L.R. 11/08/1999 n. 23
Tutela, governo ed uso del territorio.<br>Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 31/10/2001 n.38, del 04/02/2003 n. 7, del 23/04/2003 n. 13, del 02/02/2004 n.1, del 02/02/2006 n.1, del 30/01/2007 n.1
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Basilicata
- Categorico Leggi: Professione - Strumenti urbanistici
TITOLO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
CAPO 1° - FINALITÀ, OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (PT ED U)
Art. 1. - Finalità e campo di applicazione
1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.
2. Sono caratteri della PT ed U:
- la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli Enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;
- la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell'integrità fisica e storico-culturale;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;
- l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro.
Art. 2. - Oggetti della PT ed U
Sono Oggetti della PT ed U i sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata:
a. Il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
b. Il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo/produttivi;
c. Il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti ed aeroporti.
2) Con successivo Regolamento di Attuazione, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le caratteristiche costitutive dei suddetti Sistemi, individuando:
a. per il Sistema Naturalistico-Ambientale:
- le unità Geomorfologiche e Paesaggistiche/Ambientali (UGPA);
- i Corridoi di Continuità Ambientale (Cca);
- gli Areali di Valore (Av);
- Areali di Rischio (AR);
- Areali di Conflittualità (AC);
- Areali di Abbandono/Degrado (AAb);
- Areali di Frattura della continuità morfologico-ambientale (AF);
b. per il Sistema Insediativo:
gli Ambiti Urbani suddivisi in: - Suoli Urbanizzati (SU); - Suoli Non Urbanizzati (SNU);
- Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU);
gli Ambiti Periurbani suddivisi in:
- suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani;
- sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;
c. per il Sistema Relazionale:
- il Sistema della Viabilità Stradale (SV), costituito dalle strade statali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il Sistema Ferroviario (SF), costituito dalla rete delle ferrovie statali e/o in concessione;
- il Sistema dei Porti ed Aeroporti (SP);
- il Sistema delle Reti Energetiche (SRE), costituito da Elettrodotti, Metanodotti, Oleodotti, Acquedotti;
- il Sistema delle Telecomunicazioni (ST), costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici, e simili.
In ambito urbano il Sistema relazionale fa parte dei Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU).
3) La definizione dei Sistemi di cui al 1° comma è compito prioritario e specifico dell'Ente Regione che vi provvede attraverso la redazione della Carta Regionale dei Suoli di cui al successivo art. 10 e del Quadro Strutturale Regionale di cui all'art. 12.
4) I Sistemi di cui al 1° comma devono essere considerati anche in riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle regioni limitrofe.
Art. 3. - Regimi della PT ed U
1) La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti Regimi:
A - Regimi di Intervento, articolati in:
a1. Regimi di Conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi, e dei Regimi d'Uso in essere in quanto compatibili;
a2. Regimi di Trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche costitutive, che nei Regimi d'Uso, cui possono essere assoggettati i Sistemi o parti e componenti di essi;
a3. Regimi di Nuovo Impianto, definenti le modalità attraverso le quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti dei Sistemi Insediativi e Relazionali, in detrazione al Sistema Naturalistico-Ambientale previa verifica di compatibilità e di coerenza ai sensi degli artt. 29 e 30.
B - Regimi d'Uso, articolati in:
b1. Uso insediativo-residenziale e relativi servizi (R);
b2. Uso produttivo, per la Produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese (P);
b3. Uso culturale e ricreativo per il Tempo libero (T);
b4. Uso infrastrutturale o Tecnico e tecnologico (TN).
C - Regimi Urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni dei due regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale e/o urbanistico definite dai Piani e nel rispetto degli Areali e dei Vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al seguente art. 10.
2) I Regimi Urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti, nei Piani Operativi e nel Regolamento Urbanistico di cui ai successivi artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi d'Uso e dei Regimi di Intervento agli immobili interessati dal piano, e ne conformano i regimi proprietari.
3) La validità dei Regimi Urbanistici deriva dalla vigenza del Piano Operativo, o del Regolamento Urbanistico o degli Accordi di Localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono essere valutati i regimi impositivi locali.
Dal Regime Urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilità specifica del sito e/o di trasformabilità dell'edificio.
