L.R. 07/05/2003 n. 15
Modifica ed integrazione al Piano Regionale di gestione rifiuti approvato con la L.R. 2.2.2001, n. 6.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Ambiente - Rifiuti
Art. 1
1. È approvata, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6, [Vedi] la modifica ed integrazione al Piano Regionale gestione rifiuti, che allegata alla presente legge ne diventa parte integrante.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
INTEGRAZIONI AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
PREMESSA
Le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, sentiti di Comuni interessati, hanno approvato i Piani di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti rispettivamente in data 16.07.02 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 e in data 17.07.02 con deliberazione n. 41 integrata con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20.09.02.
La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/01, ha espresso nella seduta del 30.09.02 la coerenza dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti solidi urbani al Piano Regionale con deliberazione rispettivamente n. 1734 e n. 1739.
Il presente documento, in riscontro alla nota delle osservazioni trasmesse in data 15.02.02 della Commissione Europea-Direzione Generale Ambiente-ENVB3 E ENVA2 e alla nota MKL D(2002) 220635 del 02.08.02, contiene le integrazioni al Piano Regionale dei rifiuti approvato con L.R. n. 6/01 relativamente agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (Direttiva 94/62/CE), alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti effettuata con la pianificazione di competenza delle Province e alla stima dei costi per il completamento impiantistico (Direttiva 75/442/CE).
1) GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Il d.lgs. 22/97 in recepimento della direttiva 94/62 CE art. 14 prevede la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.
Tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti da imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, servizi, utenze domestiche, qualunque siano i materiali che lo compongono.
La direttiva 94/62 CE indica nella creazione di sistemi aperti agli operatori di settore e degli enti pubblici, chiamati a definire appositi strumenti economici ed associativi finalizzati al reperimento delle risorse, la via per il raggiungimento degli obiettivi di gestione.
1.1) Principi generali dell'attività di gestione degli imballaggi
L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio si ispira ai seguenti principi generali:
- prevenzione e riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi di diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di processi di produzione e commercializzazione di beni a basso impiego di imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riciclabili e da materiali di recupero;
- incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione di materiali ottenuti da operazioni di riciclo;
- limitazione del flusso destinato allo smaltimento finale attraverso altre forme di recupero dei rifiuti da imballaggio;
- individuazione dei flussi di materiali da imballaggio al fine di ripartire i costi della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei residui, tra i soggetti produttori ed utilizzatori in proporzione alla quantità di materiale immessa sul mercato;
- promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
- informazione degli utenti degli imballaggi sugli obblighi e sulle opportunità di raccolta e riciclaggio;
- incentivazione del conferimento diretto degli imballaggi usati da parte del consumatore al punto di acquisto o distribuzione del bene o servizio che genera il rifiuto (supermercati, rivenditori ecc.).
1.2) Riferimenti normativi ed obiettivi
Ambito di applicazione
Il D.Leg.vo n. 22/97 al Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
Definizioni
Si riportano di seguito le definizioni contenute nel D.Lgs 22/97 art. 35.
Si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 22/97, esclusi i residui della produzione;
Entro 5 anni Minimi Massimi
Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il 50% 65%
Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il 25% 45%
Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il 15% 25%
(allegato "E" D. Lgs 22/97)
Divieti
È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
A decorrere dalla medesima data possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Per conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 36, i produttori e i consumatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
1.3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la ricuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
1.4) Compiti dei soggetti coinvolti
Il D.Leg.vo 22/97 recepisce i principi ispiratori della direttiva, in particolare il principio della responsabilità condivisa e del "chi inquina paga", ed attribuisce ai diversi soggetti coinvolti nel ciclo della gestione, chiare responsabilità organizzative, gestionali e finanziarie.
Gli attori principali sono:
I produttori ed i consumatori
I produttori (fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio) ed i consumatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggio, importatori di imballaggi pieni rivestono un ruolo fondamentale nella gestione degli imballaggi.
Esso si riassume nella responsabilità della corretta gestione degli imballaggi e in generale dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Con la legge del 9/12/1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" è diventata obbligatoria l'adesione al CONAI da parte dei produttori e dei consumatori, indipendentemente dal fatturato.
I produttori e i consumatori sono chiamati alla costituzione dei Consorzi di filiera, istituiti in attuazione dell'art. 40 del D.Leg.vo. n. 22/97.
L'adesione ai Consorzi di filiera non è obbligatorio, quindi, per le imprese che lo ritengano conveniente, è possibile gestire i propri imballaggi in maniera completamente autonoma.
I produttori hanno tre possibilità per adempiere agli obblighi di riciclo e recupero:
1. organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclo ed il recupero degli imballaggi;
2. aderire ad un Consorzio di filiera per tipologia di materiale di imballaggio;
3. mettere in atto un sistema cauzionale.
I produttori che non intendono aderire ai Consorzi di filiera dovranno tuttavia dimostrare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti:
1. di adottare opportuni provvedimenti atti al ritiro dei materiali di imballaggio da loro stessi immessi sul mercato;
2. di organizzare opportune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, oltre alla loro riutilizzazione, e di prevedere la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
3. di elaborare trasmettere al CONAI un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisca la base per l'elaborazione del Programma generale.
Gli utilizzatori, invece, sono tenuti al ritiro gratuito degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, nonché alla consegna in un luogo di raccolta opportunamente organizzato dal produttore.
