L.P. Trento 15/05/2002 n.7
Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra -alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.
- Forma giuridica: Legge provinciale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Trentino Alto Adige
- Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - (Finalità della disciplina)
1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all'offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l'effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.
Titolo II - Ricettività alberghiera
CAPO I - DISCIPLINA DELLA RICETTIVITA ALBERGHIERA
Art. 2 - (Definizione dell'attività alberghiera)
1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.
2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione:
a) le camere;
b) le suite;
c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.
3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori deve essere fornita all'interno dell'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero, salvo quanto disposto per le dipendenze dall'articolo 4 e per i villaggi alberghieri dall'articolo 5, comma 5.
Art. 3 - (Gestione unitaria)
1. Si considerano unitarie, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, le gestioni che in alternativa:
a) facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altro servizio accessorio;
b) prevedano in capo a soggetti diversi dal fornitore del servizio di alloggio la fornitura dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri eventuali servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione; in tal caso la gestione del settore separato è affidata mediante apposita convenzione.
2. I soggetti gestori ai sensi del comma 1, lettera b), dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia per le specifiche attività svolte.
3. Alle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) e le relative norme di esecuzione. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), possono essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 4 - (Dipendenze dell'esercizio alberghiero)
1. Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi dalla sede, detta "casa madre", nella quale sono ubicati il servizio di ricevimento e almeno sette unità abitative.
2. L'esercizio alberghiero può disporre di una o più dipendenze, che devono essere dotate di servizio di ricevimento o in alternativa di idoneo sistema di sorveglianza.
3. I servizi possono essere offerti ai clienti sia nella casa madre che nelle dipendenze.
4. Alla casa madre e a ciascuna dipendenza è attribuita una propria classifica. Alle dipendenze non può essere attribuito un livello di classifica superiore a quello attribuito alla casa madre. Qualora in relazione ai requisiti posseduti debba essere attribuito alla dipendenza un livello di classifica inferiore a quello posseduto dalla casa madre, l'eventuale differenza tra la casa madre e la dipendenza non può essere superiore ad una stella.
5. Il regolamento di esecuzione stabilisce il percorso massimo tra la casa madre e le dipendenze e le modalità per la sua misurazione nonché il numero minimo delle unità abitative di cui le dipendenze devono essere dotate.
CAPO II - TIPOLOGIE
Art. 5 - (Tipologie degli esercizi alberghieri)
1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in:
a) alberghi;
b) alberghi garnì;
c) residenze turistico alberghiere;
d) villaggi alberghieri.
2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto.
3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di somministrazione di alimenti ad eccezione della prima colazione.
4. Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del 70 per cento dei posti letto. Nel caso in cui tutte le unità abitative siano dotate di servizio autonomo di cucina gli esercizi alberghieri non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande; negli altri casi devono essere assicurati tali servizi.
5. Sono villaggi alberghieri gli alberghi e le residenze turistico alberghiere, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.
6. In ogni caso il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità dei locali in cui è svolto il servizio. In caso di vendita, di locazione o di ogni altra forma di cessione, ivi compresa quella in multiproprietà, delle unità abitative che faccia venir meno nelle medesime la prestazione del servizio di alloggio, la classifica alberghiera è revocata.
7. Il regolamento di esecuzione individua le dizioni riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.
Art. 6 - (Pertinenze degli esercizi alberghieri)
1. Sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree, non direttamente collegate all'area principale, destinate all'erogazione di servizi accessori nell'immediata prossimità dell'esercizio alberghiero.
CAPO III - CLASSIFICA
Art. 7 - (Classifica alberghiera)
1. La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero.
2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per la classifica a una stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di "locanda". I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui denominazione contenga il termine "locanda", possono continuare a usare tale termine.
4. Gli esercizi classificati con quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale come indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva "superior" viene identificata con il segno distintivo "S" posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.
