Disegno di Legge Regionale Piano casa

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • Art. 1.
    Finalità

    l. La Regione promuove misure per il sostegno del
    settore edilizio attraverso interventi finalizzati al
    miglioramento della qualità abitativa, per preservare,
    mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio
    edilizio esistente nonché per diminuire il rischio
    sismico, per migliorare l'efficienza energetica, per
    favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
    e delle tecniche costruttive della bioedilizia.

    2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
    presente legge, in deroga alle previsioni dei
    regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
    territoriali, comunali, provinciali e regionali, si
    applicano anche agli edifici soggetti a specifiche
    forme di vincolo, a condizione che gli interventi
    possano essere autorizzati ai sensi della normativa
    vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo
    stesso.

    Art. 2.
    Interventi edilizi di ampliamento degli edifici
    esistenti

    l. Per le finalità di cui all'articolo l, è
    consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con
    certificato di fine lavori acquisito agli atti del
    comune competente entro il 31 dicembre 2008, purché
    realizzati sulla base di regolare titolo
    autorizzativo, nei limiti del 20 per cento del volume
    autorizzato, se destinati a uso residenziale e del 20
    per cento della superficie coperta autorizzata, se
    adibiti a uso diverso.

    2. Gli interventi di cui al comma l, nei limiti di
    volume o superficie sopra stabiliti, sono ammessi in
    deroga all'altezza massima, al numero di piani ed alle
    distanze minime previste degli strumenti urbanistici;
    è fatto obbligo rispettare le altezze massime e le
    distanze minime fissate da norme di legge o da decreti
    ministeriali.

    3. Gli interventi di ampliamento possono riguardare
    esclusivamente edifici legittimamente realizzati, o
    che abbiano ottenuto il titolo abilitativo, anche in
    sanatoria, ed ai sensi dell'articolo 17 della legge
    regionale 16 aprile 2003, n. 4.

    4. L'ampliamento di cui al comma l è autorizzabile
    in adiacenza e/o sopraelevazione rispetto al
    fabbricato esistente; anche attraverso la costruzione
    o la sopraelevazione di un corpo edilizio separato, di
    carattere accessorio o pertinenziale.

    5. In caso di edifici composti da più unità
    immobiliari, l'ampliamento può essere realizzato anche
    separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente
    con le leggi che disciplinano il condominio negli
    edifici, fermo restando l'unitarietà e coerenza dell'
    intervento condominiale nel limite complessivo
    stabilito al comma l ed in proporzione alla superficie
    lorda delle proprietà di ciascun condomino.

    6. Gli interventi di cui al presente articolo sono
    subordinati alla verifica delle condizioni statiche
    dell'edificio risultante dall'ampliamento anche con
    riferimento alle previsioni della normativa
    antisismica vigente al momento dell' intervento ed
    all'eventuale adeguamento strutturale in caso di
    mancata ottemperanza ai criteri di sicurezza previsti
    dalla normativa stessa. Nel caso di ampliamento
    effettuato attraverso un corpo edilizio
    strutturalmente indipendente, l'attività di verifica e
    conseguente eventuale adeguamento va effettuata
    esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.

    7. Nelle zone classificate A' e B' dai vigenti
    strumenti urbanistici non si applicano le disposizioni
    di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di
    parcheggi.

    Art. 3.
    Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio
    edilizio esistente

    1. La Regione promuove la sostituzione e il
    rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
    mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici
    ultimati anteriormente al 31 dicembre 1989, sulla base
    di regolare titolo autorizzativo, che non risultano
    adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-
    sanitari, architettonici, energetici, tecnologici, di
    sicurezza o alla normativa in materia di fasce di
    inedificabilità e di distacco tra edifici, da strade e
    confini.

    2. Gli interventi di cui al comma l possono
    riguardare esclusivamente edifici legittimamente
    realizzati o che abbiano ottenuto il titolo
    abilitativo, anche in sanatoria, ed ai sensi
    dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile
    2003, n. 4.

    3. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1,
    sono consentiti interventi di demolizione e integrale
    ricostruzione, anche su area di sedime diversa, purché
    limitrofa ed a ciò destinata dagli strumenti
    urbanistici e territoriali. Detti interventi possono
    prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume
    autorizzato per gli edifici residenziali e fino al 25
    per cento della superficie coperta autorizzata per
    quelli adibiti a uso diverso.

