L.R. 01/12/1997 n. 71
Norme per la disciplina delle attività estrattive.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. 33/99, 15/03, del 14/04/2004 n.7, del 10/04/2007 n.4, del 16/07/2007 n.7, del 17/07/2007 n.9
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - (Finalità, oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali definite in particolare dal PPAR e dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese. Definisce la previsione dei fabbisogni, la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate.
Art. 2 - (Attività di cava, ambiti di applicazione della legge)
1. La coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e industrialmente utilizzabili costituisce attività di cava.
2. La presente legge regolamenta altresì la lavorazione dei prodotti di cui al comma 1.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, e comunque con divieto assoluto di commercializzazione dei materiali estratti, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:
a) l'estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione ivi situata e ad opere di sistemazione e miglioramento del fondo stesso;
b) la riutilizzazione in loco dei materiali ricavati dall'esecuzione di infrastrutture pubbliche o private;
c) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.
4. Qualora le attività di cui ai precedenti commi divergano dagli scopi ivi individuati, acquistano il carattere di attività di cave e vengono assoggettate alle norme della presente legge.
5. Non sono attività di cava i lavori connessi alla sola realizzazione e gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alle normative regionali vigenti.
Art. 3 - (Classificazione dei materiali)
1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base alla differente tipologia di utilizzazione:
a) materiali di prevalente uso industriale:
1) sabbia e ghiaia;
2) marne;
3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
4) arenarie;
5) conglomerati;
6) calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico;
7) gesso;
b) materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali:
1) calcari;
2) travertino;
3) gesso;
4) arenaria.
"2. Il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, quale materiale di cava avente un particolare valore merceologico, è considerato riserva strategica della Regione per il quale il piano regionale delle attività estrattive (PRAE) riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali industrie chimiche ed affini e tecniche innovative di escavazione"
Art. 4 - (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni)
1. La Regione:
a) redige e approva, con le procedure previste dall'articolo 7, il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) esercita, in via sostitutiva, il controllo e la vigilanza di cui agli articoli 18 e 19;
c) rilascia le concessioni nei casi previsti dall'articolo 15;
d) determina il contributo di escavazione, di cui all'articolo 17 per gruppi merceologici dei materiali estratti;
e) effettua studi e ricerche sulle risorse minerarie esistenti e sui materiali alternativi;
f) esercita le funzioni sostitutive in caso di inadempienza degli enti delegati;
g) promuove e organizza la formazione professionale.
2. Le Province:
a) predispongono ed adottano in attuazione del PRAE entro sei mesi dall'adozione dello stesso sentiti i Comuni, il Programma provinciale per le attività estrattive (PPAE);
b) esprimono parere sul permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 16, ed esercitano la vigilanza ed il controllo dell'attività estrattiva.
3. I Comuni rilasciano le autorizzazioni alla coltivazione delle cave e ne controllano il rispetto.
4. I Comuni facenti parte delle Comunità montane per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione e per il relativo controllo possono avvalersi degli uffici tecnici delle Comunità di appartenenza; tutti i Comuni inoltre nell'esercizio delle proprie funzioni possono richiedere la consulenza e la collaborazione delle strutture regionali e provinciali competenti.
5. La Regione, le Province, i Comuni, ai fini dei controlli, si avvalgono anche dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM) e del Corpo forestale dello Stato.
CAPO II - PIANIFICAZIONE E STRUMENTI
Art. 5 - (Strumenti)
1. L'estrazione dei materiali di cava di cui all'articolo 3 è disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE);
b) Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE);
c) progetto di coltivazione;
d) autorizzazione o concessione o permesso di ricerca;
e) convenzione.
Art. 6 - (PRAE: finalità e contenuti)
1. Il PRAE è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali.
2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:
a) il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse;
b) una relazione tecnico illustrativa generale;
"c) una relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi e stima dei trends evolutivi "esclusi le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi" ;
"d) una direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;"
e) una direttiva per le cave di prestito;
f) una direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;
g) una direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
"h) una direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia;"
i) una direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
"l) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;"
"m) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali"
3. È comunque vietato l'esercizio di cava:
a) per l'estrazione di materiali litoidi dalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino;
b) nelle aree archeologiche o di interesse archeologico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del PPAR e delle leggi regionali in materia;
c) in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) nelle aree floristiche e in aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52;
e) nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio;
"f) nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici-venatori provinciali;"
"f bis)
nelle aree definite come siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS). I piani di gestione ovvero le misure di conservazione individuano eventuali deroghe al divieto di escavazione e ne prevedono le relative misure di regolazione e mitigazione;"
g) nelle foreste demaniali;
h) negli ambiti di tutela cartograficamente delimitati (tav. 16 del PPAR);
i) nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico-culturali (tav. 11 ed elenco allegato n. 1 del PPAR).