5. L'attribuzione di un livello di classifica o della dizione di locanda è obbligatoria, precede ed è presupposto per il rilascio e per il mantenimento della licenza di pubblico esercizio e ha validità a tempo indeterminato.
6. Ciascun esercizio alberghiero deve utilizzare nella ditta, nell'insegna, nella promozione e nella commercializzazione la tipologia e il livello o la dizione di locanda assegnati in sede di classifica, più gli eventuali marchi. È comunque fatta salva la possibilità di non utilizzare in tali sedi alcuna tipologia.
7. Il segno distintivo di ciascun esercizio alberghiero, contenente la tipologia e il numero delle stelle o la dizione di locanda, deve essere in ogni caso esposto all'esterno e all'interno dell'esercizio rispettivamente in prossimità dell'ingresso principale e nella zona di ricevimento. Il modello e le caratteristiche dei segni distintivi sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
8. Per la classifica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi ad esercizi alberghieri si applica la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi.
Art. 8 - (Requisiti minimi)
1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti minimi:
a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
b) cambio settimanale della biancheria;
c) servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro;
d) lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative;
e) almeno un bagno completo a uso comune nell'esercizio e in ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative, salvo che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno completo;
f) almeno un apparecchio telefonico a uso comune;
g) sale comuni per una superficie complessiva di almeno un metro quadrato per posto letto;
h) servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti minimi di cui al comma 1 e individua gli ulteriori requisiti necessari.
Art. 9 - (Parametri per la classifica)
1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in relazione al numero delle stelle. In relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale il regolamento di esecuzione può altresì prevedere i casi in cui è possibile derogare ai predetti parametri.
2. Il conseguimento e il mantenimento della classifica relativa agli esercizi alberghieri sono subordinati in ogni caso alla circostanza che il numero di addetti sia idoneo in relazione alla potenzialità ricettiva dell'esercizio e al suo livello di classifica, tenuto conto in particolare dei servizi offerti agli ospiti alloggiati e dei servizi offerti ai non alloggiati. Il regolamento di esecuzione determina le soglie minime e i criteri di applicazione del presente comma.
Art. 10 - (Procedimento per la classifica)
1. Il gestore dell'esercizio alberghiero presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo, anche per il tramite del comune sul cui territorio è situato l'esercizio alberghiero, una dichiarazione concernente l'autoclassifica dell'esercizio debitamente compilata e contenente l'indicazione della denominazione dell'esercizio, degli elementi necessari per la classifica, del livello di classifica, della tipologia da assegnare all'esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.
2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata da un unico soggetto anche nel caso delle gestioni unitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione ovvero prima di detto termine a seguito di apposita comunicazione in senso favorevole da parte del servizio provinciale competente in materia di turismo, salvo che il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il predetto termine, avendo riscontrato incoerenza fra i requisiti denunciati e quelli risultanti dalla documentazione allegata o in atti od anche fra requisiti denunciati e livello e tipologia autoattribuiti, non provveda direttamente a classificare l'esercizio, rideterminando il livello o ridefinendo la tipologia autoattribuita ovvero non emani provvedimento di diniego della classifica in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti.
4. Avverso il provvedimento negativo o di rideterminazione della classifica è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli elementi della dichiarazione di autoclassifica, le modalità di presentazione della medesima nonché la documentazione da allegare alla dichiarazione, specificando quella indispensabile ai fini dell'efficacia della stessa.
6. La classifica quale risulta dalla dichiarazione di autoclassifica o dal provvedimento di classifica è modificata o revocata d'ufficio dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, secondo quanto previsto dal comma 3, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di elementi di classifica o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che comportino la non classificabilità dell'esercizio.
7. Le dichiarazioni di autoclassifica ovvero i provvedimenti di classifica o di revoca o modifica della classifica sono trasmessi dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo al comune in cui ha sede l'esercizio entro trenta giorni rispettivamente dalla loro assunzione di efficacia o dalla loro adozione, unitamente alla relativa documentazione.