4) Il Regime d'intervento è determinato in linea generale dalla Carta Regionale dei Suoli e specificato nelle scale opportune e con le modalità di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali della pianificazione T ed U di cui agli artt. 5 e 6 - 1° comma.
Il Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 specificherà l'articolazione delle categorie generali d'Intervento alle diverse scale.
L'attuazione dei Regimi di Nuovo Impianto è comunque sempre subordinata al recepimento, da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6 1° comma, nei modi di cui all'art. 35, della Carta Regionale dei Suoli.
5) Il Regime d'Uso degli immobili è quello attivo, in quanto compatibile con la Carta Regionale dei Suoli e coerente con la Pianificazione Strutturale, di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e con il Regolamento Urbanistico.
La variazione dei Regimi d'uso attivi può avvenire solo per adeguarsi alle indicazioni della pianificazione strutturale.
La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalità di integrazione, tra le categorie generali definite al comma 1 e l'articolazione degli usi specifici all'interno delle stesse, secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 4. - Ambiti di PT ed U
1) Sono Ambiti istituzionali di pianificazione:
a. Il territorio regionale;
b. I territori delle Provincie di Matera e di Potenza;
c. I territori dei Comuni ricadenti nel territorio regionale;
d. Il territorio dei Parchi naturali nazionali e regionali;
e. Il territorio dei Bacini regionali ed interregionali.
2) Sono Ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale o attraverso le specifiche Conferenze di Pianificazione di cui all'art. 25 in riferimento ai piani di settore e agli altri strumenti della programmazione degli enti istituzionali.
3) Negli Ambiti istituzionali di pianificazione T ed U il soggetto competente promuove le azioni di pianificazione istituzionale di cui al Titolo III, capo I nei modi di cui al Titolo III e IV della presente legge.
TITOLO II - I SOGGETTI DELLA PT E U
CAPO 1° - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U
Art. 5. - Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione
1) Sono Soggetti della PT e U:
a. la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;
b. le Provincie, con compiti di coordinamento territoriale sovracomunale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);
c. i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi Urbanistici.
2) Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì, funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalità della pianificazione descritte al Titolo IV della presente legge e sulla attuazione degli strumenti di cui al Titolo III.
Art. 6. - Altri Soggetti attivi della PT e U
1) Sono inoltre Soggetti attivi della PT e U gli altri Enti Territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e/o regionali, sono autorizzati a formare Piani per gli oggetti di propria competenza: Autorità di Bacino, Parchi Nazionali e Regionali, Consorzi di Comuni, Consorzi di Sviluppo Industriale.
2) Sono altresì Soggetti attivi della PT e U:
- le Comunità Montana;
- gli Enti pubblici funzionari e i privati che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale della PT e U;
- le Società di Trasformazione Urbana di cui all'art. 17, commi 58 e 59, della Legge 127/97.
3) I soggetti di cui al 1° comma promuovono la formazione dei piani di loro competenza con le modalità di cui al successivo Titolo IV, capo 2.
CAPO 2° - COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U
Art. 7. - Soggetti proponenti il coordinamento
1) Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l'Ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove il coordinamento nelle forme di cui al Titolo IV, Capo 2, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al lo comma dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato.
CAPO 3° - GLI UTENTI
Art. 8. - Utenti e processi di pianificazione
1) Gli utenti della PT e U, sono tutti i soggetti pubblici e privati, rappresentati in forma singola o associata con o senza fini di profitto. Essi partecipano alla definizione e al perfezionamento ed all'attuazione degli strumenti previsti al Titolo III, capo 1 e 2, con le modalità di cui all'art. 9, commi 2°, 3° e 4°.
2) I soggetti no-profit e le rappresentanze delle categorie sociali ed economiche devono essere consultati nelle fasi propedeutiche alla redazione degli strumenti della PT e U.
Art. 9. - Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione
1) Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di PT e U, quella promossa attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25;
2) Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di PT e U, da parte di Enti, Associazioni, Cittadini e Cittadine quella consistente in:
a. deposito del progetto di Strumento di PT e U presso la sede dell'Ente Istituzionale promotore del Piano, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati, hanno facoltà di prenderne visione;
b. l'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e tramite manifesti per i Piani comunali; sul Bollettino Ufficiale della Regione, e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali, per i Piani Provinciali;
c. facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla scadenza del deposito.
3) Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei Piani Urbanistici Attuativi quella prevista dalle rispettive leggi regolatrici dei Piani stessi, indicate al successivo art. 17.
4) Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o approvazione di Piani Urbanistici Operativi o Attuativi, quella consistente in:
a. deposito del progetto o documento preliminare di Piano presso la segreteria del Comune, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli operatori pubblici e privati interessati hanno facoltà di prenderne visione;
b. avviso al pubblico dell'effettuato deposito mediante manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale;
c. facoltà per gli operatori di presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a), proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati, tempi di realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare.
5) Gli Enti di PT e U individuano, all'interno delle strutture tecniche e/o amministrative, il "Garante dell'Informazione" con il compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure del presente articolo. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la funzione di Garante dell'informazione è svolta dal responsabile del procedimento.
TITOLO III - GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE
CAPO 1° - STRUMENTI ISTITUZIONALI
Art. 10. - La Carta Regionale dei Suoli
1) La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce:
a. la perimentazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente Legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;
b. i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la perimetrazione dei Regimi d'intervento di cui al precedente art. 3 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi delle Leggi 431/85, 394/91;
c. le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo, derivate dall'applicazione della legge n. 183/89.
2) La CRS è adottata ed approvata con le modalità previste al successivo art. 35.
3) Gli Enti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, nell'ambito del procedimento di formazione della CRS di cui all'art. 35, 2° comma, possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e i perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, utilizzando i criteri di formazione della carta stessa definiti dal Regolamento d'Attuazione di cui all'ari. 2 della presente legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b).
4) Gli Enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della CRS con Legge Regionale, adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa.
5) La CRS è sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure previste per la sua formazione, sulla base dei dati relativi allo stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che confluiscono nel Sistema Informativo Regionale, di cui al successivo art. 41, secondo le modalità definite nel Regolamento di Attuazione.
6) Gli Aerali di Rischio, individuati nella CRS recepiscono le previsioni delle mappe di rischio di cui alla L.R. 25/98, art. 13.
Art. 11. - Documento Preliminare
1) Il Documento Preliminare (DP), propedeutico alla redazione dei Piani Strutturali di cui ai successivi artt. 13 - 14, argomenta e giustifica l'attività di pianificazione strutturale che il soggetto proponente intende porre in essere; esso contiene le valutazioni in merito alla compatibilità con la CRS ed alla coerenza con il Piano Strutturale di livello superiore; contiene, inoltre, valutazioni relative all'eventuale riuso di Suoli Urbanizzati (SU), in alternativa all'utilizzo dei Suoli Non Urbanizzati (SNU).
2) Il soggetto proponente, elaborato il Documento Preliminare, convoca la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25.
Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale
1) Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli.
2) Il QSR contiene:
a. l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;
b. l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni:
c. l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale;
d. l'indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c).
3) Il QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36.
4) Al fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle delle Regioni contermini, il QSR viene loro trasmesso ufficialmente, invitandole a formulare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni.
Art. 13. - Piano Strutturale Provinciale
1) Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.
2) Il PSP contiene:
a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;
b. l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di:
- Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11;
- indirizzi d'intervento per la tutela idrogeo-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d);
c. la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la Verifica di Compatibilità con i Regimi d'intervento della CRS ai sensi dell'art. 30;
d. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;
e. gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;
f. le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale;
g. le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4° comma;
h. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98.
3) Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente.
4) Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.
5) Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/Localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28.
6) Il PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici in base all'art. 14 della Legge n. 109/94.
Art. 14. - Piano Strutturale Comunale
1) Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.