"4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un'indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale, redatto secondo la metodologia definita nell'allegato A della presente legge."
"4 bis. Le autorità competenti, con l'approvazione del progetto di cava, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboschimento, occorre sottoporre ad approvazione dell'autorità competente un piano di coltura e conservazione. È necessario, altresì, produrre atto di asservimento dell'area destinata al rimboschimento compensativo, debitamente trascritto."
"4 ter. Le autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni e stabiliscono i tempi e le modalità per il pagamento dell'indennizzo medesimo. In ogni caso deve essere garantito un rimboschimento almeno pari al 50 per cento delle superfici da compensare, qualora le superfici del rimboschimento compensativo siano superiori ad ha 50."
"4 quater. Gli indennizzi confluiscono nel fondo provinciale di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale)."
5. L'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate, elencate all'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta.
"Art. 6 bis - (Cave in sotterraneo)
1. Alle varianti dei progetti già autorizzati che comportano, in sotterraneo, la prosecuzione o l'ampliamento di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l'estrazione di calcare massiccio e maioliche e per la realizzazione delle necessarie infrastrutture esterne, non si applicano:
a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.
2. Nei parchi naturali regionali l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.
3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:
a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.
4. Per le varianti di cui ai commi precedenti, la convenzione di cui all'articolo 17 prevede a carico della ditta che intende ottenere l'autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede l'estrazione di materiale utile dall'esecuzione di infrastrutture esterne, il pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori in sotterraneo, assistita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni.
5. Lo schema-tipo della polizza fidejussoria è predisposto dalla Giunta regionale. La firma della polizza da parte del fideiussore deve essere autenticata nei modi di legge.
6. L'importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale, stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume di materiale utile in banco ricavabile dalle opere a cielo aperto previste dal progetto e per il coefficiente 1,4 che tiene conto dell'aumento di volume dopo l'estrazione. L'importo della penale è aggiornato ad ogni modificazione del valore commerciale unitario del materiale.
7. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) ritardo nell'inizio dei lavori in sotterraneo di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nel progetto inizialmente autorizzato;
b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine previsto nel progetto inizialmente autorizzato nel raggiungimento dell'estrazione in sotterraneo di un quantitativo di materiale pari al 25 per cento di quello previsto dal progetto medesimo, indipendentemente dalle quantità autorizzate inizialmente
8. Nei ritardi di cui al comma 7, non vanno computati gli eventuali periodi dovuti a varianti progettuali imposte dall'autorità competente o a seguito di sorpresa geologica o a cause di forza maggiore rilevate dall'autorità competente.
9. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 7, il Comune dispone l'incameramento della penale, mediante l'escussione della fideiussione e provvede a versare il 50 per cento dell'importo alla Regione che lo destina ad interventi di tutela ambientale e difesa del suolo.
10. Le eventuali proroghe alla durata dell'autorizzazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 8, non escludono l'applicazione della penale, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 7".
Art. 7 - (PRAE: procedure)
1. La Giunta regionale "sentito" il Comitato economico sociale adotta la proposta di piano, entro il "31 dicembre 2006".
2. Lo schema di piano è pubblicato in un apposito supplemento speciale nel B.U.R.; esso viene inviato alle Province, alle Comunità montane, ai singoli Comuni, alle associazioni di categoria, alle associazioni di protezione ambientale presenti nella regione riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.
3. Le Amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti e le associazioni e chiunque abbia interesse possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.
4. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al Consiglio regionale formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.
5. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.
6. Il PRAE è un piano regionale di settore. Esso individua ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, le aree dove è vietata l'attività estrattiva e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le aree suscettibili di attività estrattive in deroga al PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali. Le attività di coltivazione di cava, qualora ricomprese nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 6 e confermate dal PPAE, sono riconosciute di interesse pubblico generale e ad esse si applica il disposto dell'articolo 60 delle NTA del PPAR.
"6 bis. Le miniere e le opere ad esse accessorie, incluse nei progetti approvati dalle competenti autorità, necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione del giacimento, per la sicurezza, per la condotta di acqua e per le strade di accesso, nonché i piazzali di manovra sono esenti dai vincoli di tutela del PPAR, salvo quelli relativi agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e seconda classe e alle zone archeologiche."