    4. La percentuale di cui al comma 3 può essere
    elevata fino al 30 per cento in caso di utilizzo delle
    tecniche costruttive della bioedilizia.

    5. Gli interventi di cui al comma 1, nei limiti di
    volume o superficie stabiliti dai commi 3 e 4, sono
    ammessi in deroga all'altezza massima, al numero di
    piani ed alle distanze minime previste dagli strumenti
    urbanistici; è fatto obbligo rispettare le altezze
    massime e le distanze minime fissate da norme di legge
    o da decreti ministeriali.

    6. Nel caso di demolizione ed integrale
    ricostruzione all'interno del medesimo lotto di
    terreno, inteso come aggregazione di particelle
    catastali appartenenti al medesimo soggetto fisico o
    giuridico, si prescinde dalla destinazione urbanistica
    del lotto, purché l'edificio da demolire sia in
    possesso dei requisiti di cui al comma 2.

    7. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area
    diversa, la superficie originariamente occupata dal
    fabbricato demolito deve essere gravata da un vincolo
    di inedificabilità.

    8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori
    pubblici, da emanarsi entro novanta giorni dalla
    pubblicazione della presente legge, vengono definite
    le caratteristiche prestazionali per gli interventi di
    bioedilizia per i quali risultano applicabili le
    previsioni del comma 4 del presente articolo.

    Art. 4.
    Oneri

    1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli
    oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento
    ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 50
    per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari
    destinati a prima abitazione del proprietario o
    dell'avente titolo.

    2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli
    oneri concessori sono determinati in ragione dell'80
    per cento e sono comunque ridotti al 50 cento in caso
    di edificio o unità immobiliari destinati a prima
    abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

    3. I comuni costituiscono, nel proprio bilancio,
    apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata
    ove far confluire gli oneri di concessione incamerati
    in attuazione della presente legge.

    4. Le somme iscritte nei capitoli istituiti ai sensi
    del comma 3 sono finalizzate esclusivamente alla
    riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico
    ed energetico del patrimonio edilizio comunale o alla
    realizzazione di aree a verde pubblico.

    Art. 5.
    Elenchi

    l. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e
    aggiornano l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai
    sensi degli articoli 2 e 3.

    2. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 possono
    essere autorizzati una sola volta ed alternativamente
    sul medesimo immobile.

    Art. 6.
    Procedure

    1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono
    subordinati al rilascio della concessione edilizia
    prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27
    dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e
    integrazioni, con esclusione della possibilità di
    ricorso alle procedure di cui all'articolo 2 della
    legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

    2. Le istanze relative agli interventi di cui agli
    articoli 2 e 3 devono essere presentate entro
    ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
    della presente legge e sono corredate, a pena di
    inammissibilità, del titolo autorizzativo relativo
    all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o
    concretizzatosi antecedentemente alla data di
    presentazione dell'istanza, unitamente al relativo
    certificato di abitabilità o agibilità. Per gli
    immobili realizzati antecedentemente all'entrata in
    vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o
    realizzati antecedentemente al 1 settembre 1968 ma
    ricadenti quest'ultimi all'esterno della
    perimetrazione dei centri urbani, l'istanza deve
    essere corredata, in alternativa al titolo
    autorizzativo, di una perizia giurata, redatta da un
    professionista abilitato, che attesti l'epoca di
    realizzazione dell'immobile e che lo stesso non ha
    subito alcun successivo intervento per il quale fosse
    necessario il rilascio di licenza o concessione
    edilizia.

    3. L'istanza è altresì corredata di quietanza di
    versamento delle spese di istruttoria, il cui
    ammontare complessivo e la cui articolazione temporale
    sono determinati da ciascun comune con apposita
    determina sindacale da emanarsi entro trenta giorni
    dalla pubblicazione della presente legge.

    4. I comuni, entro il termine perentorio di novanta
    giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
    possono motivatamente escludere l'applicabilità delle
    norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a
    specifici immobili o zone del proprio territorio, o
    imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base
    di specifiche valutazioni o ragioni di carattere
    urbanistico, paesaggistico, ambientale, e altresì
    stabilire limiti differenziati in ordine alle
    possibilità di ampliamento accordate dagli articoli 2
    e 3, in relazione alle caratteristiche proprie delle
    singole zone e del diverso loro grado di saturazione
    edilizia.