2) Il PSC contiene:
a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e specificato in dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità;
b. gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale definiti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11;
c. la individuazione e precisazione, nell'ambito dei Sistemi di cui alla precedente lettera a), dei Sub-Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, riconoscibili nel territorio comunale, con la definizione dell'Armatura Urbana e dei Regimi d'Uso previsionali (nuovo assetto del territorio comunale) da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al punto b);
d. la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi del PSP e la verifica di compatibilità con i Regimi d'intervento della CRS;
e. l'eventuale perimetrazione dei Piani Operativi di cui al successivo art. 15, di importanza strategica;
f. i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro anni, relativi a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4' comma, da rispettare fino all'approvazione dei Piani Operativi;
g. gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione dei PO, e la definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e servizi necessari per garantirne la realizzazione entro tempi coerenti con i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici di cui all'art. 14 della Legge n. 109/94;
h. i perimetri dei Distretti Urbani di cui all'art. 34, 1° comma.
3) Il PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1/bis della Legge 431/85; esso impone pertanto esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica (L. 1497/39).
4) Il PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse regionale e/o provinciale che, per la parte oggetto di Accordi di Pianificazione/Localizzazione di cui ai successivi artt. 26 e 28 assumono carattere vincolistico e conformativo della proprietà.
5) Il PSC viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in base all'art. 14 della Legge n. 109/94.
Art. 15. - Piano Operativo
1) Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:
a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);
b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);
c. previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
d. proposte presentate da privati attraverso le modalità di partecipazione di Bando.
2) Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al precedente comma, sono definite nel Regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.
3) Il PO definisce i Regimi Urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unità immobiliari, di Regime d'Uso, Regime d'intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprietà.
4) Il PO individua i Distretti Urbani di cui all'art. 34, 2° comma, per l'adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari interessati dalla sua attuazione.
5) Il PO, in conformità delle previsioni del PSC, definisce, ai fini dell'intervento da realizzare:
a. la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validità del Piano;
b. le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai Piani Attuativi di cui all'art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
c. le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
d. le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;
e. le norme per la propria attuazione.
6) Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'art. 16 della legge 179/92.
7) Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei Piani Attuativi di cui all'art. 17.
8) Il PO ha validità di cinque anni dall'adozione.
9) Le previsioni del Piano Operativo decadono per le specifiche sue parti se, entro il termine di validità, non siano state richieste le Concessioni Edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti preliminari delle opere pubbliche o i Piani Attuativi, previsti dal Piano, le disposizioni dei Piani Attuativi previsti e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.
10) L'adozione del PO in assenza del PSC, è subordinata alla Verifica di Coerenza, effettuata nei modi di cui all'art. 29, con le previsioni della Scheda Strutturale del Comune interessato, allegata al PSP.
11) Il PO viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 37.
Art. 16. - Regolamento Urbanistico
1) Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.
2) Il RU contiene:
a. l'individuazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati all'Armatura Urbana definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera b), della presente legge;
b. l'individuazione delle aree, all'interno del perimetro dei Suoli Urbanizzati, sulle quali è possibile, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
c. l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d. la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i Piani Attuativi di cui all'art. 17;
e. la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti all'esterno dei Suoli Urbanizzati, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15;
f. le infrastrutture da realizzare all'esterno dei Suoli Urbanizzati;
g. i Regimi urbanistici vigenti all'interno dei perimetri di cui alla lettera b);
h. la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.
3) Il RU è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo 4° comma.
4) Le previsioni del RU di cui al 2° comma, lett. c), d), f), decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive; la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione di PO e/o Accordi di Localizzazione.
5) Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui all'art. 36.
Art. 17. - Piani Attuativi
1) I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di:
a. Piani Particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge n. 1150/42;
b. Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/62;
c. Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all'art. 27 della legge n. 865/71;
d. Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge n. 457/78;
e. Piani di Lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge n. 1150/42.
2) Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.
3) L'atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.
4) I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali di riferimento.
5) I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al Po e al RU e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti.
6) Non sono considerati contrasti ai fini del comma precedente:
a. limitate rettifiche delle perimetrazioni;
b. variazioni non superiori al 5% delle quantità complessive previste;
c. modifiche, non superiori al 10%, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
d. incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico;
e. variazioni dell'impianto insediativo proposto che non riguardano le dotazioni di standards e servizi pubblici previsti dalla pianificazione sovraordinata.
CAPO 2° - STRUMENTI NON ISTITUZIONALI
Art. 18. - Piani e Programmi complessi
1) Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i:
· Programmi integrati;
· Programmi Recupero Urbano;
· Programmi di Riqualificazione Urbana;
· Contratti di Quartiere;
· Progetti Urbani.