A carico di entrambi i soggetti poi, risultano essere i costi per:
- il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondarie terziari;
- la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- il riutilizzo degli imballaggi usati;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
I Consorzi nazionali
IL CONAI (Consorzio Nazionale imballaggi), istituito in attuazione dell'art. 41 del D.Leg.vo n. 22/97, si occupa della gestione dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, quindi di tutti i rifiuti di imballaggio di provenienza domestica o che comunque conferiscono nel servizio pubblico di nettezza urbana. Il compito principale del CONAI è quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio previsti dall'art. 37 del già citato D.Leg.vo n. 22/97, e del necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.
Il Consorzio, avente personalità giuridica, è costituita in forma paritaria dai Produttori e dai Consumatori.
I principali compiti del CONAI sono:
- la predisposizione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sulla base degli specifici programmi definiti dei singoli Consorzi o dai Produttori non aderenti ai Consorzi;
- il coordinamento delle attività dei consorzi di filiera anche in raccordo con quelle della pubblica amministrazione e degli altri operatori;
- la ripartizione tra i produttori ed i consumatori dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;
- definire gli ambiti territoriali, in accordo con gli enti locali, in cui rendere operante un sistema integrato di gestione degli imballaggi;
- definire con le pubbliche amministrazioni le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
- promuovere accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi.
È da osservare che in caso di inadempienza, da parte dei Comuni, nelle attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi primari, il CONAI vi può subentrare.
I Consorzi di Filiera
I Consorzi di filiera sono stati istituiti in attuazione dell'art. 40 del D.Leg.vo n. 22/97, e si distinguono per il singolo materiale di imballaggio:
1. COMIECO per gli imballaggi cellulosici;
2. RILEGNO per gli imballaggi legnosi;
3. COREPLA per le materie plastiche;
4. Consorzio Nazionale Acciaio per i prodotti in acciaio e banda stagnata;
5. COREVE per gli imballaggi in vetro;
6. CIAL per gli imballaggi in alluminio.
Essi sono in primo luogo responsabili :
- del recupero e del riciclaggio di imballaggi secondari e terziari sulle superfici private di propria pertinenza;
- della ripresa degli imballaggi usati;
- del ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico, su indicazioni del CONAI;
- del riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio.
Inoltre essi promuovono, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti degli imballaggi, soprattutto i consumatori, per ciò che riguarda:
- i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- il significato dei marchi apposti sugli imballaggi;
- gli elementi pertinenti dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
La restituzione di imballaggi usati o rifiuti di imballaggio secondari o terziari non dovrà comportare oneri economici aggiuntivi per il consumatore finale.
La Pubblica Amministrazione
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
In particolare:
- deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- deve essere effettuata la gestione della raccolta differenziata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
- deve essere incoraggiata, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
Obiettivi del CONAI e trend del settore
La presente pianificazione si pone l'obiettivo di adeguarsi entro il 2005 agli obiettivi di raccolta definiti dal D.Lvo. 22/97. Tale previsione tiene conto della situazione, fortemente deficitaria in termini di raccolta differenziata ed impiantistica per il recupero energetico, attualmente presente in regione.
Le soluzioni tecniche a supporto delle attività di recupero degli imballaggi sono coerenti agli intendimenti del CONAI che si prefigge di svolgere in modo più incisivo le azioni a sostegno delle Regioni nella predisposizione dei programmi di recupero degli imballaggi.
Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati raggiunti a livello nazionale secondo le rilevazioni del CONAI nel quinquennio 1998-2002.
(I dati del 2001 e del 2002 sono da ritenersi stime).
Percentuali di recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio su immesso al consumo 1998 1999 2000 2001 2002
1998 1999 2000 2001 2002
Materiale % % % % %
Acciaio 4,5% 7,1% 25,5% 39,2% 50,0%
Alluminio 12,3% 26,7% 30,3% 40,2% 50,9%
Carta 41,8% 45,2% 50,1% 53,2% 55,1%
Legno 42,9% 38,0% 35,4% 44,0% 50,0%
Plastica 17,1% 21,4% 27,7% 33,6% 40,4%
Vetro 33,6% 35,6% 39,9% 41,0% 50,0%
Totale 33,8% 35,5% 39,6% 44,5% 50,1%
(fonte CONAI 2002)
Percentuali di riciclo dei rifiuti di imballaggio su immesso al consumo
1998 1999 2000 2001 2002
Materiale % % % % %
Acciaio 4,5% 7,1% 25,5% 39,2% 50,0%
Alluminio 12,3% 22,4% 26,0% 32,1% 42,0%
Carta 38,7% 41,9% 46,3% 47,8% 49,9%
Legno 42,9% 38,0% 35,4% 36,0% 42,0%
Plastica 10,7% 12,3% 16,1% 19,0% 20,4%
Vetro 33,6% 35,6% 39,9% 41,0% 50,0%
Totale 31,6% 32,7% 36,3% 38,4% 43,1%
(fonte CONAI 2002)
Percentuali di recupero energetico dei rifiuti di imballaggio su immesso al consumo
1998 1999 2000 2001 2002
Materiale % % % % %
Acciaio - - - - -
Alluminio - 4,3% 4,3% 8,0% 8,9%
Carta 3,1% 3,4% 3,8% 5,3% 5,2%
Legno - - - 8,0% 8,0%
Plastica 6,4% 9,1% 11,6% 14,6% 20,0%
Vetro - - - - -
Totale 2,2% 2,7% 3,3% 6,1% 7,1%
(fonte CONAI 2002)
1.5) Strategie di recupero dei rifiuti da imballaggio
Il piano Regionale di Gestione dei Rifiuti fornisce le linee guida per la definizione dei sistemi d'ambito previsti nei piani provinciali. Di conseguenza questi ultimi hanno stabilito le percentuali di raccolta delle singole frazioni di imballaggio e le tecnologie da utilizzare per il recupero di energia dai materiali di imballaggio. Relativamente al recupero come componente di energia si ammettono le azioni di:
- termovalorizzazione in impianti dedicati;
- trasformazione in combustibile derivato (CDR) con impiego nell'ambito territoriale.