Art. 11 - (Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, il gestore dell'esercizio alberghiero non è tenuto a presentare la dichiarazione di modifica dell'autoclassifica qualora l'offerta ricettiva sia inferiore per quantità o qualità a quella normalmente disponibile per circostanze eccezionali o per ragioni legate a temporanee difficoltà di organizzazione gestionale ovvero all'esecuzione di opere di ristrutturazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la continuazione dell'attività senza necessità di modifiche alla classifica è subordinata al previo assenso del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, ferme restando le norme in materia di pubblici esercizi.
3. Il regolamento di esecuzione individua i casi in cui l'attività ricettiva può essere continuata senza modifiche alla classificazione, i termini e le modalità per la richiesta e per il rilascio del provvedimento di assenso di cui al comma 2.
Art. 12 - (Denominazioni)
1. Le denominazioni degli esercizi alberghieri non devono generare confusione con quelle di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso ambito turistico come definito dalla legge provinciale in materia di organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento, ovvero, per gli esercizi ubicati fuori dai predetti ambiti turistici, con le denominazioni di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso comune.
2. Le denominazioni dei locali ove si svolge il servizio di somministrazione di alimenti e bevande o gli altri servizi accessori annessi all'esercizio alberghiero determinanti ai fini della classificazione, qualora diverse dalla denominazione dell'esercizio nel suo complesso, non devono generare confusione con quelle di altre imprese che esercitano il medesimo tipo di attività nel territorio dello stesso comune.
3. Sono fatte salve le denominazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 - (Visto di corrispondenza)
1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a concessione ai sensi dell'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nonché le opere soggette ad autorizzazione, ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), h), l) e m), della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è subordinata alla presentazione, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, lettera f), della medesima legge provinciale, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Il visto di corrispondenza di cui al comma 1 è rilasciato all'interessato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione.
3. Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera, in luogo del visto di corrispondenza l'interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo.
Titolo III - Marchio di qualità e marchi di prodotto
Art. 14 - (Generalità)
1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta non previsti nei criteri di classifica.
2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell'offerta verso prodotti specifici e riferiti a esigenze ben caratterizzate della domanda.
CAPO I - MARCHIO DI QUALITA
Art. 15 - (Caratteristiche del marchio di qualità)
1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire, sulla base della cultura dell'ospitalità trentina, il livello qualitativo dell'offerta e il suo sviluppo, orientando anche la scelta del consumatore.
Art. 16 - (Creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità)
1. La Provincia promuove le condizioni necessarie alla definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del marchio di qualità.
2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio, a condizione che esso sia costituito congiuntamente dalle associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale mediante l'istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. In caso di reiterate violazioni della presente legge da parte del soggetto gestore del marchio la Provincia, previa diffida, revoca il proprio riconoscimento.
3. Il soggetto gestore del marchio procede alla definizione del marchio e del relativo disciplinare e ne chiede il riconoscimento al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
4. Il regolamento di esecuzione disciplina le procedure di definizione e modifica del marchio e le modalità per la sua gestione nonché il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento del marchio di qualità, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale.
Art. 17 - (Sostegno provinciale)
1. La Provincia è autorizzata a concedere al soggetto gestore del marchio di qualità contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la definizione e la diffusione del marchio di qualità e per le relative modifiche.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla Provincia, sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione e previa valutazione della congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute. Con la medesima deliberazione sono altresì stabilite le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. La Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell'ente gestore locali e attrezzature in relazione alle attività connesse alla gestione del marchio di qualità.
CAPO II - MARCHI DI PRODOTTO TURISTICO
Art. 18 - (Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico)
1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla Giunta provinciale:
a) marchi provinciali o sub-provinciali che associano esercizi alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale in numero non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione;
b) marchi interregionali o internazionali che associano operatori alberghieri o extra-alberghieri situati nel territorio provinciale a operatori di aree turistiche limitrofe o aventi caratteristiche analoghe, e che comprendono complessivamente un numero di esercizi alberghieri o extra-alberghieri situati in territorio provinciale non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione.
