L.R. 04/01/2002 n.5

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 5.4.2000 e successive modificazioni.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sanità
  • Art. 1

    Il comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 [ ] è così riformulato:
    1. In attuazione dell'art. 8 comma 4, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14.01.1997 e dell'art. 8 ter del D.Lgs. 19.6.1999 n. 229, al fine di garantire agli utenti prestazioni appropriate secondo livelli di efficacia, efficienza, qualità ed uniformità su tutto il territorio regionale, la presente legge disciplina la definizione dei requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle medesime nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, all'apertura ed all'esercizio dell'attività sanitaria.

    Art. 2

    L'articolo 3 della L.R. n.28 del 5.4.2000 è sostituito dal seguente:
    1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al successivo art. 4 spetta al Presidente della Giunta Regionale, che provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
    2. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è rilasciata dal sindaco territorialmente competente, previa verifica di compatibilità da parte della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica è effettuata sulla base del fabbisogno di strutture sanitarie, anche con riferimento alla loro localizzazione territoriale, come definiti dal Piano Sanitario Regionale. In mancanza di indicazioni nel piano sanitario la verifica è effettuata sulla base di criteri deliberati dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente in materia di sanità.

    Art. 3

    Alla fine dell'art. 4 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 è aggiunto il seguente comma:
    La Giunta Regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente.

    Art. 4

    L'articolo 5 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 è così sostituito:
    Oggetto di autorizzazione
    1. Formano oggetto di autorizzazione:
    a) la realizzazione, l'apertura e l'esercizio dell'attività;
    b) l'ampliamento, adattamento a diversa utilizzazione di strutture già esistenti e la trasformazione dell'attività;
    c) il cambio di titolarità, solo per le strutture private;
    d) il trasferimento in altra sede o decentramento delle strutture.
    2. Nei casi di cui alla lettera d) comma 1 del presente articolo si osserva la procedura autorizzatoria di cui al precedente articolo 3 comma 2.

    3. Non sono soggette alla verifica di compatibilità da parte della Regione gli ampliamenti, le trasformazioni ed il decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso Comune di quelle pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione. Fanno, altresì, eccezione per le strutture già autorizzate, le trasformazioni e gli ampliamenti di superficie che non comportino aumento di ricettività o modifica dei volumi delle attività autorizzate. In caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture sanitarie private già autorizzate, l'adeguamento immediato ai requisiti previsti dalla presente legge è limitato alle sole porzioni oggetto dell'intervento, fatta salva la deroga alla verifica regionale di compatibilità.

    Non sono soggette altresì alla predetta verifica di compatibilità l'apertura di nuove sedi di attività anche in diverso comune, che non comportino un aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate purché non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le medesime prestazioni sanitarie.
    4. Il trasferimento di gestione della struttura sanitaria, qualora non implichi modifiche organizzative, comporta l'obbligo dell'acquirente di comunicarlo, entro 90 giorni dal trasferimento medesimo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, della presente legge.

    5. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi devono dare immediata notizia al Presidente della Giunta Regionale e alla Azienda Sanitaria USL, territorialmente competente.

    Art. 5

    L'articolo 6 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 è così sostituito:
    1. La domanda di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di attività sanitaria deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che provvede, per il tramite del Dipartimento competente, ad inoltrarla alla Azienda Sanitaria U.S.L. territorialmente competente, per l'istruttoria ed il parere obbligatorio.
    2. La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato B alla presente legge, deve essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

    a) planimetria generale in scala 1:1000;
    b) pianta dei locali in scala 1:100;
    c) elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
    d) elenco degli impianti e delle attrezzature in dotazione;
    e) generalità e titoli professionali del personale che dovrà operare nella struttura;
    f) atto di nomina, controfirmato per accettazione, del responsabile sanitario della struttura;
    g) dichiarazione del titolare della struttura di non essere socio o titolare unico della gestione di altre strutture sanitarie;

    h) dichiarazione del titolare circa la rispondenza della struttura, per la quale è richiesta l'autorizzazione, ai requisiti previsti dall'art. 1 del D.P.R. 14.1.1997 e dalla presente legge.
    3. La domanda di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è indirizzata al Sindaco del Comune territorialmente competente. Il Sindaco prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione edilizia, ovvero al cambio della destinazione d'uso dell'immobile richiede alla Regione la verifica di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le fattispecie di cui al precedente articolo 5.

