L.R. 06/06/2008 n. 16

Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • Art. 1. - Oggetto della legge

    1. La presente legge disciplina la materia relativa alla determinazione del contributo di concessione edilizia previsto dall'articolo 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per l'edificabilità dei suoli), anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della L. 10/1977 in tema di concessione edilizia gratuita.

    Art. 2. - Contributo di concessione edilizia

    1. Il contributo di concessione edilizia è costituito da:
    a) una quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come definite agli effetti della presente legge dagli articoli 3 e 5;
    b) una quota concernente il costo di costruzione.

    Art. 3. - Opere di urbanizzazione primaria

    1. Si definisce urbanizzazione primaria l'insieme delle opere e delle infrastrutture che rendono accessibile e fruibile un lotto di terreno.
    2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, costituiscono opere di urbanizzazione primaria quelle di seguito indicate:
    a) la viabilità pubblica e di uso pubblico, gli spazi complementari e la relativa illuminazione;
    b) le reti idriche e fognarie se ed in quanto i relativi costi comprensivi degli allacci siano a carico dei Comuni;

    c) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b);
    d) gli spazi di verde attrezzato a complemento delle opere di urbanizzazione primaria.
    3. Agli stessi fini non sono considerate opere di urbanizzazione primaria in particolare le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché quelle per le telecomunicazioni.

    Art. 4. - Opere di urbanizzazione secondaria

    1. Si definisce urbanizzazione secondaria l'insieme delle opere che costituiscono spazi ed attrezzature di fruizione collettiva a disposizione di un determinato bacino di utenza.
    2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria quelle di seguito indicate:
    a) asili nido;
    b) le scuole materne, quelle dell'obbligo e quelle superiori;
    c) le sedi comunali;
    d) i centri sociali nonché le attrezzature culturali sportive e sanitarie di uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune;

    e) i mercati comunali;
    f) gli immobili destinati al culto e all'esercizio del ministero pastorale;
    g) gli spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune;
    h) l'arredo urbano;
    i) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all'articolo 5, comma 1 lettere d) ed e);
    l) i cimiteri.

    Art. 5. - Spazi di sosta e parcheggio

    1. Ai fini della presente legge gli spazi di sosta e parcheggio si distinguono in:
    a) pertinenziali, i quali non sono soggetti a contributo di concessione edilizia e non sono scomputabili;
    b) non pertinenziali ma direttamente funzionali e come tali asserviti ad un intervento edilizio, i quali non sono soggetti a contributo di concessione edilizia e sono scomputabili nei limiti della tabella di cui all'articolo 13;
    c) non pertinenziali e non funzionali ad altro intervento edilizio, i quali sono soggetti a contributo di concessione edilizia;

    d) pubblici ad accesso libero, i quali non sono soggetti a contributo di concessione edilizia;
    e) realizzati e gestiti in base a convenzione con il Comune il quale con la medesima ne determina l'assoggettamento o meno a contributo di concessione edilizia in funzione della regolamentazione delle modalità di fruizione del parcheggio.

    Art. 6. - Classificazione dei Comuni

    1. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia i Comuni sono raggruppati in tre classi, formate sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio e del peso insediativo dei Comuni medesimi.
    2. La suddivisione in classi dei Comuni in base ai criteri del comma 1 è contenuta nell'allegato sub lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente legge.
    3. Ciascun Comune può chiedere alla Regione di essere collocato in una classe diversa da quella indicata con la presente legge, motivando la propria determinazione in ragione delle rispettive scelte di politica urbanistica e dei servizi.

    4. Sulla richiesta di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione da assumersi entro novanta giorni dal ricevimento degli atti decorsi infruttuosamente i quali la richiesta si intende accolta.