2. I soggetti appartenenti all'organizzazione turistica provinciale come disciplinata dalla legislazione provinciale in materia concorrono all'attività di informazione e promozione dei marchi di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.
3. Il regolamento di esecuzione prevede la disciplina e il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.
Titolo IV - Prezzi e pubblicità
Art. 19 - (Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri)
1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi alberghieri di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun gestore.
2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad applicare i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione fatta pervenire.
3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre e il 30 novembre dell'anno successivo.
4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni nonché la disciplina transitoria per l'applicazione del presente articolo. La modulistica relativa alla comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
Art. 20 - (Tabella e lista dei prezzi)
1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi di cui all'articolo 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati.
2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi, comprese le norme sulle sanzioni.
3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno dell'esercizio alberghiero.
Art. 21 - (Cartellino dei prezzi)
1. All'interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione.
Art. 22 - (Reclami)
1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui all'articolo 20, comma 1, possono presentare al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.
2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al gestore dell'esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dall'albergatore per i servizi forniti e dà corso al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26, comma 1.
4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma 3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell'avvenuto pagamento al servizio provinciale competente in materia di turismo.
Art. 23 - (Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni)
1. I soggetti che ricevono la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 19 provvedono alla compilazione e pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'elenco degli esercizi alberghieri.
2. La Provincia e i soggetti di cui al comma 1, nonché gli organismi gestori dei marchi di qualità e di prodotto controllano e garantiscono, per i dati di rispettiva competenza, la veridicità, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute negli annuari di cui al presente articolo.
3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti informativi minimi delle pubblicazioni di cui al comma 1.
4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento deve attenersi a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.
Titolo V - Sanzioni amministrative
Art. 24 - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera)
1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. Il gestore dell'esercizio alberghiero che nella dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10 dichiari requisiti insussistenti ai fini del conseguimento di un livello di classifica o di una tipologia diversi da quelli spettanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
4. Il gestore dell'esercizio alberghiero che non comunichi la perdita o la variazione peggiorativa dei requisiti dichiarati intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione di autoclassifica, ovvero che non comunichi le variazioni alla convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tale perdita o variazione comporti una modifica del livello di classifica o una modifica tipologica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore di esercizio alberghiero che ometta di fornire agli alloggiati, senza giustificato motivo, i servizi indicati nella dichiarazione di autoclassifica.
5. Soggiace alla sanzione prevista dal comma 4 il gestore dell'esercizio alberghiero che offra servizio di alloggio in misura maggiore a quanto autorizzato, fatte salve le possibilità di letto aggiunto previste dal regolamento di esecuzione.
6. Il gestore dell'esercizio alberghiero che ometta la comunicazione di variazioni peggiorative dei requisiti previsti per la classifica ovvero di variazioni della convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tali variazioni non siano determinanti ai fini del mantenimento della classifica o della tipologia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
7. Il gestore di un esercizio alberghiero che non espone il segno distintivo dell'esercizio alberghiero secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la norma di cui all'articolo 26, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo II della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
Art. 25 - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi)
1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del marchio di tutelare i propri diritti in tutti i modi e le sedi ritenuti opportuni.
2. Il soggetto gestore del marchio di qualità che non rispetta le disposizioni concernenti i marchi contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. La revoca del riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 2, comporta per il soggetto gestore del marchio di qualità l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro nonché la restituzione dei contributi concessi a sostegno del marchio con riferimento ai due ultimi esercizi finanziari.
4. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo III della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
Art. 26 - (Sanzioni inerenti i prezzi)
1. Il gestore di un esercizio alberghiero che applica prezzi superiori al massimo rispetto a quelli risultanti nella tabella dei prezzi di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero non espone la medesima tabella, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore che espone una tabella incompleta o una tabella riportante prezzi differenti da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione.