Schema di recupero degli imballaggi
Quantizzazione dei flussi di imballaggio recuperati.
Le indagini qualitative relative ai rifiuti prodotti nella regione Basilicata, aggiornati alla luce dei risultati di recenti indagini di settore, indicano un quadro quali quantitativo in evoluzione. I caratteri di maggiore interesse sono i seguenti:
- ritmo di incremento delle produzioni attestato al 3% annuo ed in leggera diminuzione;
- sostanziale costanza quantitativa della frazione organica contenuta nei RSU;
- incremento delle frazioni plastiche e cellulosiche.
In base a tali dati previsionali i modelli di intercettazione delle singole frazioni di imballaggio devono essere via via adeguati e potenziati per le frazioni di cui se ne prevede l'incremento percentuale più marcato.
Nel seguito si indicherà come "tendenziale" lo scenario previsto al 2012 rispetto al quale dovranno essere dimensionati i sistemi di raccolta e trattamento.
Fissati gli obiettivi di raccolta delle singole frazioni, al fine di ottenere RD complessive del 35%, si definiscono le percentuali di intercettazione delle singole frazioni di RSU da trattare a breve e lungo termine (scenari attuali e tendenziali).
Materiale Obiettivo diraccolta dellasingola frazionedi rifiuto Incidenza della frazione sultotale dei rifiuti prodotti Incidenza della raccoltadifferenziata sullaproduzione totale di RSU
Attuale Tendenziale Attuale Tendenziale
Materiale organico(comprensivo del 30% delsottovaglio) (1) 43% 39% 34% 16,77% 14,62%
Carta e cartoni 50% 22% 26% 11,00% 13,00%
Plastica 15% 13% 18% 1,95% 2,70%
Legno, tessili, cuoio (2) 20% 6% 6% 1,20% 1,20%
Metalli 30% 3% 3% 0,90% 0,90%
Vetro ed inerti (3) 65% 5% 4% 3,25% 2,60%
Sottovaglio (70%) 0% 12% 9% 0,00% 0,00%
Totale 100% 100% 35,07% 35,02%
(1) Ai fini della raccolta differenziata si considera intercettabile una aliquota del sottovaglio, costituita da materiale organico, pari al 30% del sottovaglio stesso.
(2) Obiettivi raggiunti con il solo legno
(3) Obiettivi raggiunti con il solo vetro
Ai fini della presente pianificazione gli obiettivi di recupero degli imballaggi vengono programmati su:
- Carta e cellulosici;
- plastica;
- vetro;
- metalli
relativamente ai soli materiali da imballaggio, per i quali si prevede di superare il 15% di ogni singola frazione, si ottengono i seguenti risultati di raccolta finalizzata al recupero come materiale:
Materiale Obiettivo di raccoltadifferenziata dellasingola frazione Incidenza della frazione sulla produzionetotale dei RSU Incidenza sulla quantità complessiva deiRSU Incidenza sulla quantità complessiva deisoli imballaggi
Attuale Tendenz. Attuale Tendenz. Attuale Tendenz.
Carta e cartoni 50,00% 22,00% 26% 11,00% 13,00% 25,6 25,5
Plastica 15,00% 13,00% 18% 1,95% 2,70% 4,5 5,3
Metalli 30,00% 3,00% 3% 0,90% 0,90% 2,1 1,8
Vetro 65,00% 5,00% 4% 3,25% 2,60% 7,6 5,1
Totale 43,00% 51% 17,10% 19,20% 39,8 37,6
Tali obiettivi sono in accordo con l'allegato "E" del D.Lgs. 22/97 che fissa in un minimo del 15% l'obiettivo di recupero di ogni singola frazione ed in un minimo del 25% la quantità complessiva di imballaggi da riciclare.
Si prevede quindi un progressivo incremento dell'incidenza degli imballaggi sul totale dei rifiuti prodotti e, di conseguenza una maggiore incidenza dei recuperi di materiale.
I rifiuti da imballaggio non recuperati come materia vengono, congiuntamente alle frazioni indifferenziate, avviate alle linee di selezione meccanica (vagliatura). In base alle indicazioni derivanti da apposite sperimentazioni sui rifiuti prodotti nella Regione Basilicata nell'ambito della redazione del piano di Gestione dei Rifiuti, sono state definite le caratteristiche di separabilità delle diverse frazioni merceologiche.
Per i rifiuti di imballaggio suscettibili di recupero come componente di energia, carta e plastica, si possono assumere i seguenti parametri per vagliature nel campo 40-120 mm:
Dimensioni della maglia di vagliatura (mm)
40 60 80 100 120
% di materiale nel flusso da inviare a recupero energetico
Carta 96,1 83,5 77,7 69,1 59,4
Plastica 93,5 83,2 81,3 73,9 63,4
Restringendo le ipotesi pratiche di vagliatura tra 60 e 100 millimetri si ottiene, per le due frazioni suscettibili di recupero energetico il seguente recupero:
60 mm 80mm 100 mm
Sul datoattuale Sul datotendenz. Sul datoattuale Sul datotendenz. Sul datoattuale Sul datotendenz.
Carta e cartoni (%) 9,18 10,8 8,5 10,1 7,6 9,0
Plastica (%) 9,19 12,7 9,0 12,4 8,2 11,3
TOTALE (%) 18,37 23,5 17,5 22,5 15,8 20,3
Tali dati sommati a quelli relativi alla raccolta differenziata forniscono il quadro complessivo di recupero di imballaggi come materiali e componente di energia.
