L.R. 11/07/2006 n. 9

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
  • Art. 1 - (Finalità e oggetto)

    1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell'accoglienza, promuovendo ed incentivando l'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni.

    3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.

    TITOLO I - Organizzazione turistica regionale

    Art. 2 - (Funzioni della Regione)

    1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle concernenti:
    a) la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea per la gestione del patrimonio culturale e turistico;
    b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;
    c) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;

    d) l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico;
    e) la programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle strutture ricettive e delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;

    f) l'attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni dell'Unione europea riferiti ai settori di competenza;
    g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
    h) l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;
    i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;

    l) la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca, mediante l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda e delle diverse componenti dell'offerta al fine di rendere competitivo il settore turistico;
    m) il riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 8.

    Art. 3 - (Programma annuale di promozione turistica)

    1. Il Consiglio regionale approva il programma annuale di promozione turistica. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto delle proposte degli enti locali e dei sistemi turistici locali, sentite le associazioni di categoria del settore.
    2. Il programma indica in particolare:
    a) l'andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo dell'offerta nella Regione;
    b) gli obiettivi generali e le aree geografiche verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;

    c) gli obiettivi, le attività e le risorse finanziarie per la promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale;
    d) la quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali della Regione;
    e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
    f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi, nonché la verifica dei relativi risultati.

    3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.
    4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata e dai sistemi turistici locali.

    Art. 4 - (Osservatorio regionale del turismo)

    1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, l'Osservatorio regionale del turismo.
    2. L'Osservatorio ha il compito di ricevere e produrre flussi di informazione e di provvedere alla loro organizzazione in archivi specializzati.
    3. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture della Regione, degli enti locali, delle università, delle associazioni di categoria rappresentative del settore turistico, al fine di condurre ricerche e sondaggi indispensabili per definire le strategie di marketing e di comunicazione.

    4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale.

    Art. 5 - (Funzioni delle Province)

    1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.
    2. Le Province in particolare:
    a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le associazioni di settore;
    b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 10, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

    c) assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale.
    3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia.
    4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.

    Art. 6 - (Funzioni dei Comuni)

    1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla presente legge.
    2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso i sistemi turistici locali e le Comunità montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore.

    3. I Comuni in particolare:
    a) assicurano l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante l'istituzione dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 7;
    b) possono elaborare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3.

    Art. 7 - (Informazione e accoglienza turistica)

    1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT), previo assenso della Provincia competente per territorio.
    2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.
    3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.

    4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio.
    5. Gli IAT degli enti che aderiscono ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8 fungono da punti di informazione dell'intero sistema turistico locale e assicurano un'informazione generale relativa al territorio regionale. Essi erogano servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle località comprese nel sistema medesimo, senza svolgere attività di commercializzazione del prodotto turistico.

    6. Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8 possono attivare i servizi indicati al comma 5 su richiesta delle associazioni degli operatori delle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e le associazioni medesime.

    Art. 8 - (Sistemi turistici locali)

    1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
    2. I sistemi turistici locali costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica regionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell'attività di formazione del prodotto turistico.

    3. I sistemi turistici locali sono promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
    4. I sistemi turistici locali in particolare:
    a) individuano, anche ai fini della loro commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al territorio di riferimento, valorizzando in modo integrato le risorse locali con particolare attenzione alle specificità delle zone interne, montane e costiere;

    b) organizzano l'attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola con le altre attività presenti nel territorio di riferimento.
    5. La Giunta regionale riconosce i sistemi turistici interprovinciali o intercomunali, caratterizzati da particolari peculiarità territoriali ed ambientali nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive.
    6. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici di cui al presente articolo. I sistemi turistici locali possono avere personalità giuridica.

    Art. 9 - (Associazioni pro loco)

    1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
    2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione.
    3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all'articolo 8.

    4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:
    a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;
    b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

    c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
    d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.
    5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto.

    TITOLO II - Strutture ricettive

    CAPO I - STRUTTURE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA

    Art. 10 - (Strutture ricettive alberghiere)

    1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.
    2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.
    3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.

    4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.
    5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l'eventuale servizio di ristorazione.

    6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.
    7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

    Art. 11 - (Strutture ricettive all'aria aperta)

    1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
    2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
    3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.

    4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
    5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

    6. I campeggi autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore.
    7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

    Art. 12 - (Disposizioni speciali)

    1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
    2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
    3. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

    4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.
    5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all'interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell'esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 13 - (Classificazione)

    1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
    2. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.
    3. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla carta dei diritti del turista, adegua il sistema di classificazione delle strutture ricettive in base al marchio di qualità del servizio di cui all'articolo 20.

    Art. 14 - (Autorizzazione)

    1. L'esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è subordinato ad autorizzazione amministrativa del Comune, rilasciata previa verifica dell'iscrizione del responsabile della conduzione della struttura ricettiva al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e ad autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

    2. La denominazione delle strutture ricettive e le relative variazioni sono approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o delle relative modifiche. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.
    3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto.

    4. Il Comune invia alla Provincia gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, delle sospensioni, delle revoche e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.
    5. Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.

    Art. 15 - (Sospensione, decadenza e cessazione)

    1. Il Comune, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione oppure la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali prescrizioni cui adempiere.
    2. L'autorizzazione decade qualora:
    a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;

    b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione nel termine indicato;
    c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a quello indicato all'articolo 16, comma 3.
    3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l'attività deve darne comunicazione al Comune.

    Art. 16 - (Periodi di apertura)

    1. Le strutture ricettive alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.
    2. Le strutture ricettive all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore.
    3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata inferiore a quattro mesi consecutivi all'anno.

    4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.
    5. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell'insegna della struttura ricettiva.

    Art. 17 - (Obblighi e responsabilità)

    1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.
    2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
    3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili dell'osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 45.

    Art. 18 - (Attività accessorie)

    1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo l'autorizzazione abilita ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché ad installare attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.

    2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti.

    Art. 19 - (Disciplina urbanistica)

    1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore.

    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:
    a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
    b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
    3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale.

    4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c), della l.r. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.
    5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.

    6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati dal gestore a servizio dei clienti, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.
    7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all'interno della struttura ricettiva.

    8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.

    Art. 20 - (Marchio di qualità)

    1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.
    2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.
    3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalle Province sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2.

    CAPO II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE SEZIONE I - STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

    Art. 21 - (Attività ricettive rurali e residenze d'epoca)

    1. Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall'articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

    2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
    3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche.
    4. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.

    5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per adeguarla a quanto disposto nel presente comma.
    6. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l'altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.

    7. Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta in sede di rilascio dell'autorizzazione, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

    Art. 22 - (Case per ferie e ostelli per la gioventù)

    1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
    2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.

    3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad esercitare l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
    4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza
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