Disegno di Legge Regionale Piano casa
Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Sicilia
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
Art. 1.
Finalità
l. La Regione promuove misure per il sostegno del
settore edilizio attraverso interventi finalizzati al
miglioramento della qualità abitativa, per preservare,
mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio
edilizio esistente nonché per diminuire il rischio
sismico, per migliorare l'efficienza energetica, per
favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
e delle tecniche costruttive della bioedilizia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge, in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali, comunali, provinciali e regionali, si
applicano anche agli edifici soggetti a specifiche
forme di vincolo, a condizione che gli interventi
possano essere autorizzati ai sensi della normativa
vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo
stesso.
Art. 2.
Interventi edilizi di ampliamento degli edifici
esistenti
l. Per le finalità di cui all'articolo l, è
consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con
certificato di fine lavori acquisito agli atti del
comune competente entro il 31 dicembre 2008, purché
realizzati sulla base di regolare titolo
autorizzativo, nei limiti del 20 per cento del volume
autorizzato, se destinati a uso residenziale e del 20
per cento della superficie coperta autorizzata, se
adibiti a uso diverso.
2. Gli interventi di cui al comma l, nei limiti di
volume o superficie sopra stabiliti, sono ammessi in
deroga all'altezza massima, al numero di piani ed alle
distanze minime previste degli strumenti urbanistici;
è fatto obbligo rispettare le altezze massime e le
distanze minime fissate da norme di legge o da decreti
ministeriali.
3. Gli interventi di ampliamento possono riguardare
esclusivamente edifici legittimamente realizzati, o
che abbiano ottenuto il titolo abilitativo, anche in
sanatoria, ed ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4.
4. L'ampliamento di cui al comma l è autorizzabile
in adiacenza e/o sopraelevazione rispetto al
fabbricato esistente; anche attraverso la costruzione
o la sopraelevazione di un corpo edilizio separato, di
carattere accessorio o pertinenziale.
5. In caso di edifici composti da più unità
immobiliari, l'ampliamento può essere realizzato anche
separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente
con le leggi che disciplinano il condominio negli
edifici, fermo restando l'unitarietà e coerenza dell'
intervento condominiale nel limite complessivo
stabilito al comma l ed in proporzione alla superficie
lorda delle proprietà di ciascun condomino.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono
subordinati alla verifica delle condizioni statiche
dell'edificio risultante dall'ampliamento anche con
riferimento alle previsioni della normativa
antisismica vigente al momento dell' intervento ed
all'eventuale adeguamento strutturale in caso di
mancata ottemperanza ai criteri di sicurezza previsti
dalla normativa stessa. Nel caso di ampliamento
effettuato attraverso un corpo edilizio
strutturalmente indipendente, l'attività di verifica e
conseguente eventuale adeguamento va effettuata
esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.
7. Nelle zone classificate A' e B' dai vigenti
strumenti urbanistici non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di
parcheggi.
Art. 3.
Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio
edilizio esistente
1. La Regione promuove la sostituzione e il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici
ultimati anteriormente al 31 dicembre 1989, sulla base
di regolare titolo autorizzativo, che non risultano
adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-
sanitari, architettonici, energetici, tecnologici, di
sicurezza o alla normativa in materia di fasce di
inedificabilità e di distacco tra edifici, da strade e
confini.
2. Gli interventi di cui al comma l possono
riguardare esclusivamente edifici legittimamente
realizzati o che abbiano ottenuto il titolo
abilitativo, anche in sanatoria, ed ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.
3. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1,
sono consentiti interventi di demolizione e integrale
ricostruzione, anche su area di sedime diversa, purché
limitrofa ed a ciò destinata dagli strumenti
urbanistici e territoriali. Detti interventi possono
prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume
autorizzato per gli edifici residenziali e fino al 25
per cento della superficie coperta autorizzata per
quelli adibiti a uso diverso.
4. La percentuale di cui al comma 3 può essere
elevata fino al 30 per cento in caso di utilizzo delle
tecniche costruttive della bioedilizia.
5. Gli interventi di cui al comma 1, nei limiti di
volume o superficie stabiliti dai commi 3 e 4, sono
ammessi in deroga all'altezza massima, al numero di
piani ed alle distanze minime previste dagli strumenti
urbanistici; è fatto obbligo rispettare le altezze
massime e le distanze minime fissate da norme di legge
o da decreti ministeriali.
6. Nel caso di demolizione ed integrale
ricostruzione all'interno del medesimo lotto di
terreno, inteso come aggregazione di particelle
catastali appartenenti al medesimo soggetto fisico o
giuridico, si prescinde dalla destinazione urbanistica
del lotto, purché l'edificio da demolire sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 2.
7. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area
diversa, la superficie originariamente occupata dal
fabbricato demolito deve essere gravata da un vincolo
di inedificabilità.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori
pubblici, da emanarsi entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, vengono definite
le caratteristiche prestazionali per gli interventi di
bioedilizia per i quali risultano applicabili le
previsioni del comma 4 del presente articolo.
Art. 4.
Oneri
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli
oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento
ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 50
per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari
destinati a prima abitazione del proprietario o
dell'avente titolo.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli
oneri concessori sono determinati in ragione dell'80
per cento e sono comunque ridotti al 50 cento in caso
di edificio o unità immobiliari destinati a prima
abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
3. I comuni costituiscono, nel proprio bilancio,
apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata
ove far confluire gli oneri di concessione incamerati
in attuazione della presente legge.
4. Le somme iscritte nei capitoli istituiti ai sensi
del comma 3 sono finalizzate esclusivamente alla
riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico
ed energetico del patrimonio edilizio comunale o alla
realizzazione di aree a verde pubblico.
Art. 5.
Elenchi
l. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e
aggiornano l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai
sensi degli articoli 2 e 3.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 possono
essere autorizzati una sola volta ed alternativamente
sul medesimo immobile.
Art. 6.
Procedure
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono
subordinati al rilascio della concessione edilizia
prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e
integrazioni, con esclusione della possibilità di
ricorso alle procedure di cui all'articolo 2 della
legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
2. Le istanze relative agli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 devono essere presentate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e sono corredate, a pena di
inammissibilità, del titolo autorizzativo relativo
all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o
concretizzatosi antecedentemente alla data di
presentazione dell'istanza, unitamente al relativo
certificato di abitabilità o agibilità. Per gli
immobili realizzati antecedentemente all'entrata in
vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o
realizzati antecedentemente al 1 settembre 1968 ma
ricadenti quest'ultimi all'esterno della
perimetrazione dei centri urbani, l'istanza deve
essere corredata, in alternativa al titolo
autorizzativo, di una perizia giurata, redatta da un
professionista abilitato, che attesti l'epoca di
realizzazione dell'immobile e che lo stesso non ha
subito alcun successivo intervento per il quale fosse
necessario il rilascio di licenza o concessione
edilizia.
3. L'istanza è altresì corredata di quietanza di
versamento delle spese di istruttoria, il cui
ammontare complessivo e la cui articolazione temporale
sono determinati da ciascun comune con apposita
determina sindacale da emanarsi entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.
4. I comuni, entro il termine perentorio di novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono motivatamente escludere l'applicabilità delle
norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a
specifici immobili o zone del proprio territorio, o
imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base
di specifiche valutazioni o ragioni di carattere
urbanistico, paesaggistico, ambientale, e altresì
stabilire limiti differenziati in ordine alle
possibilità di ampliamento accordate dagli articoli 2
e 3, in relazione alle caratteristiche proprie delle
singole zone e del diverso loro grado di saturazione
edilizia.
5. Gli interventi di cui all'articolo 3 della
presente legge sono subordinati all'esistenza delle
opere pubbliche di urbanizzazione primaria, ovvero al
loro adeguamento da parte dei richiedenti in ragione
del maggiore carico urbanistico connesso al previsto
aumento di volume o di superficie degli edifici
esistenti.
6. Non può essere riconosciuto alcun aumento di
volume o di superficie ai fabbricati, anche
parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della
demolizione, così come agli edifici che sorgono su
aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o
dichiarate inedificabili per legge, sentenza o
provvedimento amministrativo.
7. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3,
attinenti agli edifici aventi destinazione
commerciale, si ammettono a condizione che gli
ampliamenti non comportino per gli immobili oggetto
di intervento il cambio di classe dimensionale, così
come definita dall'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Regione 11 luglio 2000.
8. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto
legislativo 22 gennaio2004, n. 42 e successive
modifiche e integrazioni, per gli immobili aventi
valore culturale o paesaggistico.
9. In presenza di accertate carenze di personale nei
propri uffici tecnici, i comuni possono stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
a progetto con professionisti iscritti agli albi degli
ingegneri o degli architetti o ai collegi dei
geometri, per l'espletamento di tutti gli adempimenti
previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 della presente legge. La copertura
finanziaria senza gravame alcuno sul bilancio comunale
è assicurata dagli introiti previsti al comma 3 del
presente articolo.
Art. 7.