Dimensione diVagliatura 60 mm 80mm 100 mm
Sul dato attuale (%) Sul datotendenz. (%) Sul datoattuale (%) Sul datotendenz. (%) Sul datoattuale (%) Sul datotendenz.(%)
Quantitativo da Raccolte Differenziate (recupero di materiale) 17,1 19,2 17,1 19,2 17,1 19,2
Quantitativo da selezione meccanica (recupero di energia) 18,37 23,5 17,5 22,5 15,8 20,3
Totale recuperato sulla produzione totale di RSU 35,46 42,7 34,6 41,7 32,9 39,5
Totale recuperato sulla produzione di rifiuti da imballaggio 82,51 83,89 80,54 81,84 76,43 77,43
Il recupero complessivo, indipendentemente dalla maglia di vagliatura adottata, si attesta a valori superiori al 50% come previsto nell'allegato "E" al D.L.vo 22/97.
Il recupero di materiale come componente di energia potrà essere effettuato con tecnologie che garantiscano il contenimento delle emissioni inquinanti attraverso:
- combustione in impianti dotati di sistemi di abbattimento in grado di trattare materiali indipendentemente dalla loro composizione;
- trattamento dei materiali al fine di ridurne il contenuto di inquinanti (trasformazione in CDR) e permetterne la combustione anche in impianti non dotati di specifici sistemi di abbattimento delle emissioni.
Nella scelta delle tecnologie di recupero energetico occorre indicare:
- la tipologia dei pretrattamenti e le rese in termini di recupero di frazioni combustibili;
- la quantità di materiali residui dalle operazioni di trattamento finalizzato alla produzione di materiale da utilizzare come combustibile derivato;
- il contenuto energetico (PCI) del materiale da avviare a combustione diretta o indiretta per recupero energetico.
1.6) Misure a supporto delle azioni di recupero e riclaggio
La Regione Basilicata, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt.li 4, 5, e 14 della Direttiva 94/62/EC ha promosso iniziative atte a favorire il recupero ed il riuso di materiali provenienti da imballaggio, istituendo un apposito fondo incentivante riveniente dagli introiti della ecotassa sullo smaltimento di rifiuti in discarica istituita con L. 549/95. Tale fondo è ripartito tra Regione, Province ed ATO, secondo il regolamento approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1995 del 05.11.02. Inoltre con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 492 del 02.08.02 è stato approvato un documento di programmazione per il settore della formazione ed educazione ambientale.
In analogia con il dettato normativo le attività di gestione, oltre a favorire la riduzione della produzione, devono privilegiare con priorità le forme di recupero di materia per poi indirizzarsi verso il recupero energetico o altre forme di recupero.
La prevenzione quantitativa, ovvero la riduzione delle quantità di imballaggi a parità di carico, standard ed accettabilità del consumatore, può essere ottenuta attraverso l'alleggerimento dell'imballaggio, l'utilizzo di materiale riciclato, il riutilizzo di uno o più componenti del sistema di imballo.
Lo strumento fondamentale su cui agisce il CONAI è il "Contributo Ambientale" che viene applicato all'atto della cessione dell'ultimo produttore al primo utilizzatore.
Il CONAI, inoltre, agisce sui circuiti cauzionati a rendere attivati dagli utilizzatori industriali, esentando dal Contributo Ambientale anche la prima cessione degli imballaggi cauzionati a rendere.
L'imballaggio cauzionato deve essere riconoscibile tramite marchiatura indelebile, non deve passare attraverso il servizio pubblico di raccolta differenziata ma attraverso un circuito ad essa parallelo.
Le azioni previste si articolano sinteticamente come di seguito riportato:
- campagna informativa di sensibilizzazione rivolta al sistema produttivo locale per la modifica dei cicli produttivi ai fini della riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
- sviluppo del riutilizzo degli imballaggi usati e del riciclaggio della materia prima, previo incremento delle raccolte differenziate;
- incentivazione al sistema produttivo per la sostituzione delle materie prime con materie provenienti da recuperi e agli enti pubblici per l'utilizzazione di manufatti e beni realizzati con almeno il 30% di materiali rivenienti da attività di recupero;
- intesa con gli operatori economici privati e consorzi di filiera per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio;
- avvio dei rifiuti di imballaggio non altrimenti recuperabili, ad impianti di trattamento termico con recupero energetico;
- riduzione progressiva del flusso di rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale con particolare riferimento alla discarica controllata.
2) INDIVIDUAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA E ALLA QUANTITÀ DEI RIFIUTI DA RECUPERARE O DA SMALTIRE
In base alle previsioni sulla evoluzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti a medio termine si valutano i flussi di materiale da recuperare e trattare presso gli impianti.
In termini quantitativi si prevede un incremento del 3% annuo per i prossimi 10 anni corrispondente al tasso di crescita misurato nell'ultimo triennio su scala regionale.
Si assume una produzione stimata pari a 0.95 kg/ab*d al 2002 che, incrementato di un tasso costante pari al 3% corrisponde ad una produzione tendenziale a 10 anni pari a1,28 kg/ab*d.
