamente e in maniera più precisa anche dalla tabella a fianco che indica per 90° il valore di 50 cd/1000 lm. Pertanto questa sfera NON è a norma di L.R. 19/2003.
Si osservi invece l'esempio di Fig. 2 dove si riporta la curva fotometrica ed i dati di un apparecchio cilindrico.
Fig. 2 - Curva e dati fotometrici di un apparecchio a forma cilindrica. [Immagine fornita da CieloBuio]
Angolo Intensitàcd/1000lm Angolo Intensitàcd/1000lm
0° 600 180° 0
30° 400 210° 0
60° 0 240° 0
90° 0 270° 0
120° 0 300° 0
150° 0 330° 400
Con la "tecnica" ora acquisita facilmente si può vedere che questo tipo di apparecchio emette solo luce verso il basso (quindi niente sopra la linea d'orizzonte oltre i 90°) e quasi esclusivamente la sua emissione è concentrata tra i 30° ed i 330° (ovvero i -30°), e pertanto questo tipo di apparecchio risulta a norma di legge regionale.
Come rilevato, è molto importante che oltre alla curva fotometrica sia allegata anche la tabella con le esatte misurazioni, in quanto livelli di intensità bassi potrebbero non essere facilmente rilevabili e misurabili attraverso la sola rappresentazione grafica della curva fotometrica. Si veda ad esempio la Fig. 3 dove sono riportate la curva fotometrica e la relativa tabella per un apparecchio da esterno. L'apparecchio NON è conforme alla legge regionale in quanto, per angoli pari o maggiori di 90°, l'intensità luminosa è maggiore delle 0,49 cd ammesse dalla normativa.
Fig. 3 - Curva e dati fotometrici di un apparecchio da esterno. [Immagine fornita da CieloBuio]
Angolo Intensitàcd/1000lm Angolo Intensitàcd/1000lm
0° 110 180° 2
30° 130 210° 8
60° 80 240° 10
90° 5 270° 5
120° 10 300° 80
150° 8 330° 130
4.2 Importanza della corretta installazione
Ulteriore aspetto di rilievo riguarda la corretta installazione degli apparecchi illuminanti: anche un apparecchio privo di emissione luminosa al di sopra di angoli di 90° (quindi un apparecchio di per sé conforme alla norma regionale) se installato in posizione inclinata rispetto alla posizione di misura di laboratorio, può registrare intensità luminosa verso l'alto.
Per effettuare tale verifica occorre "ruotare" la curva fotometrica, sull'asse del diagramma, per l'angolo di inclinazione in cui l'apparecchio è installato, come mostrato nell'esempio delle Tabelle 1, 2 e 3. La Tabella 1 riporta i dati fotometrici di un apparecchio che risulta conforme alla normativa regionale in quanto, per una angolazione di 90° ed oltre l'emissione è pari a zero.
Supponiamo che però tale apparecchio sia stato installato inclinato di 10°, i valori in tabella traslano tutti di 10° e l'apparecchio risulta a 90° emettere 12 cd (Tabella 2) . Questo significa che tale apparecchio, installato inclinato di 10° NON è più a norma. Stessa cosa (anzi peggio) se lo si installasse inclinato di 30°, l'emissione a 90° ed oltre diventerebbe molto più elevata e cioè pari a 574 cd (Tabella 3).
Tabella 1: inclinato 0°
Angolo Cd/1000 lm
0° 335
10° 368
20° 391
30° 412
40° 435
50° 487
60° 574
70° 125
80° 12
90° 0
100° 0
110° 0
120° 0
130° 0
140° 0
150° 0
160° 0
170° 0
180° 0
Tabella 2: inclinato DI 10°
Angolo Cd/1000 lm
0° (*)
10° 335
20° 368
30° 391
40° 412
50° 435
60° 487
70° 574
80° 125
90° 12
100° 0
110° 0
120° 0
130° 0
140° 0
150° 0
160° 0
170° 0
180° 0
(*) si omettono tali valori per maggiore chiarezza dell'operazione di traslazione dei dati, ma in realtà i valori di emissione per tali angolazioni sono perfettamente simmetrici al valore dello zero di Tabella 1, pari a 335 cd (quindi in tab. 2 per g = 0° si hanno 368 cd, ed in tab. 3 per g = 20°, 10° e 0° si avranno rispettivamente 368, 391 e 412 cd)
Tabella 3: inclinato DI 30°
Angolo Cd/1000 lm
0° (*)
10° (*)
20° (*)
30° 335
40° 368
50° 391
60° 412
70° 435
80° 487
90° 574
100° 125
110° 12
120° 0
130° 0
140° 0
150° 0
160° 0
170° 0
180° 0
(*) si omettono tali valori per maggiore chiarezza dell'operazione di traslazione dei dati, ma in realtà i valori di emissione per tali angolazioni sono perfettamente simmetrici al valore dello zero di Tabella 1, pari a 335 cd (quindi in tab. 2 per g = 0° si hanno 368 cd, ed in tab. 3 per g = 20°, 10° e 0° si avranno rispettivamente 368, 391 e 412 cd)
Di seguito è riportata la Figura 4 che riporta una tabella di intensità luminosa (cd/Klm) di un apparecchio d'illuminazione, tratto dai certificati "performance" di IMQ.