Norme in materia di libretto casa
l. La realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 comporta l'obbligo della redazione del
libretto casa relativo all'immobile oggetto
dell'intervento, alla cui ottemperanza è subordinato
il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile
realizzato.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori
pubblici da emanarsi entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, sono fissati i
contenuti e le modalità di archiviazione del libretto
casa.
Art. 8.
Misure di prevenzione sismica
1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o
dissipazione sismica in tutte le nuove costruzioni
comporta una riduzione pari al 20 per cento degli
oneri concessori previsti dagli articoli 5 e 6 della
legge 10/1977 nonché dalla legge regionale 10 agosto
1985, n. 37; la medesima riduzione si applica anche
nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di
interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2. La riduzione di cui al comma l non si cumula alle
agevolazioni previste dall'articolo 4 per gli
interventi di ampliamento e demolizione e
ricostruzione previsti rispettivamente all'articolo 2
e 3.
3. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di
comunicare al comune in forma di dichiarazione
sostitutiva, anche contestualmente all'inizio dei
lavori, l'utilizzo di sistemi di isolamento e/o
dissipazione sismica, comunicando gli estremi del
deposito al Genio civile e del relativo nulla osta ai
sensi della legge 64/74.
Art. 9.
Norme finalizzate al rispetto del decoro urbano
1. Ai fini del rispetto del decoro urbano e della
riduzione dell'impatto architettonico sul patrimonio
edilizio esistente, è fatto divieto di collocare
cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo, sia
fissa che amovibile, sulle coperture a terrazza e/o a
tetto ricadenti in zona omogenea classificata A'
dallo strumento urbanistico vigente.
2. Nelle zone omogenee B' dallo strumento
urbanistico vigente, è consentita la collocazione
della cartellonistica pubblicitaria a condizione che
l'altezza complessiva del cartellone dalla linea di
gronda o sul piano di calpestio del lastrico solare
non sia superiore a metri 3.
3. Tutta la cartellonistica ad oggi esistente, che
non risulti conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2
deve essere rimossa entro novanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, ovvero adeguata, a
cura e spese dei soggetti titolari della licenza. In
caso di inerzia, previa diffida ad adempiere, provvede
il comune territorialmente competente con oneri,
esigibili anche a mezzo di apposita cartella
esattoriale, a carico del soggetto titolare della
licenza.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
Finalità
l. La Regione promuove misure per il sostegno del
settore edilizio attraverso interventi finalizzati al
miglioramento della qualità abitativa, per preservare,
mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio
edilizio esistente nonché per diminuire il rischio
sismico, per migliorare l'efficienza energetica, per
favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
e delle tecniche costruttive della bioedilizia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge, in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali, comunali, provinciali e regionali, si
applicano anche agli edifici soggetti a specifiche
forme di vincolo, a condizione che gli interventi
possano essere autorizzati ai sensi della normativa
vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo
stesso.
Art. 2.
Interventi edilizi di ampliamento degli edifici
esistenti
l. Per le finalità di cui all'articolo l, è
consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con
certificato di fine lavori acquisito agli atti del
comune competente entro il 31 dicembre 2008, purché
realizzati sulla base di regolare titolo
autorizzativo, nei limiti del 20 per cento del volume
autorizzato, se destinati a uso residenziale e del 20
per cento della superficie coperta autorizzata, se
adibiti a uso diverso.
2. Gli interventi di cui al comma l, nei limiti di
volume o superficie sopra stabiliti, sono ammessi in
deroga all'altezza massima, al numero di piani ed alle
distanze minime previste degli strumenti urbanistici;
è fatto obbligo rispettare le altezze massime e le
distanze minime fissate da norme di legge o da decreti
ministeriali.
3. Gli interventi di ampliamento possono riguardare
esclusivamente edifici legittimamente realizzati, o
che abbiano ottenuto il titolo abilitativo, anche in
sanatoria, ed ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4.
4. L'ampliamento di cui al comma l è autorizzabile
in adiacenza e/o sopraelevazione rispetto al
fabbricato esistente; anche attraverso la costruzione
o la sopraelevazione di un corpo edilizio separato, di
carattere accessorio o pertinenziale.