I quantitativi complessivi, suddivisi per singola frazione merceologica, saranno quindi quelli contenuti nel prospetto seguente:
Quantitativi complessivi Materiali da Raccolta Differenziata Materiali da Raccolta Indifferenziata
Attuale (ton/anno) Tendenziale (ton/anno) Attuale (ton/anno) Tendenziale (ton/anno) Attuale (ton/anno) Tendenziale (ton/anno)
Materiale organico (comprensivo del 30% del sottovaglio) 82.454 96.853 35.455 41.647 46.999 55.206
Carta e cartoni 46.512 74.064 2
1. È approvata, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6, [Vedi] la modifica ed integrazione al Piano Regionale gestione rifiuti, che allegata alla presente legge ne diventa parte integrante.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
INTEGRAZIONI AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
PREMESSA
Le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, sentiti di Comuni interessati, hanno approvato i Piani di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti rispettivamente in data 16.07.02 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 e in data 17.07.02 con deliberazione n. 41 integrata con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20.09.02.
La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/01, ha espresso nella seduta del 30.09.02 la coerenza dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti solidi urbani al Piano Regionale con deliberazione rispettivamente n. 1734 e n. 1739.
Il presente documento, in riscontro alla nota delle osservazioni trasmesse in data 15.02.02 della Commissione Europea-Direzione Generale Ambiente-ENVB3 E ENVA2 e alla nota MKL D(2002) 220635 del 02.08.02, contiene le integrazioni al Piano Regionale dei rifiuti approvato con L.R. n. 6/01 relativamente agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (Direttiva 94/62/CE), alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti effettuata con la pianificazione di competenza delle Province e alla stima dei costi per il completamento impiantistico (Direttiva 75/442/CE).
1) GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Il d.lgs. 22/97 in recepimento della direttiva 94/62 CE art. 14 prevede la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.
Tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti da imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, servizi, utenze domestiche, qualunque siano i materiali che lo compongono.
La direttiva 94/62 CE indica nella creazione di sistemi aperti agli operatori di settore e degli enti pubblici, chiamati a definire appositi strumenti economici ed associativi finalizzati al reperimento delle risorse, la via per il raggiungimento degli obiettivi di gestione.
1.1) Principi generali dell'attività di gestione degli imballaggi
L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio si ispira ai seguenti principi generali:
- prevenzione e riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi di diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di processi di produzione e commercializzazione di beni a basso impiego di imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riciclabili e da materiali di recupero;
- incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione di materiali ottenuti da operazioni di riciclo;
- limitazione del flusso destinato allo smaltimento finale attraverso altre forme di recupero dei rifiuti da imballaggio;
- individuazione dei flussi di materiali da imballaggio al fine di ripartire i costi della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei residui, tra i soggetti produttori ed utilizzatori in proporzione alla quantità di materiale immessa sul mercato;
- promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
- informazione degli utenti degli imballaggi sugli obblighi e sulle opportunità di raccolta e riciclaggio;
- incentivazione del conferimento diretto degli imballaggi usati da parte del consumatore al punto di acquisto o distribuzione del bene o servizio che genera il rifiuto (supermercati, rivenditori ecc.).
1.2) Riferimenti normativi ed obiettivi
Ambito di applicazione
Il D.Leg.vo n. 22/97 al Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
Definizioni
Si riportano di seguito le definizioni contenute nel D.Lgs 22/97 art. 35.
Si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 22/97, esclusi i residui della produzione;
Entro 5 anni Minimi Massimi
Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il 50% 65%
Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il 25% 45%
Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il 15% 25%
(allegato "E" D. Lgs 22/97)
Divieti
È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
A decorrere dalla medesima data possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Per conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 36, i produttori e i consumatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
1.3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la ricuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
1.4) Compiti dei soggetti coinvolti
Il D.Leg.vo 22/97 recepisce i principi ispiratori della direttiva, in particolare il principio della responsabilità condivisa e del "chi inquina paga", ed attribuisce ai diversi soggetti coinvolti nel ciclo della gestione, chiare responsabilità organizzative, gestionali e finanziarie.
Gli attori principali sono:
I produttori ed i consumatori
I produttori (fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio) ed i consumatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggio, importatori di imballaggi pieni rivestono un ruolo fondamentale nella gestione degli imballaggi.
Esso si riassume nella responsabilità della corretta gestione degli imballaggi e in generale dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Con la legge del 9/12/1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" è diventata obbligatoria l'adesione al CONAI da parte dei produttori e dei consumatori, indipendentemente dal fatturato.
I produttori e i consumatori sono chiamati alla costituzione dei Consorzi di filiera, istituiti in attuazione dell'art. 40 del D.Leg.vo. n. 22/97.
L'adesione ai Consorzi di filiera non è obbligatorio, quindi, per le imprese che lo ritengano conveniente, è possibile gestire i propri imballaggi in maniera completamente autonoma.
I produttori hanno tre possibilità per adempiere agli obblighi di riciclo e recupero:
1. organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclo ed il recupero degli imballaggi;
2. aderire ad un Consorzio di filiera per tipologia di materiale di imballaggio;
3. mettere in atto un sistema cauzionale.
I produttori che non intendono aderire ai Consorzi di filiera dovranno tuttavia dimostrare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti:
1. di adottare opportuni provvedimenti atti al ritiro dei materiali di imballaggio da loro stessi immessi sul mercato;
2. di organizzare opportune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, oltre alla loro riutilizzazione, e di prevedere la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
3. di elaborare trasmettere al CONAI un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisca la base per l'elaborazione del Programma generale.
Gli utilizzatori, invece, sono tenuti al ritiro gratuito degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, nonché alla consegna in un luogo di raccolta opportunamente organizzato dal produttore.
A carico di entrambi i soggetti poi, risultano essere i costi per:
- il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondarie terziari;
- la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- il riutilizzo degli imballaggi usati;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
I Consorzi nazionali
IL CONAI (Consorzio Nazionale imballaggi), istituito in attuazione dell'art. 41 del D.Leg.vo n. 22/97, si occupa della gestione dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, quindi di tutti i rifiuti di imballaggio di provenienza domestica o che comunque conferiscono nel servizio pubblico di nettezza urbana. Il compito principale del CONAI è quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio previsti dall'art. 37 del già citato D.Leg.vo n. 22/97, e del necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.
