L.R. 06/06/2008 n.16
Legge urbanistica regionale.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - (Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale e nei reciproci rapporti.
Articolo 2 - (Principi informatori della pianificazione territoriale)
1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.
2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alle esigenze:
a) di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;
b) di organizzazione, di innovazione e di sviluppo dei settori produttivi dell'economia regionale, con particolare riferimento al turismo, e di adeguamento delle reti infrastrutturali, in funzione del complessivo miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale;
c) di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Nel perseguire le suddette finalità, la pianificazione territoriale si ispira ai principi:
a) del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine;
b) della concertazione degli atti fra gli Enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale nonché della sussidiarietà intesa come attribuzione agli Enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni;
c) del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra Enti locali e soggetti privati.
4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione regionale e provinciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e, in particolare, con il quadro di riferimento previsto dal relativo articolo 6.
5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
Articolo 3 - (Pianificazione territoriale di livello regionale)
1. La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.
2. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale è il Piano territoriale regionale (di seguito denominato PTR).
3. La coerenza dello strumento di pianificazione territoriale di livello regionale con gli obiettivi ed i contenuti del quadro di riferimento, di cui all'articolo 6 della l.r. 18/1994, è assicurata nei modi ivi indicati.
Articolo 4 - (Pianificazione territoriale di livello provinciale)
1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale.
2. Essa, in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica di cui all'articolo 12 della l.r. 18/1994, ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto.
3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale) esteso all'intero ambito della Provincia.
Articolo 5 - (Pianificazione territoriale di livello comunale)
1. La pianificazione territoriale di livello comunale ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta:
a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
b) a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;
c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.
2. La pianificazione territoriale di livello comunale è strutturata in modo da favorire la semplificazione del processo di costante aggiornamento e di affinamento delle relative previsioni progettuali, nonché la valorizzazione dell'apporto collaborativo di tutti i soggetti pubblici e privati alla formazione del piano.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono il Piano urbanistico comunale (di seguito denominato PUC), i Progetti urbanistici operativi (di seguito denominato PUO) ed i Programmi attuativi (di seguito denominato PA).
Articolo 6 - (Conferenze di pianificazione)
1. La Regione e le Province, in vista della formazione, della specificazione, dell'aggiornamento, della verifica e della variazione dei rispettivi piani territoriali, in forma concertata, convocano apposite conferenze di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti locali interessati; a tal fine l'Amministrazione che indice la conferenza elabora, se del caso, un documento preliminare da trasmettere agli Enti invitati, all'atto della convocazione della conferenza.
2. Alle conferenze di cui al comma 1 sono invitate anche le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le Aziende Autonome dello Stato e gli Enti di gestione rappresentativi degli interessi pubblici coinvolti.
3. Alle conferenze possono essere, altresì, invitati a partecipare anche gli Enti e le Associazioni rappresentativi di interessi collettivi o diffusi coinvolti.
4. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alle conferenze di pianificazione espongono le proprie osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato.
Articolo 7 - (Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione)
1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli Enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli Enti e le Associazioni previsti dall'articolo 6, comma 3 che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.
2. Al fine di garantire la corrispondenza qualitativa e temporale fra le attività di pianificazione e l'acquisizione delle necessarie conoscenze, ciascun Ente, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, formula un quadro delle esigenze e definisce conseguentemente programmi di acquisizione delle informazioni territoriali, costituenti parte integrante dell'attività di governo del territorio.
3. La Regione, avuto riguardo al quadro delle esigenze ed ai programmi di acquisizione di cui al comma 2:
a) acquisisce, organizza e mantiene aggiornato, anche ai fini della consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, il complesso delle informazioni connesse ai diversi livelli di pianificazione e di disciplina del territorio, attraverso la formazione di un sistema informativo territoriale;
b) garantisce l'omogeneità e la compatibilità fra le informazioni di varia natura e di vario livello pertinenti alla pianificazione territoriale, definendo le necessarie specifiche tecniche;
c) assume le iniziative più opportune al fine di uniformare le metodologie di indagine e di assicurare la raccolta e la circolazione delle informazioni territoriali, anche attraverso intese e convenzioni con gli altri soggetti a ciò interessati, con particolare riguardo ai competenti organi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.
TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE
Articolo 8 - (Contenuti del Piano territoriale regionale)
1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle Regioni limitrofe, definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento da assegnare alle sue diverse parti ed ai singoli sistemi funzionali.
