L.P.Bolzano 08/04/2004 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004).<br>Stralcio
  • Forma giuridica: Legge provinciale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Trentino Alto Adige
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • Omissis

    Art. 11 - (Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante "Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile")

    1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, [Vedi] e successive modifiche, è così sostituito:
    "7. I lavori, gli acquisti e i servizi espletati dalla Ripartizione per la Protezione Antincendi e civile sono eseguiti di norma in economia nei limiti dei mezzi finanziari autorizzati dall'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all'articolo 22, in seguito denominata Azienda speciale, o dalla Giunta provinciale."

    2. L'articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
    "Art. 13 - (Organizzazioni di volontariato per la protezione civile) - 1. Al fine di garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi per la protezione civile, specialmente in occasione di calamità, la Giunta provinciale, in base ai propri criteri generali fissati, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, con organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, previsto dall'articolo 5 della medesima legge provinciale.

    2. Le organizzazioni interessate presentano alla Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile domanda di riconoscimento, corredata della documentazione richiesta, da sottoporre al parere della stessa Ripartizione, dichiarando la disponibilità a collaborare e a sottostare al controllo dell'Ufficio per la protezione civile e al coordinamento da parte delle autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2.
    3. Il direttore della Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile tiene un apposito registro e rilascia agli iscritti alle organizzazioni riconosciute gli attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile."

    3. I commi 2 e 3 dell'articolo 43 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono così sostituiti:
    "2. Per l'accesso alla qualifica di comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore oppure due anni di effettivo servizio nella funzione di vicecomandante del Corpo, oppure due anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi superiore nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

    3. Per l'accesso alla qualifica di vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore o di esperto antincendi superiore, oppure quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi oppure otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia. Per il personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi sono altresì richiesti il titolo di studio e l'abilitazione professionale previsti per l'accesso alla qualifica di esperto antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia."

    4. Il testo italiano della lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
    "c) alle Unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti."
    5. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
    "2. Il presente testo unico sostituisce in provincia di Bolzano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, - fatta eccezione dell'articolo 32 - e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 dicembre 1954, n. 92, e successive modifiche, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nonché dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1."

    6. L'articolo 36 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogato.

    Art. 12 - (Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio")

    1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, [Vedi] è così sostituito:
    "1. Ai sensi della presente legge, l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, come determinati dalla Giunta provinciale, fatte salve le tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburante, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi, che sono determinate dalla Giunta provinciale. Sono altresì esclusi gli esercizi di commercio al dettaglio nel verde agricolo, alpino e bosco, i quali possono continuare ad esercitare l'attività unicamente con riferimento alle voci merceologiche per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione."

    2. L'articolo 24 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
    "Art. 24 - (Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - società cooperativa a responsabilità limitata) - 1. Allo scopo di favorire un razionale sviluppo del settore distributivo e dei pubblici esercizi, la Provincia è autorizzata a erogare un contributo finanziario alla "Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - società cooperativa a responsabilità limitata". Il contributo della Provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all'ammontare delle quote iscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di 10.000,00 euro annui. Può altresì essere concesso un contributo ad integrazione del fondo rischi. La domanda di contributo per l'integrazione del fondo rischi deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno."

    3. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
    "1. A partire dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta provinciale che determina i settori merceologici di cui all'articolo 2, i soggetti titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio al dettaglio che trattano i prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui alla delibera della Giunta provinciale 25 giugno 1990, n. 3758, e successive modifiche, con esclusione delle tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburanti, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e ad eccezione dei titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio siti nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco e nelle zone per insediamenti produttivi, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Essi hanno diritto ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo."

    Omissis

    Art. 26 - (Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose")

    1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, [Vedi] e successive modifiche, è così sostituita:
    "b) gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che attraversino opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne il caso in cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade che sono in gestione alla Provincia, comunali o la rete viaria rurale, purché siano previste idonee misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. La definizione esatta di "idonee misure di protezione" verrà stabilita con regolamento di esecuzione."

    2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
    "2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo, quali funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi, condutture e simili, devono denunciare le stesse al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004, in analogia a quanto disposto in ordine all'obbligo di denuncia per le teleferiche di cui alla presente legge. Il comune provvede a inserire le infrastrutture in un'apposita sezione dell'elenco di cui al comma 1."

    Omissis

    Art. 31 - (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata")

    1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
    "5. Per la validità delle adunanze della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata si applica l'articolo 32, comma 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche."
    2. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: "persone in situazione di handicap" sono inserite le parole: ", persone separate/divorziate in difficoltà da un punto di vista sociale".

    3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
    "h) violi in modo reiterato il regolamento delle affittanze, nonostante diffida ripetuta per tre volte."

    Art. 32 - (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale")

    1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
    "4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico il dieci per cento della volumetria può essere destinato ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 20 per cento previo nullaosta della Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. Per i comuni superiori a 50.000 abitanti tale percentuale può essere aumentata fino al 40 per cento. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da amministrazioni statali o regionali sono inseriti nei piani, sentita l'amministrazione interessata."

