L.R. 06/09/01 n.36

Norme in materia di aiuti supplementari per l'agricoltura, l'agroalimentare e lo sviluppo rurale.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Basilicata
  • Categorico Leggi: Professione - Finanziamenti
  • (Stralcio)

    Art. 1 - (Finalità) 1. La Regione, in armonia con quanto stabilito dall'art.5 dello Statuto e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della CE 2000/C 28/02 pubblicata sulla GUCE C 28/2 dell'1.2.2000, sostiene, con aiuti supplementari e nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge e con riferimento alle iniziative rientranti nelle misure previste dal P.O.R. della Basilicata 2000-2006, gli imprenditori agricoli singoli od associati e le cooperative agricole ed i loro consorzi, iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura "Sezione Agricoltura" di Potenza e di Matera, nonché gli enti pubblici e gli imprenditori, associazioni, consorzi ed organizzazioni anche senza scopo di lucro che operano al servizio dell'agricoltura, dell'agroalimentare e dello sviluppo rurale. Tale sostegno concorre a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva agricola della Regione ed i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile, valorizzare le produzioni agricole regionali ed assicurare agli imprenditori agricoli regionali un'efficace presenza sul mercato anche in riferimento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative.

    Art. 2 - (Durata) 1. Il regime di aiuto previsto dalla presente legge ha durata corrispondente a quella del Programma Operativo Regionale (POR) approvato il 22.08.2000.
    2. Annualmente la Regione procede alla verifica dei risultati conseguiti ed alla valutazione in ordine al mantenimento o meno, di tutto o di parte del regime di aiuti supplementari.

    Art. 3 - (Ambito soggettivo di applicazione) 1. Gli aiuti supplementari, ai sensi della presente legge, sono concessi:
    a) alle aziende agricole di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle loro prospettive, il cui conduttore possieda adeguate conoscenze e competenze professionali determinate in conformità a quanto fissato nel POR. L'azienda deve soddisfare i requisiti minimi comunitari, nazionali e regionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, fissati nell'allegato 1 della presente legge; tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti che devono essere raggiunti entro tre anni e nel rispetto della normativa di riferimento.
    L'impresa, inoltre, si deve impegnare, se ne ricorrano i casi per la specifica attività agricola svolta, a rispettare i requisiti in materia di protezione ambientale di cui al D.M. 15 settembre 2000, in esecuzione del regolamento (CE) n.1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, e il Codice della Buona Pratica Agricola che costituisce l'allegato 2 della presente legge;
    b) agli Enti pubblici ed a soggetti privati, singoli o associati, che operano al servizio dello sviluppo agricolo e rurale della Regione Basilicata nel rispetto dei requisiti fissati dal Regolamento (CE) n.1257/99.
    2. Gli aiuti supplementari non vengono concessi per investimenti che comportano un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di tale requisito è comprovata in base ai criteri individuati nell'allegato 2 del POR "Valutazione dei normali sbocchi dei principali prodotti agricoli della Basilicata".

    Art. 4 - (Criteri di preferenza) 1. Sono preferiti per l'erogazione di aiuti supplementari ai sensi dell'art.3, lettera a), della presente legge:
    a) gli imprenditori agricoli giovani;
    b) le donne imprenditrici in forma singola o associata;
    c) gli imprenditori agricoli associati;
    d) le cooperative agricole ed i loro consorzi;
    e) le società di persone o di capitali con oggetto le attività relative ai prodotti riportati nell'Allegato 1° del Trattato.
    2. Nessun rilievo è dato alla residenza dell'imprenditore o alla sede legale della società, essendo soltanto necessario che la loro attività sia svolta nel territorio regionale.

