L.P. Bolzano 09/01/03 n.1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005 e norme legislative collegate. Stralcio. Con le modifiche introdotte dalla L.P.Bolzano del 28/07/2003 n.12.
  • Forma giuridica: Legge provinciale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Trentino Alto Adige
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • Legge finanziaria 2003

    CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

    Art. 1 - Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante "Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica"

    1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente articolo:
    "Art. 2-bis (Disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nella Provincia autonoma di Bolzano è affidata alla società di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nonché a società controllate o partecipate dalla medesima, la gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; il gestore è tenuto a cedere l'energia elettrica per gli usi di servizio pubblico o di pubblica utilità della Provincia, dei comuni e degli altri enti locali, anche espletati a mezzo di apposite forme gestionali, nonché per gli usi degli altri enti pubblici, organismi di diritto pubblico e organizzazioni e associazioni di volontariato e senza fini di lucro operanti per compiti di interesse pubblico e generale. La Giunta provinciale, con l'atto di concreta assegnazione del compito di cui sopra, approva un elenco ricognitivo delle categorie di soggetti indicati nel presente comma.

    2. L'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la gestione dell'energia elettrica di cui al presente articolo e il rimborso ossia l'indennizzo delle spese, costi o altri oneri sostenuti dal gestore nell'ambito del servizio sopraindicato sono regolati e stabiliti con delibera dalla Giunta provinciale che determina anche il prezzo o la tariffa di cessione attenendosi al criterio della riduzione tra il cinque e il dieci per cento del prezzo medio di mercato nazionale.

    omissis

    CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

    omissis

    Art. 7 - Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante "Ordinamento forestale"

    1. Le parole: "fondo forestale provinciale", contenute nell'articolo 11, comma 3, nell'articolo 19, comma 1, e nell'articolo 63, commi 5 e 6, nonché nella rubrica della Sezione II del Capo I del Titolo III della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituite dalle parole: "bilancio provinciale".
    2. Gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituiti:
    "Art. 33 (Lavori in economia con fondi altrui) - 1. Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l'assessore provinciale per le foreste può, su richiesta dell'interessato, autorizzare la Ripartizione provinciale Foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, ad eseguire in economia lavori finanziati, in tutto o in parte, anche con fondi altrui, purché rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente normativa.

    2. In caso di concessione di contributi da parte della Giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, il beneficiario può cedere il contributo alla Provincia per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori di cui al comma 1.
    Art. 34 (Gestione dei fondi) - 1. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all'articolo 33:
    a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari, stabiliti ai sensi dell'articolo 19;

    b) i contributi versati ai sensi dell'articolo 33, comma 2;
    c) i versamenti disposti dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, da enti pubblici o da privati per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33.
    2. Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell'articolo 33. Le spese possono essere effettuate in economia a mezzo di funzionario delegato.

    3. Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1."

    Art. 8 - Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo"

    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
    "2. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono i fondi di soggetti terzi di cui al comma 1, che hanno vincolo di destinazione agli interventi effettuati per conto dei medesimi, ed è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per l'attuazione di tali interventi.
    3. Le entrate accertate ai sensi del presente articolo e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1."

    2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: "agli articoli 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "agli articoli 1, 2 e 5".
    3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: "all'articolo 8" sono sostituite dalla parole: "agli articoli 5 e 8".

    omissis

    Art. 10 - Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose"

    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:
    "2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo, quali funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi, condutture e simili, devono denunciare le stesse al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2003, in analogia a quanto disposto in ordine all'obbligo di denuncia per le teleferiche di cui alla presente legge. Il comune provvede a inserire le infrastrutture in un'apposita sezione dell'elenco di cui al presente articolo.

    3. La Giunta provinciale provvede all'introduzione di un sistema di monitoraggio degli ostacoli al volo in formato elettronico, reso accessibile on-line ai piloti di velivoli.
    4. Alla spesa per gli interventi di cui al comma 3, stimata in 60.000 euro, si provvede con le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base 03110 del bilancio provinciale 2003."

    omissis

    CAPO III - ALTRE DISPOSIZIONI

    omissis

    Art. 23 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo"

    1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:
    "5. Chi esercita un'attività ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve adibire a questa attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo."

    Art. 24 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante "La disciplina dei ristori di campagna"

    1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è così sostituito:
    "1. L'attività in un ristoro di campagna deve essere svolta prevalentemente dal gestore, da familiari del titolare o da persone facenti parte del suo nucleo familiare."

    Art. 25 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura"

    1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere r) e s):
    "r) primo insediamento dei giovani agricoltori;
    s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli."

    omissis

    Art. 27 - Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale"

    1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:
    "g) fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonché nella vendita di prodotti tipici locali."

    Art. 28 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

    1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
    "b) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un'azienda produttiva o di prestazione di servizi ivi esistente il 1° ottobre 1997;"
    2. L'articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
    "Art. 28. (Salvaguardia del patrimonio abitativo) - 1. La cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi, ivi esistenti il 1° ottobre 1997."

