L.R. 04/09/01 n.33

Modificazioni ed integrazioni all'art. 31 bis della L.R. 3.3.1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
  • Art. 1 - (Modifiche ed integrazioni all'articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni)
    1. Il comma 5 dell'articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
    "5. La Giunta regionale provvede entro il 30 settembre al riparto delle quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al comma 1, tenendo conto dell'ambito territoriale di operatività, dell'attività già svolta e debitamente documentata, del volume di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi diritto. Il provvedimento di riparto stabilisce altresì il limite massimo di finanziamento a medio termine erogabile dalle banche ed istituti di credito ai soggetti morosi meritevoli".
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