2) La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della PT e U Regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure dei PO di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili.
3) Il sogget
CAPO 1° - FINALITÀ, OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (PT ED U)
Art. 1. - Finalità e campo di applicazione
1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.
2. Sono caratteri della PT ed U:
- la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli Enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;
- la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell'integrità fisica e storico-culturale;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;
- l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro.
Art. 2. - Oggetti della PT ed U
Sono Oggetti della PT ed U i sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata:
a. Il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
b. Il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo/produttivi;
c. Il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti ed aeroporti.
2) Con successivo Regolamento di Attuazione, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le caratteristiche costitutive dei suddetti Sistemi, individuando:
a. per il Sistema Naturalistico-Ambientale:
- le unità Geomorfologiche e Paesaggistiche/Ambientali (UGPA);
- i Corridoi di Continuità Ambientale (Cca);
- gli Areali di Valore (Av);
- Areali di Rischio (AR);
- Areali di Conflittualità (AC);
- Areali di Abbandono/Degrado (AAb);
- Areali di Frattura della continuità morfologico-ambientale (AF);
b. per il Sistema Insediativo:
gli Ambiti Urbani suddivisi in: - Suoli Urbanizzati (SU); - Suoli Non Urbanizzati (SNU);
- Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU);
gli Ambiti Periurbani suddivisi in:
- suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani;
- sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;
c. per il Sistema Relazionale:
- il Sistema della Viabilità Stradale (SV), costituito dalle strade statali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il Sistema Ferroviario (SF), costituito dalla rete delle ferrovie statali e/o in concessione;
- il Sistema dei Porti ed Aeroporti (SP);
- il Sistema delle Reti Energetiche (SRE), costituito da Elettrodotti, Metanodotti, Oleodotti, Acquedotti;
- il Sistema delle Telecomunicazioni (ST), costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici, e simili.
In ambito urbano il Sistema relazionale fa parte dei Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU).
3) La definizione dei Sistemi di cui al 1° comma è compito prioritario e specifico dell'Ente Regione che vi provvede attraverso la redazione della Carta Regionale dei Suoli di cui al successivo art. 10 e del Quadro Strutturale Regionale di cui all'art. 12.
4) I Sistemi di cui al 1° comma devono essere considerati anche in riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle regioni limitrofe.
Art. 3. - Regimi della PT ed U
1) La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti Regimi:
A - Regimi di Intervento, articolati in:
a1. Regimi di Conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi, e dei Regimi d'Uso in essere in quanto compatibili;
a2. Regimi di Trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche costitutive, che nei Regimi d'Uso, cui possono essere assoggettati i Sistemi o parti e componenti di essi;
a3. Regimi di Nuovo Impianto, definenti le modalità attraverso le quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti dei Sistemi Insediativi e Relazionali, in detrazione al Sistema Naturalistico-Ambientale previa verifica di compatibilità e di coerenza ai sensi degli artt. 29 e 30.
B - Regimi d'Uso, articolati in:
b1. Uso insediativo-residenziale e relativi servizi (R);
b2. Uso produttivo, per la Produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese (P);
b3. Uso culturale e ricreativo per il Tempo libero (T);
b4. Uso infrastrutturale o Tecnico e tecnologico (TN).
C - Regimi Urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni dei due regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale e/o urbanistico definite dai Piani e nel rispetto degli Areali e dei Vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al seguente art. 10.
2) I Regimi Urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti, nei Piani Operativi e nel Regolamento Urbanistico di cui ai successivi artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi d'Uso e dei Regimi di Intervento agli immobili interessati dal piano, e ne conformano i regimi proprietari.
3) La validità dei Regimi Urbanistici deriva dalla vigenza del Piano Operativo, o del Regolamento Urbanistico o degli Accordi di Localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono essere valutati i regimi impositivi locali.
Dal Regime Urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilità specifica del sito e/o di trasformabilità dell'edificio.
4) Il Regime d'intervento è determinato in linea generale dalla Carta Regionale dei Suoli e specificato nelle scale opportune e con le modalità di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali della pianificazione T ed U di cui agli artt. 5 e 6 - 1° comma.