7. Il piano, formulato sulla base decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni dieci anni.
Art. 8 - (PPAE: finalità e contenuti)
1. Il programma provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del PRAE.
2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per le attività estrattive, in conformità al PRAE, contiene:
a) una relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storico-culturali;
b) la relazione tecnico-illustrativa generale, corredata da cartografia illustrante i bacini estrattivi compatibili, in scala 1:100.000 come quadro di unione e in scala non inferiore a 1:25.000 come specificazione di dettaglio, interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo 3;
c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero finale;
d) indicazioni per la collocazione e realizzazione di impianti per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;
e) una relazione contenente il rapporto esistente tra i diversi bacini estrattivi e i vincoli paesistico-ambientali vigente in base alle prescrizioni del PPAR, evidenziando per le diverse tipologie di materiale la necessità di varianti come previsto dall'articolo 7, comma 6.
3. In allegato al PPAE le Province dovranno indicare la struttura e l'organizzazione degli uffici con cui intendono far fronte alle nuove competenze.
Art. 9 - (Progetto di coltivazione)
1. Chiunque intenda procedere, nelle aree definite dal PPAE, a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.
2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto, secondo i principi della tecnica estrattiva, e sottoscritto da tecnici professionisti, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, e consta di una analisi dello stato di fatto e di una rappresentazione di progetto con i seguenti elaborati:
a) corografie delle zone interessate dell'opera in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi d'identificazione delle tavole IGM interessate ed eventualmente quelle circostanti;
b) relazione sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo oggetto dell'intervento e di un significativo intorno sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà inoltre essere corredata da:
1) carta geologica ed almeno due sezioni geologiche in scala non inferiore a 1:1.000;
2) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:1.000;
3) carta idrografica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:2.000.
La carta geologica andrà redatta con criteri litostratigrafici e strutturali. In caso di insufficienza di dati geognostici esistenti, le indagini geognostiche, idrogeologiche e geomeccaniche, eseguite mediante sondaggi e rilevamenti geofisici, andranno opportunamente documentate secondo il principio della ripetibilità e del controllo, sull'ammasso, ed il principio della certificazione delle analisi, sui materiali;
c) programma di estrazione, con annesse rappresentazioni topografiche e congruo numero di sezioni, in scala non inferiore a 1:1.000, distribuite significativamente sull'intera area d'intervento con precisi riferimenti quotati in cui si evidenzino lo stato iniziale e lo stato di progetto sia intermedio che finale, mediante punti fissi di misurazione, trigonometrici e fiduciari, comprendente la valutazione documentata della consistenza del giacimento, la localizzazione delle aree deposito dei materiali estratti, gli eventuali impianti di materiale grezzo abbattuto e la loro descrizione, le infrastrutture e i manufatti e i servizi e quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività;
d) relazione del progetto della coltivazione contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta, anche in relazione al recupero e alla risistemazione delle aree; la suddivisione per fasi, calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento, descrizione delle macchine operatrici degli impianti e delle apparecchiature utilizzati, previsione del programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali nonché di igiene ambientale, descrizione dell'organizzazione del lavoro;
e) relazione di meccanica delle rocce o delle terre contenente una loro caratterizzazione chimico-fisica e strutturale e verifiche di stabilità di sezioni significative in relazione agli scavi progettati;
f) progetto di ricomposizione ambientale delle aree con l'indicazione degli interventi per la sistemazione morfologica, geomorfologica ed idrogeologica dei suoli, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle strade di accesso; con l'indicazione degli interventi necessari nel periodo successivo a risistemazione avvenuta, della sequenza dei lavori di recupero totali o per fasi, dei costi di recupero totali o per fasi. La relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale deve essere corredata da un adeguato numero di sezioni e planoaltimetrie a scala non inferiore a 1:1.000;
g) relazione economica finanziaria; caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato; livelli produttivi del grezzo e del mercantile; immobilizzazioni finanziarie per impianti;
h) studio di valutazione di impatto ambientale secondo la metodologia AEVIA di cui all'allegato C della presente legge;
i) la presumibile data di scadenza di tutte le operazioni di estrazione, di utilizzazione e di eventuale sgombro degli impianti e cose, nonché la data presunta di ultimazione delle sistemazioni di luoghi e delle strutture;
l) relazione attestante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire lavori di escavazione e recupero, con particolare riferimento agli impianti ed ai relativi macchinari, all'organizzazione aziendale e agli interventi relativi la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro e gli interventi di recupero ambientale relativi al progetto proposto;
m) individuazione del bacino visuale: planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 in cui sia individuato il bacino iniziale con indicazione dei punti di vista fotografici;
n) documentazione fotografica con visioni panoramiche della situazione iniziale e viste particolari per la corretta individuazione delle aree oggetto dell'intervento.