3. Il gestore che non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
4
Art. 1 - (Finalità della disciplina)
1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all'offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l'effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.
Titolo II - Ricettività alberghiera
CAPO I - DISCIPLINA DELLA RICETTIVITA ALBERGHIERA
Art. 2 - (Definizione dell'attività alberghiera)
1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.
2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione:
a) le camere;
b) le suite;
c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.
3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori deve essere fornita all'interno dell'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero, salvo quanto disposto per le dipendenze dall'articolo 4 e per i villaggi alberghieri dall'articolo 5, comma 5.
Art. 3 - (Gestione unitaria)
1. Si considerano unitarie, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, le gestioni che in alternativa:
a) facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altro servizio accessorio;
b) prevedano in capo a soggetti diversi dal fornitore del servizio di alloggio la fornitura dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri eventuali servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione; in tal caso la gestione del settore separato è affidata mediante apposita convenzione.
2. I soggetti gestori ai sensi del comma 1, lettera b), dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia per le specifiche attività svolte.
3. Alle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) e le relative norme di esecuzione. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), possono essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 4 - (Dipendenze dell'esercizio alberghiero)
1. Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi dalla sede, detta "casa madre", nella quale sono ubicati il servizio di ricevimento e almeno sette unità abitative.
2. L'esercizio alberghiero può disporre di una o più dipendenze, che devono essere dotate di servizio di ricevimento o in alternativa di idoneo sistema di sorveglianza.
3. I servizi possono essere offerti ai clienti sia nella casa madre che nelle dipendenze.
4. Alla casa madre e a ciascuna dipendenza è attribuita una propria classifica. Alle dipendenze non può essere attribuito un livello di classifica superiore a quello attribuito alla casa madre. Qualora in relazione ai requisiti posseduti debba essere attribuito alla dipendenza un livello di classifica inferiore a quello posseduto dalla casa madre, l'eventuale differenza tra la casa madre e la dipendenza non può essere superiore ad una stella.
5. Il regolamento di esecuzione stabilisce il percorso massimo tra la casa madre e le dipendenze e le modalità per la sua misurazione nonché il numero minimo delle unità abitative di cui le dipendenze devono essere dotate.
CAPO II - TIPOLOGIE
Art. 5 - (Tipologie degli esercizi alberghieri)
1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in:
a) alberghi;
b) alberghi garnì;
c) residenze turistico alberghiere;
d) villaggi alberghieri.
2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto.
3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di somministrazione di alimenti ad eccezione della prima colazione.
4. Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del 70 per cento dei posti letto. Nel caso in cui tutte le unità abitative siano dotate di servizio autonomo di cucina gli esercizi alberghieri non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande; negli altri casi devono essere assicurati tali servizi.
5. Sono villaggi alberghieri gli alberghi e le residenze turistico alberghiere, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.
6. In ogni caso il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità dei locali in cui è svolto il servizio. In caso di vendita, di locazione o di ogni altra forma di cessione, ivi compresa quella in multiproprietà, delle unità abitative che faccia venir meno nelle medesime la prestazione del servizio di alloggio, la classifica alberghiera è revocata.
7. Il regolamento di esecuzione individua le dizioni riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.
Art. 6 - (Pertinenze degli esercizi alberghieri)
1. Sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree, non direttamente collegate all'area principale, destinate all'erogazione di servizi accessori nell'immediata prossimità dell'esercizio alberghiero.
CAPO III - CLASSIFICA
Art. 7 - (Classifica alberghiera)
1. La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero.
2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per la classifica a una stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di "locanda". I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui denominazione contenga il termine "locanda", possono continuare a usare tale termine.
4. Gli esercizi classificati con quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale come indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva "superior" viene identificata con il segno distintivo "S" posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.
5. L'attribuzione di un livello di classifica o della dizione di locanda è obbligatoria, precede ed è presupposto per il rilascio e per il mantenimento della licenza di pubblico esercizio e ha validità a tempo indeterminato.
