L.R. 04/07/2008 n. 22
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - (Oggetto della legge)
1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.
Articolo 2 - (Ruolo della Regione)
1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i prinicipi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.
2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento della costa e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato interessate e, ferme restando. le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.
3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.
4. La Regione promuove, di concerto con le Province, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale regionale, negli atti di pianificazione e programmazione regionale e, in particolare, nel piano territoriale di coordinamento della costa, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.
5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.
TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI
Articolo 3 (Competenze della Regione)
1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione:
a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi.
e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
f) la determinazione delle spese relative all'istruttoria e ai controlli per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;
g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.
3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.
Articolo 4 - (Competenze delle Province)
1. Sono di competenza delle Province:
a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche.
Articolo 5 - (Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;
c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.
"1 bis. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo."
Articolo 6 - (Approvazione dei progetti)
1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
2. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.
3. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.
Articolo 7 - (Norma transitoria)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. La Giunta regionale determina le spese relative alle istruttorie ed ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III - PORTI E DEMANIO MARITTIMO
Articolo 8 - (Competenze della Regione)
1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:
a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;
"a bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;"
b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
"b bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:
1. progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorità Portuali;
2. concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;
3. concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;
4. concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;"
"b-ter) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni nei confronti:
1. delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B ed E della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001;
2. delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, nonché piscine anche prefabbricate se comportanti strutture fisse di allocazione, passeggiate, percorsi pubblici, scogliere e impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni eccedenti i 20 mq. di superficie;"
"b-quater) all'approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi che interessino aree demaniali marittime, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione di massima di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e di cui all'articolo 52 della Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e al successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III, Titolo I, Capo IV, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera b ter) in deroga alla sub-delega ai Comuni prevista dalle sopracitate disposizioni regionali;"
c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
d) all'estimo navale;
"d-bis) all'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;"
"d-ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti."
Articolo 9 - (Competenze delle Province)
1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative:
a) al rifornimento idrico delle isole;
b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.
Articolo 10 - (Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
b) al rilascio e rinnovo, di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;
"c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;"
d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
"e) alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull'utilizzo del demanio, nonché l'esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione."
Articolo 11 - (Piano di utilizzazione delle aree "del demanio marittimo".)
"1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la pianificazione integrata dell'assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale."
1 bis)
1 ter)
"1 quater) Il nulla - osta e l'autorizzazione paesaggistica sono resi dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime, altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la navigazione marittima)."
2. La Giunta regionale predispone il piano di utilizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.
"3. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione."
"3 bis. Il PUD contiene l'obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione."
"Articolo 11 bis - (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)
1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico - ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti. Tale Progetto, una volta adottato dal Comune, previa consultazione con le Associazioni di categoria, è trasmesso alla Regione per l'acquisizione del nullaosta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) bis.
2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.
3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:
a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale;
b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;
c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;
d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;
e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;
f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.
4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2. "
"Articolo 11 ter - (Obblighi nelle spiagge libere attrezzate)
1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:
a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello- tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
b) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;
c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;
d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare. "
"Articolo 11 quater - (Aree ad uso turistico-ricreativo ricadenti nella giurisdizione delle Autorità Portuali)
1. Nelle aree aventi destinazione turistico-ricreativa soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali, l'Autorità Portuale è tenuta a redigere un Progetto di utilizzo avente i contenuti di cui all'articolo 11 bis e soggetto a nullaosta della Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b bis); in attesa dell'adozione di tale Progetto valgono le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. "
"Articolo 11 quinquies (Violazioni urbanistico - edilizie e paesistico - ambientali)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del Codice della Navigazione e dell'articolo 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), per gravi violazioni edilizie si intendono la realizzazione abusiva di volumi in cemento armato o in muratura armata in difformità dai titoli abilitativi rilasciati e realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. "
"Articolo 11 sexies - (Sanzioni)
1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 250,00 a euro 1.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di cui articolo 11, comma 3 bis;
b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettere a), b), c), d).
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate dal Comune e dall'Autorità di polizia giudiziaria competente all'accertamento dell'illecito.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni e utilizzati con esclusivo indirizzo di riqualificazione e mantenimento delle aree demaniali libere al fine di garantirne la fruizione e la balneazione, nonché il servizio di salvamento."
Articolo 12 - (Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo)
1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 11 è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa.
2.
"3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10 sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2002."
"3 bis. I Comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1° gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione."
4. In ogni caso le funzioni di cui al comma 3 non sono conferibili prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l.59/1997.
5.
6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, "le aree" sono sostituite dalle parole "tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle Autorità portuali per finalità turistico-ricreative" le aree sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993 e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13 - (Riordino e semplificazione della normativa di settore)
1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normativa di cui alla presente legge.
2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.
3. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
Articolo 14 - (Esercizio delle funzioni regionali)
1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 1 12/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.
2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.
3. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali, conferite ai sensi del d.lgs. 112/1998 e individuate dalla presente legge, è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.
4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della I. 59/1997. 1 relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.
5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.
Articolo 15 - (Potere sostitutivo)
1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 16 - (Risorse finanziarie, strumentali ed umane)
"1. La Regione attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.
1bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria."
2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti dal Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della I. 59/1997.
3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della I. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.
Articolo 17 - (Decorrenza competenze)
1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle nuove funzioni conferite dalla presente legge, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 16.
Articolo 18 - (Esercizio delle deleghe o subdeleghe)
1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
2. Gli Enti destinatari delle deleghe o subdeleghe della presente legge sono tenuti a:
a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega o subdelega.
Articolo 19 - (Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 7 agosto 1997 n. 29 (sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale» è abrogata.