    Art. 7. - Categorie di destinazioni d'uso

    1. Ai fini della determinazione del contributo, gli immobili oggetto di concessione edilizia sono assegnati a una o più delle seguenti categorie funzionali:
    a) residenza;
    b) ospitalità e ricettività alberghiera, all'aria aperta, nonché extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia;
    c) distribuzione al dettaglio;
    d) uffici;
    e) edifici per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e la distribuzione all'ingrosso di merci;
    f) autorimesse, rimessaggi, depositi e simili;

    g) servizi di uso privato.
    2. Negli immobili a destinazione mista, si applica la tariffa relativa alla funzione prevalente, fermo restando il diritto dell'operatore al computo analitico producendo la necessaria documentazione.

    Art. 8. - Costo di costruzione

    1. Per gli interventi relativi alle destinazioni d'uso residenziale, ricettiva, commerciale e direzionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), il costo di costruzione di cui all'articolo 6 della L. 10/1977 come modificato dall'articolo 7, comma 2, della L. 537/193 è quello corrispondente al costo massimo globale ammissibile per l'edilizia agevolata, riferito peraltro al metro quadrato di superficie come definita nell'articolo 10.
    2. Il costo di costruzione di cui al comma 1 è aumentato fra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 20 per cento nel caso di edifici che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

    a) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti né imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
    b) piscina coperta o scoperta;
    c) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 20 unità immobiliari.
    3. Rimane in facoltà del concessionario ottenere l'esenzione della quota del contributo afferente al costo di costruzione in applicazione del disposto di cui all'articolo 7 della L. 10/1977.
    4. Ferma restando l'esclusione per i fabbricati destinati ad attività artigianali ed industriali, alla restante edilizia non residenziale si applica il valore fissato a norma del comma 1 per l'edilizia residenziale.

    Art. 9. - Opere di risistemazione dei luoghi ed interventi di riqualificazione paesistica o ambientale

    1. Qualora gli interventi relativi alle destinazioni d'uso produttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) determinino alterazioni del contesto tali da richiedere opere di risistemazione dei luoghi, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L. 10/1977, a realizzare le opere stesse in aggiunta agli oneri di urbanizzazione ed a quanto dovuto in base alla vigente legislazione in materia di tutela dell'ambiente.
    2. Nei confronti degli interventi relativi a qualunque destinazione comprendenti opere che, a fronte di un onere aggiuntivo altrimenti evitabile per l'operatore, producano positivi effetti paesistici o ambientali, il Comune, su richiesta del concessionario, riconosce una congrua riduzione del contributo di concessione edilizia sulla base di appositi criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui all'articolo 13, commi 5 e 6.

    Art. 10. - Superficie di riferimento per il computo del contributo di concessione edilizia

    1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di concessione edilizia è costituito dalla superficie di solaio misurata, al filo interno dei muri perimetrali, comprensivi dei divisori interni e con esclusione dei corpi scale, ascensori, superfici e volumi tecnici, rampe d'accesso ai box ed altri locali accessori non computabili a fini urbanistici in base allo strumento urbanistico generale o regolamento edilizio del Comune.
    2. Nel caso di interventi comprendenti la sistemazione di aree che, pur restando inedificate, concorrono a determinare la funzionalità dell'insediamento e il peso delle attività insediabili, le aree stesse sono incluse nella superficie di riferimento, con l'esclusione di quelle eventualmente occupate da opere di urbanizzazione. A tali aree si applica la tariffa relativa alla categoria funzionale di edifici più affine, ridotta dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto, sulla base della loro effettiva incidenza nel determinare la domanda di opere di urbanizzazione.

    Art. 11. - Interventi assoggettati a strumenti urbanistici attuativi od a concessione edilizia convenzionata

    1. Per gli interventi assoggettati ad obbligo di strumento urbanistico attuativo in quanto comportanti alterazioni della struttura urbanistica preesistente, sono progettate e realizzate a cura del soggetto attuatore:
    a) le opere di urbanizzazione primaria che si rendono necessarie per attuare gli interventi stessi;
    b) le pertinenti opere di urbanizzazione secondaria previste dallo strumento urbanistico generale.
    2. Ai fini dell'accertamento della congruità delle prestazioni poste a carico del soggetto attuatore a norma del comma 1 si fa riferimento alla tariffa urbanistica di cui all'articolo 13 aumentata di una quota non superiore a quella indicata sub D2 nella relativa tabella.