2. Il PTR è composto dai seguenti atti:
a) quadro descrittivo;
b) documento degli obiettivi;
c) quadro strutturale.
3. Il PTR è elaborato su basi cartografiche in scala adeguata ed è, in ogni caso, corredato di un elaborato di sintesi dei propri contenuti per ciascuna delle componenti in cui esso si articola ai sensi del comma 2.
Articolo 9 - (Quadro descrittivo)
1. Il quadro descrittivo contiene la lettura critica del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico- ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socio-economici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonché le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo.
2. Esso è predisposto nelle forme e con i mezzi più opportuni e, in ogni caso, idonei a:
a) rappresentare ed interpretare gli assetti ed i processi presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del quadro strutturale;
b) aggiornare le indagini e le analisi poste a base del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (di seguito denominato PTCP) ai fini della definizione della disciplina paesistica a livello regionale;
c) costituire riferimento esplicito per la definizione degli obiettivi, delle azioni e degli sviluppi del PTR;
d) alimentare il sistema delle conoscenze di cui all'articolo 7.
Articolo 10 - (Documento degli obiettivi)
1. Il documento indica l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano, esplicitandone le priorità ed i livelli di interazione.
Articolo 11 - (Quadro strutturale)
1. Il quadro strutturale, sulla base delle valutazioni acquisite ed in vista degli obiettivi esplicitati indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.
2. A questi fini stabilisce i requisiti, le prestazioni e le priorità di intervento da attribuire ai diversi sistemi territoriali di cui all'articolo 9, in un'ottica di evoluzione processuale del piano.
3. In tale contesto definisce, anche mediante le pertinenti prescrizioni localizzative e normative, gli elementi di struttura idonei a sostenere le azioni e i modelli di riassetto prefigurati, con particolare riferimento:
a) all'indicazione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, mediante aggiornamento del PTCP;
b) per quanto di livello regionale, alle infrastrutture per la mobilità, all'approvvigionamento energetico, alle discariche, agli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché alla grande distribuzione commerciale;
c) alle cave;
d) al sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero;
e) ai servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo e ricreativo.
4. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione:
a) delle alternative considerate;
b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate;
c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni;
d) dell'esito della verifica ambientale operata.
5. Il quadro strutturale contiene altresì:
a) le linee guida, gli atti di indirizzo e di coordinamento, le normative e ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, nonché le eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dall'articolo 13;
b) gli elementi volti ad assicurare l'omogeneità del linguaggio tecnico nelle sue espressioni grafiche e normative, nonché l'uniformità degli elaborati conoscitivi e progettuali utilizzati nelle attività di pianificazione territoriale ai diversi livelli regionale, provinciale e comunale;
c) le valutazioni di massima della fattibilità economico-finanziaria delle previsioni di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), quando alle stesse non venga attribuito mero valore di linee guida e di indirizzo come indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera a).
6. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 13, i margini di flessibilità delle relative indicazioni e le componenti modificabili ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
7. Il PTR costituisce sede di recepimento degli altri piani di coordinamento opportunamente aggiornati, nonché dei piani di settore nelle loro implicazioni territoriali con gli adeguamenti necessari, ancorché previsti da leggi speciali.
Articolo 12 - (Specificazioni settoriali o di ambito)
1. Il PTR, in relazione ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, può essere sviluppato mediante la successiva emanazione di atti di specificazione settoriale o di ambito.
2. Le specificazioni settoriali o di ambito del PTR sono corredate dallo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11, comma 4.
3. Il PTR può demandare al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui all'articolo 11, comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.
Articolo 13 - (Efficacia del Piano territoriale regionale)
1. Il PTR indica, in rapporto alle proprie previsioni, i pertinenti livelli di efficacia delle stesse, i quali sono definiti come segue:
a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali;
b) prescrizioni che impongono a Province e Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle direttive del PTR stesso, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il PTR può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.
3. Il PTR, con riferimento alle opere attuative delle previsioni di trasformazione territoriale da esso prefigurate che risultino soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, può disporre, sulla base dello studio di cui all'articolo 11, comma 4, che la procedura stessa sia limitata, per quanto di competenza regionale, al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.
4. Il PTR, una volta concluso a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e dell'articolo 12 il processo di definizione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, assume il valore di piano urbanistico- territoriale di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.
5. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione ovvero fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento nel caso di cui al comma 1, lettera b), ma comunque non oltre il termine di tre anni:
a) non possono essere approvati PTC provinciali, PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTR indicati al comma 1, lettere b) e c);
b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che contrastino con tali contenuti.
Articolo 14 - (Procedimento di adozione del Piano territoriale regionale)
1. La Giunta regionale approva un documento preliminare del progetto di piano tenuto conto dei contributi acquisiti in sede di conferenze di pianificazione e sentito il Comitato della programmazione, previa informativa alla competente Commissione consiliare.
2. La deliberazione della Giunta di approvazione del documento preliminare è comunicata ai Presidenti delle Province con l'invito:
a) a partecipare alla prima riunione, da concordarsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di un'apposita Commissione di lavoro con la funzione di cooperare alla elaborazione del progetto di piano, così composta:
1) per la Regione:
1.1) dall'Assessore regionale competente con funzioni di Presidente;
1.2) dai direttori dei Dipartimenti e dai dirigenti delle strutture regionali competenti o da loro delegati;
1.3) da due esperti, membri esterni del Comitato tecnico urbanistico regionale, designati dal Presidente del Comitato stesso;
1.4) da un membro del Comitato tecnico per l'ambiente, designato dal Presidente del Comitato stesso;
1.5) da un membro del Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino designato dal Presidente del Comitato stesso;
1.6) da un membro del Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale designato dal Presidente del Comitato stesso;
2) per ciascuna Provincia:
2.1) dal Presidente della Provincia o da Assessore da lui delegato;
2.2) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti o da loro delegati;
2.3) da un esperto, membro del Comitato tecnico urbanistico provinciale designato dal Presidente del Comitato stesso;
b) ad avvalersi delle conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, in vista della elaborazione del progetto di piano ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. La Commissione di lavoro di cui al comma 2, lettera a), sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle indicazioni acquisite in sede di conferenza di pianificazione, redige entro novanta giorni dalla data della sua prima convocazione, uno o più documenti contenenti le valutazioni e le proposte emerse ai fini dell'adozione del progetto di piano.
4. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il progetto di piano, previa acquisizione da parte della Giunta stessa del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione.
5. Dell'avvenuta adozione dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.), nonché su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, con indicazione delle sedi nelle quali chiunque può prendere visione del progetto di piano. La Regione può promuovere ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
Articolo 15 - (Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale)
1. Il progetto del piano adottato a norma dell'articolo 14 viene notificato alle Province, agli Enti Parco, alle Comunità Montane ed ai Comuni. Esso viene inoltre notificato alle Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Regioni limitrofe perché esprimano il proprio parere da inviare alla Regione nel termine a tal fine assegnato.
2. Le Province, ricevuto il progetto, lo pubblicano per quarantacinque giorni agli effetti della presentazione di osservazioni da parte delle Associazioni od Organismi di rappresentanza degli interessi ambientalistici, economici, professionali e culturali.
3. Le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e i Comuni possono formulare osservazioni e proposte specificative con atto deliberativo motivato.
4. Le deliberazioni delle Province, degli Enti Parco, delle Comunità Montane e dei Comuni e le osservazioni degli altri soggetti di cui al comma 2 sono inviate alla Regione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del progetto di piano o dalla data di inizio della sua pubblicazione.
5. Gli atti pervenuti a norma dei commi 1 e 4 sono sottoposti al vaglio della Commissione di lavoro di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), che redige un documento di valutazione e di sintesi delle osservazioni ricevute.
6. La Giunta regionale, avuto riguardo al documento di cui al comma 5, presenta al Consiglio regionale la proposta di approvazione del PTR, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione, nonché dell'assenso delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato o Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.
7. L'assenso di cui al comma 6 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine stabilito all'atto dell'adozione, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
8. Il PTR approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.
9. Un esemplare del piano con i relativi allegati è notificato alle Province, nonché ad ogni Comune il quale provvede a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
10. La deliberazione di approvazione del piano è pubblicata, unitamente al relativo elaborato di sintesi, sul B.U.R.L.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
11. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..
Articolo 16 - (Specificazione, aggiornamento, verifica, e varianti del Piano territoriale regionale)
1. Le specificazioni settoriali o di ambito di cui all'articolo 12 sono adottate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere degli organi di cui all'articolo 14, comma 4, con deliberazione da pubblicare a norma del comma 5 del medesimo articolo, e sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 15.