Fig.4 - Tabella di dati fotometrici tratta da "performance" dell'IMQ
C 270 285 300 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360
7 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
0 186 186 187 188 190 190 190 190 191 190 191 192 192 193
10 177 177 179 182 184 187 188 191 191 192 194 197 198 300
20 160 163 168 173 176 181 185 186 190 194 200 204 206 214
30 150 154 160 167 171 176 180 183 187 195 201 209 212 215
40 130 144 152 158 164 170 176 180 178 193 194 204 207 210
45 125 134 146 155 157 160 165 171 178 186 193 200 210 225
50 106 114 127 136 142 140 157 166 176 188 198 210 221 235
55 90 99 113 121 126 135 143 155 166 180 197 215 235 245
60 76 84 96 106 110 117 120 126 140 155 175 207 250 263
65 62 68 80 90 94 99 104 110 121 138 156 190 218 257
70 36 47 67 74 78 82 85 91 104 126 150 177 204 241
75 5 8 19 29 35 43 47 65 66 97 120 151 160 168
80 0 1 3 4 4 5 8 6 7 7 8 11 12 13
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 90
7 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
0 193 193 195 195 195 194 194 194 193 193 193 193 188
10 200 199 202 203 203 194 195 194 192 190 185 184 182
20 214 212 214 211 207 206 196 192 180 184 173 169 173
30 215 215 215 211 207 200 196 186 180 178 165 160 167
40 210 223 227 227 210 196 185 177 173 169 155 150 158
45 225 230 236 236 219 201 186 174 168 162 150 142 155
50 235 256 284 284 284 211 182 162 152 147 133 126 136
55 245 303 334 334 285 223 173 150 142 136 121 114 121
60 263 340 364 364 284 225 161 138 128 122 104 95 106
65 257 359 393 393 263 222 159 127 114 100 91 77 90
70 241 324 343 333 200 215 134 101 87 84 76 65 74
75 168 279 275 185 51 144 59 33 41 34 22 27 29
80 20 85 13 6 4 27 9 3 7 2 1 2 4
85 2 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130-180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Come si può facilmente verificare, la tabella riporta un esempio di dati fotometrici di un apparecchio conforme alla normativa regionale, avendo Intensità luminosa per un angolo g = 90° ed oltre, di zero candele.
Per essere conforme alle direttive di legge, le tabelle fotometriche devono quindi contenere valori di intensità luminosa massima che non superino 0cd/klm o 0.49 cd/klm (a seconda del metodo di compilazione della tabella) per angoli g superiori o uguali a 90° (tutte le linee evidenziate in rosso nella figura 4) per ogni piano C.
Attenzione: occorre sempre accertarsi che la tabella non venga tagliata per gli angoli oltre i 90°.
Come specificato nell'art. 10, comma 2, lettera b, della D.G.R. n. 2263/2005, è fondamentale che il progettista si faccia rilasciare dal fornitore di apparecchi illuminanti la tabella di Fig. 4 in formato numerico cartaceo o files (per esempio pdf) e i dati fotometrici in formato Eulumdat necessari per realizzare il progetto illuminotecnico unitamente dalla certificazione degli stessi da parte del responsabile del laboratorio.
5. L'UTILIZZO DI SORGENTI LUMINOSE AD ELEVATA EFFICIENZA
L'uso di lampade di avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa costituisce un ulteriore criterio tecnico imposto dalla normativa regionale, affinché gli impianti possano essere considerati a ridotto inquinamento luminoso e a risparmio energetico.
D.G.R. n. 2263/2005, all'art. 5, comma 2, lett. b)
"Gli impianti devono possedere lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. È consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonal
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