Il Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 specificherà l'articolazione delle categorie generali d'Intervento alle diverse scale.
L'attuazione dei Regimi di Nuovo Impianto è comunque sempre subordinata al recepimento, da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6 1° comma, nei modi di cui all'art. 35, della Carta Regionale dei Suoli.
5) Il Regime d'Uso degli immobili è quello attivo, in quanto compatibile con la Carta Regionale dei Suoli e coerente con la Pianificazione Strutturale, di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e con il Regolamento Urbanistico.
La variazione dei Regimi d'uso attivi può avvenire solo per adeguarsi alle indicazioni della pianificazione strutturale.
La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalità di integrazione, tra le categorie generali definite al comma 1 e l'articolazione degli usi specifici all'interno delle stesse, secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 4. - Ambiti di PT ed U
1) Sono Ambiti istituzionali di pianificazione:
a. Il territorio regionale;
b. I territori delle Provincie di Matera e di Potenza;
c. I territori dei Comuni ricadenti nel territorio regionale;
d. Il territorio dei Parchi naturali nazionali e regionali;
e. Il territorio dei Bacini regionali ed interregionali.
2) Sono Ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale o attraverso le specifiche Conferenze di Pianificazione di cui all'art. 25 in riferimento ai piani di settore e agli altri strumenti della programmazione degli enti istituzionali.
3) Negli Ambiti istituzionali di pianificazione T ed U il soggetto competente promuove le azioni di pianificazione istituzionale di cui al Titolo III, capo I nei modi di cui al Titolo III e IV della presente legge.
TITOLO II - I SOGGETTI DELLA PT E U
CAPO 1° - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U
Art. 5. - Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione
1) Sono Soggetti della PT e U:
a. la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;
b. le Provincie, con compiti di coordinamento territoriale sovracomunale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);
c. i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi Urbanistici.
2) Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì, funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalità della pianificazione descritte al Titolo IV della presente legge e sulla attuazione degli strumenti di cui al Titolo III.
Art. 6. - Altri Soggetti attivi della PT e U
1) Sono inoltre Soggetti attivi della PT e U gli altri Enti Territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e/o regionali, sono autorizzati a formare Piani per gli oggetti di propria competenza: Autorità di Bacino, Parchi Nazionali e Regionali, Consorzi di Comuni, Consorzi di Sviluppo Industriale.
2) Sono altresì Soggetti attivi della PT e U:
- le Comunità Montana;
- gli Enti pubblici funzionari e i privati che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale della PT e U;
- le Società di Trasformazione Urbana di cui all'art. 17, commi 58 e 59, della Legge 127/97.
3) I soggetti di cui al 1° comma promuovono la formazione dei piani di loro competenza con le modalità di cui al successivo Titolo IV, capo 2.
CAPO 2° - COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U
Art. 7. - Soggetti proponenti il coordinamento
1) Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l'Ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove il coordinamento nelle forme di cui al Titolo IV, Capo 2, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al lo comma dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato.
CAPO 3° - GLI UTENTI
Art. 8. - Utenti e processi di pianificazione
1) Gli utenti della PT e U, sono tutti i soggetti pubblici e privati, rappresentati in forma singola o associata con o senza fini di profitto. Essi partecipano alla definizione e al perfezionamento ed all'attuazione degli strumenti previsti al Titolo III, capo 1 e 2, con le modalità di cui all'art. 9, commi 2°, 3° e 4°.
2) I soggetti no-profit e le rappresentanze delle categorie sociali ed economiche devono essere consultati nelle fasi propedeutiche alla redazione degli strumenti della PT e U.
Art. 9. - Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione
1) Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di PT e U, quella promossa attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25;
2) Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di PT e U, da parte di Enti, Associazioni, Cittadini e Cittadine quella consistente in:
a. deposito del progetto di Strumento di PT e U presso la sede dell'Ente Istituzionale promotore del Piano, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati, hanno facoltà di prenderne visione;
b. l'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e tramite manifesti per i Piani comunali; sul Bollettino Ufficiale della Regione, e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali, per i Piani Provinciali;
c. facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla scadenza del deposito.
3) Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei Piani Urbanistici Attuativi quella prevista dalle rispettive leggi regolatrici dei Piani stessi, indicate al successivo art. 17.
4) Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o approvazione di Piani Urbanistici Operativi o Attuativi, quella consistente in:
a. deposito del progetto o documento preliminare di Piano presso la segreteria del Comune, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli operatori pubblici e privati interessati hanno facoltà di prenderne visione;
b. avviso al pubblico dell'effettuato deposito mediante manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale;
c. facoltà per gli operatori di presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a), proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati, tempi di realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare.
5) Gli Enti di PT e U individuano, all'interno delle strutture tecniche e/o amministrative, il "Garante dell'Informazione" con il compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure del presente articolo. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la funzione di Garante dell'informazione è svolta dal responsabile del procedimento.
TITOLO III - GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE
CAPO 1° - STRUMENTI ISTITUZIONALI
Art. 10. - La Carta Regionale dei Suoli
1) La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce:
a. la perimentazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente Legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;
b. i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la perimetrazione dei Regimi d'intervento di cui al precedente art. 3 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi delle Leggi 431/85, 394/91;
c. le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo, derivate dall'applicazione della legge n. 183/89.
2) La CRS è adottata ed approvata con le modalità previste al successivo art. 35.
3) Gli Enti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, nell'ambito del procedimento di formazione della CRS di cui all'art. 35, 2° comma, possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e i perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, utilizzando i criteri di formazione della carta stessa definiti dal Regolamento d'Attuazione di cui all'ari. 2 della presente legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b).
4) Gli Enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della CRS con Legge Regionale, adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa.
5) La CRS è sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure previste per la sua formazione, sulla base dei dati relativi allo stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che confluiscono nel Sistema Informativo Regionale, di cui al successivo art. 41, secondo le modalità definite nel Regolamento di Attuazione.
6) Gli Aerali di Rischio, individuati nella CRS recepiscono le previsioni delle mappe di rischio di cui alla L.R. 25/98, art. 13.
Art. 11. - Documento Preliminare
1) Il Documento Preliminare (DP), propedeutico alla redazione dei Piani Strutturali di cui ai successivi artt. 13 - 14, argomenta e giustifica l'attività di pianificazione strutturale che il soggetto proponente intende porre in essere; esso contiene le valutazioni in merito alla compatibilità con la CRS ed alla coerenza con il Piano Strutturale di livello superiore; contiene, inoltre, valutazioni relative all'eventuale riuso di Suoli Urbanizzati (SU), in alternativa all'utilizzo dei Suoli Non Urbanizzati (SNU).
2) Il soggetto proponente, elaborato il Documento Preliminare, convoca la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25.
Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale
1) Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli.
2) Il QSR contiene:
a. l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;
b. l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni:
c. l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale;
d. l'indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c).
3) Il QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36.
4) Al fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle delle Regioni contermini, il QSR viene loro trasmesso ufficialmente, invitandole a formulare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni.
Art. 13. - Piano Strutturale Provinciale
1) Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.
2) Il PSP contiene:
a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;
b. l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di:
- Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11;
- indirizzi d'intervento per la tutela idrogeo-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d);
c. la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la Verifica di Compatibilità con i Regimi d'intervento della CRS ai sensi dell'art. 30;
d. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;
e. gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;
f. le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale;
g. le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4° comma;
h. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98.
3) Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente.
4) Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.
5) Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/Localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28.
6) Il PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici in base all'art. 14 della Legge n. 109/94.
Art. 14. - Piano Strutturale Comunale
1) Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.
2) Il PSC contiene:
a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e specificato in dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità;
b. gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale definiti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11;
c. la individuazione e precisazione, nell'ambito dei Sistemi di cui alla precedente lettera a), dei Sub-Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, riconoscibili nel territorio comunale, con la definizione dell'Armatura Urbana e dei Regimi d'Uso previsionali (nuovo assetto del territorio comunale) da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al punto b);
d. la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi del PSP e la verifica di compatibilità con i Regimi d'intervento della CRS;
e. l'eventuale perimetrazione dei Piani Operativi di cui al successivo art. 15, di importanza strategica;
f. i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro anni, relativi a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4' comma, da rispettare fino all'approvazione dei Piani Operativi;
g. gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione dei PO, e la definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e servizi necessari per garantirne la realizzazione entro tempi coerenti con i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici di cui all'art. 14 della Legge n. 109/94;
h. i perimetri dei Distretti Urbani di cui all'art. 34, 1° comma.
