L.R. 06/08/01 n.27
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Liguria
- Categorico Leggi: Edilizia - Scolastica
Art. 1 - (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1999 n. 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nel settore "Sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale") le parole "possono seguirsi" sono sostituite dalle parole "si seguono".
Art. 2 - (Modifica all'articolo 18 della l.r. 9/1999)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 9/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora l'approvazione del progetto presentato comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, il Sindaco, su richiesta della Struttura, può motivatamente convocare la Conferenza di servizi di cui al comma 2 entro il termine ivi stabilito.".
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nel settore "Sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale") le parole "possono seguirsi" sono sostituite dalle parole "si seguono".
Art. 2 - (Modifica all'articolo 18 della l.r. 9/1999)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 9/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora l'approvazione del progetto presentato comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, il Sindaco, su richiesta della Struttura, può motivatamente convocare la Conferenza di servizi di cui al comma 2 entro il termine ivi stabilito.".
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