    Art. 5 - (Ambito oggettivo di applicazione) 1. Non si applicano i massimali di cui all'art. 7 del reg. (CE) 1257/99 agli investimenti aventi per beneficiari gli imprenditori agricoli e finalizzati a realizzare, principalmente nell'interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale lucano modellato da attività agricole o forestali e la tutela e il miglioramento dell'ambiente così come disciplinato per i sostegni per interventi finalizzati all'introduzione di tecnologie che consentano il risparmio idrico delle derivazioni irrigue e, quindi, il mantenimento di un livello adeguato dei corsi d'acqua e delle falde acquifere e la riduzione dell'impatto ambientale delle opere di derivazione.
    2. Nel rispetto delle regole contenute negli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato, sono concessi altresì i seguenti aiuti supplementari alle iniziative previste dalle misure del POR Basilicata:
    a) contributi in conto capitale fino al 100% dei costi legali ed amministrativi connessi alle operazioni di ricomposizione fondiaria finalizzata all'ampliamento della base aziendale, operata attraverso lo scambio di particelle agricole, a favore degli agricoltori anche non coltivatori diretti e in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione nazionale sullo sviluppo della piccola proprietà diretto coltivatrice;
    b) contributi in conto interessi in forma attualizzata fino al massimale stabilito nel punto 4.1 degli orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo per l'acquisto del terreno finalizzato alle operazioni di ampliamento della base aziendale o di ricomposizione fondiaria intraprese anche da imprenditori agricoli non coltivatori diretti e in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione nazionale sullo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice;
    c) contributi in conto capitale non superiore a 100.000 euro per beneficiario e per triennio, intesi a:
    1) incentivare, attraverso il sostegno alle ricerche di mercato, all'ideazione e progettazione relative ai prodotti agricoli lucani, il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, l'accrescimento di valore della produzione agricola lucana di qualità e l'adattamento dell'intero settore;
    2) coprire i costi di formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP ed analoghi;
    3) sostenere i costi richiesti dagli organismi di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
    d) contributi in conto capitale o in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, fino al 50% della spesa, per dotarsi di nuove macchine e attrezzature compresi i programmi informatici, diretti a sostenere il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli lucani;
    e) contributi in conto capitale non superiore a 100.000 euro per beneficiario e per triennio, intesi a richiedere o fornire assistenza tecnica nel settore agricolo per prestazione di servizi di gestione aziendale, nonché intesi a fornire servizi ausiliari del tipo contabile ed amministrativo, di diffusione di nuove tecniche con progetti dimostrativi, di organizzazione di concorsi, mostre e fiere;
    f) concessione di contributi:
    1) fino al 100% dei costi amministrativi inerenti l'adozione e la tenuta degli albi genealogici;
    2) fino al 70% delle spese per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;
    3) fino al 40% dei costi per l'introduzione di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;
    4) fino al 30% dei costi di mantenimento di singoli riproduttori maschi registrati nei libri genealogici, diretti a favorire il settore zootecnico ed in particolare quello dei cavalli, sia nell'ambito di aziende agrituristiche che in aziende specializzate nel miglioramento genetico del patrimonio zootecnico;
    5) fino al 50% del costo del primo acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine) registrati nei libri genealogici o equivalenti, con priorità per i capi biologici;
    6) fino al 100% delle spese sostenute per l'attuazione delle misure obbligatorie fissate dalla Regione per la prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie e/o per la partecipazione volontaria a programmi di prevenzione;
    7) fino al 100% per le attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi;
    g) contributi in conto capitale diretti a coprire il 100% delle spese del primo anno e del 20% delle spese dei successivi quattro anni (per affitto locali, per l'acquisto di attrezzature da uffici, per i costi del personale e di esercizio) per la costituzione di associazioni di produttori che aiutino gli agricoltori ad adattare di concerto le loro produzioni alle esigenze del mercato, in particolare concentrando l'offerta;
    h) contributi in conto capitale volti ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o dei mezzi di produzione, e contro i rischi per perdita o danni da epizoozie e/o calamità;
    i) contributi in conto capitale o in conto interessi volti a promuovere, da parte dei Consorzi di difesa delle colture lucane di pregio contro le avversità atmosferiche, l'adozione di misure preventive contro l'insorgenza delle epizoozie e fitopatie;
    l) sostegni, nella misura del 50%, per interventi finalizzati all'introduzione di tecnologie che consentano il risparmio idrico delle derivazioni irrigue e, quindi, il mantenimento di un livello adeguato dei corsi d'acqua e delle falde acquifere e la riduzione dell'impatto ambientale delle opere di derivazione, aventi per beneficiari enti pubblici;
    m)contributi in conto capitale, nella misura del 50% per la realizzazione di centri di produzione di materiale seminale per la inseminazione strumentale e per la produzione e raccolta di embrioni;
    n) contributi in conto capitale, nella misura del 100% per la realizzazione di centri:
    1. di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone d'interesse zootecnico;
    2. per l'utilizzo ed il mantenimento dei parchi stalloni regionali.

    Art. 6 - (Modalità di attuazione) 1. La Giunta Regionale provvede a specificare, nei bandi pubblici o nei programmi annuali, le ulteriori determinazioni relative alla natura delle iniziative ammissibili, ai criteri e procedure di selezione dei progetti, alla eventuale territorializzazione degli interventi che di regola sono estesi a tutto il territorio regionale.
    2. É vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente.
    3. Qualora si tratti di interventi diretti all'acquisizione di immobili o di mobili, è fatto obbligo - pena la restituzione dell'aiuto goduto - di mantenere per almeno cinque anni l'investimento incentivato. La stessa disposizione si applica qualora si tratti di contributi per incentivare l'inizio di specifiche attività.