    2. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "4. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive."
    3. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
    "4-bis. Il comitato degli esperti presenta proposte di applicazione della tutela degli insiemi al comune competente. Tutti gli immobili per i quali il comune propone l'applicazione della tutela degli insiemi non possono essere assoggettati, dal momento della proposta fino alla decisione definitiva da parte della Giunta provinciale, a interventi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e)."

    4. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
    "3. Nelle zone produttive possono essere offerte da parte di enti non aventi scopo di lucro attività di formazione e di aggiornamento.
    4. Le aree nelle zone produttive possono essere assegnate anche a società che controllano nella misura non inferiore al 90 per cento le società che svolgono un'attività ammessa nelle zone produttive. Possono altresì essere assegnate a società che sono controllate nella medesima misura dalle società che svolgono un'attività ammessa nelle zone produttive oppure sono collegate con esse in modo tale che esista una coincidenza dell'assetto societario nella misura non inferiore al 90 per cento. La richiesta di assegnazione ai fini della valutazione della graduatoria, è inoltrata dalla società che svolge un'attività ammessa nelle zone produttive. Per i vincoli e gli obblighi secondo l'articolo 47-bis è prevista la responsabilità solidale sia della società assegnataria che della società che svolge l'attività ammessa nelle zone produttive. La relativa convenzione deve essere sottoscritta da tutte le società coinvolte."

    5. Il comma 6 dell'articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "6. Il piano di attuazione, deliberato dal Consiglio comunale o dal competente organo consorziale, è trasmesso alla Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32. La commissione urbanistica provinciale chiamata a esprimere il parere sul piano di attuazione è integrata dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio o, per sua delega, da un direttore d'ufficio della medesima ripartizione. La Giunta provinciale può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente pianificazione degli insediamenti della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento. Per le zone con un'estensione fino a 5000 metri quadri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34. Per le aree produttive, ove è previsto l'insediamento di strutture a carattere alloggiativi riservate in via transitoria ai lavoratori, il piano di attuazione è da approvare in ogni caso da parte della Giunta provinciale. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale è approvato dalla Giunta provinciale, previo deposito per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti."

    6. Il comma 8 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "8. Nelle zone produttive è consentito alle imprese singole o associate di realizzare, in aree appositamente individuate a tale scopo dalla Giunta provinciale oppure dal comune, una struttura a carattere alloggiativo, costituita da stanze a uso foresteria e da spazi comuni, riservata in via transitoria ai lavoratori che abbiano con le imprese un regolare rapporto di lavoro. Le aree destinate alla realizzazione delle strutture di cui al presente comma sono assegnate dalla Provincia oppure dal comune alle imprese, secondo criteri di realizzazione e di utilizzo stabiliti dalla Giunta provinciale. La collocazione, l'estensione, l'altezza degli edifici e la densità edilizia della struttura vengono inserite appositamente nel piano di attuazione. La volumetria riservata alla struttura alloggiativa rientra nell'ambito della destinazione d'uso di cui all'articolo 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto degli standard che la normativa vigente in materia di igiene e sanità stabilisce per locali adibiti ad abitazione. Questa possibilità edificatoria spetta anche alle cooperative agricole esistenti nel verde agricolo."

    7. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 13 e 14:
    "13. L'appartamento di servizio è parte integrante dell'immobile aziendale. Non sono consentiti l'alienazione, il trasferimento a qualsiasi titolo, la costituzione di diritti reali, la locazione o il godimento separati dell'appartamento. Il suddetto divieto di godimento dell'appartamento non trova applicazione nei seguenti casi:

    a) in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando l'abitazione nella casa familiare spetti o venga aggiudicata al coniuge al quale sono affidati i figli;
    b) nel caso in cui per causa di forza maggiore risulta impossibile proseguire con l'attività aziendale, il coniuge superstite può, ovvero i coniugi possono utilizzare l'appartamento fino all'esistenza di figli conviventi non ancora economicamente indipendenti.
    14. La cessione della proprietà ovvero la costituzione del diritto di superficie, nell'ambito di un finanziamento tramite leasing ai sensi dell'articolo 49, è consentita, esclusivamente a tale scopo, anche per parti dell'immobile aziendale."

    8. Dopo il comma 14 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 15, 16 e 17:
    "15. Nelle zone produttive è consentito a imprese singole o associate di realizzare strutture per il vitto dei dipendenti, così come per l'assistenza dei bambini degli stessi. Possono usufruire di queste strutture i dipendenti che abbiano con l'impresa o le imprese un regolare rapporto di lavoro.
    16. Al fine della realizzazione di dette strutture l'ente assegnante tramite convenzione può mettere a disposizione delle imprese associate in consorzi un immobile e/o un fondo, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

    17. Si desiste dalla revoca e dal pagamento della differenza qualora la società assegnataria si scinda in società collegate o controllate, a condizione che prosegua l'attività della società assegnataria e che per i divieti e gli obblighi ai sensi dell'articolo 47-bis rispondano in via solidale tutte le società scisse. La convenzione esistente deve essere integrata e firmata da tutti i soggetti coinvolti."
    9. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è abrogata.

