L.R. 06/09/2001 n. 33
Norme in materia di bonifica integrale.<br>Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 29/07/2003 n.26, del 25/02/2005 n.16
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Ambiente - Bonifica Suolo
Art. 1 - (Finalità)
1. La Regione promuove ed organizza la "bonifica integrale" quale azione di rilevanza pubblica, finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale.
2. L'attività di cui al precedente comma è svolta in base al Piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale ed ai programmi triennali dell'attività di bonifica ed in modo coordinato con gli obiettivi e le azioni del Piano di Bacino e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli Enti Locali.
3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto delle direttive dell'Unione Europea nelle materie di interesse dello specifico settore, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifiche competenze nei predetti settori.
Art. 2 - (Direttive e programmatiche regionali)
1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione delle Direttive programmatiche per il settore della bonifica integrale, che indirizzano i contenuti del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, esplicitandone la compatibilità con la programmazione regionale ed, ove necessario, il coordinamento con i Piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e con gli altri strumenti di pianificazione degli Enti Locali.
2. Le direttive programmatiche indicano le tipologie degli interventi e delle opere ammissibili al Piano; gli interventi considerati di preminente interesse regionale già individuati nella programmazione regionale, nei piani delle Autorità di bacino, degli Enti parco e degli Enti Locali, da affidare alla competenza dei Consorzi di bonifica; le modalità di affidamento ai Consorzi di bonifica degli interventi, anche di preminente interesse regionale; le priorità e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse disponibili per finanziare il Piano e gli interventi da esso previsti; i meccanismi per l'erogazione dei fondi regionali destinati agli interventi di preminente interesse regionale ed alla sostenibilità della contribuenza consortile; i contenuti e gli atti che formano il Piano. In mancanza dei Piani di bacino, dei Piani di tutela delle acque e del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, le Direttive individuano gli indirizzi di bacino per ciascun comprensorio di bonifica proponendosi di contenere il rischio idraulico, di difendere il suolo e le infrastrutture produttive, di salvaguardare l'ambiente naturale, di promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, il risparmio idrico in agricoltura e la produttività delle risorse suolo ed acqua, di accompagnare l'organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e del miglioramento fondiario.
3. Le Direttive sono predisposte dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale di concerto con i Dipartimenti Presidenza della Giunta (Programmazione e gestione delle risorse finanziarie), Infrastrutture e Mobilità, Ambiente e Territorio, e con le Autorità di Bacino regionali ed interregionali e sono adottate dalla Giunta Regionale.
4. A tal fine viene istituito un Comitato interdipartimentale di cui fanno parte i dirigenti generali, o altri dirigenti dai primi delegati, dei Dipartimenti di cui al precedente comma.
5. Le Direttive sono adottate, in sede di prima applicazione, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge e possono essere aggiornate e modificate ogni qualvolta la Giunta Regionale lo ritenga opportuno.
6. Le Direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
7. Nelle more dell'approvazione delle Direttive di cui al presente articolo, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta Regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai Consorzi di bonifica.
Art. 3 - (Ambiti territoriali della bonifica e Consorzi di bonifica)
1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, tutto il territorio regionale classificato di bonifica è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.
2. Su ciascun comprensorio di bonifica è istituito un Consorzio di bonifica, ente pubblico economico che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
3. All'interno dei comprensori di bonifica sono delimitati ambiti funzionali omogenei in relazione alle caratteristiche del territorio ed alle funzioni esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge.
4. La delimitazione dei comprensori di bonifica è effettuata in modo da costituire unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di pianificazione ed alle attività consortili. Alla delimitazione dei comprensori di bonifica nonché alle relative modificazioni provvede con proprie deliberazioni il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
5. Per la delimitazione di cui al precedente comma, la Giunta Regionale formula una proposta e la trasmette per il parere ai Comuni, alle Province ed ai Consorzi di bonifica esistenti.
6. I Comuni, le Province ed i Consorzi di bonifica formulano osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
7. La Giunta Regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, approva la proposta definitiva di delimitazione, dispone per la sua pubblicazione sul B.U.R., e la trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione.