Il Consorzio, avente personalità giuridica, è costituita in forma paritaria dai Produttori e dai Consumatori.
I principali compiti del CONAI sono:
- la predisposizione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sulla base degli specifici programmi definiti dei singoli Consorzi o dai Produttori non aderenti ai Consorzi;
- il coordinamento delle attività dei consorzi di filiera anche in raccordo con quelle della pubblica amministrazione e degli altri operatori;
- la ripartizione tra i produttori ed i consumatori dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;
- definire gli ambiti territoriali, in accordo con gli enti locali, in cui rendere operante un sistema integrato di gestione degli imballaggi;
- definire con le pubbliche amministrazioni le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
- promuovere accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi.
È da osservare che in caso di inadempienza, da parte dei Comuni, nelle attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi primari, il CONAI vi può subentrare.
I Consorzi di Filiera
I Consorzi di filiera sono stati istituiti in attuazione dell'art. 40 del D.Leg.vo n. 22/97, e si distinguono per il singolo materiale di imballaggio:
1. COMIECO per gli imballaggi cellulosici;
2. RILEGNO per gli imballaggi legnosi;
3. COREPLA per le materie plastiche;
4. Consorzio Nazionale Acciaio per i prodotti in acciaio e banda stagnata;
5. COREVE per gli imballaggi in vetro;
6. CIAL per gli imballaggi in alluminio.
Essi sono in primo luogo responsabili :
- del recupero e del riciclaggio di imballaggi secondari e terziari sulle superfici private di propria pertinenza;
- della ripresa degli imballaggi usati;
- del ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico, su indicazioni del CONAI;
- del riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio.
Inoltre essi promuovono, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti degli imballaggi, soprattutto i consumatori, per ciò che riguarda:
- i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- il significato dei marchi apposti sugli imballaggi;
- gli elementi pertinenti dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
La restituzione di imballaggi usati o rifiuti di imballaggio secondari o terziari non dovrà comportare oneri economici aggiuntivi per il consumatore finale.
La Pubblica Amministrazione
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
In particolare:
- deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- deve essere effettuata la gestione della raccolta differenziata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
- deve essere incoraggiata, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
Obiettivi del CONAI e trend del settore
La presente pianificazione si pone l'obiettivo di adeguarsi entro il 2005 agli obiettivi di raccolta definiti dal D.Lvo. 22/97. Tale previsione tiene conto della situazione, fortemente deficitaria in termini di raccolta differenziata ed impiantistica per il recupero energetico, attualmente presente in regione.
Le soluzioni tecniche a supporto delle attività di recupero degli imballaggi sono coerenti agli intendimenti del CONAI che si prefigge di svolgere in modo più incisivo le azioni a sostegno delle Regioni nella predisposizione dei programmi di recupero degli imballaggi.
Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati raggiunti a livello nazionale secondo le rilevazioni del CONAI nel quinquennio 1998-2002.
(I dati del 2001 e del 2002 sono da ritenersi stime).
Percentuali di recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio su immesso al consumo 1998 1999 2000 2001 2002
1998 1999 2000 2001 2002
Materiale % % % % %
Acciaio 4,5% 7,1% 25,5% 39,2% 50,0%
Alluminio 12,3% 26,7% 30,3% 40,2% 50,9%
Carta 41,8% 45,2% 50,1% 53,2% 55,1%
Legno 42,9% 38,0% 35,4% 44,0% 50,0%
Plastica 17,1% 21,4% 27,7% 33,6% 40,4%
Vetro 33,6% 35,6% 39,9% 41,0% 50,0%
Totale 33,8% 35,5% 39,6% 44,5% 50,1%
(fonte CONAI 2002)
Percentuali di riciclo dei rifiuti di imballaggio su immesso al consumo
1998 1999 2000 2001 2002
Materiale % % % % %
Acciaio 4,5% 7,1% 25,5% 39,2% 50,0%
Alluminio 12,3% 22,4% 26,0% 32,1% 42,0%
Carta 38,7% 41,9% 46,3% 47,8% 49,9%
Legno 42,9% 38,0% 35,4% 36,0% 42,0%
Plastica 10,7% 12,3% 16,1% 19,0% 20,4%
Vetro 33,6% 35,6% 39,9% 41,0% 50,0%
Totale 31,6% 32,7% 36,3% 38,4% 43,1%
(fonte CONAI 2002)
Percentuali di recupero energetico dei rifiuti di imballaggio su immesso al consumo
1998 1999 2000 2001 2002
Materiale % % % % %
Acciaio - - - - -
Alluminio - 4,3% 4,3% 8,0% 8,9%
Carta 3,1% 3,4% 3,8% 5,3% 5,2%
Legno - - - 8,0% 8,0%
Plastica 6,4% 9,1% 11,6% 14,6% 20,0%
Vetro - - - - -
Totale 2,2% 2,7% 3,3% 6,1% 7,1%
(fonte CONAI 2002)
1.5) Strategie di recupero dei rifiuti da imballaggio
Il piano Regionale di Gestione dei Rifiuti fornisce le linee guida per la definizione dei sistemi d'ambito previsti nei piani provinciali. Di conseguenza questi ultimi hanno stabilito le percentuali di raccolta delle singole frazioni di imballaggio e le tecnologie da utilizzare per il recupero di energia dai materiali di imballaggio. Relativamente al recupero come componente di energia si ammettono le azioni di:
- termovalorizzazione in impianti dedicati;
- trasformazione in combustibile derivato (CDR) con impiego nell'ambito territoriale.