    3. In ogni caso il costo delle opere di urbanizzazione secondaria o primaria di interesse generale poste a carico del soggetto attuatore non può essere inferiore all'importo indicato nella tabella di cui al comma 2 sub SC.
    4. Nel caso in cui l'intervento, pur non comportando l'alterazione della struttura urbanistica preesistente, sia soggetto a strumento urbanistico attuativo o a concessione edilizia convenzionata è facoltà del Comune di richiedere la monetizzazione rinunciando in tal caso all'incremento di cui alla lettera D2 della tabella B.

    5. La esecuzione diretta e la cessione delle opere di urbanizzazione da parte dell'operatore, a termini del comma 1, restano regolate dall'articolo 16 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni, con esclusione di quanto ivi stabilito in merito allo scomputo per il quale vale quanto disposto dall'articolo 12, comma 2.

    Art. 12. - Prestazioni a scomputo

    1. A termini dell'articolo 11 della L. 10/1977, il concessionario può provvedere direttamente all'esecuzione di opere di urbanizzazione, a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 6.
    2. La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del concessionario comporta in ogni caso lo scomputo del relativo costo - comprensivo di quello per l'acquisizione delle aree a valore di esproprio se ed in quanto trattasi di aree inedificabili o destinate a servizi pubblici dal vigente strumento urbanistico generale - dagli oneri dovuti fino alla concorrenza dell'importo indicato sub S nella tabella di cui all'articolo 13. La quota residua del contributo dovuto in conto oneri è scomputabile soltanto a fronte della realizzazione di opere ritenute e dichiarate dal Comune di interesse generale.

    3. La quota del contributo di concessione edilizia afferente al costo di costruzione non è mai scomputabile.
    4. Per la determinazione del valore di scomputo si fa riferimento ai costi rilevati negli elenchi prezzi aggiornati generalmente utilizzati dal singolo Comune.

    Art. 13. - Determinazione della tariffa urbanistica

    1. La tariffa urbanistica di riferimento è determinata dalla Regione in funzione dei costi medi di urbanizzazione effettivamente rilevati. Ad essa si applicano le riduzioni o gli incrementi rapportati sia alla minore o maggiore incidenza dei costi stessi sia a specifici obiettivi di politica socio-economica ed urbanistica che il Comune intenda perseguire.
    2. La tariffa urbanistica di cui al comma 1 è stabilita dalla tabella allegata sub B quale sua parte integrante nonché dalle relative note esplicative.

    3. Nella tariffa urbanistica come sopra determinata è compresa la quota afferente al costo di costruzione che, in prima applicazione della presente legge, viene stabilita nella misura di lire 65.000 per ogni metro quadrato di superficie imponibile per tutte le categorie di opere che vi sono soggette.
    4. La tabella di cui al comma 2 può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentito il Comitato tecnico urbanistico.
    5. Con apposita deliberazione consiliare, ciascun Comune sulla base della tabella di cui al comma 2 stabilisce la tariffa urbanistica per ogni categoria di funzioni.

    6. Con il provvedimento di cui al comma 5 il Comune assume altresì le seguenti determinazioni di:
    a) fissazione dei valori e dei criteri rimessi alla autonoma valutazione della civica Amministrazione a completamento della tabella allegata sub B;
    b) eventuale richiesta di collocazione in una classe diversa da quella risultante dall'elenco allegato sub A.
    7. Il Comune con successive deliberazioni consiliari debitamente motivate da adottarsi in connessione con l'approvazione di rilevanti atti di programmazione e/o pianificazione, ovvero sulla base di sopravvenute oggettive ragioni di carattere economico-sociale, può procedere:

    a) alla variazione dei valori e dei criteri fissati ai sensi del comma 6 lettera a), fermi restando i limiti previsti nella tabella allegata sub B;
    b) a richiedere la ricollocazione in una classe diversa ai sensi dell'articolo 7 commi 3 e 4.