    3. Dopo il comma 1 dell'articolo 92 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
    "2. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non sono oggetto di concessione o autorizzazione i beni immobili di cui all'articolo 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, inserito dall'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2002, n. 9, già destinati alla difesa nazionale, che alla data dell'atto di cessione a terzi non siano di per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio."

    Art. 29 - Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, recante "Riordina-mento delle organizzazioni turistiche"

    1. L'articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:
    "Art. 28 (Riparto dei fondi stanziati) - 1. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:
    a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto;
    b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri:
    1) capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
    2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;

    3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti.
    2. In caso di consorzi turistici con uffici propri e direttori a tempo pieno il contributo previsto al comma 1, lettere a) e b), è aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla Giunta provinciale.
    3. La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita dalla Giunta provinciale.
    4. Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui all'articolo 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

    5. Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'articolo 29.
    6. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non può, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla Giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali.

    7. L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'articolo 29.
    8. Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'articolo 29.
    9. In caso di fusione di due o più associazioni turistiche, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti."

    Art. 30 - Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, recante "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo"

    1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è così sostituita:
    "f) da uno a cinque esperti, designati dalla Giunta provinciale."
    2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
    "8. Il consiglio di amministrazione conferisce, ai fini di un incremento dell'efficienza, parte delle proprie competenze decisionali al direttore, rispettivamente a una giunta esecutiva composta da un massimo di cinque persone."

    omissis

    Art. 33 - Disposizioni relative alla distribuzione e vendita di gas naturale nonché alla produzione idroelettrica

    1. Ai sensi della direttiva comunitaria 98/30/CE gli enti locali affidano il servizio di distribuzione di gas naturale direttamente o tramite gara a società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, nonché ad altre imprese idonee. Il rapporto tra l'ente affidante e il gestore del servizio è regolato da apposito contratto, sulla base di una convenzione tipo predisposta dalla Giunta provinciale.
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che nel territorio della provincia di Bolzano svolgono attività di distribuzione nonché vendita di gas naturale, indipendentemente dal numero dei clienti finali, adottano le misure necessarie affinché vengano rispettate le prescrizioni della direttiva comunitaria 98/30/CE relative alla separazione e alla trasparenza della contabilità relativa a dette attività. Sono comunque ammesse alla vendita le società titolari dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le imprese operanti nel territorio provinciale nella distribuzione nonché vendita di gas naturale alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a svolgere le loro attività imprenditoriali senza separazione tra proprietà e gestione del servizio.

    3. Le concessioni concernenti la distribuzione di gas naturale, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono mantenute fino all'originaria data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.
    4. Le società di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, sono autorizzate a svolgere le attività d'acquisto, vendita e distribuzione di gas naturale nonché ogni altra attività connessa o correlata a tale servizio.

    5. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, che vengono in scadenza nel territorio della provincia di Bolzano in pendenza della procedura di infrazione 1999/4902 ex articolo 226 del Trattato di Roma, anche per effetto di determinazione dell'autorità giudiziaria, possono essere provvisoriamente prorogate a favore del concessionario uscente fino alla definizione della procedura di infrazione predetta e per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data di definizione della procedura di infrazione predetta, entro il quale dovranno essere fissate le modalità definitive per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in conformità alle indicazioni delle autorità comunitarie.

    6. La proroga provvisoria delle concessioni di cui al comma 5 può essere autorizzata se non sussiste un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, e l'istanza di proroga è corredata di un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza per un valore non superiore al cinque per cento del volume degli affari accertato o stimato per la produzione energetica concessa, proporzionalmente all'impatto paesaggistico e ambientale della produzione concessa.

    7. La congruità del programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico è verificata prima del rilascio della concessione provvisoria, sentiti i comuni territorialmente interessati e il comitato per la valutazione dell'impatto ambientale, secondo i criteri di valutazione adottati dalla Conferenza unificata in data 5 settembre 2002, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, per quanto compatibili con le presenti disposizioni. In sede di approvazione del programma può essere prescritta l'adozione di specifiche misure nei limiti degli importi di cui al comma 6.

    8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 trovano altresì applicazione nei casi diversi dal comma 5, sino a quando non sarà altrimenti disposto con legge provinciale.

    Art. 34 - Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante "Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

    1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:
    "5. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere agli enti indicati nel comma 4, anche a titolo gratuito, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche."
    2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

    "6. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata."

    omissis

    Art. 37 - Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante "Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica"

    1. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche, sono così sostituiti:
    "4. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previo parere della commissione distrettuale per i cimiteri.

    5. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre è consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purché la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente."

    Art. 38 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

    1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
    "3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali:

    a) il beneficiario stesso può occupare l'abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell'agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d);
    b) i parenti in linea retta del beneficiario possono occupare l'abitazione convenzionata solamente se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali;

    c) l'abitazione convenzionata nel primo decennio della durata del vincolo può essere alienata solamente a parenti in linea retta del beneficiario.
    4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo decennio della durata del vincolo l'abitazione convenzionata può essere alienata o data in locazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1.
    5. Qualora l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo decennio della durata del vincolo, essa deve essere data in locazione all'IPES o a un locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non prenda in locazione l'abitazione o qualora il comune non provveda alla nomina di un locatario, l'abitazione può essere data in locazione a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.

