L.R. 04/09/01 n.32
Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla L.R. 4.3.1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
Art. 1
1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2001 dalla legge regionale 21 ottobre 1999 n. 32, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.
1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2001 dalla legge regionale 21 ottobre 1999 n. 32, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.