8. La deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; la cartografia relativa è depositata presso la Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e presso le strutture regionali decentrate territorialmente competenti, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.
9. La pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione consiliare di delimitazione dei comprensori di bonifica produce gli effetti di cui all'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
10. Le modifiche delle delimitazioni dei comprensori di bonifica non eccedenti il 10% del territorio possono essere operate con deliberazione della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica interessati. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non espresso nei 60 giorni successivi alla richiesta.
11. Il Presidente della Giunta Regionale provvederà a dirimere con propri Decreti ogni contestazione o vertenza conseguente a modificazioni dei confini dei comprensori di bonifica.
Art. 4 - (Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale)
1. Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, redatto per ogni comprensorio di bonifica tenendo conto dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994 n. 29, dei Piani di tutela delle acque e del Progetto di gestione degli impianti di cui al decreto legge 152/1999, del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 sulla base delle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2, individua e disciplina le azioni e gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica ed ha la durata di sei anni salvo che per gli interventi che motivatamente debbano interessare un arco temporale di più ampia durata.
2. Gli interventi compresi nel Piano sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.
3. Per ciascun intervento il Piano definisce l'ambito territoriale di competenza, il progetto di massima ed il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Il Piano stabilisce comunque gli indirizzi per gli interventi di competenza privata. Il Piano dovrà essere adeguatamente recepito nel Piano territoriale di coordinamento di ciascuna Provincia.
4. Il Piano è predisposto dalla Provincia con il supporto tecnico e sulla base di una proposta organica del Consorzio di bonifica interessato. Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, negli albi dei Consorzi di bonifica, dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia stessa. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia che le trasmette ai Consorzi interessati per il relativo parere. Il Consiglio Provinciale, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle tenuto conto del parere del Consorzio e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale. Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
5. Il Piano può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno ovvero lo propongano i Consorzi di bonifica.
6. Qualora, trascorsi sei mesi dalla presentazione della proposta organica dei Consorzi, la Provincia non provvede all'adozione del Piano, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere entro novanta giorni, procede all'intervento sostitutivo.
7. Fino all'approvazione del Piano si provvede agli interventi secondo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 2.
Art. 5 - (Interventi pubblici di bonifica)
1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, qualora realizzate nei comprensori di bonifica e previsti nel piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale, i seguenti interventi:
a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché le opere di sistemazione e regolamentazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di cui all'art. 27, 1° comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) le opere per la sistemazione idraulico - agraria e di bonifica idraulica;
e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità della L. 185/1992 e successive modificazioni;
g) il riordino fondiario;
h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
i) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.
2. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto al successivo art. 6.
Art. 6 - (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, competono le seguenti funzioni:
a) elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
b) provvedere alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui al precedente art. 5;
c) provvedere alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 7 in sostituzione dei medesimi;
d) elaborare ed attuare i piani di riordino fondiario;
e) provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;
f) provvedere, ai sensi dell'art. 27, legge 36/1994, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica sui canali consortili compatibilmente con l'attività di bonifica ed ad essa strettamente connesse e per l'approvvigionamento idrico ad imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
g) provvedere, ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 152/99 alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
h) provvedere all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
i) promuovere iniziative e realizzare interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
2. La realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica è affidata ai Consorzi di bonifica con atto di concessione della Regione.
3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate ai Consorzi per la manutenzione e l'esercizio i Consorzi di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti all'art. 100 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica dalla presente legge e dichiarati di preminente interesse regionale dalle Direttive programmatiche o con deliberazione della Giunta Regionale, si provvede con onere a totale carico della Regione.
5. Le Autorità di Bacino o la Regione in quanto Autorità di Bacino, possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dalle Direttive programmatiche, ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.
Art. 7 - (Opere di competenza privata)
1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie nonché a loro carico tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di bonifica.
3. L'esecuzione delle opere di cui al 1° comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata ai Consorzi di bonifica con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato.
4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti.
5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l'erogazione di contributi o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo.