5. In caso di edifici composti da più unità
immobiliari, l'ampliamento può essere realizzato anche
separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente
con le leggi che disciplinano il condominio negli
edifici, fermo restando l'unitarietà e coerenza dell'
intervento condominiale nel limite complessivo
stabilito al comma l ed in proporzione alla superficie
lorda delle proprietà di ciascun condomino.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono
subordinati alla verifica delle condizioni statiche
dell'edificio risultante dall'ampliamento anche con
riferimento alle previsioni della normativa
antisismica vigente al momento dell' intervento ed
all'eventuale adeguamento strutturale in caso di
mancata ottemperanza ai criteri di sicurezza previsti
dalla normativa stessa. Nel caso di ampliamento
effettuato attraverso un corpo edilizio
strutturalmente indipendente, l'attività di verifica e
conseguente eventuale adeguamento va effettuata
esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.
7. Nelle zone classificate A' e B' dai vigenti
strumenti urbanistici non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di
parcheggi.
Art. 3.
Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio
edilizio esistente
1. La Regione promuove la sostituzione e il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici
ultimati anteriormente al 31 dicembre 1989, sulla base
di regolare titolo autorizzativo, che non risultano
adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-
sanitari, architettonici, energetici, tecnologici, di
sicurezza o alla normativa in materia di fasce di
inedificabilità e di distacco tra edifici, da strade e
confini.
2. Gli interventi di cui al comma l possono
riguardare esclusivamente edifici legittimamente
realizzati o che abbiano ottenuto il titolo
abilitativo, anche in sanatoria, ed ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.
3. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1,
sono consentiti interventi di demolizione e integrale
ricostruzione, anche su area di sedime diversa, purché
limitrofa ed a ciò destinata dagli strumenti
urbanistici e territoriali. Detti interventi possono
prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume
autorizzato per gli edifici residenziali e fino al 25
per cento della superficie coperta autorizzata per
quelli adibiti a uso diverso.
4. La percentuale di cui al comma 3 può essere
elevata fino al 30 per cento in caso di utilizzo delle
tecniche costruttive della bioedilizia.
5. Gli interventi di cui al comma 1, nei limiti di
volume o superficie stabiliti dai commi 3 e 4, sono
ammessi in deroga all'altezza massima, al numero di
piani ed alle distanze minime previste dagli strumenti
urbanistici; è fatto obbligo rispettare le altezze
massime e le distanze minime fissate da norme di legge
o da decreti ministeriali.
6. Nel caso di demolizione ed integrale
ricostruzione all'interno del medesimo lotto di
terreno, inteso come aggregazione di particelle
catastali appartenenti al medesimo soggetto fisico o
giuridico, si prescinde dalla destinazione urbanistica
del lotto, purché l'edificio da demolire sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 2.
7. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area
diversa, la superficie originariamente occupata dal
fabbricato demolito deve essere gravata da un vincolo
di inedificabilità.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori
pubblici, da emanarsi entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, vengono definite
le caratteristiche prestazionali per gli interventi di
bioedilizia per i quali risultano applicabili le
previsioni del comma 4 del presente articolo.
Art. 4.
Oneri
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli
oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento
ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 50
per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari
destinati a prima abitazione del proprietario o
dell'avente titolo.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli
oneri concessori sono determinati in ragione dell'80
per cento e sono comunque ridotti al 50 cento in caso
di edificio o unità immobiliari destinati a prima
abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
3. I comuni costituiscono, nel proprio bilancio,
apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata
ove far confluire gli oneri di concessione incamerati
in attuazione della presente legge.
4. Le somme iscritte nei capitoli istituiti ai sensi
del comma 3 sono finalizzate esclusivamente alla
riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico
ed energetico del patrimonio edilizio comunale o alla
realizzazione di aree a verde pubblico.
Art. 5.
Elenchi
l. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e
aggiornano l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai
sensi degli articoli 2 e 3.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 possono
essere autorizzati una sola volta ed alternativamente
sul medesimo immobile.
Art. 6.
Procedure
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono
subordinati al rilascio della concessione edilizia
prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e
integrazioni, con esclusione della possibilità di
ricorso alle procedure di cui all'articolo 2 della
legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
2. Le istanze relative agli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 devono essere presentate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e sono corredate, a pena di
inammissibilità, del titolo autorizzativo relativo
all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o
concretizzatosi antecedentemente alla data di
presentazione dell'istanza, unitamente al relativo
certificato di abitabilità o agibilità. Per gli
immobili realizzati antecedentemente all'entrata in
vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o
realizzati antecedentemente al 1 settembre 1968 ma
ricadenti quest'ultimi all'esterno della
perimetrazione dei centri urbani, l'istanza deve
essere corredata, in alternativa al titolo
autorizzativo, di una perizia giurata, redatta da un
professionista abilitato, che attesti l'epoca di
realizzazione dell'immobile e che lo stesso non ha
subito alcun successivo intervento per il quale fosse
necessario il rilascio di licenza o concessione
edilizia.