2. All'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale) è soppressa la parola "marittimo".
Articolo 1 - (Oggetto della legge)
1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.
Articolo 2 - (Ruolo della Regione)
1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i prinicipi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.
2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento della costa e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato interessate e, ferme restando. le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.
3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.
4. La Regione promuove, di concerto con le Province, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale regionale, negli atti di pianificazione e programmazione regionale e, in particolare, nel piano territoriale di coordinamento della costa, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.
5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.
TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI
Articolo 3 (Competenze della Regione)
1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione:
a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi.
e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
f) la determinazione delle spese relative all'istruttoria e ai controlli per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;
g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.
3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.
Articolo 4 - (Competenze delle Province)
1. Sono di competenza delle Province:
a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche.
Articolo 5 - (Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;
c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.
"1 bis. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo."
Articolo 6 - (Approvazione dei progetti)
1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
2. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.
3. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.
Articolo 7 - (Norma transitoria)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. La Giunta regionale determina le spese relative alle istruttorie ed ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III - PORTI E DEMANIO MARITTIMO
Articolo 8 - (Competenze della Regione)
1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:
a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;
"a bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;"
b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
"b bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:
1. progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorità Portuali;
2. concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;
3. concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;
4. concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;"
"b-ter) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni nei confronti:
1. delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B ed E della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001;
2. delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, nonché piscine anche prefabbricate se comportanti strutture fisse di allocazione, passeggiate, percorsi pubblici, scogliere e impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni eccedenti i 20 mq. di superficie;"
"b-quater) all'approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi che interessino aree demaniali marittime, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione di massima di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e di cui all'articolo 52 della Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e al successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III, Titolo I, Capo IV, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera b ter) in deroga alla sub-delega ai Comuni prevista dalle sopracitate disposizioni regionali;"
c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
d) all'estimo navale;
"d-bis) all'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;"
"d-ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti."
Articolo 9 - (Competenze delle Province)
1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative:
a) al rifornimento idrico delle isole;
b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.
Articolo 10 - (Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
b) al rilascio e rinnovo, di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;
"c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;"
d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
"e) alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull'utilizzo del demanio, nonché l'esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione."
Articolo 11 - (Piano di utilizzazione delle aree "del demanio marittimo".)
"1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la pianificazione integrata dell'assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale."
1 bis)
1 ter)
"1 quater) Il nulla - osta e l'autorizzazione paesaggistica sono resi dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime, altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la navigazione marittima)."
2. La Giunta regionale predispone il piano di utilizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.
"3. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione."
"3 bis. Il PUD contiene l'obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione."
"Articolo 11 bis - (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)
1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico - ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti. Tale Progetto, una volta adottato dal Comune, previa consultazione con le Associazioni di categoria, è trasmesso alla Regione per l'acquisizione del nullaosta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) bis.
2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.
3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:
a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale;
b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;
c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;
d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;
e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;
f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.
4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2. "
"Articolo 11 ter - (Obblighi nelle spiagge libere attrezzate)
1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:
a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello- tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
b) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;
c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;
d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare. "
"Articolo 11 quater - (Aree ad uso turistico-ricreativo ricadenti nella giurisdizione delle Autorità Portuali)
1. Nelle aree aventi destinazione turistico-ricreativa soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali, l'Autorità Portuale è tenuta a redigere un Progetto di utilizzo avente i contenuti di cui all'articolo 11 bis e soggetto a nullaosta della Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b bis); in attesa dell'adozione di tale Progetto valgono le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. "
"Articolo 11 quinquies (Violazioni urbanistico - edilizie e paesistico - ambientali)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del Codice della Navigazione e dell'articolo 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), per gravi violazioni edilizie si intendono la realizzazione abusiva di volumi in cemento armato o in muratura armata in difformità dai titoli abilitativi rilasciati e realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. "
"Articolo 11 sexies - (Sanzioni)
1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 250,00 a euro 1.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di cui articolo 11, comma 3 bis;
b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettere a), b), c), d).
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate dal Comune e dall'Autorità di polizia giudiziaria competente all'accertamento dell'illecito.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni e utilizzati con esclusivo indirizzo di riqualificazione e mantenimento delle aree demaniali libere al fine di garantirne la fruizione e la balneazione, nonché il servizio di salvamento."
Articolo 12 - (Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo)
1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 11 è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa.
2.
"3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10 sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2002."
"3 bis. I Comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1° gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione."
4. In ogni caso le funzioni di cui al comma 3 non sono conferibili prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l.59/1997.
5.
6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, "le aree" sono sostituite dalle parole "tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle Autorità portuali per finalità turistico-ricreative" le aree sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993 e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13 - (Riordino e semplificazione della normativa di settore)
1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normativa di cui alla presente legge.
2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.
3. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
Articolo 14 - (Esercizio delle funzioni regionali)
1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 1 12/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.
2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.
3. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali, conferite ai sensi del d.lgs. 112/1998 e individuate dalla presente legge, è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.
4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della I. 59/1997. 1 relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.
5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.
Articolo 15 - (Potere sostitutivo)
1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 16 - (Risorse finanziarie, strumentali ed umane)
"1. La Regione attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.
1bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria."
2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti dal Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della I. 59/1997.
3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della I. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.
Articolo 17 - (Decorrenza competenze)
1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle nuove funzioni conferite dalla presente legge, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 16.
Articolo 18 - (Esercizio delle deleghe o subdeleghe)
1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
2. Gli Enti destinatari delle deleghe o subdeleghe della presente legge sono tenuti a:
a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega o subdelega.
Articolo 19 - (Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 7 agosto 1997 n. 29 (sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale» è abrogata.
2. All'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale) è soppressa la parola "marittimo".