    Art. 14. - Determinazione del contributo di concessione edilizia

    1. Il contributo di concessione edilizia relativo ad ogni singolo intervento è determinato applicando alla superficie imponibile la tariffa urbanistica di cui all'articolo 13 in vigore alla data di presentazione dell'istanza di concessione edilizia. Il Comune aggiorna annualmente la tariffa di riferimento e il valore del costo di costruzione con deliberazione assunta entro il 31 marzo sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.
    2. In sede di determinazione del contributo di concessione edilizia sono altresì individuate le eventuali opere di:

    a) risistemazione dei luoghi da realizzarsi a cura del concessionario per interventi relativi a destinazioni d'uso produttive, a norma dell'articolo 9, comma 1;
    b) riqualificazione paesistica od ambientale, con fissazione del relativo importo da detrarsi dal contributo di concessione edilizia con riferimento ad interventi relativi a qualunque destinazione d'uso, a norma dell'articolo 9, comma 2.
    3. In sede di rilascio della concessione edilizia il Comune determina altresì:

    a) in caso di interventi di ristrutturazione edilizia la quota percentuale della tariffa urbanistica applicabile sulla base dei criteri fissati con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 6;
    b) in caso di interventi per sistemazione di aree inedificate di cui all'articolo 10, comma 2, la quota percentuale della tariffa urbanistica relativa alla categoria funzionale più affine.
    "3 bis). Per gli interventi con destinazione d'uso residenziale, se il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare la disciplina per gli alloggi dell'ERS, il contributo di costruzione può essere ridotto. I criteri per la misura di tale riduzione, anche in funzione della specifica categoria di ERS, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale."

    "3 ter). In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il richiedente è tenuto al pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 3bis, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento oltre gli interessi legali maturati."
    "3 quater) Ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente."

    Art. 15. - Contributo di concessione edilizia per interventi previsti nei piani di zona e nei piani per insediamenti produttivi

    1. Gli interventi da realizzarsi in attuazione dei piani per l'edilizia economico-popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni nonché quelli in attuazione dei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della L. 22 ottobre 1971, n.865 (programmi e coordinamento dell'edilizia pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata) e successive modificazioni restano soggetti, ai fini della determinazione del contributo concessorio, al regime previsto dalla L. 865/1971.

    « Art. 15 bis. (Contributi di concessione edilizia per le attrezzature turistico-ricettive e relativi servizi)

    1. Nei confronti degli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia concernenti strutture turistico-ricettive di natura alberghiera e/o attrezzature integrative dell'offerta turistica, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia si applicano le disposizioni del presente articolo, sempreché i soggetti richiedenti il pertinente titolo edilizio si impegnino a mantenere la relativa destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni.

    2. Costituiscono attrezzature integrative dell'offerta turistica i manufatti privati o pubblico-privati posti al servizio di strutture turistico-ricettive ed aventi finalità ricreative, sportive, culturali, congressuali ed igienico-salutistiche.
    3. La realizzazione delle attrezzature di cui al comma 2 all'esterno dei complessi turistico-ricettivi è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune, il soggetto richiedente il titolo edilizio e gli operatori turistici interessati, che definisca le condizioni di utilizzo privilegiato per almeno un decennio dell'attrezzatura al servizio delle strutture turistico-ricettive, con particolare riguardo all'individuazione delle fasce giornaliere ed orarie riservate ed alle tariffe agevolate da praticarsi.