3. L'istanza è altresì corredata di quietanza di
versamento delle spese di istruttoria, il cui
ammontare complessivo e la cui articolazione temporale
sono determinati da ciascun comune con apposita
determina sindacale da emanarsi entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.
4. I comuni, entro il termine perentorio di novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono motivatamente escludere l'applicabilità delle
norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a
specifici immobili o zone del proprio territorio, o
imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base
di specifiche valutazioni o ragioni di carattere
urbanistico, paesaggistico, ambientale, e altresì
stabilire limiti differenziati in ordine alle
possibilità di ampliamento accordate dagli articoli 2
e 3, in relazione alle caratteristiche proprie delle
singole zone e del diverso loro grado di saturazione
edilizia.
5. Gli interventi di cui all'articolo 3 della
presente legge sono subordinati all'esistenza delle
opere pubbliche di urbanizzazione primaria, ovvero al
loro adeguamento da parte dei richiedenti in ragione
del maggiore carico urbanistico connesso al previsto
aumento di volume o di superficie degli edifici
esistenti.
6. Non può essere riconosciuto alcun aumento di
volume o di superficie ai fabbricati, anche
parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della
demolizione, così come agli edifici che sorgono su
aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o
dichiarate inedificabili per legge, sentenza o
provvedimento amministrativo.
7. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3,
attinenti agli edifici aventi destinazione
commerciale, si ammettono a condizione che gli
ampliamenti non comportino per gli immobili oggetto
di intervento il cambio di classe dimensionale, così
come definita dall'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Regione 11 luglio 2000.
8. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto
legislativo 22 gennaio2004, n. 42 e successive
modifiche e integrazioni, per gli immobili aventi
valore culturale o paesaggistico.
9. In presenza di accertate carenze di personale nei
propri uffici tecnici, i comuni possono stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
a progetto con professionisti iscritti agli albi degli
ingegneri o degli architetti o ai collegi dei
geometri, per l'espletamento di tutti gli adempimenti
previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 della presente legge. La copertura
finanziaria senza gravame alcuno sul bilancio comunale
è assicurata dagli introiti previsti al comma 3 del
presente articolo.
Art. 7.
Norme in materia di libretto casa
l. La realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 comporta l'obbligo della redazione del
libretto casa relativo all'immobile oggetto
dell'intervento, alla cui ottemperanza è subordinato
il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile
realizzato.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori
pubblici da emanarsi entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, sono fissati i
contenuti e le modalità di archiviazione del libretto
casa.
Art. 8.
Misure di prevenzione sismica
1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o
dissipazione sismica in tutte le nuove costruzioni
comporta una riduzione pari al 20 per cento degli
oneri concessori previsti dagli articoli 5 e 6 della
legge 10/1977 nonché dalla legge regionale 10 agosto
1985, n. 37; la medesima riduzione si applica anche
nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di
interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2. La riduzione di cui al comma l non si cumula alle
agevolazioni previste dall'articolo 4 per gli
interventi di ampliamento e demolizione e
ricostruzione previsti rispettivamente all'articolo 2
e 3.
3. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di
comunicare al comune in forma di dichiarazione
sostitutiva, anche contestualmente all'inizio dei
lavori, l'utilizzo di sistemi di isolamento e/o
dissipazione sismica, comunicando gli estremi del
deposito al Genio civile e del relativo nulla osta ai
sensi della legge 64/74.
Art. 9.
Norme finalizzate al rispetto del decoro urbano
1. Ai fini del rispetto del decoro urbano e della
riduzione dell'impatto architettonico sul patrimonio
edilizio esistente, è fatto divieto di collocare
cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo, sia
fissa che amovibile, sulle coperture a terrazza e/o a
tetto ricadenti in zona omogenea classificata A'
dallo strumento urbanistico vigente.
2. Nelle zone omogenee B' dallo strumento
urbanistico vigente, è consentita la collocazione
della cartellonistica pubblicitaria a condizione che
l'altezza complessiva del cartellone dalla linea di
gronda o sul piano di calpestio del lastrico solare
non sia superiore a metri 3.
3. Tutta la cartellonistica ad oggi esistente, che
non risulti conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2
deve essere rimossa entro novanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, ovvero adeguata, a
cura e spese dei soggetti titolari della licenza. In
caso di inerzia, previa diffida ad adempiere, provvede
il comune territorialmente competente con oneri,
esigibili anche a mezzo di apposita cartella
esattoriale, a carico del soggetto titolare della
licenza.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.