    10. Il comma 3 dell'articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "3. I proventi delle concessioni devono essere destinati in primo luogo all'acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere. I comuni possono destinare i proventi dei contributi di urbanizzazione fino al 50 per cento all'ammortamento dei mutui che vengono assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria."

    11. Il comma 2 dell'articolo 79-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "2. Presupposto per il rilascio del nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il pagamento di un importo che nei Comuni economicamente depressi corrisponde al contributo di concessione, e nei Comuni turisticamente sviluppati nonché nei Comuni turisticamente fortemente sviluppati al contributo di concessione aumentato del 300 per cento."

    12. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune nel regolamento sulla riscossione del contributo di urbanizzazione, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde, per i lavori esenti dal contributo sul costo di costruzione, all'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1. Per i lavori soggetti al contributo sul costo di costruzione la sanzione pecuniaria corrisponde al doppio dell'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1."

    13. Dopo il comma 3 dell'articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
    "3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia solamente al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può essere rilasciata solamente qualora il contributo di urbanizzazione venga pagato nella misura stabilita dal comune nel regolamento sulla riscossione del contributo di urbanizzazione e qualora venga pagata una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde per le costruzioni esenti dal contributo sul costo di costruzione al doppio dell'importo massimo del contributo sul costo di costruzione e, per le opere soggette al contributo sul costo di costruzione, al triplo dell'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1. Questa disposizione si applica solo alle costruzioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale con la quale viene inserito il presente comma."

    14. Il comma 1 dell'articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "1. In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o loro parti una sanzione pecuniaria pari al quadruplo dell'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1. Nel caso in cui la costruzione costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del richiedente e costui assuma gli obblighi dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 79, la sanzione pecuniaria è pari al triplo dell'importo massimo del costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1."

    15. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:
    "1-bis. Il pagamento della sanzione pecuniaria non è ammesso qualora la costruzione insista su un'area soggetta al vincolo di inedificabilità e menzionata dall'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui all'articolo 88, comma 1, non trova applicazione in caso di una condanna penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia. L'applicazione dell'articolo 88, comma 1, è sospesa per la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale."

    16. Nel comma 10 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è preposto il seguente periodo: "Il nuovo volume a scopo residenziale che può essere realizzato sull'area della vecchia sede dell'azienda agricola è soggetto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'articolo 79."

    Omissis

    Art. 34 - (Non applicazione di disposizioni statali in materia di risanamento di opere abusive)

    1. Fatte salve le disposizioni penali, per le materie di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, non trova applicazione in provincia di Bolzano.

    Art. 35 - (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante "Norme in materia di esercizi pubblici")

    1. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
    "4. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con tre o quattro stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva "superior" in presenza dei requisiti all'uopo fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di "hotel" quando sono classificati con almeno due stelle. Per gli alberghi e le pensioni classificati con tre stelle non vale limitazione alcuna in ordine ai posti letto. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di "garni-hotel" ovvero di "residence-hotel" o "appartement-hotel". "

    2. Il comma 7 dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
    "7. La classificazione è attribuita dal sindaco, sentito l'assessorato provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale costituisce condizione necessaria e indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che chiedono la classificazione con attribuzione di tre stelle "superior", quattro stelle, quattro stelle "superior" o cinque stelle, il parere dell'assessorato provinciale al turismo dovrà essere preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da un funzionario dell'assessorato competente, da un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori nonché da un consulente in materia di turismo."

    Art. 36 - (Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici")

    1. L'articolo 3 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
    "Art. 3 - (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria)
    1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria.
    2. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare se l'importo sia pari o superiore alla soglia deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo della soglia comunitaria, le relative disposizioni si applicano a tutti i lotti.

    3. Per il calcolo dell'importo di cui al comma 2 va preso in considerazione, oltre a quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dalle amministrazioni committenti.
    4. Si può derogare all'applicazione del comma 2 per i lotti il cui valore di stima sia inferiore a 1.000.000,00 euro purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo dei lotti."

    2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
    "Art. 3-bis - (Suddivisione degli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria) - 1. Negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali."

    3. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
    "Art. 40-bis (Forniture e servizi) - 1. Le disposizioni relative all'affidamento dell'appalto di cui ai Capi VI e VII si applicano, fino all'approvazione del certificato di collaudo dell'intera opera, anche a forniture e servizi volti ad assicurare la realizzazione, il completamento, la manutenzione, la piena funzionalità dell'opera rispetto alla finalità cui essa è destinata.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla fornitura e ai servizi collegati a interventi di manutenzione a immobili di cui al programma annuale."
    4. Prima del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
    "01. La Provincia introduce il Documento unico di regolarità contributiva stipulando un'apposita convenzione con le sedi provinciali di INPS, INAIL e Cassa Edile."

    Omissis

    Art. 40 - (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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