3. Il PRAE potrà modificare tale richiesta di documentazione.
Art. 10 - (Direzione lavori)
1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione ai sensi del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, articoli 20 e 100, deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Il titolare dell'autorizzazione o concessione presenta al Sindaco la denuncia di inizio lavori.
2. Il direttore responsabile:
a) sorveglia la regolare esecuzione dei lavori sulla base del progetto approvato;
b) redige ogni anno una relazione da inviare alla Giunta regionale, alla Provincia e al Comune sullo stato attuale e sul programma futuro al fine di aggiornare il catasto regionale mediante la compilazione di una scheda informativa di cui all'allegato B oltre all'invio della scheda statistica redatta ai sensi dell'articolo 62 del d.p.r. 616/1977;
c) è responsabile dell'esposizione negli uffici della cava del progetto autorizzato, con il calcolo dei volumi estratti, aggiornato trimestralmente. La mancata osservanza di queste norme determina una sanzione all'impresa esercente ed allo stesso direttore responsabile da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 cadauno;
d) è responsabile dell'apposizione e del mantenimento dei caposaldi lapidei permanenti che devono essere posti in contradditorio con i rappresentanti dell'organo di vigilanza ai vertici della poligonale coincidente con il perimetro dell'area di cava. Tali capisaldi quotati corrispondono a punti fiduciari, riferiti a punti trigonometrici delle livellazioni geodetiche dell'IGM e della Regione, ai fini del controllo sia della consistenza del giacimento e degli stati di avanzamento, fasi o lotti, o finale. La verifica del mantenimento dei termini permanenti lungo il perimetro di cava dovrà essere accertata anche dall'organo tecnico del Comune. Non può essere componente delle Commissioni autorizzatorie e di verifica e di controllo sulle attività di cava né può essere associato a professionisti o studi tecnici o a società i cui membri ne facciano parte.
3. Per ogni altra determinazione valgono le norme del d.p.r. 128/1959 così come integrato o modificato dal d.lgs. 624/1996.
4. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 4, dispone corsi di formazione e di aggiornamento per la preparazione del personale addetto e dei preposti tecnici, utilizzando a tale scopo i finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.
Art. 11 - (Ricomposizione ambientale)
1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli le possibilità di riuso del suolo perseguendo, previa verifica, la rinaturalizzazione dei siti e l'uso pubblico.
2. La ricomposizione ambientale prevede:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti, la riduzione dell'erosione del suolo e la protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area in rapporto con la situazione preesistente e circostante attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di suolo preesistente, eventualmente integrandolo con altro terreno delle stesse caratteristiche, seguito dalla messa in opera di impianti vegetali, sia agricoli che di tipologia naturale, compatibili con la componente faunistica d'area e locale e tendenti a promuovere l'integrazione nel tempo dell'ambiente naturale originario;
c) la restituzione del terreno ad usi agricoli ove possibile, anche con colture diverse, o ad usi naturalistico-ambientali con strutture ecologicamente coerenti come da lettera d). Il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d'uso non agricola, purché ciò sia previsto dai piani aziendali o zonali agricoli oppure dagli strumenti urbanistici o dai piani di sistemazione idrogeologica ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità;
d) il progetto di ricomposizione ambientale deve tener conto della situazione ecologica locale e delle preesistenti componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'impianto e, nella sua attuazione, per quanto riguarda la componente naturale, della flora e della fauna autoctona e del ripristino della biodiversità.
3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
"3 bis. La ricomposizione ambientale può, altresì, prevedere il riuso dei siti estrattivi per la realizzazione di impianti solari per la produzione di energia. A tal fine sono consentite varianti, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti, che comportino l'ampliamento di cave attive secondo criteri, modalità e limiti riguardanti anche le quantità massime di materiale estraibile, fissati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre 2007. Il progetto di ricomposizione ambientale deve contenere, altresì, l'obbligo, assistito da idonea garanzia fidejussoria, a carico del soggetto esercente ed a seguito della dismissione dell'impianto, di ricostituire sull'area interessata un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale in conformità alle disposizioni di cui al comma 1."
"3 ter. Per le varianti di cui al comma 3 bis la convenzione prevista all'articolo 17 impone a carico del soggetto che intende ottenere l'autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede un incremento del materiale utile da estrarre, il pagamento di una penale per il ritardo nella realizzazione dell'impianto solare per la produzione di energia, assistito da una polizza fidejussoria a prima richiesta e senza eccezioni. L'importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale estratto in esecuzione del nuovo progetto, stabilito dall'articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume del materiale utile ricavato e per il coefficiente di 1,4 che tiene conto dell'aumento di volume dopo l'estrazione. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) ritardo nell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto solare per la produzione di energia di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nell'autorizzazione;
b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine originariamente previsto per l'inizio della produzione di energia".