    Art. 7 - (Modalità di erogazione) 1. Non possono essere cumulate differenti misure di aiuto previste dalla presente legge in favore del medesimo beneficiario e per il medesimo periodo.
    2. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:
    a) contributi in conto interessi;
    b) contributi in conto capitale;
    c) contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria.

    Art. 8 - (Monitoraggio) 1. Gli interventi compiuti ai sensi della presente legge sono oggetto di monitoraggio al fine di accertare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti dai beneficiari. Tale azione è, inoltre, finalizzata a riorientare gli interventi stessi secondo le necessità emerse nel corso dell'esecuzione.
    2. Il monitoraggio procedurale, materiale e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta Regionale attraverso le proprie strutture regionali e può avvalersi anche di soggetti esterni specializzati sulla base di idonei indicatori strutturali in modo da individuare:
    a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni o il raggiungimento degli obiettivi fissati:
    b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
    3. Tutti gli aiuti erogati sono comunicati al Sistema Informativo Regionale (SIR).
    4. Una relazione annuale sull'applicazione del regime degli aiuti supplementari per l'agricoltura di cui alla presente legge verrà inviata ai competenti servizi della Comunità Europea.

    Art. 9 - (Controllo) 1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale esercita il controllo dell'attuazione dei programmi finanziati avvalendosi delle proprie strutture competenti in materia di agricoltura, sanità ed ambiente, nonché dispone controlli dei sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti terzi incaricati del monitoraggio ai sensi del precedente art. 8.
    2. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento i beneficiari tengono a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ed ai controlli inerenti il programma di intervento finanziato.

    Art. 10 - (Entrata in vigore - Abrogazione) 1. La presente legge è notificata alla Commissione Europea nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato e produce i suoi effetti dal completamento della relativa procedura.
    2. Dalla data di produzione degli effetti sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

    Art. 11 - (Norma transitoria) 1. Ferme restanti le disposizioni previste dall'articolo 10, per l'anno 2001 le procedure di cui all'art. 6 comma 1 sono attivate immediatamente dopo la pubblicazione della presente legge sul BUR.

    Art. 12 - (Norma finanziaria) 1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione degli Aiuti di Stato di cui alla presente legge si provvede annualmente, a partire dal 2002, con appositi stanziamenti sul bilancio regionale.
    2. Qualora l'approvazione del presente regime di aiuto da parte della Commissione Europea intervenga entro la fine dell'esercizio finanziario 2001, agli oneri derivanti dall'applicazione dello stesso si provvede mediante gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2001 per le tipologie di aiuto contemplate nella presente legge.

