L.R. 13/11/2001 n.24
Proroga dei termini previsti dalla L.R. 18.10.1999, n. 27 Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.
- Forma giuridica: Legge regionale
- Nazionale/Regionale: Leggi regionali
- Regione: Marche
- Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
Art. 1
1. Il termine massimo di 2 anni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 è prorogato di 12 mesi.
1. Il termine massimo di 2 anni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 è prorogato di 12 mesi.