Art. 1 - (Finalità, oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali definite in particolare dal PPAR e dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese. Definisce la previsione dei fabbisogni, la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate.
Art. 2 - (Attività di cava, ambiti di applicazione della legge)
1. La coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e industrialmente utilizzabili costituisce attività di cava.
2. La presente legge regolamenta altresì la lavorazione dei prodotti di cui al comma 1.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, e comunque con divieto assoluto di commercializzazione dei materiali estratti, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:
a) l'estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione ivi situata e ad opere di sistemazione e miglioramento del fondo stesso;
b) la riutilizzazione in loco dei materiali ricavati dall'esecuzione di infrastrutture pubbliche o private;
c) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.
4. Qualora le attività di cui ai precedenti commi divergano dagli scopi ivi individuati, acquistano il carattere di attività di cave e vengono assoggettate alle norme della presente legge.
5. Non sono attività di cava i lavori connessi alla sola realizzazione e gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alle normative regionali vigenti.
Art. 3 - (Classificazione dei materiali)
1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base alla differente tipologia di utilizzazione:
a) materiali di prevalente uso industriale:
1) sabbia e ghiaia;
2) marne;
3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
4) arenarie;
5) conglomerati;
6) calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico;
7) gesso;
b) materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali:
1) calcari;
2) travertino;
3) gesso;
4) arenaria.
"2. Il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, quale materiale di cava avente un particolare valore merceologico, è considerato riserva strategica della Regione per il quale il piano regionale delle attività estrattive (PRAE) riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali industrie chimiche ed affini e tecniche innovative di escavazione"
Art. 4 - (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni)
1. La Regione:
a) redige e approva, con le procedure previste dall'articolo 7, il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) esercita, in via sostitutiva, il controllo e la vigilanza di cui agli articoli 18 e 19;
c) rilascia le concessioni nei casi previsti dall'articolo 15;
d) determina il contributo di escavazione, di cui all'articolo 17 per gruppi merceologici dei materiali estratti;
e) effettua studi e ricerche sulle risorse minerarie esistenti e sui materiali alternativi;
f) esercita le funzioni sostitutive in caso di inadempienza degli enti delegati;
g) promuove e organizza la formazione professionale.
2. Le Province:
a) predispongono ed adottano in attuazione del PRAE entro sei mesi dall'adozione dello stesso sentiti i Comuni, il Programma provinciale per le attività estrattive (PPAE);
b) esprimono parere sul permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 16, ed esercitano la vigilanza ed il controllo dell'attività estrattiva.
3. I Comuni rilasciano le autorizzazioni alla coltivazione delle cave e ne controllano il rispetto.
4. I Comuni facenti parte delle Comunità montane per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione e per il relativo controllo possono avvalersi degli uffici tecnici delle Comunità di appartenenza; tutti i Comuni inoltre nell'esercizio delle proprie funzioni possono richiedere la consulenza e la collaborazione delle strutture regionali e provinciali competenti.
5. La Regione, le Province, i Comuni, ai fini dei controlli, si avvalgono anche dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM) e del Corpo forestale dello Stato.
CAPO II - PIANIFICAZIONE E STRUMENTI
Art. 5 - (Strumenti)
1. L'estrazione dei materiali di cava di cui all'articolo 3 è disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE);
b) Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE);
c) progetto di coltivazione;
d) autorizzazione o concessione o permesso di ricerca;
e) convenzione.
Art. 6 - (PRAE: finalità e contenuti)
1. Il PRAE è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali.
2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:
a) il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse;
b) una relazione tecnico illustrativa generale;
"c) una relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi e stima dei trends evolutivi "esclusi le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi" ;
"d) una direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;"
e) una direttiva per le cave di prestito;
f) una direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;
g) una direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
"h) una direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia;"
i) una direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
"l) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;"
"m) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali"
3. È comunque vietato l'esercizio di cava:
a) per l'estrazione di materiali litoidi dalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino;
b) nelle aree archeologiche o di interesse archeologico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del PPAR e delle leggi regionali in materia;
c) in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) nelle aree floristiche e in aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52;
e) nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio;
"f) nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici-venatori provinciali;"
"f bis)
nelle aree definite come siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS). I piani di gestione ovvero le misure di conservazione individuano eventuali deroghe al divieto di escavazione e ne prevedono le relative misure di regolazione e mitigazione;"
g) nelle foreste demaniali;
h) negli ambiti di tutela cartograficamente delimitati (tav. 16 del PPAR);
i) nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico-culturali (tav. 11 ed elenco allegato n. 1 del PPAR).