2. Con riferimento alle specificazioni settoriali che interessino soltanto una parte del territorio regionale e alle specificazioni di ambito:
a) nella procedura di cui al comma 1 sono coinvolti esclusivamente gli Enti locali interessati;
b) può farsi ricorso all'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
3. Le indicazioni del PTR possono essere esplicitate ed aggiornate nel rispetto dei contenuti e delle linee essenziali del piano stesso mediante:
a) deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62;
b) accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
4. Decorsi dieci anni dall'approvazione del piano, il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta sentito il Comitato della programmazione, accerta l'adeguatezza del piano stesso e delle sue specificazioni settoriali o di ambito, anche alla luce dei PTC provinciali e delle linee della programmazione nel frattempo definite dal programma regionale di sviluppo.
5. In caso di accertata inadeguatezza del piano si procede alla conseguente variazione seguendo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.
6. In ogni caso il piano può essere variato con le procedure di cui agli articoli 14 e 15, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 22, comma 10, dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 61, comma 1, secondo le procedure rispettivamente indicate.
7. Le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettere a) e b), possono essere introdotte, esplicitate o variate secondo la procedura stabilita al comma 3 e la relativa deliberazione è sottoposta alle formalità di pubblicazione previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.
8. L'adeguamento e l'aggiornamento, nonché la formazione dei piani di settore, di cui all'articolo 11, comma 7, seguono le procedure di adozione e di approvazione del PTR, sentiti in ogni caso gli organi tecnici eventualmente previsti dalle rispettive disposizioni di legge.
TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE
Articolo 17 - (Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.
2. Esso assume come riferimento il PTR e le sue specificazioni settoriali e di ambito sviluppandone le analisi ed i contenuti secondo le indicazioni del piano stesso.
3. Il PTC provinciale è redatto di norma su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000 ed è composto dai seguenti elaborati:
a) descrizione fondativa relativa al territorio provinciale;
b) documento degli obiettivi;
c) struttura del piano.
Articolo 18 - (Descrizione fondativa)
1. La descrizione fondativa attraverso analisi conoscitive e sintesi interpretative di pertinente livello:
a) sviluppa ed integra il quadro descrittivo del PTR, con riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti in cui viene articolato il territorio provinciale;
b) acquisisce gli elementi conoscitivi desumibili dai piani di bacino, nonché da ogni altro atto di programmazione e di pianificazione settoriale;
c) sviluppa indagini analitiche e tematiche volte a costituire la necessaria documentazione conoscitiva delle peculiarità del territorio provinciale a servizio delle Amministrazioni locali;
d) illustra il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
e) agli effetti del comma 2 individua fra gli ambiti di cui alla lettera a) quelli caratterizzati dalla ridotta complessità dei processi urbanistici ed insediativi, dalla omogeneità degli aspetti fisici e paesistici dei siti, dalla sostanziale identità dei processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative, dalla affinità dei processi socio-economici in atto e da un assetto delle reti e delle infrastrutture di urbanizzazione appoggiate su di un impianto principale di scala sovracomunale.
2. Per gli ambiti di cui al comma 1, lettera e), la descrizione fondativa del PTC provinciale può essere assunta ai sensi dell'articolo 25, comma 4, come descrizione fondativa dei piani urbanistici dei Comuni compresi in ciascun ambito.
Articolo 19 - (Documento degli obiettivi)
1. Il documento degli obiettivi esplicita i fini che il PTC provinciale intende perseguire in generale e relativamente ai suoi diversi contenuti.
2. Esso, insieme alla descrizione fondativa, costituisce l'elemento di riferimento nella definizione della struttura esplicitandone le priorità e i livelli di interazione.
Articolo 20 - (Struttura del piano)
1. Il PTC provinciale:
a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei Comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli Enti;
b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà, sotto il profilo della rigenerazione ecologica, al disegno di tutela e di conservazione ambientale delineato dalla pianificazione regionale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni nonché di coordinamento degli effetti dei Piani dei Parchi sulla pianificazione locale;
c) integra e sviluppa gli elementi del PTR nella sua espressione paesistica, secondo le indicazioni contenute nel piano stesso, come stabilito dall'articolo 12, comma 3;
d) definisce i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole e alla fruizione attiva, anche a fini di presidio ambientale e ricreativi;
e) individua le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:
1) del sistema del verde a livello provinciale;
2) delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
3) dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali terziarie e commerciali;
4) degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione circa il ruolo ed il carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;
5) della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;
f) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.
2. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal PTC provinciale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale come definito dall'articolo 11, comma 4.
3. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi, per le att
Articolo 1 - (Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale e nei reciproci rapporti.
Articolo 2 - (Principi informatori della pianificazione territoriale)
1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.
2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alle esigenze:
a) di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;
b) di organizzazione, di innovazione e di sviluppo dei settori produttivi dell'economia regionale, con particolare riferimento al turismo, e di adeguamento delle reti infrastrutturali, in funzione del complessivo miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale;
c) di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Nel perseguire le suddette finalità, la pianificazione territoriale si ispira ai principi:
a) del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine;
b) della concertazione degli atti fra gli Enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale nonché della sussidiarietà intesa come attribuzione agli Enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni;
c) del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra Enti locali e soggetti privati.
4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione regionale e provinciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e, in particolare, con il quadro di riferimento previsto dal relativo articolo 6.
5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
Articolo 3 - (Pianificazione territoriale di livello regionale)
1. La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.
2. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale è il Piano territoriale regionale (di seguito denominato PTR).
3. La coerenza dello strumento di pianificazione territoriale di livello regionale con gli obiettivi ed i contenuti del quadro di riferimento, di cui all'articolo 6 della l.r. 18/1994, è assicurata nei modi ivi indicati.
Articolo 4 - (Pianificazione territoriale di livello provinciale)
1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale.
2. Essa, in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica di cui all'articolo 12 della l.r. 18/1994, ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto.
3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale) esteso all'intero ambito della Provincia.
Articolo 5 - (Pianificazione territoriale di livello comunale)
1. La pianificazione territoriale di livello comunale ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta:
a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
b) a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;
c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.
2. La pianificazione territoriale di livello comunale è strutturata in modo da favorire la semplificazione del processo di costante aggiornamento e di affinamento delle relative previsioni progettuali, nonché la valorizzazione dell'apporto collaborativo di tutti i soggetti pubblici e privati alla formazione del piano.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono il Piano urbanistico comunale (di seguito denominato PUC), i Progetti urbanistici operativi (di seguito denominato PUO) ed i Programmi attuativi (di seguito denominato PA).
Articolo 6 - (Conferenze di pianificazione)
1. La Regione e le Province, in vista della formazione, della specificazione, dell'aggiornamento, della verifica e della variazione dei rispettivi piani territoriali, in forma concertata, convocano apposite conferenze di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti locali interessati; a tal fine l'Amministrazione che indice la conferenza elabora, se del caso, un documento preliminare da trasmettere agli Enti invitati, all'atto della convocazione della conferenza.
2. Alle conferenze di cui al comma 1 sono invitate anche le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le Aziende Autonome dello Stato e gli Enti di gestione rappresentativi degli interessi pubblici coinvolti.
3. Alle conferenze possono essere, altresì, invitati a partecipare anche gli Enti e le Associazioni rappresentativi di interessi collettivi o diffusi coinvolti.
4. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alle conferenze di pianificazione espongono le proprie osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato.
Articolo 7 - (Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione)
1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli Enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli Enti e le Associazioni previsti dall'articolo 6, comma 3 che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.
2. Al fine di garantire la corrispondenza qualitativa e temporale fra le attività di pianificazione e l'acquisizione delle necessarie conoscenze, ciascun Ente, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, formula un quadro delle esigenze e definisce conseguentemente programmi di acquisizione delle informazioni territoriali, costituenti parte integrante dell'attività di governo del territorio.
3. La Regione, avuto riguardo al quadro delle esigenze ed ai programmi di acquisizione di cui al comma 2:
a) acquisisce, organizza e mantiene aggiornato, anche ai fini della consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, il complesso delle informazioni connesse ai diversi livelli di pianificazione e di disciplina del territorio, attraverso la formazione di un sistema informativo territoriale;
b) garantisce l'omogeneità e la compatibilità fra le informazioni di varia natura e di vario livello pertinenti alla pianificazione territoriale, definendo le necessarie specifiche tecniche;
c) assume le iniziative più opportune al fine di uniformare le metodologie di indagine e di assicurare la raccolta e la circolazione delle informazioni territoriali, anche attraverso intese e convenzioni con gli altri soggetti a ciò interessati, con particolare riguardo ai competenti organi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.
TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE
Articolo 8 - (Contenuti del Piano territoriale regionale)
1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle Regioni limitrofe, definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento da assegnare alle sue diverse parti ed ai singoli sistemi funzionali.