Art. 8 - (Concertazione, accordi di programma ed affidamento degli interventi)
1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I Consorzi di bonifica possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
3. Nei territori non ricadenti nei comprensori di bonifica, in attuazione anche della legge 97/94 le Comunità Montane e le Province promuovono la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso appropriato delle risorse idriche, individuando a tal fine anche gli interventi pubblici di bonifica di cui alla lettere h), l) ed u) dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42.
4. Nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata alla competenza dei Consorzi di bonifica se l'ente delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n .42 è la Provincia. Nel caso in cui l'ente delegato sia la Comunità Montana, la Provincia assume tutte le proprie opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti interessati, al fine di promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Comunità Montana ed il Consorzio di bonifica, che definisca l'affidamento di tali interventi.
5. Nel caso in cui i Consorzi di bonifica non accettino tale affidamento le Province e le Comunità Montane potranno affidare ad altri soggetti la progettazione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità definite nelle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2.
6. La progettazione e la realizzazione di azioni ed attività che, rientrando tra quelle di cui all'art. 5 della presente legge, sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all'art. 8 della legge regionale 16 luglio 1994, n. 29, sono affidate alla competenza dei Consorzi di bonifica.
Art. 9 - (Contributi di bonifica)
1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli siti nel comprensorio di contribuenza, che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
2. Il Consorzio di bonifica a tal fine elabora, entro il termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi regionali dovuti a qualsiasi titolo.
"3. Tale piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste nello statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale. Il Piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il parere degli Enti interessati."
4. L'ammontare annuo del contributo è determinato con il piano annuale di riparto delle spese a carico del Consorzio per la manutenzione ordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica che non siano previsti a carico della Regione o di altri enti e per il funzionamento del Consorzio. Il piano annuale di riparto è predisposto sulla base degli indici di beneficio di cui al 2° comma.
5. In applicazione delle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. L'utenza del servizio idrico integrato è chiamata una sola volta a corrispondere la tariffa per il servizio di fognatura e di depurazione. A tal fine l'Autorità d'Ambito ed i Consorzi di Bonifica stipulano apposite convenzioni.
6. I Consorzi di bonifica, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
7. Per ciascuno degli scarichi di cui al precedente comma i Consorzi di Bonifica provvedono ai relativi atti di concessione individuando il relativo canone da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
8. Le somme a tale titolo riscosse devono essere utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al precedente 7° comma.
9. Al fine di contenere la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati entro limiti di sopportabilità economica, individuati da apposito organo o istituto avente specifica competenza nel settore e come tale nominato dalla Giunta Regionale, la stessa, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio, ripartisce tra i Consorzi contributi per la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza di opere ed impianti pubblici di bonifica previsti nei Piani di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale osservando i criteri e le modalità di erogazione indicate nelle Direttive programmatiche.
10. Fino all'approvazione dei piani e delle direttive di cui al precedente comma e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione di contributi di cui al precedente comma prescinde dal riferimento ai Piani ed alle Direttive.
Art. 10 - (Organi)
1. Sono organi dei Consorzi di bonifica e durano in carica cinque anni:
1) l'Assemblea dei consorziati;
2) il Consiglio dei delegati;
3) il Presidente;
4) il Direttore Generale;
5) il Comitato di Coordinamento;
6) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11 - (Statuto)
1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno Statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dal Consiglio Regionale.
2. Eventuali modifiche allo Statuto sono apportate con il rispetto delle regole di cui al precedente comma.
3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, disciplina il funzionamento degli organi del Consorzio stabilendo ed applicando il principio della distinzione e dell'autonomia delle funzioni di indirizzo e di quelle propriamente gestionali.
4. Lo Statuto del Consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni nell'Albo consortile e ne viene data notizia sul B.U.R..
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'Albo consortile possono essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo Statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta Regionale per la relativa istruttoria e l'inoltro al Consiglio. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul B.U.R..
Art. 12 - (Catasto consortile)
1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Art. 13 - (Assemblea dei consorziati)
1. L'Assemblea ha funzioni elettive. Fanno parte dell'Assemblea tutti i consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9. L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio dei delegati di cui al successivo art. 16.
2. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di cui al successivo art. 14, cui devono essere iscritti i consorziati indicati al 1° comma appartenenti alla relativa sezione, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati catastali e l'ammontare dei contributi versati.
3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
4. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le tre sezioni di contribuenza sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
5 Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.
6. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, dall'1% dei consociati aventi diritto al voto della rispettiva sezione esclusi i candidati, con un minimo di 100 sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'1% risulti superiore.
7. Qualora per uno o più sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa sezione.
8. Nel caso di cui al comma precedente, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza. È ammessa una sola preferenza.
9. Per ciascuna sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionaria del quoziente.
10 Gli ulteriori seggi risultanti dai resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
11. Saranno eletti all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
12. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
Art. 14 - (Elezione degli organi)
1. Ogni consorziato che goda di diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.
2. Il voto è segreto e personale e non delegabile ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.
3 Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto nella sezione in cui risulta maggior contribuente.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.
5 Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.
6. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati aventi diritto sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.
8. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
9. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.
10. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.
11. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli dei Consorzi di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.
12. Allo scopo di favorire l'esercizio del diritto di voto i seggi elettorali devono essere posti nelle zone maggiormente interessate all'attività del Consorzio nel numero minimo di almeno uno per ogni comune interessato ricadente nel comprensorio.
13. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalla ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.
14. L'elezione dei componenti il Consiglio dei delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10% della contribuenza della 1^ sezione o il 15% della contribuenza della 2^ sezione, o il 15% della contribuenza della 3^ sezione.
15. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene nuovamente convocata entro sei mesi l'Assemblea per ripetere la votazione. Tale seconda votazione è valida con qualsiasi quorum ma in tal caso la rappresentanza dei membri di diritto di cui al successivo art. 16 all'interno del Consiglio dei delegati è elevata a 10 membri fermo restando il numero complessivo dei componenti.
Art. 15 - (Ineleggibilità)
1. Non possono essere eletti nel Consiglio:
a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
c) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
d) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
e) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
g) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
h) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
Art. 16 - (Co
1. La Regione promuove ed organizza la "bonifica integrale" quale azione di rilevanza pubblica, finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale.
2. L'attività di cui al precedente comma è svolta in base al Piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale ed ai programmi triennali dell'attività di bonifica ed in modo coordinato con gli obiettivi e le azioni del Piano di Bacino e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli Enti Locali.
3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto delle direttive dell'Unione Europea nelle materie di interesse dello specifico settore, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifiche competenze nei predetti settori.
Art. 2 - (Direttive e programmatiche regionali)
1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione delle Direttive programmatiche per il settore della bonifica integrale, che indirizzano i contenuti del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, esplicitandone la compatibilità con la programmazione regionale ed, ove necessario, il coordinamento con i Piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e con gli altri strumenti di pianificazione degli Enti Locali.
2. Le direttive programmatiche indicano le tipologie degli interventi e delle opere ammissibili al Piano; gli interventi considerati di preminente interesse regionale già individuati nella programmazione regionale, nei piani delle Autorità di bacino, degli Enti parco e degli Enti Locali, da affidare alla competenza dei Consorzi di bonifica; le modalità di affidamento ai Consorzi di bonifica degli interventi, anche di preminente interesse regionale; le priorità e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse disponibili per finanziare il Piano e gli interventi da esso previsti; i meccanismi per l'erogazione dei fondi regionali destinati agli interventi di preminente interesse regionale ed alla sostenibilità della contribuenza consortile; i contenuti e gli atti che formano il Piano. In mancanza dei Piani di bacino, dei Piani di tutela delle acque e del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, le Direttive individuano gli indirizzi di bacino per ciascun comprensorio di bonifica proponendosi di contenere il rischio idraulico, di difendere il suolo e le infrastrutture produttive, di salvaguardare l'ambiente naturale, di promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, il risparmio idrico in agricoltura e la produttività delle risorse suolo ed acqua, di accompagnare l'organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e del miglioramento fondiario.
