L.R. 06/07/1998 n. 24

Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. 25/98, 6/99, 16/2000, 2/2001, 10/2001, 39/2001, 41/2001, 32/2002, 39/02, 06/02/2003 n.2, del 27/02/2004 n.2, del 09/12/2004 n.18, del 03/10/2005 n.17, del 23/12/2005 n.19, del 28/04/2006 n.4
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Lazio
  • Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
  • CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - (Finalità)

    1. Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito denominato PTPR, detta disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territoriali paesistici, di seguito denominati PTP, di cui alle deliberazioni sottoelencate, adeguati ed integrati secondo le disposizioni della legge stessa:

    1) A1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2266 del 28 aprile 1987;
    2) A2 - Deliberazione Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987;
    3) A2B - Deliberazione Giunta regionale n. 2269 del 28 aprile 1987;
    4) A2C - Deliberazione Giunta regionale n. 2267 del 28 aprile 1987;
    5) A3 - Deliberazione Giunta regionale n. 2270 del 28 aprile 1987;
    6) A4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2271 del 28 aprile 1987;
    7) A5 - Deliberazione Giunta regionale n. 2272 del 28 aprile 1987;

    8) A6 - Deliberazione Giunta regionale n. 2273 del 28 aprile 1987;
    9) A7 - Deliberazione Giunta regionale n. 2285 del 28 aprile 1987;
    10) A8 - Deliberazione Giunta regionale n. 2275 del 28 aprile 1987;
    11) A9 - Deliberazione Giunta regionale n. 2276 del 28 aprile 1987;
    12) A9.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 5358 del 26 giugno 1990;
    13) A10 - Deliberazione Giunta regionale n. 2277 del 28 aprile 1987;
    14) A11 - Deliberazione Giunta regionale n. 2278 del 28 aprile 1987;

    15) A12 - Deliberazione Giunta regionale n. 2279 del 28 aprile 1987;
    16) A13 - Deliberazione Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile 1987;
    17) A14 - Deliberazione Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987;
    "18) A15/1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2282 del 28 aprile 1987, come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale di proposta al Consiglio nn. 6647 del 7 agosto 1990 e 10209 del 17 novembre 1992;"
    19) A15/3 - Deliberazione Giunta regionale n. 9849 del 20 dicembre 1994;

    20) A15/4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2458 del 4 maggio 1987;
    21) A15/5 - Deliberazione Giunta regionale n. 4581 del 5 agosto 1987;
    22) A15/7 - Deliberazione Giunta regionale n. 10018 del 22 novembre 1988;
    23) A15/7.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 10672 del 3 dicembre 1991;
    24) A15/9 - Deliberazione Giunta regionale n. 9250 del 7 novembre 1995;
    25) A15/10 - Deliberazione Giunta regionale n. 7318 del 3 agosto 1988;
    26) A16 - Deliberazione Giunta regionale n. 2274 del 28 aprile 1987.

    2. Il PTP "Monti Lucretili" adottato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, numero 26) deve intendersi comprensivo del subambito n. 6/1.

    Art. 2 - (Oggetto)

    1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge individua:
    a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985 e le relative modalità di tutela;
    b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939;
    c) i contenuti dei PTP di cui all'articolo 20 e le procedure per la loro attuazione;
    d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP;

    e) le procedure per la redazione, l'adozione e l'approvazione del PTPR.

    Art. 3 - (Sistema informativo territoriale regionale)

    1. È istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale, che contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.
    2. Il SITR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1ø luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA), provvede, tra l'altro, alla redazione e all'aggiornamento periodico della carta tecnica regionale di cui al Titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

    3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.

    CAPO II - MODALITÀ DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO

    Art. 4 - (Campo di applicazione)

    1. Le modalità di tutela contenute nel presente Capo sono recepite nei PTP approvati "e nel" PTPR di cui all'articolo 21, coerentemente con le finalità espresse dal piano medesimo.
    "1bis. I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
    a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;

    b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del d.m. 1444/1968, come zone diverse da quelle di cui alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche."

    Art. 5 - (Protezione delle fasce costiere marittime)

    1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera a), del d.p.r. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.
    2. La Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1; qualora la suddetta Carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.

    3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
    "4. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo "31 quinquies" , commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.".

    5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
    "6. Le specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR prevedono i casi in cui i manufatti di cui al comma 5 debbano salvaguardare le preesistenze naturalistiche ed avere preferibilmente carattere precario.".

    "7. In attesa dell'approvazione "del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi" .

    "8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all'adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile"
    .
    "9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione deve essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30" .

    10. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al comma 6.
    "10bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso, al fine di preservare l'integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.".

    Art. 6 - (Protezione delle coste dei laghi)

    1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.
    2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.

    3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
    4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

    "5. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo "31 quinquies" , commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.".

    6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
    7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.

    8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo "e previa adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile" .

    9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
    10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei "piani attuativi ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), volti al recupero urbanistico."

    11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al comma 7.

    Art. 7 - (Protezione dei corsi delle acque pubbliche)

    1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
    2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

    3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.
    4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

    5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

    6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.
    "7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo "31 quinquies" , commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.".

    8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della presente legge, "nonchè per le aree individuate dai PTP o dal PTPR" ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
    a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;

    b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
    "c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico."
    9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente;"fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter" gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

    10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.

    "10 bis. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è:
    a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c) del d.p.r. 616/1997, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;

    b) per le aree sottoposte al vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela."
    11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture "o servizi ed interventi"; utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

    a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
    b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
    "c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico."
    12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
    13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1ø giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

    14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

    "14 bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

    14 ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677."

    15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.
    "15bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso la fascia di rispetto è stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede dell'argine.".

    Art. 8 - (Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm)

    1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.
    2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
    a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
    b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;

    c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
    d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
    e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
    f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;

    g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.
    3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 29 e 30.
    "3bis. Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d), comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall'articolo 31bis, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, fermo restando il rimboschimento compensativo con specie autoctone.".

    Art. 9 - (Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali)

    1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
    2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.

    3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.
    4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.
    5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

    6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.

    7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.
    8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

    Art. 10 - (Protezione delle aree boscate)

    1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
    2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento "ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco"
    3. Si considerano boschi:

    a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
    b) i castagneti da frutto, " di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento."

    c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
    4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
    a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
    b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;

    c) le piantagioni arboree dei giardini;
    d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.
    5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.

    6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
    "a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;"

    b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
    c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;

    d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
    e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
    f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
    7. È in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

    8. Nei territori boscati "ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco" l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la real
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