    Art. 13 - (Pubblicazione) 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

    ALLEGATO 1 - REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI Il regolamento 1257/99 e il suo applicativo il Reg. CE 1750/99 richiedono di fissare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, ossia le regole che le aziende agricole devono rispettare per poter ottenere la concessione del sostegno comunitario. In particolare il Reg. (CE) 1257/99 richiede di indicare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, nei seguenti settori produttivi:
    - investimenti nelle aziende agricole (capo I);
    - insediamenti dei giovani agricoltori (capo II);
    - miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (capo VII).
    Per definire tali requisiti si è proceduto ad una ricognizione normativa comunitaria, nazionale e regionale riportata nella tabella 1: Elenco delle principali norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
    Gli adempimenti amministrativi e tecnici che ciascuna azienda dovrà rispettare per l'accesso al sostegno fissato dal POR 2000-2006 parte FEOGA, sono riportati di seguito nell'Elenco degli adempimenti amministrativi e tecnici richiesti dalle norme vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
    Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che il settore agricolo ha creato un "ambiente seminaturale caratterizzato da una grande varietà di specie che dipendono dall'attività agricola e che potrebbero essere a loro volta minacciate dall'intensificazione dell'agricoltura stessa". Le problematiche agricole in materia ambientale sono rappresentate dall'agricoltura intensiva e dall'abbandono delle attività agricole che ha portato alla costruzione del modello europeo di "agricoltura sostenibile". L'interesse dell'opinione pubblica per le problematiche ambientali si è tradotta in una crescente domanda di metodo di produzione agricola ecocompatibile, quali la produzione organica, l'agricoltura tradizionale a bassa intensità di impiego di mezzi di produzione e l'agricoltura biologica. A fronte di tali bisogni ed a situazioni di emergenza, regolamenti e direttive europee si sono susseguite negli anni ed hanno regolamentato settori quali aria, acqua, uso del suolo e del territorio.
    Lo sforzo legislativo europeo per la salvaguardia dell'ambiente non è stato seguito di pari passo a livello nazionale ed i ritardi che si sono accumulati nel passato non sono stati ancora superati. Ad esempio nel settore dell'acqua le due direttive del '91 sono in fase finale del recepimento solamente oggi.
    A partire dal '98, a livello nazionale, si è acceso il campanello di allarme per il recepimento delle direttive europee in campo ambientale ed è stata avviata una riforma legislativa legata sì all'urgenza di recepire compiutamente alcune direttive comunitarie, quali la 91/271 sulle acque reflue urbane e la 91/676 relativa alla protezione dei nitrati da fonti agricole ma anche alla necessità di apportare alcuni elementi innovativi relativi alla protezione, al risanamento e all'uso corretto e razionale del suolo.
    Con la riforma dei Ministeri che si è avuta nel '98 alcune competenze sono state trasferite alle Regioni che hanno assunto un ruolo crescente e decisivo nelle politiche ambientali insieme agli Enti locali ma che soprattutto nel Mezzogiorno registrano troppi ritardi e veri e propri vuoti legislativi.
    Le principali minacce che gravano sul territorio nazionale sono rappresentate dai rischi derivanti dagli inquinamenti provocati in genereda attività agricole e industriali, dai rischi di frane e alluvioni in zone particolarmente vulnerate e vulnerabili. Nel passato su tali aree inquinate si è intervenuti con lo strumento della dichiarazione di "area ad elevato rischio di crisi ambientale" e con la conseguente predisposizione dei piani di risanamento. Oggi questo strumento, divenuto di competenza regionale grazie al decreto legislativo 112/98, resta ancora valido anche se operativamente si è rivelato inadeguato e la sua possibilità di attuazione risulta essere estremamente lunga. Con il Decreto Legge 22/97 e tutte le successive modifiche ed integrazioni l'intervento di risanamento sui siti inquinati si è focalizzato su aree più circoscritte dove è possibile attuare risanamenti più rapidi ed efficaci sia pure nel quadro di più ampi piani di bonifica delle aree a più elevato rischio di crisi ambientale.
    Con il decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 - la legge quadro in materia delle acque dall'inquinamento - in Italia è stata ridisegnata la disciplina in questo settore in attuazione di due importanti direttive comunitarie sulle acque reflue e sulle conseguenze dell'impiego dei nitrati di origine agricola.
    Rispetto alla normativa passata il decreto legislativo 152/99 introduce un sistema fortemente innovativo avvalendosi di strumenti di avanguardia basati sugli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, prevenendo condotte aggressive nei confronti di tutte le acque (marine, superficiali e sotterranee).
    A completamento e a correzione ed integrazione del D.lgs 152/99 il 18 agosto del 2000 è stato pubblicato il d.lgs 258/00 Come sostenuto dalla Comunità Europea in diversi documenti il benessere dell'animale, dell'ambiente e dell'uomo, interagiscono tra loro formando un legame indissolubile. L'animale che sta bene e che non è maltrattato dall'uomo è fonte di produzioni (latte, carne, uova) salubri e di qualità, con maggiore garanzia e tutela per la salute dei consumatori.
    Nel "Libro bianco sulla sicurezza alimentare" redatto dalla Comunità Europea nel Gennaio del 2000 si prende atto che la produzione e il consumo di alimenti sono aspetti centrali dai quali derivano ripercussioni economiche, sociali e, in molti casi, anche ambientali. Ai consumatori si deve offrire un'ampia gamma di prodotti sicuri e di alta qualità provenienti da tutti gli Stati membri e da Paesi Terzi pertanto vanno rispettate le regole fissate dal mercato comune. Un'efficace politica di sicurezza alimentare richiede una valutazione e un monitoraggio costante dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle pratiche agricole e dalla lavorazione degli alimenti ed un'efficace azione normativa per gestire tali rischi.
    Per definire i requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali ci si è riferiti alla normativa vigente e a quanto contemplato dalla "Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello" adottata nel 1976 a Strasburgo dagli Stati membri della Comunità europea, approvata con la decisione 78/923/CEE e ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 623/85. Tale normativa contiene provvedimenti specifici (requisiti strutturali, stabulazione, adeguamenti strutturali etc.) per i vitelli, i suini e le galline ovaiole; per le altre categorie e specie di animali vi è carenza di un dettagliato quadro normativo di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal Reg. n. 1804/99 CE che integra e modifica il Reg.
    n. 2092/91 CE relativo al metodo di produzione biologico.


    ALLEGATO 2
    Codice buona pratica agricola
    Omissis
    Schede agronomiche
    Omissis.
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