L.R. 02/02/2004 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2004.<br>Stralcio
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • Omissis

    Art. 11 - Modifiche alla L.R. 27.03.1979, n. 12 "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua"

    1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 27.03.1979 n. 12 è così sostituito:
    "2. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede all'accertamento delle violazioni alle disposizioni relative al pagamento dei canoni di cui alla presente legge ed alla applicazione della disciplina sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale."
    2. Il comma 1 dell'art. 21 della L.R. 27.03.1979 n. 12 è così sostituito:
    "1. La determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione e riscossione spettano alle strutture regionali competenti per materia sulla base di apposita direttiva emanata dalla Giunta Regionale".

    Art. 12 - Modifiche alla L.R. 4.08.1987, n. 20 "Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali"

    1. L'art. 13 della L.R. 4.08.1987, n. 20 è sostituito dal seguente:
    "I proventi rivenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestati alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria. Una quota dei proventi di cui al comma precedente sono destinati al restauro o alla valorizzazione di aree degradate o di particolare interesse ambientale.
    Alla quantificazione della quota di cui al secondo comma del presente articolo si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale."

    Art. 13 - Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi

    1. Al fine di preservare l'identità e le specificità del territorio regionale, non è ammesso il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, in totale difformità rispetto a questi ultimi, ovvero con variazioni essenziali, e che siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente all'atto dell'esecuzione delle opere.
    2. L'inammissibilità si intende riferita anche alle domande di sanatoria presentate ai sensi della L. 24.11.2003, n. 326 di conversione del D.L. 30.09.2003, n. 269.

    3. Sono escluse dal divieto di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo le domande di rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti al Capo IV della L. 28.02.1985, n. 47 ed all'art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724. I relativi procedimenti dovranno essere definiti dai comuni entro il 31 dicembre 2005.
    4. La mancata definizione nei termini indicati al precedente comma 3 comporta il diniego del titolo edilizio in sanatoria e l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo I della L. 28.02.1985, n. 47.

    Art. 14 - Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici

    1. L'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della L. 29.06.1939, n. 1497 per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, costituisce sanzione amministrativa e, pertanto, non è trasferibile agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L. 24.11.1981, n. 689.
    2. L'importo della sanzione è equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
    3. Il profitto conseguito è determinato nella misura del 3% (tre per cento) del valore d'estimo dell'unità immobiliare, come determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 24.03.1993, n. 75, del Decreto Legislativo n. 568 del 28.12.1993 e della L. 23.12.1996, n. 662.

    4. La disposizione di cui al comma precedente si applica a tutte le sanzioni amministrative, non ancora estinte, a condizione che gli obbligati, entro il termine di sei mesi dall'approvazione della presente legge, provvedano a corrispondere alla Regione l'importo dovuto e calcolato nel parametro del 3% del valore d'estimo.

    Omissis

    Art. 30 - Rinegoziazione mutui regionali di edilizia agevolata

    1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, in conformità a quanto disposto al comma 1 del precedente art. 29 di modifica della L.R. 11.08.1999, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L. 13.05.1999, n. 133, a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.

    2. Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi indicate all'art. 29, comma 1, della L. 13.05.1999, n. 133, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 29, commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24.03.2000, n. 110.
    3. La Giunta Regionale è autorizzata, altresì, a porre in essere ogni utile azione per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso al pagamento dei contributi ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di incentivazione dell'edilizia abitativa.

    4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono definite con provvedimento della Giunta regionale tenendo conto del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce trimestralmente il tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 145, comma 62, della L. 23.12.2000, n. 388.
    5. Una quota delle economie che si produrranno con la rinegoziazione di cui ai commi precedenti è reimpiegata per interventi di edilizia agevolata.

    Omissis

    Art. 44 - (Rifinanziamento degli interventi per il miglioramento dei contesti abitativi dei disabili)

    1. La Regione Basilicata, anche per l'anno 2004, promuove interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei disabili. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale emana apposito bando di concorso per la promozione di interventi innovativi, anche sperimentali, di tipo distributivo, impiantistico, tecnologico e domotico.
    2. Per il concorso regionale al finanziamento in conto capitale degli interventi di cui al comma 1, che non potrà superare il 50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche, si farà fronte sino alla concorrenza di € 250.000,00 con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.03 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

    3. Le eventuali economie realizzate dal bando di cui al comma 1 del presente articolo saranno destinate al soddisfacimento delle richieste finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici e privati.

    Omissis

    Art. 51 - Modifiche alla L.R. 14.04.2000, n. 47 "Recepimento del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative ai beni immobili di riforma fondiaria - Articoli 9,10 e 11 L. 386/1976"

    1. L'art. 3 della L.R. 14.04.2000, n. 47 è così sostituito:
    "L'ALSIA provvederà all'espletamento dei compiti affidatigli dall'art. 4, comma 2, della L.R. 7.08.1996, n. 38, come modificato dall'art. 3 della L.R. 13.07.1998, n. 21, secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento dei beni di Riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23."
    2. La lett. b) del comma 5 dell'art. 6 bis della L.R. 14.04.2000, n. 47, aggiunto con l'art. 3 della L.R. 7.08.2002, n. 35, è così sostituito:

    "b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell'acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se compreso tra € 5.164,57 e € 51.645,70, o di 15 annualità posticipate, se superiore a € 51.645,70, al tasso praticato dall'ISMEA, con decorrenza del piano di ammortamento dalla data del contratto;".
    3. All'art. 10 della L.R. 14.04.2000, n. 47 è aggiunto il seguente comma:

    "4. Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale economica e popolare, ed al fine di una migliore, efficace ed efficiente utilizzazione del territorio, anche in termini di patrimonio pubblico, per particolari e motivate esigenze, previa autorizzazione della Giunta Regionale, l'ALSIA, potrà vendere direttamente alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica(ATER) i terreni e suoli che siano oggetto di piani di intervento rientranti nelle materie di competenza degli ATER medesimi e ciò in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dal comma 3 del successivo art. 11. Il prezzo di vendita sarà stabilito sulla base di perizia di stima dell'ALSIA. In particolare la vendita diretta a favore degli ATER è disposta in tutti i casi in cui gli interventi siano compresi in progetti di riqualificazione finanziati da norme comunitarie, nazionali e regionali".

    Omissis

    Art. 58 - Modifica alla L.R. 11.08.1999, n. 23 "Tutela, governo e uso del territorio"

    1. Il comma 1 dell'art. 44 della L.R. 11.08.1999, n. 23, come modificato dall'art. 1 della L.R. 31.10.2001, n. 38, dall'art. 43 della L.R. 4.02.2003, n. 7 e dall'art. 1 della L.R. 23.4.2003, n. 13, è così sostituito:
    "1. I Comuni sono tenuti a provvedere all'approvazione del Regolamento Urbanistico (RU) e, contestualmente, all'aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31 dicembre 2005, nelle forme della stipula di un Accordo di Pianificazione di cui al precedente art. 26.".

    Omissis

    Art. 65 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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