6. Ciascun esercizio alberghiero deve utilizzare nella ditta, nell'insegna, nella promozione e nella commercializzazione la tipologia e il livello o la dizione di locanda assegnati in sede di classifica, più gli eventuali marchi. È comunque fatta salva la possibilità di non utilizzare in tali sedi alcuna tipologia.
7. Il segno distintivo di ciascun esercizio alberghiero, contenente la tipologia e il numero delle stelle o la dizione di locanda, deve essere in ogni caso esposto all'esterno e all'interno dell'esercizio rispettivamente in prossimità dell'ingresso principale e nella zona di ricevimento. Il modello e le caratteristiche dei segni distintivi sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
8. Per la classifica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi ad esercizi alberghieri si applica la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi.
Art. 8 - (Requisiti minimi)
1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti minimi:
a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
b) cambio settimanale della biancheria;
c) servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro;
d) lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative;
e) almeno un bagno completo a uso comune nell'esercizio e in ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative, salvo che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno completo;
f) almeno un apparecchio telefonico a uso comune;
g) sale comuni per una superficie complessiva di almeno un metro quadrato per posto letto;
h) servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti minimi di cui al comma 1 e individua gli ulteriori requisiti necessari.
Art. 9 - (Parametri per la classifica)
1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in relazione al numero delle stelle. In relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale il regolamento di esecuzione può altresì prevedere i casi in cui è possibile derogare ai predetti parametri.
2. Il conseguimento e il mantenimento della classifica relativa agli esercizi alberghieri sono subordinati in ogni caso alla circostanza che il numero di addetti sia idoneo in relazione alla potenzialità ricettiva dell'esercizio e al suo livello di classifica, tenuto conto in particolare dei servizi offerti agli ospiti alloggiati e dei servizi offerti ai non alloggiati. Il regolamento di esecuzione determina le soglie minime e i criteri di applicazione del presente comma.
Art. 10 - (Procedimento per la classifica)
1. Il gestore dell'esercizio alberghiero presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo, anche per il tramite del comune sul cui territorio è situato l'esercizio alberghiero, una dichiarazione concernente l'autoclassifica dell'esercizio debitamente compilata e contenente l'indicazione della denominazione dell'esercizio, degli elementi necessari per la classifica, del livello di classifica, della tipologia da assegnare all'esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.
2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata da un unico soggetto anche nel caso delle gestioni unitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione ovvero prima di detto termine a seguito di apposita comunicazione in senso favorevole da parte del servizio provinciale competente in materia di turismo, salvo che il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il predetto termine, avendo riscontrato incoerenza fra i requisiti denunciati e quelli risultanti dalla documentazione allegata o in atti od anche fra requisiti denunciati e livello e tipologia autoattribuiti, non provveda direttamente a classificare l'esercizio, rideterminando il livello o ridefinendo la tipologia autoattribuita ovvero non emani provvedimento di diniego della classifica in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti.
4. Avverso il provvedimento negativo o di rideterminazione della classifica è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli elementi della dichiarazione di autoclassifica, le modalità di presentazione della medesima nonché la documentazione da allegare alla dichiarazione, specificando quella indispensabile ai fini dell'efficacia della stessa.
6. La classifica quale risulta dalla dichiarazione di autoclassifica o dal provvedimento di classifica è modificata o revocata d'ufficio dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, secondo quanto previsto dal comma 3, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di elementi di classifica o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che comportino la non classificabilità dell'esercizio.
7. Le dichiarazioni di autoclassifica ovvero i provvedimenti di classifica o di revoca o modifica della classifica sono trasmessi dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo al comune in cui ha sede l'esercizio entro trenta giorni rispettivamente dalla loro assunzione di efficacia o dalla loro adozione, unitamente alla relativa documentazione.
