L.R. 13/11/2001 n.24

Proroga dei termini previsti dalla L.R. 18.10.1999, n. 27 Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Marche
  • Categorico Leggi: Edilizia - Accoglienza
  • Art. 1

    1. Il termine massimo di 2 anni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 è prorogato di 12 mesi.
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