    5. Gli interventi di cui all'articolo 3 della
    presente legge sono subordinati all'esistenza delle
    opere pubbliche di urbanizzazione primaria, ovvero al
    loro adeguamento da parte dei richiedenti in ragione
    del maggiore carico urbanistico connesso al previsto
    aumento di volume o di superficie degli edifici
    esistenti.

    6. Non può essere riconosciuto alcun aumento di
    volume o di superficie ai fabbricati, anche
    parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della
    demolizione, così come agli edifici che sorgono su
    aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o
    dichiarate inedificabili per legge, sentenza o
    provvedimento amministrativo.

    7. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3,
    attinenti agli edifici aventi destinazione
    commerciale, si ammettono a condizione che gli
    ampliamenti non comportino per gli immobili oggetto
    di intervento il cambio di classe dimensionale, così
    come definita dall'articolo 3, comma 3, del decreto
    del Presidente della Regione 11 luglio 2000.

    8. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto
    legislativo 22 gennaio2004, n. 42 e successive
    modifiche e integrazioni, per gli immobili aventi
    valore culturale o paesaggistico.

    9. In presenza di accertate carenze di personale nei
    propri uffici tecnici, i comuni possono stipulare
    contratti di collaborazione coordinata e continuativa
    a progetto con professionisti iscritti agli albi degli
    ingegneri o degli architetti o ai collegi dei
    geometri, per l'espletamento di tutti gli adempimenti
    previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli
    articoli 2 e 3 della presente legge. La copertura
    finanziaria senza gravame alcuno sul bilancio comunale
    è assicurata dagli introiti previsti al comma 3 del
    presente articolo.

    Art. 7.
    Norme in materia di libretto casa

    l. La realizzazione degli interventi di cui agli
    articoli 2 e 3 comporta l'obbligo della redazione del
    libretto casa relativo all'immobile oggetto
    dell'intervento, alla cui ottemperanza è subordinato
    il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile
    realizzato.

    2. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori
    pubblici da emanarsi entro novanta giorni dalla
    entrata in vigore della presente legge, sono fissati i
    contenuti e le modalità di archiviazione del libretto
    casa.

    Art. 8.
    Misure di prevenzione sismica

    1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o
    dissipazione sismica in tutte le nuove costruzioni
    comporta una riduzione pari al 20 per cento degli
    oneri concessori previsti dagli articoli 5 e 6 della
    legge 10/1977 nonché dalla legge regionale 10 agosto
    1985, n. 37; la medesima riduzione si applica anche
    nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di
    interventi sul patrimonio edilizio esistente.

    2. La riduzione di cui al comma l non si cumula alle
    agevolazioni previste dall'articolo 4 per gli
    interventi di ampliamento e demolizione e
    ricostruzione previsti rispettivamente all'articolo 2
    e 3.

    3. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di
    comunicare al comune in forma di dichiarazione
    sostitutiva, anche contestualmente all'inizio dei
    lavori, l'utilizzo di sistemi di isolamento e/o
    dissipazione sismica, comunicando gli estremi del
    deposito al Genio civile e del relativo nulla osta ai
    sensi della legge 64/74.

    Art. 9.
    Norme finalizzate al rispetto del decoro urbano

    1. Ai fini del rispetto del decoro urbano e della
    riduzione dell'impatto architettonico sul patrimonio
    edilizio esistente, è fatto divieto di collocare
    cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo, sia
    fissa che amovibile, sulle coperture a terrazza e/o a
    tetto ricadenti in zona omogenea classificata A'
    dallo strumento urbanistico vigente.

    2. Nelle zone omogenee B' dallo strumento
    urbanistico vigente, è consentita la collocazione
    della cartellonistica pubblicitaria a condizione che
    l'altezza complessiva del cartellone dalla linea di
    gronda o sul piano di calpestio del lastrico solare
    non sia superiore a metri 3.

    3. Tutta la cartellonistica ad oggi esistente, che
    non risulti conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2
    deve essere rimossa entro novanta giorni dalla entrata
    in vigore della presente legge, ovvero adeguata, a
    cura e spese dei soggetti titolari della licenza. In
    caso di inerzia, previa diffida ad adempiere, provvede
    il comune territorialmente competente con oneri,
    esigibili anche a mezzo di apposita cartella
    esattoriale, a carico del soggetto titolare della
    licenza.

    Art. 10.
    Entrata in vigore

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
    ufficiale della Regione siciliana.

    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
    e di farla osservare come legge della Regione.
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