Art. 11 - (Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, il gestore dell'esercizio alberghiero non è tenuto a presentare la dichiarazione di modifica dell'autoclassifica qualora l'offerta ricettiva sia inferiore per quantità o qualità a quella normalmente disponibile per circostanze eccezionali o per ragioni legate a temporanee difficoltà di organizzazione gestionale ovvero all'esecuzione di opere di ristrutturazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la continuazione dell'attività senza necessità di modifiche alla classifica è subordinata al previo assenso del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, ferme restando le norme in materia di pubblici esercizi.
3. Il regolamento di esecuzione individua i casi in cui l'attività ricettiva può essere continuata senza modifiche alla classificazione, i termini e le modalità per la richiesta e per il rilascio del provvedimento di assenso di cui al comma 2.
Art. 12 - (Denominazioni)
1. Le denominazioni degli esercizi alberghieri non devono generare confusione con quelle di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso ambito turistico come definito dalla legge provinciale in materia di organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento, ovvero, per gli esercizi ubicati fuori dai predetti ambiti turistici, con le denominazioni di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso comune.
2. Le denominazioni dei locali ove si svolge il servizio di somministrazione di alimenti e bevande o gli altri servizi accessori annessi all'esercizio alberghiero determinanti ai fini della classificazione, qualora diverse dalla denominazione dell'esercizio nel suo complesso, non devono generare confusione con quelle di altre imprese che esercitano il medesimo tipo di attività nel territorio dello stesso comune.
3. Sono fatte salve le denominazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 - (Visto di corrispondenza)
1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a concessione ai sensi dell'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nonché le opere soggette ad autorizzazione, ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), h), l) e m), della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è subordinata alla presentazione, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, lettera f), della medesima legge provinciale, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Il visto di corrispondenza di cui al comma 1 è rilasciato all'interessato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione.
3. Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera, in luogo del visto di corrispondenza l'interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo.
Titolo III - Marchio di qualità e marchi di prodotto
Art. 14 - (Generalità)
1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta non previsti nei criteri di classifica.
2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell'offerta verso prodotti specifici e riferiti a esigenze ben caratterizzate della domanda.
CAPO I - MARCHIO DI QUALITA
Art. 15 - (Caratteristiche del marchio di qualità)
1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire, sulla base della cultura dell'ospitalità trentina, il livello qualitativo dell'offerta e il suo sviluppo, orientando anche la scelta del consumatore.
Art. 16 - (Creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità)
1. La Provincia promuove le condizioni necessarie alla definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del marchio di qualità.
2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio, a condizione che esso sia costituito congiuntamente dalle associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale mediante l'istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. In caso di reiterate violazioni della presente legge da parte del soggetto gestore del marchio la Provincia, previa diffida, revoca il proprio riconoscimento.
3. Il soggetto gestore del marchio procede alla definizione del marchio e del relativo disciplinare e ne chiede il riconoscimento al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
4. Il regolamento di esecuzione disciplina le procedure di definizione e modifica del marchio e le modalità per la sua gestione nonché il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento del marchio di qualità, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale.
Art. 17 - (Sostegno provinciale)
1. La Provincia è autorizzata a concedere al soggetto gestore del marchio di qualità contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la definizione e la diffusione del marchio di qualità e per le relative modifiche.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla Provincia, sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione e previa valutazione della congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute. Con la medesima deliberazione sono altresì stabilite le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. La Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell'ente gestore locali e attrezzature in relazione alle attività connesse alla gestione del marchio di qualità.
CAPO II - MARCHI DI PRODOTTO TURISTICO
Art. 18 - (Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico)
1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla Giunta provinciale:
a) marchi provinciali o sub-provinciali che associano esercizi alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale in numero non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione;
b) marchi interregionali o internazionali che associano operatori alberghieri o extra-alberghieri situati nel territorio provinciale a operatori di aree turistiche limitrofe o aventi caratteristiche analoghe, e che comprendono complessivamente un numero di esercizi alberghieri o extra-alberghieri situati in territorio provinciale non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione.