3. Le Direttive sono predisposte dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale di concerto con i Dipartimenti Presidenza della Giunta (Programmazione e gestione delle risorse finanziarie), Infrastrutture e Mobilità, Ambiente e Territorio, e con le Autorità di Bacino regionali ed interregionali e sono adottate dalla Giunta Regionale.
4. A tal fine viene istituito un Comitato interdipartimentale di cui fanno parte i dirigenti generali, o altri dirigenti dai primi delegati, dei Dipartimenti di cui al precedente comma.
5. Le Direttive sono adottate, in sede di prima applicazione, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge e possono essere aggiornate e modificate ogni qualvolta la Giunta Regionale lo ritenga opportuno.
6. Le Direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
7. Nelle more dell'approvazione delle Direttive di cui al presente articolo, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta Regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai Consorzi di bonifica.
Art. 3 - (Ambiti territoriali della bonifica e Consorzi di bonifica)
1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, tutto il territorio regionale classificato di bonifica è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.
2. Su ciascun comprensorio di bonifica è istituito un Consorzio di bonifica, ente pubblico economico che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
3. All'interno dei comprensori di bonifica sono delimitati ambiti funzionali omogenei in relazione alle caratteristiche del territorio ed alle funzioni esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge.
4. La delimitazione dei comprensori di bonifica è effettuata in modo da costituire unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di pianificazione ed alle attività consortili. Alla delimitazione dei comprensori di bonifica nonché alle relative modificazioni provvede con proprie deliberazioni il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
5. Per la delimitazione di cui al precedente comma, la Giunta Regionale formula una proposta e la trasmette per il parere ai Comuni, alle Province ed ai Consorzi di bonifica esistenti.
6. I Comuni, le Province ed i Consorzi di bonifica formulano osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
7. La Giunta Regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, approva la proposta definitiva di delimitazione, dispone per la sua pubblicazione sul B.U.R., e la trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione.
8. La deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; la cartografia relativa è depositata presso la Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e presso le strutture regionali decentrate territorialmente competenti, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.
9. La pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione consiliare di delimitazione dei comprensori di bonifica produce gli effetti di cui all'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
10. Le modifiche delle delimitazioni dei comprensori di bonifica non eccedenti il 10% del territorio possono essere operate con deliberazione della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica interessati. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non espresso nei 60 giorni successivi alla richiesta.
11. Il Presidente della Giunta Regionale provvederà a dirimere con propri Decreti ogni contestazione o vertenza conseguente a modificazioni dei confini dei comprensori di bonifica.
Art. 4 - (Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale)
1. Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, redatto per ogni comprensorio di bonifica tenendo conto dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994 n. 29, dei Piani di tutela delle acque e del Progetto di gestione degli impianti di cui al decreto legge 152/1999, del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 sulla base delle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2, individua e disciplina le azioni e gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica ed ha la durata di sei anni salvo che per gli interventi che motivatamente debbano interessare un arco temporale di più ampia durata.
2. Gli interventi compresi nel Piano sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.
3. Per ciascun intervento il Piano definisce l'ambito territoriale di competenza, il progetto di massima ed il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Il Piano stabilisce comunque gli indirizzi per gli interventi di competenza privata. Il Piano dovrà essere adeguatamente recepito nel Piano territoriale di coordinamento di ciascuna Provincia.
4. Il Piano è predisposto dalla Provincia con il supporto tecnico e sulla base di una proposta organica del Consorzio di bonifica interessato. Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, negli albi dei Consorzi di bonifica, dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia stessa. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia che le trasmette ai Consorzi interessati per il relativo parere. Il Consiglio Provinciale, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle tenuto conto del parere del Consorzio e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale. Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
5. Il Piano può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno ovvero lo propongano i Consorzi di bonifica.
6. Qualora, trascorsi sei mesi dalla presentazione della proposta organica dei Consorzi, la Provincia non provvede all'adozione del Piano, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere entro novanta giorni, procede all'intervento sostitutivo.