"4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un'indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale, redatto secondo la metodologia definita nell'allegato A della presente legge."
"4 bis. Le autorità competenti, con l'approvazione del progetto di cava, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboschimento, occorre sottoporre ad approvazione dell'autorità competente un piano di coltura e conservazione. È necessario, altresì, produrre atto di asservimento dell'area destinata al rimboschimento compensativo, debitamente trascritto."
"4 ter. Le autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni e stabiliscono i tempi e le modalità per il pagamento dell'indennizzo medesimo. In ogni caso deve essere garantito un rimboschimento almeno pari al 50 per cento delle superfici da compensare, qualora le superfici del rimboschimento compensativo siano superiori ad ha 50."
"4 quater. Gli indennizzi confluiscono nel fondo provinciale di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale)."
5. L'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate, elencate all'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta.
"Art. 6 bis - (Cave in sotterraneo)
1. Alle varianti dei progetti già autorizzati che comportano, in sotterraneo, la prosecuzione o l'ampliamento di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l'estrazione di calcare massiccio e maioliche e per la realizzazione delle necessarie infrastrutture esterne, non si applicano:
a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.
2. Nei parchi naturali regionali l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.
3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:
a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.
4. Per le varianti di cui ai commi precedenti, la convenzione di cui all'articolo 17 prevede a carico della ditta che intende ottenere l'autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede l'estrazione di materiale utile dall'esecuzione di infrastrutture esterne, il pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori in sotterraneo, assistita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni.
5. Lo schema-tipo della polizza fidejussoria è predisposto dalla Giunta regionale. La firma della polizza da parte del fideiussore deve essere autenticata nei modi di legge.
6. L'importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale, stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume di materiale utile in banco ricavabile dalle opere a cielo aperto previste dal progetto e per il coefficiente 1,4 che tiene conto dell'aumento di volume dopo l'estrazione. L'importo della penale è aggiornato ad ogni modificazione del valore commerciale unitario del materiale.
7. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) ritardo nell'inizio dei lavori in sotterraneo di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nel progetto inizialmente autorizzato;
b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine previsto nel progetto inizialmente autorizzato nel raggiungimento dell'estrazione in sotterraneo di un quantitativo di materiale pari al 25 per cento di quello previsto dal progetto medesimo, indipendentemente dalle quantità autorizzate inizialmente
8. Nei ritardi di cui al comma 7, non vanno computati gli eventuali periodi dovuti a varianti progettuali imposte dall'autorità competente o a seguito di sorpresa geologica o a cause di forza maggiore rilevate dall'autorità competente.
9. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 7, il Comune dispone l'incameramento della penale, mediante l'escussione della fideiussione e provvede a versare il 50 per cento dell'importo alla Regione che lo destina ad interventi di tutela ambientale e difesa del suolo.
10. Le eventuali proroghe alla durata dell'autorizzazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 8, non escludono l'applicazione della penale, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 7".
Art. 7 - (PRAE: procedure)
1. La Giunta regionale "sentito" il Comitato economico sociale adotta la proposta di piano, entro il "31 dicembre 2006".
2. Lo schema di piano è pubblicato in un apposito supplemento speciale nel B.U.R.; esso viene inviato alle Province, alle Comunità montane, ai singoli Comuni, alle associazioni di categoria, alle associazioni di protezione ambientale presenti nella regione riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.
3. Le Amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti e le associazioni e chiunque abbia interesse possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.
4. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al Consiglio regionale formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.
5. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.
6. Il PRAE è un piano regionale di settore. Esso individua ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, le aree dove è vietata l'attività estrattiva e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le aree suscettibili di attività estrattive in deroga al PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali. Le attività di coltivazione di cava, qualora ricomprese nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 6 e confermate dal PPAE, sono riconosciute di interesse pubblico generale e ad esse si applica il disposto dell'articolo 60 delle NTA del PPAR.
"6 bis. Le miniere e le opere ad esse accessorie, incluse nei progetti approvati dalle competenti autorità, necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione del giacimento, per la sicurezza, per la condotta di acqua e per le strade di accesso, nonché i piazzali di manovra sono esenti dai vincoli di tutela del PPAR, salvo quelli relativi agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e seconda classe e alle zone archeologiche."