2. I soggetti appartenenti all'organizzazione turistica provinciale come disciplinata dalla legislazione provinciale in materia concorrono all'attività di informazione e promozione dei marchi di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.
3. Il regolamento di esecuzione prevede la disciplina e il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.
Titolo IV - Prezzi e pubblicità
Art. 19 - (Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri)
1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi alberghieri di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun gestore.
2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad applicare i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione fatta pervenire.
3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre e il 30 novembre dell'anno successivo.
4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni nonché la disciplina transitoria per l'applicazione del presente articolo. La modulistica relativa alla comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
Art. 20 - (Tabella e lista dei prezzi)
1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi di cui all'articolo 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati.
2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi, comprese le norme sulle sanzioni.
3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno dell'esercizio alberghiero.
Art. 21 - (Cartellino dei prezzi)
1. All'interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione.
Art. 22 - (Reclami)
1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui all'articolo 20, comma 1, possono presentare al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.
2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al gestore dell'esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dall'albergatore per i servizi forniti e dà corso al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26, comma 1.
4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma 3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell'avvenuto pagamento al servizio provinciale competente in materia di turismo.
Art. 23 - (Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni)
1. I soggetti che ricevono la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 19 provvedono alla compilazione e pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'elenco degli esercizi alberghieri.
2. La Provincia e i soggetti di cui al comma 1, nonché gli organismi gestori dei marchi di qualità e di prodotto controllano e garantiscono, per i dati di rispettiva competenza, la veridicità, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute negli annuari di cui al presente articolo.
3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti informativi minimi delle pubblicazioni di cui al comma 1.
4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento deve attenersi a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.
Titolo V - Sanzioni amministrative
Art. 24 - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera)
1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. Il gestore dell'esercizio alberghiero che nella dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10 dichiari requisiti insussistenti ai fini del conseguimento di un livello di classifica o di una tipologia diversi da quelli spettanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
4. Il gestore dell'esercizio alberghiero che non comunichi la perdita o la variazione peggiorativa dei requisiti dichiarati intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione di autoclassifica, ovvero che non comunichi le variazioni alla convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tale perdita o variazione comporti una modifica del livello di classifica o una modifica tipologica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore di esercizio alberghiero che ometta di fornire agli alloggiati, senza giustificato motivo, i servizi indicati nella dichiarazione di autoclassifica.
5. Soggiace alla sanzione prevista dal comma 4 il gestore dell'esercizio alberghiero che offra servizio di alloggio in misura maggiore a quanto autorizzato, fatte salve le possibilità di letto aggiunto previste dal regolamento di esecuzione.
6. Il gestore dell'esercizio alberghiero che ometta la comunicazione di variazioni peggiorative dei requisiti previsti per la classifica ovvero di variazioni della convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tali variazioni non siano determinanti ai fini del mantenimento della classifica o della tipologia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
7. Il gestore di un esercizio alberghiero che non espone il segno distintivo dell'esercizio alberghiero secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la norma di cui all'articolo 26, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo II della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
Art. 25 - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi)
1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del marchio di tutelare i propri diritti in tutti i modi e le sedi ritenuti opportuni.
2. Il soggetto gestore del marchio di qualità che non rispetta le disposizioni concernenti i marchi contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. La revoca del riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 2, comporta per il soggetto gestore del marchio di qualità l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro nonché la restituzione dei contributi concessi a sostegno del marchio con riferimento ai due ultimi esercizi finanziari.
4. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo III della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
Art. 26 - (Sanzioni inerenti i prezzi)
1. Il gestore di un esercizio alberghiero che applica prezzi superiori al massimo rispetto a quelli risultanti nella tabella dei prezzi di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero non espone la medesima tabella, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore che espone una tabella incompleta o una tabella riportante prezzi differenti da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione.
3. Il gestore che non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
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