    4. Gli impegni assunti con gli atti di cui ai commi 1 e 3, si trasferiscono sugli aventi causa dai soggetti firmatari degli atti stessi.
    5. In caso di inosservanza degli impegni di cui ai commi precedenti, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere al Comune, oltre al contributo concessorio eventualmente dovuto per l'intervento edilizio che intende realizzare, una somma pari alla agevolazione contributiva conseguita, da determinarsi con riferimento al momento in cui si verifica tale inosservanza».

    Art. 16. - Regolamentazione dei mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie




    Art. 17. - Norma transitoria

    1. In prima applicazione della presente legge i Comuni adottano la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 5, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
    2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione i valori stabiliti dai Comuni in applicazione delle vigenti tabelle parametriche regionali.
    3. In caso di mancata assunzione da parte dell'Amministrazione comunale del provvedimento di cui al comma 1 e comunque fino all'assolvimento del relativo obbligo, ciascun Comune è tenuto ad applicare ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia i valori indicati, per ciascuna funzione, nella tabella allegata sub B in misura fissa, senza possibilità di operare riduzioni od elevazioni dei valori medesimi.

    Art. 18. - Sostituzione di precedenti norme

    1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono l'articolo 4 della L. 19 settembre 1964, n. 847 (autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre muti per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 267) come modificato dall'articolo 44 della L. 865/1971.
    2. É inoltre sostituita ed abrogata ogni altra disposizione di legge statale o regionale incompatibile con le norme della presente legge.

    Allegato A (Articolo 6)

    Si fornisce l'elenco dei comuni classificati secondo parametri oggettivi.

    Classe A: Bordighera, Diano Marina Imperia, Ospedaletti, San Remo, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia, Alassio, Albisola Marina, Albisola Superiore, Borghetto Santo Spirito, Celle Ligure, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze, Arenzano, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Cogorno, Genova, Lavagna, Masone, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, La Spezia, Lerici, Levanto, Portovenere.

    Classe B: Airole, Apricale, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Borghetto D'Arroscia, Borgomaro, Carpasio, Castellaro, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Cosio di Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolcedo, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Prelà, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Triora, Vallebona, Vasia, Villa Faraldi, Albenga, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Calice Ligure, Castelbianco, Erli, Magliolo, Massimino, Murialdo, Nasino, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Quiliano, Rialto, Stella, Testico, Vendone, Vezzi Portio, Avegno Bargagli, Borzonasca, Campo Ligure, Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Isola del Cantone, Lorsica, Lumarzo, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rondanina, Rossiglione, Torriglia, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli, Arcola, Bolano, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carro, Castelnuovo Magra, Monterosso al Mare, Ortonovo, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Vernazza Zignago.

    Classe C: Aquila di Arroscia, Armo, Camporosso, Caravonica, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Diano Castello, Dolceacqua, Isolabona, Lucinasco, Pontedassio, Ranzo, San Bartolomeo al Mare, Terzorio Vessalico, Altare, Arnasco, Bardineto, Boissano, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Mioglia, Onzo, Ortovero, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Stellanello, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Cicagna, Coreglia Ligure, Gorreto, Leivi, Moconesi, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Tiglieto, Tribogna, Ameglia, Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Rocchetta di Vara, Sarzana, Varese Ligure, Vezzano Ligure.

    Allegato B (articolo 13)

    Determinazione degli oneri di concessione edilizia per nuove costruzioni 20-2-95

    (valori unitari applicabili al mq di superficie imponibile)

