L.R. 04/09/01 n.33
Modificazioni ed integrazioni all'art. 31 bis della L.R. 3.3.1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
Art. 1 - (Modifiche ed integrazioni all'articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni)
1. Il comma 5 dell'articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale provvede entro il 30 settembre al riparto delle quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al comma 1, tenendo conto dell'ambito territoriale di operatività, dell'attività già svolta e debitamente documentata, del volume di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi diritto. Il provvedimento di riparto stabilisce altresì il limite massimo di finanziamento a medio termine erogabile dalle banche ed istituti di credito ai soggetti morosi meritevoli".
1. Il comma 5 dell'articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale provvede entro il 30 settembre al riparto delle quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al comma 1, tenendo conto dell'ambito territoriale di operatività, dell'attività già svolta e debitamente documentata, del volume di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi diritto. Il provvedimento di riparto stabilisce altresì il limite massimo di finanziamento a medio termine erogabile dalle banche ed istituti di credito ai soggetti morosi meritevoli".