L.R. 02/03/2004 n. 7

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21.1.1997 n. 7. Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Norme tecniche per le costruzioni
  • Art. 1 - (Modalità di accesso)

    All'art. 11 della L.R. 21.01.1997, n. 7 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
    a) Il primo comma è sostituito dal seguente:
    "La Giunta Regionale, al fine di assicurare ai portatori di handicaps una migliore integrazione sociale e lavorativa, concede, per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati, un contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 1.000,00 ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a quella prevista dalla legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età."

    b) Dopo la lett. f) del terzo comma è aggiunta la seguente:
    f bis) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente, dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato concesso dalla Regione, nei cinque anni precedenti l'anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi della stessa L.R. 21.01.1997 n. 7, altro contributo per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati".
    c) Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

    "Non sono, altresì, ammessi ai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'anno di riferimento della richiesta, abbiano già usufruito di contributi per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati ai sensi della presente legge".

    Art. 2 - (Disposizioni finanziarie)

    Il secondo comma dell'art. 15 della L.R. 21.01.1997, n. 7 è sostituito dal seguente:
    "Il 10% delle disponibilità finanziarie annualmente previste in bilancio, a decorrere dall'anno 2004, è destinato agli interventi previsti al Capo VI".

    Art. 3 - (Pubblicazione)

    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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