2. Il PTR è composto dai seguenti atti:
a) quadro descrittivo;
b) documento degli obiettivi;
c) quadro strutturale.
3. Il PTR è elaborato su basi cartografiche in scala adeguata ed è, in ogni caso, corredato di un elaborato di sintesi dei propri contenuti per ciascuna delle componenti in cui esso si articola ai sensi del comma 2.
Articolo 9 - (Quadro descrittivo)
1. Il quadro descrittivo contiene la lettura critica del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico- ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socio-economici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonché le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo.
2. Esso è predisposto nelle forme e con i mezzi più opportuni e, in ogni caso, idonei a:
a) rappresentare ed interpretare gli assetti ed i processi presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del quadro strutturale;
b) aggiornare le indagini e le analisi poste a base del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (di seguito denominato PTCP) ai fini della definizione della disciplina paesistica a livello regionale;
c) costituire riferimento esplicito per la definizione degli obiettivi, delle azioni e degli sviluppi del PTR;
d) alimentare il sistema delle conoscenze di cui all'articolo 7.
Articolo 10 - (Documento degli obiettivi)
1. Il documento indica l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano, esplicitandone le priorità ed i livelli di interazione.
Articolo 11 - (Quadro strutturale)
1. Il quadro strutturale, sulla base delle valutazioni acquisite ed in vista degli obiettivi esplicitati indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.
2. A questi fini stabilisce i requisiti, le prestazioni e le priorità di intervento da attribuire ai diversi sistemi territoriali di cui all'articolo 9, in un'ottica di evoluzione processuale del piano.
3. In tale contesto definisce, anche mediante le pertinenti prescrizioni localizzative e normative, gli elementi di struttura idonei a sostenere le azioni e i modelli di riassetto prefigurati, con particolare riferimento:
a) all'indicazione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, mediante aggiornamento del PTCP;
b) per quanto di livello regionale, alle infrastrutture per la mobilità, all'approvvigionamento energetico, alle discariche, agli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché alla grande distribuzione commerciale;
c) alle cave;
d) al sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero;
e) ai servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo e ricreativo.
4. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione:
a) delle alternative considerate;
b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate;
c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni;
d) dell'esito della verifica ambientale operata.
5. Il quadro strutturale contiene altresì:
a) le linee guida, gli atti di indirizzo e di coordinamento, le normative e ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, nonché le eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dall'articolo 13;
b) gli elementi volti ad assicurare l'omogeneità del linguaggio tecnico nelle sue espressioni grafiche e normative, nonché l'uniformità degli elaborati conoscitivi e progettuali utilizzati nelle attività di pianificazione territoriale ai diversi livelli regionale, provinciale e comunale;
c) le valutazioni di massima della fattibilità economico-finanziaria delle previsioni di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), quando alle stesse non venga attribuito mero valore di linee guida e di indirizzo come indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera a).
6. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 13, i margini di flessibilità delle relative indicazioni e le componenti modificabili ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
7. Il PTR costituisce sede di recepimento degli altri piani di coordinamento opportunamente aggiornati, nonché dei piani di settore nelle loro implicazioni territoriali con gli adeguamenti necessari, ancorché previsti da leggi speciali.
Articolo 12 - (Specificazioni settoriali o di ambito)
1. Il PTR, in relazione ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, può essere sviluppato mediante la successiva emanazione di atti di specificazione settoriale o di ambito.
2. Le specificazioni settoriali o di ambito del PTR sono corredate dallo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11, comma 4.
3. Il PTR può demandare al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui all'articolo 11, comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.
Articolo 13 - (Efficacia del Piano territoriale regionale)
1. Il PTR indica, in rapporto alle proprie previsioni, i pertinenti livelli di efficacia delle stesse, i quali sono definiti come segue:
a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali;
b) prescrizioni che impongono a Province e Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle direttive del PTR stesso, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il PTR può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.
3. Il PTR, con riferimento alle opere attuative delle previsioni di trasformazione territoriale da esso prefigurate che risultino soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, può disporre, sulla base dello studio di cui all'articolo 11, comma 4, che la procedura stessa sia limitata, per quanto di competenza regionale, al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.
4. Il PTR, una volta concluso a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e dell'articolo 12 il processo di definizione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, assume il valore di piano urbanistico- territoriale di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.
5. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione ovvero fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento nel caso di cui al comma 1, lettera b), ma comunque non oltre il termine di tre anni:
a) non possono essere approvati PTC provinciali, PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTR indicati al comma 1, lettere b) e c);
b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che contrastino con tali contenuti.