    6. Nel secondo decennio della durata del vincolo l'abitazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, può essere locata o alienata a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali."
    2. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "Le agevolazioni previste dall'articolo 73" sono sostituite dalle parole: "Le agevolazioni nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1".

    3. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "nella misura prevista dall'articolo 73 per il recupero convenzionato di abitazioni" sono sostituite dalle parole: "nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1, per il recupero convenzionato di abitazioni".
    4. Il comma 3-bis dell'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
    "3-bis. Ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo familiare i redditi dei discendenti del locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per cento. Allo stesso fine per gli ascendenti del locatario o del suo coniuge convivente e per ogni figlio invalido per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento, anche se fiscalmente non a carico, e comunque per gli ascendenti ultrasessantacinquenni, si applica una quota di detrazione di un importo pari alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi del regolamento di esecuzione all'articolo 7-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5."

    5. Dopo il comma 2 dell'articolo 122 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
    "2-bis. Gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali possono chiedere la riduzione del prezzo di cessione del 20 per cento.
    2-ter. Per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi del comma 1 non possono essere richieste le agevolazioni per l'acquisto di abitazioni di cui al capo 8."

    6. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 126 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono così sostituiti:
    "Art. 126 (Vincolo sociale per abitazioni cedute) - 1. Qualora per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 122, comma 1, venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2-bis, contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà deve essere annotato il vincolo sociale per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62. Agli effetti del vincolo sociale, la riduzione del prezzo di cessione è equiparata alla concessione di un contributo a fondo perduto nella stessa misura."

    7. Per le abitazioni per le quali è stata presentata prima del 2 settembre 2002 la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si continuano ad applicare le norme di cui agli articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, così come erano in vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla decadenza del vincolo ventennale.

    omissis

    Art. 40 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque"

    1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, [Vedi] è aggiunto il seguente articolo:
    "Art. 23-bis (Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere) - 1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di l/s 0,4 per gli usi potabili-domestici, per l'abbeveraggio del bestiame e per l'irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal canone annuo fino al 31 dicembre 2010 e possono essere utilizzate liberamente fino a tale data.

    2. Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.
    3. Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata la regolare domanda di concessione ai sensi dell'articolo 20."
    2. Il comma 6 dell'articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:
    "6. Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico - ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

    Art. 41 - Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica"

    1. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito: "I relativi importi dei canoni e sovracanoni possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT, arrotondando i relativi importi per eccesso o per difetto a unità di 10 cent."
    2. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito:
    "13. Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent."

    Art. 42 - Modifiche della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante "Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici"

    1. Il comma 6 dell'articolo 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è così sostituito:
    "6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent."
    2. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

    "Art. 16-bis. (Autorizzazione all'allacciamento di impianti telefonici interni alla rete telefonica pubblica) - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, può essere concessa anche ad aziende iscritte come azienda elettrotecnica all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 7 e successivi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, a condizione che il titolare dell'azienda sia in possesso non solo dei requisiti personali previsti dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ma anche del requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

    2. È sufficiente che anche solo il responsabile tecnico, che deve essere nominato ai sensi di legge, sia in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. L'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'energia, sentito il direttore della Ripartizione Informatica. I requisiti tecnici delle aziende, necessari ai fini dell'autorizzazione, vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

    Art. 43 - Modifica della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, recante "Norme in materia di polizia municipale"

    1. L'articolo 2 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
    "Art. 2 (Collaborazione fra i comuni) - 1. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associata anche a livello di comunità comprensoriale o tramite delega del servizio alla comunità comprensoriale competente da parte dei comuni che ne fanno parte; i comuni possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

    2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o il regolamento, nel caso della comunità comprensoriale, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto."

    Art. 44 - Abrogazioni

    1. Sono abrogati:
    a) (Vedi Nota)
    b) l'articolo 100 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
    c) l'articolo 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21;
    d) il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12;
    e) gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57;
    f) gli articoli 2 e 2-bis della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;
    g) l'articolo 71, commi 7, 9, 12, 13, 14 e 15, nonché gli articoli 72 e 73 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

    Art. 45 - Disposizioni transitorie

    1. La gestione separata del fondo forestale provinciale di cui all'articolo 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della presente legge, cessa con effetto dall'1° gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Il rendiconto finanziario di gestione per l'anno 2002 del cessato fondo forestale provinciale è approvato dal comitato forestale provinciale entro il 31 marzo 2003 e, previo controllo da parte dell'ufficio provinciale vigilanza finanziaria, munito di una relazione tecnica sugli interventi effettuati, viene sottoposto all'approvazione da parte della Giunta provinciale.

    2. La gestione separata dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo per gli interventi per conto di terzi ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, cessa con effetto dall'1 gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 s
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