3) Il PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1/bis della Legge 431/85; esso impone pertanto esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica (L. 1497/39).
4) Il PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse regionale e/o provinciale che, per la parte oggetto di Accordi di Pianificazione/Localizzazione di cui ai successivi artt. 26 e 28 assumono carattere vincolistico e conformativo della proprietà.
5) Il PSC viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in base all'art. 14 della Legge n. 109/94.
Art. 15. - Piano Operativo
1) Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:
a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);
b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);
c. previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
d. proposte presentate da privati attraverso le modalità di partecipazione di Bando.
2) Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al precedente comma, sono definite nel Regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.
3) Il PO definisce i Regimi Urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unità immobiliari, di Regime d'Uso, Regime d'intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprietà.
4) Il PO individua i Distretti Urbani di cui all'art. 34, 2° comma, per l'adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari interessati dalla sua attuazione.
5) Il PO, in conformità delle previsioni del PSC, definisce, ai fini dell'intervento da realizzare:
a. la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validità del Piano;
b. le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai Piani Attuativi di cui all'art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
c. le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
d. le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;
e. le norme per la propria attuazione.
6) Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'art. 16 della legge 179/92.
7) Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei Piani Attuativi di cui all'art. 17.
8) Il PO ha validità di cinque anni dall'adozione.
9) Le previsioni del Piano Operativo decadono per le specifiche sue parti se, entro il termine di validità, non siano state richieste le Concessioni Edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti preliminari delle opere pubbliche o i Piani Attuativi, previsti dal Piano, le disposizioni dei Piani Attuativi previsti e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.
10) L'adozione del PO in assenza del PSC, è subordinata alla Verifica di Coerenza, effettuata nei modi di cui all'art. 29, con le previsioni della Scheda Strutturale del Comune interessato, allegata al PSP.
11) Il PO viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 37.
Art. 16. - Regolamento Urbanistico
1) Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.
2) Il RU contiene:
a. l'individuazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati all'Armatura Urbana definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera b), della presente legge;
b. l'individuazione delle aree, all'interno del perimetro dei Suoli Urbanizzati, sulle quali è possibile, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
c. l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d. la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i Piani Attuativi di cui all'art. 17;
e. la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti all'esterno dei Suoli Urbanizzati, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15;
f. le infrastrutture da realizzare all'esterno dei Suoli Urbanizzati;
g. i Regimi urbanistici vigenti all'interno dei perimetri di cui alla lettera b);
h. la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.
3) Il RU è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo 4° comma.
4) Le previsioni del RU di cui al 2° comma, lett. c), d), f), decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive; la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione di PO e/o Accordi di Localizzazione.
5) Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui all'art. 36.
Art. 17. - Piani Attuativi
1) I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di:
a. Piani Particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge n. 1150/42;
b. Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/62;
c. Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all'art. 27 della legge n. 865/71;
d. Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge n. 457/78;
e. Piani di Lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge n. 1150/42.
2) Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.
3) L'atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.
4) I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali di riferimento.
5) I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al Po e al RU e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti.
6) Non sono considerati contrasti ai fini del comma precedente:
a. limitate rettifiche delle perimetrazioni;
b. variazioni non superiori al 5% delle quantità complessive previste;
c. modifiche, non superiori al 10%, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
d. incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico;
e. variazioni dell'impianto insediativo proposto che non riguardano le dotazioni di standards e servizi pubblici previsti dalla pianificazione sovraordinata.
CAPO 2° - STRUMENTI NON ISTITUZIONALI
Art. 18. - Piani e Programmi complessi
1) Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i:
· Programmi integrati;
· Programmi Recupero Urbano;
· Programmi di Riqualificazione Urbana;
· Contratti di Quartiere;
· Progetti Urbani.
2) La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della PT e U Regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure dei PO di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili.
3) Il sogget