    Art. 6

    L'articolo 7 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 è così modificato:
    a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:
    Le risultanze dell'attività vengono trasmesse all'apposita Commissione di cui al successivo comma 2.
    b) I commi 6, 7 e 8 sono così sostituiti:
    6. Esaurita l'istruttoria, la Commissione Tecnica trasmette all'interessato e al Dipartimento competente, per il tramite del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. la domanda corredata da una dettagliata relazione attestante l'idoneità o inidoneità della struttura all'esercizio dell'attività, nonché da un motivato parere tecnico obbligatorio di conformità o non conformità.

    7. Avverso il parere o le prescrizioni della Commissione Tecnica di cui al comma 2 del presente articolo entro 30 giorni dalla notifica l'interessato può chiedere, sulla base di motivate controdeduzioni, al Dipartimento regionale competente il riesame della propria istanza. Il Dipartimento si avvale per il riesame della Commissione Regionale prevista al successivo art. 8, che esprime in via definitiva parere, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame.
    8. Il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della G.R. provvede entro 60 gg. dal ricevimento del parere.

    Art. 7

    L'art. 8 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 è sostituito dal seguente:
    Commissione Regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie
    1. La Commissione Regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie è presieduta dal Dirigente dell'Ufficio responsabile del rilascio delle stesse, ed è così composta:
    a) un dirigente o funzionario dell'Ufficio Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale;
    b) un dirigente o un funzionario regionale esperto di problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    c) un dirigente o un funzionario regionale esperto in edilizia sanitaria;
    d) un esperto per ognuna delle seguenti discipline: tecnologie biomediche, medicina di laboratorio, diagnostica per immagini, riabilitazione e rieducazione funzionale.
    Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Ufficio di cui al comma 1.
    2. I componenti ed il segretario della commissione sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale al ramo sentito il Dirigente Generale del Dipartimento.

    3. Oltre alla competenza di cui al precedente art. 7 la Commissione Regionale esercita su richiesta del Presidente, dell'Assessore al ramo o del Dirigente Generale attività ispettiva di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie, laddove tale attività si renda necessaria.
    4. Alle riunioni della Commissione tecnica nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 7 possono chiedere di partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.

    Art. 8

    All'articolo 13 sono sostituiti i seguenti importi:
    a) al comma 3
    da un minimo di Euro 2.500 ad un massimo di Euro 20.000
    b) al comma 9
    da un minimo di Euro 1.000 ad un massimo di Euro 7.500
    c) al comma 10
    da Euro 500 a Euro 5.000.

    Art. 9

    L'art. 15 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 [ ] è sostituito dal seguente:
    1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori, di cui alla presente legge, trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate.
    2. Nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate, le disposizioni di cui al comma precedente sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione.

    3. Per ampliamento s'intende un adeguamento della struttura che comporta un aumento del numero di posti letto ovvero l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.
    4. Per trasformazione s'intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi, destinati ad ospitare nuove funzioni sanitarie.
    5. I commi 1 e 2 non si applicano alle strutture sanitarie pubbliche qualora progetti di ampliamento o trasformazione siano già inseriti in piani sanitari o aziendali, già approvati.

    6. Le strutture private già autorizzate dovranno adeguarsi ai requisiti generali e specifici, di cui alla presente legge, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, nei termini sotto indicati:
    a) entro 5 anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed impiantistici;
    b) entro 3 anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
    c) entro 2 anni, per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
    d) entro 1 anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi;

    e) entro 6 mesi, per quanto riguarda la disciplina contenuta nell'art. 10 della presente legge.
    7. Le strutture private già autorizzate e le strutture private attive, intendendosi per tali quelle comunque operanti nel S.S.R. ma fornite di autorizzazioni non aggiornate secondo la vigente normativa, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, devono presentare rispettivamente, domanda di rinnovo dell'autorizzazione ovvero domanda introduttiva del procedimento di autorizzazione, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 6, corredata dalle schede di autovalutazione approvate periodicamente dalla Giunta Regionale. La presentazione entro i termini di cui sopra dell'istanza di accreditamento in quanto comprensivi dei requisiti richiesti per l'autorizzazione è esaustiva dell'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma.