7. Fino all'approvazione del Piano si provvede agli interventi secondo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 2.
Art. 5 - (Interventi pubblici di bonifica)
1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, qualora realizzate nei comprensori di bonifica e previsti nel piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale, i seguenti interventi:
a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché le opere di sistemazione e regolamentazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di cui all'art. 27, 1° comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) le opere per la sistemazione idraulico - agraria e di bonifica idraulica;
e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità della L. 185/1992 e successive modificazioni;
g) il riordino fondiario;
h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
i) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.
2. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto al successivo art. 6.
Art. 6 - (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, competono le seguenti funzioni:
a) elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
b) provvedere alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui al precedente art. 5;
c) provvedere alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 7 in sostituzione dei medesimi;
d) elaborare ed attuare i piani di riordino fondiario;
e) provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;
f) provvedere, ai sensi dell'art. 27, legge 36/1994, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica sui canali consortili compatibilmente con l'attività di bonifica ed ad essa strettamente connesse e per l'approvvigionamento idrico ad imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
g) provvedere, ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 152/99 alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
h) provvedere all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
i) promuovere iniziative e realizzare interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
2. La realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica è affidata ai Consorzi di bonifica con atto di concessione della Regione.
3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate ai Consorzi per la manutenzione e l'esercizio i Consorzi di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti all'art. 100 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica dalla presente legge e dichiarati di preminente interesse regionale dalle Direttive programmatiche o con deliberazione della Giunta Regionale, si provvede con onere a totale carico della Regione.
5. Le Autorità di Bacino o la Regione in quanto Autorità di Bacino, possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dalle Direttive programmatiche, ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.
Art. 7 - (Opere di competenza privata)
1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie nonché a loro carico tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di bonifica.
3. L'esecuzione delle opere di cui al 1° comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata ai Consorzi di bonifica con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato.
4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti.
5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l'erogazione di contributi o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo.
Art. 8 - (Concertazione, accordi di programma ed affidamento degli interventi)
1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I Consorzi di bonifica possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
3. Nei territori non ricadenti nei comprensori di bonifica, in attuazione anche della legge 97/94 le Comunità Montane e le Province promuovono la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso appropriato delle risorse idriche, individuando a tal fine anche gli interventi pubblici di bonifica di cui alla lettere h), l) ed u) dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42.
4. Nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata alla competenza dei Consorzi di bonifica se l'ente delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n .42 è la Provincia. Nel caso in cui l'ente delegato sia la Comunità Montana, la Provincia assume tutte le proprie opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti interessati, al fine di promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Comunità Montana ed il Consorzio di bonifica, che definisca l'affidamento di tali interventi.
5. Nel caso in cui i Consorzi di bonifica non accettino tale affidamento le Province e le Comunità Montane potranno affidare ad altri soggetti la progettazione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità definite nelle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2.
6. La progettazione e la realizzazione di azioni ed attività che, rientrando tra quelle di cui all'art. 5 della presente legge, sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all'art. 8 della legge regionale 16 luglio 1994, n. 29, sono affidate alla competenza dei Consorzi di bonifica.
Art. 9 - (Contributi di bonifica)
1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli siti nel comprensorio di contribuenza, che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
2. Il Consorzio di bonifica a tal fine elabora, entro il termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi regionali dovuti a qualsiasi titolo.
"3. Tale piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste nello statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale. Il Piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il parere degli Enti interessati."
4. L'ammontare annuo del contributo è determinato con il piano annuale di riparto delle spese a carico del Consorzio per la manutenzione ordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica che non siano previsti a carico della Regione o di altri enti e per il funzionamento del Consorzio. Il piano annuale di riparto è predisposto sulla base degli indici di beneficio di cui al 2° comma.
5. In applicazione delle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. L'utenza del servizio idrico integrato è chiamata una sola volta a corrispondere la tariffa per il servizio di fognatura e di depurazione. A tal fine l'Autorità d'Ambito ed i Consorzi di Bonifica stipulano apposite convenzioni.