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    sigla voce % formula resid. Turis. commer. indus. park Servizi
    o riferim. direz. depositi
    Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7
    lett. a) lett. b) lett. c) d) lett. e) lett. f) lett. g)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TR Tariffa di riferimento 200.000 190.000 280.000 80.000 80.000 150.000
    A Quota costo costruzione 65.000 65.000 65.000 0 0 0
    B Quota opere di urbanizzazione e aree TR-A 135.000 125.000 215.000 80.000 80.000 150.000
    IE% % Opere di interesse esclusivo 65% 75% 75% 100% 100% 100%
    B1 Quota di interesse esclusivo
    dell'operatore B*IE% 87.750 93.750 161.250 80.000 80.000 150.000
    B2 Quota di interesse generale B-B1 47.250 31.250 53.750 0 0 0
    C Eventuali riduzioni
    C1 Mancato aggravio carico
    insediativo 0-50% B2 0 0 0 0 0
    C2 Incentivo comunale per l'industria 0-50% B 0 0 0 0 0
    C3 Incent. comun. per altre classi di funzioni 0-30% B 0
    C4.1 Riuso aree dismesse strategiche(> 10 HA) 0-50% B
    C4.2 Riuso aree dismesse altre 0-30% B
    D Eventuali incrementi
    D1 Caratteristiche tipologiche
    superiori 5-20% A 0 0 0 0 0
    D2 Intervento in area non
    urbanizzata (SUA) 20-50% B
    TUB Tariffa urbanistica base B+C+D
    K Fattore relativo alla classe del
    Comune 60-100% TUB+A
    TOT Totale oneri di concessione K*(TUB+A)
    E Risistemazione e riqualificazione
    E1 Risistemazione dei luoghi 0 0 0 0 0
    E2 Riqualificazione paesistica o ambientale
    TG Totale Generale TOT+E
    NS Di cui non scomputabile K*A
    S Di cui comunque scomputabile B1*K+E
    SC Di cui scomputabile sotto
    condizione B2*K
    Determinazione degli oneri di concessione per ristrutturazioni edilizie
    RIS% Quota applicabile rispetto alla nuova cost. 10-60% TOT*K
    TGR Totale generale ristrutturazione TOT*K*RIS%
    Determinazione degli oneri di concessione per
    sistemazioni esterne
    EST% Quota applicabile rispetto alla nuova cost. <100%
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Valori da definirsi a cura del Comune secondo criteri predeterminati
    Valori da definirsi a cura del Comune caso per caso secondo le opere effettivamente necessarie


    Note alla tabella relativa alla determinazione degli oneri di concessione edilizia

    N.B.: La tabella vale per tutti i Comuni e per tutte le categorie di interventi.

    1. Tariffa di riferimento (TR)
    É il valore dal quale si parte per la determinazione degli oneri di concessione edilizia (OCE).
    A partire dalla data della deliberazione regionale, si intende automaticamente aggiornato in base all'ultimo indice Istat del costo della vita noto al momento della presentazione al Comune del progetto.

    Ogni 5 anni, se necessario, la Regione provvede all'aggiornamento analitico.

    2. Quota relativa al costo di costruzione (A)
    É espressa in valore assoluto. Tale valore è compreso entro la fascia di oscillazione percentuale indicata dalla legge.
    L'entità dell'importo è rilevante esclusivamente ai fini dell'incremento per caratteristiche tipologiche superiori (cfr. § 5.1) e a quelli della scomputabilità (cfr. § 8), in quanto la sua eventuale variazione non modifica la tariffa di riferimento di cui al punto precedente.

    3. Quota relativa alle opere di urbanizzazione (B)
    É calcolata come differenza fra TR e A, qualunque sia il valore di quest'ultimo.
    É a sua volta suddivisa tra:
    * opere di esclusivo interesse dell'intervento (B1)
    * opere di interesse generale (B2).
    Questa distinzione è rilevante ai fini della scomputabilità. Essa sostituisce, per i fini che qui interessano, quella fra urbanizzazione primaria, secondaria e quote aree.

    4. Eventuali riduzioni (C)
    Salvo quanto si dirà in seguito a proposito degli interventi sull'esistente, l'importo degli OCE è passibile di riduzione nelle seguenti circostanze.