    8. Le strutture private che non ottemperano all'obbligo dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa entro il termine di cui al comma precedente sono soggette alle seguenti sanzioni:
    a) nel caso di ritardata presentazione dell'istanza fino a 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 Euro:
    b) nel caso di ritardo da 91 giorni a 180 giorni dal termine di scadenza di cui al comma 7 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 Euro;

    c) nel caso di ritardo da 181 a 365 giorni dal termine di scadenza di cui al comma 7 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 Euro;
    d) nel caso di ritardo oltre 365 giorni dal termine di scadenza di cui al comma 7 il Presidente della Giunta Regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione disponendone contestualmente la chiusura della struttura e/o la improcedibilità della domanda introduttiva di autorizzazione.
    9. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono comminate con le modalità di cui al precedente art. 14.

    10. Le strutture pubbliche, che nella previgente disciplina non erano soggette ad autorizzazione, sono tenute al rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dalla presente legge, in previsione del loro assoggettamento obbligatorio alle procedure di accreditamento che comprendono sia i su citati requisiti, sia gli ulteriori requisiti, previsti dalla specifica normativa.
    11. Le strutture, già in possesso dell'autorizzazione o concessione edilizia rilasciata dal Comune che hanno attivato il procedimento di autorizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge completano il procedimento autorizzatorio secondo la normativa precedente.

    12. Esse sono comunque soggette a quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7.
    Si prescinde nei confronti delle predette strutture dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 8 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

    Art. 10

    L'articolo 16 della L.R. n. 28 del 5.4.2000 è così modificato:
    Primi criteri sulle autorizzazioni e l'accreditamento istituzionale
    1. Le strutture sanitarie pubbliche e private per le quali non è fatto esplicito richiamo nell'allegato A sono tenute al rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal D.P.R. 14.1.97 al fine di ottenere l'autorizzazione ed esercitare ai sensi della presente norma.
    2. Le strutture sanitarie in possesso dell'autorizzazione sanitaria possono ottenere l'accreditamento sulla base dei criteri e delle modalità all'uopo stabilite dalla Giunta Regionale.

    3. La Giunta Regionale definisce nel rispetto della programmazione sanitaria nazionale e/o regionale con proprio prov mento il fabbisogno di prestazioni sanitarie ai fini del rilascio dell'accreditamento anche attraverso l'individuazione delle risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologie di prestazioni per la stipula degli appositi accordi contrattuali tra le Aziende Sanitarie e le strutture accreditate.
    4. L'accreditamento non costituisce comunque titolo ad effettuare prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario in assenza degli accordi contrattuali di cui al precedente comma.

    5. La Giunta regionale definisce altresì le tariffe per la remunerazione delle prestazioni nel rispetto delle risorse disponibili.
    6. La Giunta Regionale conclude accordi con le rappresentanze delle strutture sanitarie private per la definizione di percentuali di abbattimento delle tariffe medesime al raggiungimento di predeterminati volumi di attività.
    7. Nel caso di gravi irregolarità accertate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, l'Azienda Sanitaria può sospendere l'efficacia degli accordi contrattuali in essere con la struttura privata accreditata, procedendo altresì a darne tempestiva comunicazione al competente Dipartimento Regionale.

    8. La Regione Basilicata può altresì, nell'ambito del potere di vigilanza di cui all'art. 42 della L.R. n. 39 del 31.10.2001, sospendere l'accreditamento rilasciato alla Struttura, ovvero l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in presenza delle fattispecie di cui al comma precedente.

    Art. 11

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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