Schema di recupero degli imballaggi
Quantizzazione dei flussi di imballaggio recuperati.
Le indagini qualitative relative ai rifiuti prodotti nella regione Basilicata, aggiornati alla luce dei risultati di recenti indagini di settore, indicano un quadro quali quantitativo in evoluzione. I caratteri di maggiore interesse sono i seguenti:
- ritmo di incremento delle produzioni attestato al 3% annuo ed in leggera diminuzione;
- sostanziale costanza quantitativa della frazione organica contenuta nei RSU;
- incremento delle frazioni plastiche e cellulosiche.
In base a tali dati previsionali i modelli di intercettazione delle singole frazioni di imballaggio devono essere via via adeguati e potenziati per le frazioni di cui se ne prevede l'incremento percentuale più marcato.
Nel seguito si indicherà come "tendenziale" lo scenario previsto al 2012 rispetto al quale dovranno essere dimensionati i sistemi di raccolta e trattamento.
Fissati gli obiettivi di raccolta delle singole frazioni, al fine di ottenere RD complessive del 35%, si definiscono le percentuali di intercettazione delle singole frazioni di RSU da trattare a breve e lungo termine (scenari attuali e tendenziali).
Materiale Obiettivo diraccolta dellasingola frazionedi rifiuto Incidenza della frazione sultotale dei rifiuti prodotti Incidenza della raccoltadifferenziata sullaproduzione totale di RSU
Attuale Tendenziale Attuale Tendenziale
Materiale organico(comprensivo del 30% delsottovaglio) (1) 43% 39% 34% 16,77% 14,62%
Carta e cartoni 50% 22% 26% 11,00% 13,00%
Plastica 15% 13% 18% 1,95% 2,70%
Legno, tessili, cuoio (2) 20% 6% 6% 1,20% 1,20%
Metalli 30% 3% 3% 0,90% 0,90%
Vetro ed inerti (3) 65% 5% 4% 3,25% 2,60%
Sottovaglio (70%) 0% 12% 9% 0,00% 0,00%
Totale 100% 100% 35,07% 35,02%
(1) Ai fini della raccolta differenziata si considera intercettabile una aliquota del sottovaglio, costituita da materiale organico, pari al 30% del sottovaglio stesso.
(2) Obiettivi raggiunti con il solo legno
(3) Obiettivi raggiunti con il solo vetro
Ai fini della presente pianificazione gli obiettivi di recupero degli imballaggi vengono programmati su:
- Carta e cellulosici;
- plastica;
- vetro;
- metalli
relativamente ai soli materiali da imballaggio, per i quali si prevede di superare il 15% di ogni singola frazione, si ottengono i seguenti risultati di raccolta finalizzata al recupero come materiale:
Materiale Obiettivo di raccoltadifferenziata dellasingola frazione Incidenza della frazione sulla produzionetotale dei RSU Incidenza sulla quantità complessiva deiRSU Incidenza sulla quantità complessiva deisoli imballaggi
Attuale Tendenz. Attuale Tendenz. Attuale Tendenz.
Carta e cartoni 50,00% 22,00% 26% 11,00% 13,00% 25,6 25,5
Plastica 15,00% 13,00% 18% 1,95% 2,70% 4,5 5,3
Metalli 30,00% 3,00% 3% 0,90% 0,90% 2,1 1,8
Vetro 65,00% 5,00% 4% 3,25% 2,60% 7,6 5,1
Totale 43,00% 51% 17,10% 19,20% 39,8 37,6
Tali obiettivi sono in accordo con l'allegato "E" del D.Lgs. 22/97 che fissa in un minimo del 15% l'obiettivo di recupero di ogni singola frazione ed in un minimo del 25% la quantità complessiva di imballaggi da riciclare.
Si prevede quindi un progressivo incremento dell'incidenza degli imballaggi sul totale dei rifiuti prodotti e, di conseguenza una maggiore incidenza dei recuperi di materiale.
I rifiuti da imballaggio non recuperati come materia vengono, congiuntamente alle frazioni indifferenziate, avviate alle linee di selezione meccanica (vagliatura). In base alle indicazioni derivanti da apposite sperimentazioni sui rifiuti prodotti nella Regione Basilicata nell'ambito della redazione del piano di Gestione dei Rifiuti, sono state definite le caratteristiche di separabilità delle diverse frazioni merceologiche.
Per i rifiuti di imballaggio suscettibili di recupero come componente di energia, carta e plastica, si possono assumere i seguenti parametri per vagliature nel campo 40-120 mm:
Dimensioni della maglia di vagliatura (mm)
40 60 80 100 120
% di materiale nel flusso da inviare a recupero energetico
Carta 96,1 83,5 77,7 69,1 59,4
Plastica 93,5 83,2 81,3 73,9 63,4
Restringendo le ipotesi pratiche di vagliatura tra 60 e 100 millimetri si ottiene, per le due frazioni suscettibili di recupero energetico il seguente recupero:
60 mm 80mm 100 mm
Sul datoattuale Sul datotendenz. Sul datoattuale Sul datotendenz. Sul datoattuale Sul datotendenz.
Carta e cartoni (%) 9,18 10,8 8,5 10,1 7,6 9,0
Plastica (%) 9,19 12,7 9,0 12,4 8,2 11,3
TOTALE (%) 18,37 23,5 17,5 22,5 15,8 20,3
Tali dati sommati a quelli relativi alla raccolta differenziata forniscono il quadro complessivo di recupero di imballaggi come materiali e componente di energia.