    4.1 Mancato aggravio di carico insediativo (C1)
    Comporta una riduzione fino al 50% sulla voce B2 (opere di interesse generale).
    Vale soltanto per l'edilizia residenziale ed è applicabile in tutti i Comuni nei quali la popolazione è in decremento, cosicché si possa ritenere che la costruzione di nuove abitazioni dia luogo non a un incremento dell'utenza dei servizi, ma a una mera redistribuzione spaziale della popolazione già presente.
    Non si applica a quelle nuove costruzioni la cui ubicazione sia tale da determinare comunque una domanda aggiuntiva di opere di urbanizzazione secondaria (p. es.: insediamenti isolati, totalmente o parzialmente autosufficienti per quanto riguarda i servizi; nei Comuni maggiori, zone e quartieri in crescita demografica).

    Con la deliberazione con la quale recepisce la presente normativa, il Comune accerta l'applicabilità dello sgravi o sulla base dell'andamento demografico degli ultimi anni e individua le eventuali zone per le quali esso non sia applicabile.
    Con il medesimo atto il Comune stabilisce la percentuale di riduzione, uniforme per l'intero territorio comunale.
    Lo sgravio non può essere legato a requisiti soggettivi del richiedente.

    4.2 Incentivo comunale per l'industria e per altre classi di funzioni (C2 e C3)

    In funzione dei propri obiettivi di politica economica e sociale, il Comune può autonomamente stabilire uno sgravio degli oneri per gli interventi relativi ad alcune classi di funzioni (p. es.: edifici destinati ad attività produttive), purché valuti che ciò sia compatibile con il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi delle urbanizzazioni.
    L'eventuale sgravio è espresso in percentuale dell'intera voce B e non può superare il 50% per l'industria e il 30% per ogni altra classe di funzioni.

    Esso deve essere esteso a tutti gli interventi relativi a quella categoria funzionale e non può essere legato a requisiti soggettivi del richiedente.

    4.3 Riuso di aree dismesse (C4)
    4.3.1 Aree dismesse di valore strategico
    Con tale termine si intendono le aree di estensione non inferiore a 10 ha, già aventi in base alla strumentazione urbanistica destinazione produttiva in senso lato ovvero a servizi pubblici e che risultino in oggi allo stato di abbandono o di degrado e di cui il Comune, anche in sintonia con quanto indicato nei Piani territoriali di coordinamento, intenda incentivare il riutilizzo ai fini insediativi di vario tipo stabiliti nello strumento urbanistico generale.

    L'eventuale sgravio è autonomamente deciso dal Comune.
    Esso è espresso in percentuale dell'intera voce B e non può superare il 50%.
    Deve essere esteso a tutti gli interventi relativi ai siti in questione e non può essere legato a requisiti soggettivi del proprietario degli immobili o del richiedente.

    4.3.2 Altre aree dismesse
    Sono aree in stato di abbandono o degrado di dimensioni inferiori a 10 ha.
    L'eventuale sgravio è autonomamente deciso dal Comune.
    Esso è espresso in percentuale dell'intera voce B e non può superare il 30%.

    Deve essere esteso a tutti gli interventi relativi ai siti in questione e non può essere legato a requisiti soggettivi del proprietario degli immobili o del richiedente.

    4.4 Recupero centri storici degradati (C5): corrisponde una possibilità di riduzione a cura del Comune della tariffa di riferimento da 0 a 50 per cento.

    5. Eventuali incrementi (D)
    5.1 Incremento della quota relativa al costo di costruzione per edifici residenziali con caratteristiche tipologiche superiori alla media (D1)

    É stabilito in applicazione della disposizione dell'art. 6 della L. 10/1977, come modificato dall'art. 7 della L. 24.12.1993, n. 537.
    L'incremento è compreso tra il 5 e il 20% della sola quota relativa al costo di costruzione (A).
    I criteri per la determinazione sono stabiliti dal Comune nel quadro della deliberazione con la quale recepisce la presente normativa, nell'ambito degli indir
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