L.R. 06/08/01 n.25

Modifica della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Liguria
  • Categorico Leggi: Edilizia - Residenziale
  • Art. 1 - (Inserimento dell'articolo 17 bis)
    1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è inserito il seguente: "Articolo 17 bis - (Alloggi requisiti dal Sindaco)
    1. Ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui all'articolo 17, gli occupanti degli alloggi requisiti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale, sono equiparati alle situazioni che comportino il rilascio dell'alloggio occupato, con l'attribuzione del punteggio massimo previsto per tale condizione.
    2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione del primo bando di concorso utile di cui all'articolo 17, i Comuni possono prevedere la regolarizzazione dei rapporti locativi in via definitiva per gli occupanti degli alloggi requisiti, previo accertamento da parte della Commissione di cui all'articolo 13, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione. La regolarizzazione è subordinata al recupero da parte dell'ente gestore, anche per il tramite del Comune, dell'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 10/1994.".
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