Dimensione diVagliatura 60 mm 80mm 100 mm
Sul dato attuale (%) Sul datotendenz. (%) Sul datoattuale (%) Sul datotendenz. (%) Sul datoattuale (%) Sul datotendenz.(%)
Quantitativo da Raccolte Differenziate (recupero di materiale) 17,1 19,2 17,1 19,2 17,1 19,2
Quantitativo da selezione meccanica (recupero di energia) 18,37 23,5 17,5 22,5 15,8 20,3
Totale recuperato sulla produzione totale di RSU 35,46 42,7 34,6 41,7 32,9 39,5
Totale recuperato sulla produzione di rifiuti da imballaggio 82,51 83,89 80,54 81,84 76,43 77,43
Il recupero complessivo, indipendentemente dalla maglia di vagliatura adottata, si attesta a valori superiori al 50% come previsto nell'allegato "E" al D.L.vo 22/97.
Il recupero di materiale come componente di energia potrà essere effettuato con tecnologie che garantiscano il contenimento delle emissioni inquinanti attraverso:
- combustione in impianti dotati di sistemi di abbattimento in grado di trattare materiali indipendentemente dalla loro composizione;
- trattamento dei materiali al fine di ridurne il contenuto di inquinanti (trasformazione in CDR) e permetterne la combustione anche in impianti non dotati di specifici sistemi di abbattimento delle emissioni.
Nella scelta delle tecnologie di recupero energetico occorre indicare:
- la tipologia dei pretrattamenti e le rese in termini di recupero di frazioni combustibili;
- la quantità di materiali residui dalle operazioni di trattamento finalizzato alla produzione di materiale da utilizzare come combustibile derivato;
- il contenuto energetico (PCI) del materiale da avviare a combustione diretta o indiretta per recupero energetico.
1.6) Misure a supporto delle azioni di recupero e riclaggio
La Regione Basilicata, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt.li 4, 5, e 14 della Direttiva 94/62/EC ha promosso iniziative atte a favorire il recupero ed il riuso di materiali provenienti da imballaggio, istituendo un apposito fondo incentivante riveniente dagli introiti della ecotassa sullo smaltimento di rifiuti in discarica istituita con L. 549/95. Tale fondo è ripartito tra Regione, Province ed ATO, secondo il regolamento approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1995 del 05.11.02. Inoltre con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 492 del 02.08.02 è stato approvato un documento di programmazione per il settore della formazione ed educazione ambientale.
In analogia con il dettato normativo le attività di gestione, oltre a favorire la riduzione della produzione, devono privilegiare con priorità le forme di recupero di materia per poi indirizzarsi verso il recupero energetico o altre forme di recupero.
La prevenzione quantitativa, ovvero la riduzione delle quantità di imballaggi a parità di carico, standard ed accettabilità del consumatore, può essere ottenuta attraverso l'alleggerimento dell'imballaggio, l'utilizzo di materiale riciclato, il riutilizzo di uno o più componenti del sistema di imballo.
Lo strumento fondamentale su cui agisce il CONAI è il "Contributo Ambientale" che viene applicato all'atto della cessione dell'ultimo produttore al primo utilizzatore.
Il CONAI, inoltre, agisce sui circuiti cauzionati a rendere attivati dagli utilizzatori industriali, esentando dal Contributo Ambientale anche la prima cessione degli imballaggi cauzionati a rendere.
L'imballaggio cauzionato deve essere riconoscibile tramite marchiatura indelebile, non deve passare attraverso il servizio pubblico di raccolta differenziata ma attraverso un circuito ad essa parallelo.
Le azioni previste si articolano sinteticamente come di seguito riportato:
- campagna informativa di sensibilizzazione rivolta al sistema produttivo locale per la modifica dei cicli produttivi ai fini della riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
- sviluppo del riutilizzo degli imballaggi usati e del riciclaggio della materia prima, previo incremento delle raccolte differenziate;
- incentivazione al sistema produttivo per la sostituzione delle materie prime con materie provenienti da recuperi e agli enti pubblici per l'utilizzazione di manufatti e beni realizzati con almeno il 30% di materiali rivenienti da attività di recupero;
- intesa con gli operatori economici privati e consorzi di filiera per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio;
- avvio dei rifiuti di imballaggio non altrimenti recuperabili, ad impianti di trattamento termico con recupero energetico;
- riduzione progressiva del flusso di rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale con particolare riferimento alla discarica controllata.
2) INDIVIDUAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA E ALLA QUANTITÀ DEI RIFIUTI DA RECUPERARE O DA SMALTIRE
In base alle previsioni sulla evoluzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti a medio termine si valutano i flussi di materiale da recuperare e trattare presso gli impianti.
In termini quantitativi si prevede un incremento del 3% annuo per i prossimi 10 anni corrispondente al tasso di crescita misurato nell'ultimo triennio su scala regionale.
Si assume una produzione stimata pari a 0.95 kg/ab*d al 2002 che, incrementato di un tasso costante pari al 3% corrisponde ad una produzione tendenziale a 10 anni pari a1,28 kg/ab*d.
I quantitativi complessivi, suddivisi per singola frazione merceologica, saranno quindi quelli contenuti nel prospetto seguente:
Quantitativi complessivi Materiali da Raccolta Differenziata Materiali da Raccolta Indifferenziata
Attuale (ton/anno) Tendenziale (ton/anno) Attuale (ton/anno) Tendenziale (ton/anno) Attuale (ton/anno) Tendenziale (ton/anno)
Materiale organico (comprensivo del 30% del sottovaglio) 82.454 96.853 35.455 41.647 46.999 55.206
Carta e cartoni 46.512 74.064 2