Articolo 14 - (Procedimento di adozione del Piano territoriale regionale)
1. La Giunta regionale approva un documento preliminare del progetto di piano tenuto conto dei contributi acquisiti in sede di conferenze di pianificazione e sentito il Comitato della programmazione, previa informativa alla competente Commissione consiliare.
2. La deliberazione della Giunta di approvazione del documento preliminare è comunicata ai Presidenti delle Province con l'invito:
a) a partecipare alla prima riunione, da concordarsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di un'apposita Commissione di lavoro con la funzione di cooperare alla elaborazione del progetto di piano, così composta:
1) per la Regione:
1.1) dall'Assessore regionale competente con funzioni di Presidente;
1.2) dai direttori dei Dipartimenti e dai dirigenti delle strutture regionali competenti o da loro delegati;
1.3) da due esperti, membri esterni del Comitato tecnico urbanistico regionale, designati dal Presidente del Comitato stesso;
1.4) da un membro del Comitato tecnico per l'ambiente, designato dal Presidente del Comitato stesso;
1.5) da un membro del Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino designato dal Presidente del Comitato stesso;
1.6) da un membro del Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale designato dal Presidente del Comitato stesso;
2) per ciascuna Provincia:
2.1) dal Presidente della Provincia o da Assessore da lui delegato;
2.2) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti o da loro delegati;
2.3) da un esperto, membro del Comitato tecnico urbanistico provinciale designato dal Presidente del Comitato stesso;
b) ad avvalersi delle conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, in vista della elaborazione del progetto di piano ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. La Commissione di lavoro di cui al comma 2, lettera a), sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle indicazioni acquisite in sede di conferenza di pianificazione, redige entro novanta giorni dalla data della sua prima convocazione, uno o più documenti contenenti le valutazioni e le proposte emerse ai fini dell'adozione del progetto di piano.
4. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il progetto di piano, previa acquisizione da parte della Giunta stessa del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione.
5. Dell'avvenuta adozione dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.), nonché su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, con indicazione delle sedi nelle quali chiunque può prendere visione del progetto di piano. La Regione può promuovere ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
Articolo 15 - (Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale)
1. Il progetto del piano adottato a norma dell'articolo 14 viene notificato alle Province, agli Enti Parco, alle Comunità Montane ed ai Comuni. Esso viene inoltre notificato alle Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Regioni limitrofe perché esprimano il proprio parere da inviare alla Regione nel termine a tal fine assegnato.
2. Le Province, ricevuto il progetto, lo pubblicano per quarantacinque giorni agli effetti della presentazione di osservazioni da parte delle Associazioni od Organismi di rappresentanza degli interessi ambientalistici, economici, professionali e culturali.
3. Le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e i Comuni possono formulare osservazioni e proposte specificative con atto deliberativo motivato.
4. Le deliberazioni delle Province, degli Enti Parco, delle Comunità Montane e dei Comuni e le osservazioni degli altri soggetti di cui al comma 2 sono inviate alla Regione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del progetto di piano o dalla data di inizio della sua pubblicazione.
5. Gli atti pervenuti a norma dei commi 1 e 4 sono sottoposti al vaglio della Commissione di lavoro di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), che redige un documento di valutazione e di sintesi delle osservazioni ricevute.
6. La Giunta regionale, avuto riguardo al documento di cui al comma 5, presenta al Consiglio regionale la proposta di approvazione del PTR, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione, nonché dell'assenso delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato o Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.
7. L'assenso di cui al comma 6 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine stabilito all'atto dell'adozione, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
8. Il PTR approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.
9. Un esemplare del piano con i relativi allegati è notificato alle Province, nonché ad ogni Comune il quale provvede a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
10. La deliberazione di approvazione del piano è pubblicata, unitamente al relativo elaborato di sintesi, sul B.U.R.L.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
11. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..
Articolo 16 - (Specificazione, aggiornamento, verifica, e varianti del Piano territoriale regionale)
1. Le specificazioni settoriali o di ambito di cui all'articolo 12 sono adottate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere degli organi di cui all'articolo 14, comma 4, con deliberazione da pubblicare a norma del comma 5 del medesimo articolo, e sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 15.