7. Il piano, formulato sulla base decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni dieci anni.
Art. 8 - (PPAE: finalità e contenuti)
1. Il programma provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del PRAE.
2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per le attività estrattive, in conformità al PRAE, contiene:
a) una relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storico-culturali;
b) la relazione tecnico-illustrativa generale, corredata da cartografia illustrante i bacini estrattivi compatibili, in scala 1:100.000 come quadro di unione e in scala non inferiore a 1:25.000 come specificazione di dettaglio, interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo 3;
c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero finale;
d) indicazioni per la collocazione e realizzazione di impianti per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;
e) una relazione contenente il rapporto esistente tra i diversi bacini estrattivi e i vincoli paesistico-ambientali vigente in base alle prescrizioni del PPAR, evidenziando per le diverse tipologie di materiale la necessità di varianti come previsto dall'articolo 7, comma 6.
3. In allegato al PPAE le Province dovranno indicare la struttura e l'organizzazione degli uffici con cui intendono far fronte alle nuove competenze.
Art. 9 - (Progetto di coltivazione)
1. Chiunque intenda procedere, nelle aree definite dal PPAE, a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.
2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto, secondo i principi della tecnica estrattiva, e sottoscritto da tecnici professionisti, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, e consta di una analisi dello stato di fatto e di una rappresentazione di progetto con i seguenti elaborati:
a) corografie delle zone interessate dell'opera in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi d'identificazione delle tavole IGM interessate ed eventualmente quelle circostanti;
b) relazione sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo oggetto dell'intervento e di un significativo intorno sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà inoltre essere corredata da:
1) carta geologica ed almeno due sezioni geologiche in scala non inferiore a 1:1.000;
2) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:1.000;
3) carta idrografica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:2.000.
La carta geologica andrà redatta con criteri litostratigrafici e strutturali. In caso di insufficienza di dati geognostici esistenti, le indagini geognostiche, idrogeologiche e geomeccaniche, eseguite mediante sondaggi e rilevamenti geofisici, andranno opportunamente documentate secondo il principio della ripetibilità e del controllo, sull'ammasso, ed il principio della certificazione delle analisi, sui materiali;
c) programma di estrazione, con annesse rappresentazioni topografiche e congruo numero di sezioni, in scala non inferiore a 1:1.000, distribuite significativamente sull'intera area d'intervento con precisi riferimenti quotati in cui si evidenzino lo stato iniziale e lo stato di progetto sia intermedio che finale, mediante punti fissi di misurazione, trigonometrici e fiduciari, comprendente la valutazione documentata della consistenza del giacimento, la localizzazione delle aree deposito dei materiali estratti, gli eventuali impianti di materiale grezzo abbattuto e la loro descrizione, le infrastrutture e i manufatti e i servizi e quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività;
d) relazione del progetto della coltivazione contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta, anche in relazione al recupero e alla risistemazione delle aree; la suddivisione per fasi, calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento, descrizione delle macchine operatrici degli impianti e delle apparecchiature utilizzati, previsione del programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali nonché di igiene ambientale, descrizione dell'organizzazione del lavoro;
e) relazione di meccanica delle rocce o delle terre contenente una loro caratterizzazione chimico-fisica e strutturale e verifiche di stabilità di sezioni significative in relazione agli scavi progettati;
f) progetto di ricomposizione ambientale delle aree con l'indicazione degli interventi per la sistemazione morfologica, geomorfologica ed idrogeologica dei suoli, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle strade di accesso; con l'indicazione degli interventi necessari nel periodo successivo a risistemazione avvenuta, della sequenza dei lavori di recupero totali o per fasi, dei costi di recupero totali o per fasi. La relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale deve essere corredata da un adeguato numero di sezioni e planoaltimetrie a scala non inferiore a 1:1.000;
g) relazione economica finanziaria; caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato; livelli produttivi del grezzo e del mercantile; immobilizzazioni finanziarie per impianti;
h) studio di valutazione di impatto ambientale secondo la metodologia AEVIA di cui all'allegato C della presente legge;
i) la presumibile data di scadenza di tutte le operazioni di estrazione, di utilizzazione e di eventuale sgombro degli impianti e cose, nonché la data presunta di ultimazione delle sistemazioni di luoghi e delle strutture;
l) relazione attestante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire lavori di escavazione e recupero, con particolare riferimento agli impianti ed ai relativi macchinari, all'organizzazione aziendale e agli interventi relativi la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro e gli interventi di recupero ambientale relativi al progetto proposto;
m) individuazione del bacino visuale: planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 in cui sia individuato il bacino iniziale con indicazione dei punti di vista fotografici;
n) documentazione fotografica con visioni panoramiche della situazione iniziale e viste particolari per la corretta individuazione delle aree oggetto dell'intervento.
3. Il PRAE potrà modificare tale richiesta di documentazione.
Art. 10 - (Direzione lavori)
1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione ai sensi del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, articoli 20 e 100, deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Il titolare dell'autorizzazione o concessione presenta al Sindaco la denuncia di inizio lavori.