6. I Consorzi di bonifica, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
7. Per ciascuno degli scarichi di cui al precedente comma i Consorzi di Bonifica provvedono ai relativi atti di concessione individuando il relativo canone da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
8. Le somme a tale titolo riscosse devono essere utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al precedente 7° comma.
9. Al fine di contenere la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati entro limiti di sopportabilità economica, individuati da apposito organo o istituto avente specifica competenza nel settore e come tale nominato dalla Giunta Regionale, la stessa, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio, ripartisce tra i Consorzi contributi per la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza di opere ed impianti pubblici di bonifica previsti nei Piani di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale osservando i criteri e le modalità di erogazione indicate nelle Direttive programmatiche.
10. Fino all'approvazione dei piani e delle direttive di cui al precedente comma e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione di contributi di cui al precedente comma prescinde dal riferimento ai Piani ed alle Direttive.
Art. 10 - (Organi)
1. Sono organi dei Consorzi di bonifica e durano in carica cinque anni:
1) l'Assemblea dei consorziati;
2) il Consiglio dei delegati;
3) il Presidente;
4) il Direttore Generale;
5) il Comitato di Coordinamento;
6) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11 - (Statuto)
1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno Statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dal Consiglio Regionale.
2. Eventuali modifiche allo Statuto sono apportate con il rispetto delle regole di cui al precedente comma.
3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, disciplina il funzionamento degli organi del Consorzio stabilendo ed applicando il principio della distinzione e dell'autonomia delle funzioni di indirizzo e di quelle propriamente gestionali.
4. Lo Statuto del Consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni nell'Albo consortile e ne viene data notizia sul B.U.R..
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'Albo consortile possono essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo Statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta Regionale per la relativa istruttoria e l'inoltro al Consiglio. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul B.U.R..
Art. 12 - (Catasto consortile)
1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Art. 13 - (Assemblea dei consorziati)
1. L'Assemblea ha funzioni elettive. Fanno parte dell'Assemblea tutti i consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9. L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio dei delegati di cui al successivo art. 16.
2. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di cui al successivo art. 14, cui devono essere iscritti i consorziati indicati al 1° comma appartenenti alla relativa sezione, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati catastali e l'ammontare dei contributi versati.
3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
4. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le tre sezioni di contribuenza sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
5 Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.
6. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, dall'1% dei consociati aventi diritto al voto della rispettiva sezione esclusi i candidati, con un minimo di 100 sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'1% risulti superiore.
7. Qualora per uno o più sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa sezione.
8. Nel caso di cui al comma precedente, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza. È ammessa una sola preferenza.
9. Per ciascuna sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionaria del quoziente.
10 Gli ulteriori seggi risultanti dai resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
11. Saranno eletti all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
12. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
Art. 14 - (Elezione degli organi)
1. Ogni consorziato che goda di diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.
2. Il voto è segreto e personale e non delegabile ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.
3 Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto nella sezione in cui risulta maggior contribuente.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.
5 Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.
6. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati aventi diritto sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.
8. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
9. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.
10. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.
11. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli dei Consorzi di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.
12. Allo scopo di favorire l'esercizio del diritto di voto i seggi elettorali devono essere posti nelle zone maggiormente interessate all'attività del Consorzio nel numero minimo di almeno uno per ogni comune interessato ricadente nel comprensorio.
13. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalla ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.
14. L'elezione dei componenti il Consiglio dei delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10% della contribuenza della 1^ sezione o il 15% della contribuenza della 2^ sezione, o il 15% della contribuenza della 3^ sezione.
15. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene nuovamente convocata entro sei mesi l'Assemblea per ripetere la votazione. Tale seconda votazione è valida con qualsiasi quorum ma in tal caso la rappresentanza dei membri di diritto di cui al successivo art. 16 all'interno del Consiglio dei delegati è elevata a 10 membri fermo restando il numero complessivo dei componenti.
Art. 15 - (Ineleggibilità)
1. Non possono essere eletti nel Consiglio:
a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
c) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
d) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
e) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
g) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
h) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
Art. 16 - (Co