2. Con riferimento alle specificazioni settoriali che interessino soltanto una parte del territorio regionale e alle specificazioni di ambito:
a) nella procedura di cui al comma 1 sono coinvolti esclusivamente gli Enti locali interessati;
b) può farsi ricorso all'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
3. Le indicazioni del PTR possono essere esplicitate ed aggiornate nel rispetto dei contenuti e delle linee essenziali del piano stesso mediante:
a) deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62;
b) accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
4. Decorsi dieci anni dall'approvazione del piano, il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta sentito il Comitato della programmazione, accerta l'adeguatezza del piano stesso e delle sue specificazioni settoriali o di ambito, anche alla luce dei PTC provinciali e delle linee della programmazione nel frattempo definite dal programma regionale di sviluppo.
5. In caso di accertata inadeguatezza del piano si procede alla conseguente variazione seguendo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.
6. In ogni caso il piano può essere variato con le procedure di cui agli articoli 14 e 15, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 22, comma 10, dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 61, comma 1, secondo le procedure rispettivamente indicate.
7. Le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettere a) e b), possono essere introdotte, esplicitate o variate secondo la procedura stabilita al comma 3 e la relativa deliberazione è sottoposta alle formalità di pubblicazione previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.
8. L'adeguamento e l'aggiornamento, nonché la formazione dei piani di settore, di cui all'articolo 11, comma 7, seguono le procedure di adozione e di approvazione del PTR, sentiti in ogni caso gli organi tecnici eventualmente previsti dalle rispettive disposizioni di legge.
TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE
Articolo 17 - (Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.
2. Esso assume come riferimento il PTR e le sue specificazioni settoriali e di ambito sviluppandone le analisi ed i contenuti secondo le indicazioni del piano stesso.
3. Il PTC provinciale è redatto di norma su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000 ed è composto dai seguenti elaborati:
a) descrizione fondativa relativa al territorio provinciale;
b) documento degli obiettivi;
c) struttura del piano.
Articolo 18 - (Descrizione fondativa)
1. La descrizione fondativa attraverso analisi conoscitive e sintesi interpretative di pertinente livello:
a) sviluppa ed integra il quadro descrittivo del PTR, con riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti in cui viene articolato il territorio provinciale;
b) acquisisce gli elementi conoscitivi desumibili dai piani di bacino, nonché da ogni altro atto di programmazione e di pianificazione settoriale;
c) sviluppa indagini analitiche e tematiche volte a costituire la necessaria documentazione conoscitiva delle peculiarità del territorio provinciale a servizio delle Amministrazioni locali;
d) illustra il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
e) agli effetti del comma 2 individua fra gli ambiti di cui alla lettera a) quelli caratterizzati dalla ridotta complessità dei processi urbanistici ed insediativi, dalla omogeneità degli aspetti fisici e paesistici dei siti, dalla sostanziale identità dei processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative, dalla affinità dei processi socio-economici in atto e da un assetto delle reti e delle infrastrutture di urbanizzazione appoggiate su di un impianto principale di scala sovracomunale.
2. Per gli ambiti di cui al comma 1, lettera e), la descrizione fondativa del PTC provinciale può essere assunta ai sensi dell'articolo 25, comma 4, come descrizione fondativa dei piani urbanistici dei Comuni compresi in ciascun ambito.
Articolo 19 - (Documento degli obiettivi)
1. Il documento degli obiettivi esplicita i fini che il PTC provinciale intende perseguire in generale e relativamente ai suoi diversi contenuti.
2. Esso, insieme alla descrizione fondativa, costituisce l'elemento di riferimento nella definizione della struttura esplicitandone le priorità e i livelli di interazione.
Articolo 20 - (Struttura del piano)
1. Il PTC provinciale:
a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei Comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli Enti;
b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà, sotto il profilo della rigenerazione ecologica, al disegno di tutela e di conservazione ambientale delineato dalla pianificazione regionale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni nonché di coordinamento degli effetti dei Piani dei Parchi sulla pianificazione locale;
c) integra e sviluppa gli elementi del PTR nella sua espressione paesistica, secondo le indicazioni contenute nel piano stesso, come stabilito dall'articolo 12, comma 3;
d) definisce i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole e alla fruizione attiva, anche a fini di presidio ambientale e ricreativi;
e) individua le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:
1) del sistema del verde a livello provinciale;
2) delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
3) dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali terziarie e commerciali;
4) degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione circa il ruolo ed il carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;
5) della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;
f) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.
2. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal PTC provinciale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale come definito dall'articolo 11, comma 4.
3. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi, per le att