2. Il direttore responsabile:
a) sorveglia la regolare esecuzione dei lavori sulla base del progetto approvato;
b) redige ogni anno una relazione da inviare alla Giunta regionale, alla Provincia e al Comune sullo stato attuale e sul programma futuro al fine di aggiornare il catasto regionale mediante la compilazione di una scheda informativa di cui all'allegato B oltre all'invio della scheda statistica redatta ai sensi dell'articolo 62 del d.p.r. 616/1977;
c) è responsabile dell'esposizione negli uffici della cava del progetto autorizzato, con il calcolo dei volumi estratti, aggiornato trimestralmente. La mancata osservanza di queste norme determina una sanzione all'impresa esercente ed allo stesso direttore responsabile da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 cadauno;
d) è responsabile dell'apposizione e del mantenimento dei caposaldi lapidei permanenti che devono essere posti in contradditorio con i rappresentanti dell'organo di vigilanza ai vertici della poligonale coincidente con il perimetro dell'area di cava. Tali capisaldi quotati corrispondono a punti fiduciari, riferiti a punti trigonometrici delle livellazioni geodetiche dell'IGM e della Regione, ai fini del controllo sia della consistenza del giacimento e degli stati di avanzamento, fasi o lotti, o finale. La verifica del mantenimento dei termini permanenti lungo il perimetro di cava dovrà essere accertata anche dall'organo tecnico del Comune. Non può essere componente delle Commissioni autorizzatorie e di verifica e di controllo sulle attività di cava né può essere associato a professionisti o studi tecnici o a società i cui membri ne facciano parte.
3. Per ogni altra determinazione valgono le norme del d.p.r. 128/1959 così come integrato o modificato dal d.lgs. 624/1996.
4. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 4, dispone corsi di formazione e di aggiornamento per la preparazione del personale addetto e dei preposti tecnici, utilizzando a tale scopo i finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.
Art. 11 - (Ricomposizione ambientale)
1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli le possibilità di riuso del suolo perseguendo, previa verifica, la rinaturalizzazione dei siti e l'uso pubblico.
2. La ricomposizione ambientale prevede:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti, la riduzione dell'erosione del suolo e la protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area in rapporto con la situazione preesistente e circostante attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di suolo preesistente, eventualmente integrandolo con altro terreno delle stesse caratteristiche, seguito dalla messa in opera di impianti vegetali, sia agricoli che di tipologia naturale, compatibili con la componente faunistica d'area e locale e tendenti a promuovere l'integrazione nel tempo dell'ambiente naturale originario;
c) la restituzione del terreno ad usi agricoli ove possibile, anche con colture diverse, o ad usi naturalistico-ambientali con strutture ecologicamente coerenti come da lettera d). Il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d'uso non agricola, purché ciò sia previsto dai piani aziendali o zonali agricoli oppure dagli strumenti urbanistici o dai piani di sistemazione idrogeologica ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità;
d) il progetto di ricomposizione ambientale deve tener conto della situazione ecologica locale e delle preesistenti componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'impianto e, nella sua attuazione, per quanto riguarda la componente naturale, della flora e della fauna autoctona e del ripristino della biodiversità.
3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
"3 bis. La ricomposizione ambientale può, altresì, prevedere il riuso dei siti estrattivi per la realizzazione di impianti solari per la produzione di energia. A tal fine sono consentite varianti, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti, che comportino l'ampliamento di cave attive secondo criteri, modalità e limiti riguardanti anche le quantità massime di materiale estraibile, fissati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre 2007. Il progetto di ricomposizione ambientale deve contenere, altresì, l'obbligo, assistito da idonea garanzia fidejussoria, a carico del soggetto esercente ed a seguito della dismissione dell'impianto, di ricostituire sull'area interessata un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale in conformità alle disposizioni di cui al comma 1."
"3 ter. Per le varianti di cui al comma 3 bis la convenzione prevista all'articolo 17 impone a carico del soggetto che intende ottenere l'autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede un incremento del materiale utile da estrarre, il pagamento di una penale per il ritardo nella realizzazione dell'impianto solare per la produzione di energia, assistito da una polizza fidejussoria a prima richiesta e senza eccezioni. L'importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale estratto in esecuzione del nuovo progetto, stabilito dall'articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume del materiale utile ricavato e per il coefficiente di 1,4 che tiene conto dell'aumento di volume dopo l'estrazione. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) ritardo nell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto solare per la produzione di energia di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nell'autorizzazione;
b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine originariamente previsto per l'inizio della produzione di energia".